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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 22 marzo 2000
G.U.R.S. 21 aprile 2000, n. 19
Approvazione delle modifiche al disciplinare tipo
d'incarico per la redazione del piano regolatore generale, delle relative
prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio e al disciplinare tipo di incarico
per la redazione del piano regolatore particolareggiato.
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L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legislazione statale e regionale in materia
urbanistica;
Visto l'art. 24 della legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71, con il quale si è dato carico all'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente di predisporre il disciplinare d'incarico tipo per
la redazione degli strumenti urbanistici comunali;
Visto il decreto n. 91 del 17 maggio 1979, con il
quale è stato approvato il disciplinare tipo per la redazione del piano
regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive ed il disciplinare
tipo dei piani regolatori particolareggiati;
Visto il decreto n. 64 del 1° febbraio 1979, con il
quale sono state apportate modifiche ai disciplinari tipo già approvati con
decreto n. 91 del 17 maggio 1979 per il loro adeguamento alle prescrizioni
discendenti dall'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 85 e dagli
artt. 3 e 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Vista la circolare dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente n. 4/79 del 7 giugno 1979;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
(attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici), con
riferimento al punto 12 dell'allegato 1);
Vista la direttiva di prot. n. 29/Segr. del 9 febbraio
1998, emanata dal Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del
coordinamento territoriale;
Vista la decisione del Consiglio di Stato - Sez. IV,
n. 1087 dell'8 ottobre 1996, che ha riconosciuto anche ai laureati in
urbanistica, in considerazione della loro specifica competenza tecnica e
specializzazione, la possibilità di assumere incarichi professionali di pianificazione;
Visto il decreto del Presidente della Regione
Siciliana 16 gennaio 1997, n. 15, recante il “Regolamento per la concessione di
contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle
amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree industriali”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 24 maggio 1997, n.
26;
Ritenuto di dover integrare e modificare i
disciplinari tipo surrichiamati, in relazione all'inserimento tra le figure
professionali destinatarie dell'incarico di pianificazione anche quella del
laureato in una delle discipline urbanistiche previste dall'ordinamento
didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in
"Urbanistica", "Pianificazione territoriale ed urbanistica"
o "Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale";
Ritenuto, altresì, di dover aggiornare, in maniera
forfettaria, il compenso spettante per la redazione del regolamento edilizio
comunale, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice ISTAT relative al
periodo 1992/1997, e di dover meglio esplicitare il contenuto e le modalità
dell'accertamento della consistenza delle aree destinate ad attrezzature e
servizi pubblici, previsto dall'art. 8 del disciplinare d'incarico per la
redazione del piano regolatore generale;
Visto il rapporto del gruppo di lavoro XXII di prot.
n. 162 del 21 dicembre 1999, riguardante le modifiche da apportare ai
disciplinari tipo per la redazione dello strumento urbanistico generale e del
piano particolareggiato;
Decreta:
Art. 1
E' approvata la modifica al disciplinare tipo di
incarico per la redazione del piano regolatore generale e delle relative
prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio, approvato con decreto
assessoriale n. 91 del 17 maggio 1979, già modificato con decreto assessoriale
n. 64 del 1° febbraio 1992, come segue:
a) l'art. 1 è così sostituito:
“Il comune di
nella persona del sindaco
con il presente atto dà incarico (1) al
(ingegnere o architetto o dottore in possesso di
laurea in urbanistica, o in pianificazione territoriale ed urbanistica, o in
pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale) iscritto all'albo
professionale di
(ovvero, per i laureati in una delle discipline
urbanistiche sopramenzionate, ad un'associazione di categoria di rilevanza
nazionale o all'albo degli esperti di pianificazione territoriale del Ministero
dei lavori pubblici) di redigere il progetto di piano regolatore generale ai
sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Il suddetto
professionista svolgerà l'incarico in conformità alle direttive del comune
circa i criteri da adottarsi per la compilazione del progetto di piano”;
b) l'art. 3 è così sostituito:
“Il progettista dovrà presentare, nel termine di 60
giorni dalla data dell'incarico, uno schema di massima del piano regolatore
generale redatto sulla base delle direttive generali ex art. 3, comma VII,
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, sul quale il consiglio comunale
dovrà adottare le proprie determinazioni entro il termine di 30 giorni; inoltre
lo stesso si obbliga, entro il termine di 15 giorni, ad introdurre nel progetto
di piano regolatore generale e nelle parti esecutive dello stesso tutte le
modifiche che siano ritenute necessarie dal consiglio comunale all'atto
dell'adozione dello stesso, purchè le modifiche anzidette non risultino in
contrasto con le disposizioni legislative in vigore.
Il progettista è tenuto, altresì, a visualizzare le
osservazioni e le opposizioni in apposite planimetrie di cui all'art. 10 del
presente disciplinare, nonchè una relazione con proprie deduzioni sulle
medesime entro il termine massimo giorni 15, semprechè non necessiti acquisire
l'avviso del professionista incaricato dello studio agricolo-forestale o dello
studio geologico per osservazioni ed opposizioni che possano riguardare tali
studi”;
c) l'art. 4, già sostituito dall'art. 1, lett. b) del
decreto assessoriale 1 febbraio 1992, n. 64, è così sostituito:
“L'incarico comprende anche la redazione del
regolamento edilizio e del piano particolareggiato di cui all'art. 2 della
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 (prescrizioni esecutive), integrato
dall'art. 3, comma ottavo, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, il cui
ambito di intervento dovrà essere individuato dal consiglio comunale
contestualmente all'adozione delle determinazioni sullo schema di massima di
cui al precedente art. 3. Il contenuto di detto piano particolareggiato dovrà
essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 9 della sopracitata legge
n. 71/78”;
d) l'art. 8 è così sostituito:
“Nella formazione del piano dovranno essere osservate
le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2
aprile 1968, n. 1444, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
("Nuovo codice della strada") e nel relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè
nell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e negli artt. 11 e 12
della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.
