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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


 

 

Urbanistica

 

REGIONE SICILIA

 

 

ASSESSORATO

 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

CIRCOLARE 25 settembre 1998, n. 2

G.U.R.S. 19 dicembre 1998, n. 63

 

Piani regolatori generali. Istruzioni per la trasmissione della documentazione.

 

 
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Ai sindaci dei comuni della Regione

Ai capi degli uffici tecnici dei comuni della Regione

Ai segretari comunali dei comuni della Regione

Alla Presidenza della Regione

Agli Assessorati regionali

Alla Corte dei conti

Al Consiglio di giustizia amministrativa

per la Regione Siciliana

Al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia

di Palermo

Al Tribunale amministrativo regionale di Sicilia

di Catania

Alle Province regionali

Alle Prefetture

Agli Ispettorati ripartimentali delle foreste

Alle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali

Agli Uffici del Genio civile

Al CO.RE.CO. centrale

Ai CO.RE.CO. provinciali

All'Ordine professionale degli ingegneri

Consulta regionale

All'Ordine professionale degli architetti

Consulta regionale

All'Ordine professionale degli agronomi

Consulta regionale

All'Ordine regionale dei geologi

 

La formazione, o rielaborazione, del piano regolatore generale del territorio comunale è uno dei processi di governo del territorio che più rifluisce sui modi e sulla qualità della vita dei cittadini.

I tempi di questo processo, secondo il dettato delle leggi e delle disposizioni urbanistiche, dovrebbero essere concentrati all'interno di un arco molto breve.

L'esperienza pratica, al contrario, dice che parecchi anni sono spesso necessari per giungere all'adozione e, indi alla trasmissione per l'approvazione all'Assessorato regionale del territorio ed ambiente.

L'acquisizione del piano regolatore da parte dell'Assessorato consente di porre una data certa dalla quale partire per calcolare il termine di legge oltre il quale il piano diventa efficace a tutti gli effetti.

Tuttavia, affinché si possa cominciare a calcolare il tempo necessario perché il piano diventi efficace, occorre che l'ente locale dia luogo ad una trasmissione completa sotto il profilo documentale e regolare sotto il profilo formale degli atti ed elaborati tutti dello strumento urbanistico.

Spesso, invece, gli atti ed elaborati trasmessi non possiedono requisiti di completezza e regolarità; perciò l'Assessorato è obbligato a richiedere le necessarie integrazioni, comunicando la non decorrenza dei termini dalla data di acquisizione della documentazione incompleta.

Ciò comporta, naturalmente, una dilatazione dei tempi reali della fase formativa del piano avente luogo in sede regionale, con un ritardo nell'approvazione dello strumento che, sommandosi ai precedenti ritardi, di per sè si costituisce come lesione dell'interesse pubblico diffuso ad avere previsioni urbanistiche valide ed efficaci.

Le istruzioni che seguono hanno la finalità di consentire agli enti locali di produrre già in prima istanza la documentazione del piano regolatore generale in maniera completa e in forma regolare.

Accanto ad ogni singola istruzione viene indicata - ove possibile - la norma o disposizione da cui l'istruzione stessa discende. Ove esistessero più norme o disposizioni, ci si limiterà ad indicare la norma fondante nazionale e/o regionale.

Ove, invece, in riferimento ad un'istruzione, non esistessero norme o disposizioni espresse, viene chiarita la motivazione logica che all'istruzione stessa presiede.

Inoltre, accanto alle istruzioni volte alla finalità di cui si è detto, le quali sono indirizzate ai comuni che hanno pressocché completato l'iter procedimentale che precede la trasmissione, opportunamente differenziate nell'impaginazione del testo, vengono fornite ulteriori istruzioni.

A questo secondo tipo di istruzioni, indirizzate a tutti i comuni, ciascun comune aderirà in relazione allo stato del procedimento che, salvo gravissimi, imprevedibili e giustificati motivi (eventi catastrofici di origine naturale o artificiale), non consente la replica di atti già compiuti.

L'Assessore: LO GIUDICE

 

þ[DL001]Allegato

 

0. Istruzioni relative a tutta la documentazione (atti ed elaborati)

   che viene trasmesse

 

   Si specifica in premessa che le istruzioni che seguono useranno per

brevità la dizione "Piano regolatore generale", intendendo ricomprendere

in essa anche le prescrizioni esecutive e il regolamento edilizio, così

come dettato dall'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

 

La documentazione del piano regolatore        Ciò al fine di trattenere agli

deve essere trasmessa in triplice copia.      atti d'ufficio una delle copie

                                              di restituire la seconda al-

                                              l'ente locale, unitamente al

                                              provvedimento del capo dell'Am-

                                              ministrazione e di disporre di

                                              una terza copia, ai fini degli

                                              adempimenti della legge regio-

                                              nale n. 10/91 sulla trasparen-

                                              za amministrativa.

 

Il sindaco, salvo diversa statuizione         - art. 90, comma 10° del rego-

dello statuto comunale, visterà ciascuno       lamento di esecuzione del de-

degli atti ed elaborati da trasmettere         creto legislativo presiden-

all'Assessorato.                               ziale 29 ottobre 1995, n. 6,

                                               approvato con D.P.R. 29 otto-

                                               bre 1957, n. 3.

