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Regione Toscana
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 27-04-2007
Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche.
(B.U.R. Toscana n. 11 del 7-5-2007)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato
dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 Gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del
territorio) ed in particolare l’articolo 62 che stabilisce che la Regione,
entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, emani direttive tecniche
per specificare le indagini di cui ai commi 1 e 2 e le modalità dei
relativi controlli;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 15 gennaio 2007, n. 10
adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della
Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29
della legge regionale n. 44/2003, dell’intesa raggiunta al Tavolo di
concertazione Giunta regionale-Enti locali, e trasmessa al Presidente del
Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto
regionale e al Consiglio delle Autonomie Locali ai fini dell’acquisizione del
parere previsto ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto regionale;
Preso atto del parere favorevole espresso dalla 6^ commissione consiliare nella
seduta del 21 febbraio 2007;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali
nella seduta del 20 febbraio 2007;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2007, n. 280 con la
quale è stato approvato il regolamento di attuazione dell’articolo 62 della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in
materia di indagini geologiche;
EMANA
il seguente Regolamento:
ARTICOLO 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell’articolo 62 della
legge regionale 3 gennaio2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio):
a)le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del
territorio sotto il profilogeologico, idraulico, la fattibilità delle previsioni
e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all’obiettivo
della riduzione del rischio sismico, di seguito indicate “indaginigeologico-tecniche”;
b)la procedura del deposito delle indagini geologico-tecniche presso le strutture regionalicompetenti;
c)le modalità del
controllo delle indagini geologico-tecniche di cui sopra.
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle indagini
geologico-tecniche da effettuare in sede di formazione:
a) del piano strutturale e sue varianti;
b) del regolamento urbanistico e sue varianti;
c) del piano complesso d’intervento e sue varianti;
d) dei piani attuativi e loro varianti;
e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti.
ARTICOLO 3
Indagini geologico-tecniche
1. Il comune, in sede di formazione, correda il piano strutturale con indagini
geologico-tecniche dirette a verificare la pericolosità del territorio sotto il
profilo geologico, idraulico e sismico in attuazione dei Piani di bacino, del
Piano di indirizzo territoriale, dei Piani territoriali di coordinamento
provinciali e correda gli altri atti di cui all’articolo precedente con
indagini dirette ad individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità
degli interventi di trasformazione.
2. Il comune non effettua nuove indagini geologico-tecniche nei casi di:
a) varianti che riguardano la mera riproposizione di vincoli urbanistici;
b) varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che complessivamente
noncomportano incremento di volume o di superficie utile degli edifici e
varianti di mera trascrizione su basi cartografiche aggiornate;
c) varianti che comportano una riduzione di indici e/o superfici edificabili;
d) varianti che non comportano cambiamenti delle condizioni di pericolosità o
fattibilità.
3. Le indagini geologico-tecniche di cui al comma 1 sono effettuate secondo le
direttive tecniche contenute nell’allegato A del presente regolamento.
ARTICOLO 4
Deposito delle indagini geologico-tecniche
1. Le indagini geologico-tecniche sono depositate a cura del comune presso
l’Ufficio regionale per la tutela dell’acqua e del territorio (URTAT) competente
che provvede all’acquisizione della documentazione e all’attribuzione del
numero di deposito e iscrizione in apposito registro.
2. La data di acquisizione della documentazione da parte dell’URTAT coincide
con:
a) la data di protocollo
in caso di consegna a mano della documentazione da parte del comune;
b) l’avviso di ricevimento postale in caso di invio tramite raccomandata;
c) la data di protocollo, nel caso di invio tramite posta ordinaria.
3. L’URTAT informa il comune della data di acquisizione della documentazione e
del numero di deposito entro cinque giorni dalla data di acquisizione stessa.
ARTICOLO 5
Elaborati soggetti a
deposito
1. Sono soggetti a deposito in copia unica i seguenti elaborati:
a) scheda per il deposito, compilata in ogni sua parte, datata, firmata e
timbrata in originale dal responsabile del procedimento del comune e, ad
esclusione dei casi in cui non si realizzano nuove indagini geologico- tecniche,
dal tecnico incaricato delle indagini stesse, redatta secondo lo schema di
cui all’Allegato 1 al presente regolamento salva diversa determinazione
del comune;
b) attestazione della compatibilità degli elaborati progettuali dello strumento
della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio alle
indagini geologico-tecniche effettuate, rilasciata dai progettisti degli
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del
territorio stessi, secondo il modulo di cui all’Allegato 2 al presente
regolamento salva diversa determinazione del comune ;
c) certificazione dell’adeguatezza delle indagini geologico-tecniche effettuate
alle direttive tecniche di cui al presente regolamento, datata, firmata e
timbrata in originale da tecnico o tecnici incaricati delle indagini
geologico-tecniche, ognuno per le proprie competenze, secondo il modulo di cui
all’Allegato 3 al presente regolamento salva diversa determinazione del comune ;
d) elaborati di indagini geologico-tecniche, datati, firmati e timbrati in
originale dal tecnico incaricato delle indagini stesse;
e) parere rilasciato dall’Autorità di Bacino ove previsto dalle disposizioni del
Piano di assetto idrogeologico;
f) elaborati del piano strutturale e degli atti di governo del territorio da
adottare, cui si riferiscono le indagini geologico- tecniche, con evidenziati
gli ambiti interessati dagli atti stessi, datati, firmati e timbrati dal
progettista incaricato, recanti il timbro del comune e la firma del
responsabile del procedimento;
2. Nel caso previsto dall’articolo 3, comma 2, il responsabile del
procedimento deposita la certificazione dell’esenzione dall’effettuazione di
nuove indagini geologico-tecniche e indica gli estremi del precedente deposito
in relazione all’ambito interessato. La certificazione è datata, firmata e
timbrata dal responsabile del procedimento del comune, secondo il modulo di
cui all’Allegato 4 al presente regolamento salva diversa determinazione del
comune .
ARTICOLO 6
Controllo delle indagini geologico-tecniche
1. L’URTAT controlla il rispetto delle indagini geologico-tecniche effettuate
dal comune alle direttive tecniche contenute nell’allegato A del presente
regolamento.
2. Il controllo è obbligatorio o a campione come disposto dagli articoli 7 e 8.
3. L’URTAT invia al comune l’esito del controllo entro sessanta giorni dalla
data di acquisizione della documentazione per le indagini geologico- tecniche
soggette a controllo obbligatorio ed entro quarantacinque giorni dal
sorteggio, di cui all’articolo 8 comma 1, per le indagini geologico-tecniche
soggette a controllo a campione.
4. Qualora l’URTAT riscontri l’incompletezza della documentazione di cui
all’articolo 5 richiede al comune interessato, per una sola volta, le relative
integrazioni entro i termini di cui al comma precedente e in tal caso i
termini per l’esercizio del controllo decorrono nuovamente dalla data di
presentazione delle integrazioni.
5. Qualora il comune non integri la documentazione entro centottanta giorni dal
ricevimento della richiesta, l’URTAT informa il comune dell’esito negativo del
controllo e provvede all’archiviazione.
ARTICOLO 7
Controllo obbligatorio
1. Sono soggette a controllo obbligatorio, per gli aspetti non oggetto del
parere dell’Autorità di bacino, le indagini teologico-tecniche che si
riferiscono ad uno dei seguenti strumenti o atti che il comune intende adottare:
a) piani strutturali e regolamenti urbanistici;
b) varianti ai piani strutturali, ai regolamenti urbanistici, ai piani
regolatori generali vigenti, nonché piani complessi d’intervento e loro
varianti, ove riguardanti aree classificate in “pericolosità molto elevata” e
nel caso in cui:
1) prevedano nuova viabilità;
2) prevedano la
realizzazione di nuovi edifici o l’ampliamento di edifici esistenti per
superfici coperte complessive superiori a 50 mq;
3) siano relative a previsioni alle quali, in attuazione del presente
regolamento, viene attribuita “fattibilità limitata” dalle indagini
geologico-tecniche allegate alla variante, ove previste, o dalle indagini
geologico-tecniche già elaborate e depositate.
c) piani attuativi o loro varianti che riguardino interventi classificati di
“fattibilità limitata” dalleindagini geologico- tecniche allegate al
regolamento urbanistico o al piano regolatore generalevigente o alla eventuale
variante da adottarsi contestualmente.
