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Regione Toscana
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 novembre 2006, n. 51
Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della regione in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999 n. 49(norme in materie di programmazione regionale) e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
(B.U.R. Toscana n. 33 del 07-11-2006)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione,quarto comma,così come modificato
dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34, 42, comma 2 e 66, comma 3 dello Statuto;
Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di
programmazione regionale), e sue successive modifiche e integrazione, ed in
particolare l’art. 16, comma 2 che stabilisce che con regolamento regionale sono
disciplinate le procedure e le modalità tecniche per l’effettuazione della
valutazione integrata e le relative forme di partecipazione, anche in attuazione
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno
2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente concernenti piani e programmi regionali di cui all’art. 10 della
legge regionale sopra richiamata;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 28 novembre 2005, n. 16
adottata previa acquisizione dell’intesa raggiunta al Tavolo di concertazione
Giunta regionale – Enti locali, e trasmessa, ai fini dell’acquisizione dei
pareri, alla Commissione consiliare “Affari Istituzionali” ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale e al Consiglio delle
Autonomie Locali ai sensi dell’articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;
Preso atto del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e
dei pareri delle competenti strutture ai sensi dell’articolo 29
della legge regionale n. 44/2003;
Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali
del 12 dicembre 2005;
Dato atto che la commissione consiliare competente, nella seduta del
12 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni;
Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalla Commissione
consiliare suddetta;
Dato atto della comunicazione al Tavolo di concertazione generale
effettuata in data 26 settembre 2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2006, n.
798 che approva il Regolamento di disciplina dei processi di
valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di
programmazione di competenza della Regione in attuazione
dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme
in materia di programmazione regionale) e dell’articolo 11 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio).
EMANA
il seguente Regolamento:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione I
Oggetto, ambito di applicazione e responsabilità
ARTICOLO 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità tecniche
per l’effettuazione della valutazione integrata degli strumenti di
programmazione regionale e le relative forme di partecipazione, in attuazione
di quanto disposto:
a) dall’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in
materia di programmazione regionale),così come modificata dalla legge
regionale 15 novembre 2004, n. 61;
b) dall’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio), relativamente agli strumenti di pianificazione
territoriale di competenza della Regione.
2. Il presente regolamento disciplina altresì, in attuazione delle
disposizioni richiamate al comma 1 le procedure e le modalità tecniche per
l’effettuazione della valutazione ambientale degli strumenti di programmazione
regionale e le relative forme di consultazione, secondo quanto disposto dalla
direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
a) ai piani e programmi pluriennali di cui all’articolo 10 della l.r.
49/1999, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 per gli strumenti di
pianificazione territoriale;
b) ai piani e programmi di attuazione della disciplina comunitaria e
nazionale, in quanto compatibili.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) “dirigente responsabile del piano o programma”, di seguito indicato
come “dirigente responsabile”, il dirigente regionale cui compete, in
base all’ordinamento interno, la responsabilità della predisposizione di
un piano o programma e quindi del processo di valutazione integrata e di
quello di valutazione ambientale ove prescritto; corrisponde alla figura
del “responsabile del procedimento” di cui all’articolo 16 della l.r.