 

Il segretario comunale o funzionario          - art. 90, comma 10° del rego-

incaricato dal sindaco, salvo diversa          lamento di esecuzione del de-

statuizione dello statuto comunale,            creto legislativo presiden-

certificherà la conformità di ciascuno         ziale 29 ottobre 1995, n. 6,

degli atti ed elaborati da trasmettere         approvato con D.P.R. 29

all'Assessorato all'atto o elaborato           ottobre 1957, n. 3.

originale custodito in comune.

 

Ciascuno degli elaborati da trasmettere

riporterà l'indicazione dell'atto

deliberativo con cui è stato approvato

o adottato.

Si suggerisce l'uso della seguente

formula: "Copia conforme all'originale

adottato/approvato con la delibera

consiliare n. ...... del .............

e allegato e parte integrante dell'atto",

soddisfacendo essa sia la necessità

di conformizzare il documento che

quella di riferirlo all'atto da cui

trae legittimazione.

Il tecnico progettista, iscritto              - regio decreto 23 ottobre 1925

all'albo per l'esercizio professionale,        n. 2537 ("Regolamento per la

sottoscriverà ciascuno                         professione di ingegnere e

degli elaborati da trasmettere.                architetto");

                                              - regio decreto 16 aprile 1936,

                                               n. 1174 (3 norme integrative

                                               del regolamento professionale)

                                              - art. 1 disciplinare d'incari-

                                               co per la redazione del piano

                                               regolatore generale approvato

                                               con decreto assessoriale n. 91

                                               del 17 maggio 1991.

 

1. Istruzioni relative agli atti del

   piano regolatore generale

1.1. Delibera consiliare di adozione          - art. 3, comma 7° della legge

     delle direttive generali da osser-        regionale 10 aprile 1991,

     varsi nella stesura del piano             n. 15.

 

La delibera 1.1. sarà corredata               - art. 53 della legge 8 giugno

dalla proposta di deliberazione                1990, n. 142, che modifica ed

formulata dall'ufficio competente,             integra l'ordinamento enti

munita dei pareri favorevoli                   locali, giusta art. 1, punto

in ordine alla regolarità e                    4), lettera i) della legge

sotto il profilo di legittimità                regionale 11 dicembre 1991,

resi rispettivamente dal responsabile          n. 48.

del servizio e dal segretario comunale.

 

La delibera 1.1., ove assunta prima           - art. 15, della legge regio-

del 7 luglio 1997, riporterà gli               nale 3 dicembre 1991, n. 44.

estremi del visto del CO.RE.CO.

provinciale che attesta la legittimità

dell'atto.

 

La delibera 1.1., anche se assunta            - art. 4, comma 2° della legge

dopo il 7 luglio 1997, riporterà               regionale 5 luglio 1997, n. 23

gli estremi del visto del CO.RE.CO.

provinciale che attesta la legittimità

dell'atto qualora un quarto dei

consiglieri o la giunta abbiano

richiesto il controllo preventivo

di legittimità.

 

Deve contenere, infine, la certifi-           - art. 89, comma 1° del Regola-

cazione del segretario relativa               mento di esecuzione del decreto

alla data di inizio della pubblicazione,      legislativo presidenziale 29

all'avvenuta pubblicazione all'albo             ottobre 1995, n. 6 approvato

pretorio nonché alla presentazione              con D.P.R. 29 ottobre 1957,

di eventuali opposizioni.                       n. 3;

Unitamente alla delibera saranno              - art. 11, legge regionale 3

trasmesse le opposizioni eventualmente         dicembre 1991, n. 44.

presentate contro l'atto.

 

   Ai fini della formulazione della proposta

di deliberazione delle direttive generali

si ricorda che tale proposta deve essere

dotata di requisiti di fattibilità e

legittimità, tali da garantire all'atto

deliberativo assunto conseguentemente

alla proposta pari fattibilità e legittimità.

Il progettista o gruppo di progettazione

incaricato formulerà, prima dell'avvio

di ogni attività progettuale,

esplicita dichiarazione sulla accettabilità

delle direttive sotto il profilo della

legittimità e sulla fattibilità della

prestazione sotto il profilo della

tecnica urbanistica.

 

1.2. Delibera consiliare delle                - art. 3, comma 7° della legge

     determinazioni sullo schema di massima.   regionale 30 aprile 1991,

                                               n. 15

 

La delibera 1.2. sarà corredata dalla

proposta e dai pareri indicati per

la delibera 1.1., conterrà la stessa

certificazione del segretario comunale

e, qualora ricorrano le condizioni

enunciate sopra, l'atto sarà vistato

dal CO.RE.CO. provinciale.

Unitamente alla delibera 1.2. saranno

trasmesse le opposizioni eventualmente

presentate avverso l'atto a seguito

della sua affissione all'albo pretorio.

   La delibera delle determinazioni

sullo schema di massima, unitamente

agli elaborati alla stessa allegati,

deve essere trasmessa già appena

assunta all'Assessorato regionale

del territorio e dell'ambiente,

che potrà segnalare all'ente

locale eventuali evidenti profili

di illegittimità dell'atto o non

fattibilità del progetto.

 

1.3. Delibera consiliare di adozione          - art. 2, legge regionale 27

     del piano regolatore generale,            dicembre 1978, n. 71.

     delle prescrizioni esecutive e

     del regolamento edilizio comunale.

