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Regione Toscana
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09-02-2007 n.5
Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il
territorio rurale),
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio).
(B.U.R. Toscana n. 2 14 febbraio 2007 )
(Il numero del DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 5/R)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato
dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio) ed in particolare il Titolo IV, capo III, che detta
disposizioni per il territorio rurale e prevede l’emanazione di un
regolamento di attuazione delle relative disposizioni;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 27 novembre 2006, n. 16
adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della
Programmazione, delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della
legge regionale n. 44/2003, nonché dell’intesa raggiunta al Tavolo di
concertazione Giunta regionale – Enti locali, e dell’informazione del
Tavolo di concertazione generale;
Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso
nella seduta del 13 dicembre 2006;
Preso atto che la 2^ Commissione consiliare “Agricoltura” e la 6^ Commissione
consiliare “Territorio e Ambiente”, nella seduta del 18 gennaio 2007, hanno
congiuntamente espresso parere favorevole con inviti e richieste;
Ritenuto di accogliere parzialmente la richiesta di modifiche espresse dalle
suddette Commissioni consiliari;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 75 che approva
il Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale),
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio);
EMANA
il seguente Regolamento:
ARTICOLO 1
Oggetto
1. Il presente regolamento contiene le norme per l’attuazione delle
disposizioni legislative regionali per il governo del territorio rurale,
contenute nel titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1
(Norme per il governo del territorio) da ultimo modificata dalla legge regionale
24/2006 e definisce in particolare:
a) le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per la costruzione
di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli,
qualora non siano definite nel piano territoriale di coordinamento della
provincia;
b) le condizioni per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e
i nuovi annessi agricoli;
c) i casi in cui la costruzione di nuovi annessi agricoli, purché ammessa dagli
strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di governo del
territorio del comune, non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie
minime di cui alla lettera a), ovvero può eccedere le capacità produttive
dell’azienda agricola;
d) le disposizioni relative all’installazione di annessi destinati
all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli;
e) le disposizioni relative all’installazione di manufatti precari, di serre
temporanee e di serre con copertura stagionale;
f) i contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo
ambientale;
g) le disposizioni
relative agli interventi di sistemazione ambientale correlati al mutamento della
destinazione d’uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale.
ARTICOLO 2
Superfici fondiarie minime (articolo 41, commi 2, lettera b, e 4 della l.r.
1/2005)
1. Le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione necessarie per
consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi
annessi agricoli, qualora non siano definite nel piano territoriale di
coordinamento della provincia che provvede in tal senso anche differenziandone i
valori nelle diverse parti del territorio ed avendo particolare considerazione
delle specificità dei territori montani, sono le seguenti:
a) 0,8 ettari per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6
ettari quando almeno il 50 per cento delle colture è protetto in serra;
b) 3 ettari per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
c) 4 ettari per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
d) 6 ettari per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
e) 10 ettari per i castagneti da frutto;
f) 30 ettari per bosco ad alto fusto, bosco misto, bosco ceduo pascolo, pascolo
arborato e pascolo cespugliato.
2. Per i fondi agricoli con terreni di diverso ordinamento colturale, qualora
non sia diversamente disposto nel piano territoriale di coordinamento
della provincia, la superficie fondiaria minima si intende raggiunta
quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti
dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative
superfici fondiarie minime previste dal comma 1.
ARTICOLO 3
Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo (articolo
41, comma 3 della l.r. 1/2005)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46 della l.r 1/2005 riguardo al
divieto di edificare nel caso di trasferimento di fondi agricoli attuati
al di fuori dei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo
ambientale, la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è
consentita, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 2 della l.r.1/2005,
se prevista e disciplinata da parte dei comuni negli strumenti urbanistici
comunali ancora vigenti e negli atti di governo del territorio.
2. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, di seguito denominato “programma aziendale”, è presentato al comune dall’imprenditore agricolo professionale (IAP) così come definito dalle vigenti norme in materia.