Tutte le aree da destinare ad attrezzature o pubblici
servizi devono essere enucleate in tutte le zone territoriali omogenee previste
nel piano. Esse riguardano aree libere o aree interessate da costruzione che
per imprescindibili esigenze urbanistiche sono soggette a demolizione.
Il progettista sulla base della cartografia fornita
dal comune accerterà con apposito verbale unitamente all'Ufficio tecnico
comunale, lo stato di consistenza delle aree da destinare ad attrezzature,
servizi pubblici e viabilità ai fini della verifica della loro compatibilità con
le previsioni del piano regolatore generale oggetto dell'incarico. Tale verbale
deve essere redatto prima della consegna del piano regolatore generale e
presentato contestualmente ad esso.
Eventuale incompatibilità delle previsioni progettuali
relative alle attrezzature, ai servizi pubblici ed alla viabilità sopradetti
rispetto allo stato dei luoghi accertato, può costituire causa di rescissione
contrattuale in danno del progettista”;
e) il secondo comma dell'art. 11 è così sostituito:
“L'onorario e le spese sono determinate, anche qualora
l'incarico venga conferito ad uno dei professionisti laureati in una delle
discipline urbanistiche di cui all'art. 1, in base ai parametri suggeriti dal
Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 22/Seg/V del 10 febbraio 1976 e
precisamente dagli artt. 5, 8 e 9, tabelle A e B della tariffa professionale
per le prestazioni urbanistiche adottata dai Consigli nazionali degli ingegneri
e degli architetti con gli aggiornamenti proposti dal Ministero dei lavori
pubblici con la circolare sopra citata”;
f) Il primo comma dell'art. 12 è così sostituito:
“Il compenso spettante per la redazione del
regolamento edilizio è fissato forfettariamente nella seguente misura:
A) comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti: L.
3.825.000;
B) comuni capoluoghi di provincia o con popolazione da
50.001 a 100.000 abitanti: L. 5.737.000;
C) comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti: L.
7.650.000;
g) l'art. 13 è così sostituito:
"Il piano regolatore generale, le prescrizioni
esecutive e il regolamento edilizio devono essere presentati al comune entro
cinque mesi dalla notifica al professionista dell'esecutività dell'atto
deliberativo di incarico, da effettuarsi da parte del comune nel termine di
giorni 5 dalla data di ricezione del visto dell'autorità tutoria, ove
richiesto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o dalla data di
consegna della cartografia e degli elementi indicati nell'art. 5 del presente
disciplinare, se posteriore alle determinazioni dell'organo tutorio. Nel termine
di cinque mesi non va computato quello assegnato al comune dall'art. 3 del
presente disciplinare.
Il termine di presentazione degli atti di
pianificazione relativi ai comuni capoluoghi di provincia o aventi popolazione
residente alla data dell'incarico superiore a 50.000 abitanti è stabilito in
mesi dieci”;
h) all'art. 15, dopo il terzo comma, è aggiunto il
seguente comma:
“Le parcelle relative alle prestazioni urbanistiche di
cui al presente disciplinare dovranno essere sottoposte al parere di congruità
dell'ordine professionale o, in mancanza, dell'Ispettorato regionale tecnico”;
i) l'art. 18 è così sostituito:
“Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo
per il progettista mentre diverrà impegnativo per il comune dopo il riscontro
di legittimità da parte dell'autorità tutoria della delibera con la quale viene
affidato l'incarico ed approvato il disciplinare relativo”.
Art. 2
E', altresì, approvata la modifica al disciplinare
tipo di incarico per la redazione del piano regolatore particolareggiato,
approvato con il citato decreto n. 91/79, già modificato dall'art. 2 del
decreto n. 64 del 1° febbraio 1992, come segue:
a) l'art. 1 è così sostituito:
“Il comune di
nella persona del sindaco
con il presente atto dà incarico (2) al
(ingegnere o architetto o dottore in possesso di
laurea in urbanistica, o in pianificazione territoriale ed urbanistica, o in
pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale) iscritto all'albo
professionale di
(ovvero, per i laureati in una delle discipline
urbanistiche sopramenzionate, ad un'associazione di categoria di rilevanza
nazionale o all'albo degli esperti di pianificazione territoriale del Ministero
dei lavori pubblici) di redigere il progetto di piano regolatore
particolareggiato per le zone indicate nell'allegato stralcio planimetrico
dello strumento urbanistico generale vigente presso il comune.
Il suddetto professionista svolgerà l'incarico in
conformità alle direttive del comune circa i criteri da adottarsi per la
compilazione del progetto di piano”;
b) l'art. 3 è così sostituito:
“Il progettista dovrà presentare, nel termine di mesi
due dalla data dell'incarico, uno studio di massima del piano particolareggiato
sul quale il consiglio comunale dovrà dare il preliminare benestare entro un
mese; inoltre lo stesso si obbliga, entro il termine di 15 giorni, ad
introdurre nel progetto di piano particolareggiato tutte le modifiche che siano
ritenute necessarie dal consiglio comunale all'atto dell'adozione dello stesso,
purchè le modifiche anzidette non risultino in contrasto con le disposizioni
legislative in vigore.