1/2005;
b) “modello analitico”, il documento-guida per l’elaborazione e la
valutazione dei piani e programmi regionaliprevisto dall’articolo 10
comma 1 della l.r. 49/1999, che definisce il percorso logico per la
formazione degli atti di programmazione regionale di durata pluriennale;
c) “proposta iniziale di piano o programma”, il documento predisposto ai fini dell’informazione al Consiglio regionale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 48 dello Statuto, comprendente i contenuti di cui all’articolo 9 comma 1 ed il rapporto di valutazione di cui all’articolo 9 comma 3;
d) “proposta intermedia di piano o programma”, la documentazione di
completamento della proposta iniziale comprendente i contenuti previsti
dall’articolo 16 comma 1, il rapporto di valutazione perfezionato con i
contenuti di cui all’articolo 16 comma 2 ed il rapporto ambientale di cui
all’articolo 21 per i piani e programmi sottoposti a valutazione
ambientale;
e) “proposta finale di piano o programma”, la documentazione predisposta ai
fini dell’approvazione del piano o programma da parte del Consiglio
regionale, comprendente il rapporto di valutazione contenente gli esiti
delle varie fasi del processo di valutazione integrata e del processo di
partecipazione attivato ai sensi dell’articolo 6, il rapporto ambientale
di cui all’articolo 21, nonché gli esiti delle consultazioni di cui
all’articolo 7 per i piani e programmi sottoposti a valutazione
ambientale;
f) “valutazione ambientale”, il processo che comprende l’elaborazione di un
rapporto concernente l’impatto sull’ambiente conseguente all’attuazione
di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo
svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e
dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione delle
informazioni sulla decisione ai sensi della direttiva 2001/42/CE;
g) “verifica preventiva”, il procedimento preliminare attivato allo scopo di definire se un determinato piano o programma, o una modifica di un piano o programma, debba essere sottoposto a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE;
h) “rapporto di valutazione”, il documento che descrive sinteticamente tutte
le fasi del processo di elaborazione e valutazione del piano o programma
ed evidenzia gli esiti del processo di valutazione integrata di cui all’
articolo 3; corrisponde al documento denominato “relazione di sintesi”
dall’articolo 16 comma 3 della l.r. 1/2005;
i) “rapporto ambientale”, la documentazione di carattere tecnico-scientifico
contenente le informazioni di cui all’articolo 21 ed all’Allegato 1 della
direttiva 2001/42/CE;
l) “dichiarazione di sintesi”, il documento che illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e
come si è tenuto conto delle informazioni del rapporto ambientale, dei
pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni
per le quali sono stati scelti i contenuti adottati nel piano oprogramma
alla luce delle alternative possibili che sono state individuate e
valutate;
m) “pubblico”, una o più persone fisiche o giuridiche e le loro
associazioni, organizzazioni o gruppi;
n) “autorità competenti in materia ambientale”, autorità pubbliche che, per
le loro specifiche competenze ambientali, paesaggistiche o sulla salute,
esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull’ambiente
dovuti all’applicazione del piano o del programma.
ARTICOLO 3
Processo di valutazione integrata e sue fasi
1. La valutazione integrata è il processo che evidenzia, all’interno
della formazione del piano o programma, le coerenze interne ed esterne dello
strumento di programmazione e la valutazione degli effetti attesi che ne
derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute
umana, con un’ottica trasversale agli effetti sulla dimensione di genere.
2. Il processo di valutazione integrata comprende, ove prevista, la
valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE.
3. Il processo di valutazione integrata prevede la partecipazione di
soggetti esterni all’amministrazione regionale alle varie fasi e la messa a
disposizione delle informazioni ad esse relative.
4. Il processo di valutazione integrata si articola in due fasi:
a) valutazione relativa alla proposta iniziale del piano o programma ed al suo processo di formazione, di cui al Capo II. La prima fase della valutazione si conclude con l’adozione da parte della Giunta regionale della proposta iniziale di piano o programma e la sua presentazione al Consiglio regionale per la definizione degli eventuali indirizzi;
b) valutazione relativa alla proposta intermedia del piano o programma, di cui al Capo III. La seconda fase della valutazione si conclude, al termine dei processi di partecipazione e consultazione, con l’adozione da parte della Giunta regionale della proposta finale del piano o programma e con la sua presentazione al Consiglio regionale per l’approvazione.
5. Nel caso di piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale ai
sensi dell’articolo 4 la Giunta regionale, nel provvedimento di adozione della
proposta finale del piano o programma, esamina distintamente gli esiti del
processo di valutazione integrata e gli esiti della valutazione ambientale e
ne tiene conto ai fini della decisione.