3. Nel programma aziendale deve essere dimostrata la necessità di utilizzare almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al lavoro di un addetto a tempo pieno, per ogni unità abitativa, computando anche le unità esistenti, salvo diversa disposizione definita nel piano territoriale di coordinamento della provincia che provvede in tal senso anche differenziandone i valori nelle diverse parti del territorio ed avendo particolare considerazione delle specificità dei territori montani. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse. Nelle zone montane o svantaggiate come definite dalle vigenti disposizioni comunitarie le ore lavorative annue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà.
4. Ove gli strumenti
urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo del territorio del
comune
prevedano la possibilità di realizzare nuovi edifici rurali ad uso abitativo, la
disciplina comunale del
territorio rurale definisce in particolare:
a) la dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa;
b) i materiali e gli elementi tipologici anche in relazione alla salvaguardia
delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al
perseguimento del risparmio energetico;
c) la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del territorio e dei
paesaggi.
5. In mancanza della definizione della superficie massima ammissibile di ogni
unità abitativa nella disciplina comunale del territorio rurale, che
comunque non può eccedere i 150 metri quadrati di superficie utile dei
vani abitabili, così come definiti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio
1975 e dai regolamenti comunali, essa è fissata in 110 metri quadrati di
superficie utile dei vani abitabili.
ARTICOLO 4
Condizioni per la costruzione di nuovi annessi agricoli (articolo 41, comma 4
della l.r. 1/2005)
1. La costruzione di nuovi annessi agricoli che costituiscono pertinenze dei
fondi agricoli degli IAP è consentita, previa presentazione delle relative
denunce di inizio dell’attività, secondo quanto previsto dall’articolo 41,
comma 4, della l.r. 1/2005.
2. Per la costruzione di nuovi annessi agricoli il programma aziendale, è presentato al comune dall’IAP, fermo restando quanto previsto e disciplinato da parte dei comuni negli strumenti urbanistici comunali ancora vigenti e negli atti di governo del territorio.
3. La disciplina comunale
del territorio rurale per gli annessi agricoli definisce in particolare i
materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento
paesaggistico e ambientale degli edifici, con particolare riferimento alla
edilizia sostenibile, ai fabbricati in legno ed ai fabbricati tradizionali,
ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali.
ARTICOLO 5
Condizioni per la costruzione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41,
comma 7 della l.r. 1/2005
1. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle
superfici fondiarie minime di cui all’articolo 2 nel caso di aziende
agricole che esercitano in via prevalente l’attività di coltivazione in
serra fissa, diagricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie, di
allevamento di equini, fauna selvatica, ovicaprini, api, chiocciole e
lombrichi, ovvero che esercitano in via esclusiva o prevalente la
cinotecnica o l’acquacoltura. I piani territoriali di coordinamento delle
province possono prevedere ulteriori attività delle aziende agricole per
le quali la costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al
rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all’articolo
2. La prevalenza dell’attività si intende verificata quando tale attività determina almeno i due terzi del prodotto lordo vendibile. 2. La costruzione di nuovi annessi agricoli che non sono soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie ai sensi del comma 1 deve comunque essere commisurata alle dimensioni dell’attività dell’azienda nel rispetto delle vigenti normative.
3. La costruzione di
annessi agricoli eccedenti le capacità produttive dell’azienda o di nuovi
annessi agricoli non soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime
è ammessa, previo rilascio del relativo permesso di costruire, solo se
prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o
dagli atti di governo del territorio del comune.
ARTICOLO 6
Condizioni per l’installazione degli annessi agricoli di cui all’articolo 41,
comma 5 della l.r. 1/2005
1. Gli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005
destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli
imprenditori agricoli professionali sono gli annessi e i manufatti
necessari per l’agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole.
2. Nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi previsti e disciplinati
dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di
governo del territorio del comune l’installazione degli annessi e dei
manufatti di cui al comma 1 è consentita a condizione che non comporti alcuna
modificazione della morfologia dei luoghi e che tali annessi e manufatti
siano realizzati in legno, o con altri materiali leggeri, non abbiano
opere di fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio, non abbiano
dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o
temporaneo.
3. L’istanza per il conseguimento del permesso di costruire è presentata dal titolare dell’azienda agricola o dal proprietario del fondo.
