AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre
1999, n. 490
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 229/L
G.U.R.I. 27 dicembre 1999 n. 302
Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge
8 ottobre 1997, n. 352;
Visto l'articolo 12, comma
6-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le
attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 5 maggio 1999,
n. 122;
Viste le preliminari
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15
gennaio e del 9 luglio 1999;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera del deputati;
Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 marzo 1999;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Vista la deliberazione del
Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;
Sulla proposta del Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali;
EMANA
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
1. E' approvato l'unito testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
composto di 166 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre
1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MELANDRI,
Ministro per i
beni e
le attività culturali
MELANDRI,
Ministro per gli
affari regionali
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Tutti i diritti sono riservati -
Copyright © - AmbienteDiritto.it
TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE
IN MATERIA DI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI
(art. 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352)
TITOLO I
Beni culturali
Capo I
Oggetto della tutela
Sezione I
Tipologia dei beni
Art. 1
Oggetto della disciplina
1. I beni culturali che
compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le
disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione.
Art. 2
Patrimonio storico,
artistico, demo-etno-antropologico,
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1;
1. Sono beni culturali
disciplinati a norma di questo Titolo:
a) le cose immobili e mobili
che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o
demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a
causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura,
dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente
importante;
c) le collezioni o serie di
oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali,
rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.
2. Sono comprese tra le cose
indicate nel comma 1, lettera a):
a) le cose che interessano la
paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse
numismatico;
c) i manoscritti, gli
autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonchè i libri, le
stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;
d) le carte geografiche e gli
spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
e) le fotografie con relativi
negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i
giardini che abbiano interesse artistico o storico;
3. Sono comprese tra le
collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza
storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di
eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti
dello Stato.
b) gli archivi e i singoli
documenti degli enti pubblici;
c) gli archivi e i singoli
documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.
5. Sono beni librari le
raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle
indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al
comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla
disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di
autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Art. 3
Categorie speciali di
beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112,
1. Indipendentemente dalla
loro inclusione nelle categorie elencate all'articolo 2, sono altresì beni culturali
ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:
a) gli affreschi, gli stemmi,
i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di
edifici, esposti o non alla pubblica vista;
b) gli studi d'artista
definiti nell'articolo 52;
c) le aree pubbliche, aventi
valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma
dell'articolo 53;
d) le fotografie e gli
esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in
movimento o comunque registrate, nonchè le documentazioni di manifestazioni
sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre
venticinque anni;
e) i mezzi di trasporto aventi
più di settantacinque anni;
f) i beni e gli strumenti di
interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta
anni.
Art. 4
Nuove categorie di beni
culturali
(Decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, art. 148)
1. Beni non ricompresi nelle
categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni
culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà.
Sezione II
Individuazione
Art. 5
Beni di enti pubblici e
privati
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, artt. 4 e 58; decreto del Presidente
1. Le regioni, le province, i
comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di
lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo
2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.
2. I predetti enti e persone
giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima
elencazione nonchè quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi
titolo al loro patrimonio, inserendole nell'elenco.
3. Gli elenchi e i successivi
aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all'articolo 2, comma 1,
lettera e), sono comunicati dal Ministero alla Regione competente.
4. In caso di omessa
presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna
all'ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente non provveda nel
termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese
dell'ente medesimo.
5. I beni elencati
nell'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al
comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se
non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.
Art. 6
Dichiarazione
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1;
1. Salvo quanto disposto dal
comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle
cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti
diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresì
l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2,
comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di
oggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse
storico dei beni indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della
dichiarazione sono stabiliti dall'articolo 10.
4. La Regione competente per
territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate
nell'articolo 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia
della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 7
Procedimento di
dichiarazione
(Legge 7 agosto 1990, n.
241, artt. 7, comma 1; 8)
1. Il Ministero avvia il
procedimento di dichiarazione previsto dall'articolo 6 direttamente o su
proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della Regione, della
Provincia o del Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o
detentore.
2. La comunicazione ha per
oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante
dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti
dal comma 4 nonchè l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta
giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorchè il procedimento
riguardi complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al Comune
interessato.
4. La comunicazione comporta
l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I
del Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.
5. Gli effetti indicati al
comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che
il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le
disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni
indicate all'articolo 6, comma 4.
Art. 8
Notificazione della
dichiarazione
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, artt. 2 e 3, comma 1)
1. La dichiarazione prevista
dall'articolo 6 è notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose
che ne formano oggetto.
2. Ove si tratti di cose soggette
a pubblicità immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, è
trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
3. Le dichiarazioni adottate
dalle regioni a norma dell'articolo 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.
Art. 9
Accertamento
dell'esistenza di beni archivistici
(Decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
1. I privati proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano parte
documenti anteriori all'ultimo settantennio sono tenuti, entro novanta giorni
dall'acquisizione, a farne denuncia al soprintendente archivistico.
2. Il soprintendente archivistico
accerta d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data
più recente, dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi
titolo, i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.
Sezione III
Disposizioni generali e
transitorie
Art. 10
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni dei Capi
seguenti di questo Titolo si applicano:
a) alle cose e ai beni
indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del
presente articolo;
b) alle cose indicate
nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dichiarate a norma dell'articolo 6,
comma 2;
c) ai beni archivistici;
d) ai beni librari.
2. Le disposizioni del Capo
II, sezioni I e II, e del Capo III, sezioni I e II, di questo Titolo si
applicano alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di proprietà
privata, nonchè ai beni indicati nell'articolo 2, comma 4, lettera c), solo se
sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall'articolo 6.
Art. 11
Coordinamento con
funzioni e competenze
1. Restano ferme:
a) le competenze attribuite in
tutte le materie disciplinate da questo Testo Unico alle regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle
relative norme di attuazione;
b) le funzioni attribuite alle
regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1972, n. 3;
c) le funzioni e le competenze
attribuite alle regioni e agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
Art. 12
Regolamento
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 73;
1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle
disposizioni di questo Titolo.
2. Fino all'emanazione del
regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le
disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163
e 30 gennaio 1913, n. 363 e ogni altra disposizione regolamentare attinente
alle norme contenute in questo Titolo.
3. In questo Titolo si intende
per "regolamento" il provvedimento emanato a norma del comma 1.
Art. 13
Notificazioni effettuate
a norma della legislazione precedente
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 71)
1. Nel termine stabilito dal regolamento,
il Ministero procede alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei
beni immobili indicati nell'articolo 2 per i quali non siano state rinnovate e
trascritte le notifiche precedentemente effettuate a norma delle leggi 20
giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778.
2. Le notifiche indicate al
comma 1 restano comunque valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla
scadenza del termine prescritto dallo stesso comma 1.
3. Le notificazioni eseguite a
norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le
dichiarazioni adottate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 conservano piena efficacia.
Art. 14
Raccolte
ex-fidecommissarie
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 72)
1. Restano salve le
disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite
con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto
23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Art. 15
Vigilanza e cooperazione
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 6; decreto del Presidente
1. La vigilanza sui beni culturali
compete al Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di
funzioni amministrative, anche alle regioni.
2. Il Ministero esercita la
vigilanza anche con la cooperazione delle regioni.
3. Il Ministero e le regioni
cooperano altresì all'impostazione e alla definizione delle modalità
d'attuazione, anche in collaborazione con le università, di programmi
concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di
catalogazione, inventariazione e restauro.
Art. 16
Catalogazione
(Decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 art. 149, comma 4, lettera e)
1. Il Ministero assicura la
catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico ed
artistico nazionale.
2. Le regioni, le province e i
comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e,
informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio
territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale del beni culturali.
3. La catalogazione è
effettuata secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamento,
previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni
per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione
in rete delle banche dati regionali o locali.
4. I dati concernenti le
dichiarazioni a norma dell'articolo 6 e gli elenchi previsti dall'articolo 5
affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la
loro consultabilità è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e
la tutela della riservatezza.
Art. 17
Funzione consultiva
(Decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 8)
1. I comitati di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali sono facoltativamente consultati in
relazione ai provvedimenti di tutela e di valorizzazione previsti da questo
Titolo che investono problemi di speciale importanza.
2. Il parere del comitati
indicati al comma 1 è obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese
superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali.
Art. 18
Provvedimenti
legislativi particolari
(Decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791)
1. Sono fatte salve le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre
1973, n. 791 per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo in
Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ed
ogni altra disposizione di legge speciale avente ad oggetto singole città,
complessi architettonici, siti od aree di interesse storico, artistico od
archeologico.
Art. 19
Beni culturali di
interesse religioso
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 8)
1. Quando si tratti di beni
culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della
Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto
di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto,
d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le
disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell'articolo 12
dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio
1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle
leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell'articolo 8,
comma 3, della Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla
cattolica.
Art. 20
Convenzioni
internazionali
1. L'attività di tutela e
valorizzazione dei beni culturali si conforma ai principi di cooperazione tra
Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle
convenzioni rese esecutive in Italia in materia di protezione del patrimonio
culturale mondiale e del patrimoni nazionali.
Capo II
Conservazione
Sezione I
Controlli
Art. 21
Obblighi di
conservazione
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2;
1. I beni culturali non
possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. Essi non possono essere
adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico
oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.
3. Le collezioni non possono,
per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al
comma 1.
4. Gli archivi non possono
essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro
organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi
di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o
detentore è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.
5. Lo scarto di documenti
degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse
storico è subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico.
Art. 22
Collocazione
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2)
1. I beni culturali non
possono essere rimossi senza l'autorizzazione del Ministero.
