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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CIRCOLARE 25 settembre 1998, n. 2
G.U.R.S. 19 dicembre
1998, n. 63
Piani regolatori generali. Istruzioni per la
trasmissione della documentazione.
Tutti i diritti sono riservati -
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Ai sindaci dei comuni della Regione
Ai capi degli uffici tecnici dei comuni della Regione
Ai segretari comunali dei comuni della Regione
Alla Presidenza della Regione
Agli Assessorati regionali
Alla Corte dei conti
Al Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione Siciliana
Al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia
di Palermo
Al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia
di Catania
Alle Province regionali
Alle Prefetture
Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste
Alle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali
Agli Uffici del Genio civile
Al CO.RE.CO. centrale
Ai CO.RE.CO. provinciali
All'Ordine professionale degli ingegneri
Consulta regionale
All'Ordine professionale degli architetti
Consulta regionale
All'Ordine professionale degli agronomi
Consulta regionale
All'Ordine regionale dei geologi
La formazione, o rielaborazione, del piano regolatore
generale del territorio comunale è uno dei processi di governo del territorio
che più rifluisce sui modi e sulla qualità della vita dei cittadini.
I tempi di questo processo, secondo il dettato delle
leggi e delle disposizioni urbanistiche, dovrebbero essere concentrati
all'interno di un arco molto breve.
L'esperienza pratica, al contrario, dice che parecchi
anni sono spesso necessari per giungere all'adozione e, indi alla trasmissione
per l'approvazione all'Assessorato regionale del territorio ed ambiente.
L'acquisizione del piano regolatore da parte
dell'Assessorato consente di porre una data certa dalla quale partire per
calcolare il termine di legge oltre il quale il piano diventa efficace a tutti
gli effetti.
Tuttavia, affinché si possa cominciare a calcolare il
tempo necessario perché il piano diventi efficace, occorre che l'ente locale
dia luogo ad una trasmissione completa sotto il profilo documentale e regolare
sotto il profilo formale degli atti ed elaborati tutti dello strumento urbanistico.
Spesso, invece, gli atti ed elaborati trasmessi non
possiedono requisiti di completezza e regolarità; perciò l'Assessorato è
obbligato a richiedere le necessarie integrazioni, comunicando la non
decorrenza dei termini dalla data di acquisizione della documentazione
incompleta.
Ciò comporta, naturalmente, una dilatazione dei tempi
reali della fase formativa del piano avente luogo in sede regionale, con un
ritardo nell'approvazione dello strumento che, sommandosi ai precedenti ritardi,
di per sè si costituisce come lesione dell'interesse pubblico diffuso ad avere
previsioni urbanistiche valide ed efficaci.
Le istruzioni che seguono hanno la finalità di
consentire agli enti locali di produrre già in prima istanza la documentazione
del piano regolatore generale in maniera completa e in forma regolare.
Accanto ad ogni singola istruzione viene indicata -
ove possibile - la norma o disposizione da cui l'istruzione stessa discende.
Ove esistessero più norme o disposizioni, ci si limiterà ad indicare la norma
fondante nazionale e/o regionale.
Ove, invece, in riferimento ad un'istruzione, non
esistessero norme o disposizioni espresse, viene chiarita la motivazione logica
che all'istruzione stessa presiede.
Inoltre, accanto alle istruzioni volte alla finalità
di cui si è detto, le quali sono indirizzate ai comuni che hanno pressocché
completato l'iter procedimentale che precede la trasmissione, opportunamente
differenziate nell'impaginazione del testo, vengono fornite ulteriori
istruzioni.
A questo secondo tipo di istruzioni, indirizzate a
tutti i comuni, ciascun comune aderirà in relazione allo stato del procedimento
che, salvo gravissimi, imprevedibili e giustificati motivi (eventi catastrofici
di origine naturale o artificiale), non consente la replica di atti già
compiuti.
L'Assessore:
LO GIUDICE
Allegato
0. Istruzioni relative a
tutta la documentazione (atti ed elaborati)
che viene trasmesse
Si specifica in premessa che le istruzioni che seguono useranno
per
brevità la dizione
"Piano regolatore generale", intendendo ricomprendere
in essa anche le prescrizioni
esecutive e il regolamento edilizio, così
come dettato dall'art. 2
della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
La documentazione del piano
regolatore Ciò al fine di
trattenere agli
deve essere trasmessa in
triplice copia. atti d'ufficio una
delle copie
di restituire la
seconda al-
l'ente locale, unitamente
al
provvedimento del
capo dell'Am-
ministrazione e di
disporre di
una terza copia, ai
fini degli
adempimenti della legge regio-
nale n. 10/91 sulla
trasparen-
za amministrativa.
Il sindaco, salvo diversa
statuizione - art. 90, comma 10°
del rego-
dello statuto comunale,
visterà ciascuno lamento di
esecuzione del de-
degli atti ed elaborati da
trasmettere creto legislativo
presiden-
all'Assessorato. ziale 29
ottobre 1995, n. 6,
approvato con D.P.R.