ARTICOLO 8
Controllo a campione
1. Le indagini geologico-tecniche depositate, con esclusione delle indagini
geologico-tecniche soggette a controllo obbligatorio, sono sottoposte a
controllo a campione, per gli aspetti non oggetto del parere dell’Autorità di
bacino, con il metodo del sorteggio.
2. Il sorteggio è effettuato almeno ogni trenta giorni, nella misura di una ogni
dieci o frazione di dieci indagini geologico-tecniche non soggette a controllo
obbligatorio depositate nel periodo corrispondente.
3. Del sorteggio è redatto apposito verbale, vistato dal responsabile dell’URTAT,
specificando che le indagini geologico-tecniche non estratte sono da
considerarsi archiviate.
4. L’URTAT trasmette copia del verbale entro 20 giorni dalla data del sorteggio
ai comuni che hanno depositato indagini non soggette al controllo obbligatorio
nel periodo interessato dal sorteggio.
ARTICOLO 9
Esito del controllo
1. Nel caso che dal controllo risulti il rispetto delle indagini
geologico-tecniche alle direttive tecniche contenute nell’allegato A del
presente regolamento, l’URTAT dà comunicazione dell’esito positivo del controllo
al comune interessato e alla provincia nei termini di cui all’articolo 6 e
provvede all’archiviazione delle indagini geologico- cnico
depositate.
2. Nel caso in cui dal controllo risulti il mancato rispetto delle indagini
geologico-tecniche alle direttive tecniche contenute nell’allegato A del
presente regolamento, l’URTAT dà comunicazione dell’esito negativo del
controllo al comune interessato e alla provincia nei termini di cui all’articolo
6.
ARTICOLO 10
Adozione del piano strutt urale, degli atti di governo del territorio e delle
rispettive varianti
1. Il comune procede all’adozione del piano strutturale, degli atti di governo
del territorio e delle rispettive varianti dopo il ricevimento della
comunicazione della data di acquisizione della documentazione e del numero di
deposito da parte dell’URTAT.
2. Il comune procede altresì all’adozione del piano strutturale degli atti di
governo del territorio e delle rispettive varianti trascorsi cinque giorni dalla
data di acquisizione della documentazione da parte dell’URTAT.
3. Il comune dà atto della sussistenza di uno dei due casi indicati ai commi
precedenti nella delibera di adozione.
ARTICOLO 11
Approvazione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle
rispettive varianti
1. La deliberazione di approvazione del piano strutturale, degli atti di governo
del territorio e delle rispettive varianti dà atto dell’esito del controllo
delle indagini geologico-tecniche, ovvero della decorrenza dei termini stabiliti
dalla presente regolamento senza avere ricevuto da parte dell’URTAT richiesta di
integrazioni, o del mancato sorteggio delle indagini geologico-tecniche
depositate.
2. La deliberazione di approvazione dello strumento della pianificazione
territoriale e degli atti di governo del territorio contiene la motivazione del
mancato adeguamento del comune ai rilievi sollevati dandone comunicazione
all’URTAT.
3. L’accoglimento, in sede di approvazione, di eventuali osservazioni che
comportino la modifica delle classi di pericolosità o siano in contrasto con le
condizioni di fattibilità previste in sede di adozione è preceduta dal
deposito degli elaborati modificativi.
ARTICOLO 12
Pubblicità
1. Le indagini geologico-tecniche co stituiscono parte integrante degli
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del
territorio cui si riferiscono e sono pubblicate contestualmente ai sensi
dell’articolo 17 della l. r. 1/1005
ARTICOLO 13
Collaborazione
1. La Regione promuove e favorisce forme di collaborazione con le
province, i comuni e le Autorità di bacino al fine di migliorare
l’efficacia dell’azione amministrativa nella materia oggetto del presente
regolamento.
ARTICOLO 14
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui alla delibera della Giunta regionale del 20 ottobre
2003, n. 1030 continuano ad applicarsi alle indagini geologico- tecniche
che risultano già depositate presso l’URTAT alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Formula Finale:
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Toscana.
VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 27 aprile 2007
ALLEGATO 1
ALLEGATO A
DIRETTIVE PER LE INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE
INDICE
1. Disposizioni generali
2. Direttive per la formazione del Piano Strutturale e relative varianti
2.1 Contenuti delle indagini
A - Sintesi delle conoscenze
B - Analisi e approfondimenti
C - Valutazione di pericolosità
2.2 Elaborati delle indagini per il Piano Strutturale e relative varianti
2.3 Varianti al Piano Strutturale
3. Direttive per la formazione del Regolamento Urbanistico e relative varianti
3.1 Condizioni di fattibilità
3.2 Fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici ed idraulici
3.2.1 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici
3.2.2 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici
3.3 Criteri generali per le situazioni connesse a problematiche di dinamica
costiera
3.4 Criteri generali per le situazioni connesse a problematiche idrogeologiche
3.5 Criteri generali in relazione agli aspetti sismici
3.6 Elaborati relativi alle indagini per il Regolamento Urbanistico comunale e
relative varianti
3.7 Varianti al Regolamento Urbanistico
4. Direttive per la formazione dei Piani complessi di intervento e dei Piani
attuativi
5. Varianti ai Piani Regolatori Generali vigenti
Allegato 1 - Legenda per la carta delle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica
Locale (ZMPSL)
Allegato 2 - Elemen ti di pericolosita’ sismica locale con associato il grado di
pericolosità sismica inrelazione alla zona sismica di appartenenza del
territorio comunale
DIRETTIVE PER LE INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE
1. Disposizioni generali
I Comuni, in sede di formazione del piano strutturale e degli atti di governo
del territorio e loro rispettive varianti, devono effettuare indagini
geologico-tecniche di supporto, verificando la pericolosità del territorio sotto
il profilo geologico, idraulico e sismico, in attuazione del Piano di Indirizzo
Territoriale, dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e nel rispetto
dei Piani di Bacino che costituiscono riferimento essenziale, al fine di
accertare i limiti ed i vincoli che possono derivare dalle situazioni di
pericolosità riscontrate e di individuare le condizioni che garantiscono la
fattibilità degli interventi di trasformazione.
Per quanto attiene agli aspetti sismici, a seguito di quanto espresso
nell’Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 e
successive modifiche ed integrazioni e nel Decreto Ministeriale del 14
settembre 2005 (Norme tecniche per le costruzioni) tutto il territorio
regionale viene considerato sismico e distinto in differenti zone sismiche sulla
base del differente grado di pericolosità sismica di base (Ordinanza del
Presidente Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006 n. 3519 e Deliberazione della
Giunta Regionale Toscana n. 431 del 19 giugno 2006). Per quanto riguarda le
modalità di modellazione geologica e caratterizzazione sismica dei terreni
si rimanda al già citato D.M. del 14/09/05, mentre per ciò che attiene ai
criteri e modalità di esecuzione delle indagini geognostiche, geotecniche e
geofisiche si rimanda a quanto prescritto nelle Istruzioni Tecniche Regionali
del Programma Valutazione Effetti Locali (VEL).
2. Direttive per la formazione del Piano Strutturale e relative varianti
Il Piano strutturale evidenzia e tiene conto dei fattori di pericolosità
connessa alle caratteristiche fisiche del territorio, al fine di:
- valutare le condizioni
ed i limiti di trasformabilità,
- garantire e mantenere condizioni di equilibrio idrogeologico,
- recuperare situazioni di criticità esistenti.
2.1 Contenuti delle indagini
Le indagini per la predisposizione del piano strutturale si articolano in:
a) Sintesi delle conoscenze
b) Analisi ed approfondimenti
c) Valutazioni di pericolosità
A - Sintesi delle conoscenze
Comprende la raccolta della documentazione relativa al quadro conoscitivo
esistente e certificato come quello derivante dai Piani di Bacino, dal Piano di
Indirizzo Territoriale, dai Piani Territoriali di Coordinamento provinciali, per
inquadrare le problematiche ed i vincoli presenti sul territorio e sulla cui
base effettuare le successive analisi ed elaborazioni.
