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Regione Liguria
Legge regionale n. 29 del 20-10-2006
Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1983 n. 29 (costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari)
(B.U.R. Liguria n. 15 del
25.10.2006)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Sostituzione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della l.r. 29/1983)
1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 21 luglio 1983 n. 29
(costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari) sono
sostituiti dal seguente:
“Articolo 1
(Disposizioni applicabili ai Comuni classificati sismici a seguito
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 e
successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti assunti in sua
attuazione)
1. Per i Comuni dichiarati sismici con i provvedimenti assunti in applicazione
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274
(primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica
del territorio regionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica) e successive modifiche e integrazioni la Giunta regionale,
conformemente al parere espresso dalla competente Commissione consiliare,
definisce criteri e linee guida in merito agli approfondimenti delle indagini e
degli studi geologico - tecnici a corredo degli strumenti urbanistici generali
ed attuativi in ragione delle differenti classi di pericolosità sismica
attribuite al territorio regionale.
2. Nel provvedimento regionale di cui al comma 1 sono altresì definite le
modalità con cui i Comuni procedono all’eventuale adeguamento dei propri
strumenti urbanistici alle indicazioni ivi contenute.”.
ARTICOLO 2
(Inserimento dell’articolo 1 bis della l.r. 29/1983)
1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 29/1983 come sostituito dalla presente legge
è inserito il seguente:
“Articolo 1 bis
(Contributi ai Comuni)
1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi ai
Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti per gli approfondimenti
delle indagini e degli studi geologico-tecnici di cui al comma 1 dell’articolo
1.”.
ARTICOLO 3
(Inserimento dell’articolo 1 ter della l.r. 29/1983)
1. Dopo l’articolo 1 bis della l.r. 29/1983, introdotto dalla presente legge
è inserito il seguente:
“Articolo 1 ter
(Norma transitoria)
1. Il provvedimento regionale di cui all’articolo 1 è adottato entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge.”.
ARTICOLO 4
(Inserimento dell’articolo 1 quater della l.r. 29/1983)
1. Dopo l’articolo 1 ter della l.r. 29/1983, introdotto dalla presente legge
è inserito il seguente:
“Articolo 1 quater
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 si provvede con il
prelevamento, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 dalla
U.P.B. 18.103 “Fondo per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle
province in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche” e aumento di euro
100.000,00 in termini di competenza e di cassa dell’U.P.B. 3.202 “Interventi per
l’assetto del territorio”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”.
ARTICOLO 5
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria.
Data a Genova addì 20 ottobre 2006
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)