29 otto-
bre 1957, n. 3.
Il segretario comunale o
funzionario - art. 90, comma
10° del rego-
incaricato dal sindaco, salvo
diversa lamento di esecuzione del de-
statuizione dello statuto
comunale, creto legislativo
presiden-
certificherà la conformità di
ciascuno ziale 29 ottobre 1995,
n. 6,
degli atti ed elaborati da
trasmettere approvato con D.P.R.
29
all'Assessorato all'atto o
elaborato ottobre 1957, n. 3.
originale custodito in
comune.
Ciascuno degli elaborati da
trasmettere
riporterà l'indicazione
dell'atto
deliberativo con cui è stato
approvato
o adottato.
Si suggerisce l'uso della seguente
formula: "Copia conforme
all'originale
adottato/approvato con la
delibera
consiliare n. ...... del
.............
e allegato e parte integrante
dell'atto",
soddisfacendo essa sia la
necessità
di conformizzare il documento
che
quella di riferirlo all'atto
da cui
trae legittimazione.
Il tecnico progettista,
iscritto - regio decreto 23
ottobre 1925
all'albo per l'esercizio
professionale, n. 2537
("Regolamento per la
sottoscriverà ciascuno professione di
ingegnere e
degli elaborati da
trasmettere.
architetto");
- regio decreto 16
aprile 1936,
n. 1174 (3 norme
integrative
del regolamento professionale)
- art. 1 disciplinare
d'incari-
co per la redazione
del piano
regolatore generale
approvato
con decreto
assessoriale n. 91
del 17 maggio 1991.
1. Istruzioni relative
agli atti del
piano regolatore generale
1.1. Delibera consiliare di
adozione - art. 3, comma 7°
della legge
delle direttive generali da osser- regionale 10 aprile 1991,
varsi nella stesura del piano n. 15.
La delibera 1.1. sarà
corredata - art. 53 della
legge 8 giugno
dalla proposta di
deliberazione 1990, n.
142, che modifica ed
formulata dall'ufficio
competente, integra
l'ordinamento enti
munita dei pareri
favorevoli locali,
giusta art. 1, punto
in ordine alla regolarità
e 4), lettera i)
della legge
sotto il profilo di
legittimità regionale 11
dicembre 1991,
resi rispettivamente dal
responsabile n. 48.
del servizio e dal segretario
comunale.
La delibera 1.1., ove assunta
prima - art. 15, della legge
regio-
del 7 luglio 1997, riporterà
gli nale 3 dicembre 1991,
n. 44.
estremi del visto del
CO.RE.CO.
provinciale che attesta la
legittimità
dell'atto.
La delibera 1.1., anche se
assunta - art. 4, comma 2°
della legge
dopo il 7 luglio 1997,
riporterà regionale 5
luglio 1997, n. 23
gli estremi del visto del
CO.RE.CO.
provinciale che attesta la
legittimità
dell'atto qualora un quarto
dei
consiglieri o la giunta
abbiano
richiesto il controllo
preventivo
di legittimità.
Deve contenere, infine, la
certifi- - art. 89, comma 1°
del Regola-
cazione del segretario
relativa mento di
esecuzione del decreto
alla data di inizio della
pubblicazione, legislativo
presidenziale 29
all'avvenuta pubblicazione
all'albo ottobre 1995, n. 6
approvato
pretorio nonché alla
presentazione con D.P.R. 29
ottobre 1957,
di eventuali
opposizioni. n. 3;
Unitamente alla delibera
saranno - art. 11, legge
regionale 3
trasmesse le opposizioni
eventualmente dicembre 1991, n.
44.
presentate contro l'atto.
Ai fini della formulazione della proposta
di deliberazione delle
direttive generali
si ricorda che tale proposta deve
essere
dotata di requisiti di
fattibilità e
legittimità, tali da
garantire all'atto
deliberativo assunto
conseguentemente
alla proposta pari
fattibilità e legittimità.
Il progettista o gruppo di
progettazione
incaricato formulerà, prima
dell'avvio
di ogni attività progettuale,
esplicita dichiarazione sulla
accettabilità
delle direttive sotto il
profilo della
legittimità e sulla
fattibilità della
prestazione sotto il profilo
della
tecnica urbanistica.
1.2. Delibera consiliare
delle - art. 3, comma 7°
della legge
determinazioni sullo schema di massima. regionale 30 aprile 1991,
n. 15
La delibera 1.2. sarà
corredata dalla
proposta e dai pareri
indicati per
la delibera 1.1., conterrà la
stessa
certificazione del segretario
comunale
e, qualora ricorrano le
condizioni
enunciate sopra, l'atto sarà
vistato
dal CO.RE.CO. provinciale.
Unitamente alla delibera 1.2.
saranno
trasmesse le opposizioni
eventualmente
presentate avverso l'atto a
seguito
della sua affissione all'albo
pretorio.
La delibera delle determinazioni
sullo schema di massima,
unitamente
agli elaborati alla stessa
allegati,
deve essere trasmessa già
appena
assunta all'Assessorato
regionale
del territorio e
dell'ambiente,
che potrà segnalare all'ente
locale eventuali evidenti
profili
di illegittimità dell'atto o
non
fattibilità del progetto.