B - Analisi e approfondimenti
Gli approfondimenti sono quelli ritenuti nec essari per dare
completezza,integrare ed aggiornare le conoscenze sugli aspetti geologici,
strutturali, sismici, geomorfologici, idraulici, caratterizzanti l’intero
territorio comunale. L’analisi deve consentire di individuare le
problematiche presenti che sono di norma rappresentate in scala 1:10.000 con
riferimento ai punti da B.1 a B.7.
Per i centri abitati, per le unità territoriali organiche elementari (UTOE)
potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, nonché
per le aree che presentano situazioni geologicotecniche di complessa
rappresentazione a scala 1:10.000, sono opportune scale di maggior dettaglio
(1:5.000 o 1:2.000).
B. 1 Elementi geologici e strutturali
Le formazioni geologiche sono differenziate su base litostratigrafica ed è
definito l’assetto strutturale delle unità tettoniche.
L’elemento di base è la formazione che è cartografata con diversa simbologia per zone di effettivo affioramento e zone “interpretate” di ipotizzata estensione.
Quando la complessità della zona lo richieda, per formazioni che comprendono sostanziali differenze litologiche sono distinte anche le unità di ordine inferiore (membro, strato).
Sono anche cartografati i
principali elementi strutturali quali fratture, faglie, sovrascorrimenti,
pieghe, giacitura degli strati.
Per i comuni classificati in zona sismica 2, 3s e 3, la caratterizzazione
geologica finalizzata alla elaborazione di sezioni geologiche opportunamente
distribuite ed orientate, è effettuata sulla base dei dati esistenti, tenendo
presente che tali dati devono successivamente essere utilizzati per la
individuazione delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL).
Nelle aree coperte da cartografia geologica regionale alla scala 1:10.000, è
possibile utilizzare come base dello studio geologico tale elaborazione.
Eventuali aggiornamenti e
modifiche di tale cartografia sono comunque oggetto di un rilevamento geologico
e motivati nella relazione.
Nelle aree non coperte da cartografia geologica regionale è possibile:
- fare riferimento a cartografie esistenti in scala non inferiore a 1:25.000
corredate da sezioni geologiche e da uno schema dei rapporti
stratigrafici;
- acquisire gli elementi
di caratterizzazione geologica e strutturale mediante un rilevamento geologico
eseguito alla scala di 1:10.000 corredato da sezioni geologiche e da uno schema
dei rapporti stratigrafici, tenendo presenti le indicazioni e la simbologia
utilizzata per la cartografia regionale.
B. 2 Elementi litologico-tecnici
Con riferimento ai centri abitati ed alle unità territoriali organiche
elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e
infrastrutturali e sulla base degli elementi geologici di cui al punto B.1
integrati dalla raccolta dei dati geotecnici, i vari litotipi presenti sono
raggruppati in unità litotecniche che, indipendentemente dalla loro posizione
stratigrafica e dai relativi rapporti geometrici, presentano caratteristiche
tecniche comuni.
Per i litotipi lapidei sono acquisite le informazioni relative alla litologia, alla stratificazione, al grado di fratturazione e di alterazione.
Per le coperture sono acquisite le informazioni relative allo spessore ed al grado di cementazione e/o di consistenza/addensamento, con particolare riferimento ai terreni che presentano scadenti caratteristiche geotecniche quali quelli torbosi, limoso-argillosi, terreni con consistenti disomogeneità verticali e laterali, terreni granulari non addensati, terreni argillosi soggetti a fenomeno di ritiro e rigonfiamento.
B. 3 Elementi per la valutazione degli aspetti geomorfologici
Tenuto conto di eventuali e speci fici indirizzi tecnici dettati dalla
pianificazione di bacino, sono analizzati le forme ed i processi geomorfologici
legati alla dinamica di versante ed alla dinamica fluviale valutandone il
relativo stato di attività:
- attivo (qualora siano presenti evidenze morfologiche di movimento che, non avendo esaurito la loro evoluzione, possono considerarsi recenti, riattivabili nel breve periodo con frequenza e/o con carattere stagionale);
- quiescente (qualora siano presenti evidenze morfologiche che, non avendo esaurito la loro evoluzione, hanno la
possibilità di riattivarsi);
- inattivo (qualora gli
elementi morfologici siano riconducibili a condizioni morfoclimatiche diverse
dalle attuali o non presentino condizioni di riattivazione o di
evoluzione).
Nelle zone di versante sono in particolare approfonditi gli aspetti relativi
ai fenomeni franosi.
Per ogni frana è
possibilmente evidenziata la zona di distacco, la zona di scorrimento
(visibile o ipotizzata) e la zona di accumulo (se presente).
Nelle zone di pianura sono in particolare approfonditi gli aspetti legati alle
forme di erosione e di accumulo fluviale, lacustre, marino, eolico.
Per quanto riguarda
l’ambiente fluviale, sono evidenziati anche gli elementi antropici quali le
opere di difesa idraulica, in quanto elementi in interazione diretta con la
dinamica d’alveo.
Per la simbologia da adottare nella legenda ed i criteri di rappresentazione dei
dati, si può fare riferimento a quanto previsto per la Carta geomorfologica del
territorio regionale.
Nel caso in cui nel territorio indagato siano evidenziate aree con particolari
problematiche di dissesto attivo che interessino direttamente, o per effetto
indotto, elementi rilevanti esposti a rischio, centri urbani e unità
territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da
previsioni insediative e infrastrutturali, occorre distinguere le seguenti zone:
Zona 1 - area in dissesto (riferita all’area caratterizzata da fenomeni attivi)
Zona 2 - area di influenza (riferita all’area di possibile evoluzione del
dissesto).
L’area di possibile evoluzione del dissesto è valutata coerentemente con la tipologia del fenomeno e con le ipotesi cinematiche ad esso connesse.
Per le frane a cinematica lenta come gli scorrimenti, gli scorrimenti-colata e le colate lente, le aree di possibile evoluzione possono essere generalmente limitate alle immediate vicinanze delle frane stesse.
Per le frane a cinematica veloce (crolli, cadute massi, ribaltamenti, scivolamenti in roccia) le aree di possibile evoluzione possono comprendere le pareti rocciose o i tratti di versanti molto acclivi e le sottostanti aree di accumulo di detrito (coni detritici).
Per le frane a cinematica rapida (colate di detrito o di terra) le aree di possibile evoluzione possono coincidere con gli impluvi di ordine inferiore.
Per i comuni classificati in zona sismica 2, 3s e 3, i dati esistenti devono consentire una caratterizzazione geomorfologica finalizzata alla individuazione delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL).
B. 4 Elementi per la valutazione degli aspetti idraulici
Vanno considerati gli elementi idrologico-idraulici necessari per caratterizzare
la probabilità di esondazione dei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo
d’interesse della difesa del suolo come definito nei PAI approvati, ovvero come
definito nel PIT, nonché le probabilità di allagamento per insufficienza di
drenaggio in zone depresse.
Tenuto conto degli indirizzi tecnici dettati dagli atti di pianificazione di
Bacino, ed in coerenza con quanto dagli stessi previsto, vanno analizzati gli
aspetti connessi alla probabilità di allagamento per fenomeni di
- Inondazione da corsi d’acqua
- Insufficienza di
drenaggio
Con riferimento alle esigenze di sicurezza idraulica e agli obiettivi posti in
tal senso, poiché la propensione alla allagabilità comporta diverse condizioni
d’uso del territorio sia per le nuove previsioni sia per l’attuazione di
quelle esistenti, è necessario definire, almeno per le unità territoriali
organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative
e infrastrutturali, gli ambiti territoriali interessati da allagamenti in
generale riferiti rispettivamente a TR≤30 anni, 30TR≤200 anni. In presenza di
specifiche indicazioni dei PAI o in relazione ad esigenze di protezione civile
possono essere definiti ambiti territoriali interessati da 200 ≤ 500 anni.