La delibera 1.3. sarà corredata dalla

proposta e dai pareri indicati per la

delibera 1.1. e, analogamente, conterrà

la certificazione del segretario

sopra indicata.

La delibera 1.3., inoltre, riporterà

gli estremi del visto di legittimità

del CO.RE.CO. centrale.

Unitamente alla delibera 1.3. saranno

trasmesse le opposizioni eventualmente

presentate avverso l'atto a seguito

della sua affissione all'albo pretorio.

 

1.4. Avviso sindacale di deposito             - circolare Ministero lavori

     degli atti (ed elaborati) del piano       pubblici n. 2495 del 7 luglio

     presso la segreteria comunale, a          1954, "legge urbanistica 17

     libera visione del pubblico,              agosto 1942, n. 1150.

     per venti giorni consecutivi,             Istruzioni per la formazione

     affisso all'albo pretorio.                dei piani regolatori comunali:

                                               generali e particolareggiati",

                                               II parte, punto 3.

                                               (Le indicazioni fornite dalla

                                               circolare trovano loro fonte

                                               in quanto è prescritto dalla

                                               legge 25 giugno 1865, n. 2359,

                                               per rendere noti alcuni atti

                                               relativi alle procedure di

                                               espropriazione di immobili).

 

1.5. Manifesto murale.                        - art. 3, comma 2° della legge

                                               regionale 27 dicembre 1978,

                                               n. 71.

 

1.6. Avviso di deposito atti pubblicato       - art. 3, comma 2° della legge

     su almeno un quotidiano a diffusione      regionale 27 dicembre 1978,

     regionale.                                n. 71.

 

1.7. Avviso sindacale di deposito atti        - art. 3, comma 2° della legge

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale        regionale 27 dicembre 1978,

    della Regione Siciliana.                   n. 71.

Tutti gli atti di pubblicità indicati

sopra riporteranno la data di

decorrenza del periodo di

deposito degli atti, la durata del

periodo di deposito, la data da cui

e il periodo entro il quale possono

essere presentate osservazioni

e opposizioni.

Gli avvisi di pubblicità e deposito

del piano appaiono, in genere, non

contemporaneamente.

Solitamente l'ultimo a comparire,

tra gli avvisi, è quello pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della

Regione Siciliana.

Poichè il deposito del piano presso

la segreteria comunale va effettuato

a partire dal giorno successivo a quello

dell'ultima delle pubblicazioni di

legge si suggerisce,

al fine di correttamente indicare la

data di decorrenza del periodo di

deposito, di impiegare negli avvisi

la seguente formula:

“(...) e per venti giorni consecutivi

a decorrere dalla data di pubblicazione

del presente avviso nella Gazzetta

Ufficiale della Regione Siciliana

(...) ovvero, in termini più generali:

“(...)” e per venti giorni consecutivi

a decorrere dall'ultima tra le date

delle pubblicazioni legge (...)”.

 

1.8. Certificazione del sindaco relativa      - circolare Ministero dei

     all'avvenuta regolare pubblicazione        lavori pubblici n. 2495 del 7

     all'albo pretorio dell'avviso di cui      luglio 1954, II parte, punto 3

     al n. 1.4. e al regolare deposito

     degli atti presso la segreteria comunale.

Nella stessa certificazione saranno

altresì enumerate e specificate le

osservazioni ed opzioni prodotte in

termine, come da libro protocollo

delle osservazioni, chiuso - una volta

decorso il termine - dal segretario comunale

con dichiarazione sul numero delle osservazioni

presentate.

Devono essere ancora enumerate e

specificate le osservazioni

ed opposizioni prodotte fuori termine.

 

1.9. Osservazioni ed opposizioni prodotte     - art. 3, comma 6° della legge

     in termine e fuori termine avverso         regionale 27 dicembre 1978,

     il piano regolatore generale               n. 71.

     e le prescrizioni esecutive

Degli atti di cui al presente punto 1.9.

è sufficiente la trasmissione di un'unica copia.

 

1.10. Delibera consiliare di controdeduzioni  - art. 3, comma 5° della legge

      sulle osservazioni e opposizioni.         regionale 27 dicembre 1978,

La delibera 1.10. sarà corredata dalla          n. 71.

proposta e dai pareri indicati per

la delibera 1.1. conterrà, analogamente,

la certificazione del segretario

indicata al punto 1.1.

Unitamente alla delibera 1.10. saranno

trasmesse le opposizioni eventualmente

presentate avverso l'atto a seguito

della sua affissione all'albo pretorio.

Ove assunta prima del 7 luglio 1997,          - art. 15, della legge regio-

la delibera 1.10. riporterà gli                 nale 3 dicembre 1991, n. 44.

estremi del visto di legittimità del

CO.RE.CO. provinciale.

Ove assunta dopo il 7 luglio 1997             - art. 4, comma 2° della legge

la delibera 1.10. non recherà il visto          regionale 5 luglio 1997,

di cui sopra, salvo che il controllo            n. 23.

preventivo di legittimità non sia

stato richiesto da un quarto dei

consiglieri o dalla giunta, ovvero salvo

che non si dia luogo a modifica delle

previsioni di piano in accoglimento

di osservazioni che segnalano errori

materiali nella stesura dello strumento.

