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Regione Veneto
Legge Regionale n. 21 del 5-11-2004
Disposizioni in materia di condono edilizio
(B.U.R. Veneto n. 113 del 9 novembre
2004 )
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
Finalità.
1. La presente legge, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 "Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici", come convertito
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, di seguito
denominato legge sul condono, e dall'articolo 5 del decreto legge 12 luglio
2004, n. 168 come convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, disciplina le
condizioni, i limiti e le modalità per l'applicazione della sanatoria edilizia
in considerazione delle caratteristiche del territorio della Regione del Veneto.
ARTICOLO 2
Sanatoria edilizia.
1. I procedimenti amministrativi relativi alla sanatoria edilizia sono
disciplinati dall'articolo 32 della legge sul condono e dall'articolo 5 del
decreto legge n. 168 del 2004 come convertito dalla legge n. 191 del 2004, salvo
quanto disposto dalla presente legge.
2. Al fine di salvaguardare il
principio dell’affidamento, alle domande di sanatoria presentate prima
dell’entrata in vigore della presente legge si applica la seguente disciplina:
a) le domande presentate
dall'entrata in vigore della legge sul condono sino al 7 luglio 2004, data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della sentenza
della Corte Costituzionale n. 196 del 2004, sono disciplinate dall'articolo 32
della medesima legge sul condono;
b) le domande presentate dal 12 luglio 2004 data di entrata in vigore del
decreto legge n. 168 del 2004, al 31 luglio 2004, data di entrata in vigore
della legge di conversione n. 191 del 2004 sono disciplinate dalla presente
legge.
ARTICOLO 3
Condizioni e modalità.
1. Le tipologie di opere di cui all'allegato 1 della legge sul condono sono
suscettibili di sanatoria edilizia a condizione che:
a) gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale e
agricolo-produttiva non superino il 20 per cento della superficie coperta, fino
ad un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
b) gli ampliamenti a destinazione diversa da quella di cui alla lettera a) non
superino il 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, fino ad
un massimo di 450 metri cubi;
c) le nuove costruzioni siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di
funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi.
2. Sono, altresì, suscettibili di sanatoria edilizia i mutamenti della
destinazione d’uso.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 32, commi 26 e 27, della legge sul condono, nelle aree assoggettate ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria edilizia, a condizione che l’intervento non sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo, esclusivamente i seguenti interventi, ancorché eseguiti in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo:
a) i mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, qualora la nuova
destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile;
b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume.
4. La domanda relativa alla sanatoria edilizia, con l'attestazione del pagamento
dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al
comune competente, a pena di decadenza entro il 10 dicembre 2004, unitamente
alla documentazione di cui all'articolo 32, comma 35, lettera a), della legge
sul condono, nonché alla dichiarazione di cui al modello allegato alla medesima
legge.
5. Per gli abusi edilizi riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1
della legge sul condono la domanda di sanatoria è integrata, su motivata
richiesta del comune che ne stabilisce termini e modalità, da una documentazione
grafica e descrittiva delle opere di mitigazione e/o riqualificazione ambientale
relativa alle opere abusive.
6. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 37, della legge
sul condono, la mancata presentazione dei documenti ivi previsti entro il 30
giugno 2007 comporta il diniego del titolo abilitativo in sanatoria.
7. I comuni sono tenuti, annualmente, a predisporre ed inviare alla Giunta
regionale una relazione sullo stato di attuazione della sanatoria edilizia
indicando, in particolare, il numero dei procedimenti ancora in corso e di
quelli conclusi.
ARTICOLO 4
Determinazione dell’oblazione e degli oneri concessori.
1. La misura dell’oblazione prevista dalla legge sul condono è incrementata del
5 per cento e, nelle ipotesi previste dell'articolo 3, comma 3, del 10 per
cento. L'incremento dell'oblazione è versato alla Regione che la destina per
politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi
di riqualificazione dei nuclei interessati e compromessi da fenomeni di
abusivismo edilizio, ovvero per i rilievi aerofotogrammetrici previsti
dall’articolo 23 della legge n. 47 del 1985.
2. Nel caso di mutamento di
destinazione d’uso senza opere la misura dell’oblazione è calcolata con le
seguenti modalità:
a) per gli immobili con superficie
fino a 100 metri quadrati, è esclusivamente quella prevista per la tipologia 6
della tabella C allegata alla legge sul condono;
b) per gli immobili con superficie superiore a 100 metri quadrati, è quella
prevista per la tipologia 6 fino a 100 metri quadrati e, per la parte eccedente,
in ragione dei metri quadrati interessati dal mutamento di destinazione d'uso,
quella prevista per la tipologia 3 della medesima tabella C.
3. Nel caso di mutamento di
destinazione d’uso con opere la misura dell’oblazione è quella prevista per la
tipologia 3 della tabella C allegata alla legge sul condono.
4. Anche nei casi previsti ai commi
2 e 3 l’oblazione è incrementata ai sensi del comma 1.
5. Gli oneri concessori sono quelli
stabiliti dalle tabelle comunali che, qualora di importo inferiore a quanto
previsto a titolo di anticipazione dalla tabella D allegata alla legge sul
condono, possono essere incrementati dal comune fino a tale importo.
6. Gli oneri concessori sono dovuti
indipendentemente dall’epoca di realizzazione degli abusi e da eventuali
esenzioni soggettive.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria.
1. L'incremento dell'oblazione di cui all’articolo 4 è introitato
nell’u.p.b. E0045 “Altre sanzioni amministrative” del bilancio di previsione
2004 e pluriennale 2004-2006.
2. Per gli interventi di cui
all’articolo 4, comma 1, si fa fronte, limitatamente agli introiti di cui al
comma 1, con le risorse allocate nell’u.p.b. U0087 “Interventi per l’assetto
territoriale” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.
ARTICOLO 6
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione veneta.
Venezia, 5 novembre 2004