Salvo più dettagliate
disposizioni dettate dalla disciplina comunale del territorio rurale,
nell’istanza sono indicate:
a) le motivate esigenze produttive;
b) le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso o manufatto;
c) l’impegno alla rimozione dell’annesso o manufatto al cessare dell’attività
agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
d) le relative forme di
garanzia;
e) la verifica della conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente
regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del
territorio rurale.
4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o gli atti di governo
del territorio del comune prevedano la possibilità di installare gli
annessi e manufatti di cui al comma 1, la disciplina comunale del
territorio rurale definisce in particolare:
a) i soggetti abilitati
all’installazione di tali annessi o manufatti, includendo comunque le aziende
agricole che non hanno le superfici fondiarie minime per la costruzione di
annessi agricoli;
b) le caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi o manufatti;
c) le superfici fondiarie minime necessarie per l’installazione degli annessi o
manufatti;
d) le caratteristiche dimensionali degli annessi o manufatti, con riferimento
alla superficie agraria utilizzabile (SAU)
e) le forme di garanzia per la rimozione di ciascun annesso o manufatto al
cessare dell’attività agricola o in caso di trasferimento di proprietà anche
parziale del fondo;
f) le parti delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nelle quali è
inibita l’installazione degli annessi e manufatti di cui al presente articolo.
ARTICOLO 7
Condizioni per l’installazione di manufatti precari (articolo 41, comma 8 della
l.r. 1/2005)
1. Nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi previsti e disciplinati
dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di
governo del territorio del comune in coerenza con il piano territoriale di
coordinamento della provincia e con il piano di indirizzo territoriale della
Regione, l’’installazione di manufatti precari per lo svolgimento
dell’attività delle aziende agricole realizzati in legno, o con altri
materiali leggeri e semplicemente appoggiati a terra, è consentita previa
comunicazione al comune, a condizione che le opere di ancoraggio necessarie
all’installazione non comportino alcuna modificazione morfologica dello
stato dei luoghi.
2. Nella comunicazione, presentata dal titolare dell’azienda agricola, sono
indicate, salvo più dettagliate disposizioni contenute nella disciplina
comunale del territorio rurale:
a) le motivate esigenze
produttive, le caratteristiche, le dimensioni dei manufatti;
b) l’indicazione su planimetria catastale del punto in cui è prevista
l’installazione;
c) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non
superiore ad un anno;
d) l’impegno a realizzare il manufatto in legno salvo diversa esigenza da
motivare;
e) l’impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di
utilizzazione fissato;
f) la conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento ed
alle eventuali disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio
rurale.
3. Ove perdurino le esigenze di cui al comma 2, lettera a), i manufatti precari,
previa ulteriore comunicazione ai sensi del comma 1, possono essere
mantenuti o reinstallati anche in parti diverse della superficie aziendale
per più periodi consecutivi, fermo restando quanto stabilito al comma 2
lettera c).
ARTICOLO 8
Condizioni per l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura
stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti precari (articolo
41, comma 8 della l.r. 1/2005)
1. Nel rispetto dei valori paesaggistici e fatte salve le limitazioni disposte
dagli strumenti urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di
governo del territorio del comune in coerenza con il piano territoriale di
coordinamento della provincia e con il piano di indirizzo territoriale della
Regione, l’installazione di serre temporanee e di serre con copertura
stagionale per lo svolgimento dell’attività agricola aventi le stesse
caratteristiche costruttive dei manufatti precari di cui all’articolo 7, comma 1
è consentita solo alle aziende agricole, previa comunicazione al comune. Tale
installazione, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorché
superiore all’anno, è consentita a condizione che:
a) il materiale
utilizzato consenta il passaggio della luce;
b) l’altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al
culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo
l’altezza del culmine;
c) le distanze minime non siano inferiori a:
1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
2) metri 10 da tutte le altre abitazioni;questa distanza è ridotta a 5 metri
qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente
l’abitazione;
3) metri 3 dal confine se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5;
metri 1 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
4) distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal codice
della strada.