1.3. Delibera consiliare di
adozione - art. 2, legge
regionale 27
del piano regolatore generale, dicembre 1978, n. 71.
delle prescrizioni esecutive e
del regolamento edilizio comunale.
La delibera 1.3. sarà
corredata dalla
proposta e dai pareri
indicati per la
delibera 1.1. e,
analogamente, conterrà
la certificazione del
segretario
sopra indicata.
La delibera 1.3., inoltre,
riporterà
gli estremi del visto di
legittimità
del CO.RE.CO. centrale.
Unitamente alla delibera 1.3.
saranno
trasmesse le opposizioni
eventualmente
presentate avverso l'atto a
seguito
della sua affissione all'albo
pretorio.
1.4. Avviso sindacale di
deposito - circolare
Ministero lavori
degli atti (ed elaborati) del piano pubblici n. 2495 del 7 luglio
presso la segreteria comunale, a 1954, "legge urbanistica 17
libera visione del pubblico, agosto 1942, n. 1150.
per venti giorni consecutivi, Istruzioni per la formazione
affisso all'albo
pretorio. dei piani
regolatori comunali:
generali e particolareggiati",
II parte, punto 3.
(Le indicazioni
fornite dalla
circolare trovano
loro fonte
in quanto è prescritto dalla
legge 25 giugno
1865, n. 2359,
per rendere noti
alcuni atti
relativi alle
procedure di
espropriazione di
immobili).
1.5. Manifesto murale. - art. 3, comma 2°
della legge
regionale 27
dicembre 1978,
n. 71.
1.6. Avviso di deposito atti
pubblicato - art. 3, comma 2°
della legge
su almeno un quotidiano a diffusione regionale 27 dicembre 1978,
regionale. n. 71.
1.7. Avviso sindacale di
deposito atti - art. 3, comma 2°
della legge
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale regionale 27 dicembre 1978,
della Regione Siciliana. n. 71.
Tutti gli atti di pubblicità
indicati
sopra riporteranno la data di
decorrenza del periodo di
deposito degli atti, la
durata del
periodo di deposito, la data
da cui
e il periodo entro il quale
possono
essere presentate
osservazioni
e opposizioni.
Gli avvisi di pubblicità e
deposito
del piano appaiono, in
genere, non
contemporaneamente.
Solitamente l'ultimo a
comparire,
tra gli avvisi, è quello
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
della
Regione Siciliana.
Poichè il deposito del piano
presso
la segreteria comunale va
effettuato
a partire dal giorno successivo
a quello
dell'ultima delle
pubblicazioni di
legge si suggerisce,
al fine di correttamente
indicare la
data di decorrenza del
periodo di
deposito, di impiegare negli
avvisi
la seguente formula:
“(...) e per venti giorni
consecutivi
a decorrere dalla data di
pubblicazione
del presente avviso nella
Gazzetta
Ufficiale della Regione
Siciliana
(...) ovvero, in termini più
generali:
“(...)” e per venti giorni
consecutivi
a decorrere dall'ultima tra
le date
delle pubblicazioni legge
(...)”.
1.8. Certificazione del
sindaco relativa - circolare
Ministero dei
all'avvenuta regolare pubblicazione lavori pubblici n. 2495 del 7
all'albo pretorio dell'avviso di cui luglio 1954, II parte, punto 3
al n. 1.4. e al regolare deposito
degli atti presso la segreteria comunale.
Nella stessa certificazione
saranno
altresì enumerate e
specificate le
osservazioni ed opzioni
prodotte in
termine, come da libro
protocollo
delle osservazioni, chiuso -
una volta
decorso il termine - dal
segretario comunale
con dichiarazione sul numero
delle osservazioni
presentate.
Devono essere ancora
enumerate e
specificate le osservazioni
ed opposizioni prodotte fuori
termine.
1.9. Osservazioni ed
opposizioni prodotte - art. 3, comma
6° della legge
in termine e fuori termine avverso regionale 27 dicembre 1978,
il piano regolatore generale n. 71.
e le prescrizioni esecutive
Degli atti di cui al presente
punto 1.9.
è sufficiente la trasmissione
di un'unica copia.
1.10. Delibera consiliare di
controdeduzioni - art. 3, comma 5°
della legge
sulle osservazioni e opposizioni. regionale 27 dicembre 1978,
La delibera 1.10. sarà
corredata dalla n. 71.
proposta e dai pareri
indicati per
la delibera 1.1. conterrà,
analogamente,
la certificazione del
segretario
indicata al punto 1.1.
Unitamente alla delibera
1.10. saranno
trasmesse le opposizioni
eventualmente
presentate avverso l'atto a
seguito
della sua affissione all'albo
pretorio.
Ove assunta prima del 7
luglio 1997, - art. 15, della
legge regio-
la delibera 1.10. riporterà
gli nale 3 dicembre
1991, n. 44.
estremi del visto di
legittimità del
CO.RE.CO. provinciale.
