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Regione Valle d'Aosta. Legge Regionale n. 1 del 5-02-2004
Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta.
(B.U.R. Valle d'Aosta n.8 del 24 febbraio 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Oggetto)
1. In attuazione della competenza legislativa esclusiva di cui all'articolo 2, comma primo, lettere g) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e con riferimento all'articolo 32, comma 4, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), la Regione disciplina le iniziative, le modalità e le procedure di intervento finalizzate:
a) alla definizione, mediante sanatoria amministrativa, degli illeciti edilizi;
b) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici situati nel territorio regionale.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI
Articolo 2 (Divieto generale di sanatoria)
1. Non è ammessa la sanatoria di interventi urbanistici o edilizi abusivi, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 84 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
2. Sono fatti salvi i procedimenti per i quali sia stata presentata regolare domanda di rilascio di titolo abilitativo in sanatoria, ai sensi e nei termini previsti dal capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modificazioni.
Articolo 3 (Limiti all'applicazione dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 2, comma 1, e salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, sono suscettibili di sanatoria gli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003.2. L'articolo 32, comma 27, lettera d), del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, trova altresì applicazione relativamente ai seguenti immobili:
a) siti di importanza comunitaria individuati con deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2002, n. 1460 (Approvazione dell'elenco dei siti proposti dall'Unione europea come siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea, denominata natura 2000, ai sensi della direttiva 92/43/CEE);
b) aree ubicate all'interno delle zone di tipo E di PRG, qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale;
c) beni culturali isolati di cui all'articolo 37 del piano territoriale paesistico (PTP) approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP));
d) edifici censiti come documento nei PRG, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali).
3. Non sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1 del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, che comportino ampliamento volumetrico di manufatti o nuove costruzioni.
4. Sono suscettibili di sanatoria, con le limitazioni di cui al comma 2, le seguenti opere:
a) strutture pertinenziali agli edifici esistenti, prive di funzionalità autonoma, ancorché comportino ampliamento volumetrico di manufatti;
b) strutture pertinenziali agli edifici residenziali esistenti, prive di funzionalità autonoma, ancorché comportino nuove opere o ampliamento volumetrico di manufatti;
c) ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario di edifici esistenti, senza aumento delle unità abitative.
5. Ai sensi dell'articolo 32, comma 34, del d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria sono incrementati del 100 per cento e sono comunque dovuti nella misura minima di euro 500,00.
Articolo 4 (Rinvio)
1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, definisce, con apposita deliberazione, le modalità di applicazione dell'articolo 3.
Articolo 5 (Determinazione dell'indennità pecuniaria di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490)
1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997 (Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo), quando il parametro danno sia pari a zero, la somma equivalente di cui all'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352), è dovuta in misura pari a euro 1.000,00, per qualsiasi tipologia di opera abusiva, anche con riferimento alle pratiche per le quali la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio abbia già rilasciato il parere finalizzato alla sanatoria.
2. La Regione determina la misura dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 164 del d.lgs. 490/1999 quando sia stato accertato, da parte delle strutture competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, un danno paesaggistico-ambientale. Il contravventore provvede al versamento della somma dovuta con le modalità previste dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche con riferimento alle pratiche pendenti e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI URBANISTICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI
Articolo 6 (Obiettivi)
1. Le iniziative di interesse regionale finalizzate alla riqualificazione e alla valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici perseguono l'obiettivo dell'organica valorizzazione del territorio regionale, anche a scopo turistico-culturale, attraverso:
a) la prevenzione di situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale e paesaggistico, mediante la valorizzazione dei relativi beni;
b) il ripristino di situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale, con particolare riguardo alla ripresa dei cicli naturali e al recupero delle aree alla coltivazione;
c) il ripristino ambientale e paesaggistico completo, da realizzarsi anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni e dell'arredo urbano;
d) il riordino di insediamenti esistenti ed il riuso di aree dismesse o degradate.
Articolo 7 (Strumenti di realizzazione delle iniziative)
1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali istituito ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), definisce le priorità concernenti la realizzazione delle iniziative di interesse regionale di cui all'articolo 6.
2. La struttura regionale competente in materia di ambiente, sulla base delle priorità definite ai sensi del comma 1 e tenuto conto delle eventuali segnalazioni di intervento da parte di Comuni, singoli o associati, anche attraverso le Comunità montane, o di altri enti pubblici a ciò interessati, predispone un apposito piano contenente i seguenti elementi:
a) la valutazione delle esigenze del settore e delle tendenze evolutive prevedibili;
b) le linee di politica ambientale da perseguire per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 6;
c) l'elenco degli interventi di interesse regionale, con l'indicazione delle modalità di predisposizione dei progetti, di finanziamento e della spesa presunta per la loro realizzazione.
3. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale e può essere integrato di anno in anno mediante l'inserimento di nuovi interventi.
4. Gli interventi individuati dal piano sono realizzati mediante l'elaborazione di progetti, anche integrati, orientati secondo le linee programmatiche del PTP. I progetti devono essere conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 8 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 50.000,00 per l'anno 2004 e in annui euro 350.000,00 a decorrere dall'anno 2005.
2. L'onere di cui al comma 1 per l'anno 2004 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) e si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 39660 (Spese per interventi di insediamento del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate) dell'obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali).
3. L'onere di cui al comma 1 per gli anni 2005 e 2006 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2004/2006 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) e si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nei seguenti capitoli dello stesso obiettivo programmatico:
a) capitolo 39660 (Spese per interventi di insediamento del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate) per annui euro 50.000,00 per gli anni 2005 e 2006;
b) capitolo 67370 (Contributi per la bonifica di aree inquinate) per annui euro 300.000,00 per gli anni 2005 e 2006.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 9 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale: È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 5 febbraio 2004.
Il Presidente
PERRIN