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Regione Toscana
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09-02-2007 n.6
Regolamento di attuazione
dell’articolo 29, comma 5,
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio)
(B.U.R. Toscana n. 2 del 14 febbraio 2007)
(Il numero del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE è: 6/R)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 121
della Costituzione, quarto comma, così come
modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n.
1;
Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio) ed in particolare l’articolo 29, comma 5, che stabilisce che la
Giunta regionale emani apposite istruzioni tecniche per definire e disciplinare
le modalità di realizzazione e gestione della base informativa, le specifiche
tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento
alla produzione e all’informazione geografica;
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 27 novembre 2006, n. 17
adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della
Programmazione, delle competenti strutture di cui all’articolo 29 della legge
regionale n. 44/2003, nonché dell’intesa raggiunta al Tavolo di concertazione
Giunta regionale – Enti locali e dell’informazione del Tavolo di concertazione
generale;
Preso atto che la 6^ Commissione consiliare, nella seduta del 18 gennaio 2007,
ha espresso parere favorevole;
Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali nella
seduta del 13 dicembre 2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2007, n. 76, che
approva il Regolamento di attuazione dell’articolo 29, comma 5, della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) –
Disciplina del sistema informativo geografico regionale;
EMANA
il seguente Regolamento:
ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le materie di cui all’articolo 29, comma
5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del
territorio), e specificamente:
a) le modalità di realizzazione e gestione della base informativa geografica regionale;
b) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione ed alla diffusione dell’informazione geografica.
ARTICOLO 2
Enti partecipanti al sistema informativo geografico regionale
1. Il sistema informativo geografico regionale, nelle sue componenti
territoriali e ambientali, è costituito fra la Regione, le Province e i Comuni.
2. Nell’ambito del sistema informativo geografico regionale, gli enti di cui al comma 1, gli altri enti pubblici detentori di archivi geografici di interesse del sistema informativo geografico e gli enti pubblici di ricerca, con le modalità definite con atto convenzionale con la Regione a cura del Servizio geografico regionale, partecipano alla realizzazione della base informativa geografica regionale di cui all’articolo 3.
3. La Giunta regionale realizza intese con le associazioni degli enti locali e degli altri enti pubblici per promuovere la partecipazione degli enti alla costruzione del sistema informativo geografico regionale.
4. La Regione incentiva e sostiene la partecipazione associata dei Comuni alla costruzione del sistema informativo geografico regionale e in particolare, per quelli montani, attraverso le Comunità montane.
5. Gli atti di
approvazione di elaborati tecnici da parte del Servizio geografico regionale
prodotti ai sensi del presente regolamento sono redatti con la
collaborazione degli enti locali, secondo quanto previsto dalle intese di
cui al comma 3.
ARTICOLO 3
Base informativa geografica regionale
1. La base informativa geografica regionale è costituita dagli archivi di dati
territoriali previsti dall’ articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 1 del
2005 e dalla relativa documentazione, denominata metadata. La base
informativa geografica regionale è organizzata in sezioni tematiche.
2. La Regione provvede, attraverso i propri Servizi Geografico, Geologico, Idrologico, Sismico, e l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), l’ Istituto regionale per la programmazione economica toscana (IRPET), il Consorzio LAMMA, alla realizzazione degli archivi di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1 del 2005 e, limitatamente a quelli di competenza della Regione Toscana, degli archivi di cui all’articolo 29, comma 1, lettere b) e c).
3. Alla realizzazione degli archivi non previsti dal comma 2 provvedono, limitatamente a quelli di propria competenza, gli enti locali e gli altri enti pubblici di cui all’articolo 2 commi 1 e 2.
4. Gli archivi acquisiti dagli enti di cui all’articolo 2 commi 1 e 2 in licenza da fornitori esterni, possono essere inseriti nella base informativa geografica regionale, se ne e’ garantita la possibilità di consultazione libera tramite rete e la diffusione in copia gratuita a favore degli enti sopraindicati.
5. Ai fini del loro inserimento nella base informativa geografica regionale, gli archivi sono redatti con riferimento alla base topografica ufficiale regionale, costituita dalle cartografie tecniche regionali e dalle ortofotocarte alle scale 1:10.000 e 1:2.000, dagli archivi topografici derivati, alla scala di maggior dettaglio disponibile per ogni territorio, e si caratterizzano per i seguenti aspetti:
a) interesse generale per gli enti di cui all’articolo 2 commi 1 e 2 ;
b) rispondenza ad un
sistema di codifica ed identificazione univoca;
c) realizzazione secondo specifiche tecniche comuni;
d) documentazione secondo standard comuni, denominati metadata;
e) gestione con le regole tecniche previste dalla infrastruttura geografica di
cui all’articolo 7, nel contesto della Rete telematica regionale toscana.
