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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Legge Regionale Sicilia 10/8/1985 n.37
B.U.R. 17/8/1985 n.35
Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive (*).
(*) Si vedano la Circ.Ass. 23 aprile 1987, n. 2/1987, la Circ.Ass. 17 marzo 1986, n. 0860, la Circ.Ass. 19 maggio 1986, n. 1, la Circ.Ass. 22 maggio 1987, n. 3, la Circ.Ass. 3 maggio 1989, la Circ.Ass. 28 novembre 1988, la Circ.Ass. 19 gennaio 1989, n. 1, la Circ.Ass. 16 settembre 1995, n. 1/95-D.R.U. e la Circ.Ass. 17 giugno 2002, n. 36847.
Articolo 1
Applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47
La legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante << Norme in materia di controllo dell'
attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive >> e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli
3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione siciliana con le
sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.
Nei casi in cui la predetta legge fa riferimento al Presidente della Giunta
regionale, a tale organo deve intendersi sostituito l' Assessore regionale per
il territorio e l' ambiente e al Provveditore alle opere pubbliche deve
intendersi sostituito l' Assessore regionale per i lavori pubblici.
Articolo 2
Vigilanza sull' attività urbanistico - edilizia
L' art. 4 è modificato come segue:
<< Il sindaco esercita la vigilanza sull' attività urbanistico - edilizia nel
territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di
regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità
esecutive fissate nella concessione o nell' autorizzazione.
Il sindaco, quando accerti l' inizio di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti
o adottate, a vincolo di inedificabilità , o destinate ad opere e spazi pubblici
ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18
aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o
appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè
delle aree di cui alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e
successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione
ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle
amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini
della demolizione, anche di propria iniziativa.
Ferma rimanendo l' ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata
l' inosservanza di norme prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi di
attuazione, modalità esecutive della concessione e, più in generale, di
qualsiasi altra prescrizione gravante sul costruttore, il sindaco ordina l'
immediata sospensione dei lavori, con riserva di emanare, entro i successivi 60
giorni, i provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle
costruzioni o per la rimessa in pristino.
L' ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione,
se diverso dal proprietario, nonchè all' assuntore e al direttore dei lavori che
risultino dalla domanda di concessione e dai documenti in possesso del comune.
Detta ordinanza, annotata nel registro delle concessioni, è comunicata all'
Intendenza di finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito
competenti per la erogazione dei contributi o di altre provvidenze, agli uffici
competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici che siano
stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione
del titolare della concessione; nonchè , nelle zone vincolate ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64,
rispettivamente alla soprintendenza e all' ufficio del Genio civile competenti.
Copia dell' ordinanza deve inoltre essere trasmessa all' autorità giudiziaria
competente.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto
il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico - edilizia, ne danno immediata comunicazione all' autorità
giudiziaria, all' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente ed al
sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone
gli atti conseguenti.
Controlli ispettivi possono essere disposti anche dall'Assessorato regionale del
territorio e dell' ambiente cui spetta la vigilanza sull' attività urbanistica
dei comuni ai sensi dell' art. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150>>.
Articolo 3
Interventi sostitutivi
L' ottavo comma dell' art. 7 è così sostituito:
<< I provvedimenti di cui all' art. 4 e quelli di cui ai commi precedenti sono
atti dovuti per il sindaco.
Nel caso di inerzia comunale, l' Assessore regionale per il territorio e l'
ambiente provvede a diffidare il sindaco e contestualmente a dare comunicazione
alla competente autorità giudiziaria.
Nella ipotesi di grave danno urbanistico interviene in via sostitutiva >>.
Articolo 4
Determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato
L' art. 8 è così sostituito:
<< Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato le opere
aggiuntive abusivamente eseguite quando si verifichi una o più delle seguenti
condizioni:
a) un mutamento della destinazione d' uso che implichi variazione degli
standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968;
b) un aumento della cubatura dell' immobile superiore al 20 per cento;
c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell' altezza dell' immobile
superiore al 10 per cento;
d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in
misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti;
e) il mutamento delle caratteristiche dell' intervento edilizio, autorizzato su
immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell' art. 20 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando
la stessa non attenga a fatti procedurali.
Le variazioni di cui ai punti b e c non possono comunque comportare aumenti nel
numero dei piani e delle unità abitative.
Per gli edifici la cui superificie utile calpestabile è superiore a metri
quadrati mille, la percentuale indicata nella lett. c del primo comma è
dimezzata per la superficie eccedente il predetto limite.
Le variazioni di cui alle lettere b, c, d del primo comma del presente articolo
si applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori e volumi tecnici che
non sono valutati ai fini del calcolo delle cubature.
Inoltre le modifiche dei caratteri distributivi delle singole unità abitative e
dei complessi produttivi non concorrono alla definizione di modifiche
essenziali.
Qualora le modifiche indicate al primo comma vengono introdotte su immobili
sottoposti ai vincoli delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n.