Ove assunta dopo il 7 luglio
1997 - art. 4, comma 2°
della legge
la delibera 1.10. non recherà
il visto regionale 5 luglio
1997,
di cui sopra, salvo che il
controllo n. 23.
preventivo di legittimità non
sia
stato richiesto da un quarto
dei
consiglieri o dalla giunta,
ovvero salvo
che non si dia luogo a
modifica delle
previsioni di piano in
accoglimento
di osservazioni che segnalano
errori
materiali nella stesura dello
strumento.
1.11. Verbale congiunto del
progettista - art. 8 del
disciplinare-tipo
e dell'ufficio tecnico comunale per la redazione del piano re-
di accertamento dello stato golatore generale approvato
di consistenza delle aree destinate con decreto assessoriale
ad attrezzature e a servizi pubblici. n.
91 del 17 maggio 1979.
1.12. Per i comuni sismici,
parere - art. 13, legge 2
febbraio
reso dall'ufficio del Genio civile 1974, n. 64.
preventivamente alla adozione
sulla compatibilità delle previsioni
del piano regolatore generale con
le condizioni geo-morfologiche del
territorio.
1.13. Per i comuni i cui
strumenti - art. 18 della
legge regionale
urbanistici comprendono zone D di 6 maggio 1981, n. 98, per come
parchi regionali, parere del Consiglio sostituito dall'art. 17 della
del parco. legge regionale 9 agosto 1998,
Qualora, benchè richiesto, il parere n. 14.
non sia stato reso entro il termine di
sessanta giorni, sarà trasmessa copia
della nota R.A.R. di trasmissione dello
strumento urbanistico all'Ente parco.
Indicazione relativa a tutti
gli elaborati da produrre.
Si precisa preliminarmente
che gli - art. 3, comma 7°
della legge
elaborati indicati ai
successivi punti 2, regionale 30
aprile 1991,
3, 4 costituiscono gli
elaborati minimi da n. 15.
presentare a corredo di ogni
fase dell'iter
formativo dello strumento
urbanistico
generale.
Rimane quindi salva la
facoltà dei profes-
sionisti di produrre ogni
altro
elaborato sotto qualsiasi
forma che,
a loro giudizio, più
compiutamente
esprima e rappresenti
l'assetto e l'uso
prefigurato per le aree del
territorio
comunale.
2. Istruzioni relative
agli elaborati del Piano
regolatore generale
2.1 Schema di massima del
piano regolatore
generale. Ad oggi nessuna norma o disposizione
di legge indica quali debbano essere gli
elaborati minimi imprescrittibili costitu-
tivi dello schema di massima del piano
regolatore generale.
Indicazioni in senso lato e applicabili
per via analogica
sono contenute in: Circolare n. 1/92 D.R.U. prot.
n. 5709 del 3
febbraio 1992
"Direttive in ordine alla ap-
plicazione della
legge regio-
nale 30 aprile 1991,
n. 15",
punto 7):
"Direttive genera-
li ex art. 3, legge
regionale
n. 15/91".
Tuttavia, più particolari
contenuti degli
elaborati dello schema di
massima del
piano regolatore generale
possono
essere indicati nei seguenti:
1) specificazione degli obiettivi
e criteri del piano;
2) calcolo del dimensionamento;
3) individuazione della rete delle princi-
pali vie di comunicazione;
4) localizzazione delle zone di
espansione residenziale, con l'indicazione
di quelle da assoggettare a prescrizioni
esecutive;
5) localizzazione delle zone produttive,
con l'indicazione di quelle da assoggettare a
prescrizioni esecutive;
6) localizzazione delle attrezzature e
dei servizi a scala comunale e
sovracomunale;
7) quadro schematico delle norme di attuazione;
8) individuazione delle zone di particolare
interesse paesistico ambientale.
I contenuti di cui sopra sono
quelli indi-
cati come opportuni per lo
schema di massi-
ma nelle: Direttive
Assessorato territo-
rio e ambiente,
Direzione re-
gionale dell'urbanistica prot.
n. 43203 del 20
luglio 1997
aventi ad oggetto:
"Norme di
comportamento
relative alla
nomina del
commissario ad acta
e disposizioni in
merito alla
stessa attività
commissariale
presso i comuni ai
sensi delle
leggi regionali n. 66
del 21
agosto 1984, artt. 3
e 4, e n.
14 del 31 novembre 1985.
La "costruzione" dei contenuti dello
schema di massima del piano avviene a
partire dalle indicazioni dettate con le
direttive di massima.
Queste, a loro volta, hanno origine
e fondamento nella proposta di delibera-
zione resa dell'Ufficio competente.
Riguardo ai contenuti dello schema di
massima del piano e, più precisamente,
riguardo al calcolo del dimensionamento,
si rammenta che lo stesso deve essere fondato
su elementi concreti e reali e non su
ipotesi difficilmente verificabili.
