Decreto 9 giugno 2005
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
(GU n. 150 del 30-6-2005)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il Titolo V della Costituzione;
Visto l'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il titolo III capo I del regolamento di esecuzione della legge - quadro in
materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554;
Visto che il comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni, demanda al Ministro dei lavori pubblici
ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire, con
proprio decreto, gli «schemi-tipo» sulla base dei quali i soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge, redigono ed adottano il programma
triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;
Considerato che i suddetti «schemi-tipo» debbono conformarsi alle disposizioni
procedurali ed ai criteri di redazione contenuti nell'art. 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' agli
articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali n. 267
del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto altresi' che, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 14, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, i programmi
triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori debbono
essere trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici;
Visto il decreto ministeriale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22
giugno 2004, n. 898/IV;
Visto il decreto n. 172/CD del 16 febbraio 2004 con il quale e' stato costituito
un tavolo tecnico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regioni
e Province autonome, allargato alla partecipazione di ANCI, UPI e UNCEM
finalizzato alla razionalizzazione, rielaborazione e semplificazione delle
disposizioni di cui al D.M. Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000 e delle
schede allegate;
Visto che lo stesso tavolo tecnico ha proceduto all'esame del decreto
ministeriale 898/IV del 22 giugno 2004;
Ritenuta la necessita' di adeguamento delle schede allegate al citato decreto
ministeriale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n.
898/IV a seguito di adeguamenti tecnici del software per la redazione e
pubblicazione del programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli
elenchi annuali dei lavori pubblici;
Ritenuto che i siti internet individuati dal decreto ministeriale Ministero dei
lavori pubblici n. 20 del 6 aprile 2001 relativi alla pubblicazione dei bandi,
degli avvisi di gara e degli avvisi di interventi realizzabili con capitali
privati di cui al comma 2-bis dell'art. 37-bis della legge n. 109/1994 e
successive modifiche ed integrazioni, hanno assunto, nell'ottica di un sistema
informativo e informatico di tipo federato, rilevanza nazionale di libero e
puntuale accesso;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1618/IV
del 16 dicembre 2004;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 4 la cui rubrica
reca «studi di fattibilita' delle amministrazioni pubbliche e progettazione
preliminare delle amministrazioni regionali e locali»;
Ritenuta la necessita' della pubblicazione informatica della programmazione
triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
Considerato che ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV, a seguito di proposte
di modifica al citato decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad
approvare le opportune modifiche procedendo alla integrale pubblicazione del
testo nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Art. 1.
Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2, lettera a)
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni,
fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle
province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con
altri soggetti, per lo svolgimento di attivita' di realizzazione di lavori
pubblici, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla
base degli schemi tipo allegati al presente decreto.
2. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti entro il 30 settembre
di ogni anno, e, prima della loro pubblicazione, sono adottati entro il 15
ottobre di ogni anno dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
3. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio le
Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del Programma
triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno
ai sensi dell'art. 13, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi
documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte
integrante ai sensi dell'art. 14, comma 9, legge n. 109/1994 e successive
modifiche ed integrazioni e dell'art. 13, comma 1, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999.
4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni sulla programmazione
triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, le amministrazioni individuano
un referente da accreditarsi presso gli appositi siti internet predisposti
rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle
Regioni e dalle Province autonome, competenti territorialmente. In caso di
mancata attivazione da parte delle Regioni e delle Province autonome del sito di
loro rispettiva competenza l'accreditamento avviene per il tramite del sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Presso gli stessi siti internet di cui al comma 4 e' disponibile il supporto
informatico per la compilazione delle schede tipo allegate al presente decreto.
Art. 2.
Attivita' preliminari alla redazione del programma
1. In relazione alle disponibilita' finanziarie previste nei documenti di
programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto
suscettibili di gestione economica ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n.
109/1994, e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione
ai sensi dell'art. 19, comma 5-ter, legge n. 109/1994, il quadro delle
disponibilita' finanziarie e' riportato secondo lo schema della scheda 1, nella
quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente
destinate all'attuazione del programma. Nella scheda 2, sezione B, sono invece
riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della
legge n. 109/1994.
