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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009
Piano nazionale di edilizia abitativa.
(GU n. 191 del 19-8-2009)
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
sulla proposta
DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa
al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi
essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona
umana;
Visto altresi', il comma 12 del richiamato art. 11, che dispone che per
l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di
edilizia abitativa e' istituito un apposito Fondo nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale
confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis,
e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive
modificazioni;
Visto altresi', il comma 12-bis del richiamato art. 11 che dispone che
per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente
realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di
competenza regionale e' destinato l'importo di 200 milioni di euro a
valere sulle risorse di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222;
Vista l'intesa, espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 12
marzo 2009, sulla proposta concernente il «Piano nazionale di edilizia
abitativa» di cui al richiamato art. 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 , convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
Visto il parere condizionato espresso ai sensi del comma 1 del
menzionato art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con
deliberazione in data 8 maggio 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 18 giugno 2009;
Considerato che nel testo di «Piano nazionale di edilizia abitativa»
proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono state
recepite le osservazioni formulate dal CIPE nella sopracitata
deliberazione 8 maggio 2009;
Decreta:
Articolo unico
E' approvato il «Piano nazionale di edilizia abitativa» allegato al
presente decreto di cui costituisce parte integrante.
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2009 Ministeri istituzionali
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 385
Allegato
Piano nazionale di edilizia abitativa
Art. 1.
Linee d'intervento
1. Il piano e' articolato in sei «linee di intervento», di seguito
indicate:
a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi
immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per
l'edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari
immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o
privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in
locazione;
b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con
risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti
locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche
dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove
esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in
favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
c) promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi
ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti
destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni
amministrative nonche' termini di durata predeterminati per la
partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo
transitorio dell'esigenza abitativa;
e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche
sociale;
f) interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei
comuni, gia' ricompresi nel Programma straordinario di edilizia
residenziale pubblica, approvato con decreto ministeriale del Ministro
delle infrastrutture del 18 dicembre 2007, regolarmente inoltrati al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, caratterizzati da
immediata fattibilita', ubicati nei comuni ove la domanda di alloggi
sociali risultante dalle graduatorie e' piu' alta. L'immediata
fattibilita' degli interventi e' accertata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulla scorta della comunicazione che,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di cui il presente Piano costituisce allegato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano per
documentare lo stato delle procedure tecnico-amministrative di
realizzazione di ogni singola opera.
2. Agli interventi di cui al presente piano si applicano, qualora
oggetto di finanziamento pubblico anche parziale, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 2.
Dotazione finanziaria
1. In fase di prima attuazione la dotazione finanziaria del Fondo
nazionale di edilizia abitativa e' costituita dalle risorse di cui al
comma 12 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso,
dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono utilizzate:
a) sino all'importo massimo di 150 milioni di euro per gli interventi di
cui al successivo art. 11;
b) una quota non superiore a 200 milioni di euro per gli interventi di
cui all'art. 1, comma 1, lettera f);
c) nei limiti delle residue risorse per concedere contributi per il
finanziamento di ciascuna linea d'intervento come indicate nel seguente
art. 3.
Art. 3.
Articolazione delle risorse
1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del presente
decreto sono ripartite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente
Piano costituisce allegato, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti stabiliti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, e
destinate:
a) al finanziamento delle linee di intervento di cui all'art. 1, comma
1, lettere b), c) e d);
b) alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale anche
sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettera e).
Art. 4.
Accordi di programma e infrastrutture strategiche
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le
regioni ed i comuni, sulla base delle procedure attuative di cui
all'art. 8, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine
di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei
singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del
territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi
integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale e di
riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di
vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed
energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilita',
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e
privati.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono elaborati in modo
coerente con la programmazione regionale relativa alle politiche
abitative e allo sviluppo del territorio ed approvati, ai sensi del
comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del
CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono attuati
anche ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
4. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1, gli interventi sono
attuati con le modalita' di approvazione di cui alla parte II, titolo
III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163.
Art. 5.