ARTICOLO 4
Ambito di applicazione della valutazione ambientale
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del presente
regolamento, sono soggetti a valutazione ambientale i piani e i programmi
indicati al comma 2, compresi quelli cofinanziati dall’Unione Europea, nonché,
qualora possano avere effetti significativi sull’ambiente e sul patrimonio
culturale, quelli di cui al comma 3.
2. Sono sottoposti a valutazione ambientale, ad eccezione di quanto
previsto al comma 3 lettera b) per gli strumenti che determinano l’uso di
piccole aree a livello locale:
a) i piani e programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:
1. concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,
delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale,
della destinazione dei suoli;
2. contengono la definizione del quadro di riferimento per
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque
la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)secondo la normativa vigente
di livello comunitario, nazionale e regionale.
b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 del Consiglio, elativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
3. Sono sottoposti a valutazione ambientale, previa verifica preventiva
di cui all’articolo 12 al fine di determinare se possono avere effetti
significativi sull’ambiente:
a) i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la
definizione del quadro di riferimento perl’approvazione,
l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione di
opere ed interventi e le relative modifiche;
b) i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole
aree a livello locale;
c) le modifiche dei piani e programmi di cui al comma 2.
4. Le conclusioni adottate ai sensi del comma 3, comprese le motivazioni
del mancato esperimento dellavalutazione ambientale, sono messe a
disposizione del pubblico e sono contenute nel rapporto di valutazione
definito al termine della fase di cui al Capo II.
5. Il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o i
programmi rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del
procedimento ordinario di approvazione.
6. Sono esclusi dall’obbligo della valutazione ambientale, in coerenza
con l’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE:
a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale
e di protezione civile;
b) i piani e programmi finanziari e di bilancio.
ARTICOLO 5
Organi competenti
1. Il dirigente responsabile:
a) redige la proposta iniziale, intermedia e finale del piano o programma;
b) predispone gli atti per l’attivazione delle forme di partecipazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), individua e attiva le forme di partecipazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) secondo le modalità di cui all’articolo 6, comma 4 e, nel caso di strumenti di pianificazione territoriale, procede ai sensi dell’articolo 8;
c) effettua la verifica preventiva ai sensi dell’articolo 12 commi 1 e 2, l’analisi di fattibilità di cui all’articolo 10, la valutazione di coerenza esterna di cui all’articolo 11, la valutazione di coerenza interna di cui all’articolo 17, l’analisi di fattibilità finanziaria di cui all’articolo 18 e la valutazione degli effetti attesi di cui all’articolo 19;
d) imposta e organizza il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post di cui all’articolo 20;
e) elabora il rapporto di valutazione relativo alla prima ed alla seconda fase della valutazione integrata;
f) elabora il rapporto ambientale, per i piani e programmi soggetti a
valutazione ambientale;
g) provvede agli adempimenti necessari a realizzare l’informazione e la
consultazione del pubblico e delle autorità competenti in materia
ambientale ai sensi dell’articolo 7, ai fini della valutazione
ambientale ove prescritta;
h) redige la dichiarazione di sintesi ai fini della valutazione ambientale
ove prescritta.
2. Il Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica (NURV) svolge
le funzioni di coordinamento dei processi di valutazione integrata, così come
previsto dall’articolo 16 bis della l.r. 49/1999, e di valutazione ambientale
di cui alla direttiva 2001/42/CE, in termini di supporto metodologico al
dirigente responsabile e di istruttoria per la validazione delle varie fasi
del processo di valutazione, ai fini delle successive decisioni del Comitato
Tecnico della Programmazione (CTP).
3. Il NURV predispone altresì gli eventuali aggiornamenti alle modalità
di partecipazione di cui all’articolo 6, comma 4, e delle procedure, dei
modelli e degli indicatori di cui all’articolo 19 comma 2.
4. Il CTP verifica le coerenze e le conformità dello strumento di
programmazione proposto, sulla base dell’istruttoria svolta dal NURV. Esprime
inoltre parere sugli atti elaborati dal NURV ai sensi del comma 3 ai fini
dell’avvio della procedura di approvazione.
