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Regione Liguria.
Legge Regionale n. 17 del 26-04-2007
Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 12 giugno 1989 n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e modifiche alla Legge Regionale 5 maggio 1992
(B.U.R. Liguria n. 10 del 16.5.2007)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Modificazione di articolo)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 12 giugno
1989 n. 15 (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative)
è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede
contributi secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, ai comuni
che provvedono al censimento delle barriere architettoniche presenti sul
loro territorio.”.
ARTICOLO 2
(Sostituzione di articolo)
1. L’articolo 23 bis della l.r. 15/1989 è sostituito dal seguente:
“Articolo 23 bis
(Interventi finanziari per l’eliminazione e il superamento delle
barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi
aperti al pubblico)
1. La Regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione
di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione
delle barriere architettoniche e localizzative a favore di:
a) enti locali ed enti del settore regionale allargato di cui alla legge
regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria
2006)) per interventi in edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli
edifici di edilizia residenziale pubblica;
b) soggetti privati per interventi in edifici e spazi privati aperti al
pubblico;
c) soggetti privati per interventi in edifici privati, ivi compresi gli
edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale
agevolata.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati agli enti ed ai
soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità degli edifici e
degli spazi interessati dagli interventi.”.
ARTICOLO 3
(Inserimento di articolo)
1. Dopo l’articolo 23 bis della l.r. 15/1989 è inserito il seguente:
“Articolo 23 ter
(Contributi per interventi in edifici privati):
1. I contributi di cui all’articolo 23 bis, comma 1, lettera c), possono
essere concessi:
a) alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
b) a coloro i quali abbiano fiscalmente a carico i soggetti di cui alla
lettera a) ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi);
c) ai condomini di civili abitazioni ed ai proprietari di alloggi ove
hanno la residenza i soggetti di cui alla lettera a);
d) ai datori di lavoro ove prestano la propria attività lavorativa i
soggetti di cui alla lettera a).
2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 riguardano
esclusivamente gli immobili adibiti ad abitazione principale del
soggetto beneficiario ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 30 dicembre
1992 n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell’articolo 4 della l. 23 ottobre 1992 n. 421).
3. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la
realizzazione degli interventi sugli immobili, i contributi possono
essere concessi anche per l’acquisto di beni mobili che, per
caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al
raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l’opera
non realizzabile.”.
ARTICOLO 4
(inserimento di articolo)
1. Dopo l’articolo 23 ter della l.r. 15/1989 è inserito il seguente:
“Articolo 23 quater
(Competenze della Regione e dei Comuni)
1. Le istanze relative ai contributi di cui all’articolo 23 bis, comma
1, lettera a) sono inoltrate, con l’indicazione delle opere da
realizzare o dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa, alla
Regione.
2. La Regione provvede all’istruttoria e all’erogazione dei contributi
secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di
cui all’articolo 23 quinquies, comma 1.
3. Le istanze relative ai contributi di cui all’articolo 23 bis, comma
1, lettere b) e c) sono inoltrate, con l’indicazione delle opere da
realizzare o dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa, al
Comune territorialmente competente, secondo quanto stabilito dalla
deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 23 quinquies,
comma 1.”.
ARTICOLO 5
(Inserimento di articolo)
1. Dopo l’articolo 23 quater della l.r. 15/1989 è inserito il
seguente:
“Articolo 23 quinquies
(Procedura di concessione dei contributi)
1. La Giunta regionale, ai fini della concessione dei contributi di cui
all’articolo 23 bis, stabilisce con apposito provvedimento:
a) i criteri di selezione degli interventi, con indicazione di eventuali
priorità e la relativa spesa riconoscibile;
b) la misura del contributo concedibile e le modalità di erogazione;
c) le modalità e i tempi di presentazione delle istanze, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 23 quater commi 1 e 2;
d) i casi di decadenza dal contributo e le modalità di reimpiego delle
somme recuperate.
2. La formazione del piano previsto dall’articolo 32 della legge 28
febbraio 1986 n. 41 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 1986”), costituisce
criterio di priorità nell’assegnazione dei contributi di cui
all’articolo 23 bis, comma 1, lettera a).”.
ARTICOLO 6
(Inserimento di articolo)
1. Dopo l’articolo 23 quinquies della l.r. 15/1989 è inserito il
seguente:
“Articolo 23 sexies
(Progetti speciali)
1. La Regione promuove, mediante la concessione di contributi in conto
capitale, la realizzazione di progetti speciali finalizzati a
determinare modelli di riferimento per soluzioni di accessibilità e di
visitabilità di edifici e spazi aperti caratterizzati dalla pubblica
accessibilità.
2. La Giunta regionale definisce le procedure per la selezione ed il
finanziamento dei progetti di cui al comma 1.”.
ARTICOLO 7
(Inserimento di articolo)
1. Dopo l’articolo 23 sexies della l.r. 15/1989 è inserito il
seguente:
“Articolo 23 septies
(Norma transitoria)
1. In fase di prima attuazione della presente legge, le domande inserite
nella graduatoria regionale approvata nell’anno 2006 ai sensi
dell’articolo 9 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 (disposizioni per
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati), sono soddisfatte compatibilmente con le risorse
finanziarie stanziate dal bilancio regionale.
2. Le domande inviate dai Comuni in Regione entro il 1° marzo 2007, con
le modalità di cui all’articolo 11 della l.r. 13/1989, sono ammissibili
a finanziamento sulla base dei criteri e delle priorità di cui alla
presente legge.”.
ARTICOLO 8
(Inserimento di articolo)
1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 15/1989 è inserito il seguente:
“Articolo 26 bis
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede
mediante:
• utilizzo, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo
2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari
a euro 500.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto
all’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2006;
• iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’anno finanziario 2007 di euro 500.000,00 in termini di competenza
dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e
sociale”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.”.
ARTICOLO 9
(Abrogazione di norme)
1. Il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 15/1989 è abrogato.
2. Al comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 15/1989 le parole ”ed al
quarto comma” sono soppresse.
3. L’articolo 5 della legge regionale 5 maggio 1992 n. 11 (modifiche
alla legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 (abbattimento delle barriere
architettoniche e localizzative)) è abrogato.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 26 aprile 2007
PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Massimiliano Costa).