Al di fuori delle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente
interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree
non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione
di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici, sono comunque definiti gli
ambiti territoriali di fondovalle per i quali ricorrano notizie storiche di
inondazione e gli ambiti di fondovalle posti in situazione morfologicamente
sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori a metri
2 sopra il piede esterno
dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
B. 5 Elementi per le valutazioni degli aspetti di dinamica costiera
Vanno considerati gli elementi necessari per evidenziare le situazioni di
criticità in atto e possibili, per processi di erosione della costa . Il
riferimento è alle condizioni di equilibrio della linea di riva e dei sistemi
dunali per verificare la sostenibilità delle trasformazioni tenuto conto degli
obiettivi di sicurezza definiti negli atti di pianificazione e programmazione
regionale (delle esigenze di sicurezza degli abitati, delle infrastrutture, dei
sistemi ambientali ).
Tenuto conto degli obiettivi di sicurezza e degli indirizzi tecnici regionali,
di quelli eventualmente presenti negli atti di pianificazione di bacino, sono
evidenziate le aree di demanio marittimo e quelle interessate dalla presenza
di dune o di sedimenti di duna nonché i processi geomorfologici in atto
lungo la linea di costa e le unità fisiografiche di riferimento.
Per valutare gli effetti delle diverse trasformazioni e le eventuali misure
correttive possono essere utilizzati gli elementi conoscitivi presenti nel PIT,
negli atti di pianificazione regionale nonché quelli elaborati dalle
amministrazioni provinciali nell’ambito delle specifiche competenze.
B. 6 Elementi per la valutazione degli aspetti idrogeologici
Con particolare riferimento alle unità territoriali organiche elementari (UTOE)
potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, la
ricostruzione dell’assetto idrogeologico (assetto strutturale e stratigrafico) è
finalizzata alla individuazione dei corpi idrici sotterranei, alla definizione
della loro configurazione, degli schemi della circolazione idrica
sotterranea, delle eventuali interconnessioni tra acquiferi limitrofi e
acque superficiali. A tal fine possono essere utilizzati gli elementi presenti
nel PIT, negli atti di pianificazione regionale nonché i dati e gli elementi
elaborati dalle Amministrazioni provinciali nell’ambito delle specifiche
competenze.
La ricostruzione è
effettuata in maniera commisurata al grado di approfondimento ritenuto
necessario ed alle caratteristiche idrogeologiche della parte di territorio
studiata. Sono inoltre indicati gli eventuali disequilibri in atto anche
conseguenti ad azioni antropiche sulla risorsa (subsidenza, modifiche
morfologiche quali scavi o sbancamenti), nonché le potenziali situazioni di
criticità (acquiferi di subalveo, zone di ricarica degli acquiferi).
B. 7 Elementi per la valutazione degli effetti locali e di sito per la riduzione
del rischio sismico
Gli elementi prioritari
da evidenziare per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione
all’obiettivo della riduzione del rischio sismico, sono quelli utili alle
successive fasi di caratterizzazione sismica dei terreni e di parametrizzazione
dinamica riferite alla realizzazione o verifica dell’edificato.
A tal fine, oltre all’acquisizione di ogni informazione esistente finalizzata
alla conoscenza del territorio sotto il profilo geologico e geomorfologico di
cui al par. B.1 e B.3, risulta indispensabile acquisire tutti gli elementi,
laddove siano disponibili, per una ricostruzione e successiva rappresentazione
del modello geologico-tecnico di sottosuolo, sia in termini di geometrie sepolte
e di spessori delle litologie presenti, sia in termini di parametrizzazione
dinamica del terreno principalmente in relazione alla misura diretta delle
Vsh (velocità di propagazione delle onde di taglio polarizzate orizzontalmente),
secondo le modalità e i criteri meglio specificati nelle Istruzioni Tecniche del
Programma Valutazione degli Effetti Locali (VEL) a cui si rimanda.
I Comuni interessati dal
Programma VEL (comuni a maggior rischio sismico tra quelli classificati in
zona 2), fanno riferimento alle conoscenze acquisite nell’ambito di tale
progetto.
Tutti questi elementi di conoscenza del territorio basati sulle informazioni
esistenti, unitamente all’acquisizione degli elementi geologici e geomorfologici
di cui ai punti B.1 e B.3, permettono l’individuazione delle Zone a Maggior
Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL), con le modalità indicate nelle presenti
direttive.
C - Valutazione di pericolosità
Il territorio viene caratterizzato in funzione dello stato di pericolosità con
l’ indicazione degli eventuali condizionamenti alla trasformabilità anche di
tipo prescrittivo da assumere nella redazione del regolamento urbanistico.
Attraverso le analisi e gli approfondimenti vengono caratterizzate aree omogenee
dal punto di vista delle pericolosità e delle criticità rispetto agli specifici
fenomeni che le generano, oltre ad essere integrate e approfondite quelle
già individuate nei piani di bacino.
Sono pertanto caratterizzate le aree a pericolosità geomorfologica ed idraulica,
nonché le zone a maggior pericolosità sismica locale e le aree che presentano
problematiche idrogeologiche e problematiche di dinamica costiera.
E’ opportuno tenere distinta la pericolosità per fattori geomorfologici da
quella per fattori idraulici attraverso cartografie che individuino le
situazioni di pericolosità come di seguito riportate.
C. 1 Aree a pericolosità geomorfologica
Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti
fenomeni attivi e relative aree di influenza;
Pericolosità geomorfologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni
quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura,
all’acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e
sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree
interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza;
Pericolosità geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni
franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con
elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione
risulta una bassa propensione al dissesto;
Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e
le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori
predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.
C. 2 Aree a pericolosità idraulica
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per
eventi con ≤30 anni.
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono morfologicamente
in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla
quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra
il ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi
compresi tra 30≤200 anni.
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono morfologicamente
in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferioririspetto alla
quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra
il ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi
compresi tra 200≤500anni.
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente
interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree
non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di
bacino e in assenza di studi idrologici idraulici rientrano in classe di
pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le
seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono in situazione di
alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote
altimetriche superiori a metri 2 rispetto al iede esterno dell’argine o,
in mancanza, al ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi
d’acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell’argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
C. 3 Aree con problematiche di dinamica costiera
Sono evidenziate le aree in erosione e quelle interessate dalla presenza di
sistemi dunali al fine di poter valutare gli effetti delle diverse
trasformazioni del territorio e le eventuali necessarie misure correttive.
Per tali aree, che non
necessariamente e univocamente possono essere associate ad una determinata
classe di pericolosità, sono comunque fornite indicazioni sugli eventuali
condizionamenti alla trasformabilità, da disciplinare in maniera specifica nel
regolamento urbanistico in funzione delle destinazioni previste.
C. 4 Aree con problematiche idrogeologiche
Sono evidenziate le aree che presentano situazioni sulle quali porre attenzione
al fine di non generare squilibri idrogeologici.
Particolare attenzione è
posta anche alla individuazione delle aree in cui la risorsa idrica è esposta o
presenta un basso grado di protezione (falda libera in materiali permeabili e
prossima al piano campagna; aree di affioramento di terreni litoidi molto
fratturati; aree interessate da acquiferi in materiali carbonatici a carsismo
sviluppato).
Per tali aree, che non necessariamente e univocamente possono essere associate
ad una determinata classe di pericolosità, sono comunque fornite indicazioni
sugli eventuali condizionamenti alla trasformabilità, da disciplinare in maniera
specifica nel regolamento urbanistico in funzione delle destinazioni previste.
C. 5 Aree a pericolosità sismica locale
Dall’analisi e dalla valutazione integrata di quanto emerge dall’acq uisizione
delle conoscenze relative agli elementi esistenti di tipo geologico,
geomorfologico e delle indagini geofisiche, geotecniche e geognostiche, laddove
disponibili, secondo quanto specificato al par. B.7, sono evidenziate, sulla
base del quadro conoscitivo desunto, le aree ove possono verificarsi effetti
locali o di sito.