 

1.11. Verbale congiunto del progettista       - art. 8 del disciplinare-tipo

      e dell'ufficio tecnico comunale          per la redazione del piano re-

      di accertamento dello stato              golatore generale approvato

      di consistenza delle aree destinate      con decreto assessoriale

      ad attrezzature e a servizi pubblici.    n. 91 del 17 maggio 1979.

 

1.12. Per i comuni sismici, parere            - art. 13, legge 2 febbraio

      reso dall'ufficio del Genio civile        1974, n. 64.

      preventivamente alla adozione

      sulla compatibilità delle previsioni

      del piano regolatore generale con

      le condizioni geo-morfologiche del

      territorio.

 

1.13. Per i comuni i cui strumenti            - art. 18 della legge regionale

      urbanistici comprendono zone D di        6 maggio 1981, n. 98, per come

      parchi regionali, parere del Consiglio   sostituito dall'art. 17 della

      del parco.                               legge regionale 9 agosto 1998,

      Qualora, benchè richiesto, il parere     n. 14.

      non sia stato reso entro il termine di

      sessanta giorni, sarà trasmessa copia

      della nota R.A.R. di trasmissione dello

      strumento urbanistico all'Ente parco.

 

Indicazione relativa a tutti gli elaborati da produrre.

 

Si precisa preliminarmente che gli            - art. 3, comma 7° della legge

elaborati indicati ai successivi punti 2,      regionale 30 aprile 1991,

3, 4 costituiscono gli elaborati minimi da     n. 15.

presentare a corredo di ogni fase dell'iter

formativo dello strumento urbanistico

generale.

Rimane quindi salva la facoltà dei profes-

sionisti di produrre ogni altro

elaborato sotto qualsiasi forma che,

a loro giudizio, più compiutamente

esprima e rappresenti l'assetto e l'uso

prefigurato per le aree del territorio

comunale.

 

2. Istruzioni relative agli elaborati del Piano

   regolatore generale

 

2.1 Schema di massima del piano regolatore

    generale. Ad oggi nessuna norma o disposizione

    di legge indica quali debbano essere gli

    elaborati minimi imprescrittibili costitu-

    tivi dello schema di massima del piano

    regolatore generale.

    Indicazioni in senso lato e applicabili

    per via analogica

    sono contenute in:                        Circolare n. 1/92 D.R.U. prot.

                                              n. 5709 del 3 febbraio 1992

                                              "Direttive in ordine alla ap-

                                              plicazione della legge regio-

                                              nale 30 aprile 1991, n. 15",

                                              punto 7): "Direttive genera-

                                              li ex art. 3, legge regionale

                                              n. 15/91".

Tuttavia, più particolari contenuti degli

elaborati dello schema di massima del

piano regolatore generale possono

essere indicati nei seguenti:

   1) specificazione degli obiettivi

      e criteri del piano;

   2) calcolo del dimensionamento;

   3) individuazione della rete delle princi-

      pali vie di comunicazione;

   4) localizzazione delle zone di

      espansione residenziale, con l'indicazione

      di quelle da assoggettare a prescrizioni

      esecutive;

   5) localizzazione delle zone produttive,

      con l'indicazione di quelle da assoggettare a

      prescrizioni esecutive;

   6) localizzazione delle attrezzature e

      dei servizi a scala comunale e

      sovracomunale;

   7) quadro schematico delle norme di attuazione;

   8) individuazione delle zone di particolare

      interesse paesistico ambientale.

I contenuti di cui sopra sono quelli indi-

cati come opportuni per lo schema di massi-

ma nelle:                                     Direttive Assessorato territo-

                                              rio e ambiente, Direzione re-

                                              gionale dell'urbanistica prot.

                                              n. 43203 del 20 luglio 1997

                                              aventi ad oggetto: "Norme di

                                              comportamento relative alla

                                              nomina del commissario ad acta

                                              e disposizioni in merito alla

                                              stessa attività commissariale

                                              presso i comuni ai sensi delle

                                              leggi regionali n. 66 del 21

                                              agosto 1984, artt. 3 e 4, e n.

                                              14 del 31 novembre 1985.

   La "costruzione" dei contenuti dello

   schema di massima del piano avviene a

   partire dalle indicazioni dettate con le

   direttive di massima.

   Queste, a loro volta, hanno origine

   e fondamento nella proposta di delibera-

   zione resa dell'Ufficio competente.

   Riguardo ai contenuti dello schema di

   massima del piano e, più precisamente,

   riguardo al calcolo del dimensionamento,

   si rammenta che lo stesso deve essere fondato

   su elementi concreti e reali e non su

   ipotesi difficilmente verificabili.

   La proposta di deliberazione che

   l'ufficio competente formulerà, a proposito

   del dimensionamento, sarà quindi supportata

   da quanto emergente dall'analisi dei

   dati riferiti alle sezioni di

   censimento dell'abitato (1991) forniti

   dall'ISTAT agli enti locali su supporto magnetico.

 

2.2. Progetto di piano regolatore generale,   - art. 5, ultimo comma, della

     con prescrizioni esecutive e regola-       legge regionale 27 dicembre

     mento edilizio                             1978, n. 71;

                                              - art. 2, commi 1°, 2°, 4°,

                                               della legge regionale 27 di-

                                               cembre 1978, n. 71;

                                              - art. 3, comma 8°, della legge

                                               regionale 30 aprile 1991,

                                               n. 15.