Sezione II
Partecipazione e consultazioni
ARTICOLO 6
Forme di partecipazione per la valutazione integrata
1. La partecipazione alla valutazione integrata dei piani e programmi si
sviluppa, fino dalla prima fase, attraverso:
a) il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti
sociali, le associazioni ambientaliste, nelle forme previste dai
protocolli firmati dalla Giunta regionale, ed eventuali altri soggetti
specificamente individuati, ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 49/1999;
b) l’informazione al pubblico, attraverso attività di comunicazione esterna
nel corso del processo di valutazione, assicurando la visibilità dei
processi rilevanti ai fini dell’informazione e partecipazione.
2. L’informazione al pubblico relativa al processo di valutazione
integrata deve assicurare l’accessibilità dei contenuti a tutti i soggetti
coinvolti nel processo di partecipazione, nell’ambito del quadro normativo
esistente e nel rispetto dei protocolli firmati dalla Giunta regionale; si
realizza in via preferenziale attraverso gli strumentitelematici, nonché
tramite gli avvisi pubblici, le pubblicazioni, gli uffici di relazione con il
pubblico ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione.
3. Le persone fisiche o giuridiche, le associazioni, le organizzazioni o
gruppi, possono presentare le proprie osservazioni sui contenuti dell’atto di
programmazione, entro termini congrui definiti dal dirigente responsabile in
modo tale da garantire un’effettiva opportunità di esprimersi.
4. Le modalità di attivazione e svolgimento della partecipazione sono definite con deliberazione della Giunta Regionale.
5. Della messa a disposizione degli atti viene data notizia tramite
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
6. Nell’iter decisionale sono inseriti e valutati gli esiti della
partecipazione.
ARTICOLO 7
Consultazioni per la valutazione ambientale
1. Il processo specifico di consultazione previsto dalla direttiva
2001/42/CE è finalizzato all’acquisizione dei pareri da parte delle autorità
competenti in materia ambientale e del pubblico ed è svolto in modo coordinato
con le forme di partecipazione per la valutazione integrata previste
dall’articolo 6. Nel rapporto di valutazione sono indicate le autorità
competenti in materia ambientale, le modalità e gli strumenti di
partecipazione, compresi i luoghi, virtuali e fisici, dove l’informazione è
disponibile ed accessibile.
2. Ai fini del presente articolo sono autorità competenti in materia
ambientale le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti
parco e le soprintendenze ai beni ambientali ed archeologici il cui territorio
risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli
effetti della sua attuazione. Il dirigente responsabile individua caso per
caso le ulteriori autorità da consultare, in funzione delle relative
competenze amministrative.
3. Per lo svolgimento delle consultazioni sono messi a disposizione:
a) la proposta intermedia di piano o programma;
b) il rapporto di valutazione;
c) il rapporto ambientale.
4. I documenti di cui al comma 3 sono inviati per via telematica a tutte
le autorità competenti in materia ambientale.
5. Nel caso di piani o programmi sottoposti a valutazione ambientale,
nella fase di avvio del processo dipartecipazione di cui all’articolo 15, le
autorità competenti in materia ambientale sono consultate ai fini della
determinazione della portata delle informazioni da includere nel rapporto
ambientale e sul loro livello di dettaglio. Le autorità competenti in materia
ambientale sono sentite anche nell’ambito della verifica preventiva per la
valutazione ambientale di cui all’articolo 12.
ARTICOLO 8
Strumenti di pianificazione territoriale
1. Il Piano regionale di indirizzo territoriale e gli atti regionali di
governo del territorio osservano anche le disposizioni del decreto del
Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n.39/R (Regolamento di
attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005,
n.1 “Norme per il governo del territorio”. Istituzione del garante della
comunicazione e disciplina delle funzioni). Il rapporto consuntivo del
Garante della comunicazione è allegato agli atti unitamente al rapporto di
valutazione.