La valutazione preliminare degli effetti locali o di sito ai fini della
riduzione del rischio sismico consente di rappresentare:
1. probabili fenomeni di amplificazione stratigrafica, topografica e per morfologie sepolte
2. la presenza di faglie e/o strutture tettoniche
3. i contatti tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche significativamente differenti
4. accentuazione della instabilità dei pendii
5. terreni suscettibili a liquefazione e/o addensamento
6. terreni soggetti a
cedimenti diffusi e differenziali.
Tale valutazione viene rappresentata nel piano strutturale attraverso la
realizzazione della cartografia delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale
(ZMPSL) che individua qualitativamente gli elementi in grado di generare i
fenomeni di amplificazione locale ed instabilità dinamica.
La redazione della carta
delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) è realizzata secondo la
legenda riportata nell’allegato 1 delle presenti direttive.
L’elaborazione della carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL)
interessa tutti i comuni, tranne quelli classificati in zona sismica
4, ed è realizzata solo
sui centri urbani maggiormente significativi che il Comune individua e perimetra
secondo i criteri definiti nelle Istruzioni Tecniche del Programma VEL.
E’ opportuno precisare, inoltre, che tutti gli effetti locali prodotti da eventi
sismici e connessi ad aspetti stratigrafici, morfologici, geotecnici,
strutturali, e meglio rappresentati nella cartografia delle Zone a Maggior
Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL), assumono una diversa rilevanza in funzione
della sismicità di base del territorio comunale e della relativa accelerazione
di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (Decreto Ministeriale
14.9.2005).
A tal proposito,
nell’allegato 2 delle presenti direttive, sono indicati gli elementi della ZMPSL
da prendere in considerazione e da approfondire per la redazione degli strumenti
urbanistici in relazione alla Zona sismica di appartenenza. Inoltre, i
suddetti elementi sono associati al grado di pericolosità sismica, dipendente
dall’interazione tra ciascun elemento di pericolosità sismica locale e la
sismicità di base, connessa alla Zona sismica di appartenenza del territorio
comunale (Delibera di Giunta Regionale n. 431 del 19 giugno 2006).
La sintesi delle informazioni derivanti dalle cartografie geologiche,
geomofologiche e dalla carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL)
dovrà consentire di valutare le condizioni di pericolosità sismica dei
centri urbani studiati secondo le seguenti graduazioni di pericolosità, per le
quali si riportano tra parentesi i numeri di riferimento alla simbologia di cui
all’allegato 1 delle presenti direttive:
Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): aree in cui sono presenti
fenomeni di instabilità attivi (1) e che pertanto potrebbero subire una
accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione
di eventi sismici; terreni soggetti a liquefazione dinamica (5) in comuni a
media-elevata sismicità (zone 2);
Pericolosità sismica locale elevata (S.3): aree in cui sono presenti fenomeni di
instabilità quiescenti (2A) e che pertanto potrebbero subire una
riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione
di eventi sismici; zone potenzialmente franose o esposte a rischio frana (2B)
per le quali non si escludono fenomeni di instabilità indotta dalla
sollecitazione sismica; zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti
che possono dar luogo a cedimenti diffusi (4); terreni soggetti a liquefazione
dinamica (5) in comuni a media-elevata sismicità (zone 3s); zone con
possibile amplificazione sismica connesse a zone di bordo della valle e/o aree
di raccordo con il versante (8); zone con possibile amplificazione per effetti
stratigrafici (9, 10, 11) in comuni a media- levata sismicità (zone 2 e
3s); zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisicomeccaniche
significativamente diverse (12); presenza di faglie e/o contatti tettonici (13);
Pericolosità sismica locale media (S.2): zone con fenomeni franosi inattivi (3);
aree in cui è possibile amplificazione dovuta ad effetti topografici (6-7); zone
con possibile amplificazione stratigrafica (9, 10, 11) in comuni a media
sismicità (zone 3);
Pericolosità sismica locale bassa (S.1): aree caratterizzate dalla presenza di
formazioni litoidi e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione
o instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.
Tale processo consentirà di evidenziare le situazioni di criticità sulle quali
porre attenzione, al fine di effettuare una corretta pianificazione, da
disciplinare in maniera specifica nel regolamento urbanistico in funzione delle
destinazioni d’uso previste.
2. 2 Elaborati delle indagini per il Piano Strutturale comunale e relative
varianti
Relazione La relazione illustra gli aspetti che concorrono alla definizione
dell’assetto geologico tecnico del territorio come di seguito descritto:
a) Inquadramento del territorio attraverso la documentazione relativa la quadro
conoscitivo esistente che costituisce il riferimento di base per la
predisposizione delle successive analisi ed elaborazioni
b) Illustrazione degli elementi connessi agli aspetti geologici e
strutturali, litologici, geomorfologi, idraulici,idrogeologici, sismici
c) Descrizione dei passaggi analitici che hanno portato alla delimitazione
cartografica delle aree di pericolosità e all’individuazione delle criticità
riferite agli specifici fenomeni che le generano
d) Indicazioni, sulla base delle situazioni di pericolosità e delle criticità
riscontrate, sugli eventuali condizionamenti alla trasformabilità del territorio
in termini di necessità di approfondimenti (progetti di messa in sicurezza o
specifiche tipologie di indagine) da effettuarsi in fase di formazione del
regolamento urbanistico.
I condizionamenti alla
trasformabilità possono essere recepiti anche in termini prescrittivi
nell’ambito delle norme tecniche del Piano strutturale.
Cartografie
La relazione è corredata per i territori interessati dei seguenti elaborati
cartografici:
- Carta geologica
- Carta litologico-tecnica
- Carta geomorfologica
- Carta delle aree allagabili
- Carta della dinamica costiera
- Carta idrogeologica
- Carta delle Aree a pericolosità geomorfologica
- Carta della Aree a pericolosità idraulica
- Carta delle Aree con problematiche idrogeologiche
- Carta delle Aree con problematiche di dinamica costiera
- Carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL)
2. 3 Varianti al Piano Strutturale
Per la predisposizione delle varianti si applicano le disposizioni previste per
le indagini del Piano Strutturale in relazione agli ambiti interessati dalle
varianti stesse.
3. Direttive per la formazione del Regolamento Urbanistico e relative varianti
Il Regolamento urbanistico, nel disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia
del territorio comunale,definisce le condizioni per la gestione degli
insediamenti esistenti e per le trasformazioni degli assetti insediativi,
infrastrutturali ed edilizi, in coerenza con il quadro conoscitivo e con i
contenuti strategici definiti nel Piano strutturale, traducendo altresì in
regole operative anche le prescrizioni dettate dai Piani di bacino.
La trasformabilità del territorio è strettamente legata alle situazioni di
pericolosità e di criticità rispetto agli specifici fenomeni che le generano e
messe in evidenza a livello di Piano strutturale, ed è connessa ai possibili
effetti immediati e permanenti) che possono essere indotti dall’attuazione delle
previsioni dell’atto di governo del territorio.
Le condizioni di attuazione sono riferite alla fattibilità delle trasformazioni
e delle funzioni territoriali ammesse, fattibilità che fornisce indicazioni in
merito alle limitazioni delle destinazioni d’uso del territorio in funzione
delle situazioni di pericolosità riscontrate, nonché in merito agli studi e alle
indagini da effettuare a livello attuativo ed edilizio ed alle opere da
realizzare per la mitigazione del rischio, opere che andranno definite sulla
base di studi e verifiche che permettano di acquisire gli elementi utili alla
predisposizione della relativa progettazione.
Nel regolamento urbanistico sono inoltre disciplinate in maniera specifica le eventuali situazioni connesse a problematiche idrogeologiche o a variazioni della risposta sismica locale in funzione delle destinazioni previste.
3.1 Condizioni di fattibilità
Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali
possono essere differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità:
Fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni
urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni
specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività
edilizia.
Fattibilità con nomali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche
ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini
e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo
abilitativo all’attività edilizia.
Fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di
compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è
necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi
in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani
attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
Fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di
interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di
redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi e verifiche
atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della
relativa progettazione.
