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Regione Molise. Legge 27 maggio 2005 n. 23
Norme quadro per la promozione
dell'ecoqualità nell'edilizia residenziale pubblica e privata
(BUR Molise n. 12 del 1-6-2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge
Articolo 1
Finalità e principi
1. La Regione Molise con la presente legge intende muovere lo sviluppo
sostenibile nell'edilizia residenziale e l'ecoqualità architettonica, al fine di
assicurare al processo di trasformazione del territorio regionale l'applicazione
di efficaci regole d'intervento finalizzate alla tutela dell'ambiente e
della qualità della vita.
2. Si intende per sviluppo sostenibile nell'edilizia la diffusione di una
metodologia progettuale che recepisca alla base della ideazione e della
realizzazione dell'opera la salvaguardia dell'ambiente ed il miglioramento della
qualità della vita dell'uomo.
3. Qualità e sviluppo sostenibile nell'edilizia residenziale si realizzano
attraverso l'adozione di tecniche e di principi costruttivi di bioarchitettura e
bioedilizia.
Articolo 2
Obiettivi degli interventi regionali
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Molise, nell'ambito delle
proprie competenze, intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) elevare la qualità abitativa ed ambientale dell'edilizia pubblica e privata,
contribuendo così al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
b) promuovere concorsi di idee o di progettazione collaborando con gli Enti
locali per la realizzazione di interventi residenziali di bioedilizia sia
pubblica che privata, da intendersi come progetti di qualità innovativi e
produttivi di modelli per un uso ecosostenibile del territorio molisano;
c) incentivare le iniziative culturali, gli studi, la formazione e la ricerca di
tecniche e criteri costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia;
d) favorire l'edilizia ecologica mediante l'adozione di programmi miranti a
sostenere con incentivi ed agevolazioni regionali le cooperative edilizie, le
imprese di costruzione ed altri soggetti pubblici e privati che intendono
edificare con criteri costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia e che si
propongono di elevare il grado di salubrità e sicurezza degli ambienti
domestici.
2. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione
dei programmi di cui alla lettera d) del comma 2 sono stabiliti, nel rispetto
delle disposizioni di settore e sugli aiuti di Stato dell'Unione europea, con il
regolamento di attuazione della presente legge.
Articolo 3
Osservatorio regionale dello sviluppo sostenibile del sistema abitativo
1. È istituito l'Osservatorio regionale dello sviluppo sostenibile del sistema
abitativo, che provvede all'acquisizione, elaborazione, diffusione e valutazione
di dati raccolti in ambito comunale, provinciale e regionale concernenti gli
interventi di edilizia residenziale pubblica e privata che hanno applicato i
criteri costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia.
L'Osservatorio ha altresì il compito di monitorare e verificare l'attuazione dei
programmi di edilizia ecologica incentivata o agevolata dalla Regione.
2. La Regione specifica metodi di rilevazione e standard tecnico-operativi
omogenei per la costituzione di un sistema nel quale, mediante appositi
protocolli, tutti i soggetti pubblici e privati possono contribuire all'attività
dell'Osservatorio, avendo garantito l'accesso e la possibilità di utilizzo delle
informazioni raccolte.
3. I soggetti pubblici e privati, che intendono fruire degli incentivi e delle
agevolazioni regionali nella costruzione di alloggi di edilizia ecologica,
devono rispettare le procedure e provvedere tempestivamente a fornire i dati
richiesti dall'Osservatorio con le modalità stabilite dal regolamento di
attuazione della presente legge, fino al collaudo delle opere edilizie. Il
mancato adempimento comporta l'esclusione dai benefici regionali e, in
caso di precedente concessione, costituisce motivo di sospensione o revoca di
qualsiasi contributo regionale in corso di erogazione.
4. L'Osservatorio regionale provvede al trattamento dei dati raccolti anche con
l'ausilio di mezzi informatici.
Articolo 4
Anagrafe dell'intervento pubblico per lo sviluppo sostenibile del sistema
abitativo
1. Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel settore
dell'edilizia residenziale, la Regione costituisce e gestisce un'apposita
anagrafe dello sviluppo sostenibile dell'edilizia residenziale, la cui
organizzazione ed il cui funzionamento sono disciplinati con il regolamento di
attuazione della presente legge.