La proposta di deliberazione che
l'ufficio competente formulerà, a proposito
del dimensionamento, sarà quindi supportata
da quanto emergente dall'analisi dei
dati riferiti alle sezioni di
censimento dell'abitato (1991) forniti
dall'ISTAT agli enti locali su supporto magnetico.
2.2. Progetto di piano
regolatore generale, - art. 5, ultimo
comma, della
con prescrizioni esecutive e regola- legge regionale 27 dicembre
mento edilizio 1978, n. 71;
- art. 2, commi 1°,
2°, 4°,
della legge
regionale 27 di-
cembre 1978, n. 71;
- art. 3, comma 8°,
della legge
regionale 30 aprile
1991,
n. 15.
2.2.1. Elaborati costituenti
il P.R.G.: - art. 10 disciplinare
d'inca-
rico per la
redazione del
piano regolatore
approvato con
decreto assessoriale n. 91
del 17 maggio 1979.
Gli elaborati
elencati accanto
sono quelli indicati
in:
1) relazione preliminare sulle scelte - circolare Ministero lavori
urbanistiche fondamentali e sugli pubblici n. 2495 del 7 luglio
indirizzi che sono stati assunti per 1954, II parte, punto 2, let-
la redazione del piano; tera g), 3° alinea;
2) relazione generale e analitica - circolare Ministero lavori
dello stato di fatto riferito al pubblici n. 2495 del 7 luglio
patrimonio edilizio alla popola- 1954, II parte,
punto 2, let-
zione residente, ai servizi ed tera g), 1° alinea;
attrezzature di interesse generale,
all'ambiente fisico, alla storia,
all'economica, traffico e comunicazioni;
3) relazione sui principali problemi - circolare Ministero lavori
conseguenziali all'analisi dello pubblici n. 2495 del 7 luglio
stato di fatto, determinazione dei 1954, II parte, punto 2, let-
fabbisogni e soluzione dei problemi tera g), 2° alinea;
riferiti ad un ventennio; - art. 9 del disciplinare d'in-
carico per la
redazione del
piano regolatore
generale ap-
provato con D.A. n. 91 del 17
maggio 1979;
4) relazione illustrativa generale - circolare Ministero lavori
del progetto di piano e dei pubblici n. 2495 del 7 luglio
criteri adottati per le più 1954, II parte, punto 2, let-
importanti sistemazioni anche tera g), 3° alinea;
nell'osservanza dei piani terri- - art. 29, legge regionale 26
toriali di coordinamento e dei maggio 1973, n. 21;
piani regolatori per le aree - art. 51, comma 6° del
di sviluppo industriale; D.P.Rep. 6 marzo 1978, n.
218 ("Testo
unico delle leggi
sugli interventi nel
Mezzo-
giorno");
5) programma e fasi di attuazione - circolare Ministero lavori
con particolare riferimento alle pubblici n. 2495 del 7 luglio
priorità per i piani urbanistici 1954, II parte, punto 2, let-
esecutivi e le opere di pubblico tera g), 4° alinea;
interesse;
6) schema regionale con l'indica- - circolare
Ministero lavori
zione della posizione e della pubblici n. 2495 del 7 luglio
importanza del comune in rapporto 1954, II parte, punto 2, let-
ai centri di più diretto interesse; tera a);
7) planimetria a scala non inferiore - art. 5, 1° comma, del disci-
1:10.000 di tutto il territorio plinare d'incarico per la re-
comunale con indicazione dello dazione del P.R.G. approvato
stato di fatto, ottenuta da resti- con decreto assessoriale n. 91
tuzione aerofotogrammetrica; /79 così come modificato con
decreto assessoriale
n. 64
dell'1 febbraio
1992;
8) planimetria dello stato di fatto - circolare Ministero lavori
del centro abitato e delle frazioni pubblici n. 2495 del 7 luglio
a scala 1:2.000 ottenuta da resti- 1954, II parte, punto 2, let-
tuzione
aerofotogrammetrica, con tera
b);
l'indicazione degli edifici pubblici, I vincoli di cui sarà data rap-
manufatti industriali, aree demaniali, presentazione sono, di regola,
immobili soggetti a tutela monumentale almeno quelli discendenti dalle
o paesaggistica, zone sottoposte seguenti norme e disposizioni
a vincolo di natura diversa e altri di legge:
elementi di particolare interesse - legge 9 luglio 1908, n. 445;
urbanistico; - regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267;
- regio decreto 27
luglio 1934,
n. 1265;
- legge 1 giugno 1939,
n. 1089;
- legge 29 giugno
1939,
n. 1497;
- legge 8 agosto
1985, n. 431;
- decreto
ministeriale 1 aprile
1968;
- legge 2 febbraio
1974, n. 64;
- art. 15, legge regionale 12
giugno 1976, n. 78;
- art. 46, legge
regionale 15
maggio 1986, n. 27;