CAPO II
VALUTAZIONE: PRIMA FASE
Sezione I
Valutazione integrata della proposta iniziale del piano
o programma e del relativo processo di formazione
ARTICOLO 9
Contenuto della proposta iniziale del piano o programma e della prima fase
della valutazione
1. La proposta iniziale del piano o programma è elaborata sulla base del
modello analitico con i seguenti contenuti:
a) motivazione della scelta di realizzare il piano o programma e riferimenti
normativi;
b) quadro analitico, comprendente: base di conoscenza disponibile;principali scenari di riferimento, relativamente alle grandezze o
variabili endogene ed esogene rispetto al sistema toscano;sintesi dei
risultati e delle valutazioni degli esiti dell’eventuale ciclo di
programmazione precedente;
c) principali obiettivi generali, per le grandezze o variabili endogene.
2. La prima fase della valutazione ha ad oggetto:
a) l’analisi di fattibilità dell’atto, di cui all’articolo 10;
b) la coerenza esterna, di cui all’articolo 11;
c) la verifica preventiva di cui all’articolo 12;
d) l’individuazione delle specifiche forme di partecipazione, ai sensi
dell’articolo 6.
3. Gli esiti di cui al comma 2 sono inseriti nel rapporto di valutazione
come parte integrante della proposta iniziale del piano o programma.
ARTICOLO 10
Analisi di fattibilità
1. L’analisi di fattibilità comprende la definizione:
a) del percorso progettuale del piano o programma, di cui evidenzia la sequenza logica e funzionale delle fasi di elaborazione;
b) dei tempi necessari per lo svolgimento delle fasi di predisposizione del
piano o programma;
c) delle risorse ritenute necessarie per l’elaborazione e la valutazione del
piano o programma;
d) delle risorse stimate per l’attuazione del piano o programma,
ulteriormente specificate ai sensi dell’articolo 18, con indicazione di
quelle disponibili e quelle da attivare.
ARTICOLO 11
Valutazione di coerenza esterna
1. La valutazione di coerenza esterna di un piano o programma concerne
l’analisi della coerenza fra:
a) l’analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale, quali il programma regionale di sviluppo ed il piano regionale di indirizzo territoriale, limitatamente alla strategia di sviluppo territoriale definita ai sensi dell’articolo 48 commi 3 e 4 della l.r. 1/2005; tale analisi viene denominata di coerenza esterna verticale;
b) l’analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e
gli analoghi contenuti degli altri atti di programmazione settoriale;
tale analisi viene denominata di coerenza esterna orizzontale.
2. Per gli atti regionali di governo del territorio la valutazione di
coerenza esterna comporta preliminarmente la valutazione di conformità degli
atti stessi alle disposizioni dello Statuto del territorio contenute nel piano
regionale di indirizzo territoriale.
ARTICOLO 12
Verifica preventiva per la valutazione ambientale
1. I piani e programmi e le modifiche di cui all’articolo 4 comma 3 sono
sottoposti a verifica preventiva al fine di accertare se ricorrono i
presupposti per l’esecuzione della valutazione ambientale.
2. Il dirigente responsabile, sentite le autorità competenti in materia
ambientale, effettua la verifica preventiva sulla base dei criteri contenuti
nell’Allegato 2 della direttiva 2001/42/CE; il NURV, preso atto della verifica
effettuata,esegue l’istruttoria.
3. L’eventuale esclusione dalla valutazione ambientale è sottoposta al
parere del CTP e deliberata dalla Giunta regionale al termine della prima fase
della valutazione di cui all’articolo 14.4. La descrizione della procedura seguita e l’esito finale sono inseriti
nel rapporto di valutazione.
Sezione II
Procedimento
ARTICOLO 13
Proposta iniziale del piano o programma: primo esame e validazione del NURV
1. L’esame da parte del NURV ha come oggetto i contenuti della proposta
iniziale del piano o programma; l’esame è effettuato sulla base del rapporto
di valutazione presentato dal dirigente responsabile al termine della prima
fase della valutazione.