2. I beni appartenenti agli
enti contemplati dall'articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel
modo indicato dalla soprintendenza.
3. Nel caso in cui il
trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma
dell'articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore,
questi ne dà notizia alla soprintendenza, la quale può prescrivere le misure
che ritenga necessarie perchè i beni medesimi non subiscano danno.
4. Le disposizioni dei commi 1
e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi
amministrativi e giudiziari dello Stato.
Art. 23
Approvazione dei
progetti di opere
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 18, comma 1; decreto del Presidente
1. I proprietari, possessori o
detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all'articolo 2,
comma 1, lettere a), b) e c) hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza
i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di
ottenerne la preventiva approvazione.
2. Il provvedimento di
approvazione sostituisce l'autorizzazione prevista all'articolo 21.
Art. 24
Interventi di edilizia
(Legge 15 maggio 1997,
n. 127, art. 12, comma 5)
1. L'approvazione prevista
dall'articolo 23 relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e
privata è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione
della richiesta, restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli
articoli 25 e 26.
2. Qualora la soprintendenza
chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al
comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione.
3. Ove la soprintendenza
proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al
richiedente, il termine è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli
accertamenti d'ufficio e comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine,
previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di
approvazione si intendono accolte.
Art. 25
Conferenza di servizi
(Decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
1. Nei procedimenti relativi
ad opere pubbliche incidenti su beni culturali assoggettati alle disposizioni
di questo Titolo, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'approvazione
prevista dall'articolo 23 è rilasciata in quella sede dal Ministero con dichiarazione
motivata, acquisita al verbale della conferenza, contenente le eventuali
prescrizioni al progetto.
2. Qualora il Ministero
esprima motivato dissenso l'amministrazione procedente può richiedere, purchè
non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, la
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio del
Ministri, previa deliberazione del Consiglio del Ministri.
3. L'amministrazione che
provvede all'esecuzione dei lavori informa il Ministero dell'adempimento delle
condizioni dell'approvazione.
Art. 26
Valutazione di impatto
ambientale
(Legge 8 luglio 1986, n.
349, art. 6; legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20)
1. Per i progetti di opere
comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'approvazione prevista dall'articolo 23 è
rilasciata da parte del Ministero in sede di concerto sulla compatibilità
ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della
valutazione di impatto ambientale medesima.
2. Qualora dall'esame del
progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo
compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa è
destinata ad incidere il Ministero si pronuncia negativamente, dandone
comunicazione al Ministero dell'ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia
una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero dell'ambiente, la
procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa
negativamente.
3. Se nel corso dei lavori
risultino comportamenti contrastanti con l'approvazione, tali da porre in
pericolo l'integrità degli immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la
sospensione del lavori.
Art. 27
Lavori provvisori
urgenti
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 19)
1. Nel caso di assoluta
urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare
danni notevoli al bene tutelato, purchè ne sia data immediata comunicazione alla
soprintendenza, alla quale sono inviati nel più breve tempo i progetti dei
lavori definitivi per l'approvazione.
Art. 28
Sospensione dei lavori
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 20)
1. Il soprintendente può
ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli
23, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'approvazione.
2. La stessa facoltà spetta al
soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate nell'articolo 2, comma
1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a
norma dell'articolo 6.
3. Nel caso previsto al comma
2 l'avvio del procedimento di dichiarazione è comunicato non oltre trenta
giorni dall'ordine di sospensione: se entro tale termine non è effettuata la
comunicazione, l'ordine di sospensione si intende revocato.
Art. 29
Vigilanza sui beni
culturali
(decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)
1. I beni culturali di
proprietà dello Stato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per quanto riguarda
la loro conservazione, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna.
2. Per l'applicazione degli
articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle amministrazioni dello Stato e degli
enti pubblici territoriali, il Ministero può procedere mediante accordi ed
intese.
Art. 30
Vigilanza sugli archivi
delle amministrazioni statali e versamenti agli
Archivi di Stato
(Decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
1. Gli organi giudiziari e
amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi
di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni,
unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di
leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della
classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili
ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente
all'ultimo centennio.
2. Il soprintendente
all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono
accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di
dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun versamento può
essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese
per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici
statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio
centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda
necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati
nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti
del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla
corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione
del criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di
proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma
1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il
funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti
sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si
applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica
per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.
Art. 31
Archivi storici di
organi costituzionali
(Legge 3 febbraio 1971,
n.147; legge 13 novembre 1997, n. 395)
1. La Presidenza della
Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le
determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su
proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo
stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli
atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio
storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale
conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le
disposizioni stabilite con regolamento adottato a norma dell'articolo 14 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'articolo 4 della legge 18
marzo 1958, n. 265.
Art. 32
Ispezione
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 9; decreto del Presidente
1. I soprintendenti possono in
ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare
l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.
Art. 33
Controllo sui beni
librari
(Decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3,
1. I controlli conservativi
previsti dalle disposizioni della presente sezione che riguardano i beni
indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c) sono esercitati dalla Regione competente
per territorio. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3.
Sezione II
Restauro ed altri
interventi
Art. 34
Definizione di restauro
1. Ai fini del presente Capo,
per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenere
l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi
valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a
rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende
l'intervento di miglioramento strutturale.
Art. 35
Autorizzazione e
approvazione del restauro
1. Il restauro ad iniziativa
del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo è autorizzato o approvato a norma degli articoli
21 e 23.
2. Con l'approvazione del
progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità
dell'intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il
carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie
previste dalla legge.
Art. 36
Procedure urbanistiche
semplificate
1. Le disposizioni che
escludono le procedure semplificate di controllo urbanistico-edilizio in
relazione all'incidenza dell'intervento su beni culturali non si applicano ai
lavori di restauro espressamente approvati a norma dell'articolo 23. A tal fine
il soprintendente invia copia del progetto approvato al Comune interessato.
Art. 37
Misure conservative
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2)
1. Il Ministero ha facoltà di
provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la
conservazione ed impedire il deterioramento dei beni culturali.
2. Il Ministero può imporre al
proprietario, possessore o detentore l'esecuzione degli interventi previsti dal
comma 1. La spesa occorrente è posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto
dall'articolo 41, comma 2.
Art. 38
Procedura di esecuzione
(Decreto del Presidente
della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3)
1. Ai fini dell'articolo 37 il
soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità dei lavori
da eseguire.
2. La relazione tecnica è
comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far
pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
3. Il soprintendente, se non
ritiene necessaria l'esecuzione diretta dell'intervento, assegna al
proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del
progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione
tecnica.
4. Il progetto presentato è
approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione
del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto è
trasmesso al Comune interessato, che può esprimere parere motivato entro trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario,
possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del
progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del
soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto,
si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza il
soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative.
Art. 39
Provvedimenti in materia
di beni librari
(Decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3,
art. 9, comma 1, lett. d)
1. I provvedimenti previsti
negli articoli da 34 a 38 che riguardano i beni indicati all'articolo 2, comma 2,
lettera c) sono adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dell'articolo 9,
comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 3.
Art. 40
Obblighi di
conservazione degli archivi
(Decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
1. Gli enti pubblici hanno
l'obbligo di ordinare i propri archivi e inventariare i propri archivi storici,
costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.
2. Allo stesso obbligo sono
soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi
privati di notevole interesse storico.
3. I soprintendenti
archivistici vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 2.
Art. 41
Intervento finanziario
dello Stato
(Legge 21 dicembre 1961,
n. 1552, art. 3, comma 2;
1. Lo Stato ha facoltà di
concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale per
l'esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore alla
metà della stessa.
2. Per gli interventi disposti
a norma dell'articolo 37 l'onere della spesa può essere sostenuto in tutto o in
parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero
eseguite su beni in uso o godimento pubblico.
3. Le disposizioni dei commi 1
e 2 si applicano anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati
dall'articolo 40.
4. I contributi previsti dai
commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e
associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a
giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La
concessione del contributo è condizionata all'osservanza, da parte del
beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico
previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma
dell'articolo 6.
Art. 42
Erogazione del
contributo
(Legge 21 dicembre 1961,
n. 1552, art. 3, comma 2)
1. Il contributo è concesso
dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente
sostenuta dal proprietario.
2. Nel caso di opere eseguite
a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati
acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente
certificati.
3. Per la determinazione della
percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi
pubblici.
Art. 43
Contributo in conto
interessi
(Legge 21 dicembre 1961,
n. 1552, art. 3, comma 4
1. Lo Stato può concedere
contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai
proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni
di questo Titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a
norma dell'articolo 23.
2. Il Ministero autorizza la
concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi
calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale concesso a
mutuo. Il mutuo è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.
3. Il contributo è corrisposto
direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalità da
stabilire con convenzioni.
Art. 44
Oneri a carico del
proprietario
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 17)
1. Per gli interventi eseguiti
a norma degli articoli 37, comma 1, e 38, comma 5, il Ministero determina,
applicando l'articolo 41, comma 2, l'ammontare della spesa da porre
definitivamente a carico del proprietario.
2. Per la riscossione della
somma determinata a norma del comma 1 si provvede nelle forme previste dalla
normativa vigente in materia.
Art. 45
Apertura al pubblico
degli immobili restaurati
(Legge 21 dicembre 1961,
n. 1552, art. 3; comma 3;
1. Gli immobili di proprietà
privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, o per i quali siano
stati concessi contributi in conto capitale o in conto interessi, restano
accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da apposite
convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.
2. Le convenzioni stabiliscono
i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della
tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei
beni in essi esistenti.