- leggi regionali 6
maggio 1981
n. 98 e 9 agosto
1988, n. 14;
- art. 5, legge
regionale 30
aprile 1991, n. 15;
- artt. 4, 5, della
legge re-
gionale 6 aprile
1996, n. 16;
9) planimetria a scala non inferiore - art. 7, legge 17
agosto 1942,
a 1: 10.000 contenente: n. 1150 e successive modifiche
ed integrazioni;
- la suddivisione del territorio in zone - art. 7, comma 2°, punto 2)
territoriali omogenee
ai sensi del D.M. della legge 17 agosto
1942,
2 aprile 1968, n. 1444; n. 1150, e successive modifi-
che ed integrazioni;
- l'indicazione delle aree destinate - art. 7, comma 2°, punto 3)
a formare spazi di uso pubblico ovvero della legge 17 agosto 1942,
soggette a speciali prescrizioni; n. 1150 e successive modifi-
che ed integrazioni;
· - l'ubicazione delle sedi degli uffici - art. 7, comma 2°, punto 4)
pubblici o di uso pubblico nonché della legge 17 agosto 1942,
delle opere e degli impianti di n. 1150, e successive modifi-
interesse generale;
che ed
integrazioni;
- indicazione della rete stradale - art. 7, comma 2°, punto 1)
principale e delle altre vie della legge 17 agosto 1942,
di comunicazione (ferroviarie, por- n. 1150, e successive modifi-
tuali, aeroportuali, ecc.); che ed integrazioni;
- delimitazione delle zone di
recupero del patrimonio edilizio
esistente ai sensi dell'art. 27
della legge 5 agosto 1978, n. 457;
10) planimetria a scala 1:2.000 del Si vedano le notazioni relative
centro abitato, delle frazioni al punto 9;
e delle nuove previsioni insediative
(residenziali, turistiche, produt-
tive, ecc.) contenente gli elementi
i cui al precedente n. 9;
11) norme di attuazione urbani- - art. 7, comma 2°, punti 2),
stiche-edilizie che precisino 5) e 6) della legge 17 agosto
inequivocabilmente le destinazioni 1942, n. 1150 e successive
di zona e i relativi indici di modifiche ed integrazioni;
utilizzazione, nonché gli eventuali
vincoli da porre;
12) planimetria alle scale di cui - art. 3, comma 5°, della legge
ai numeri 8 e 9 contenente la 27 dicembre 1978, n., 71.
visualizzazione delle osservazioni,
corredata da relazione con le proposte
dei progettisti in merito all'osser-
vazioni medesime.
La stesura di taluni degli
elaborati di
cui sopra è resa
obbligatoria,
oltrecché dai termini del
rapporto contrattuale
regolamentato dal richiamato
decreto
assessoriale n. 91/79, anche
dal disposto
delle norme di legge o da
altra disposizione
indicata accanto a ciascuno
degli elaborati.
I contenuti degli elaborati di cui ai
nn. 1, 2, 3 e 4 possono essere anche articolati
un unico documento.
Tali contenuti, indicati per la stesura
di piano regolatore ex novo, quando si proce-
da alla revisione di preesistente P.R.G.
saranno integrati da un'analisi sull'attuazione
dello strumento urbanistico alla revisione
del quale si procede.
Le planimetrie di cui ai nn. 7 e 8 recheranno
la data dell'esecuzione del volo, la data
della restituzione (edizione della carta)
nonché certificato di collaudo o attestazione
di regolare esecuzione della restituzione.
Ove le planimetrie siano prodotte in forma
numerica devono contenere tutti gli elementi
(curve di livello, ecc.) della cartografia
tradizionale.
2.2.2. Elaborati costituenti
il/i piano/i - art. 10 del
disciplinare di
particolareggiato/i: incarico per la redazione del
piano regolatore
generale ap-
provato con decreto assesso-
riale n. 91 del 17
maggio
1979.
1) planimetria delle previsioni del - circolare Ministero lavori
piano regolatore
generale a scala pubblici n. 2495
del 7 luglio
1:2.000 relativi delle zone oggetto 1954, III parte, punto 2, let-
del piano particolareggiato, estese tera a);
anche ai tratti adiacenti in modo
che risultino le connessioni con le
altre parti del piano stesso;
2) planimetria del piano particolareg-
giato a scala 1:2.000 disegnata sulla
mappa catastale dalla quale si possono
rilevare i seguenti elementi:
- le strade carrabili e pedonali ed - art. 13, comma 1° periodo
altri spazi riservati alla viabilità della legge 17 agosto 1942,
sosta e parcheggi con precisazione n. 1150 e successive modifi-
degli allineamenti e delle principali che ed integrazioni;
quote rosse (altimetria di progetto); - art. 9, lettera a) e b),
della legge
regionale 27
dicembre 1978, n.