Il progettista è tenuto, altresì, a visualizzare le
osservazioni e le opposizioni in apposite planimetrie di cui all'art. 8 del
presente disciplinare, nonchè una relazione sulle medesime entro il termine
massimo di giorni 15, semprechè non necessiti acquisire l'avviso del
professionista incaricato dello studio geologico per osservazioni ed opposizioni
che possano riguardare tale studio”;
c) Il secondo comma dell'art. 6 è così sostituito:
“Nella formazione del piano regolatore
particolareggiato dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei
decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444, nel
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della
strada") e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e
successive modifiche ed integrazioni, nonchè, ove occorra, nell'art. 7 della
legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e negli artt. 11 e 12 della legge
regionale 14 settembre 1979, n. 214”;
d) il secondo comma dell'art. 9 è così sostituito:
“L'onorario e le spese sono determinate, anche qualora
l'incarico venga conferito ad uno dei professionisti laureati in una delle
discipline urbanistiche di cui all'art. 1, in base ai parametri suggeriti dal
Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 22/Seg/V del 10 febbraio 1976 e,
precisamente, dagli artt. 8 e 9, tabella B della tariffa professionale per le
prestazioni urbanistiche adottata dai Consigli nazionali degli ingegneri e
degli architetti con gli aggiornamenti proposti dal Ministero dei lavori
pubblici con la circolare sopra citata”;
e) l'art. 10 è così sostituito:
“Il piano particolareggiato deve essere presentato al
comune entro cinque mesi dalla notifica al professionista della esecutività
dell'atto deliberativo di incarico, da effettuarsi da parte del comune nel
termine di giorni 5 dalla data di ricezione del visto dell'autorità tutoria,
ove richiesto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o dalla data
di consegna della cartografia e degli elementi indicati nell'art. 4 del
presente disciplinare, se posteriore alle determinazioni dell'organo tutorio. Nel
termine di cinque mesi non va computato quello assegnato al comune dall'art. 3
del presente disciplinare”;
f) all'art. 12, dopo il quarto comma, è inserito il
seguente comma:
“Le parcelle relative alle prestazioni urbanistiche di
cui al presente disciplinare dovranno essere sottoposte al parere di congruità
dell'ordine professionale o, in mancanza, dell'Ispettorato regionale tecnico”;
g) l'art. 15 è così sostituito:
“Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo
per il progettista mentre diverrà impegnativo per il comune dopo il riscontro
di legittimità da parte dell'autorità tutoria della delibera con la quale viene
affidato l'incarico ed approvato il disciplinare relativo, ove richiesto”.
Art. 3
I comuni sono tenuti ad uniformarsi alle modifiche
apportate con il presente decreto ai predetti schemi di disciplinare, i quali
nel loro testo coordinato con le disposizioni di cui al decreto n. 64/92 del 1°
febbraio 1992 ed al presente decreto ne fanno parte integrante.
Art. 4
Il presente decreto, unitamente agli allegati, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 22 marzo 2000.
MARTINO
_____________
(1) Fermo restando il compenso per le competenze
tecniche di cui all'art. 11 del presente disciplinare, il comune può affidare
l'incarico di progettazione ad un gruppo di almeno 3 professionisti i quali
sono tenuti a designare il proprio rappresentante a mezzo di procura.
(2) Fermo restando il compenso per le competenze
tecniche di cui all'art. 9 del presente disciplinare, il comune può affidare
l'incarico di progettazione ad un gruppo di almeno 3 professionisti i quali
sono tenuti a designare il proprio rappresentante a mezzo di procura.
DISCIPLINARE D'INCARICO
PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE,
DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
E DELLE PRESCRIZIONI ESECUTIVE AI SENSI DELL'ART. 2
DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1978, N. 71
NEL COMUNE DI .....................................
Art. 1
Il comune di
nella persona del sindaco
con il presente atto dà incarico (1) al
(ingegnere o architetto o dottore in possesso di
laurea in urbanistica, o in pianificazione territoriale ed urbanistica, o in
pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale) iscritto all'albo
professionale di
(ovvero, per i laureati in una delle discipline
urbanistiche sopramenzionate, ad un'associazione di categoria di rilevanza
nazionale o all'albo degli esperti di pianificazione territoriale del Ministero
dei lavori pubblici) di redigere il progetto di piano regolatore generale ai
sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Il suddetto
professionista svolgerà l'incarico in conformità alle direttive del comune
circa i criteri da adottarsi per la compilazione del progetto di piano.
Art. 2
Per quanto concerne l'incarico affidatogli il
professionista elegge domicilio presso la propria abitazione sita in
Art. 3
Il progettista dovrà presentare, nel termine di 60
giorni dalla data dell'incarico, uno schema di massima del piano regolatore
generale redatto sulla base delle direttive generali ex art. 3, comma 7, della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, sul quale il consiglio comunale dovrà
adottare le proprie determinazioni entro il termine di 30 giorni; inoltre lo
stesso si obbliga, entro il termine di 15 giorni, ad introdurre nel progetto di
piano regolatore generale e nelle parti esecutive dello stesso tutte le
modifiche che siano ritenute necessarie dal consiglio comunale all'atto
dell'adozione dello stesso, purchè le modifiche anzidette non risultino in
contrasto con le disposizioni legislative in vigore. Il progettista è tenuto,
altresì, a visualizzare le osservazioni e le opposizioni in apposite
planimetrie di cui all'art. 10 del presente disciplinare, nonchè una relazione
con proprie deduzioni sulle medesime entro il termine massimo giorni 15.
Art. 4
L'incarico comprende anche la redazione del
regolamento edilizio e del piano particolareggiato di cui all'art. 2 della
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 (prescrizioni esecutive), integrato
dall'art. 3, comma ottavo, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, il cui
ambito di intervento dovrà essere individuato dal consiglio comunale
contestualmente all'adozione delle determinazioni sullo schema di massima di
cui al precedente art. 3. Il contenuto di detto piano particolareggiato dovrà
essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 9 della sopracitata legge
n. 71/78.
Art. 5
Il comune dovrà fornire, all'atto dell'incarico al
progettista, i rilievi aerofotogrammetrici a scala 1:2.000 relativamente
all'abitato esistente, comprese le frazioni, e alle zone di espansione, a scala
1:10.000 per tutto il territorio comunale.
Contestualmente alla consegna della cartografia, il
comune fornirà, altresì, al progettista lo studio geologico generale (relativo
agli aspetti geomorfologici, geolitologici ed idrogeologici del territorio
comunale), le direttive generali ex art. 3 della legge regionale n. 15/91, i
dati demografici, i progetti di opere pubbliche approvati ed in corso di
approvazione che interessino il territorio comunale, nonchè ogni elemento utile
discendente da leggi o da regolamenti perchè se ne possa tenere conto nell'elaborazione
del piano.