Parametri di finanziamento
1. Ciascuna tipologia d'intervento ricadente nelle linee
d'intervento di cui all'art. 1, lettere da b) ad f), e' oggetto di
contributo statale.
2. In relazione a ciascun intervento l'onere a carico dello Stato non
puo' essere superiore al 30% del costo di realizzazione, acquisizione o
recupero degli alloggi che saranno offerti in locazione a canone
sostenibile, anche trasformabile in riscatto, alle categorie individuate
ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per
gli alloggi locati, ai sensi del comma 1 dell'art. 6, per una durata
superiore a 25 anni, l'onere a carico dello Stato non puo' essere
superiore al 50% del predetto costo. Nel caso invece di alloggi di
edilizia residenziale pubblica a canone sociale l'onere a carico dello
Stato puo' essere pari al costo di realizzazione.
3. Per la realizzazione ed il recupero degli alloggi in attuazione del
presente Piano si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 192
del 19 agosto 2005, e successive modificazioni e integrazioni, relativo
al rendimento energetico nell'edilizia.
Art. 6.
Canone di locazione
1. Gli alloggi realizzati o recuperati ai sensi dell'art. 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e oggetto del finanziamento statale
andranno locati per una durata non inferiore a 25 anni ai sensi
dell'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad un
canone non superiore a quello di cui all'art. 2, comma 3, del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i
Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per la famiglia, e
per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2008, n. 146.
2. Nel caso di alloggi in locazione con patto di promessa di vendita, la
durata della locazione puo' essere inferiore a quella indicata al comma
1, ma comunque non inferiore ai 10 anni, e il canone di locazione dovra'
essere determinato ai sensi del precedente comma 1.
Art. 7.
Vendita degli alloggi
1. Al termine del periodo di locazione a canone agevolato di cui
all'art. 6, gli alloggi potranno essere alienati secondo le seguenti
modalita', nell'ordine di seguito indicato:
a) offerta in prelazione agli inquilini, in forma collettiva, ad un
prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato, su
base annua, del 1,3 per cento oltre l'inflazione reale registrata tra la
data di rilascio del certificato di agibilita' e il momento
dell'offerta, nel caso in cui non si sia proceduto alla messa in mora
degli inquilini;
b) offerta in prelazione agli inquilini, in forma individuale, ad un
prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato, su
base annua, del 2 per cento oltre l'inflazione reale registrata tra la
data di rilascio del certificato di agibilita' e il momento
dell'offerta, nel caso in cui non si sia proceduto a messa in mora degli
inquilini;
c) cessione degli alloggi sul mercato, con offerta in prelazione agli
inquilini;
d) offerta al comune ed agli ex IACP comunque denominati ad un prezzo
pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato dell'inflazione reale
registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilita' e il
momento dell'offerta.
Art. 8.
Procedure attuative
1. Per partecipare al piano, le regioni d'intesa con gli enti locali
interessati propongono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un programma coordinato con riferimento alle linee di
intervento di cui all'art. 1, lettere da b) ad e), volti a incrementare,
in risposta alle diverse tipologie di fabbisogno abitativo, il
patrimonio di edilizia residenziale, anche sociale, per le categorie
sociali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il proponente, attraverso procedure di evidenza pubblica, promuove e
valuta, ai fini dell'ammissibilita', le proposte di intervento candidate
all'inserimento nel programma di edilizia abitativa che pervengono dai
soggetti pubblici, dagli ex Iacp comunque denominati, e dai privati
interessati.
3. Qualora, ai fini del coordinamento delle azioni previste nelle
proposte di intervento, sia necessaria la contestuale definizione o
variazione di piu' atti di programmazione economico-finanziaria e di
pianificazione territoriale di competenza di amministrazioni diverse,
il proponente promuove apposita conferenza di servizi, cui partecipano
tutti i soggetti interessati al rilascio di atti di assenso comunque
denominati. Il proponente richiede al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti che la conferenza di servizi sia convocata ai sensi di
quanto previsto dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
Art. 9.