71;
- gli spazi riservati ad edifici ed - art. 13, 1° comma, 2° alinea
impianti pubblici esistenti e di della legge 17 agosto 1942,
programma (uffici pubblici, chiese, n. 1150;
scuole, mercati, caserme, impianti - art. 9, lettera d), della
sportivi, giardini pubblici, edificio legge regionale 27 dicem-
di carattere ricreativo bre 1978, n. 771;
culturale, edifici di assistenza e
di cura, bagni pubblici, case di
pena, etc.) con la precisa delimi-
tazione e destinazione di ciascuna
di essi;
- gli edifici destinati a demolizione - art. 13, 1° comma, 3° alinea
ovvero soggetti a restauri o a della legge 17 agosto 1942, n.
bonifica edilizia; 1150
e successive modifiche ed
integrazioni;
- art. 9, lettera e)
della leg-
ge regionale 27
dicembre 1978,
n. 71;
- i beni soggetti o da assoggettare - ex art. 7, 2° comma, punto 5)
a speciali vincoli o particolari della legge regionale 27 di-
servitù (edifici monumentali, zone cembre 1978, n. 71;
archeologiche, giardini e parchi - circolare Ministero lavori
privati, zone di rispetto assoluto pubblici n. 2495 del 7 luglio
o parziale. etc.) con la precisa indivi- 1954, III parte,
punto 2, let-
duazione di ciascuno
di essi; tera b), 3° alinea;
- la suddivisione delle aree fabbri- - art. 13, 1° comma, 1° e 4°
cabili in isolati e lo schema planivo- alinea, della legge 17 agosto
lumetrico degli edifici previsti e 1942, n. 1150;
la eventuale indicazione dei comparti - art. 9, lettera f) della leg-
di immobili da costruire in unità ge regionale 27 dicembre 1978,
edilizie; n. 71;
3) norme tecniche di attuazione e le - circolare Ministero lavori
eventuali prescrizioni speciali; pubblici n. 2495 del 7 luglio
1954, III parte,
punto 2,
lettera d);
- art. 9, lettera h)
della leg-
ge regionale 27
dicembre 1978,
n. 71;
4) grafici in una scala non inferiore - circolare Ministero
lavori
a 1:200 indicanti: pubblici n. 2495 del 7 luglio
1954, III parte,
punto 2,
lettera e);
- i profili regolatori(altimetrici) 1° alinea;
dell'edilizia lungo le vie principali
o le piazze;
- le sezioni tipo delle sedi stradali; 3° alinea;
- i tipi di alberatura da adottare in 4° alinea;
determinate località;
5) la previsione di massima delle spese - art. 13, 2° comma art. 30
necessarie per l'attuazione del piano; della legge 17 agosto 1942, n.
1150 e successive
modifiche ed
integrazioni;
- art. 9, lettera i)
della leg-
ge regionale 27
dicembre 1978,
n. 71;
6) i progetti di massima a scala - art. 9, lettera c) della leg-
opportuna della rete fognante, ge regionale 27 dicembre 1978,
idrica, telefonica, del gas n. 71;
ove esiste, di distribuzione di
energia elettrica e della pubblica
illuminazione, nonché di ogni
altra infrastruttura necessaria
alla destinazione dell'insediamento;
7) piano particellare di esproprio - art. 13, 1° comma, 5° alinea,
ed elenchi degli immobili da della legge 17 agosto 1942,
espropriare; n. 1150;
- art. 9, lettera g)
della leg-
ge regionale 27
dicembre 1978,
n. 71;
8) quan'altro accorta per consentire
la corretta e completa interpretazione
del piano;
9) relazione illustrativa dei criteri - art. 13, comma 2°, della leg-
di impostazione del piano, delle ge 17 agosto 1942, n. 1150;
esigenze che lo determinano e
della gradualità secondo la quale
si prevede di sviluppare sia le
opere che gli interventi consentiti
dalle leggi urbanistiche per l'attuazione
del piano;
10) planimetria alla scala 1:2.000 - art. 3, comma 5°, della legge
contenente la visualizzazione 27 dicembre 1978, n. 71;
delle opposizioni ed osservazioni
corredata da relazione con le
proposte del progettista in merito
alle opposizioni ed osservazioni
stesse;
11) il costo, ai prezzi correnti, - art. 4, comma 1°, della legge
delle opere di urbanizzazione regionale 30 aprile 1991, n.
primaria e delle aree da espro- 15;
priare per le opere di urbanizza- - decreto assessoriale n. 64/92
zione primaria e secondaria. del 1° febbraio 1992, che mo-
difica il decreto
assessoriale
n. 91 del 17 maggio
1979.
Ove il territorio comunale
sia assoggettato a
vincolo sismico, le copie
degli elaborati del
piano regolatore generale e
delle prescrizioni
esecutive trasmesse dovranno
riportare gli estremi
del parere dell'ufficio del
Genio civile reso
ai sensi dell'art. 13 della
legge 2 febbraio 1974
n. 64.
Risultando in genere, in
possesso dell'ente
locale una sola copia degli
elaborati di
piano provvista del visto di
quell'ufficio, si
può procedere alla
trascrizione degli estremi
dello stesso sulle copie
debitamente conformizzate.
In alternativa possono essere
trasmesse copie
delle testate degli elaborati
tutti recanti
in originale il bollo di
quell'ufficio.
2.2.3. Regolamento edilizio - art. 33 , della legge 17
ago-
sto 1942, n. 1150;
- art. 2, comma 4°,
della legge
27 dicembre 1978, n.
71.