Art. 46
Restauro di beni dello Stato
in uso ad altra amministrazione
(Decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 33;
1. Il Ministero provvede alle
esigenze di restauro dei beni culturali di proprietà dello Stato sentita
l'amministrazione che li ha in uso o in consegna. Previo accordo con
l'amministrazione interessata, la progettazione e l'esecuzione degli interventi
su beni immobili può essere assunta dall'amministrazione medesima, ferma
restando la competenza del Ministero all'approvazione del progetto ed alla
vigilanza sui lavori.
2. Per i beni culturali degli
enti pubblici territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38 sono
disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe intese
con l'ente interessato.
3. Per l'esecuzione degli
interventi previsti dal comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette
il progetto e comunica l'inizio dei lavori al Comune interessato.
4. Gli interventi di
conservazione dei beni culturali che coinvolgono più soggetti pubblici e
privati e che possono implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse
finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono programmati, di
norma, secondo le procedure previste dall'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 47
Custodia coattiva
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 14, comma 2; decreto
1. Il Ministero ha facoltà di
far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali
mobili al fine di garantirne la sicurezza, assicurarne la conservazione o
impedirne il deterioramento, oppure quando ciò si renda necessario per
l'esecuzione di un intervento di restauro, incluse le eventuali indagini
preliminari e la documentazione dello stato di conservazione.
Art. 48
Deposito negli archivi
di Stato
(Decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963,
1. I privati proprietari,
possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di
depositarli presso i competenti archivi di Stato.
2. La stessa facoltà spetta
agli enti pubblici per i loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a
carico dell'ente.
Sezione III
Altre forme di
protezione
Art. 49
Prescrizioni di tutela
indiretta
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 21)
1. Il Ministero, anche su
proposta del soprintendente, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e
le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle
cose immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata
la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di
decoro.
2. L'esercizio di tale facoltà
è indipendente dalle previsioni del regolamenti edilizi e degli strumenti
urbanistici.
3. La comunicazione di avvio
del procedimento è eseguita con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2,
ovvero, se per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante idonee forme di
pubblicità. Con la comunicazione personale l'amministrazione ha facoltà di
adottare provvedimenti cautelari.
4. Le prescrizioni dettate in
base al presente articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si
riferiscono.
5. Nel caso di complessi
immobiliari, alla comunicazione si applica anche la disposizione dell'articolo
7, comma 3.
Art. 50
Manifesti e cartelli
pubblicitari
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 22;
1. E' vietato collocare o
affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse
storico artistico o in prossimità di essi. Il soprintendente può autorizzare il
collocamento o affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e
al pubblico godimento di detti immobili.
2. Lungo le strade site
nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e
artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo
autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della
soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia
dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o
dei luoghi soggetti a tutela.
Art. 51
Distacco di beni
culturali
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 13)
1. Chi dispone e chi esegue il
distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed
altri ornamenti esposti o non alla pubblica vista deve ottenere
l'autorizzazione dal soprintendente.
Art. 52
Studi d'artista
(Decreto legge 9
dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto
1. Non sono soggetti ai
provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa vigente in materia di locazione
di immobili urbani quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti,
cimeli e simili è tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento
ministeriale che ne prescrive l'inamovibilità da uno stabile del quale
contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso.
2. Non può essere modificata
la destinazione d'uso degli studi d'artista a tale funzione adibiti da almeno
venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario.
Art. 53
Esercizio del commercio
in aree di valore culturale
(Legge 28 marzo 1991, n.
112, art. 3, comma 13)
1. Con provvedimento del
soprintendente o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree
aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l'esercizio
del commercio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 non è consentito o è
consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio
del commercio è subordinato al preventivo nulla osta del soprintendente che,
per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere
concesso solo per le installazioni mobili.
2. Sono fatte salve le norme
regionali emanate in applicazione dell'articolo 28, comma 12 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Capo III
Circolazione in ambito
nazionale
Sezione I
Alienazione e altri modi
di trasmissione
Art. 54
Beni del demanio
storico, artistico e archivistico
(Codice civile, artt.
822 e 824)
1. I beni culturali indicati
nell'articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle
province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e
bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Art. 55
Alienazioni soggette ad
autorizzazione
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, artt. 24, 26 e 27;
1. E' soggetta ad
autorizzazione del Ministero l'alienazione:
a) dei beni culturali
appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non
facciano parte del demanio storico e artistico;
b) dei beni culturali indicati
nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad enti pubblici;
c) delle collezioni o serie di
oggetti indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera c), dichiarate a norma
dell'articolo 6, comma 2, o di parti di esse.
2. Il Ministero può
autorizzare l'alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non
abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione stessa non
derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico
godimento.
3. E' altresì soggetta ad
autorizzazione l'alienazione dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma
1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche
private senza fine di lucro. L'autorizzazione è concessa qualora non ne derivi
un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.
4. Gli archivi degli enti
pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti
territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili.
Art. 56
Autorizzazione alla
permuta
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 50)
1. Il Ministero può
autorizzare la permuta dei beni indicati all'articolo 55 e di singoli beni appartenenti
alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati
anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del
patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
2. Per i beni indicati
all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere della
Regione che è tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni.
Altri casi di
alienazione
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 28)
1. Le disposizioni
dell'articolo 55 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed
ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali
indicati nello stesso articolo.
2. Gli atti che comportano
l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni
in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Art. 58
Denuncia
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 30; decreto del Presidente
1. Gli atti che trasferiscono,
in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni
culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata
entro trenta giorni:
a) dal proprietario o dal
detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;
b) dall'acquirente, in caso di
trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o
fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un
contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario,
in caso di successione a causa di morte.
3. La denuncia è presentata al
competente soprintendente del luogo ove si trova il bene.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi
dell'alienante e dell'acquirente;
b) i dati identificativi dei
beni alienati;
c) l'indicazione del luogo ove
si trovano i beni alienati;
d) l'indicazione della natura
e delle condizioni dell'alienazione;
e) l'indicazione del domicilio
in Italia dell'alienante e dell'acquirente ai fini delle eventuali
comunicazioni previste da questo Titolo.
5. Si considera non avvenuta
la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni
incomplete o imprecise.
Sezione II
Prelazione
Art. 59
Diritto di prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3; 33;
1. Il Ministero ha facoltà di
acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo
stabilito nell'atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia
alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un
corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico è
determinato d'ufficio dal Ministero.
3. Ove l'alienante non ritenga
di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è
stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione della
commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. Il diritto di prelazione
può essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
Art. 60
Condizioni della
prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, artt. 31, comma 4; 32;
1. Il diritto di prelazione è
esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia
prevista dall'articolo 58.
2. Entro il termine indicato
dal comma 1 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed
all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima
notificazione.
3. In pendenza del termine
prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione è inefficace ed all'alienante è
vietato effettuare la consegna della cosa.
4. Le clausole del contratto
di alienazione non vincolano lo Stato.
5. Nel caso in cui il
Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il
compratore ha facoltà di recedere dal contratto.
Art. 61
Esercizio della
prelazione
(Decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5)
1. Il soprintendente, ricevuta
la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione
alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il bene.
Trattandosi di bene mobile, la Regione ne dà notizia sul proprio Bollettino
Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello
nazionale, con la descrizione dell'opera e il prezzo.
2. La regione, la provincia ed
il comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al
Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile
intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante.
3. Il Ministero, qualora
rinunci all'acquisto, emette, nel termine previsto dall'articolo 60, comma 1,
il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente.
Sezione III
Commercio
Art. 62
Obbligo di denuncia
dell'attività commerciale e di tenuta del registro
(Regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, artt. 126 e 128;
1. Chiunque esercita il
commercio dei beni elencati nell'allegato A di questo Testo Unico invia al
soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione prevista dall'articolo 126
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
2. I soggetti indicati al
comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto
dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità
stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari
del Ministero e della Regione.
3. Il soprintendente verifica,
con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del
registro e la fedeltà delle annotazioni in esso contenute. Il verbale
dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica
sicurezza.
Art. 63
Attestati di autenticità
e di provenienza
(Legge 20 novembre 1971,
n. 1062, art. 2)
1. Chiunque esercita
l'attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere
di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse
storico od archeologico ha l'obbligo di porre a disposizione dell'acquirente
gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti
medesimi, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione.
2. All'atto della vendita i
soggetti indicati al comma l sono tenuti a rilasciare all'acquirente copia
fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di
autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.
Art. 64
Commercio di documenti
(Decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
1. I titolari di case di
vendita ed i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo
di comunicare al soprintendente archivistico l'elenco dei beni archivistici
posti in vendita.
2. Entro tre mesi dalle
comunicazioni previste dal comma 1 il Ministero può provvedere a norma
dell'articolo 6, comma 2.
Capo IV
Circolazione in ambito
internazionale
Sezione I
Uscita e ingresso nel
territorio nazionale
Art. 65
Divieto di uscita dal
territorio nazionale
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 35, sostituito dal decreto
1. E' vietata, se costituisce
danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio
della Repubblica dei beni indicati nell'articolo 2 e di quelli indicati
nell'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo quanto previsto
all'articolo 69, comma 9.
2. E' comunque vietata
l'uscita:
a) dei beni dichiarati a norma
dell'articolo 6;
b) di determinate categorie di
beni indicati nel comma 1 in relazione alle loro caratteristiche oggettive,
alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singoli beni,
rientranti in dette categorie, costituisce danno per il patrimonio nazionale
tutelato da questo Titolo. Il divieto di uscita è disposto, in via preventiva e
per periodi definiti, dal Ministro, sentito il competente comitato di settore
del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
Art. 66
Attestato di libera
circolazione
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 36, sostituito
1. Chi intenda far uscire dal
territorio della Repubblica beni culturali indicati nell'articolo 65 deve farne
denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando,
contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere
l'attestato di libera circolazione.