1497 nonchè su immobili ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme
nazionali o regionali, esse sono considerate agli effetti della presente legge
come totale difformità. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono
considerati variazioni essenziali >>.
Articolo 5
Opere da eseguire previa autorizzazione
L' autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per gli interventi di
manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, così come definiti dall'
art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, per le opere costituenti
pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti per
l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo,
per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di
merci a cielo libero, per le demolizioni, per l' escavazione di pozzi e per le
strutture ad essi connesse, per la costruzione di recinzioni, con esclusione di
quelle dei fondi rustici di cui all' art. 6, per la costruzione di strade
interpoderali o vicinali, nonchè per i rinterri e gli scavi che non riguardino
la coltivazione di cave o torbiere [1].
Le autorizzazioni, fatta eccezione per le opere da eseguire in edifici gravati
dai vincoli delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e
successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal sindaco sentiti i
pareri dell' ufficio tecnico comunale e dello ufficiale sanitario, fermi
restando eventuali altri pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.
L' istanza per l' autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende
accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla
presentazione della stessa. In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori
dando comunicazione al sindaco del loro inizio.
L' autorizzazione non comporta gli oneri previsti dall' art. 3 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.
Articolo 6
Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione
Non sono soggette a concessione, ad autorizzazione, a comunicazione al sindaco
le seguenti opere:
- manutenzione ordinaria delgi edifici di cui alla lett. a dell' art. 20 della
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
- recinzione di fondi rustici;
- strade poderali;
- opere di giardinaggio;
- risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrano strutture
murarie;
- costruzione di serre;
- cisterne ed opere connesse interrate;
- opere di smaltimento delle acque piovane;
- opere di presa e distribuzione di accuse di irrigazione da effettuarsi in zone
agricole.
Le disposizioni del presente articolo nonchè dello articolo precedente
prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti
edilizi vigenti.
Articolo 7
Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione
All' art. 12 sono aggiunti i seguenti commi:
<< Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dalla concessione
quelle le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere b, c
e d dell' art. 4 della presente legge.
Non sono da considerare difformità parziali le variazioni ai parametri edilizi
che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3 per
cento >
Articolo 8
Rilevazioni aerofotogrammetriche
Al fine di esercitare il controllo dell' attività urbanistica ed edilizia che si
svolge nell' Isola, l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente
provvede a rilevamenti aerofotogrammetrici, o eseguiti con altre tecnologie di
riprese in quota su tutto il territorio regionale, con periodicità almeno
quadriennale.
L' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente determina altresì con
proprio provvedimento le parti del territorio regionale da assoggettare a
particolari controlli e comunque a rilevamenti aerofotogrammetrici almeno
biennali.
I particolari controlli di cui al comma precedente debbono in ogni caso
riguardare le zone costiere e le aree contermini ai centri urbani di maggiore
rilevanza.
L' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente fornirà ad ogni comune le
riprese fotogrammetriche relative al proprio territorio affinchè il comune possa
provvedere al controllo urbanistico ed edilizio.
Nella prima applicazione della presente legge, lo Assessore regionale per il
territorio e l' ambiente provvede ai rilevamenti di cui al primo comma entro il
31 marzo 1996.
Articolo 9
Opere interne
L' art. 26 è così sostituito:
<< Non sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni le opere interne alle
costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei
fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, nè aumento delle superfici utili
e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d' uso
delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio
alla statica dell' immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle
zone indicate alla lett. a dell' art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16
aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'
applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici
utili l' eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. Non
è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume nè modificazione
della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture
precarie.
Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all' inizio dei lavori, il
proprietario dell' unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a
firma di un professionista abilitato alla progettazione, che osservi le opere da
compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico -
sanitarie vigenti.
Le sanzioni di cui all' art. 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel
caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili
vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497
e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli spazi di cui all' art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come
integrato e modificato con l' art. 13 della legge regionale 26 maggio 1973, n.
21, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 817, 818 e 819 del codice civile >>.
Articolo 10
Variazioni della destinazione d' uso degli immobili
In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali devono essere
previsti i casi in cui è consentita la variazione della destinazione d' uso
degli immobili, con esclusione del mutamento di destinazione degli immobili
dall' uso industriale ed artigianale in quello residenziale nelle zone
territoriali omogenee D) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968.
La variazione della destinazione d' uso degli immobili deve essere compatibile
con i caratteri della zona territoriale omogenea in cui ricade l' immobile
medesimo.
La variazione della destinazione d' uso, ove consentita, è autorizzata dal
sindaco previo parere dell' ufficio tecnico comunale e dell' ufficiale sanitario
e previo conguaglio del contributo di concessione se dovuto.
In tutti i casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo
si applicano le sanzioni di cui all' art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47
ed il conguaglio del contributo di concessione se dovuto.
Articolo 11
Varianti agli strumenti urbanistici
Le varianti agli strumenti urbanistici generali non sono soggette alla
preventiva autorizzazione dell' Assessorato regionale del territorio e dell'
ambiente.