Successivamente alle determinazioni consiliari sullo
schema di massima del piano regolatore generale e, comunque, entro 60 giorni
dall'adozione della relativa deliberazione, il comune fornirà al progettista lo
studio geologico tecnico relativo alle aree interessate dalle prescrizioni
esecutive.
Art. 6
Il progetto di piano resterà di proprietà piena ed
assoluta del comune il quale nei modi e forme di legge potrà nel tempo
introdurvi varianti e modifiche che siano ritenute necessarie per un
miglioramento delle previsioni urbanistiche.
Art. 7
Il P.R.G, il regolamento edilizio e le prescrizioni
esecutive di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 sono
redatti in osservanza alle disposizioni legislative vigenti sia statali che
regionali.
Art. 8
Nella formazione del piano dovranno essere osservate
le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2
aprile 1968, n. 1444, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
("Nuovo codice della strada") e nel relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè
nell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e negli artt. 11 e 12
della legge regionale 14 settembre 1979, n. 214.
Tutte le aree da destinare ad attrezzature o pubblici
servizi devono essere enucleate in tutte le zone territoriali omogenee previste
nel piano. Esse riguardano aree libere o aree interessate da costruzioni che
per imprescindibili esigenze urbanistiche sono soggette a demolizione.
Il progettista sulla base della cartografia fornita
dal comune accerterà con apposito verbale unitamente all'Ufficio tecnico
comunale lo stato di consistenza delle aree da destinare ad attrezzature,
servizi pubblici e viabilità ai fini della verifica della loro compatibilità
con le previsioni del piano regolatore generale oggetto dell'incarico. Tale
verbale deve essere redatto prima della consegna del piano regolatore generale
e presentato contestualmente ad esso.
Eventuale incompatibilità delle previsioni progettuali
relative alle attrezzature, ai servizi pubblici ed alla viabilità sopradetti
rispetto allo stato dei luoghi accertato, può costituire causa di rescissione
contrattuale in danno del progettista.
Art. 9
Dimensionamento del piano
Il P.R.G. deve essere dimensionato per un ventennio.
Il fabbisogno di aree residenziali, produttive ecc. va determinato in rapporto
alla popolazione residente prevedibile nell'arco temporale sopraindicato, da
calcolare sulla base dei dati ISTAT più recenti.
Per la popolazione fluttuante va condotta un'indagine
presso gli enti provinciali per il turismo, diretta ad accertare le punte
massime riscontrate nell'ultimo triennio.
In ogni caso, ai fini del dimensionamento, dovrà
tenersi conto della possibilità concreta del recupero del patrimonio edilizio
esistente.
Art. 10
Elenco degli elaborati costituenti il P.R.G.
Gli elaborati da presentare devono essere i seguenti:
a) relazione preliminare sulle scelte urbanistiche
fondamentali e sugli indirizzi che sono stati assunti per la redazione del
piano;
b) relazione generale analitica dello stato di fatto
riferito al patrimonio edilizio, alla popolazione residente, ai servizi ed
attrezzature di interesse generale, all'ambiente fisico, alla storia,
all'economia, traffico e comunicazioni;
c) relazione sui principali problemi consequenziali
all'analisi dello stato di fatto, determinazione dei fabbisogni e soluzione dei
problemi riferiti ad un ventennio;
d) relazione illustrativa generale del progetto di
piano e dei criteri adottati per le più importanti sistemazioni anche
nell'osservanza dei piani territoriali di coordinamento e dei piani regolatori
per le aree di sviluppo industriale;
e) programma e fasi di attuazione con particolare
riferimento alle priorità per i piani urbanistici esecutivi e le opere di
pubblico interesse;
f) relazione geologica delle zone soggette a
pianificazione con annessa planimetria;
g) schema regionale con l'indicazione della posizione
e della importanza del comune in rapporto ai centri di più diretto interesse;
h) planimetria a scala non inferiore 1:10.000 di tutto
il territorio comunale con indicazione dello stato di fatto, ottenuta da
restituzione aerofotogrammetrica;
i) planimetria dello stato di fatto del centro abitato
e delle frazioni a scala 1:2.000 ottenuta da restituzione aerofotogrammetrica,
con l'indicazione degli edifici pubblici, manufatti industriali, aree
demaniali, immobili soggetti a tutela monumentale o paesaggistica, zone
sottoposte a vincolo di natura diversa e altri elementi di particolare
interesse urbanistico;
l) planimetria a scala non inferiore a 1:10.000
contenente:
- la suddivisione del territorio in zone territoriali
omogenee ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- l'indicazione delle aree destinate a formare spazi
di uso pubblico ovvero soggette a speciali prescrizioni;
- l'ubicazione delle sedi degli uffici pubblici o di
uso pubblico nonchè delle opere e degli impianti di interesse generale;
- indicazione della rete stradale principale e delle
altre vie di comunicazione (ferroviarie, portuali, aeroportuali, ecc.);
- delimitazione delle zone di recupero del patrimonio
edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
m) planimetria a scala 1:2.000 del centro abitato,
delle frazioni e delle nuove previsioni insediative (residenziali, turistiche,
produttive, ecc.) contenente gli elementi di cui alla precedente lettera l);
n) norme di attuazione urbanistiche-edilizie che precisino
inequivocabilmente le destinazioni di zona e i relativi indici di
utilizzazione, nonchè gli eventuali vincoli da porre;
o) planimetria alle scale di cui alla lettera l) ed m)
contenente la visualizzazione delle osservazioni, corredata da relazione con le
proposte dei progettisti in merito alle osservazioni medesime.
Oltre al piano regolatore generale, il progettista è
tenuto a redigere il regolamento edilizio in conformità ai contenuti dell'art.
33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni,
nonchè le prescrizioni esecutive di cui all'art. 2 della legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71.