2. Il NURV effettua la verifica e validazione del processo valutativo
relativo alla proposta iniziale del piano o programma e del relativo percorso
di progettazione ai fini del successivo esame del CTP.
ARTICOLO 14
Primo parere del CTP, adozione della Giunta regionale ed informazione al
Consiglio regionale
1. Il CTP svolge un esame sulla proposta iniziale del piano o programma,
sulla base dell’istruttoria del NURV.
2. Il CTP verifica la coerenza del documento, la conformità con il quadro
normativo e il modello di programmazione esistente ed il grado di integrazione
intersettoriale del piano o programma.
3. Il CTP esprime un parere sul documento, ai fini dell’esame da parte
della Giunta regionale, richiedendo eventuali modifiche ed integrazioni al
testo.
4. La Giunta regionale dispone l’inoltro dell’atto al Consiglio regionale
per l’emanazione di eventuali indirizzi aisensi dell’articolo 48 dello
Statuto.
ARTICOLO 15
Avvio della prima fase del processo di partecipazione
1. La prima fase del processo di partecipazione è attivata a seguito
dell’informazione al Consiglio regionale, sulla base:
a) della proposta iniziale di piano o programma;
b) del rapporto di valutazione definito al termine della prima fase di
valutazione, comprensiva della valutazione eseguita ai fini della
procedura di verifica preventiva;
c) degli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio regionale.
2. Nel caso di piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale, è
inoltre avviata la fase di consultazione di cui all’articolo 7, comma 5.
CAPO III
VALUTAZIONE: SECONDA FASE
Sezione I
Valutazione integrata della proposta intermedia
di piano o programma
ARTICOLO 16
Contenuto della proposta intermedia di piano o programma e della seconda fase
della valutazione
1. La proposta intermedia del piano o programma è elaborata sulla base
degli eventuali indirizzi del Consiglio regionale e tenendo conto delle
osservazioni emerse nel corso dei processi di partecipazione e consultazione.
in coerenza con il modello analitico, la proposta iniziale di piano o
programma è integrata e completata con i seguenti ulteriori contenuti:
a) obiettivi specifici ed eventuali alternative di piano;
b) azioni e strumenti di attuazione.
2. La seconda fase della valutazione, ha ad oggetto:
a) la coerenza interna di cui all’articolo17
b) la fattibilità finanziaria di cui all’articolo 18;
c) gli effetti attesi di cui all’articolo 19;
d) la definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex
post di cui all’articolo 20.
3. Gli esiti della valutazione di cui al comma 2 sono inseriti nel
rapporto di valutazione come parte integrante della proposta intermedia del
piano o programma.
4. Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale è inoltre
predisposto il rapporto ambientale di cui all’articolo 21.
ARTICOLO 17
Valutazione di coerenza interna
1. La valutazione di coerenza interna concerne l’analisi della coerenza
fra:
a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e,
ove necessario, eventuali alternative del piano o programma; tale analisi
viene denominata di coerenza interna verticale;
b) obiettivi specifici, azioni e risultati attesi del piano o programma;
tale analisi viene denominata di coerenza interna orizzontale.
ARTICOLO 18
Analisi di fattibilità finanziaria
1. L’analisi di fattibilità finanziaria concerne l’individuazione delle
risorse finanziarie disponibili, sia di fonte regionale che derivanti da altra
fonte, e dei costi da sostenere per l’attuazione delle azioni e degli
interventi individuati dal piano o programma, sia di natura corrente che di
investimento.
2. L’analisi di fattibilità finanziaria è riesaminata tenendo conto degli
esiti della valutazione degli effetti attesi di cui all’articolo 19, oltre che
dei pareri e dei contributi derivanti dalla partecipazione, per evidenziare
eventuali scostamenti dalle previsioni delle disponibilità finanziarie e dei
costi del piano o programma.