Articolo 12
Accessi al mare
I comuni costieri sono obbligati, in sede di formazione degli strumenti
urbanistici generali, a prevedere i necessari accessi al mare con eventuali aree
di parcheggio pubblico.
Le antiche strade vicinali e comunali di accesso alle spiagge abusivamente
chiuse da privati devono essere riaperte al transito pubblico entro 180 giorni
dalla pubblicazione della presente legge. I comuni provvedono agli adempimenti
necessari per il ripristino della percorribilità e per i lavori eventualmente
occorrenti.
Per l' esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma precedente i
comuni provvedono con i fondi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.
Articolo 13
Opere di sostegno e di contenimento in zone sottoposte a particolari vincoli
Nelle zone soggette a tutela ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29
giugno 1939, n. 1497, la costruzione di muri di sostegno delle terre, di
sottoscarpa, di controriva, di parapetti stradali, di muri di recinzione deve
essere realizzata in muratura di petrame a secco o con malta cementizia. Le
costruzioni delle predette strutture in calcestruzzo semplice o armato sono
consentite solo se realizzate con parametro esterno in pietrame.
Articolo 14
Piani particolareggiati di recupero [2]
Gli edifici residenziali, produttivi e di servizio, sorti nei territori comunali
della Regione in contrasto gli strumenti urbanistici vigenti o in assenza o in
difformità di licenza o di concessione edilizia che costituiscono agglomerati,
ancorchè negli stessi risultino incluse costruzioni regolarmente autorizzate,
devono essere individuati con riferimento alla data del 1º ottobre 1983, con
deliberazione del consiglio comunale entro novanta giorni dall' entrata in
vigore della presente legge.
Ai fini dell' individuazione degli agglomerati di cui al primo comma del
presente articolo sono fatte salve le perimetrazioni degli agglomerati
effettuate in base alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e successive
modificazioni.
Il recupero urbanistico degli agglomerati di cui ai precedenti commi si realizza
mediante piani particolareggiati.
Tali piani costituiscono varianti allo strumento urbanistico generale.
Ove il piano particolareggiato di recupero interessi aree o immobili vincolati
ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e
successive modificazioni, deve essere acquisito il parere delle sovrintendenze
competenti, che deve essere reso nel termine di giorni 90 dal ricevimento della
richiesta; trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.
La redazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico è obbligatoria
nel caso in cui gli agglomerati individuati abbiano una consistenza volumetrica
non inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, prevalentemente abusiva, a
prescindere dal numero dei fabbricati e dalla distanza esistente fra gli stessi
e, nei caso con volumetrie inferiori, a condizione che gli agglomerati siano
caratterizzati da gravi carenze igienico - sanitarie per assoluta mancanza di
opere di urbanizzazione primaria e da degrado ambientale [3].
La redazione dei piani particolareggiati non sospende la procedura per il
rilascio della concessione in sanatoria.
Articolo 15
Prescrizioni dei piani particolareggiati di recupero
Nei piani particolareggiati di recupero devono essere previsti:
a) un' adeguata urbanizzazione primaria;
b) un' adeguata urbanizzazione secondaria, tenuto anche conto dei servizi
fruibili nel restante territorio comunale;
c) la salvaguardia degli interessi di carattere storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale ed idrogeologico;
d) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;
e) la valutazione di massima delle spese necessarie per l' attuazione del piano.
Articolo 16
Approvazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico
I piani particolareggiati di recupero urbanistico sono adottati dai consigli
comunali ed approvati dagli stessi in variante alla previsione degli strumenti
urbanistici vigenti nell' osservanza delle norme regionali concernenti la
formazione e la pubblicazione dei piani particolareggiati.
Omissis [4].
Omissis [4].
Nell' ambito dei piani particolareggiati di recupero possono essere individuati
eventuali comparti in tutto o in parte edificati che presentano situazioni di
grave carenza igienico - sanitaria ed ai quali si applicano le disposizioni
contenute nell' art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, al fine
di consentire il risanamento del comparto.
I piani particolareggiati di recupero, dopo la loro approvazione, sono trasmessi
per conoscenza all' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente.
Articolo 17
Obbligo della revisione degli strumenti urbanistici generali
Omissis [5].
Articolo 18
Piani particolareggiati in assenza di strumenti urbanistici generali
Qualora il comune che deve procedere al riordino urbanistico a mezzo di piani
paritcolareggiati di recupero non sia dotato di strumento urbanistico generale,
il piano particolareggiato stesso è adottato dal consiglio comunale
contestualmente all' adozione dello strumento urbanistico generale, entro i
termini di cui al secondo comma dell' art. 16 della presente legge.
Nel caso previsto dal comma precedente, l' approvazione dello strumento
urbanistico generale e del piano particolareggiato di recupero resta
disciplinata dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Articolo 19
Programma finanziario quinquennale
I piani particolareggiati di recupero devono essere corredati da un programma
finanziario quinquennale che preveda oltre all' esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria eventuali opere di natura igienico -
sanitaria per il risanamento degli agglomerati edilizi.