3.2 Fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici ed idraulici
E’ opportuno distinguere la fattibilità in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate per fattori geomorfologici da quella per fattori idraulici, ai fini di una più agevole e precisa definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni, delle indagini di approfondimento da effettuare a livello attuativo ed edilizio, delle opere necessarie per la mitigazione del rischio, nel rispetto delle disposizioni dei piani di bacino.
3.2.1 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica molto elevata è
necessario rispettare i seguenti criteri generali :
a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove
infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di
interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici,
idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non pregiudicare le
condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di
realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da
consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti
ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia
del dissesto;
d) l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo
delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio
attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza devono
essere certificati.
e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio
delle condizioni di instabilità dell’area, purchè siano previsti, ove
necessario, interventi mirati tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la
vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione
delle strutture per ridurre l’entità di danneggiamento, nonchè l’installazione
di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l’evoluzione del fenomeno;
della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel
procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività
edilizia.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologica elevata è
necessario rispettare i seguenti principi generali:
a) l’attuazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è
subordinata all’esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici
finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla
preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza.;
b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi
geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da non
pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti, da non limitare la
possibilità di realizzare interventi definitivi distabilizzazione e prevenzione
dei fenomeni, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.
c) in presenza di interventi di messa in sicurezza dovranno essere predisposti
ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla
tipologia del dissesto;
d) l’avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo
delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di
monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza,
devono essere certificati;
e) possono essere attuati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non
determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i
processi geomorfologici presenti nell’area; della sussistenza di tali condizioni
deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo
abilitativo all’attività edilizia.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologia media le
condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da
eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le
condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geomorfologia bassa possono non
essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere
geomorfologico.
3.2.2 Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata ed
elevata è necessario rispettare i seguenti criteri generali :
a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove
infrastrutture per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di
sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di
interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200
anni;
b) nelle aree che risultino soggette a inondazioni con tempi di ritorno
inferiori a 20 anni sono consentite solo nuove previsioni per infrastrutture a
rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario
attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello
compatibile con le caratteristiche dell’infrastruttura;
c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici
e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con
riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei picchi di piena a
valle;
d) relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto
insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di
ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi
di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- dimostrazioni dell’assenza o dell’eliminazione di pericolo per le persone e i beni
- dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
e) possono essere
previsti interventi per i quali venga dimostrato che la loro natura è tale da
non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in
altre aree e purchè siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a
ridurne la vulnerabilità.
f) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche
nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività
edilizia;
g) fino alla certificazione dell’avvenuta messa in sicurezza conseguente la
realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla
delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata
dichiarazione di abitabilità e di agibilità;
h) deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della
necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica
fino a 200 per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e
pertutte le funzioni connesse.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media per gli
interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non
essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere
idraulico. Qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza
idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la
riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi
da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno
superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non
determinare aggravi di pericolosità in altre aree.
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica bassa non è necessario
indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere
idraulico.
3.3 Criteri generali per le situazioni connesse a problematiche di dinamica
costiera
La disciplina delle aree
di demanio marittimo e di quelle interessate da presenza di dune deve tenere
conto della necessità di:
verificare preventivamente gli effetti di interventi effettuati lungo la linea
di separazione fra il mare e la terra (portualità, sistemazione delle foci
fluviali, difesa costiera intesa a correggere localmente fatti erosivi);
evitare nterferenze con i sistemi dunali e con la loro evoluzione definire le
condizioni di utilizzazione delle coste rocciose. Nelle foci dei corsi d’acqua
e nel litorale marittimo prospiciente, ogni intervento in grado di influire sul
regime dei corsi d’acqua deve essere definito sulla base di idonei studi
idrologici idraulici per tempo di ritorno di 200 anni opportunamente
correlati con studi meteomarini e deve altresì tenere conto delle esigenze di
riequilibrio del litorale.
Della necessità di garantire equilibrio idrogeologico costiero si deve tenere
conto nelle previsioni relative ad:
azioni a monte della fascia costiera con rilevante influenza sulla sua dinamica
(sistemazioni idraulico-forestali, costruzione di sbarramenti di ritenuta,
correzione degli alvei fluviali ed estrazione di inerti dagli stessi,
urbanizzazione con conseguente impermeabilizzazione crescente del suolo);
interventi interessanti l’entroterra e suscettibili di accentuare fenomeni di salinizzazione e costipamento dei sedimenti anche in relazione a cospicui emungimenti di acque freatiche e alle bonifiche idrauliche.
3.4 Criteri generali per le situazioni connesse a problematiche idrogeologiche
Nei casi in cui la destinazione prevista possa incrementare una situazione di
squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità, la
sua attuazione è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di
interventi di eliminazione o mitigazione dello stato di rischio accertato o
potenziale, tenuto conto della natura della trasformazione e delle attività
ivi previste.
L’attuazione può essere anche condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni tese contenere i possibili rischi d’inquinamento.
3.5 Criteri generali in relazione agli aspetti sismici
Di seguito si riportano i criteri generali da rispettare e le condizioni di
attuazione di fattibilità per le previsioni edificatorie limitatamente alle aree
per cui è stata redatta una cartografia della Zone a Maggior Pericolosità
Sismica Locale (ZMPSL) ed effettuata l’individuazione delle differenti
ituazioni di pericolosità sismica.
Si specifica che, limitatamente alle aree in cui sono presenti fenomeni di
instabilità connessi a problematiche geomorfologiche, si rimanda a quanto
previsto dalle condizioni di fattibilità geomorfologica (paragrafo 3.2.1) e si
sottolinea che le valutazioni relative alla stabilità dei versanti devono
necessariamente prendere in considerazione gli aspetti dinamici relativi alla
definizione dell’azione sismica.
Per quanto riguarda le
condizioni di fattibilità sismica sono individuati, sulla scorta delle
informazioni ricavate dalla classificazione della pericolosità sismica locale ed
in funzione delle destinazioni d’uso delle previsioni urbanistiche, le
condizioni di attuazione delle opere anche attraverso una programmazione delle
indagini da eseguire in fase di predisposizione dello strumento attuativo oppure
dei progetti edilizi.
Nello specifico, per le situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale
molto elevata (S4), in sede di predisposizione del regolamento urbanistico
dovranno essere valutati i seguenti aspetti:
a) nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi attivi (1), oltre a
rispettate le prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità
geomorfologica (paragrafo 3.2.1), devono essere realizzate opportune indagini
geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell’azione sismica;
b) per i Comuni in zona 2, nel caso di terreni di fondazione soggetti a
liquefazione dinamica (5), devono essere prescritte adeguate indagini
geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di
sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica locale elevata (S3), in
sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi
o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi
dovranno essere valutati i seguenti aspetti:
a) nel caso di aree caratterizzate da movimenti franosi quiescenti (2A) e a zone
potenzialmente franose (2B), oltre a rispettate le prescrizioni riportate nelle
condizioni di fattibilità geomorfologica (par. 3.2.1), devono essere realizzate
opportune indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione
dell’azione sismica;
b) nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti (4) e,
limitatamente alle zone 3s, per i terreni soggetti a liquefazione dinamica (5),
devono essere prescritte adeguate indagini geognostiche e geotecniche
finalizzate al calcolo del coefficiente di sicurezza relativo alla liquefazione
dei terreni;
c) nelle zone con possibile amplificazione sismica connesse al bordo della valle
e/o aree di raccordo con il versante (8), deve essere prescritta una campagna di
indagini geofisiche, opportunamente estesa ad un intorno significativo,
che definisca in termini di geometrie la morfologia sepolta del bedrock sismico
ed i contrasti di rigidità sismica (rapporti tra velocità sismiche in termini di
Vsh delle coperture e del substrato);
d) nei Comuni in zona 2 e 3s, nelle zone con possibile amplificazione
stratigrafica (9-10-11), deve essere prescritta una campagna di indagini
geofisica e geotecnica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei
litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica
dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico;
e) in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche
fisico-meccaniche significativamente diverse (12) e in presenza di faglie
e/o contatti tettonici (13), tali situazioni devono essere opportunamente
chiarite e definite attraverso una campagna di indagini geofisica che definisca
la variazione di velocità delle Vsh relative ai litotipo presenti e la
presenza di strutture tettoniche anche sepolte;
Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità sismica media (S2) e da
pericolosità sismica bassa (S1) non è necessario indicare condizioni
difattibilità specifiche per la fase attuativa o per la valida formazione del
titolo abilitativo all’attività edilizia.
