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Regione Molise
Legge Regionale n. 1
del 05 gennaio 2005
Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 25: "Disposizioni regionali in materia di sanatoria degli abusi edilizi, in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche".
(B.U.R. Molise n. 1 del 15 gennaio
2004)
Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 25,
deve interpretarsi nel senso che il limite volumetrico di 200 metri cubi per le
pertinenze delle abitazioni ed il limite volumetrico di 500 metri cubi per i
volumi residenziali trovano applicazione anche alle opere abusive relative a
nuove costruzioni residenziali, a condizione che la nuova costruzione non superi
complessivamente 3.000 metri cubi.
ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 5 gennaio 2005