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Regione Toscana
Legge Regionale n. 15 del 26 gennaio 2005
Modifiche alla legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Reviviscenza della
legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle
costruzioni in zone soggette a rischio sismico).
(B.U.R. Toscana n. 6 del 27 gennaio 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 200 della l.r. 1/2005
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 200 della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) č abrogata.
ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 210 della l.r. 1/2005
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 210 della l.r. 1/2005 č aggiunto il seguente:
“4 bis. Le disposizioni di cui al titolo VI, capo V, si applicano dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117.”.
ARTICOLO 3
Reviviscenza della l.r. 88/1982
1. La legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle
costruzioni in zone soggette a rischio sismico) ritorna in vigore ed č abrogata
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 117 della
l.r. 1/2005.
ARTICOLO 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge č pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.
Firenze, 26 gennaio 2005
La presente legge č stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
25.01.2005.