2. Nella comunicazione presentata dal titolare dell’azienda agricola, sono
indicate, salvo più dettagliate disposizioni contenute nella disciplina comunale
del territorio rurale:
a) le esigenze
produttive;
b) la superficie e le dimensioni di ciascuna serra;
c) i materiali utilizzati;
d) l’indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le
varie installazioni;
e) la data di rimozione, per entrambe le tipologie di serre, nonché il periodo
annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale;
f) la conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento ed
alle eventuali disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio
rurale;
3. Per le serre con
copertura stagionale, l’impegno alla rimozione è riferito alla sola copertura.
4. Le serre temporanee e quelle con copertura stagionale possono essere
reinstallate anche in parti diverse della superficie aziendale per più periodi
consecutivi.
5. All’installazione di
serre con requisiti diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le
disposizioni previste per gli annessi agricoli.
ARTICOLO 9
Contenuti del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo
ambientale (articolo 42, comma 6 l.r. 1/2005)
1. Nelle more dell’approvazione da parte del comune di specifiche disposizioni relative al procedimento di approvazione del programma aziendale, il comune decide sul medesimo entro centoventi giorni dalla sua presentazione o dal completamento della documentazione necessaria.
2. Il programma aziendale
contiene, oltre ai dati di cui al presente articolo, il parere della provincia
in ordine agli aspetti paesaggistici, ambientali ed agronomici. Nei comuni
facenti parte di comunità montane il parere in ordine agli aspetti
agronomici è rilasciato dalla comunità montana. I pareri di cui al
presente comma sono acquisiti dal comune nel caso di positiva istruttoria
preventiva circa la regolarità urbanistica ed edilizia.
3. Nel caso in cui il programma aziendale stesso abbia valore di piano attuativo
o nel caso di superamento dei criteri e parametri stabiliti dalla
provincia, la documentazione aggiuntiva necessaria è predisposta da
professionisti abilitati per le rispettive competenze.
4. Il programma aziendale
specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende
conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici
nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i
tempi di realizzazione, secondo le indicazioni del presente articolo,
verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e
regolamentare comunale. Nel caso in cui il programma aziendale abbia valore di
piano attuativo, la documentazione è integrata dagli elaborati planivolumetrici,
dalle norme di attuazione, nonché dagli altri elaborati richiesti per gli
strumenti urbanistici di dettaglio.
5. Il programma aziendale, fino a diversa disposizione del piano territoriale di
coordinamento della provincia, contiene i seguenti dati:
a) una descrizione della
situazione attuale dell’azienda;
b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle
attività agricole e delle attività connesse nonché degli altri interventi
previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
c) una descrizione
dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di
vita e
di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture
produttive;
d) l’individuazione degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con
specificazione delle relative superfici fondiarie collegate;
e) l’individuazione degli
edifici presenti nell’azienda ritenuti non più necessari e coerenti con le
finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
f) la verifica di conformità con la vigente strumentazione urbanistica e
regolamentare del comune;
g) la valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e sul paesaggio;
h) l’indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.
6. La descrizione della situazione attuale dell’azienda deve rappresentare lo
stato di fatto complessivo, rilevato alla data di presentazione del programma,
con riferimento a:
a) la superficie fondiaria aziendale, individuata in termini catastali e graficamente rappresentata in scala adeguata, nonché riportata su estratto della carta tecnica regionale in scala di 1: 10.000 o in scala più dettagliata se disponibile;
b) la superficie agraria
utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie
conseguite;
c) il numero degli addetti impegnati nella conduzione aziendale e l’impiego in
termini di ore/ lavoro;
d) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;
e) gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi
complessivi e superfici utili, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di
manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o
produttivo;
f) le risorse paesaggistiche ed ambientali presenti sulle superfici interessate
dagli interventi di trasformazione edilizia o colturale programmati, con
particolare riferimento a:
1) le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
2) le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
3) gli individui arborei a carattere monumentale ai sensi della normativa
vigente;
4) le formazioni arboree d’argine di ripa o di golena;
5) i corsi d’acqua naturali o artificiali;
6) la rete scolante artificiale principale;
7) le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o
ciglionamenti;
8) i manufatti aventi valore paesaggistico, storico o testimoniale censiti dagli
enti pubblici territoriali;
9) la viabilità rurale esistente.