2. L'ufficio di esportazione,
entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al
competente ufficio dell'amministrazione centrale, che può, entro i successivi
dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.
3. L'ufficio di esportazione,
accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato
giudizio, l'attestato di libera circolazione.
4. L'attestato di libera
circolazione è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici
giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.
5. Nella valutazione circa il
rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di
esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali.
6. L'attestato di libera
circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:
a) uno è depositato agli atti
d'ufficio;
b) un secondo è consegnato
all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;
c) un terzo è trasmesso
all'ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro ufficiale
degli attestati.
7. In caso di diniego, i beni
sono sottoposti al regime previsto dall'articolo 6.
8. Per i beni culturali di
proprietà della Regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza, l'ufficio di
esportazione sente la Regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è
vincolante.
9. Restano ferme le competenze
delegate alle regioni in materia di esportazione dei beni indicati all'articolo
2, comma 2, lettera c).
Art. 67
Ricorso
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 37, sostituito dal decreto
1. Avverso il diniego
dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni,
ricorso al direttore generale.
2. Copia del ricorso è
contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.
3. Il direttore generale,
sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni
dalla presentazione dello stesso.
4. Qualora il direttore
generale accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni
successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.
Art. 68
Acquisto coattivo
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 39, sostituito
1. L'ufficio di esportazione
può proporre al Ministero e alla Regione l'acquisto coattivo del bene per il
quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale
comunicazione all'interessato. In tal caso il termine per il rilascio
dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
2. Entro il termine di novanta
giorni dalla denuncia, il Ministero o la Regione nel cui territorio si trova
l'ufficio di esportazione hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore
indicato nella denuncia.
Art. 69
Uscita temporanea
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 40, sostituito
1. I beni culturali per i quali
operi il divieto previsto dall'articolo 65, commi 1 e 2 possono uscire
temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o
esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite
l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque
uscire:
a) i beni suscettibili di
subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali
sfavorevoli;
b) i beni che costituiscano il
fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca,
galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
3. Al fine dell'uscita
disciplinata dal comma 1, l'interessato chiede l'assenso del Ministero,
indicando il responsabile della custodia del bene all'estero.
4. Il Ministero rilascia o
nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di
assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non
superiore a un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato
nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo restando
il termine massimo di cui sopra.
5. L'assenso è sempre
subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il
valore stabilito dal Ministero.
6. Per le mostre e le
manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione
statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da
organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione
dei relativi rischi da parte dello Stato.
7. Il rilascio della garanzia
statale avviene con decreto del Ministero, adottato di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
8. L'uscita del bene è
garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, per un
importo superiore del dieci per cento al valore stimato del bene, rilasciata da
un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è
incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea
esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non
si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della
cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
9. I mezzi di trasporto aventi
più di settantacinque anni possono uscire temporaneamente dal territorio
nazionale per partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi non si
applicano i commi precedenti, salvo che presentino l'interesse previsto dall'articolo
2.
Art. 70
Ingresso nel territorio
nazionale
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 39-bis, aggiunto
1. La spedizione in Italia da
uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo dei
beni indicati nell'articolo 65 è certificata, a domanda, dall'ufficio di
esportazione.
2. Il certificato di avvenuta
importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal
regolamento.
3. Il certificato di avvenuta
spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione
della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una
autorità dello Stato membro di spedizione.
Sezione II
Esportazione dal
territorio dell'Unione europea
Art. 71
Denominazioni
(Legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 1)
1. Nella presente sezione e
nelle sezioni III di questo Capo e II del Capo VII si intendono:
a) per “regolamento CEE” e
“direttiva CEE”, rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio,
del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del
Consiglio, del 16 dicembre 1996, e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15
marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 febbraio 1997;
b) per "Stato
richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che promuova l'azione di
restituzione a norma della sezione III.
Art. 72
Esportazione di beni
culturali dal territorio dell'Unione europea
(Legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 11)
1. L'esportazione al di fuori
del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A
di questo Testo Unico è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente
articolo.
2. La licenza di esportazione
prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di
esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto
dall'articolo 66, comma 3, ed è valida per sei mesi. La licenza di esportazione
è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera
circolazione in data non anteriore a trenta mesi.
3. Nel caso di esportazione
temporanea di un bene elencato nell'allegato A di questo Testo Unico, l'ufficio
di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità
all'assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4.
4. Le disposizioni della
sezione I di questo Capo e dell'articolo 134 non si applicano ai beni culturali
entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione
rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2
del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE
gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il
rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma
e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee
eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.
Sezione III
Restituzione di beni
culturali illecitamente usciti
Art. 73
Restituzione
(Legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 2)
1. I beni culturali usciti
illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31
dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente
sezione.
2. Sono considerati beni
culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello
Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al
patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del
Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso
esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sostituito dall'articolo 6 del
Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n.
209.
3. La restituzione è ammessa
per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:
a) beni indicati nell'allegato
A;
b) beni facenti parte di
collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione
di biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato,
di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla
legislazione nazionale, nonchè le collezioni finanziate in modo significativo
dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali;
c) beni inclusi in inventari
ecclesiastici.
4. E' illecita l'uscita dei
beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione
dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale
nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di
uscita o di esportazione temporanea.
5. Si considerano altresì
illecitamente usciti i beni dati in uscita o esportazione temporanea qualora
siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto
nell'articolo 69, comma 4.
6. La restituzione è ammessa
se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della
proposizione della domanda.
Art. 74
Assistenza e
collaborazione a favore degli Stati U.E.
(Legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 3)
1. L'autorità centrale
prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è, per l'Italia, il Ministero.
Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi
centrali e periferici, nonchè della cooperazione degli altri Ministeri, degli
altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali e
locali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione
dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il
Ministero:
a) assicura la propria
collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione
europea;
b) fa eseguire ricerche sul
territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla
identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono
disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e
documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla
localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri
interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la
cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e
concordanti;
d) agevola le operazioni che
lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei
presupposti indicati all'articolo 73, sul bene del quale sia stata effettuata
la notifica di uscita illecita presunta a norma della lettera c), purchè tali operazioni
vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica
non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le
disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la
rimozione e la temporanea custodia presso istituti pubblici, nonchè ogni altra
misura necessaria per la conservazione del bene;
f) favorisce l'amichevole
composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene
culturale, di ogni controversia concernente la restituzione; a tal fine, tenuto
conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può
proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la
definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la
legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di
entrambe le parti.
Art. 75
Azione di restituzione
(Legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 4)
1. Gli Stati membri
dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità
giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro
territorio secondo quanto previsto dall'articolo 73.
2. L'azione è proposta davanti
al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti
nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve
contenere:
a) un documento descrittivo
del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
b) la dichiarazione delle
autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del
bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è
notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di
trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica
immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri
Stati membri.
Art. 76
Prescrizione dell'azione
(Legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 5)
1. L'azione di restituzione è
promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo
Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova
in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.
2. L'azione di restituzione si
prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita
illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione
non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 73, comma 3, lettere b) e
c).
Art. 77
Indennizzo
(Legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 6)
1. Il tribunale, nel disporre
la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un
indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto
dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver acquisito in
buona fede il possesso del bene.
3. Il soggetto che abbia
acquisito il possesso del bene per donazione eredità o legato non può
beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che
sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del
soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.
Art. 78
Pagamento
dell'indennizzo
(Legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 7)
1. L'indennizzo è corrisposto
da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della
consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario,
ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che
viene rimesso in copia al Ministero stesso.
3. Il processo verbale
indicato nel comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della
trascrizione della domanda giudiziale.
Art. 79
Custodia temporanea dei
beni ed altri adempimenti
(Legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 8)
1. Sono a carico dello Stato
richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del
bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione
dell'articolo 74, nonchè quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che
dispone la restituzione.
Art. 80
Azione di restituzione a
favore dell'Italia
(Legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 9)
1. L'azione di restituzione
dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata
dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al
giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene
culturale.
2. Il Ministero si avvale
dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.
Art. 81
Destinazione del bene
restituito
(Legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 10)
1. Qualora il bene culturale restituito
non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla
consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene è
subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di
restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto
chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del
provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.
4. Qualora l'avente diritto
non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al
demanio dello Stato. Il competente Ufficio dell'amministrazione centrale, sentiti
il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un
museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una Regione o di altro ente
pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel
contesto culturale più opportuno.
Art. 82
Informazioni alla
Commissione europea e al Parlamento nazionale
(Legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 14)
1. Il Ministro informa la
Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per
assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti
informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette
annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo, nonchè
sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli
altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni
la relazione alla Commissione indicata al comma 1 sull'applicazione del
regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.
Art. 83
Banca dati dei beni culturali
illecitamente sottratti
(Legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 15)
1. Presso il Ministero è
istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.
2. Le modalità di attuazione
della banca dati sono determinate dal regolamento.
Art. 84
Accordi con gli altri
Stati membri dell'Unione europea
(Legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 16)
1. Al fine di sollecitare e
favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonchè
della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri
dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le
corrispondenti autorità degli altri Stati.