2. Per l'inserimento nel Programma di ciascun intervento di importo inferiore a
10 milioni di euro i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono a redigere
sintetici studi ai sensi dell'art. 11, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 nei quali sono indicati le caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento stesso, corredati
dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilita'
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche ai sensi dell'art. 14,
comma 2, legge n. 109/1994. Gli studi
approfondiscono gli aspetti considerati in rapporto alla effettiva natura
dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.
3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro i soggetti di
cui all'art. 1, comma 1, provvedono alla redazione di studi di fattibilita',
secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
4. Per i lavori di manutenzione e' sufficiente l'indicazione degli interventi
accompagnata dalla stima sommaria dei costi, ai sensi dell'art. 14, comma 6,
della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3.
Contenuti del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco
annuale dei lavori
1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati
gli elementi richiesti nella scheda 2, in cui sono indicati la localizzazione
dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle
tabelle 1 e 2, gli apporti di capitale privato indicati nella tabella 3,
allegate al presente decreto.
2. Nella scheda 3 e' contenuta la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno
cui l'elenco si riferisce oltre al responsabile del procedimento, lo stato della
progettazione come da tabella 4 allegata, le finalita' secondo la tabella 5
allegata, la conformita' ambientale e urbanistica, l'ordine di priorita' in
conformita' all'art. 14, comma 3, legge n. 109/1994 e successive modifiche ed
integrazioni, secondo una scala di priorita' espressa in tre livelli.
Art. 4.
Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno e adeguamento
dell'elenco annuale a flussi di spesa
1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata alla previa
approvazione di uno studio di fattibilita' o della progettazione almeno
preliminare secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 6, della legge n.
109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La formulazione dell'elenco annuale, corredato dell'elenco dei lavori da
eseguire in economia, e' riepilogata nella scheda 3. Ai sensi dell'art. 14,
comma 9 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, un
lavoro non inserito nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gia' previste
disponibili tra i mezzi finanziari dell'amministrazione stessa al momento della
formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a
seguito di ribassi d'asta o di economie.
3. Ove necessario, l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie,
attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in
relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di
spesa.
4. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni
operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in
caso di impossibilita' sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco
annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile,
del Programma Triennale.
5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono effettuate nell'osservanza
delle norme di bilancio proprie delle varie Amministrazioni.
Art. 5.
Pubblicita' e pubblicazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
1. Ai fini della loro pubblicita' e della trasparenza amministrativa gli
schemi adottati dei programmi triennali ed i relativi elenchi annuali, sono
affissi, prima dell'approvazione dei programmi triennali ed i relativi elenchi
annuali, per almeno sessanta giorni consecutivi, nella sede dell'Amministrazione
procedente, che puo' adottare ulteriori forme di informazione nei confronti dei
soggetti comunque interessati al programma, purche'
queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di cui
all'art. 1, comma 3.
2. Quando il programma dell'Amministrazione e' redatto sulla base di un insieme
di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicita' va effettuata anche
presso le sedi dei medesimi uffici.
3. La pubblicita' degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo
anno di validita' degli stessi e' assolta attraverso la pubblicazione dell'atto
che li approva, fermo restando l'obbligo di aggiornamento delle schede gia'
pubblicate sul sito di competenza di cui all'art. 1, comma 4.
4. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti sono pubblicati sugli appositi siti internet predisposti
rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle
Regioni e dalle Province autonome, fermo restando gli adempimenti di cui
all'art. 14, comma 11 della legge e all'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999.
Art. 6.
Applicazione e aggiornamento
1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui
all'art. 1 inviano, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la regolazione dei
lavori pubblici, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente
decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove ne ravvisi
l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune
modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Ai fini della semplificazione amministrativa dei procedimenti, per
l'attribuzione automatica del CUP, il gestore del servizio di pubblicazione
della programmazione triennale trasmette al Cipe i dati relativi ai singoli
interventi degli elenchi annuali pubblicati sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le modalita' di trasmissione e di condivisione
informativa saranno concordate conil Cipe.
3. Il presente decreto con le relative schede allegate modifica e sostituisce il
D.M. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, n. 898/IV.
Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e'
inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 9 giugno 2005
p. Il Vice-Ministro: Martinat
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 111
Allegato omesso