I comuni devono indicare nel programma di cui al precedente comma gli
stanziamenti previsti per gli interventi di risanamento, tenuto conto anche
delle entrate derivanti dai contributi di concessione.
Articolo 20
Contributi per opere di urbanizzazione
Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamento dei piani
particolareggiati di recupero, l' Assessore regionale per il territorio e l'
ambiente è autorizzato a concedere contributi ai comuni nella misura massima del
90 per cento dell' importo dei progetti esecutivi annualmente presentati.
Articolo 21
Aree libere interne
Dalla data di deliberazione con la quale vengono individuati gli agglomerati
edilizi e fino all' approvazione del piano particolareggiato di recupero
urbanistico nessuna concessione può essere rilasciata sulle aree libere ubicate
all' interno dell' agglomerato.
In assenza di piano particolareggiato e salvo quanto previsto per le costruzioni
ed alte opere ammesse a conseguire la concessione o l' autorizzazione in
sanatoria, sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
da parte dei privati e opere di urbanizzazione nonchè interventi necessari per
la tutela dell' igiene e della pubblica incolumità da parte dei comuni.
Articolo 22
Facoltà ed obblighi dei comuni
L' art. 30 è così sostituito:
<< I proprietari di lotti di terreno vincolato a destinazioni pubbliche, a
seguito della formazione dei piani particolareggiati di recupero, che non siano
proprietari di adeguata abitazione nel comune di residenza o di lavoro, possono
chiedere l' assegnazione di lotti disponibili, nell' ambito dei piani di zona,
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o
costituiti in cooperativa, la loro prima abitazione.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai soggetti che
rimangono, nel medesimo comune, proprietari di aree edificabili sufficienti alla
costruzione della propria prima abitazione.
Per i proprietari che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma si
procede al conguaglio fra l' indennità di espropriazione spettante ed il valore
del lotto assegnato.
Nessun conguaglio è dovuto all' assegnatario allorchè l' indennità di
espropriazione risulti inferiore al valore del lotto assegnato.
Per i fini previsti dai precedenti commi, i comuni che procedono alla formazione
dei piani particolareggiati di recupero urbanistico sono tenuti alla formazione
del piano di zona, qualora ne risultino sprovvisti, anche se non obbligati da
vigenti disposizioni legislative.
In tal caso il piano di zona è adottato contestualmente ai piani
particolareggiati di recupero.
I piani di zona, di cui al precedente comma, sono redatti anche in deroga al
limite minimo del 40 per cento di cui all' art. 2, terzo comma, della legge 28
gennaio 1977, n. 10.
I comuni interessati al riordino urbanistico - edilizio, che dispongono già di
piani di zona, possono procedere, ove necessario, al loro ampliamento.
Le aree da prendere in considerazione per la formazione del piano di zona,
qualora siano completamente esaurite quelle ricadenti nelle zone residenziali,
possono ricadere in verde agricolo, in deroga alle disposizioni vigenti ed in
variante allo strumento urbanistico adottato o approvato. Resta salva la
previsione di cui al quinto comma dell' art. 2 della legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71.
I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo
principale, possono chiedere al comune, in luogo dell' indennità di
espropriazione, l' assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti
parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per
continuare l' esercizio dell' attività agricola.
Ai proprietari di uno o più alloggi in edifici per i quali è prevista la
demolizione si applicano le disposizioni del primo, secondo e terzo comma del
presente articolo.
I soggetti che non si avvalgono della facoltà prevista dal precedente comma,
nonchè i soggetti locatari di alloggio in edifici destinati alla demolizione
hanno diritto all' assegnazione di alloggi popolari in quota di riserva ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
L' Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai
soggetti di cui al primo e decimo comma, singoli o riuniti in cooperativa,
contributi sui mutui contratti per la costruzione della loro prima casa, nella
misura e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia di
cooperazione edilizia >
Articolo 23
Condizioni di applicabilità della sanatoria
Gli articoli 32e 33sono così sostituiti:
<< I soggetti indicati dal primo e terzo comma degli l' art. 31 possono
conseguire la concessione o l' autorizzazione in sanatoria, quando le opere
eseguite ricadano in zone non gravate da vincoli discendenti da disposizioni
legislative statali o regionali a tutela di interessi storici, artistici,
architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici,
delle coste marine, lacuali, fluviali nonchè quelli imposti a tutela della
difesa militare e della sicurezza interna.
Per le opere eseguite da terzi su aree appartenenti allo Stato, alla Regione o
ad enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento
del suolo, il rilascio della concessione o dell' autorizzazione in sanatoria è
subordinato alla disponibilità dell' ente a concedere onerosamente l' uso del
suolo su cui insiste la costruzione.
Per le costruzioni ricadenti in aree comprese tra quelle di cui all' art. 21
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o dell'
autorizzazione in sanatoria è subordinato all' acquisizione della proprietà
dell' area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall' ufficio
tecnico erariale, in rapporto al vantaggio derivante dall' incorporamento dell'
area.