Capo V
Ritrovamenti e scoperte
Art. 85
Ricerca di beni
culturali
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 43)
1. Le ricerche archeologiche
e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali indicati
all'articolo 2, in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate
allo Stato.
2. Ai fini del comma 1, il
Ministero può con suo decreto ordinare l'occupazione temporanea degli immobili
ove devono eseguirsi i lavori.
3. Il proprietario
dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di
disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti
della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il Ministero può rilasciare al
proprietario, che ne faccia richiesta, i beni ritrovati, o parte di essi,
quando non interessino le raccolte dello Stato.
Art. 86
Concessione di ricerca
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, artt. 45 e 47)
1. Il Ministero può dare in
concessione ad enti o privati l'esecuzione di ricerche e di opere indicate
nell'articolo 85 ed emettere a favore del concessionario il decreto di
occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve
osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre
che l'amministrazione ritenga di prescrivere.
3. In caso di inosservanza, la
concessione è revocata.
4. La concessione può altresì
essere revocata quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o
prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese
occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal
Ministero.
5. Ove il concessionario non
ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da
un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono
anticipate dal concessionario.
6. La concessione prevista al
comma 1 può essere data anche al proprietario degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori.
Art. 87
Scoperta fortuita
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 48)
1. Chiunque scopra
fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell'articolo 2 ne fa denuncia
entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorità di
pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di essi,
lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
2. Ove si tratti di beni
mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore
ha facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione
sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere
l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione
e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore dei beni scoperti
fortuitamente.
4. Le eventuali spese
sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
Art. 88
Appartenenza e qualificazione
dei beni ritrovati
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, artt. 44, 46, 47 e 49)
1. I beni indicati
nell'articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo
Stato. A seconda che siano beni immobili o mobili essi fanno parte, rispettivamente,
del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli
articoli 822 e 826 del codice civile.
Art. 89
Premio per i
ritrovamenti
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)
1. Il Ministero corrisponde un
premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario
dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario indicato
nell'articolo 86;
c) allo scopritore che ha
ottemperato gli obblighi previsti dall'articolo 87.
2. Qualora il proprietario
dell'immobile abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 86 ovvero
sia scopritore del bene ha diritto ad un premio non superiore alla metà del
valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore
che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del
proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere
corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate.
Art. 90
Determinazione del premio
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, arti. 44, 46, 47, 49 e 50)
1. Il Ministero provvede alla
determinazione del premio spettante agli aventi titolo a norma dell'articolo
89, previa stima delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi titolo che non
accettano la stima del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato
da una commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
l'altro dal richiedente e il terzo dal presidente del tribunale. Le spese della
perizia sono anticipate dal richiedente.
2. La determinazione della
commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Capo VI
Valorizzazione e godimento
pubblico
Sezione I
Espropriazione
Art. 91
Espropriazione di beni
culturali
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 54; decreto del Presidente della
1. I beni culturali mobili e
immobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica
utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a
migliorare le condizioni di tutela ai fini del godimento pubblico dei beni
medesimi.
2. L'espropriazione può essere
disposta a favore delle regioni, delle province, dei comuni, di altro ente
pubblico o di persona giuridica privata senza fine di lucro.
Art. 92
Espropriazione per fini
strumentali
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 55)
1. Possono essere espropriate
per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando ciò sia necessario per
isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva,
garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico,
facilitarne l'accesso.
Art. 93
Espropriazione per
interesse archeologico
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 56)
1. Il Ministero può procedere
all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse
archeologico o per il ritrovamento di beni culturali.
Art. 94
Dichiarazione di
pubblica utilità
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 57; decreto del Presidente
1. La dichiarazione di
pubblica utilità è fatta con provvedimento del Ministero o, nel caso
dell'articolo 92, anche con atto della Regione.
2. Nei casi previsti dagli
articoli 92 e 93 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di
pubblica utilità.
Art. 95
Indennità di esproprio
per i beni culturali
(Regio decreto 30
gennaio 1913, n. 363, art. 70; decreto del
1. Nel caso dell'articolo 91
l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera
contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
2. Il decreto di esproprio è
emesso dal prefetto dopo il deposito dell'indennità offerta dall'espropriante
ed accettata dall'espropriato, oppure determinata dal perito nominato dal
presidente del tribunale.
Art. 96
Rinvio a norme generali
(Regio decreto 30
gennaio 1913, n. 363, art. 68)
1. Nei casi disciplinati dagli
articoli 92 e 93 l'indennità e la procedura di esproprio sono regolate dalle
disposizioni generali in materia di espropriazione per opere pubbliche.
Art. 97
Interventi di
valorizzazione
1. Gli interventi di
valorizzazione sono comunque soggetti alle disposizioni del Capo II del
presente Titolo in quanto applicabili.
Sezione II
Fruizione
Art. 98
Beni demaniali
(Codice civile, art.
822)
1. I beni culturali indicati
nell'articolo 54 sono destinati al godimento pubblico.
Art. 99
Apertura al pubblico di
musei, monumenti, aree e parchi archeologici,
(Legge 23 luglio 1980,
n. 502, art. 1, sostituito dalla legge
1. L'apertura al pubblico dei
musei, dei monumenti, delle aree e dei parchi archeologici statali, degli
archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali è disposta e
regolamentata dal Ministero.
2. Ai fini del comma 1 si
intende per:
a) museo: struttura
comunque denominata organizzata per la conservazione, la valorizzazione e la
fruizione pubblica di raccolte di beni culturali;
b) area archeologica:
sito su cui insistono i resti di un insieme edilizio originariamente concluso
per funzione e destinazione d'uso complessiva.
c) parco archeologico:
ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come
museo all'aperto in modo da facilitarne la lettura attraverso itinerari
ragionati e sussidi didattici.
Art. 100
Biglietto d'ingresso
(Legge 25 marzo 1997, n.
78, art. 1, commi 2, 3 e 4)
1. L'accesso ai luoghi indicati
nell'articolo 99, comma 1, è consentito, di regola, dietro pagamento di un
biglietto.
2. Sono stabiliti dal
regolamento:
a) i casi di libero accesso e
di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e
i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto
include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla
lettera c);
c) le modalità di emissione,
di distribuzione, di vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del
corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per
la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie
informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi
convenzionati.
d) la percentuale dei proventi
dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i
pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
3. Gli introiti derivanti
dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati all'adeguamento strutturale
e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e
biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla
installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei
locali stessi, nonchè all'espropriazione e all'acquisto, anche mediante
l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato di beni di interesse
artistico e storico. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle
competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato a norma del presente
comma.
Art. 101
Ricerche e letture negli
archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali
(Decreto del Presidente
della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 47; decreto
1. Le ricerche e letture per
ragioni di studio effettuate negli archivi di Stato e nelle biblioteche
pubbliche statali sono gratuite.
Art. 102
Mostre o esposizioni
(Legge 2 aprile 1950, n.
328, artt. 6 e 7; decreto del Presidente
1. Il Ministero dichiara, a richiesta
dell'interessato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o
esposizioni di opere d'arte ai fini dell'applicazione delle agevolazioni
fiscali
2. E' soggetto ad
autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o all'esposizione:
a) di opere d'arte di
proprietà dello Stato, assentito dall'ufficio competente;
b) di opere d'arte costituenti
beni culturali a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera a), di proprietà di
enti pubblici e di persone giuridiche private senza fine di lucro, o dichiarati
a norma dell'articolo 6;
c) di beni archivistici.
3. La richiesta di
autorizzazione è presentata almeno quattro mesi prima dell'inizio della
manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in
prestito.
4. Il regolamento individua i
criteri per il rilascio dell'autorizzazione, in relazione alle esigenze di
integrità e fruizione pubblica delle opere.
5. L'autorizzazione può essere
subordinata all'adozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle opere.
6. L'autorizzazione prevista
dal comma 2 produce gli effetti di quella prevista dall'articolo 22.
7. I provvedimenti indicati
dal presente articolo sono adottati dalle regioni nelle ipotesi previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 103
Vigilanza
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 7)
1. Il Ministero, con il
concorso delle regioni, vigila affinchè siano rispettati i diritti di uso e
godimento che il pubblico abbia acquisito sui beni soggetti alle disposizioni
di questo Titolo.
Art. 104
Cooperazione con le
regioni e gli enti locali
(Decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, art. 152)
1. Il Ministero, le regioni e
gli enti locali cooperano alla promozione e allo sviluppo della fruizione dei
beni culturali nelle forme previste dall'articolo 152 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
Art. 105
Accordi per la
promozione della fruizione
(legge 8 ottobre 1997,
n. 352, art. 8)
1. Al fine di promuovere e sviluppare
la fruizione dei beni culturali il Ministero, oltre a concludere accordi con
amministrazioni pubbliche ed altri soggetti privati, può stipulare apposite
convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività per la
salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali.
Art. 106
Visita pubblica di beni
culturali
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 53)
1. Sono soggette a visita da
parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili
indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) già dichiarati a norma
dell'articolo 6 che rivestano altresì un interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate a
norma dell'articolo 6.
2. L'interesse eccezionale
degli immobili indicati alla lettera a) del comma 1 è dichiarato con atto del
Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono
concordate con il proprietario; in caso di mancato accordo possono essere
disposte dal Ministero, tenuto conto delle esigenze del domicilio e della
proprietà.
4. Sono fatte salve le
disposizioni dell'articolo 45.
Art. 107
Accesso agli archivi di
Stato
(Decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963,
1. I documenti conservati
negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli
dichiarati di carattere riservato a norma dell'articolo 110 relativi alla
politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta
anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente
private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I documenti dei
processi penali sono consultabili settanta anni dopo la data della conclusione
del procedimento.
