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Decreto 11 aprile 2007
Ministero delle infrastrutture. Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita' di aggregati.
(G.U. n. 91 del 19-4-2007)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i
prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della
direttiva n. 93/68/CEE;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della
direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle
infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti
determinati dalla Commissione dell'Unione europea;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/l06/CEE relativa ai
prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, del Ministro delleinfrastrutture e del Ministro
dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita';
Viste le decisioni della Commissione europea 98/598/EC del 9 ottobre 1998, 98/601/EC e 99/469/EC, modificate dalla decisione 01/596/EC, con la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;
Viste le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea pubblicate nel Giornale ufficiale dell'Unione europea 2002/C212/06 del 27 febbraio 2003, 2002/C320/05 del 20 dicembre 2002, 2003/C47/02 del 27 febbraio 2003, 2003/C75/08 del 27 marzo 2003, contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate EN 13055-1: 2002, EN 13139: 2002, EN 13383-1: 2002, EN 12620: 2002, EN 13242: 2002, EN 13450: 2002;
Visti i decreti relativi alle
comunicazioni dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ai sensi dell'art. l, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, reso con voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio2004.
Espletata, con notifica 2005/0236/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decretano:
Art. 1.
Metodi di attestazione della conformita'
1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative
norme armonizzate sono riportati in allegato 1. 2. Gli aggiornamenti delle norme
europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel
Giornale ufficialedell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della
dichiarazione di conformita', fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto
dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21
aprile 1993, n. 246. 3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione
della conformita' ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate,
sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
4. I relativi metodi di controllo della
conformita' sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di
attestazione dellaconformita» delle relative norme europee armonizzate elencate
nell'allegato 1.
Art. 2.
Caratteristiche tecniche
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 246/93, il fabbricante diaggregati o il suo
mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche
alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui
all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle
norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.
Art. 3.
Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto
1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e' consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
Roma, 11 aprile 2007
Il Ministro delle infrastrutture Di Pietro
Il Ministro dello sviluppo economico Bersani
Il Ministro dell'interno Amato
Allegati omessi