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Decreto 6 dicembre 2006
Agenzia del territorio.
Determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la
trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova
costruzione e relative modalita' di interscambio, applicabili fino
all'attivazione del modello unico digitale per l'edilizia, ai sensi
dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
(GU n. 288 del 12-12-2006)
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito
l'Agenzia del territorio;
Visto lo statuto
dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto
2001, n. 193; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato
dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal
1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo
decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente
il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento
degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari»;
Visto il decreto direttoriale 7 novembre 2001, concernente «Presentazione delle
planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonche' dei
relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di
nuova costruzione e di variazione di unita' immobiliari da presentare agli
uffici dell'Agenzia del territorio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n.
80, ed in particolare l'art. 34-quinquies recante «Disposizioni di
semplificazione in materia edilizia»;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso il
proprio parere favorevole in data 30 novembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Finalitą
1. L'Agenzia del territorio, fino a quando non sara' operativo il modello
unico per l'edilizia, trasmette ai comuni per via telematica o su supporto
informatico le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a
far data dal 1° gennaio 2006.
2. Le incoerenze riscontrate e validate da personale tecnico del comune, sulla
base degli atti tecnico- mministrativi in suo possesso, sono segnalate dal
responsabile del procedimento del comune stesso all'ufficio provinciale
dell'Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza.
3. Il comune si impegna ad utilizzare i dati ricevuti ed i documenti
planimetrici, ai soli fini istituzionali, nel rispetto delle norme vigenti in
materia.
Art. 2.
Modalita' e termini per la trasmissione ai comuni delle dichiarazioni pervenute
1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a trasmettere ai
comuni, su supporto informatico, i file relativi alle dichiarazioni di
variazione e di nuova costruzione di propria competenza, presentate dal 1°
gennaio al 30 settembre 2006, con le modalita' specificate nell'allegato
tecnico.
2. I file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione,
presentate a decorrere dal 1° ottobre 2006 e fino all'introduzione del modello
unico digitale per l'edilizia, sono trasmessi ai comuni, per via telematica o su
supporto informatico, con periodicita' e modalita' specificate nell'allegato
tecnico.
3. Sono garantiti, comunque, l'adeguamento alle regole tecniche per la
realizzazione delle basi di dati territoriali, la documentazione, la fruibilita'
e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali
previste dall'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e la coerenza
con le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
Art. 3.
Modalita' e termini per la segnalazione di eventuali incoerenze
1. I comuni, entro novanta giorni dalla ricezione dei file di cui all'art. 2,
verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate delle unita'
immobiliari rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in
loro possesso, e comunicano le eventuali incoerenze riscontrate agli
uffici provinciali dell'Agenzia delterritorio, con le modalita' di cui
all'allegato tecnico.
Art. 4.
Gestione delle incoerenze
1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono ad effettuare
gli adempimenti di competenza in materia di validazione delle rendite
catastali, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai comuni, ove ne
ricorrano i presupposti.
2. Qualora le segnalazioni delle incoerenze non producano effetti sulla
variazione del classamento, ne viene data comunque motivatacomunicazione
al comune.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2006
Il direttore dell'Agenzia: Picardi
Allegato omesso