La determinazione o la dichiarazione di disponibilità degli enti pubblici per la
concessione in uso del suolo, nei casi previsti dal precedente secondo comma, o
per l' eventuale sdemanializzazione nel caso previsto dal precedente terzo
comma, devono essere assunte entro il termine di un anno dalla richiesta dell'
interessato, salvo il necessario perfezionamento delle procedure [6].
Il titolo di proprietà o prova della legittima disponibilità dell' area per i
richiedenti la concessione o l' autorizzazione in sanatoria per costruzioni
realizzate nel comune di Acquedolci (Messina) sul terreno del patrimonio dello
Stato può essere presentato entro cinque anni dalla data di pubblicazione della
presente legge.
Le amministrazioni di cui ai precedenti commi possono procedere alla cessione in
proprietà o in uso nei casi che non siano in contrasto con rilevanti interessi
ambientali e/ o non ricadano nelle fasce di inedificabilità previste dalla lett.
a dell' art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione delle
costruzioni iniziate prima dell' entrata in vigore della medesima legge e le cui
strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.
Qualora le opere insistano su zone disciplinate successivamente alla loro
esecuzione dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e relative modificazioni, le
concessioni in sanatoria possono essere rilasciate ove le opere possano essere
collaudate secondo il disposto del quarto comma dell' art. 35.
Possono conseguire la concessione o l' autorizzazione in sanatoria le
costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali definite dal decreto
ministeriale 1 aprile 1968 semprechè a giudizio degli enti preposti alla tutela
della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza
del traffico.
Gli enti di cui al comma precedente debbono assumere le proprie determinazioni
entro il termine di 120 giorni dalla richiesta.
Il giudizio e le determinazioni di cui ai precedenti due commi, non sono
richiesti nel caso di lavori in edifici esistenti non abusivamente costruiti,
limitati a ristrutturazione, modifiche ed ampliamenti di volume non superiore al
10 per cento di quello preesistente [7] [8].
Per le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali
per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,
paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali o
fluviali, le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla - osta
rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente
all' esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità e le costruzioni non
costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima; restano altresì escluse
dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in
violazione dell' art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78,
ad eccezione di quelle iniziate prima dell' entrata in vigore della medesima
legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31
dicembre 1976.
Qualora le costruzioni di cui al comma precedente siano già ricomprese in piani
particolareggiati di recupero approvati e siano compatibili con i piani stessi e
sui piani particolareggiati si siano espressi gli enti preposti alla tutela dei
vincoli, le concessioni o le autorizzazioni in sanatoria sono rilasciate senza
ulteriori richieste di nulla-osta degli enti che hanno rilasciato autorizzazioni
in sede di approvazione dei piani [9].
I predetti enti di tutela debbono assumere le loro determinazioni entro 180
giorni dalla richiesta.
Ove le costruzioni ricadano in zone gravate dagli strumenti urbanistici da
vincoli di inedificabilità assoluta non discendenti da leggi statali o regionali
e le stesse facciano parte dei piani particolareggiati di recupero, possono
essere rilasciate concessioni o autorizzazioni in sanatoria se le costruzioni
medesime siano ritenute compatibili con l' assetto urbanistico del territorio
dai piani particolareggiati stessi.
I termini per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni di cui al comma
precedente decorrono dalla data di approvazione del piano particolareggiato.
Qualora le costruzioni di cui al comma dodicesimo del presente articolo non
risultino comprese nell' ambito di piani particolareggiati di recupero possono
essere suscettibili di sanatoria, sempre che le stesse non arrechino turbativa
all' assetto territoriale a giudizio, della commissione edilizia comunale [10].
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo, si
applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento
in cui le opere abusive sono state realizzate >>.
Articolo 24
Opere ricadenti nell' ambito di parchi e riserve
Qualora le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in
difformità dalle stesse, ricadano nell' ambito dei parchi regionali di cui alla
legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, il
rilascio della concessione o autorizzazione zone e inedificabilità assoluta
realizzate in data successiva all' imposizione del vincolo, è subordinato al
nulla - osta del presidente dell' ente parco rilasciato ai sensi del comma 5
dell' articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 [11].
Per le opere ricadenti nell' ambito di riserve naturali, tale nulla - osta è
reso dall' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente sentito il
Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale di cui all'
articolo 3 della citata legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 [12].
L' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente, per la vigilanza, la
prevenzione e gli interventi repressivi dell' abusivismo nelle aree di cui al
presente articolo, si avvale del Corpo forestale della Regione.
Articolo 25
Parco archeologico di Agrigento
Entro il 31 ottobre 1985, il Presidente della Regione, di concerto con gli
Assessori regionali per i beni culturali e per il territorio e l' ambiente,
sentiti i pareri del Sovrintendente ai beni culturali di Agrigento e del
Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, provvede ad emanare il
decreto di delimitazione dei confini del Parco archeologico della Valle dei
Templi di Agrigento ed all' individuazione dei confini delle zone da
assoggettare a differenziati vincoli, previo parere della competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
I pareri del Sovrintendente e del Consiglio regionale dei beni culturali devono
essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso
infruttuosamente tale termine il Presidente della Regione provvede secondo il
disposto del primo comma.