6. Gli enti responsabili della creazione degli archivi provvedono a garantire la completezza e la qualità dei relativi metadata.
7. I metadata contengono
informazioni sui dati territoriali relativamente ai seguenti aspetti:
a) conformità alle disposizioni del presente regolamento;
b) caratteristiche tecniche, qualità e validità;
c) competenza e responsabilità della creazione, manutenzione, distribuzione e
accesso ai dati;
d) diritti e limitazioni d’uso.
8. Il Servizio geografico regionale definisce lo schema di documentazione degli
archivi in coerenza con le specifiche del Repertorio nazionale dei dati
territoriali adottato dal Centro nazionale per l’informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA).
9. La Regione, tramite
accordi stipulati a cura del Servizio geografico, acquisisce gli archivi
territoriali di competenza di enti nazionali e provvede alle eventuali
attività di elaborazione e armonizzazione necessarie ai fini del loro
inserimento nella base informativa geografica regionale.
10. La Regione promuove accordi con altre Regioni e organi nazionali per
integrare la base informativa geografica regionale con archivi omologhi
relativi ad ambiti territoriali extraregionali limitrofi.
ARTICOLO 4
Programmi di realizzazione della base informativa geografica regionale e della
infrastruttura geografica.
1. Gli archivi della base informativa geografica regionale e gli elementi
costituenti l’infrastruttura geografica di cui all’art.7 sono definiti con
un atto di indirizzo, che viene approvato o aggiornato dalla Giunta
regionale d’intesa con le associazioni degli enti locali.
2. L’atto di indirizzo definisce le priorità di realizzazione dei nuovi archivi, o di aggiornamento ordinario e straordinario di quelli esistenti e dei servizi della infrastruttura geografica di cui all’articolo 7, nonché le responsabilità di attuazione e l’entità dei finanziamenti a carico della Regione e degli enti locali.
3. La quota di
finanziamento regionale, determinato con riferimento ai costi complessivi di
creazione o aggiornamento degli archivi, non può superare il 50 %, ed è
condizionata alla effettiva realizzazione degli archivi previsti e
alla loro conformità alle specifiche tecniche di realizzazione, documentazione e
gestione.
4. Il Servizio geografico regionale redige annualmente un rapporto sullo stato
di realizzazione della base informativa geografica regionale e della
infrastruttura geografica di cui all’ articolo 7.
ARTICOLO 5
Ufficialità della base informativa geografica regionale
1. Il Servizio geografico regionale, ai fini della loro identificazione univoca
e del loro inserimento nella base informativa geografica regionale con
carattere di ufficialita’, assegna un codice regionale a ciascun archivio,
realizzato o in corso di realizzazione, pubblicandone periodicamente l’elenco.
2. Gli enti pubblici di cui all’articolo 29 della legge regionale n.1 del 2005 con competenze in materia di territorio e ambiente approvano i propri strumenti della pianificazione territoriale e i propri atti di governo del territorio specificando quali archivi della base informativa geografica regionale sono stati utilizzati per la formazione del quadro conoscitivo, e certificando la conformità delle cartografie dei suddetti strumenti a quanto previsto dagli articoli 3 e 6, ovvero documentandone il processo di adeguamento in corso o previsto.
3. Le componenti
geografiche degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di
governo del territorio, redatte in conformità a quanto previsto dal
presente regolamento, entrano a far parte della base informativa
geografica regionale quali copie digitali degli originali cartacei approvati
dall’ente competente.
ARTICOLO 6
Specifiche tecniche di realizzazione degli archivi
1. Per ogni archivio della base informativa geografica regionale, il Servizio
geografico regionale definisce e approva, con la collaborazione dei
tecnici degli enti locali, una specifica tecnica.
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 definiscono:
a) l’oggetto della
specifica e il suo campo d’applicazione;
b) l’eventuale fonte normativa dell’archivio;
c) il sistema di riferimento geografico;
d) le modalità di georeferenziazione;
e) il contenuto informativo minimo;
f) il modello spaziale dei dati;
g) il formato dei dati.
3. Sono fatte salve le specifiche tecniche già approvate dalla Regione.
ARTICOLO 7
Infrastruttura geografica regionale
1. Gli archivi costituenti la base informativa geografica regionale sono gestiti
dagli enti di cui all’ articolo 2 commi 1 e 2, che dispongono di adeguate
strutture operative denominate centri GIS.
2. La Regione, con atto
del Servizio geografico regionale, definisce i requisiti minimi tecnici ed
organizzativi che i centri GIS di cui al comma 1 debbono garantire per la
gestione in rete degli archivi geografici.