2.2.1. Elaborati costituenti il P.R.G.:       - art. 10 disciplinare d'inca-

                                               rico per la redazione del

                                               piano regolatore approvato con

                                               decreto assessoriale n. 91

                                               del 17 maggio 1979.

                                               Gli elaborati elencati accanto

                                               sono quelli indicati in:

 

   1) relazione preliminare sulle scelte      - circolare Ministero lavori

      urbanistiche fondamentali e sugli        pubblici n. 2495 del 7 luglio

      indirizzi che sono stati assunti per     1954, II parte, punto 2, let-

      la redazione del piano;                  tera g), 3° alinea;

 

   2) relazione generale e analitica         - circolare Ministero lavori

      dello stato di fatto riferito al        pubblici n. 2495 del 7 luglio

      patrimonio edilizio alla popola-        1954, II parte, punto 2, let-

      zione residente, ai servizi ed          tera g), 1° alinea;

      attrezzature di interesse generale,

      all'ambiente fisico, alla storia,

      all'economica, traffico e comunicazioni;

 

   3) relazione sui principali problemi       - circolare Ministero lavori

      conseguenziali all'analisi dello         pubblici n. 2495 del 7 luglio

      stato di fatto, determinazione dei       1954, II parte, punto 2, let-

      fabbisogni e soluzione dei problemi      tera g), 2° alinea;

      riferiti ad un ventennio;               - art. 9 del disciplinare d'in-

                                               carico per la redazione del

                                               piano regolatore generale ap-

                                               provato con D.A. n. 91 del 17

                                               maggio 1979;

 

   4) relazione illustrativa generale         - circolare Ministero lavori

      del progetto di piano e dei              pubblici n. 2495 del 7 luglio

      criteri adottati per le più              1954, II parte, punto 2, let-

      importanti sistemazioni anche            tera g), 3° alinea;

      nell'osservanza dei piani terri-        - art. 29, legge regionale 26

      toriali di coordinamento e dei           maggio 1973, n. 21;

      piani regolatori per le aree            - art. 51, comma 6° del

      di sviluppo industriale;                 D.P.Rep. 6 marzo 1978, n.

                                               218 ("Testo unico delle leggi

                                               sugli interventi nel Mezzo-

                                               giorno");

 

   5) programma e fasi di attuazione          - circolare Ministero lavori

      con particolare riferimento alle         pubblici n. 2495 del 7 luglio

      priorità per i piani urbanistici         1954, II parte, punto 2, let-

      esecutivi e le opere di pubblico         tera g), 4° alinea;

      interesse;

 

   6) schema regionale con l'indica-          - circolare Ministero lavori

      zione della posizione e della            pubblici n. 2495 del 7 luglio

      importanza del comune in rapporto        1954, II parte, punto 2, let-

      ai centri di più diretto interesse;      tera a);

 

   7) planimetria a scala non inferiore       - art. 5, 1° comma, del disci-

      1:10.000 di tutto il territorio          plinare d'incarico per la re-

      comunale con indicazione dello           dazione del P.R.G. approvato

      stato di fatto, ottenuta da resti-       con decreto assessoriale n. 91

      tuzione aerofotogrammetrica;             /79 così come modificato con

                                               decreto assessoriale n. 64

                                               dell'1 febbraio 1992;

 

    8) planimetria dello stato di fatto       - circolare Ministero lavori

      del centro abitato e delle frazioni      pubblici n. 2495 del 7 luglio

      a scala 1:2.000 ottenuta da resti-       1954, II parte, punto 2, let-

      tuzione aerofotogrammetrica, con         tera b);

      l'indicazione degli edifici pubblici,   I vincoli di cui sarà data rap-

      manufatti industriali, aree demaniali,  presentazione sono, di regola,

      immobili soggetti a tutela monumentale  almeno quelli discendenti dalle

      o paesaggistica, zone sottoposte        seguenti norme e disposizioni

      a vincolo di natura diversa e altri     di legge:

      elementi di particolare interesse       - legge 9 luglio 1908, n. 445;

      urbanistico;                            - regio decreto 30 dicembre

                                                1923, n. 3267;

                                              - regio decreto 27 luglio 1934,

                                               n. 1265;

                                              - legge 1 giugno 1939, n. 1089;

                                              - legge 29 giugno 1939,

                                               n. 1497;

                                              - legge 8 agosto 1985, n. 431;

                                              - decreto ministeriale 1 aprile

                                               1968;

                                              - legge 2 febbraio 1974, n. 64;

                                              - art. 15, legge regionale 12

                                               giugno 1976, n. 78;

                                              - art. 46, legge regionale 15

                                               maggio 1986, n. 27;

                                              - leggi regionali 6 maggio 1981

                                               n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14;

                                              - art. 5, legge regionale 30

                                               aprile 1991, n. 15;

                                              - artt. 4, 5, della legge re-

                                               gionale 6 aprile 1996, n. 16;

 

   9) planimetria a scala non inferiore       - art. 7, legge 17 agosto 1942,

      a 1: 10.000 contenente:                  n. 1150 e successive modifiche

                                               ed integrazioni;