2. Il Ministero dell'interno,
d'intesa con il Ministero, può permettere, per motivi di studio, la
consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza
dei termini previsti nel comma 1. Ai fini di tale autorizzazione, il Ministero
dell'interno ha facoltà di avvalersi del parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione
al valore storico-culturale dei documenti riservati dei quali sia stata
richiesta la consultazione.
3. I documenti di proprietà
dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi
medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati
alla disciplina stabilita dai commi 1 e 2.
4. I depositanti e coloro che donano
o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato
possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di
parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure
quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti,
dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La
limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei
depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti
concernenti oggetti patrimoniali, ai quali siano interessati per il titolo di
acquisto.
Art. 108
Accesso agli archivi
storici degli Enti pubblici
(Decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 22;
1. Le disposizioni
dell'articolo 107 si applicano agli archivi storici degli enti pubblici.
2. Salvo quanto disposto dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica
amministrazione, è disciplinata con regolamento la consultazione a scopi
storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato
e degli enti pubblici.
Art. 109
Accesso agli archivi
privati
(Decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
1. I privati proprietari,
possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati a norma
dell'articolo 6, comma 2, hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne
facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la
consultazione dei documenti che, d'intesa con lo stesso soprintendente, non
siano riconosciuti di carattere riservato.
2. Le modalità di consultazione
sono concordate tra il privato e il soprintendente. Le spese sono a carico
dello studioso.
Art. 110
Declaratoria di
riservatezza
(Decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 3 e 4)
1. L'accertamento dell'esistenza
e della natura degli atti non liberamente consultabili a norma degli articoli
107, 108 e 109 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il
Ministero.
Art. 111
Fruizione da parte delle
scuole
(Legge 8 ottobre 1997,
n. 352. art. 7 e 8)
1. Il Ministero, le regioni e
gli altri enti territoriali favoriscono la fruizione del patrimonio culturale e
scientifico da parte degli studenti, stipulando con le scuole di ogni ordine e
grado apposite convenzioni nelle quali sono fissate, tra l'altro, le modalità
per la predisposizione di materiali, sussidi e percorsi didattici.
2. Gli oneri derivanti dalle
convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente ed il Ministero o l'ente
interessato.
Art. 112
Servizi di assistenza culturale
e di ospitalità
(Decreto legge 14
novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni
1. Nei luoghi indicati
all'articolo 99, comma 1, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale
e di ospitalità per il pubblico.
2. I servizi riguardano in
particolare:
a) il servizio editoriale e di
vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e
informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni
librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del
prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte
discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti
vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza,
ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi
di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria,
di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione di mostre
e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.
Art. 113
Concessione dei servizi
(Decreto legge 14
novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni
1. I servizi indicati all'articolo
112 possono essere affidati in concessione a privati, qualora risulti
finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati
mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione.
2. Le concessioni per i
servizi previste al comma 1 possono essere integrate, ai fini di una gestione
comune, con l'affidamento dei servizi di pulizia e di vigilanza e biglietteria.
3. I funzionari preposti agli
istituti di cui all'articolo 99, comma 1, d'ora in poi indicati come "capo
dell'istituto" provvedono all'affidamento in concessione a norma delle
vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi.
4. La concessione ha durata
quadriennale e può essere rinnovata, esclusa la rinnovazione tacita, per non
più di due volte.
5. Al fine di garantire il
coordinamento ovvero l'integrazione dei servizi, possono essere stipulate
apposite convenzioni con regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e
soggetti privati titolari di istituti corrispondenti a quelli indicati
nell'articolo 99, comma 1.
Sezione III
Uso individuale
Art. 114
Uso dei beni culturali
(Decreto legge 14
novembre 1992, n. 433, convertito con
1. Il Ministero può concedere
l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna per finalità compatibili con
la loro destinazione culturale.
2. Il capo dell'istituto
determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
Art. 115
Uso strumentale e
precario - riproduzione dei beni culturali
(Legge 30 marzo 1965, n.
340, art. 5, comma 2; decreto
1. Il capo dell'istituto può
concedere l'uso strumentale e precario nonchè la riproduzione dei beni in
consegna al Ministero, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di
diritto d'autore.
2. I canoni di concessione ed
i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dal
capo dell'istituto tenendo anche conto:
a) del carattere delle
attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
b) dei mezzi e delle modalità
di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di
utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) delle utilizzazioni e
destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in riferimento al beneficio
economico del destinatario.
3. I canoni e i corrispettivi
sono corrisposti in via anticipata.
4. Nessun canone è dovuto per
le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio. I
richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente
sostenute dal Ministero.
5. Nei casi in cui
dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali,
il capo dell'istituto determina l'importo della cauzione, costituita anche
mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la
cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e
corrispettivi.
6. La cauzione è restituita,
con l'assenso del capo dell'istituto, quando sia stato accertato che i beni in
concessione non hanno subito danni e le spese sostenute dall'amministrazione
sono state rimborsate.
7. Con decreto del Ministro
sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la
riproduzione dei beni.
Art. 116
Catalogo di immagini
fotografiche e di riprese di beni culturali
(Legge 30 marzo 1965, n.
340, art. 5, comma 4;
1. Il capo dell'istituto, all'atto
della concessione, per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e
di riprese in genere di beni culturali, prescrive:
a) il deposito del doppio
originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo
l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Art. 117
Pagamento di canoni e
corrispettivi
(Decreto legge 14
novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni
1. I canoni ed i proventi
derivanti dall'applicazione delle norme dettate nella sezione II, articoli 112
e 113, e nella sezione III di questo Capo sono versati alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente
postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario
aperto da ciascun capo di istituto presso un istituto di credito. In tale
ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla
riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato.
2. I canoni ed i proventi
indicati al comma 1 affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati alle competenti unità
previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero e
destinati, in misura non inferiore al cinquanta per cento del loro ammontare,
agli istituti di provenienza.
Capo VII
Sanzioni
Sezione I
Sanzioni penali
Art. 118
Opere illecite
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 59, come modificato
1. E' punito con l'arresto da
6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000:
a) chiunque senza
autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero, senza
approvazione, esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo
2, dichiarati, se appartenenti a privati, a norma dell'articolo 6;
b) chiunque procede al
distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri
ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, senza l'autorizzazione
del soprintendente, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista
dall'articolo 6;
c) chiunque esegue, in casi di
assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli
ai beni indicati nell'articolo 2, senza darne immediata comunicazione alla
soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori
definitivi per l'approvazione.
2. La stessa pena prevista dal
comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei
lavori impartito dal soprintendente a norma dell'articolo 28.
Art. 119
Uso illecito
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 59, come modificato
1. E' punito con l'arresto da
6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque
destina i beni culturali indicati nell'articolo 2 ad uso incompatibile con il
loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione
o integrità.
Art. 120
Collocazione e rimozione
illecita
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 59, come modificato
1. E' punito con l'arresto da
6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque
omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal
soprintendente, beni appartenenti agli enti di cui all'articolo 5.
2. Alla stessa pena soggiace
il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza del
trasporto, dipendente dal suo cambiamento di dimora, di beni culturali
dichiarati a norma dell'articolo 6, ovvero non osserva le prescrizioni date
dalla soprintendenza affinchè i beni medesimi non subiscano danno.
Art. 121
Inosservanza delle
prescrizioni di tutela indiretta
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 59, come modificato
1. E' punito con l'arresto da
6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque
non osserva le prescrizioni date dal Ministero a norma dell'articolo 49, comma
l.
2. L'inosservanza dei
provvedimenti cautelari adottati dal Ministero a norma dell'articolo 49, comma
3 è punita a norma dell'articolo 129.
Art. 122
Violazioni in materia di
alienazione
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente
1. E' punito con la reclusione
fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:
a) chiunque, senza la
prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell'articolo 55;
b) chiunque, essendovi tenuto,
non presenta, nel termine indicato all'articolo 58, comma 2, la denuncia degli
atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale
soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in
pendenza del termine previsto dall'articolo 60, comma 1.
Art. 123
Esportazione illecita
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 66, come sostituito
1. Chiunque trasferisce
all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico,
demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonchè
quelle indicate all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato
di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da
uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.
2. La pena prevista al comma 1
si applica nei confronti di chiunque non fa rientrate nel territorio nazionale,
alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata
l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la
confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato.
La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative
alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da
chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di
commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue
l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
Art. 124
Violazioni in materia di
ricerche archeologiche
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 68, come modificato
1. E' punito con l'arresto
fino ad un anno e l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000:
a) chiunque esegue ricerche
archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di beni indicati all'articolo
2 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date
dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto,
non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 87, comma 1 i beni indicati
nell'articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione
temporanea.
Art. 125
Impossessamento illecito
di beni culturali appartenenti allo Stato
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 67, come modificato
1. Chiunque si impossessa di
beni culturali indicati nell'articolo 2 appartenenti allo Stato a norma
dell'articolo 88 è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da
lire sessantamila a un milione.
2. La pena è della reclusione
da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto
è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista
dall'articolo 86.
Art. 126
Collaborazione per il
recupero di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 66, comma 5, come
1. La pena applicabile per i
reati previsti dagli articoli 123 e 125 è ridotta da uno a due terzi qualora il
colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza
per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.