Linee di indirizzo per la selezione degli interventi
1. La selezione degli interventi, oggetto degli accordi e delle
modalita' di cui all'art. 4, e' effettuata nel rispetto dei seguenti
criteri di carattere generale:
a) soddisfacimento del fabbisogno abitativo riferito ai soggetti di cui
all'art. 11, comma 2 e comma 3, lett. d), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
b) apporto di risorse aggiuntive con particolare riferimento a quelle di
provenienza privata;
c) incidenza del numero di alloggi a canone sociale e sostenibile in
rapporto al totale degli alloggi;
d) fattibilita' urbanistica e rapida cantierabilita';
e) perseguimento di livelli elevati di efficienza energetica e
sostenibilita' ambientale secondo le migliori tecnologie disponibili;
f) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale o degli
oneri di costruzione di pertinenza comunale.
2. I programmi di intervento di cui al comma 1 dell'art. 8 devono
pervenire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 180
giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 3, comma 1.
Art. 10.
Poteri sostitutivi
1. In caso di ritardi nell'attuazione dei programmi di interventi,
con riferimento ai tempi di realizzazione e alle modalita' attuative
previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita
poteri sostitutivi, previa diffida, con le modalita' che saranno
definite con apposito decreto ministeriale anche attraverso la nomina di
apposito commissario ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge del 28
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
Art. 11.
Sistema integrato di fondi immobiliari
1. E' avviata la procedura per la definizione delle modalita' di
partecipazione, attraverso l'utilizzo fino ad un massimo di 150 milioni
di euro a valere sul Fondo di cui al comma 12 dell'art. 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, ad uno o piu' fondi immobiliari chiusi ai
sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni ed integrazioni, le cui quote possano essere sottoscritte
esclusivamente da investitori istituzionali di lungo termine.
2. I fondi immobiliari di cui al comma 1 dovranno essere dedicati allo
sviluppo di una rete di fondi o altri strumenti finanziari che
contribuiscano a incrementare la dotazione di alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con i
Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per la famiglia, e
per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2008, n. 146.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 15 giorni
dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui il presente Piano costituisce allegato, istituisce,
presso il proprio Ministero un gruppo di lavoro cui partecipano tre
rappresentanti dello stesso Ministero, tre rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, tre rappresentanti delle regioni e tre
rappresentanti degli enti locali indicati dalla Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche'
due esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica
economica. Il gruppo di lavoro potra', altresi', essere integrato da
eventuali ulteriori esperti nominati dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Ai partecipanti al gruppo di lavoro non sono dovuti
compensi a qualsiasi titolo.
4. Il gruppo di lavoro entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente
Piano costituisce allegato, indica i requisiti che i regolamenti dei
fondi di cui al comma 1 devono possedere, sulla base dei seguenti
criteri:
a) dimensione obiettivo pari a 3 miliardi di euro e ammontare minimo di
1 miliardo di euro;
b) durata non inferiore a 25 anni;
c) rendimento obiettivo in linea con quelle di strumenti finanziari
comparabili presenti sul mercato;
d) adeguata diversificazione territoriale degli investimenti;
e) composizione degli organi del Fondo tale da assicurare un'adeguata
rappresentativita' agli investitori;
f) criteri di partecipazione agli investimenti locali, acquisendo
partecipazioni di minoranza fino a un limite massimo del 40%, sulla base
fra gli altri dei seguenti elementi:
f.1) strategia di investimento;
f.2) rendimento obiettivo in linea con quello di strumenti finanziari
comparabili presenti sul mercato;
f.3) sostenibilita' economico-finanziaria del piano di attivita' o
previsione di adeguati presidi in tal senso;
f.4) fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in termini
di onorabilita' e professionalita', esperienza dei promotori e delle
societa' di gestione locali;
f.5) modalita' di diversificazione e mitigazione dei rischi;
f.6) dimensione significativa degli interventi;
f.7) durata e modalita' di dismissione a scadenza della partecipazione
detenuta dal fondo nazionale;
f.8) regole di governo che consentano al fondo nazionale un'efficace
monitoraggio e partecipazione alle procedure d'investimento;
f.9) un'efficace strategia di risposta al bisogno abitativo locale
attraverso la realizzazione di interventi sostenibili dal punto di vista
economico, sociale, ambientale ed energetico;
f.10) l'integrazione con le politiche pubbliche locali, evidenziata dal
coordinamento con programmi regionali e comunali per l'edilizia sociale
(piani casa regionali e comunali), programmi di riqualificazione o
trasformazione urbana, realizzazione di infrastrutture locali
strategiche per il territorio, nonche' piani di valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico anche ai sensi dell'art. 11, comma 10, e
dell'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
f.11) l'eventuale apporto di contributi pubblici o privati, ad esempio
attivati a amministrazioni locali, dallo Stato o dall'Unione europea
compresi quelli di cui all'art. 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio dell'11 luglio 2006 sui fondi strutturali e quelli in cui puo'
intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti;
f.12) l'eventuale coinvolgimento di piu' comunita' locali;
f.13) un processo di investimento che minimizzi i rischi di ritardata
realizzazione degli interventi immobiliari, anche con riferimento al
loro percorso economico, tecnico e amministrativo di attuazione;
g) previsione della possibilita' di investire fino ad un massimo del 10%
del proprio ammontare sottoscritto in iniziative locali anche in deroga
al limite massimo del 40% sopra indicato, nel rispetto degli altri
criteri indicati ed in particolare del rendimento obiettivo del fondo.