    - la suddivisione del territorio in zone  - art. 7, comma 2°, punto 2)

      territoriali omogenee ai sensi del D.M.  della legge 17 agosto 1942,

      2 aprile 1968, n. 1444;                  n. 1150, e successive modifi-

                                               che ed integrazioni;

    - l'indicazione delle aree destinate      - art. 7, comma 2°, punto 3)

      a formare spazi di uso pubblico ovvero   della legge 17 agosto 1942,

      soggette a speciali prescrizioni;        n. 1150 e successive modifi-

                                               che ed integrazioni;

·   - l'ubicazione delle sedi degli uffici    - art. 7, comma 2°, punto 4)

      pubblici o di uso pubblico nonché        della legge 17 agosto 1942,

      delle opere e degli impianti di          n. 1150, e successive modifi-

      interesse generale;                      che ed integrazioni;

    - indicazione della rete stradale         - art. 7, comma 2°, punto 1)

      principale e delle altre vie             della legge 17 agosto 1942,

      di comunicazione (ferroviarie, por-      n. 1150, e successive modifi-

      tuali, aeroportuali, ecc.);              che ed integrazioni;

    - delimitazione delle zone di

      recupero del patrimonio edilizio

      esistente ai sensi dell'art. 27

      della legge 5 agosto 1978, n. 457;

 

   10) planimetria a scala 1:2.000 del        Si vedano le notazioni relative

       centro abitato, delle frazioni         al punto 9;

       e delle nuove previsioni insediative

       (residenziali, turistiche, produt-

       tive, ecc.) contenente gli elementi

       i cui al precedente n. 9;

 

   11) norme di attuazione urbani-            - art. 7, comma 2°, punti 2),

       stiche-edilizie che precisino           5) e 6) della legge 17 agosto

       inequivocabilmente le destinazioni      1942, n. 1150 e successive

       di zona e i relativi indici di          modifiche ed integrazioni;

       utilizzazione, nonché gli eventuali

       vincoli da porre;

 

   12) planimetria alle scale di cui          - art. 3, comma 5°, della legge

       ai numeri 8 e 9 contenente la           27 dicembre 1978, n., 71.

       visualizzazione delle osservazioni,

       corredata da relazione con le proposte

       dei progettisti in merito all'osser-

       vazioni medesime.

 

La stesura di taluni degli elaborati di

cui sopra è resa obbligatoria,

oltrecché dai termini del rapporto contrattuale

regolamentato dal richiamato decreto

assessoriale n. 91/79, anche dal disposto

delle norme di legge o da altra disposizione

indicata accanto a ciascuno degli elaborati.

   I contenuti degli elaborati di cui ai

   nn. 1, 2, 3 e 4 possono essere anche articolati

   un unico documento.

   Tali contenuti, indicati per la stesura

   di piano regolatore ex novo, quando si proce-

   da alla revisione di preesistente P.R.G.

   saranno integrati da un'analisi sull'attuazione

   dello strumento urbanistico alla revisione

   del quale si procede.

   Le planimetrie di cui ai nn. 7 e 8 recheranno

   la data dell'esecuzione del volo, la data

   della restituzione (edizione della carta)

   nonché certificato di collaudo o attestazione

   di regolare esecuzione della restituzione.

   Ove le planimetrie siano prodotte in forma

   numerica devono contenere tutti gli elementi

   (curve di livello, ecc.) della cartografia

   tradizionale.

 

2.2.2. Elaborati costituenti il/i piano/i     - art. 10 del disciplinare di

       particolareggiato/i:                    incarico per la redazione del

                                               piano regolatore generale ap-

                                               provato con decreto assesso-

                                               riale n. 91 del 17 maggio

                                               1979.

 

   1) planimetria delle previsioni del        - circolare Ministero lavori

      piano regolatore generale a scala       pubblici n. 2495 del 7 luglio

      1:2.000 relativi delle zone oggetto     1954, III parte, punto 2, let-

      del piano particolareggiato, estese     tera a);

      anche ai tratti adiacenti in modo

      che risultino le connessioni con le

      altre parti del piano stesso;

 

   2) planimetria del piano particolareg-

      giato a scala 1:2.000 disegnata sulla

      mappa catastale dalla quale si possono

      rilevare i seguenti elementi:

    - le strade carrabili e pedonali ed       - art. 13, comma 1° periodo

      altri spazi riservati alla viabilità     della legge 17 agosto 1942,

      sosta e parcheggi con precisazione       n. 1150 e successive modifi-

      degli allineamenti e delle principali    che ed integrazioni;

      quote rosse (altimetria di progetto);   - art. 9, lettera a) e b),

                                               della legge regionale 27

                                               dicembre 1978, n. 71;

    - gli spazi riservati ad edifici ed       - art. 13, 1° comma, 2° alinea

      impianti pubblici esistenti e di         della legge 17 agosto 1942,

      programma (uffici pubblici, chiese,      n. 1150;

      scuole, mercati, caserme, impianti      - art. 9, lettera d), della

      sportivi, giardini pubblici, edificio    legge regionale 27 dicem-

      di carattere ricreativo                  bre 1978, n. 771;

      culturale, edifici di assistenza e

      di cura, bagni pubblici, case di

      pena, etc.) con la precisa delimi-

      tazione e destinazione di ciascuna

      di essi;