Gli elaborati delle prescrizioni esecutive sono:
a) planimetria delle previsioni del piano regolatore
generale a scala 1:2.000 relativa alle zone oggetto del piano
particolareggiato, estese ai tratti adiacenti in modo che risultino le
connessioni con le altre parti del piano stesso;
b) planimetria delle prescrizioni esecutive a scala
1:2.000 disegnata sulla mappa catastale dalla quale si possono rilevare i
seguenti elementi:
- le strade carrabili e pedonali ed altri spazi
riservati alla viabilità, sosta e parcheggi con precisazione degli allineamenti
e delle principali quote rosse (altimetria di progetto):
- gli spazi riservati ad edifici ed impianti pubblici
esistenti e di programma (uffici pubblici, chiese, scuole, mercati, caserme,
impianti sportivi, giardini pubblici, edifici di carattere ricreativo
culturale, edifici di assistenza e di cura, bagni pubblici, case di pena, ecc.)
con la precisa delimitazione e destinazione di ciascuno di essi;
- gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti
a restauro o a bonifica edilizia;
- i beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli
o particolari servitù (edifici monumentali, zone archeologiche, giardini e
parchi privati, zone di rispetto assoluto o parziale, ecc.) con la precisa
individuazione di ciascuno di essi;
- la suddivisione delle aree fabbricabili in isolati e
lo schema planivolumetrico degli edifici previsti e l'eventuale indicazione dei
comparti di immobili da ricostruire in unità edilizie;
c) norme tecniche di attuazione e le eventuali
prescrizioni speciali;
d) grafici in una scala non inferiore 1:200 indicanti:
-i profili regolatori (altimetrici) dell'edilizia
lungo le vie principali o le piazze;
-le sezioni tipo delle sedi stradali;
- i tipi di alberatura da adottare in determinate
località;
e) la previsione di massima delle spese necessarie per
l'attuazione del piano;
f) i progetti di massima a scala opportuna della rete
fognante, idrica, telefonica, del gas ove esiste, di distribuzione di energia
elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura
necessaria alla destinazione dell'insediamento;
g) piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili
da espropriare;
h) quant'altro occorra per consentire la corretta e
completa interpretazione del piano;
i) relazione illustrativa dei criteri di impostazione
del piano, delle esigenze che lo determinano e della gradualità secondo la
quale si prevede di sviluppare sia le opere che gli interventi consentiti dalle
leggi urbanistiche per l'attuazione del piano;
l) planimetria alla scala 1:2.000 contenente la
visualizzazione delle opposizioni ed osservazioni corredata da relazione con le
proposte del progettista in merito alle opposizioni e osservazioni stesse;
m) il costo, ai prezzi correnti, delle opere di
urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della legge
regionale n. 15/91.
Tutti gli elaborati relativi al piano regolatore
generale, alle prescrizioni esecutive nonchè al regolamento edilizio devono
essere prodotti in cinque esemplari di cui uno in bollo che ne costituisce
l'originale e quattro in carta semplice.
Tutti gli elaborati costituenti copie devono essere
vidimati in ogni foglio e contenere l'attestazione da parte del sindaco e del
segretario comunale della conformità all'originale.
Sia sull'originale che sulle copie devono essere
riportati a cura del segretario comunale gli estremi della deliberazione con la
quale viene adottato l'atto per il quale si chiede l'approvazione.
Art. 11
L'incarico procede in conformità alle vigenti
disposizioni legislative regolanti la materia.
L'onorario e le spese sono determinate, anche qualora
l'incarico venga conferito ad uno dei professionisti laureati in una delle
discipline urbanistiche di cui all'art. 1, in base ai parametri suggeriti dal
Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 22/Seg/V del 10 febbraio 1976 e precisamente
dagli artt. 5, 8 e 9, tabelle A e B della tariffa professionale per le
prestazioni urbanistiche adottata dai Consigli nazionali degli ingegneri e
degli architetti con gli aggiornamenti proposti dal Ministero dei lavori
pubblici con la circolare sopra citata.
Le competenze tecniche sono fissate in
L................................
(diconsi
lire..................................................................................).
Esse comprendono le spese tutte, nessuna esclusa,
necessarie per l'espletamento dell'incarico sino all'approvazione del piano,
comprese quelle relative alla stipula del presente disciplinare.
Le competenze tecniche sopra citate sono
onnicomprensive e vengono considerate remunerative a tutti gli effetti e non
sono suscettibili di modifiche per alcuna ragione e, pertanto, il progettista
dichiara di accettarle e si impegna di nulla pretendere oltre tale somma.
Art. 12
Il compenso spettante per la redazione del regolamento
edilizio è fissato forfettariamente nella seguente misura:
a) comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti: L.
3.825.000;
b) comuni capoluoghi di provincia o con popolazione da
50.001 a 100.000 abitanti: L. 5.737.000;
c) comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti: L.
7.650.000.
Detto compenso verrà corrisposto dopo le eventuali
introduzioni delle modifiche disposte con il decreto approvativo.
Art. 13
Il piano regolatore generale, le prescrizioni
esecutive e il regolamento edilizio devono essere presentati al comune entro
cinque mesi dalla notifica al professionista della esecutività dell'atto
deliberativo di incarico, da effettuarsi da parte del comune nel termine di
giorni 5 dalla data di ricezione del visto dell'autorità tutoria, ove
richiesto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o dalla data di
consegna della cartografia e degli elementi indicati nell'art. 5 del presente
disciplinare, se posteriore alle determinazioni dell'organo tutorio. Nel
termine di cinque mesi non va computato quello assegnato al comune dall'art. 3
del presente disciplinare.
Il termine di presentazione degli atti di
pianificazione relativi ai comuni capoluoghi di provincia o aventi popolazione
residente alla data dell'incarico superiore a 50.000 abitanti è stabilito in
mesi dieci.
Art. 14
Fa parte dell'incarico, ed i relativi oneri si
intendono compresi nel compenso, la collaborazione tecnica durante il periodo
istruttorio della pubblicazione del piano fino alla sua approvazione.
Il progettista è tenuto, altresì, dopo l'approvazione
definitiva del piano ad apportare allo stesso tutte le modifiche discendenti
dal decreto di approvazione del piano nel termine di mesi due.
