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Regione Friuli-Venezia Giulia
Legge Regionale n. 6 del 29-03-2005
Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio.
(B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 -3-2005 - S.O. n. 8)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture
ricettive turistiche e di condono edilizio)
1. Le province, i comuni, le comunita’ montane, le unioni di comuni e i
consorzi di comuni della Regione concorrono ad assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea adottando
comportamenti idonei a contenere la spesa.
2. Le province, i comuni, le comunita’ montane, le unioni di comuni e loro
consorzi e associazioni, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, non possono
effettuare spese di ammontare superiore a quelle medie sostenute nel triennio
2002-2004 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di
autovetture. Il superamento del limite di spesa deve essere adeguatamente
motivato, con riferimento alla necessita’ di assicurare i servizi dell’ente e di
migliorare la qualita’ delle emissioni in atmosfera, e corredato della
valutazione positiva dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente.
3. La spesa annua delle province, dei comuni con popolazione superiore a 3.000
abitanti e delle comunita’ montane per incarichi di studio o di ricerca, ovvero
di consulenze, affidati a soggetti estranei all’amministrazione, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, non puo’ essere superiore alla spesa media
sostenuta negli anni 2002, 2003 e 2004; gli atti di affidamento di incarichi,
adeguatamente motivati, che superino tali limiti, devono essere trasmessi alla
Corte dei conti; le disposizioni di cui al presente comma non trovano
applicazione per gli incarichi relativi a lavori pubblici e per gli incarichi
che non comportino spese.
4. I commi 43, 44, 45 e 66 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge finanziaria 2005), non si applicano per gli enti locali del Friuli
Venezia Giulia.
5. Le province, i comuni, le comunita’ montane e le unioni di comuni hanno
facolta’ di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con
l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per l’estinzione
anticipata dei mutui in ammortamento.
6. All’articolo 57, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18,
relativo alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze, le parole
<<fino al 31 dicembre 2004>> sono sostituite dalle parole <<fino al 31 dicembre
2005>>.
7. La modifica del termine di cui al comma 6 ha effetto dalla data di entrata in
vigore della legge regionale 18/2003.
8. Alla legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 (Norme regionali sulla sanatoria
degli abusi edilizi prevista dall’articolo 32 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269 e successive modifiche, nonche’ sul regime autorizzatorio dell’attivita’
edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:a) all’articolo 6, comma 1, le
parole <<e’ presentata al Comune entro il 31 marzo 2005>> sono sostituite dalle
parole <<e’ presentata al Comune entro il 31 ottobre 2005>>;
b) all’articolo 8, comma 1, le parole <<deve essere presentata entro il 31 marzo
2005>> sono sostituite dalle parole <<deve essere presentata entro il 31 ottobre
2005>>.
9. Le modifiche dei termini di cui al comma 8 hanno effetto dalla data di
entrata in vigore della legge regionale 26/2004.
ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 29 marzo 2005.