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Decreto 6 dicembre 2006

Agenzia del territorio. Determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative modalita' di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per l'edilizia, ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
 

 

(GU n. 288 del 12-12-2006)

 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari»;
Visto il decreto direttoriale 7 novembre 2001, concernente «Presentazione delle planimetrie degli immobili urbani e degli elaborati grafici, nonche' dei relativi dati metrici, su supporto informatico unitamente alle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione di unita' immobiliari da presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ed in particolare l'art. 34-quinquies recante «Disposizioni di semplificazione in materia edilizia»;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso il proprio parere favorevole in data 30 novembre 2006;

Decreta:


Art. 1.
Finalitą
1. L'Agenzia del territorio, fino a quando non sara' operativo il modello unico per l'edilizia, trasmette ai comuni per via telematica  o su supporto informatico le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006.
2. Le incoerenze riscontrate e validate da personale tecnico del comune, sulla base degli atti tecnico- mministrativi in suo possesso, sono segnalate dal responsabile del procedimento del comune stesso all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza.
3. Il comune si impegna ad utilizzare i dati ricevuti ed i documenti planimetrici, ai soli fini istituzionali, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 2.
Modalita' e termini per la trasmissione ai comuni delle dichiarazioni pervenute

1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a trasmettere ai comuni, su supporto informatico, i file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione di propria competenza, presentate dal 1° gennaio al 30 settembre 2006, con le modalita' specificate nell'allegato tecnico.
2. I file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione, presentate a decorrere dal 1° ottobre 2006 e fino all'introduzione del modello unico digitale per l'edilizia, sono trasmessi ai comuni, per via telematica o su supporto informatico, con periodicita' e modalita' specificate nell'allegato tecnico.
3. Sono garantiti, comunque, l'adeguamento alle regole tecniche per la realizzazione delle basi di dati territoriali, la documentazione, la fruibilita' e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali previste dall'art. 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e la coerenza con le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita'.

Art. 3.
Modalita' e termini per la segnalazione di eventuali incoerenze

1. I comuni, entro novanta giorni dalla ricezione dei file di cui all'art. 2, verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate  delle unita' immobiliari rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso, e comunicano le eventuali  incoerenze riscontrate agli uffici provinciali dell'Agenzia delterritorio, con le modalita' di cui all'allegato tecnico.

Art. 4.
Gestione delle incoerenze

1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono ad effettuare gli adempimenti di competenza in materia di validazione  delle rendite catastali, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai comuni, ove ne ricorrano i presupposti.
2. Qualora le segnalazioni delle incoerenze non producano effetti sulla variazione del classamento, ne viene data  comunque motivatacomunicazione al comune.

Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: Picardi


Allegato omesso