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Circolare 5 agosto 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
(GU n. 187 del 13-8-2009)
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Il 30 giugno 2009, in virtu' della disposizione recata dall'art. 1-bis
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' terminato il regime transitorio
stabilito dall'art. 20 (Regime transitorio per l'operativita' della
revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 28 febbraio 2008, n. 31). Pertanto, dal 1° luglio 2009 e'
obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Al riguardo, pervengono a questo Ministero richieste di chiarimenti in
ordine al regime intertemporale degli interventi per i quali, avuto
riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio
procedimentale raggiunto, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, e'
consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente in
vigore al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonche'
chiarimenti circa l'utilizzabilita' dei materiali e degli elementi per
uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009.
Poiche' e' necessario orientare in maniera univoca gli operatori del
settore, si ritiene opportuno emanare la seguente circolare.
Preliminarmente, si fa rilevare che i termini di applicazione della
previgente normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996; decreto
ministeriale 14 settembre 2005) o della nuova disciplina (decreto
ministeriale 14 gennaio 2008), in relazione all'ambito oggettivo, sono
stati chiaramente indicati dal legislatore laddove al comma 3 dell'art.
20 del citato decreto-legge n. 248/2007 e' statuito che:
«Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche' per
quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato
lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in
vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica
utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei
lavori e all'eventuale collaudo.».
Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia
quelli di natura privatistica, e costituisce il criterio oggettivo che
il legislatore ha ritenuto di adottare per stabilire in quali casi, dopo
il termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le
norme tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Per i lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4
dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, il richiamato comma 3
del medesimo art. 20 esplicita chiaramente la volonta' del legislatore
di consentire l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la
redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e
all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto
ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere gia' affidate o iniziate
alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati
avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale
ultima circostanza non puo' che essere accertata e dichiarata,
nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di
cui alle disposizioni dell'art.10 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
forniture, servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE».
Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, e' esplicita
la volonta' del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria
della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato
decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il
30 giugno 2009. Cio' evidentemente sulla base di una riconosciuta
esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, piu'
penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale
quello del comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato
maggiori criticita' riguardo a controlli e verifiche sia sulla
progettazione che in corso di esecuzione. E' da ritenere, peraltro,
anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che, anche per i lavori iniziati prima di
tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessita' di
presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le
predette nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008),
allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale
l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della
costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa
progettazione strutturale rispetto a quella originaria. Restano
ovviamente salve le disposizioni di cui all'art. 30 (Costruzioni in
corso in zone sismiche di nuova classificazione) della legge 2 febbraio
1974, n. 64, recante «Provvdimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche», trasfuso nell'art. 104 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia».
Per quanto riguarda poi la qualificazione dei materiali e dei prodotti
da costruzione, va evidenziato che la materia e' soggetta ad un proprio
autonomo regime giuridico-normativo, che trova la sua cornice, in
primis, nei principi comunitari dettati dalla direttiva 89/106/CEE
recante «Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernente i prodotti da
costruzione», recepita in Italia con decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, «Regolamento di attuazione della
direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione». Al riguardo,
si osserva che la stessa disposizione di legge (comma 2-bis dell'art. 5
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «Disposizioni urgenti per
garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione», convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio
2004, n. 186), che ha disciplinato l'avvio della fase sperimentale di
applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, consentendo la
possibilita' di utilizzare, in alternativa, la precedente normativa
tecnica, ha, necessariamente, «fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall'applicazione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246».
Pertanto, ai fini dell'impiego di elementi per uso strutturale, prodotti
anche prima del termine del 30 giugno 2009, occorre riferirsi a tali
disposizioni regolamentari. In merito, va evidenziato che le
disposizioni del capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale)
del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che peraltro sostanzialmente
riproducono quelle del corrispondente capitolo 11 (Materiali e prodotti
per uso strutturale) della normativa tecnica approvata con decreto
ministeriale 14 settembre 2005 (sostituita da quella approvata con
decreto ministeriale 14 gennaio 2008), costituiscono il necessario
riferimento circa le modalita' di identificazione, qualificazione ed
accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso
strutturale.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti: http://www.mit.gov.it
Roma, 5 agosto 2009
Il Ministro : Matteoli