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Decreto 18 febbraio 2005
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Versamento del 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi direttamente al comune interessato.
(GU n. 139 del 17-6-2005)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle infrastrutture stradali, l'edilizia e la
regolazione dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;
Visto, in particolare, l'art. 32, concernente misure per la riqualificazione
urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di
repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti
edilizi e delle occupazioni di aree demaniali;
Visto il comma 41 del predetto articolo, il quale prevede che, al fine di
incentivare la definizione da parte dei comuni delle domande di sanatoria per
gli abusi edilizi, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio
dell'oblazione e' devoluto ai comuni interessati;
Visto che il secondo periodo del predetto comma stabilisce che, con decreto
interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di
applicazione del comma stesso;
Decretano:
Una quota pari al 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione
per la sanatoria degli abusi edilizi, ai sensi dell'art. 35, comma 14, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, relativamente alla definizione degli illeciti
edilizi prevista dall'art. 32, commi da 25 a 41, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e' versata dal
richiedente la sanatoria direttamente al comune interessato secondo le modalita'
stabilite dal comune stesso.
La restante quota pari al 50 per cento della somma dovuta a titolo di conguaglio
dell'oblazione di pertinenza dell'erario e' versata con le modalita' stabilite
dal decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
gennaio 2004, n. 14, concernente il versamento delle somme dovute a titolo di
oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.
Roma, 18 febbraio 2005
Il Capo del dipartimento delle infrastrutture stradali, l'edilizia e la
regolazione dei lavori pubblici
Arredi
Il Capo dipartimento della ragioneria generale dello Stato
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