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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
LEGGE 8 agosto 1985, n. 431
G.U.R.I. 22 agosto 1985, n.
197
Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti
per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
TESTO COORDINATO
(aggiornato al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale, è convertito il legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 è sostituito
dal seguente: (articolo abrogato) (1)
[“All'articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"Sono sottoposti a
vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri
compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i
corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia
di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte
eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri
sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi
glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali
o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da
foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle
università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse
nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse
archeologico.
Il vincolo di cui al
precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti
ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come
delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri
edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 1971, n. 865.
Sono peraltro sottoposti a
vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di
cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Nei boschi e nelle foreste
di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti
il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme
vigenti in materia.
L'autorizzazione di cui
all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o
negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno
immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle
autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro
trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può
in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale
entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.
Qualora la richiesta di
autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazione statali,
il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare
entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.
Per le attività di ricerca
ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione
del Ministero per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con
provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni
successivi alla relativa comunicazione.
Non è richiesta
l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per
gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività
agro-silvopastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei
luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti
di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio.
Le funzioni di vigilanza
sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono
esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e
ambientali"”.]
(vedi T.A.R. SICILIA -
CATANIA, SEZ. II, 2393/94)
(vedi C.G.A., SEZ.
GIURISDIZIONALE, 140/95)
(vedi C.G.A., SEZ.
GIURISDIZIONALE, 260/95)
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 310/97)
Dopo l'articolo 1, sono
aggiunti i seguenti:
“Art. 1-bis
(abrogato dall'art. 166,
comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1. Con riferimento ai beni
e alle aree elencati dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal
precedente articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di
valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani
paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei
valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.
2. Decorso inutilmente il
termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e
ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.]
(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA,
947/94)
Art. 1-ter
1. Le regioni, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e
catastali, nell'ambito delle zone dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal
precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei
piani di cui al precedente articolo 1-bis, ogni modificazione
dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione
degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti
avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno
1940, n. 1357.
2. Restano fermi al riguardo
le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE,
140/95)
Art. 1-quater
(abrogato dall'art. 166,
comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1. In relazione al vincolo
paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c),
dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, determinano quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi
del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la loro
rilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal
predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta
giorni, apposito elenco.
2. Resta ferma la facoltà
del Ministro per i beni culturali e ambientali di confermare, con provvedimento
motivato, il vincolo di cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei
predetti elenchi regionali.]
(vedi C.G.A., SEZ.
GIURISDIZIONALE, 140/95)
Art. 1-quinquies
Le aree e i beni individuati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli
in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui
all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio
nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo
che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Art. 1-sexies
(abrogato dall'art. 166,
comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
[1. Ferme restando le
sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle
disposizioni di cui al presente decreto si applicano altresì quelle previste
dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di
condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei
luoghi a spese del condannato”.]
Art. 2
Le disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, come
convertito in legge dalla presente legge, costituiscono norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
(vedi T.A.R. SICILIA -
CATANIA, SEZ. II, 2393/94)
(vedi C.G.A., SEZ.
GIURISDIZIONALE, 260/95)
NOTE:
(1)
L'articolo annotato,
che sostituisce l'art. 1 del D.L. 312/85, è stato abrogato dall'art. 166, comma
1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490.
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Vedi anche Legislazione della Regione Siciliana:
Circ. 1/87 ASS. BB.CC. -
Tutela del patrimonio culturale ed ambientale
Decr. Pres. 17 marzo 1987 -
Istituzione parco dell'Etna
Circ. 577/90 ASS. BB.CC. -
Salvaguardia e gestione bacini idrici
L 15/91 - Applicazione art. 1
della presente
L 24/91 - Autorizzazione
apertura cave
Circ. 5000/91 ASS. BB.CC. -
Applicazione art. 1 della presente
Circ. 2/92 ASS. TERRITORIO -
Vincolo paesaggistico
Circ. 13/93 ASS. BB.CC. -
Protezione beni paesistici
Circ. 14380/93 ASS. TERRITORIO
- Competenze delle Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali
Circ. 23/94 ASS. BB.CC. -
Demolizione opere costruite abusivamente
L 24/95 - Titolari di cave
operanti in zone vincolate
L 71/95 - Disposizioni urgenti
in materia di territorio e ambiente
Circ. 189/1995 ASS.
AGRICOLTURA - Superfici sottoposte a vincolo paesaggistico
Circ. n. 10956/85 ASS. TERR.
AMBIENTE - Nulla osta all'impianto ex art. 5 della legge regionale 29 dicembre
1981, n. 181 per attività estrattiva - Attestazioni comunali sul regime
vincolistico ex art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24
L 77/95 - Applicazione art. 1
bis della presente
L.R. 16/96 - Vincolo
paesaggistico
Circ. 2/96 ASS. BB.CC. -
Applicazione art. 1 della presente
Circ. 10/1996 ASS. BB.CC. -
Applicazione della presente
Circ. 202/96
ASS. AGRICOLTURA - Aree sottoposte a vincolo paesaggistico
Decr. Ass. 1 febbraio 1996
BB.CC. - Piano paesistico territoriale delle Isole Egadi
Circ. 237/97 ASS. AGRICOLTURA
- Aree sottoposte a
vincolo paesaggistico
Decr. Ass. 28 maggio 1997
BB.CC. - Approvazione piano territoriale paesistico isola di Ustica
Decr. Ass. 12 dicembre 1997
BB.CC. - Piano territoriale paesistico isola di Pantelleria
Circ. 258/98 ASS. AGRICOLTURA
- Disposizioni attuative del testo modificato del programma regionale
pluriennale
Circ. 264/98 ASS. AGRICOLTURA
- Applicazione della presente
L.R. 13/99 - Vincolo
paesaggistico
Decr. Ass. 21 maggio 1999
BB.CC. - Approvazione delle linee guida del Piano territoriale paesistico
regionale
Decr. Ass. 28 maggio 1999
BB.CC. - Criteri per la quantificazione dell'indennità risarcitoria
_____________________
vedi GIURISPRUDENZA:
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ.
II, 282/94
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ.
II, 2393/1994 - (vedi artt. 1 e 2 p.l.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ.
III,
126/1994
C.G.A.,
SEZ. CONSULTIVA, 245/95
C.G.A., SEZ. CONSULTIVA,
947/94 - (vedi art. 1-bis p.l.)
C.G.A.,
SEZ. GIURISDIZIONALE, 34/95
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE,
140/95 - (vedi artt. 1, 1 ter e 1 quater p.l.)
C.G.A.,
SEZ. GIURISDIZIONALE, 246/95)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE,
260/95 - (vedi artt. 1 e 2 p.l.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ.
II, 693/96
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ.
I, 1182/97
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ.
I, 138/99
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ.
II, 302/97
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ.
II, 310/97 - (vedi art. 1 p.l.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ.
III, 2025/97
C.G.A.,
SEZ. GIURISDIZIONALE, 2/98