ARTICOLO 19
Valutazione degli effetti attesi
1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi evidenzia
le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall’attuazione del piano o
programma, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e
degli effetti sulla salute umana. La valutazione degli effetti attesi
comprende considerazioni relative alle differenze di genere nell’ambito di
tutte le dimensioni di analisi. Ai fini operativi gli effetti prodotti sulle
differenze di genere sono esplicitamente inseriti all’interno della dimensione
sociale.
2. La valutazione degli effetti è realizzata sulla base di procedure,
modelli e indicatori definiti con apposita deliberazione della Giunta
regionale.
ARTICOLO 20
Definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post
1. Il monitoraggio è l’esame sistematico e costante dello stato di
avanzamento del piano o programma nel corso del suo ciclo di vita ed è
finalizzato a verificare il processo di attuazione ed il grado di
realizzazione delle azioni programmate.
2. La valutazione in itinere e la valutazione ex post rappresentano fasi
di verifica e di giudizio sui risultati e sugli impatti prodotti dal piano o
programma, nonché sulla capacità di quest’ultimo di conseguire gli obiettivi
prefissati.
3. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post si
realizza attraverso:
a) l’individuazione, in coerenza con gli obiettivi del piano o programma, di
una serie di indicatori finalizzati a presidiare le diverse dimensioni,
fasi e componenti dell’atto;
b) la costruzione dei relativi flussi informativi;
c) la predisposizione di rapporti periodici di monitoraggio e valutazione,
tra cui i documenti previsti all’articolo 10 bis comma 3 della l.r.
49/1999.
4. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post misura
la coerenza o gli eventuali scostamenti degli interventi realizzati rispetto
agli obiettivi e ai risultati attesi, evidenzia le soluzioni di maggiore
efficacia e registra l’eventuale insorgere di effetti problematici non
previsti, consentendo di attivare le necessarie azioni correttive.
5. I soggetti coinvolti nel processo di formazione del piano o programma
sono informati degli esiti del processo di monitoraggio e di valutazione in
itinere ed ex post, con modalità e strumenti individuati ai sensi della
sezione II del Capo I.
ARTICOLO 21
Rapporto ambientale
1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale viene
predisposto, durante la seconda fase di valutazione del piano o programma e
prima dell’avvio delle consultazioni di cui all’articolo 7, il rapporto
ambientale.
2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli
effetti significativi che l’attuazione del piano o programma proposto potrebbe
avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli
alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e
dell’ambito territoriale del piano o programma stesso.
3. Il rapporto ambientale è redatto sulla base delle informazioni
previste nell’Allegato 1 della direttiva 2001/42/CE nei limiti in cui possono
essere richieste, tenuto conto del livello di conoscenze e dei metodi di
valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o
programma; per evitare duplicazioni nelle attività, si tiene conto dei dati
informativi acquisiti nel corso del processo di valutazione integrata.
4. Le autorità competenti in materia ambientale sono consultate al
momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel
rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.
Sezione II
Procedimento
ARTICOLO 22
Proposta intermedia di piano o programma: secondo esame e validazione del NURV
1. Il NURV effettua la verifica e validazione del processo valutativo
relativo alla proposta intermedia di piano o programma ai fini del successivo
esame del CTP. L’esame è effettuato sulla base del rapporto di valutazione e,
ove previsto, del rapporto ambientale.
2. La verifica e validazione del NURV ha come oggetto la proposta
intermedia di piano o programma e le seguenti fasi del processo di valutazione
integrata: valutazione di coerenza interna, analisi di fattibilità
finanziaria, valutazione degli effetti attesi, forme di partecipazione
attivate e definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed
ex post.
ARTICOLO 23
Secondo parere del CTP ed adozione della Giunta regionale
1. Il CTP esamina la proposta intermedia di piano o programma sulla base
dell’istruttoria del NURV.
2. Il CTP verifica la coerenza complessiva del documento, il fabbisogno e
le compatibilità finanziarie, il grado di integrazione intersettoriale e la
valutazione integrata degli effetti attesi dal piano o programma.