Dette modifiche saranno apportate sui controlucidi che
restano di proprietà del comune, unitamente ai controlucidi costituenti la
stesura originaria del piano adottato dal consiglio comunale.
Art. 15
Le modalità di pagamento delle competenze tecniche sono
le seguenti:
a) corresponsione delle somme relative alle spese
tecniche, all'atto del conferimento dell'incarico;
b) il 40% dell'onorario da corrispondere all'atto
della presentazione degli elaborati tutti previsti dall'art. 10 del presente
disciplinare;
c) il 40% dell'onorario da corrispondere dopo
l'adozione da parte del consiglio comunale;
d) il restante 20% da corrispondere dopo
l'approvazione del piano e, comunque, dopo l'eventuale visualizzazione delle
modifiche di cui al secondo comma dell'art. 14.
Per ogni giorno di ritardo della consegna degli
elaborati da parte del professionista è stabilita una penale pari a l'1 per
mille sull'importo complessivo delle competenze di cui all'art. 11. Ove il
ritardo della consegna degli elaborati di cui all'art. 10 del presente
disciplinare sia superiore a mesi due e mezzo, l'incarico si intende revocato e
il professionista è tenuto a rimborsare le somme ricevute.
La penale di cui al precedente comma si applica
altresì nei casi di ritardo previsti dagli artt. 3, 13 e 14 del presente
disciplinare.
Le parcelle relative alle prestazioni urbanistiche di
cui al presente disciplinare dovranno essere sottoposte al parere di congruità
dell'ordine professionale o, in mancanza, dell'Ispettorato regionale tecnico.
Art. 16
Il progettista dichiara di non avere rapporti di
impiego con pubbliche amministrazioni dello Stato, della Regione Siciliana,
delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici salvo i casi di espressa
autorizzazione ai sensi della legislazione vigente.
Art. 17
Il progettista si impegna, altresì, a non esercitare
la professione nel comune interessato dalla redazione del piano regolatore
generale e, specificatamente, a non predisporre piani di lottizzazione o
progetti edilizi sino all'approvazione del piano regolatore generale.
Art. 18
Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo
per il progettista mentre diverrà impegnativo per il comune dopo il riscontro
di legittimità da parte dell'autorità tutoria della delibera con la quale viene
affidato l'incarico ed approvato il disciplinare relativo, ove richiesto.
Il progettista
..........................................
Il sindaco
..........................................
Visto per l'autenticità delle superiori firme:
Il segretario comunale
..........................................
___________
(1) Fermo restando il compenso per le competenze
tecniche di cui all'art. 11 del presente disciplinare, il comune può affidare
l'incarico di progettazione ad un gruppo di almeno 3 professionisti i quali
sono tenuti a designare il proprio rappresentante a mezzo di procura.
Allegato B
DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE
DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1978, N.71
NEL COMUNE DI .....................................
Art. 1
Il comune di
nella persona del sindaco
con il presente atto dà incarico (1) al
(ingegnere o architetto o dottore in possesso di
laurea in urbanistica, o in pianificazione territoriale ed urbanistica, o in
pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale) iscritto all'albo
professionale di
(ovvero, per i laureati in una delle discipline
urbanistiche sopramenzionate, ad un'associazione di categoria di rilevanza
nazionale o all'albo degli esperti di pianificazione territoriale del Ministero
dei lavori pubblici) di redigere il progetto di piano regolatore
particolareggiato per le zone indicate nell'allegato stralcio planimetrico
dello strumento urbanistico generale vigente presso il comune.
Il suddetto professionista svolgerà l'incarico in
conformità alle direttive del comune circa i criteri da adottarsi per la
compilazione del progetto di piano.
Art. 2
Per quanto concerne l'incarico affidatogli il
professionista elegge domicilio presso la propria abitazione sita in
Art. 3
Il progettista dovrà presentare, nel termine di mesi
due dalla data dell'incarico, uno studio di massima del piano particolareggiato
sul quale il consiglio comunale dovrà dare il preliminare benestare entro un
mese; inoltre lo stesso si obbliga, entro il termine di 15 giorni, ad
introdurre nel progetto di piano particolareggiato tutte le modifiche che siano
ritenute necessarie dal consiglio comunale all'atto dell'adozione dello stesso,
purchè le modifiche anzidette non risultino in contrasto con le disposizioni
legislative in vigore.
Il progettista è tenuto, altresì, a visualizzare le
osservazioni e le opposizioni in apposite planimetrie di cui all'art. 8 del
presente disciplinare, nonchè una relazione con proprie deduzioni sulle
medesime entro il termine massimo di giorni 15, semprechè non necessiti
acquisire l'avviso del professionista incaricato dello studio geologico per
osservazioni ed opposizioni che possano riguardare tale studio.
Art. 4
Il comune dovrà fornire, all'atto dell'incarico al
progettista, i rilievi aerofotogrammetrici a scala 1:2.000 relativamente
all'area oggetto del piano. Contestualmente alla consegna della cartografia, il
comune fornirà, altresì, al progettista lo studio geologico relativo alle aree
oggetto del piano regolatore particolareggiato, i progetti di opere pubbliche
approvati che interessino le zone da particolareggiare, nonchè ogni elemento
utile discendente da leggi o da regolamenti perchè se ne possa tenere conto
nell'elaborazione del piano.
Art. 5
Il progetto di piano resterà di proprietà piena ed
assoluta del comune il quale nei modi e forme di legge potrà nel tempo
introdurvi varianti e modifiche che siano ritenute necessarie.
Art. 6
Il piano regolatore particolareggiato deve rispettare
tutte le disposizioni legislative vigenti sia statali che regionali.
Nella formazione del piano regolatore
particolareggiato dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei
decreti ministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444, nel
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della
strada") e nel relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e
successive modifiche ed integrazioni, nonchè, ove occorra, nell'art. 7 della
legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e negli artt. 11 e 12 della legge
regionale 14 settembre 1979, n. 214.