3.6 Elaborati relativi alle indagini per il Regolamento Urbanistico e relative
varianti
Relazione
Nella relazione è descritto il processo diagnostico condotto per determinare le
diverse condizioni di fattibilità e sono altresì illustrati gli approfondimenti
di indagine eseguiti a tal scopo come indicati a livello di Piano
strutturale. Con specifico riferimento alla tipologia di fenomeno che ha
determinato le condizioni di fattibilità, sono fornite precise indicazioni in
merito alle indagini da effettuarsi prima della realizzazione degli interventi,
nonché in merito alle tipologie costruttive e fondazionali più adeguate.
Per quanto riguarda la
realizzazione di eventuali opere di mitigazione, devono essere definiti, sulla
base di idonei studi e verifiche, gli elementi utili per la predisposizione
della relativa progettazione.
Elaborati di supporto alla relazione
Gli elaborati di supporto alla relazione possono essere costituiti da cartografie e/o schede tali comunque da consentire l’individuazione delle diverse situazioni di fattibilità, delle condizioni di attuazione degli interventi, così da permettere una loro agevole traduzione nelle norme tecniche del regolamento urbanistico.
3.7 Varianti al Regolamento Urbanistico
Per la predisposizione delle varianti si applicano le disposizioni previste per
le indagini del regolamento urbanistico in relazione agli ambiti e alle
previsioni delle varianti stesse.
4. Direttive per la formazione dei Piani complessi di intervento e dei Piani
attuativi
Le indagini di supporto ai Piani complessi di intervento e ai Piani attuativi
sono predisposte nel rispetto delle condizioni di fattibilità contenute nello
strumento di piano da cui derivano e nel rispetto del presente regolamento.
Tali piani sono pertanto corredati da una relazione di fattibilità contenente
gli esiti degli approfondimenti di indagine, laddove siano stati indicati
necessari nel regolamento urbanistico in relazione alle condizioni di
fattibilità, ovvero indicazioni sulla tipologia delle indagini da eseguire e/o
sui criteri e sugli accorgimenti tecnico-costruttivi da adottare, ai fini ella valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia.
Laddove lo strumento di piano da cui derivano o il R.U. abbia subordinato la
loro attuazione alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di
mitigazione del rischio, la relazione deve contiene anche il progetto delle
opere di sistemazione previste, con una descrizione dettagliata delle
caratteristiche, delle dimensioni e degli effetti attesi, delle eventuali
attività di monitoraggio e loro durata.
La relazione deve dare atto che non sono intervenute modifiche rispetto al
quadro conoscitivo di riferimento (assetto geomorfologico, idraulico,
idrogeologico, sismico). In caso contrario è necessario procedere ad
aggiornare tale quadro conoscitivo con riferimento alla porzione di territorio
interessata dalle mutate condizioni di pericolosità.
Lo studio adotta le metodologie di analisi e redazione cartografica contenute
nelle presenti direttive e è condotto alla scala di redazione del piano
attuativo.
Per la predisposizione delle relative varianti si applicano le disposizioni di
cui al presente articolo in relazione agli ambiti e alle previsioni delle
stesse.
5. Varianti ai Piani Regolatori Generali vigenti
Per la predisposizione delle varianti ai piani regolatori vigenti si applicano
le disposizioni relative alla pericolosità indicate per i piani strutturali e
le disposizioni relative alla fattibilità indicate per i regolamenti
urbanistici di cui alle presenti direttive.
Allegato n. 1 alle direttive
LEGENDA PER LA CARTA DELLE ZONE A MAGGIORE PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE
(ZMPSL)
SCALA 1: 1.0.000 o di maggior dettaglio(1:5.000 - 1:2.000)
Simbologia Tipologia delle situazioni Possibili effetti
1 Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi Acce ntuazione dei fenomeni di
instabilità in atto e potenziali dovuti ad effetti dinamici quali possono
verificarsi in occasione di eventi sismici
2A Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti
2B Zone potenzialmente franose1
3 Zona caratterizzata da movimenti franosi inattivi
4 Zone con terreni particolarmente scadenti (argille e limi molto soffici,
riporti poco addensati) Cedimenti diffusi
5 Zone con terreni granulari fini poco addensati, saturi d’acqua con falda
superficiale indicativamente nei primi 5m dal p.c. Possibili fenomeni di
liquefazione
6 Zona di ciglio H >10m costituita da scarpate con parete sub-verticale, bordi
di cava, nicchie di distacco, orli di terrazzo e/o di scarpata di erosione
(buffer di 10m a partire dal ciglio) Amplificazione sismica dovuta ad effetti
topografici
7 Zona di cresta rocciosa sottile (buffer di 20m) e/o cocuzzolo
8 Zone di bordo della valle e/o aree di raccordo con il versante (buffer di 20m
a partire dal contatto verso la valle) Amplificazione sismica dovuta a
morfologie sepolte
9 Zona con presenza di depositi alluvionali granulari e/o sciolti Amplificazione
diffusa del moto del suolo dovuta alla differenza di risposta sismica tra
substrato e copertura dovuta a fenomeni di amplificazione stratigrafica
10 Zona con presenza di coltri detritiche di alterazione del substrato roccioso
e/o coperture colluviali
11 Aree costituite da conoidi alluvionali e/o coni detritici
12 Zona di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche
significativamente diverse (buffer di 20m) Amplificazione differenziata del moto
del suolo e dei cedimenti; meccanismi di focalizzazione delle onde
13 Contatti tettonici, faglie, sovrascorrimenti e sistemi di fatturazione
(buffer di 20m)
1 versanti con giacitura a franapoggio meno inclinata del pendio, versanti con
giacitura a reggipoggio ed intensa fratturazione degli strati, pendii con
pendenza media >25% (se con falda superficiale >15%) costituiti da sabbie
sciolte, argille, limi soffici e/o detriti
Allegato n. 2 alle direttive
ELEMENTI DI PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE CON ASSOCIATO IL GRADO DI
PERICOLOSITÀ SISMICA IN RELAZIONE ALLA ZONA SISMICA DI APPARTENENZA DEL
TERRITORIO COMUNALE.
Tra parentesi si riporta la simbologia che la legenda della carta ZMPSL
associata a ciascun elemento
Zone sismiche di riferimento*
Zona 2 Zona 3S Zona 3
Movimenti franosi attivi (1) S4 S4 S4
Movimenti franosi quiescenti (2A) S3 S3 S3
Zone potenzialmente franose (2B) S3 S3 S3
Movimenti franosi inattivi (3) S2 S2 S2
Cedimenti diffusi in terreni particolarmente scadenti (4) S3 S3 S3
Terreni suscettibili a liquefazione (5) S4 S3 --
Amplificazione per effetti topografici (6, 7) S2 S2 --
Amplificazione per morfologie sepolte (8) S3 S3 S3
Amplificazione per effetti stratigrafici (9,10, 11) S3 S3 S2
Contatti tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche significativamente
diverse (12) S3 S3 S3
Faglie e/o strutture tettoniche (13) S3 S3 S3
* Del GRT. 431 del 19/06/2006
Allegato n. 1 foglio 1 di 3
Scheda per il deposito presso l’Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio
e delle Acque (URTAT) delle indagini geologico -tecniche ai sensi della legge
regionale 3.1.2005 n. 1
SPAZIO RISERVATO ALL’URTAT
PER L’ATTRIBUZIONE DELLA DATA
E DEL NUMERO DI DEPOSITO
Il/La sottoscritt..........................responsabile del procedimento
del Comune di …...........................Provincia di .......................
relativo allo strumento della pianificazione territoriale o all’atto di
governo del territorio denominato...............................................................il quale risulta a:
Controllo a campione
Controllo obbligatorio
compila la presente scheda per deposito in data................ dichiarando
quanto segue:
1) TIPO DI ATTO DA ADOTTARE:
Piano strutturale;
Regolamento urbanistico;
Variante al piano strutturale;
Variante al regolamento urbanistico,
Variante al piano regolatore generale;
Piano complesso d’intervento;
Variante al piano complesso d’intervento
Piano attuativo;
Variante al piano attuativo.
