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Deliberazione 18 dicembre 2008
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica Programma delle infrastrutture strategiche. (Legge n. 443/2001). Accantonamenti a favore del Ministero per i beni e attivita' culturali e per interventi concernenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici a carico stanziamenti decreto-legge n. 185/2008. (Deliberazione n. 114/2008).
(GU n. 110 del 14-5-2009)
IL COMITATO
INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che - all'art.
1, come integrato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 - ha stabilito
che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di
preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo
sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma
formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso
articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima
applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e visti, in particolare: l'art. 60,
comma 4, che destina il 3% degli stanziamenti previsti per le infrastrutture
alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e attivita'
culturali, prevedendo che la definizione dei criteri e delle modalita' per
l'utilizzo e la destinazione della predetta quota sia effettuata tramite
apposito regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
l'art. 80, comma 21, che: prevede, nell'ambito del programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla citata legge n. 443/2001, la
predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - di
un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», con
particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico;
dispone la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita la
Conferenza unificata, e' chiamato a ripartire le risorse, tenuto conto di quanto
stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - all'art. 3, comma 91 - ha
destinato al suddetto piano un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui
alla legge n. 166/2002 che risultavano disponibili alla data del 1° gennaio
2004;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni e integrazioni, e visti in
particolare: la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;
l'art. 256, che abroga il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
concernente l'«attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Visto l'art. 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169, che - a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione dello stesso decreto-legge - destina al piano
straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici un importo non
inferiore al 5% delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture
strategiche;
Visto il decreto 24 settembre 2008, n. 182, con il quale il Ministro per i beni
e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ha disciplinato i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la
destinazione, per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita'
culturali, della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture, di cui all'art. 60, comma 4, della richiamata legge n. 289/2002,
a partire dal programma degli interventi per l'anno 2008, e visto, in
particolare, l'art. 2 del suddetto decreto, che - per l'individuazione degli
stanziamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui quali
calcolare l'aliquota del 3% da destinare alle finalita' sopra esposte - prevede
l'adozione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Visto l'art. 21 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», articolo che
- per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche
di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001, e
successive modificazioni e integrazioni - autorizza la concessione di due
contributi quindicennali, rispettivamente, di 60 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
Vista la delibera 30 dicembre 2004, n. 102 (Gazzetta Ufficiale n. 186/2005), con
la quale questo Comitato ha preso atto che il Ministero delle infrastrutture, su
proposta di apposita Commissione tecnico-scientifica, ha predisposto un Piano
finalizzato a contemperare le esigenze strettamente connesse agli aspetti della
sicurezza strutturale degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico con
l'obiettivo piu' generale di contribuire all'incremento del livello di sicurezza
complessivo di detti edifici anche con riguardo agli aspetti igienici,
impiantistici e tecnologici, tenendo conto - oltre che dell'anagrafe del
patrimonio immobiliare scolastico - sia delle stime di rischio sismico per
l'edilizia scolastica elaborate dal gruppo di lavoro istituito con decreto del
Dipartimento per la protezione civile 26 febbraio 2000, n. 1382, sia dei
risultati del monitoraggio sulle scuole avviato con circolare del Ministero
della pubblica istruzione 8 maggio 2001, n. 85;
Preso atto che, con la citata delibera n. 102/2004, questo Comitato ha approvato
un primo programma stralcio del piano straordinario per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici, assegnando un contributo di 193.883.695 euro in
termini di volume di investimenti, e che con delibera 17 novembre 2006, n. 143
(Gazzetta Ufficiale n. 100/2007, supplemento ordinario), questo Comitato stesso
ha approvato un secondo programma stralcio assegnando un contributo, sempre in
termini di volume di investimenti, di ulteriori 295.199.000 euro;
Preso atto che con delibere 29 marzo 2006, n. 75 (Gazzetta Ufficiale n.