La progettazione deve essere approfondita fino
all'individuazione degli isolati così come definiti dall'art. 10 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Art. 7
Il piano regolatore particolareggiato, redatto a norma
della vigente legislazione urbanistica, dovrà sviluppare le direttive ed i
criteri tecnici stabiliti dallo strumento urbanistico generale di cui
costituisce l'attuazione, e dovrà contenere i seguenti elementi:
a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e
carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonchè degli
allineamenti;
b) gli spazi di sosta e di parcheggio;
c) la progettazione di massima della rete fognante,
idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della
pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla
destinazione dell'insediamento;
d) gli spazi per le attrezzature di interesse
pubblico;
e) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti
a restauri o a bonifica edilizia;
f) la suddivisione delle aree in isolati e lo schema
planivolumetrico degli edifici previsti;
g) gli elenchi catastali delle proprietà da
espropriare o vincolare;
h) le norme tecniche di attuazione e le eventuali
prescrizioni speciali;
i) la previsione di massima delle spese necessarie per
l'attuazione del piano.
Art. 8
Elenco degli elaborati
costituenti il piano regolatore particolareggiato
Gli elaborati da presentare almeno devono essere i
seguenti:
a) planimetria delle previsioni del piano regolatore
generale o del programma di fabbricazione a scala 1:2.000 relativa alle zone
oggetto del piano particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti in modo
che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;
b) planimetria del piano particolareggiato a scala
1:2.000 disegnata sulla mappa catastale dalla quale si possano rilevare i
seguenti elementi:
- le strade carrabili e pedonali ed altri spazi
riservati alla viabilità, sosta e parcheggi, con precisazione degli
allineamenti e delle principali quote rosse (altimetria di progetto);
- gli spazi riservati ad edifici ed impianti pubblici
esistenti e di programma (uffici pubblici, chiese, scuole, mercati, caserme,
impianti sportivi, giardini pubblici, edifici di carattere ricreativo
culturale, edifici di assistenza e di cura, bagni pubblici, case di pena, ecc.)
con la precisa delimitazione e destinazione di ciascuno di essi;
- gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti
a restauro o a bonifica edilizia;
- i beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli
o particolari servitù (edifici monumentali, zone archeologiche, giardini e
parchi privati, zone di rispetto assoluto o parziale, ecc.) con la precisa
individuazione di ciascuno di essi;
- la suddivisione delle aree fabbricabili in isolati e
lo schema planivolumetrico degli edifici previsti e l'eventuale indicazione dei
comparti di immobili da ricostruire in unità edilizie;
c) norme tecniche di attuazione e le eventuali
prescrizioni speciali;
d) grafici in una scala non inferiore 1:200 indicanti:
- i profili regolatori (altimetrici) dell'edilizia
lungo le vie principali e le piazze;
- le sezioni tipo delle sedi stradali;
- i tipi di alberatura da adottare in determinate
località;
e) la previsione di massima delle spese necessarie per
l'attuazione del piano;
f) i progetti di massima a scala opportuna della rete
fognante, idrica, telefonica, del gas ove esiste, di distribuzione di energia
elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura
necessaria alla destinazione dell'insediamento;
g) piano particellare di esproprio ed elenchi degli
immobili da espropriare;
h) quant'altro occorra per consentire la corretta e
completa interpretazione del piano;
i) relazione illustrativa dei criteri di impostazione
del piano, delle esigenze che lo determinano e della gradualità secondo la
quale si prevede di sviluppare sia le opere che gli interventi consentiti dalle
leggi urbanistiche per l'attuazione del piano;
l) planimetria alla scala 1:2.000 contenente la
visualizzazione delle opposizioni ed osservazioni corredata da relazione con le
proposte del progettista in merito alle opposizioni e osservazioni stesse;
m) il costo, ai pezzi correnti, delle opere di
urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 4 della legge
regionale n. 15/91.
I piani particolareggiati relativi ai centri storici,
agli agglomerati di antica o recente formazione contraddistinti da valori
storici, urbanistici, artistici ed ambientali, nonchè i piani di recupero di
cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 riguardanti i centri storici devono essere
redatti secondo le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio
1976, n. 70.
Il piano sarà redatto sulla base di rilievi
particolareggiati di ogni singolo edificio e di ogni elemento che presenti
pregi architettonici o artistici, nonchè su rilevamenti socio-economici; a tal
fine si procederà al preliminare censimento degli edifici costituenti l'antica
struttura, articolato come segue per ogni unità edilizia:
- rilievo fotografico;
- rilievo del piano terreno e della sezione tipologica
con l'indicazione delle soprastrutture;
- analisi delle condizioni igieniche generali;
- condizioni statiche e di conservazione;
- stato della proprietà e destinazione d'uso dei
singoli immobili ai vari piani;
- individuazione e documentazione dei valori
architettonici, ambientali e monumentali.
Gli elaborati del piano da presentare almeno devono
essere i seguenti:
a) relazione illustrativa dei criteri di impostazione;
b) planimetria generale della struttura edilizia al
piano terra in scala 1:200;
c) planimetrie varie, in scala 1:500, con le seguenti
indicazioni: condizioni d'uso al piano terra, valori ambientali, architettonici
e monumentali, consistenza volumetrica del numero dei piani utili,
soprastrutture, condizioni igieniche, condizioni statiche, stato della
proprietà e condizioni di occupazione;
d) planimetria, in scala 1:500, riassuntiva dei vari
parametri di analisi;
e) norme tecniche di attuazione con l'indicazione
degli interventi ammissibili per ogni tipo di unità edilizia;
f) progetti-tipo di riferimento relativi alle varie
tipologie edilizie per gli interventi ammissibili, in scala 1:200;
g) calcolo di massima della popolazione prevedibile in
funzione dell'ottimizzazione degli indici di affollamento e dell'ambito di
ristrutturazione degli alloggi;
h) previsione delle attrezzature compatibili con la
popolazione insediabile e delle attrezzature di livello urbano compatibili con
la struttura antica;
i) indicazione delle attività non compatibili con la
struttura antica, delle quali va previsto lo spostamento;
l) eventuale indicazione dei comparti di immobili da
ricostruire in unità edilizie;
m) la previsione di massima delle spese necessarie per
l'attuazione del piano;
n) piano particellare di esproprio ed elenchi degli
immobili da espropriare;
o) planimetria alla scala 1:500 contenente la
visualizzazione delle opposizioni ed osservazioni corredata da relazione con le
proposte del progettista in merito alle opposizioni e osservazioni stesse.