    - gli edifici destinati a demolizione     - art. 13, 1° comma, 3° alinea

      ovvero soggetti a restauri o a           della legge 17 agosto 1942, n.

      bonifica edilizia;                       1150 e successive modifiche ed

                                               integrazioni;

                                              - art. 9, lettera e) della leg-

                                               ge regionale 27 dicembre 1978,

                                               n. 71;

    - i beni soggetti o da assoggettare       - ex art. 7, 2° comma, punto 5)

      a speciali vincoli o particolari         della legge regionale 27 di-

      servitù (edifici monumentali, zone       cembre 1978, n. 71;

      archeologiche, giardini e parchi        - circolare Ministero lavori

      privati, zone di rispetto assoluto       pubblici n. 2495 del 7 luglio

      o parziale. etc.) con la precisa indivi- 1954, III parte, punto 2, let-

      duazione di ciascuno di essi;            tera b), 3° alinea;

    - la suddivisione delle aree fabbri-      - art. 13, 1° comma, 1° e 4°

      cabili in isolati e lo schema planivo-   alinea, della legge 17 agosto

      lumetrico degli edifici previsti e       1942, n. 1150;

      la eventuale indicazione dei comparti   - art. 9, lettera f) della leg-

      di immobili da costruire in unità        ge regionale 27 dicembre 1978,

      edilizie;                                n. 71;

 

   3) norme tecniche di attuazione e le       - circolare Ministero lavori

      eventuali prescrizioni speciali;         pubblici n. 2495 del 7 luglio

                                               1954, III parte, punto 2,

                                               lettera d);

                                              - art. 9, lettera h) della leg-

                                               ge regionale 27 dicembre 1978,

                                               n. 71;

 

   4) grafici in una scala non inferiore      - circolare Ministero lavori

      a 1:200 indicanti:                       pubblici n. 2495 del 7 luglio

                                               1954, III parte, punto 2,

                                               lettera e);

    - i profili regolatori(altimetrici)       1° alinea;

      dell'edilizia lungo le vie principali

      o le piazze;

   - le sezioni tipo delle sedi stradali;     3° alinea;

   - i tipi di alberatura da adottare in      4° alinea;

     determinate località;

 

 

   5) la previsione di massima delle spese    - art. 13, 2° comma art. 30

      necessarie per l'attuazione del piano;   della legge 17 agosto 1942, n.

                                               1150 e successive modifiche ed

                                               integrazioni;

                                              - art. 9, lettera i) della leg-

                                               ge regionale 27 dicembre 1978,

                                               n. 71;

 

   6) i progetti di massima a scala           - art. 9, lettera c) della leg-

      opportuna della rete fognante,           ge regionale 27 dicembre 1978,

      idrica, telefonica, del gas              n. 71;

      ove esiste, di distribuzione di

      energia elettrica e della pubblica

      illuminazione, nonché di ogni

      altra infrastruttura necessaria

      alla destinazione dell'insediamento;

 

   7) piano particellare di esproprio         - art. 13, 1° comma, 5° alinea,

      ed elenchi degli immobili da             della legge 17 agosto 1942,

      espropriare;                             n. 1150;

                                              - art. 9, lettera g) della leg-

                                               ge regionale 27 dicembre 1978,

                                               n. 71;

 

   8) quan'altro accorta per consentire

      la corretta e completa interpretazione

      del piano;

 

   9) relazione illustrativa dei criteri      - art. 13, comma 2°, della leg-

      di impostazione del piano, delle         ge 17 agosto 1942, n. 1150;

      esigenze che lo determinano e

      della gradualità secondo la quale

      si prevede di sviluppare sia le

      opere che gli interventi consentiti

      dalle leggi urbanistiche per l'attuazione

      del piano;

 

   10) planimetria alla scala 1:2.000         - art. 3, comma 5°, della legge

       contenente la visualizzazione           27 dicembre 1978, n. 71;

       delle opposizioni ed osservazioni

       corredata da relazione con le

       proposte del progettista in merito

       alle opposizioni ed osservazioni

       stesse;

 

   11) il costo, ai prezzi correnti,          - art. 4, comma 1°, della legge

       delle opere di urbanizzazione           regionale 30 aprile 1991, n.

       primaria e delle aree da espro-         15;

       priare per le opere di urbanizza-      - decreto assessoriale n. 64/92

       zione primaria e secondaria.            del 1° febbraio 1992, che mo-

                                               difica il decreto assessoriale

                                               n. 91 del 17 maggio 1979.

 

Ove il territorio comunale sia assoggettato a

vincolo sismico, le copie degli elaborati del

piano regolatore generale e delle prescrizioni

esecutive trasmesse dovranno riportare gli estremi

del parere dell'ufficio del Genio civile reso

ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974

n. 64.

Risultando in genere, in possesso dell'ente

locale una sola copia degli elaborati di

piano provvista del visto di quell'ufficio, si

può procedere alla trascrizione degli estremi

dello stesso sulle copie debitamente conformizzate.

In alternativa possono essere trasmesse copie

delle testate degli elaborati tutti recanti

in originale il bollo di quell'ufficio.

 

2.2.3. Regolamento edilizio                   - art. 33 , della legge 17 ago-

                                               sto 1942, n. 1150;

                                              - art. 2, comma 4°, della legge

                                               27 dicembre 1978, n. 71.