Art. 127
Contraffazione di opere
d'arte
(Legge 20 novembre 1971,
n. 1062, artt. 3, 4, 5, 6 e 7)
1. E' punito con la reclusione
da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire 200.000 fino a
6.000.000:
a) chiunque, al fine di trarne
profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o
grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver
concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o
detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello
Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti,
alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di
antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la
falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b),
contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre
dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con
qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la
falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b)
contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi
nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza
di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per
i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione
nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica
l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. È sempre ordinata la confisca
degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti
indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone
estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la
vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 128
Casi di non punibilità
(Legge 20 novembre 1971,
n. 1062, art. 8, comma 1)
1. Le disposizioni
dell'articolo 127 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o
altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero
copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od
archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della
esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o
sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni
della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della
esposizione o della vendita. Non si applicano dei pari ai restauri artistici
che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.
Art. 129
Inosservanza dei
provvedimenti amministrativi
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 70)
1. Salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito
dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del
presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice
penale.
Sezione II
Sanzioni amministrative
Art. 130
Omessa redazione degli
elenchi dei beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 58, come modificato
1. Salvo che il fatto
costituisca reato, ai rappresentanti degli enti di cui all'articolo 5 che non
presentano o non aggiornano l'elenco descrittivo dei beni indicati
nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza nel termine loro
assegnato dal Ministero, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000.
2. Il Ministero dispone la
compilazione dell'elenco a spese dell'ente inadempiente. La nota delle spese è
resa esecutoria con provvedimento del Ministero. All'esazione si procede nelle
forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 131
Ordine di reintegrazione
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 59, come modificato
1. Se per effetto della
violazione degli obblighi di conservazione stabiliti dalle disposizioni del
Capo II di questo Titolo il bene culturale subisce un danno, il Ministero
ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla
reintegrazione.
2. Qualora le opere da
disporre a norma del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del
procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al Comune
interessato.
3. In caso di inottemperanza
all'ordine impartito a norma del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione
d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede
nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione
non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma
pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla
cosa.
5. Se la determinazione della
somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è
determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal
Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.
Art. 132
Danno ai beni culturali
ritrovati
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 59, come modificato
1. Le misure previste nell'articolo
131 si applicano anche a chi cagiona un danno ai beni culturali indicati
all'articolo 88, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 86 e 87.
Art. 133
Violazioni in materia di
affissione
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 60; decreto legislativo
1. Chiunque, senza
l'autorizzazione prevista dall'articolo 50, colloca o affigge cartelli o altri
mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico o
artistico, o in prossimità di essi, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile della
violazione è inoltre tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine
assegnato dal soprintendente. In caso di inottemperanza, il soprintendente
provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
3. Nei confronti di coloro
che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 50, collocano cartelli o
altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di
edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 134
Perdita di beni
culturali
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 64, commi 1, 3 e 4)
1. Se, per effetto della
violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 ovvero dalle disposizioni
della sezione I del Capo III e della sezione I del Capo IV, il bene culturale
non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il
trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della
cosa.
2. Se il fatto è imputabile a
più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della
somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è
determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal
Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della
commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Art. 135
Violazioni in atti
giuridici
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 61; decreto del Presidente
1. Le alienazioni, le
convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti
dalle disposizioni di questo Titolo, o senza l'osservanza delle condizioni e
modalità da esso prescritte, sono nulli.
2. Resta sempre
salva la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione a norma
delle disposizioni contenute nella sezione II del Capo III.
Art. 136
Omessa esibizione di
documenti per l'esportazione
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 66, comma 6,
1. Fuori dei casi di concorso
nel delitto previsto dall'articolo 123, comma 1, chiunque trasferisce
all'estero i beni indicati nella stessa disposizione non accompagnati
dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza di esportazione è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a
lire 900.000.
Art. 137
Omessa restituzione di
documenti per l'esportazione
(Legge 30 marzo 1998, n.
88, art. 13)
1. Chi, effettuata
l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione
europea a norma del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di
esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n.
752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
200.000 a lire 1.200.000.
TITOLO II
Beni paesaggistici e
ambientali
Capo I
Individuazione
Art. 138
Beni ambientali
1. Sono beni ambientali,
tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in attuazione dell'articolo 9
della Costituzione:
a) i beni e le aree indicati
all'articolo 139 individuati a norma degli articoli da 140 a 145;
b) i beni e le aree indicati
all'articolo 146.
Art. 139
Beni soggetti a tutela
(Legge 29 giugno 1939,
n. 1497, art. 1)
1. Sono soggetti alle disposizioni
di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno
cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i
parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo 1, che si
distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose
immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale;
d) le bellezze panoramiche
considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere,
accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Art. 140
Elenchi
(Legge 29 giugno 1939,
n. 1497, art. 2; decreto del Presidente
1. Dei beni indicati alle
lettere a) e b) e delle località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo
139 le regioni compilano su base provinciale due distinti elenchi, ai fini della
dichiarazione di notevole interesse pubblico.
2. La compilazione di detti
elenchi è affidata a una commissione istituita in ciascuna Provincia con
provvedimento regionale.
3. La commissione dura in
carica quattro anni ed è composta dai rappresentanti regionali e provinciali e
dai sindaci dei comuni interessati. Della commissione fanno parte di diritto il
soprintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il soprintendente per
i beni archeologici competenti per territorio.
4. La commissione aggrega, di
volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo
forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a
seconda della natura dei beni e delle località da tutelare.
5. Le proposte per la
dichiarazione di notevole interesse pubblico delle diverse località contenute
negli elenchi, le relative planimetrie ed ogni variante che venga determinata
dalla commissione sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo pretorio
di tutti i comuni interessati della Provincia e depositati presso i competenti
uffici degli stessi comuni.
6. Dell'avvenuta compilazione
e pubblicazione degli elenchi è altresì data contestualmente notizia su almeno
due quotidiani diffusi nella Regione territorialmente interessata, nonchè su un
quotidiano a diffusione nazionale.
Art. 141
Approvazione dell'elenco
(Legge 29 giugno 1939,
n. 1497, art. 3; decreto del Presidente
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione
dell'elenco i soggetti interessati possono presentare osservazioni alla
Regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica.
2. La Regione, sulla base
della proposta formulata dalla commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto
dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, approva l'elenco, apportandovi le
modifiche ritenute opportune.
Art. 142
Pubblicità dell'elenco
(Legge 29 giugno 1939,
n. 1497, art. 4; decreto del Presidente
1. L'elenco approvato è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. Copia della Gazzetta
Ufficiale è affissa per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i
comuni interessati. Copia dell'elenco e delle relative planimetrie resta
depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.
Art. 143
Dichiarazione dei beni
indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139
(Legge 29 giugno 1939,
n. 1497, art. 6; decreto del Presidente
1. Sulla base dell'elenco dei
beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139, la Regione emette il
provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, notificandolo ai
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili. Tale
dichiarazione viene trascritta a richiesta della stessa Regione sui relativi
registri immobiliari e depositata presso il Comune con le modalità previste
all'articolo 142, comma 2.
Art. 144
Integrazione degli
elenchi
(Decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977,
1. Il Ministero ha facoltà di
integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139, su
proposta del soprintendente competente.
2. La proposta, corredata
dalla relativa planimetria, è inviata dal Ministero ai comuni interessati
affinchè provvedano alla pubblicazione a norma dell'articolo 140, comma 5.
Copia della proposta e della relativa planimetria resta altresì depositata a
libera visione del pubblico presso gli uffici comunali. Il Ministero provvede
altresì alla pubblicazione come previsto dall'articolo 140, comma 6.
3. Entro il termine di sessanta
giorni dall'avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e gli
altri soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero.
4. L'integrazione dell'elenco
è approvata con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore
del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia
anche sulle eventuali osservazioni formulate a norma del comma 3.
Art. 145
Revoca o modifica degli
elenchi
(Decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977,
1. Gli elenchi dei beni e
delle località indicati all'articolo 139 approvati dal Ministero prima
dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, nonchè le integrazioni previste dall'articolo 144, non possono
essere revocati o modificati se non previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che si
pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.
Art. 146
Beni tutelati per legge
(Decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,art. 82, commi 5, 6 e 7,
aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985,
1. Sono comunque sottoposti
alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri
compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai
laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i
corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini
per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte
eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri
sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi
glaciali;
f) i parchi e le riserve
nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da
foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle
università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse
nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse
archeologico.
2. Le disposizioni previste
dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli
strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti
ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli
strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti
di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1
non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte,
siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito
elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con
provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può
tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. La disposizione del comma 2
non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli
articoli 140 e 144.
Art. 147
Censimento e
catalogazione
(Decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, art. 54, comma 1, lett. b)
1. I beni e le aree indicati
agli articoli 139 e 146 sono censiti, catalogati e individuati anche su
cartografia informatizzata da restituirsi in scala idonea all'identificazione
del bene. A tal fine il Ministero, d'intesa con la Conferenza unificata,
predispone tecniche di rappresentazione e sistemi informatici tra loro
compatibili e interscambiabili.
Art. 148
Convenzioni
internazionali
1. L'attività di tutela e valorizzazione
dei beni ambientali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche
nell'ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni in
materia, rese esecutive in Italia.
Capo II
Gestione dei beni
Art. 149
Piani territoriali
paesistici
(Decreto legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito
1. Le regioni sottopongono a
specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio
includente i beni ambientali indicati all'articolo 146 mediante la redazione di
piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le
medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione
paesistica prescritta al comma 1 è facoltativa per le vaste località indicate
alle lettere c) e d) dell'articolo 139 incluse negli elenchi previsti
dall'articolo 140 e dall'articolo 144.
3. Qualora le regioni non
provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come modificato dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Fermo il disposto
dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con
la Regione, può adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni
tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque
compromessi.
