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Decreto 14 gennaio 2008
Ministero delle Infrastrutture. Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
(GU n. 29 del 4-2-2008- Suppl. Ordinario n.30)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e con
IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina
delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e
da struttura metallica;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 recante «Procedura di informazione
nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno
1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 luglio 1998»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa
ai prodotti da costruzione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento
di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli
enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;
Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136 ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede
la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di
concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative
tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle
costruzioni, nonche' per la progettazione, la costruzione e
l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei
ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare
uniformi livelli di sicurezza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14
settembre 2005, con il quale sono state approvate le «Norme tecniche per
le costruzioni»;
Visto l'art. 14-undevicies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168, che
inserisce il comma 2-bis all'art. 5 del citato decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, il quale prevede che «al fine di avviare una fase sperimentale
di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita,
per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle
stesse, la possibilita' di applicazione, in alternativa, della normativa
precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n.
1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di
attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246»,
Considerata la necessita' di procedere al previsto aggiornamento
biennale delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al citato
decreto ministeriale 14 settembre 2005;
Visto il voto n. 74 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 13 e 27 luglio 2007 si
e' espresso favorevolmente in ordine all'aggiornamento delle «Norme
tecniche per le costruzioni», di cui al citato decreto ministeriale 14
settembre 2005;
Vista la nota del 7 agosto 2007, n. 2262, con la quale il Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all'Ufficio
legislativo del Ministero delle infrastrutture il suddetto aggiornamento
delle «Norme tecniche per le costruzioni» licenziato dall'Assemblea
generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica
le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in
osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con
il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino
costruzioni in zone sismiche;
Visti gli articoli 54 e 93 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 e l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, i quali prevedono che l'esercizio di alcune funzioni
mantenute allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica
nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni
in zone sismiche, nonche' i criteri generali per l'individuazione delle
zone sismiche, sia realizzato di intesa con la Conferenza unificata,
tramite decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'interno;
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione
civile, espresso con nota prot. n. DPC/CG/75468 del 12 dicembre 2007, ai
sensi del citato art. 5, comma 2, della legge 17 luglio 2004, n. 186, di
conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n.
30-18/A-4-bis del 18 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del
citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380;
Vista l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 20
dicembre 2007, ai sensi dei citati articoli 54 e 93 del decreto
legislativo n. 112/1998 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380/2001;
Vista la nota prot. n. 76703 del 21 dicembre 2007, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico ha comunicato la notifica
2007/0513/I, contenente il parere circostanziato emesso dall'Austria ai
sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE, secondo il quale la misura
proposta presenterebbe aspetti che possono eventualmente creare ostacoli
alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento
degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno;
Considerato che l'emissione di un parere circostanziato da parte di uno
Stato membro determina il rinvio dell'adozione del provvedimento
contenente le regole tecniche di quattro mesi a decorrere dalla data in
cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto di regola
tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta l'obbligo di
riferire alla Commissione sul seguito che si intende dare al parere
stesso;
Ritenuto, tuttavia, di procedere all'approvazione tecniche per le
costruzioni, ad esclusione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo
11.7, concernenti il legno, oggetto del parere circostanziato sopra
citato, in considerazione dell'urgente ed indefettibile aggiornamento
delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le
costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2
febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di
conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegato al
presente decreto, ad eccezione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del
Capitolo 11.7. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il
decreto ministeriale 14 settembre 2005.
Art. 2.
Le norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in vigore trenta giorni
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2008
Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro dell'interno
Amato
Il Capo del Dipartimento della protezione civile
Bertolaso
Allegati omessi