3. Il CTP esprime un parere sul documento, e può richiedere eventuali
modifiche ed integrazioni al testo ai fini della presentazione alla Giunta
regionale.
4. La Giunta regionale esamina ed adotta la proposta intermedia di piano o
programma.
ARTICOLO 24
Avvio della seconda fase del processo di partecipazione
1. I processi di partecipazione e consultazione di cui alla sezione II
del Capo I sono nuovamente attivati e si svolgono sulla proposta intermedia
adottata dalla Giunta regionale.
Sezione III
Approvazione del piano o programma
ARTICOLO 25
Proposta finale del piano o programma
1. La proposta finale di piano o programma è predisposta al termine dei
processi di partecipazione e consultazione, unitamente alla proposta della
dichiarazione di sintesi nei casi in cui si effettua la valutazione ambientale.
2. La proposta finale di piano o programma, unitamente al rapporto di
valutazione e, ove previsti, al rapporto ambientale ed alla dichiarazione di
sintesi, sono sottoposti all’esame della Giunta regionale che ne dispone
l’invio al Consiglio regionale per l’approvazione.
ARTICOLO 26
Informazione circa la decisione
1. A seguito dell’approvazione del piano o programma da parte del
Consiglio regionale sono posti a disposizione del pubblico, mediante
pubblicazione sul BURT, i seguenti documenti:
a) il provvedimento di approvazione;
b) il piano o programma approvato unitamente al rapporto di valutazione;
c) il rapporto ambientale e la dichiarazione di sintesi per i piani e
programmi sottoposti a valutazione ambientale.
2. Nel caso di piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale, i
documenti di cui al comma 1 sono trasmessi per via telematica a tutte le
autorità competenti in materia ambientale ed alle regioni che hanno
partecipato alle consultazioni.
CAPO IV
VALUTAZIONE: FASE UNICA
ARTICOLO 27
Processo semplificato
1. Il processo di valutazione integrata dei piani e programmi di cui all’articolo 10 della l.r. 49/1999 non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2001/42/CE può essere effettuato in forma semplificata.
2. Il processo semplificato di valutazione è applicabile sulla base del
principio di adeguatezza e proporzionalità rispetto ai contenuti del piano o
programma; i piani e programmi da sottoporre a processo semplificato sono
individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base
dell’istruttoria del NURV e del parere del CTP.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, conclusa la fase dell’informazione al
Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 14, si procede direttamente alla
elaborazione della proposta finale di piano o programma, tenendo conto degli
eventuali indirizzi consiliari e delle osservazioni emerse durante il processo
di partecipazione avviato ai sensi dell’articolo 15; il processo di
partecipazione si svolge in un’unica fase.
4. Il NURV effettua la verifica e la validazione della proposta finale di piano o programma e del processo valutativo, sulla base del rapporto di valutazione predisposto ai sensi dell’articolo 16 comma 2.
5. Il CTP esamina la proposta finale del piano o programma, sulla base dell’istruttoria del NURV, ed esprime un parere sul documento richiedendo eventuali integrazioni al testo, ai fini della presentazione della proposta finale alla Giunta regionale.
6. La proposta finale di piano o programma è adottata dalla Giunta
regionale e trasmessa al Consiglio regionale per l’approvazione unitamente al
rapporto di valutazione.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 28
Disposizioni di prima applicazione
1. Le deliberazioni previste dall’articolo 6 comma 4, dall’articolo 19
comma 2 nonché dall’articolo 10 comma 1della l.r. 49/1999 sono approvate
dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la Giunta regionale individua i
piani e programmi che possono essere sottoposti al processo semplificato, ai
sensi dell’articolo 27.
ARTICOLO 29
Procedimenti in itinere
1. Le procedure di valutazione integrata e di valutazione ambientale
disciplinate dal presente regolamento non si applicano agli strumenti di
programmazione per i quali, alla data della sua entrata in vigore, sia stata
adottata dalla Giunta regionale l’informazione, ai sensi dell’articolo 14,
comma 4.
Formula Finale:
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 2 novembre 2006