La gestione, l' organizzazione, la fruizione del Parco archeologico della Valle
dei Templi saranno regolati con apposita legge.
Fermi restando i termini previsti dal primo comma dell' art. 26 della presente
legge, l' esame delle richieste di concessione o autorizzazione in sanatoria per
le opere eseguite nell' ambito delle zone vincolate con decreto ministeriale 16
maggio 1968 modificato con decreto ministeriale 7 ottobre 1971 rimane sospeso,
fino all' emanazione del predetto decreto del Presidente della Regione.
Articolo 26
Procedimento per la sanatoria
L' art. 35 è così sostituito:
<< La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere
presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre
1985. La domanda è corredata della prova dell' eseguito versamento dell'
oblazione, nella misura dovuta secondo l' allegata tabella, ovvero di una somma
pari ad un terzo dell' oblazione, quale prima rata.
Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1º ottobre 1983, la cui
licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata
decaduta o inefficace successivamente all' entrata in vigore della presente
legge, la domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria deve essere
presentata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione
o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento Alla domanda
di concessione o di autorizzazione in sanatoria devono essere allegati:
a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'
autorizzazione in sanatoria;
b) un' apposita dichiarazione dalla quale risulti lo stato dei lavori; quando l'
opera abusiva superi i 450 metri cubi devono altresì essere prodotte entro il
termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda, una perizia giurata
sulle dimensioni e sullo stato delle opere ed una certificazione redatta da un
tecnico abilitato all' esercizio della professione attestante l' idoneità
statica delle opere eseguite;
c) un certificato di residenza, in data non anteriore a tre mesi nell' ipotesi
di cui al terzo comma dell' art. 34, nonchè copia della dichiarazione dei
redditi nell' ipotesi di cui al primo e secondo comma dell' art. 36;
d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede
dell' impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in
sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell' art. 34;
e) documentazione o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti di avere
avviato le procedure di accatastamento; la prova dell' avvenuta presentazione
all' ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'
accatastamento dovrà essere comunque prodotta prima del rilascio della
concessione o dell' autorizzazione in sanatoria;
f) un atto notorio o dichiarazione sostitutiva del richiedente che attesti l'
epoca della realizzazione delle opere stesse;
g) copia dell' istanza diretta ad ottenere la concessione o la proprietà del
suolo su cui insiste l' immobile per i casi previsti dal secondo e terzo comma
dell' art. 23 della presente legge.
Ai fini della certificazione di cui alla lett. b del precedente terzo comma,
valgono le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 15
maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
135 del 10 giugno 1985.
Nei casi di non idoneità statica dell' opera, deve altresì essere presentato un
progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato. In tal caso la
certificazione di cui alla lett. b del terzo comma deve essere presentata all'
ultimazione dell' intervento di adeguamento.
Sono fatte salve le domande e le relative documentazioni presentate per il
conseguimento della sanatoria ai sensi della legge regionale 29 febbraio 1980,
n. 7, così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. La
documentazione deve essere integrata da quanto previsto dalle lett. e ed f del
precedente terzo comma entro la data del 30 novembre 1985, dalla certificazione
redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'
idoneità statica delle opere se esse superano i 450 metri cubi, nonchè dalla
prova dell' eseguito versamento dell' oblazione nella misura prevista dal primo
comma.
Entro la stessa data la documentazione presentata può essere completata con
quella prevista dalle lettere c e d del precedente terzo comma.
Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, l' interessato integra, ove
necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede versare la seconda rata
dell' oblazione dovuta, pari ad un terzo dell' intero maggiorato del 10 per
cento in ragione di anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è
versata entro i successivi 60 giorni.
Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo e terzo comma dell' art. 31,
realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma
dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'
oblazione di cui all' art. 34 non costituisce titolo per ottenere il rilascio
della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche allo
impegno di partecipare pro - quota agli oneri di urbanizzazione dell' intero
comprensorio in sede di stipula della convenzione.
Decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il
versamento della seconda rata dell' oblazione, il presentatore dell' istanza di
concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria
responsabilità le opere di cui allo art. 31 che hanno diritto al conseguimento
della concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi del primo comma dell'
art. 23 della presente legge. A tal fine l' interessato notifica al comune il
proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente
data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima
di 30 giorni dalla data della notificazione. L' avvenuto versamento della prima
e della seconda rata, seguito da garanzia fidejussoria per il residuo, abilita
gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi.
Negli altri casi previsti dall' art. 23 della presente legge il termine di 120
giorni di cui al precedente comma per i lavori di completamento decorre dalla
data di emissione dei pareri delle amministrazioni preposte alla tutela dei
vincoli; o dalla data di comunicazione delle determinazioni o dichiarazioni di
disponibilità degli enti pubblici a concedere in uso o anche in proprietà il
suolo; o dalla data di approvazione dei piani particolareggiati di recupero.