197/2006), e 21 febbraio 2008, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 217/2008,
supplemento ordinario), questo Comitato ha quantificato l'entita' delle risorse
da destinare agli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali, ai
sensi dell'art. 60 della legge n. 289/2002, e successive modificazioni e
integrazioni, a valere sugli stanziamenti per l'attuazione del programma delle
infrastrutture strategiche;
Preso atto che, con nota 26 settembre 2008, n. 0010050, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha riferito in merito allo stato di attuazione -
al 30 giugno 2008 - del piano straordinario per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici, sottolineando che a detta data, circa il 70% degli
interventi previsti dal 1° programma stralcio erano stati attivati ed il 17%
degli interventi di cui al 2° programma stralcio risultava altresi' avviato ed
ha inoltre segnalato le criticita' che hanno inciso sui tempi di attuazione;
Considerato che la vigente normativa prevede molteplici forme di finanziamento
dell'edilizia scolastica, che coinvolgono competenze di amministrazioni diverse;
Ritenuto - prima di procedere ad assegnazioni a favore degli interventi inclusi
nel programma delle infrastrutture strategiche - di disporre, a valere sullo
stanziamento dell'art. 21 del citato decreto-legge n. 185/2008, l'accantonamento
da destinare alla tutela ed agli interventi a favore dei beni e attivita'
culturali, nonche' l'accantonamento delle risorse da destinare al piano
straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
Ritenuto di subordinare la definitiva assegnazione delle risorse accantonate per
la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali
all'emanazione del decreto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), del citato
decreto interministeriale n. 182/2008;
Ritenuto di subordinare la definitiva assegnazione delle risorse accantonate per
il piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici alla
definizione di un chiaro quadro di riferimento che consenta l'utilizzo ottimale
delle risorse disponibili;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Delibera:
1. Accantonamento risorse per la tutela e gli interventi a favore dei beni e
delle attivita' culturali.
1.1. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 21 del decreto-legge n.
185/2008 sono accantonate per la tutela e gli interventi a favore dei beni e
delle attivita' culturali le seguenti quote: una quota di 1,8 milioni di euro,
per 15 anni, a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009;
una quota di 4,5 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 150
milioni di euro decorrente dal 2010.
1.2. La definitiva assegnazione dei contributi di cui sopra sara' disposta da
questo Comitato allorche' il Ministero per le infrastrutture e dei trasporti
avra' trasmesso al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il decreto
previsto all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale n.
182/2008.
2. Accantonamento risorse per il piano straordinario per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici.
2.1. A valere sullo stanziamento dei cui all'art. 21 del decreto-legge n.
185/2008 sono accantonate per la prosecuzione dell'attuazione del piano
straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici le seguenti
quote: una quota di 3 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di
60 milioni di euro decorrente dal 2009;
una quota di 7,5 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 150
milioni di euro decorrente dal 2010.
2.2. La definitiva assegnazione delle quote di cui al punto 2.1 avverra' sulla
base del 3° programma stralcio, che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione - sottoporra' a
questo Comitato entro il 30 giugno 2009.
Detto programma sara' corredato da una relazione sullo stato di attuazione del
piano alla data del 31 dicembre 2008, nonche' da un documento in cui i citati
Ministeri definiscano: il quadro complessivo degli interventi di messa in
sicurezza degli edifici scolastici, che sia condiviso da tutte le
amministrazioni competenti in materia, con l'esplicitazione del costo relativo
alle opere prioritarie e dello stato di attuazione;
il quadro complessivo di tutte le risorse disponibili a carico delle varie fonti
di finanziamento, comprensivo degli accantonamenti di cui sopra;
il fabbisogno residuo, che il Ministero delle infrastrutture, nelle relazioni
istruttorie relative ai due programmi stralcio approvati da questo Comitato e
tenendo conto della richiamata ricognizione, aveva dichiarato solo «stimato»
sulla base di elaborazioni condotte su valori medi e riferito soprattutto agli
edifici ricadenti nelle prime tre zone sismiche;
procedure coordinate di finanziamento che evitino sovrapposizioni ed
interferenze di sorta.
Roma, 18 dicembre 2008
Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Micciche'
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 46