Art. 150
Coordinamento della
disciplina urbanistica
(Legge 17 agosto 1942, n.
1150, art. 5, comma 2, lett. a
1. Le linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con
finalità di orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a
norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I piani regolatori generali
e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l'articolo 5 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani
territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui
all'articolo 149. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono
comunque considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, n. 5, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19
novembre 1968, n. 1187.
3. Le regioni e i comuni
possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione delle
competenti soprintendenze alla formazione dei piani.
Art. 151
Alterazione dello stato
dei luoghi
(Legge 29 giugno 1939,
n. 1497, art. 7; decreto del Presidente
1. I proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi
pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie
elencate all'articolo 146 non possono distruggerli nè introdurvi modificazioni,
che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di
protezione.
2. I proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di
sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che
intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione è
rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata
comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza,
trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in
ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale
entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il
termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli
interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro
il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori
e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente
soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.
Art. 152
Interventi non soggetti
ad autorizzazione
(Decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 art. 82,
1. Non è richiesta
l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:
a) per gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici;
b) per gli interventi inerenti
l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione
permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere
civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la
forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione
da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo
146, purchè previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
Inibizione o sospensione
dei lavori
(Legge 29 giugno 1939,
n. 1497, artt. 8 e 9; decreto del Presidente
1. Indipendentemente dalla
inclusione di un bene ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144
e dalla notifica prescritta dall'articolo 143 la Regione e il Ministero hanno
facoltà di:
a) inibire che si eseguano
lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non
sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori
iniziati.
2. Il provvedimento di
inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene non ancora
dichiarato e notificato di notevole interesse pubblico si intende revocato se
entro il termine di novanta giorni non sia stata comunicata agli interessati la
deliberazione della commissione provinciale di cui all'articolo 140 o la
proposta della soprintendenza prevista all'articolo 144.
3. Il provvedimento cautelare
nonchè gli atti successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune
interessato.
Art. 154
Rimborso spese a seguito
della sospensione dei lavori
(Legge 29 giugno 1939,
n. 1497, art. 10)
1. Per lavori su beni nè
precedentemente inclusi negli elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, nè
precedentemente dichiarati e notificati di notevole interesse pubblico, dei
quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la
preventiva diffida di cui all'articolo 153, comma 1, l'interessato può ottenere
il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.
Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la
sospensione.
Art. 155
Interventi soggetti a
particolari prescrizioni
(Legge 29 giugno 1939,
n. 1497, art. 11)
1. Nel caso di aperture di
strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di
palificazione nell'ambito e in vista delle località indicate alle lettere c) e
d) dell'articolo 139, ovvero in prossimità delle cose indicate alle lettere a) e
b) dello stesso articolo, la Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le
misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in
debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate valgano ad evitare
pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.
2. La medesima facoltà spetta
al Ministero che la esercita previa consultazione della Regione.
Art. 156
Opere da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali
(Decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
1. Qualora la richiesta di
autorizzazione prevista dall'articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte
di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale
militare, il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta
giorni l'autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale.
2. Per i progetti di opere
comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le
procedure previste all'articolo 26.
3. Per le attività minerarie
di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 è rilasciata sentito il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le
competenze del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere.
Art. 157
Cartelli pubblicitari
(Legge 29 giugno 1939,
n. 1497, art. 14, commi 1 e 2;
1. Nell'ambito e in prossimità
dei beni ambientali indicati nell'articolo 138 è vietato collocare cartelli e
altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.
2. Lungo le strade site
nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare
cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma
dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o
della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento
degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Art. 158
Colore delle facciate
dei fabbricati
(Legge 29 giugno 1939,
n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; decreto del
1. La Regione può ordinare che
nelle località contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 139, sia dato
alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza
dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
2. In caso di inadempienza, la
Regione provvede all'esecuzione d'ufficio.
Art. 159
Vigilanza
(Decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82,
1. Le funzioni di vigilanza
sui beni ambientali tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e
dalle regioni.
Art. 160
Notifiche eseguite ed
elenchi compilati ai sensi della normativa previgente
(Legge 29 giugno 1939,
n. 1497, art. 18)
1. Le notifiche di importante
interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla
legge 11 giugno 1922, n. 778 e gli elenchi compilati a norma della legge 29
giugno 1939, n. 1497 sono validi a tutti gli effetti di questo Titolo.
Art. 161
Regolamento
1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23
agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento per l'attuazione delle
disposizioni di questo Titolo.
2. Fino all'emanazione del
regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le
disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.
1357.
Art. 162
Disposizione transitoria
(Decreto legge 27 giugno
1985, n. 312 convertito con modificazioni
1. Fino all'approvazione dei
piani previsti all'articolo 149 non è concessa l'autorizzazione prevista
dall'articolo 151 per i beni individuati a norma dell'articolo 1-ter del
decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge
8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da provvedimenti adottati a
norma dell'articolo 1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data
anteriore al 6 settembre 1985.
Capo III
Sanzioni penali e
amministrative
Art. 163
Opere eseguite in
assenza di autorizzazione o in difformità da essa
(Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 20; decreto legge 27 giugno 1985, n. 312
1. Chiunque, senza la
prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi
genere su beni ambientali è punito con le pene previste dall'articolo 20 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna
viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del
condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla Regione ed al Comune nel cui
territorio è stata commessa la violazione.
Ordine di rimessione in
pristino o di versamento di indennità pecuniaria
(Legge 29 giugno 1939,
n. 1497, art. 15)
1. In caso di violazione degli
obblighi e degli ordini previsti da questo Titolo, il trasgressore è tenuto,
secondo che la Regione ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione
dei beni indicati nell'articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie
spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno
arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è
determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione
in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza,
la Regione provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota
delle spese.
4. Le somme riscosse a norma
del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero
dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.
Art. 165
Violazione in materia di
collocamento o affissione di mezzi di pubblicità
(Legge 1 giugno 1939, n.
1089, art. 60; legge 29 giugno 1939,
1. Chiunque non osserva il
divieto di collocamento o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni ed
altri mezzi di pubblicità adottato dall'autorità preposta alla tutela paesaggistica
a norma dell'articolo 157, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile della
violazione è tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine
assegnato dall'autorità amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima
autorità provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.
3. Nei confronti di coloro
che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 157, comma 2, collocano
cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in
prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
Art. 166
Norme abrogate
1. Salvo quanto previsto nel
comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n.
1089;
- legge 29 giugno 1939, n.
1497;
- legge 2 aprile 1950, n. 328;
- legge 21 dicembre 1961, n.
1552;
- decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18, 21-25,
27, 28, 30, 32-43, 45;
- legge 30 marzo 1965, n. 340,
ad eccezione dell'articolo 2;
- legge 3 febbraio 1971, n.
147;
- legge 20 novembre 1971, n.
1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9;
- decreto legge 5 luglio 1972,
n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 487;
- legge 1 marzo 1975, n. 44,
limitatamente agli articoli 10 e 15 -21;
- decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'articolo 82, commi 3 e
seguenti;
- legge 23 luglio 1980, n.
502;
- legge 27 giugno 1985, n.
332, limitatamente all'articolo 1;
- decreto legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
ad eccezione dell'articolo 1-ter e dell'articolo 1-quinquies;
- legge 5 giugno 1986, n. 253;
- decreto legge 9 dicembre
1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15,
limitatamente all'articolo 4-bis;
- legge 11 marzo 1988, n. 67,
limitatamente all'articolo 17, comma 24;
- decreto legge 14 novembre
1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4,
limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5-ter;
- decreto del Presidente della
Repubblica 22 aprile 1994, n. 368;
- decreto legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85,
limitatamente all'articolo 47-quater;
- legge 25 marzo 1997, n. 78,
limitatamente all'articolo 1, commi 2 e 4;
- legge 15 maggio 1997, n.
127, limitatamente all'articolo 12, comma 5;
- legge 8 ottobre 1997, n.
352, limitatamente agli articoli 3, 5,8;
- legge 13 novembre 1997, n.
395;
- legge 30 marzo 1998, n. 88,
ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e 26.
2. In questo Testo Unico sono
inserite le disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998.
Fino all'entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato a norma
dell'articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le
disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate da questo Testo
Unico entrate in vigore a decorrere dal 1 novembre 1998, ivi comprese quelle
dei decreti legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio 1999, n. 300, per
effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni
culturali e ambientali sono state sostituite quelle di Ministro e Ministero per
i beni e le attività culturali, denominati in questo Testo Unico,
rispettivamente, "Ministro" e "Ministero".
Allegato A
(Previsto dagli artt.
62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi
più di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri
o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte
integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo
smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da
quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi
supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e
pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli
delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1)
e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe,
serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonchè manifesti
originali (1).
7. Opere originali dell'arte
statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento
dell'originale (1), diverse da quelle della categoria l.
8. Fotografie, film e relativi
negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti,
compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione
(1).
10. Libri aventi più di cento
anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate
aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti,
comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari
provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse
storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi
più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di
antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta
anni.
I beni culturali rientranti
nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se
il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.
B. Valori applicabili alle
categorie indicate nella lettera A (in lire):
1) 0 (zero)
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 27.067.800
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 54.135.600
4. Acquerelli, guazzi e
pastelli
4) 90.226.000
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 270.678.000
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni
relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della
domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al
quale è stata avanzata richiesta di restituzione.
(1) Aventi più di cinquanta
anni e non appartenenti all'autore.
Visto, il Ministro per i
beni e le attività culturali
MELANDRI