5. Qualora per gli interventi locali realizzati ai sensi dell'art. 4 si
intenda proporre la partecipazione all'investimento di uno o piu' Fondi
di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi sono invitati a
partecipare alla negoziazione ed alla eventuale sottoscrizione
dell'Accordo di programma.
6. L'investimento in fondi di cui al comma 1 e' attuabile in
applicazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), e
comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e da parte delle
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
mediante destinazione del reddito, ai sensi dell'art. 8 del medesimo
decreto, ovvero del patrimonio ed e' compatibile con le vigenti
disposizioni in materia di attivita' di copertura delle riserve tecniche
delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo
1995, n. 174 e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai
provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del 1996, e successive modificazioni,
nei limiti ed alle condizioni ivi contenute.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con
proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla definizione dei
criteri di cui al comma 4 gli adempimenti necessari per la definizione e
l'attuazione delle procedure di cui al presente articolo, ivi compreso i
criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 in caso di
partecipazione alle procedure di piu' di un concorrente.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, potra' autorizzare l'utilizzo
delle risorse di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, anche per l'attivazione di strumenti finanziari innovativi dedicati
al settore dell'edilizia sociale quali, a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo fondi di garanzia, forme di finanziamento in pool, piani di
«risparmio casa» che favoriscano il riscatto a medio termine degli
alloggi anche in collaborazione con istituti bancari.
Art. 12.
Ammissione al piano degli interventi senza contributi
1. Al fine di utilizzare le procedure e le agevolazioni di cui
all'art. 4 e all'art. 8, comma 3, nell'ambito delle singole linee di
intervento, sono inseriti, d'intesa con le regioni, province autonome ed
i comuni interessati per ogni annualita', gli interventi rispondenti
alle finalita' del presente decreto per i quali non sono richieste
risorse pubbliche di qualsiasi natura.
2. Le procedure e le agevolazioni di cui all'art. 4 e all'art. 8, comma
3, possono essere comunque attivate per gli interventi dei fondi
immobiliari chiusi previsti dall'art. 12.
Art. 13.
Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa
1. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti istituisce, presso
il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del
Piano nazionale di edilizia abitativa, costituito da dieci membri, di
cui cinque individuati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e
dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno su proposta della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
programmazione ed il coordinamento della politica economica, ed i
restanti cinque individuati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle
regioni e degli enti locali.
2. Il Comitato di cui al comma 1 attiva il sistema di monitoraggio del
Piano avvalendosi eventualmente di esperti del settore anche al fine di
suggerire nuove modalita' d'intervento per le finalita' di cui all'art.
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Per l'attuazione dei commi precedenti non possono essere previsti
compensi a qualsiasi titolo.
Art. 14.
Competenze delle province autonome di Trento e Bolzano
1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle
finalita' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui
il presente Piano costituisce allegato, nell'ambito delle competenze ad
esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di
attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. A tal
fine si applica quanto disposto dall'art. 5 della legge 30 novembre
1989, n. 386.