Articolo 5
Promozione di iniziative culturali, studi, formazione e ricerca
1. La Regione Molise, mediante intese con l'Università, con istituzioni
scolastiche, enti di formazione professionale, ordini professionali e le
associazioni di categoria interessate, promuove iniziative culturali, studi,
formazione e ricerca nel settore dell'edilizia sostenibile, nonché eventi
finalizzati alla diffusione di una cultura del costruire nel rispetto dell'uomo
e dell'ambiente.
Articolo 6
Comitato tecnico regionale per la promozione e la diffusione della
bioedilizia
1. La Giunta regionale provvede a costituire il Comitato tecnico regionale
per la promozione, diffusione e valorizzazione della bioedilizia nella regione
Molise.
2. Il Comitato tecnico ha sede presso l'Assessorato regionale all'urbanistica
e svolge i seguenti compiti:
a) promuove iniziative culturali e pubblicazioni per la diffusione dei principi
costruttivi della bioarchitettura e dell'edilizia bioclimatica nel territorio
molisano;
b) offre consulenza ed assistenza agli Enti locali per la promozione di concorsi
di architettura finalizzati alla realizzazione di interventi residenziali di
bioedilizia sia pubblica che privata;
c) cura la costituzione e l'aggiornamento di un centro regionale per la raccolta
e la conservazione di documentazione e testi tecnico- scientifici per lo
studio e la ricerca nel settore della bioedilizia, nonché di un sito web per la
consultazione pubblica on-line del materiale raccolto;
d) collabora con l'Assessorato regionale all'urbanistica nella ricerca di
finanziamenti nazionali ed europei nel settore della bioarchitettura e
dell'edilizia bioclimatica;
e) elabora i programmi per la promozione del recupero a fini residenziali del
patrimonio edilizio esistente adottando principi costruttivi di edilizia
bioclimatica;
f) ricerca criteri, metodi e tecniche per l'ideazione e la realizzazione di
progetti di edilizia residenziale pubblica con elevati standard qualitativi
ecocompatibili e progetta specifiche normative tecniche regionali;
g) formula proposte agli assessorati regionali competenti per l'elaborazione del
piano di sviluppo regionale di edilizia residenziale sostenibile;
h) collabora ad iniziative comuni con enti pubblici e privati, nazionali ed
internazionali, specializzati nella bioarchitettura e bioedilizia, al fine di
migliorare la qualità dell'ambiente urbano costruito, compreso la progettazione
di iniziative di project financing per la realizzazione di complessi
residenziali pubblici con tecniche costruttive di bioarchitettura e bioedilizia.
3. Il Comitato è costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di
presidente,
esperti del settore e idoneamente qualificati, dura in carica tre anni ed è
nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della
Giunta stessa, con le procedure di cui alla legge regionale n. 16/2002. La
nomina del presidente è effettuata contestualmente a quelle dei semplici
componenti.
4. Ai componenti del Comitato spetta per ogni giornata di seduta, nel limite
massimo di 24 sedute l'anno, una indennità di presenza nella misura di Euro
200,00 per il presidente e di Euro 150,00 per i semplici componenti.
5. A supporto dei lavori e delle attività del Comitato l'amministrazione
regionale destina un'unità operativa organica dotata di personale in possesso di
adeguata professionalità.
Articolo 7
Piano per la ecoqualità delle costruzioni residenziali
pubbliche
1. L'Assessorato regionale all'urbanistica, l'Assessorato all'ambiente e
l'Assessorato ai lavori pubblici, di concerto tra loro, predispongono il Piano
per la ecoqualità dell'edilizia residenziale pubblica, che viene approvato dalla
Giunta regionale.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere aggiornato
nell'arco del triennio, individua le linee di intervento per il conseguimento
degli obiettivi indicati dalla presente legge ed in particolare indica per
ciascun anno i settori ed i progetti prioritari.
3. Il piano contiene gli indirizzi e le linee-guida per il coordinamento e
l'integrazione degli interventi regionali per le politiche abitative con lo
sviluppo sostenibile tramite la bioedilizia.
Articolo 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, che si
quantificano in Euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2005, 2006
e 2007, si provvede mediante stanziamento di pari importo con legge di
approvazione del bilancio.
Articolo 9
Regolamento di attuazione
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è emanato il
suo regolamento di attuazione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 27 maggio 2005