Gli elaborati del piano regolatore generale,
delle prescrizioni esecutive e il regolamento
edilizio possono essere oggetto di emendamento
in sede di adozione.
Premesso che le eventuali modifiche
recate in sede di adozione allo strumento
urbanistico devono essere congruamente
motivate, assunte per rispondere a fina-
lità di pubblico interesse, tali da non
confliggere con il sistema articolato
delle previsioni di piano quali
configuratesi alla conclusione del
procedimento formativo, legittime in quanto
rispettose delle norme della legislazione
urbanistica, sarà cura dell'ente locale
assoggettare alla procedura di pubblicità
ex art. 3 della legge regionale n. 71/78
gli elaborati dello strumento urbanistico
che siano stati modificati dal proget-
tista conseguentemente agli emendamenti
assunti.
Inoltre, nel caso in cui le modifiche
recate allo strumento urbanistico in
sede di adozione comportino mutamenti
nella destinazione d'uso dei suoli tali
da interferire con la stabilità di
questi e con la sicurezza dell'edifi-
cazione conseguente alle nuove previsioni,
il comune, prima di dar corso alle procedure
di pubblicità, sottoporrà gli elaborati
modificati all'atto dell'adozione a nuovo
esame dell'ufficio del Genio civile,
acchè sull'assetto delle previsioni così
come ridefinite sia reso il parere ex art. 13
della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
3. Istruzioni riguardanti
gli elaborati - art. 5, della
legge regionale
dello studio geologico generale e 11 aprile 1981, n. 65.
dello studio relativo alle aree assog-
gettate a prescrizioni esecutive
Gli elaborati dello studio
geologico generale
e dello studio
particolareggiato, che costitui-
scono parte integrante dello
studio del piano
regolatore generale, saranno
trasmessi
in duplice copia, firmata dal
professionista
incaricato e vistata dal
sindaco.
La conformizzazione degli
stessi sarà compiuta
con le stesse modalità
indicate al superiore
punto 0 della presente
("Istruzioni relative a
tutta la documentazione, atti
ed elaborati,
che viene trasmessa").
Gli elaborati dello studio
geologico, inoltre,
al pari degli elaborati del
piano regolatore
generale, recheranno il visto
dell'ufficio
del Genio civile
conseguentemente al parere
reso da quell'ufficio ai
sensi dell'art. 13
della legge 2 febbraio 1974,
n. 64.
Per ciò che concerne la
possibilità di
inviare altra copia da quella
contenente
il visto originale
dell'ufficio del Genio
civile, si rinvia a quanto
specificato
alla fine del superiore punto
2.2. relati-
vamente agli elaborati del
piano regolatore
generale e delle prescrizioni
esecutive.
Gli elaborati richiesti i
seguenti: - ex circolare
assessoriale Gr.
38-41, prot. n. 222
del 31
gennaio 1995,
allegato A;
1) carta geologica, a) dell'intero - ex schema
disciplinare di
territorio comunale, 1:10.000 o incarico-tipo per la conces-
1:25.000; b) delle aree e dei sione di contributi approvato
centri urbanizzati, nonché con decreto assessoriale 16
delle zone di espansione e per gennaio 1997, n. 15.
infrastrutture, 1:200;
2) carta geomorfologica, per i suoli
di cui al superiore n. 1, nelle stesse
scale sopra modificate;
3) carta della pericolosità geologica,
per i suoli di cui al superiore n. 1,
nelle stesse scale sopra indicate;
4) carta idrogeologica, relativa all'intero
territorio comunale, 1:10.000 o 1:25.000;
5) carta litotecnica, per le aree e i
centri urbanizzati, nonché per le zone
di espansione, 1:2.000;
6) carta delle zone a maggior pericolosità
sismica locale, per i suoli di cui al
superiore n. 5 e nella stessa scala.
4. Istruzioni relative agli elaborati - art. 3, comma 11°, della leg-
dello studio agricolo-forestale ge
regionale 30 aprile 1991,
n. 15.
Gli elaborati dello studio
agricolo-forestale
saranno trasmessi in unica
copia, firmata
dal professionista incaricato
e vistata dal sindaco.
La conformizzazione degli
stessi sarà compiuta
con le stesse modalità
indicate al superiore
punto 0 della presente
("Istruzioni relative
a tutta la documentazione,
atti ed elaborati,
che viene trasmessa").
Gli elaborati richiesti sono
i seguenti: - ex schema
disciplinare di in-
carico-tipo per la
concessione
di contributi
approvato con
decreto
presidenziale 16 gen-
naio 1997, n. 15.
1) carta delle aree di espansione inte- - art. 15, 1° comma, lettera e)
ressate da colture agricolo-forestali della legge regionale 12 giu-
e delle infrastrutture e impianti a gno 1976, n. 78;
servizio dell'agricoltura in scala - art. 2, 2° comma, della legge
1:10.000; regionale 27 dicembre 1978, n.
71;
- art. 4, 1° comma,
della legge
regionale 6 aprile
1996, n.
16.
2) relazione illustrativa dello studio.