Ferma restando la necessità di acquisire eventuali pareri da parte degli enti di
tutela di cui al precedente articolo 23, l' autorizzazione o concessione in
sanatoria è rilasciata dal sindaco previo parere dell' Ufficio tecnico comunale
e del responsabile del servizio di igiene pubblica dell' unità sanitaria locale
competente per territorio [13].
Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, invita, ove
lo ritenga necessario, l' interessato a produrre ulteriore documentazione;
quindi determina in via definitiva l' importo dell' oblazione, gli oneri di
urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione e rilascia la
concessione o l' autorizzazione in sanatoria contestualmente all' esibizione da
parte dell' interessato della ricevuta del versamento all' erario delle somme a
conguaglio [14].
Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.
Ogni controversia relativa all' oblazione è devoluta alla competenza dei
tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova
previsti dell' art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Fermo il disposto del primo comma dell' art. 40, decorso il termine perentorio
di 24 mesi dalla presentazione della domanda, nei casi previsti dal primo comma
dell' art. 23 della presente legge, la stessa si intende accolta ove l'
interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute ed
abbia altresì esibito al comune la prova dell' avvenuta presentazione all'
ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'
accatastamento.
Negli altri casi previsti dall' art. 23 della presente legge, con esclusione
comunque dei casi di insanabilità di cui al decimo comma dello stesso articolo,
il termine perentorio di 24 mesi decorre dalla data di rilascio del parere,
nulla - osta o comunque delle determinazioni favorevoli delle competenti
autorità o dalla data di approvazione del piano particolareggiato di recupero di
cui al tredicesimo comma del citato art. 23.
A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì
rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai
requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non
contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di
prevenzione degli incendi e degli infortuni.
Le modalità di versamento dell' oblazione sono quelle determinate dal decreto
del Ministro delle finanze del 16 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 18 aprile 1985 >>.
Articolo 27
Oneri di concessione
L' art. 37 è così sostituito:
<< Gli oneri di urbanizzazione e il contributo sui costi di costruzione, per le
opere per le quali si richiede la concessione o autorizzazione in sanatoria,
sono quelli vigenti alla data di pubblicazione delle presente legge ridotti del
50 per cento.
Per le opere abusive realizzate prima del 2 settembre 1967 non è dovuto alcun
onere di urbanizzazione o di costruzione [15].
Per le opere abusive ultimate nel periodo compreso tra il 2 settembre 1967 ed il
29 gennaio 1977 non si applica la quota relativa al costo di costruzione.
Gli oneri e i contributi previsti dal presente articolo possono essere
rateizzati per un periodo massimo di cinque anni e le relative somme sono
riscosse dai comuni ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Ai fini dell' applicazione del presente articolo fra i locali accessori e di
servizio degli alloggi di tipo economico - popolare e rurale sono altresì
compresi quelli destinati a posto macchina, a deposito attrezzi agricoli e ad
uso domestico >
Articolo 28
Agevolazioni per alloggi costruiti da enti pubblici
Le concessioni o le autorizzazioni in sanatoria rilasciate per la costruzione di
alloggi popolari da parte di enti pubblici non comportano il pagamento degli
oneri di cui al precedente articolo.
Articolo 29
Commissione per il recupero edilizio
Omissis [16].
Articolo 30
Istruttoria delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria [17]
Per l' esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in
sanatoria, nonchè per ogni altro adempimento ptrevisto dalla presente legge, l'
Assessore regionale per il territorio e l' ambiente autorizza i comuni ad
assumere personale tecnico mediante contratto a termine di durata non superiore
ad un biennio non rinnovabile in rapporto al numero delle domande di
autorizzazione o concessione in sanatoria presentate.
Al personale di cui al precedente comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi
di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico pari a
quello iniziale della corrispondente qualifica funzionale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.
Le spese derivanti dai contratti previsti dal presente articolo sono a carico
dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente, che provvede con i
fondi del cap. 45007 del bilancio della Regione per l' esercizio 1986.
Articolo 31
Accertamenti degli uffici del Genio civile [18]
Al fine di consentire con rapidità agli uffici del genio civile dell' Isola l'
esecuzione degli accertamenti di propria competenza, il Presidente della Regione
è autorizzato ad assumere personale tecnico mediante contratto a termine di
durata non superiore ad un biennio e non rinnovabile.
L' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, di concerto con l'
Assessore regionale per i lavori pubblici, determina con proprio provvedimento
le unità e le qualifiche del personale necessario, nonchè la distribuzione nei
vari uffici.
Al personale di cui al primo comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di
servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico
corrispondente a quello iniziale della qualifica di dirigente tecnico o
assistente tecnico di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
Le spese derivanti dai contratti previsti dal presente articolo sono a carico
della Presidenza della Regione che provvede con i fondi del cap. 10686 del
bilancio della Regione per l' esercizio 1986.