 

    Gli elaborati del piano regolatore generale,

    delle prescrizioni esecutive e il regolamento

    edilizio possono essere oggetto di emendamento

    in sede di adozione.

    Premesso che le eventuali modifiche

    recate in sede di adozione allo strumento

    urbanistico devono essere congruamente

    motivate, assunte per rispondere a fina-

    lità di pubblico interesse, tali da non

    confliggere con il sistema articolato

    delle previsioni di piano quali

    configuratesi alla conclusione del

    procedimento formativo, legittime in quanto

    rispettose delle norme della legislazione

    urbanistica, sarà cura dell'ente locale

    assoggettare alla procedura di pubblicità

    ex art. 3 della legge regionale n. 71/78

    gli elaborati dello strumento urbanistico

    che siano stati modificati dal proget-

    tista conseguentemente agli emendamenti

    assunti.

    Inoltre, nel caso in cui le modifiche

    recate allo strumento urbanistico in

    sede di adozione comportino mutamenti

    nella destinazione d'uso dei suoli tali

    da interferire con la stabilità di

    questi e con la sicurezza dell'edifi-

    cazione conseguente alle nuove previsioni,

    il comune, prima di dar corso alle procedure

    di pubblicità, sottoporrà gli elaborati

    modificati all'atto dell'adozione a nuovo

    esame dell'ufficio del Genio civile,

    acchè sull'assetto delle previsioni così

    come ridefinite sia reso il parere ex art. 13

    della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

 

3. Istruzioni riguardanti gli elaborati       - art. 5, della legge regionale

   dello studio geologico generale e           11 aprile 1981, n. 65.

   dello studio relativo alle aree assog-

   gettate a prescrizioni esecutive

 

Gli elaborati dello studio geologico generale

e dello studio particolareggiato, che costitui-

scono parte integrante dello studio del piano

regolatore generale, saranno trasmessi

in duplice copia, firmata dal professionista

incaricato e vistata dal sindaco.

La conformizzazione degli stessi sarà compiuta

con le stesse modalità indicate al superiore

punto 0 della presente ("Istruzioni relative a

tutta la documentazione, atti ed elaborati,

che viene trasmessa").

Gli elaborati dello studio geologico, inoltre,

al pari degli elaborati del piano regolatore

generale, recheranno il visto dell'ufficio

del Genio civile conseguentemente al parere

reso da quell'ufficio ai sensi dell'art. 13

della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Per ciò che concerne la possibilità di

inviare altra copia da quella contenente

il visto originale dell'ufficio del Genio

civile, si rinvia a quanto specificato

alla fine del superiore punto 2.2. relati-

vamente agli elaborati del piano regolatore

generale e delle prescrizioni esecutive.

 

Gli elaborati richiesti i seguenti:           - ex circolare assessoriale Gr.

                                                38-41, prot. n. 222 del 31

                                                gennaio 1995, allegato A;

   1) carta geologica, a) dell'intero         - ex schema disciplinare di

      territorio comunale, 1:10.000 o           incarico-tipo per la conces-

      1:25.000; b) delle aree e dei             sione di contributi approvato

      centri urbanizzati, nonché                con decreto assessoriale 16

      delle zone di espansione e per            gennaio 1997, n. 15.

      infrastrutture, 1:200;

   2) carta geomorfologica, per i suoli

      di cui al superiore n. 1, nelle stesse

      scale sopra modificate;

   3) carta della pericolosità geologica,

      per i suoli di cui al superiore n. 1,

      nelle stesse scale sopra indicate;

    4) carta idrogeologica, relativa all'intero

       territorio comunale, 1:10.000 o 1:25.000;

    5) carta litotecnica, per le aree e i

      centri urbanizzati, nonché per le zone

      di espansione, 1:2.000;

   6) carta delle zone a maggior pericolosità

      sismica locale, per i suoli di cui al

      superiore n. 5 e nella stessa scala.

 

   4. Istruzioni relative agli elaborati      - art. 3, comma 11°, della leg-

      dello studio agricolo-forestale          ge regionale 30 aprile 1991,

                                               n. 15.

 

Gli elaborati dello studio agricolo-forestale

saranno trasmessi in unica copia, firmata

dal professionista incaricato e vistata dal sindaco.

La conformizzazione degli stessi sarà compiuta

con le stesse modalità indicate al superiore

punto 0 della presente ("Istruzioni relative

a tutta la documentazione, atti ed elaborati,

che viene trasmessa").

 

Gli elaborati richiesti sono i seguenti:      - ex schema disciplinare di in-

                                               carico-tipo per la concessione

                                               di contributi approvato con

                                               decreto presidenziale 16 gen-

                                               naio 1997, n. 15.

   1) carta delle aree di espansione inte-    - art. 15, 1° comma, lettera e)

      ressate da colture agricolo-forestali    della legge regionale 12 giu-

      e delle infrastrutture e impianti a      gno 1976, n. 78;

      servizio dell'agricoltura in scala      - art. 2, 2° comma, della legge

      1:10.000;                                regionale 27 dicembre 1978, n.

                                               71;

                                              - art. 4, 1° comma, della legge

                                               regionale 6 aprile 1996, n.

                                               16.

 

   2) relazione illustrativa dello studio.