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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 2 aprile 1968, n. 1444 G.U.R.I. 16
aprile 1968, n. 97
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'INTERNO
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Visto l'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
Ritenuto che è necessario definire, per zone
territoriali omogenee, limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati, nonchè rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, ai fini della formazione
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti;
Visto il voto n. 381 espresso dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici in assemblea generale nelle adunanze del 27 febbraio, 6 e
14 marzo 1968;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani
regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni
convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di
fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli
strumenti urbanistici esistenti.
Art. 2
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti
del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) le parti
del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A):
si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie
fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5
mc/mq.
C) le parti
del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino
inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di
superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti
del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad
essi assimilati;
E) le parti
del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo
restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà
richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti
del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
Art. 3
Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi
Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi
di cui all'art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765, sono fissati in
misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la
dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli
spazi destinati alle sedi varie.
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel
modo appresso indicato:
a) mq. 4,50
di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
b) mq. 2 di
aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali,
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T.,
protezione civile, ecc.) ed altre;
c) mq. 9 di
aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport,
effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi
lungo le strade;
d) mq. 2,50
di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste
dall'art. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno
essere distribuite su diversi livelli.
Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella
formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa
dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente
25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno),
eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20
mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma
strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi
collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).
Art. 4
Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o di parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle
singole zone territoriali omogenee
La quantità minima di spazi - definita al precedente
articolo in via generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali
omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto
alla diversità di situazioni obiettive.
1 - Zone A): l'amministrazione comunale,
qualora dimostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di aree idonee,
ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle
caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di
raggiungere le quantità minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come
siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.
2 - Zone B): quando sia dimostrata
l'impossibilità - detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di
raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi
stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle
adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di
influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti
pubblici.
Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al
precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno
computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo
stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.
3 - Zone C): deve essere assicurata
integralmente la quantità minima di spazi di cui all'art. 3. Nei comuni per i
quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila
abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq. 12 dei quali
mq. 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera a)
dell'art. 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali
in comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando
trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non
superi 1 mc/mq.
Quando le zone C) siano contigue o in diretto
rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste
marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti, nonchè singolarità orografiche
di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la
quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta
fissata in mq. 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano
contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.
4 - Zone E): la quantità minima è stabilita in
mq. 6, da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui
alle lettere a) e b) del precedente art. 3.
5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature
pubbliche di interesse generale - quando risulti l'esigenza di prevedere le
attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella
appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:
1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione
superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);
1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed
ospedaliere;
15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e
territoriali.
Art. 5
Rapporti massimi
tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici
destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi
I rapporti massimi di cui all'art. 17 della legge n.
765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:
1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o
ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a
spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera
superficie destinata a tali insediamenti;
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e
direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti,
deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi
viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di
cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B)
è ridotta alla metà, purchè siano previste adeguate attrezzature integrative.
Art. 6
I comuni che si trovano nell'impossibilità, per
mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite
per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5
debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell'art. 3 lett. d)
e dell'art. 5, n. 2) della legge n. 765.
Art. 7
I limiti inderogabili di densità edilizia per le
diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:
1) Zone A):
per le operazioni di risanamento conservativo ed altre
trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiarie non
debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle
soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;
per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità
fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e,
in nessun caso, 5 mc./mq;
2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie
sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto
delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime
di spazi previste dagli articoli 3, 4 e 5.
Qualora le previsioni di piano consentano
trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non
sono ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti:
7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;
6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;
5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.
Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune
alla data di adozione del piano.
Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti
quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.
3) Zone C): i limiti di densità edilizia di
zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui
agli articoli 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli articoli 8 e 9, nonchè dagli
indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione
degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.
4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la
massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq.
Art. 8
Le altezze massime degli edifici per le diverse zone
territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A):
per le operazioni di risanamento conservativo non è
consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza
tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche
strutture;
per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni
che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare
l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.
2) Zone B):
l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare
l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici
che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate
con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità
fondiaria di cui all'art. 7.
3) Zone C): contigue o in diretto rapporto
visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non
possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A)
predette.
4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime
sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle
distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.
Art. 9
Limiti di distanza tra i fabbricati
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone
territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento
conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici
non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati
preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca
recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta
in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e
pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti
finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del
fabbricato più alto, la norma si applica anche quando una sola parete sia
finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml.
12.
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano
interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della
viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) -
debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a
ml. 7;
ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa
tra ml. 7 e ml. 15;
ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a
ml. 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate,
risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse
sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel
caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o
lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
Art. 10
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addì 2 aprile 1968
Il Ministro per i lavori pubblici: MANCINI
Il Ministro per l'interno: TAVIANI
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