Articolo 32
Erogazione di servizi pubblici - Somministrazione di forniture
Gli enti locali e le aziende da essi controllate, le aziende ed enti regionali o
comunque sottoposti al controllo e alla tutela della Regione, possono erogare
servizi pubblici o somministrare forniture alle opere abusive per le quali è
stata avanzata richiesta di concessione o autorizzazione in sanatoria, semprechè
le stesse non ricadano in zone vincolate ad inedificabilità assoluta.
Articolo 33
Proroga di termini
I termini previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, modificati
dalla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159, per la formazione di programmi
pluriennali di attuazione sono prorogati al 31 dicembre 1989.
Al secondo comma dell' art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 le
parole << 90 giorni >> sono sostituite con << 180 giorni >>.
Articolo 34
Oneri di urbanizzazione - Adeguamento [19]
1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge
28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'articolo 6 della
medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.
2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento
degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate
con salvezza del conguaglio degli oneri stessi.
Articolo 35
Costo teorico base di costruzione
Il secondo comma dell' art. 40 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è
così sostituito:
<< Il valore del costo teorico base di costruzione da assumere per la
determinazione del prezzo di cessione degli alloggi è rapportato a quello
definito annualmente dal Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia
agevolata di cui all' art. 9, terzo comma, del decreto legge 6 settembre 1965,
n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 >>.
Articolo 36
Deroghe in favore di insediamenti produttivi, turistici e fabbricati agricoli
Omissis [20].
Articolo 37
Disposizioni per i comuni di Palma di Montechiaro e di di Licata
Ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella legge regionale 15 marzo
1963, n. 21, non trovano più applicazione dalla data di approvazione della
presente legge.
I comuni di Palma di Montechiaro e Licata sono obbligati, ciascuno per il
proprio territorio comunale, ad adottare, entro un anno dall' entrata in vigore
della presente legge, il piano regolatore generale.
Articolo 38
Norma finanziaria
Per la finalità prevista dall' art. 22 della presente legge è autorizzata, a
carico del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario in corso, la
spesa di lire 100 milioni.
Per ciascuna delle finalità previste dagli articoli 30 e 31 è autorizzata, a
carico dell' esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 3.000 milioni.
Per le finalità dell' art. 20 è autorizzata, per l' anno finanziario 1986, la
spesa di lire 50.000 milioni.
Gli stanziamenti di spesa relativi ai precedenti commi, per gli anni successivi,
saranno iscritti in bilancio ai sensi dell' art. 4, secondo comma, della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47.
All' onere di lire 6.100 milioni, ricadente nell' esercizio finanziario in
corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio
della Regione per l' anno finanziario medesimo.
Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione - codice 06.74: << Fondi speciali (parte) destinati al
finanziamento del progetto prioritario: Programma opere pubbliche, difesa del
suolo ed interventi per la protezione della natura, il risanamento e la tutela
dell' ambiente e del territorio >>.
Articolo 39
Abrogazione di norme
Sono abrogati: il penultimo comma dell' art. 21, il quinto comma dell' art. 36,
il terzo comma dell' art. 40 e gli articoli 46, 47, 49, 51 e 52 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71; la legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 18
aprile 1981, n. 70.
Sono abrogate tutte le altre disposizioni regionali in contrasto con la presente
legge.
Articolo 40
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
_________________________________________
[1] Comma modificato dall'articolo 5 della L.R. n. 26 del 15-05-1986.
[2] Vedi articolo 9 della L.R. n. 17 del 31-05-1994.
[3] Comma modificato dall'articolo 9 della L.R. n. 17 del 31-05-1994.
[4] Comma abrogato dall'articolo 9 della L.R. n. 17 del 31-05-1994.
[5] Articolo abrogato dall'articolo 9 della L.R. n. 17 del 31-05-1994.
[6] Comma modificato dall'articolo 8 della L.R. n. 26 del 15-05-1986.
[7] Comma inserito dall'articolo 9 della L.R. n. 26 del 15-05-1986
[8] Vedi interpretazione autentica di cui all'articolo 5 della L.R. n. 17 del
31-05-1994.
[9] Comma inserito dall'articolo 12 della L.R. n. 26 del 15-05-1986.
[10] Comma modificato dall'articolo 9 della L.R. n. 34 del 18-05-1996.
[11] Comma sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 34 del 18-05-1996.
[12] Comma aggiunto dall'articolo 2 della L.R. n. 34 del 18-05-1996.
[13] Comma inserito dall'articolo 9 della L.R. n. 34 del 18-05-1996.
[14] Comma modificato dall'articolo 13 della L.R. n. 26 del 15-05-1986.
[15] Comma aggiunto dall'articolo 4 della L.R. n. 26 del 15-05-1986.
[16] Articolo abrogato dall'articolo 9 della L.R. n. 34 del 18-05-1996.
[17] Articolo sostituito dall'articolo 14 della L.R. n. 26 del 15-05-1986.
[18] Articolo sostituito dall'articolo 15 della L.R. n. 26 del 15-05-1986.
[19] Articolo sostituito dall'articolo 14 della L.R. n. 19 del 07-06-1994.
[20] Articolo abrogato dall'articolo 9 della L.R. n. 17 del 31-05-1994.
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