7. Le risorse paesaggistiche ed ambientali di cui al comma 6, lettera f) sono
descritte nella documentazione di corredo al programma aziendale. In tale
documentazione sono altresì evidenziati con appositi elaborati di
raffronto gli elementi rispetto ai quali la situazione attuale presenti delle
variazioni rispetto alla documentazione cartografica e aerofotografica di
maggior dettaglio già disponibile presso la pubblica amministrazione.
8. La descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole e delle attività connesse e per gli interventi di tutela ambientale, è articolata, in rapporto a:
a) la superficie agraria che si prevede di porre o mantenere a coltura in attuazione del programma,con la descrizione degli ordinamenti colturali e delle produzioni unitarie che si intendono conseguire, evidenziando le modificazioni eventualmente apportate e le pratiche di difesa del suolo correlate;
b) le eventuali attività programmate connesse a quelle agricole ed il loro rapporto con le tipologie e le caratteristiche produttive aziendali;
c) la quantità e la
qualità degli eventuali interventi di tutela ambientale, atti a minimizzare gli
effetti indotti sull’ambiente dalla gestione aziendale, in termini di difesa del
suolo, di mantenimento delle sistemazioni agrarie aventi rilevanza
paesaggistica, nonché delle risorse ambientali esistenti di cui al comma
6, lettera f);
d) la quantità e qualità degli eventuali interventi di valorizzazione atti a
favorire la diversità e complessità ambientale, attraverso l’incremento delle
risorse ambientali esistenti, anche a fini di ricovero,pastura e
riproduzione della fauna selvatica;
e) il fabbisogno di manodopera espressa in ore/lavoro, nonché di impianti,
infrastrutture e dotazioni aziendali, necessari per il raggiungimento degli
obiettivi programmati.
9. La descrizione, accompagnata da idonea rappresentazione grafica su copia
dell’estratto di mappa catastale, degli interventi edilizi necessari al
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo
nonché al potenziamento delle attività agricole evidenzia, a seconda
dell’intervento edilizio prospettato:
a) gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con le finalità
economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili,
anche con adeguamenti edilizi, all’attività programmata, con la
individuazione delle relative pertinenze;
b) gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi e superfici utili, tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell’azienda cui ciascun edificio è riferito;
c) gli edifici esistenti,
con l’individuazione delle superfici dell’azienda cui ciascun edificio sia
funzionale, nonché gli eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica,
ampliamento e mutamento della destinazione d’uso agricola di cui
all’articolo 43, comma 4, della l.r. 1/2005, previsti.
10. Relativamente a quanto indicato al comma 9, lettere b) e c) è
preventivamente verificata la conformità con le disposizioni urbanistiche e
regolamentari comunali.
11. I tempi e le fasi di
realizzazione del programma aziendale sono indicati correlando la
realizzazione degli interventi agronomici e degli eventuali interventi
ambientali con l’attuazione di quelli relativi agli interventi di nuova
edificazione o comportanti mutamento della destinazione d’uso agricola. La
convenzione o l’atto d’obbligo prevedono apposite penali in caso di mancato
rispetto della correlazione tra gli interventi fissata dal programma
aziendale.
ARTICOLO 10
Gestione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo
ambientale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
1. La realizzazione degli interventi previsti nel programma aziendale può essere
differita, senza necessità di modificazione del medesimo e dell’atto
d’obbligo o della convenzione connessi, previa comunicazione al comune,
fermo restando il mantenimento della correlazione tra gli interventi di cui
all’articolo 9, comma 11.
2. Non sono ammesse variazioni nei tempi di realizzazione degli interventi o del loro ordine laddove questi rappresentino garanzia ai sensi della l.r. 1/2005 e del presente regolamento.
3. Gli edifici esistenti dichiarati necessari alla conduzione dei fondi agricoli sono utilizzati come previsto dal programma aziendale per tutto il periodo di validità dello stesso, con esclusione di altre utilizzazioni, comprese quelle agrituristiche, salva la possibilità di variazione del programma.
4. Alle eventuali
modifiche del programma aziendale devono corrispondere le relative modifiche
alle convenzioni o agli atti d’obbligo unilaterali.