Tutti gli elaborati di cui alle precedenti lettere devono
essere presentati in cinque esemplari di cui uno in bollo che ne costituisce
l'originale e quattro in carta semplice vidimati in ogni foglio e contenenti in
calce l'attestazione della conformità all'originale da parte del sindaco e da
parte del segretario comunale. Sia sull'originale che sugli esemplari in carta
semplice devono essere riportati a cura del segretario comunale gli estremi
della deliberazione con la quale è stato adottato l'atto per il quale si chiede
l'approvazione.
Art. 9
L'incarico procede in conformità alle vigenti
disposizioni legislative regolanti la materia.
L'onorario e le spese sono determinati, anche qualora
l'incarico venga conferito ad uno dei professionisti laureati in una delle
discipline urbanistiche di cui all'art. 1, in base ai parametri suggeriti dal
Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 22/Seg/V del 10 febbraio 1976 e
precisamente dagli artt. 8 e 9, tabella B della tariffa professionale per le
prestazioni urbanistiche adottata dai Consigli nazionali degli ingegneri e
degli architetti con gli aggiornamenti proposti dal Ministero dei lavori
pubblici con la circolare sopra citata.
Le competenze tecniche sono fissate in
L................................
(diconsi
lire..................................................................................).
Esse comprendono le spese tutte, nessuna esclusa,
necessarie per l'espletamento dell'incarico sino all'approvazione del piano,
comprese quelle relative alla stipula del presente disciplinare.
Le competenze tecniche sopra citate sono
onnicomprensive e vengono considerate remunerative a tutti gli effetti e non
sono suscettibili di modifiche per alcuna ragione e, pertanto, il progettista
dichiara di accettarle e si impegna di nulla pretendere oltre tale somma.
Art. 10
Il piano particolareggiato deve essere presentato al
comune entro cinque mesi dalla notifica al professionista dell'esecutività
dell'atto deliberativo di incarico, da effettuarsi da parte del comune nel
termine di giorni 5 dalla data di ricezione del visto dell'autorità tutoria,
ove richiesto, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o dalla data
di consegna della cartografia e degli elementi indicati nell'art. 4 del
presente disciplinare, se posteriore alle determinazioni dell'organo tutorio.
Nel termine di cinque mesi non va computato quello assegnato al comune
dall'art. 3 del presente disciplinare.
Art. 11
Fa parte dell'incarico ed i relativi oneri si
intendono compresi nel compenso, la collaborazione tecnica durante il periodo
istruttorio della pubblicazione del piano fino alla sua approvazione.
Il progettista è tenuto, altresì, dopo l'approvazione
definitiva del piano ad apportare allo stesso tutte le modifiche discendenti
dal decreto di approvazione del piano nel termine di mesi due.
Dette modifiche saranno apportate sui controlucidi che
restano di proprietà del comune, unitamente ai controlucidi costituenti la
stesura originaria del piano adottato dal consiglio comunale.
Art. 12
Le modalità di pagamento delle competenze tecniche
sono le seguenti:
a) corresponsione delle somme relative alle spese
tecniche, all'atto del conferimento dell'incarico;
b) il 40% dell'onorario da corrispondere all'atto
della presentazione degli elaborati tutti previsti dall'art. 8 del presente
disciplinare;
c) il 40% dell'onorario da corrispondere dopo
l'adozione da parte del consiglio comunale;
d) il restante 20% da corrispondere dopo
l'approvazione del piano e, comunque, dopo l'eventuale visualizzazione delle
modifiche di cui al secondo comma dell'art. 11.
Per ogni giorno di ritardo della consegna degli
elaborati da parte del professionista è stabilita una penale pari a l'1 per
mille sull'importo complessivo delle competenze di cui all'art. 9.
Ove il ritardo della consegna degli elaborati di cui
all'art. 8 del presente disciplinare sia superiore a mesi due e mezzo,
l'incarico si intende revocato e il professionista è tenuto a rimborsare le
somme ricevute.
La penale di cui al precedente comma si applica
altresì nei casi di ritardo previsti dagli artt. 3, 10 e 11 del presente
disciplinare.
Le parcelle relative alle prestazioni urbanistiche di
cui al presente disciplinare dovranno essere sottoposte al parere di congruità
dell'ordine professionale o, in mancanza, dell'Ispettorato regionale tecnico.
Art. 13
Il progettista dichiara di non avere rapporti di
impiego con pubbliche amministrazioni dello Stato, della Regione Siciliana,
delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici salvo i casi di espressa
autorizzazione ai sensi della legislazione vigente.
Art. 14
Il progettista si impegna, altresì, a non esercitare
la professione nel comune interessato limitatamente alla zona d'intervento del
piano particolareggiato e, specificatamente, a non predisporre progetti edilizi
sino all'approvazione del piano regolatore particolareggiato.
Art. 15
Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo
per il progettista mentre diverrà impegnativo per il comune dopo il riscontro
di legittimità da parte dell'autorità tutoria della delibera con la quale viene
affidato l'incarico ed approvato il disciplinare relativo, ove richiesto.
Il progettista
..........................................
Il sindaco
..........................................
Visto per l'autenticità delle superiori firme:
Il segretario
comunale
..........................................
____________
(1) Fermo
restando il compenso per le competenze tecniche di cui all'art. 9 del presente
disciplinare, il comune può affidare l'incarico di progettazione ad un gruppo
di almeno 3 professionisti i quali sono tenuti a designare il proprio
rappresentante a mezzo di procura.