3. La Regione, con la collaborazione degli enti dotati di centri GIS, realizza
una infrastruttura geografica regionale per la gestione della base
informativa geografica regionale, con riferimento agli indirizzi formulati
dalla Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa INSPIRE finalizzata a
consentire l’accesso in modo unitario a tutti gli archivi costituenti la
base stessa. L’infrastruttura geografica regionale costituisce una delle
componenti delle infrastrutture della Rete telematica regionale toscana.
4. A livello operativo, il funzionamento dell’infrastruttura geografica regionale è assicurato da:
a) Servizio geografico regionale;
b) Area di coordinamento
Ingegneria dei Sistemi Informativi e della Comunicazione;
c) Servizio tecnico ARPAT-SIRA;
d) Consorzio LAMMA;
e) Centri GIS di cui al comma 1.
5. L’infrastruttura geografica regionale è costituita dall’insieme degli
strumenti che permettono la cooperazione tra gli enti per la gestione
della base informativa geografica regionale, avvalendosi di quanto già
predisposto nel contesto della Rete telematica regionale toscana, e
specificatamente da:
a) identificazione dei soggetti utenti;
b) interoperabilità e
sicurezza delle reti;
c) accesso autenticato e sicuro;
d) cooperazione applicativa;
e) servizi di commercio elettronico.
6. L’infrastruttura geografica è caratterizzata da:
a) servizi di rete agli
utenti, quali:
a1) servizi di ricerca;
a2) servizi di consultazione;
a3) servizi di scaricamento;
a4) servizi di conversione dei dati;
a5) servizi di accesso tramite web-services;
b) servizi di rete fra la Regione e i centri GIS, quali:
b1) servizi di interoperabilità;
b2) servizi di cooperazione applicativa;
b3) servizi di trasferimento archivi.
7. Ai fini del presente articolo, la Regione garantisce la cooperazione con gli
altri soggetti che svolgono analoghe funzioni a livello nazionale.
ARTICOLO 8
Accesso alla base informativa geografica regionale
1. I servizi di accesso e diffusione dei dati di cui al presente articolo sono
garantiti dalla Regione e ove possibile dagli enti che hanno costituito i
centri GIS di cui all’articolo 7.
2. L’accesso alla base informativa geografica regionale è garantito a tutti i soggetti interessati in forma libera e gratuita attraverso i servizi di ricerca e consultazione forniti dall’infrastruttura geografica regionale, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza pubblica.
3. L’uso degli archivi
della base informativa geografica regionale da parte degli enti pubblici di cui
all’articolo 29 comma 1 della legge regionale n. 1 del 2005 e degli altri
soggetti di cui all’articolo 2 è libero.
4. La diffusione degli archivi della base informativa geografica regionale a
favore di soggetti diversi da quelli individuati al comma 3, limitatamente
a porzioni ridotte del territorio regionale, è gratuita.
5. La diffusione degli archivi della base informativa geografica regionale a soggetti diversi da quelli individuati al comma 3, relativamente ad ampie porzioni del territorio regionale, viene effettuata a titolo oneroso con le modalità e alle condizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, fatta salva la possibilità di realizzare specifici accordi di scambio non oneroso di dati fra la Regione, con atti a cura del Servizio Geografico Regionale, e soggetti pubblici o privati.
6. La pubblicazione degli archivi o di loro elaborazioni, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, prevede l’obbligo di citazione delle fonti.
7. Gli archivi possono essere diffusi tramite cessione di copie degli stessi, effettuata anche attraverso affidamento del servizio a soggetti esterni, con tariffe a copertura dei costi di copia.
8. Gli oneri di cessione in copia di ogni singolo archivio, per i soggetti e alle condizioni di cui al comma 5, sono determinati tenendo conto dei costi di produzione del dato, in misura percentuale variabile da 2 a 4 %.
9. Gli oneri per l’accesso e l’uso dei principali archivi con modalità on line tramite servizi WEB sono calcolati in maniera conforme a quanto indicato ai commi 5, 6, 7 e 8.
10. La Giunta Regionale, con l’atto di cui all’art. 4 comma 1, può stabilire per alcune tipologie di archivi condizioni diverse di accesso al fine di favorire la diffusione dell’informazione sullo stato delle risorse ambientali e territoriali e sugli atti di governo del territorio.
11. Il Servizio geografico regionale definisce con proprio atto, sulla base delle regole stabilite con il presente articolo:
a) le condizioni e le
modalità tecniche di diffusione degli archivi;
b) gli oneri di cessione di copie o di uso con modalità on line per ogni singolo
archivio della base informativa geografica regionale.
ARTICOLO 9
Abrogazione della legge regionale 17 gennaio 1983, n.3 (Formazione della
cartografia regionale)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decorre, ai sensi
dell’articolo 201 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio), l’abrogazione della legge regionale 17 gennaio
1983, n. 3 (Formazione della cartografia regionale).
Formula Finale:
Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 9 febbraio 2007