5. Ove l’azienda necessiti di una proroga o di un rinnovo senza modifiche del
programma aziendale per la mera gestione aziendale, una volta ultimati gli
interventi previsti dagli atti d’obbligo o dalle convenzioni, gli annessi
realizzati possono essere mantenuti dall’azienda ai sensi dell’ articolo 41,
comma 6, lettera a) della l.r. 1/2005 previa comunicazione al comune, da
inoltrarsi prima del termine di validità del programma. Nella
comunicazione l’azienda deve confermare gli impegni assunti con la
convenzione o con l’atto d’obbligo. Il comune può comunicare il proprio avviso
contrario alla concessione della proroga ed al mantenimento degli annessi
nel termine perentorio di sessanta giorni, esclusivamente per intervenute
variazioni della disciplina comunale o sovracomunale relativa al
territorio rurale in funzione di un preminente interesse pubblico.
ARTICOLO 11
Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle
aziende sovracomunale (articolo 42 della l.r. 1/2005)
1. Il programma aziendale descrive la situazione attuale e gli edifici
esistenti in riferimento all’intero mbito aziendale, anche se
sovracomunale. Nel calcolo delle superfici fondiarie minime di cui alla l.r.
1/2005 ed al presente regolamento, devono essere computate le superfici
aziendali anche se localizzate nei territori di più comuni contigui. Nel
caso di superfici aziendali localizzate in comuni non contermini il
programma aziendale deve computare esclusivamente quelle collegate
funzionalmente in modo diretto, mentre per realizzare le dotazioni
generali devono essere applicate le disposizioni dell’articolo 41, comma 7
della l.r. 1/2005.
2. Il programma aziendale
delle aziende sovracomunali deve essere presentato, nell’identico testo, in
ciascuno dei comuni nel cui territorio ricadano le superfici aziendali
interessate dal programma medesimo.
3. Il programma aziendale è approvato da tutti i comuni interessati dalle
trasformazioni edilizie anche in sede di conferenza di servizi convocata
d’intesa fra i comuni medesimi o ad iniziativa di uno di essi.
ARTICOLO 12
Interventi di sistemazione ambientale (articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)
1. Gli interventi di sistemazione ambientale, correlati al mutamento della
destinazione d’uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale,
nelle aree di pertinenza di cui all’articolo 45, comma 2 della l.r.
1/2005, devono garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile
con l’attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle
risorse ambientali esistenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nelle aree di pertinenza degli edifici medesimi, individuate ai sensi della l.r. 1/2005, devono garantire il mantenimento delle sistemazioni idraulico- agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti.
3. Gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora, non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale ai sensi dei commi 1 e 2.
4.I titoli abilitativi necessari per realizzare gli interventi che comportano il mutamento della destinazione d’uso agricola sono corredati:
a) da una stima del costo, contabilizzato a prezzi correnti al momento della presentazione della documentazione, degli interventi di sistemazione ambientale da realizzare nel primo decennio;
b) dalla documentazione relativa alle risorse ambientali di cui all’articolo 9, comma 6, lettera f), nei casi in cui non sia stato presentato il programma aziendale;
c) da adeguate forme di
garanzia per la realizzazione degli interventi previsti;
d) da eventuali ulteriori documentazioni previste dalla disciplina comunale per
il territorio rurale.
5. Il piano territoriale di coordinamento della provincia individua gli
interventi di sistemazione ambientale necessari per il mantenimento della
qualità ambientale o per la riqualificazione ambientale delle varie parti
del territorio rurale.
ARTICOLO 13
Entrata in vigore e abrogazioni (articoli 204 e 210, comma 2 della l.r. 1/2005)
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ai sensi dell’articolo 204 della l.r. 1/2005 la legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola) e da tale data si applicano le disposizioni di cui al titolo IV, capo III come previsto dall’articolo 210, comma 2 della l.r. 1/2005.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento regionale 5 settembre 1997, n. 4 (Regolamento di attuazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola).
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni contenute nel presente regolamento prevalgono sulle disposizioni regolamentari comunali eventualmente contrastanti. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari comunali più restrittive.
Formula Finale:
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 9 febbraio 2007