Firma e timbro del responsabile
del procedimento del comune
Allegato n. 1 foglio 2 di 3
2) ELENCO ELABORATI CHE VENGONO DEPOSITATI
1) scheda per il deposito, compilata in ogni sua parte, datata, firmata e
timbrata in originale dal responsabile del procedimento del comune e, ad
esclusione dei casi in cui non si producono nuove indagini, dal tecnico/i
incaricato delle stesse;
2) attestazione della compatibilità dello strumento della pianificazione
territoriale e degli atti di governo del territorio alle indagini geologico-tecniche effettuate rilasciata dal progettista/i degli strumenti della
pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio;
3) certificazione dell’adeguatezza delle indagini geologico-tecniche
effettuate alle direttive tecniche di cui al regolamento previsto
dall’articolo 62, comma 5, della L.R. n. 1/2005, datata, firmata e timbrata in
originale dal tecnico/i incaricato delle stesse;
4) elaborati di indagini geologico-tecniche, datati, firmati e timbrati in
originale dal tecnico/i incaricato delle stesse;
5) parere dell’Autorità di Bacino ove previsto dalle disposizioni del PAI;
6) elaborati dello strumento della pianificazione territoriale e degli atti di
governo del territorio da adottare, cui si riferiscono le indagini geologico-tecniche, con evidenziati gli ambiti interessati dagli atti stessi, datati,
firmati e timbrati dal progettista/i incaricato e recanti il timbro del comune
e la firma del responsabile del procedimento.
Eventuali ulteriori elaborati presentati:.................................................................................................
certificazione della esenzione dalla effettuazione di nuove indagini geologico-tecniche, ai sensi degli articoli 3, comma 2 e 5 comma 2 del regolamento
regionale di cui all’articolo 63, comma 5della L.R. n. 1/2005, datata, firmata
e timbrata dal responsabile del procedimento del comune.
altro:........................................................................
Firma e timbro del responsabile
del procedimento del comune
Allegato n. 1 foglio 3 di 3
3) TIPOLOGIA DELLE INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE RELATIVAMENTE AI CONTROLLI DA
EFFETTUARE
Punto 1 - Le indagini geologico-tecniche che vengono depositate sono
soggette al controllo obbligatorio da parte dell’Ufficio Regionale per la
Tutela dell’Acqua e del Territorio (URTAT) in quanto si riferiscono a uno dei
seguenti strumenti o atti che il comune intende adottare:
1A: Piani strutturali e regolamenti urbanistici;
1B: Varianti ai piani strutturali, ai regolamenti urbanistici, ai
piani regolatori generali vigenti, nonché piani complessi d’intervento e loro
varianti, ove riguardanti aree classificate in “pericolosità molto elevata” e
nel caso in cui:
- prevedano nuova viabilità;
- prevedano la realizzazione di nuovi edifici o l’ampliamento di edifici
esistenti per superfici coperte complessive superiori a 50 mq;
- siano relative a previsioni alle quali, in attuazione del regolamento di cui
all’articolo 65, comma 5 della legge regionale n. 1/2005, viene
attribuita “fattibilità limitata” dalle indagini geologico-tecniche già
elaborate e depositate.
1C: Piani attuativi o loro varianti che riguardino interventi
classificati di “fattibilità limitata” dalle indagini allegate al regolamento
urbanistico o al piano regolatore generale vigente o all’eventuale variante da
adottarsi contestualmente.
Punto 2 - Le indagini geologico-tecniche che vengono depositate sono
soggette a controllo a campione da parte dell’U.R.T.A.T. in quanto non
rientrano in alcuno dei tipi di atti elencati al precedente punto 1.
Firma e timbro del responsabile Firma e timbro del progettista/i incaricato
del procedimento del comune delle indagini geologico-tecniche 1
1 Firma e timbro non necessari nel caso in cui sia depositato l’allegato 4
Allegato n. 2
ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’
Il/La sottoscritto............................................avendo conseguito
l’abilitazione professionale all’attività di.................................,
avente il proprio studio o ufficio in
Via/Piazza.....................................................................
n............... del Comune di.................................................
Codice Fiscale n.............................................................
...............................................................................
in seguito a incarico ricevuto da .............................................
ai sensi dell’articolo 63, comma 3, della legge regionale 3.1.2005 n. 1
ATTESTA
che gli elaborati progettuali dello strumento della pianificazione
territoriale o dell’atto di governo del territorio del Comune
di.....................................................................
(Provincia di.........................)denominato..................................................................................................................................................
SONO COMPATIBILI ALLE INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 62,
COMMA 1 E 2 DELLA L.R. N. 1/2005
Firma e timbro del progettista/i Data
dello strumento della pianificazione
territoriale o atto di governo del territorio
Allegato n. 3
CERTIFICAZIONE DELL’ADEGUATEZZA
Il/La
sottoscritt..........................................................................................avendo conseguito l’abilitazione professionale
all’attività di......................................................,
avente il proprio studio o ufficio in
Via/Piazza................................., n...... del Comune
di...................................................................
Codice Fiscale n.......................
in seguito a incarico ricevuto
da ..............................................
ai sensi dell’articolo 62, comma 3, della legge regionale, 3.1.2005 n. 1
CERTIFICA
che le indagini geologico-tecniche previste dall’art. 62, commi 1 e 2, della
legge regionale n. 1/2005 effettuate e relative allo strumento della
pianificazione territoriale o all’atto di governo del territorio del Comune
di .........................................................................,
(Provincia di..........................),
denominato.....................................................................
..............................................................................,
SONO ADEGUATE ALLE DIRETTIVE TECNICHE DI CUI AL REGOLAMENTO PREVISTO
DALL’ARTICOLO 62, COMMA 5, DELLA L.R. N.1/2005.
Tali indagini sono costituite dai seguenti elaborati:
1) .......................................................
2) .......................................................
3) .......................................................
4) .......................................................
5) .......................................................
6) .......................................................
7) .......................................................
8) .......................................................
Firma e timbro del tecnico/i Data
incaricato/i delle indagini geologico-tecniche,
ognuno per le proprie competenze
Allegato n. 4
CERTIFICAZIONE DELLA ESENZIONE DALLA EFFETTUAZIONE DI NUOVE INDAGINI GEOLOGICO-
TECNICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 2, E 5 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DI
CUI ALL’ARTICOLO 62, COMMA 5, DELLA L.R. N. 1/2005
Il/La sottoscritt............................................, responsabile del
procedimento del Comune di .................................., Provincia
di ......................., relativo allo strumento della pianificazione
territoriale o atto di governo del territorio
denominato.....................................................................
CERTIFICA
l’esenzione dalla effettuazione di nuove indagini geologico tecniche ai sensi
degli articoli 3, comma 2 e 5 comma 2, del regolamento di cui all’articolo 62,
comma 5, della L.R. n. 1/2005.
A tale fine dichiara che tali indagini sono già depositate presso:
l’U.R.T.A.T. con numero e data di
deposito:...........................
la struttura regionale competente in tema di
pianificazione del territorio.
Dichiara inoltre che si rientra in uno dei seguenti casi:
Varianti concernenti la mera proposizione di vincoli
urbanistici;
Varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che
complessivamente
non comportano aumento di volume o di superficie utile degli edifici;
Varianti di mera trascrizione su basi cartografiche aggiornate;
Varianti che comportano una riduzione di indici e/o superfici
edificabili;
Varianti che non comportano cambiamenti delle condizioni di
pericolosità o fattibilità.
Firma e timbro del responsabile
Data del procedimento del comune