Copyright © AmbienteDiritto
Legge 30 dicembre 2004, n. 311
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", corredato della relative note. (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 192/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004).
(GU n. 7 del 11-1-2005)
AVVERTENZA:
Il testo delle note
qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia
dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1
--------------------------------------------------------------------
1. Per l'anno 2005, il livello |
massimo del saldo netto da |
finanziare resta determinato in |
termini di competenza in 50.000 |
milioni di euro, al netto di |
7.494 milioni di euro per |
regolazioni debitorie. Tenuto |
conto delle operazioni di |
rimborso di prestiti, il livello |
massimo del ricorso al mercato |
finanziario di cui all'articolo |
11 della legge 5 agosto 1978, n. |
468, e successive modificazioni, |
ivi compreso l'indebitamento |
all'estero per un importo |
complessivo non superiore a 2.000|
milioni di euro relativo ad |
interventi non considerati nel |
bilancio di previsione per il |
2005, resta fissato, in termini |
di competenza, in 245.000 milioni|
di euro per l'anno finanziario |
2005. |Risultati differenziali
--------------------------------------------------------------------
2. Per gli anni 2006 e 2007 il |
livello massimo del saldo netto |
da finanziare del bilancio |
pluriennale a legislazione |
vigente, tenuto conto degli |
effetti della presente legge, e' |
determinato, rispettivamente, in |
41.000 milioni di euro ed in |
24.500 milioni di euro, al netto |
di 3.572 milioni di euro per |
l'anno 2006 e 3.176 milioni di |
euro per l'anno 2007, per le |
regolazioni debitorie; il livello|
massimo del ricorso al mercato e'|
determinato, rispettivamente, in |
235.000 milioni di euro ed in |
210.000 milioni di euro. Per il |
bilancio programmatico degli anni|
2006 e 2007, il livello massimo |
del saldo netto da finanziare e' |
determinato, rispettivamente, in |
43.000 milioni di euro ed in |
39.000 milioni di euro ed il |
livello massimo del ricorso al |
mercato e' determinato, |
rispettivamente, in 281.000 |
milioni di euro ed in 246.000 |Livello massimo del saldo netto
milioni di euro. |da finanziare
--------------------------------------------------------------------
3. I livelli del ricorso al |
mercato di cui ai commi 1 e 2 si |
intendono al netto delle |
operazioni effettuate al fine di |
rimborsare prima della scadenza o|
ristrutturare passivita' |
preesistenti con ammortamento a |
carico dello Stato. |Livelli del ricorso al mercato
--------------------------------------------------------------------
4. Per ciascuno degli anni 2005, |
2006 e 2007, le maggiori entrate |
rispetto alle previsioni |
derivanti dalla normativa vigente|
sono interamente utilizzate per |
la riduzione del saldo netto da |
finanziare, salvo che si tratti |
di assicurare la copertura |
finanziaria di interventi urgenti|
ed imprevisti necessari per |
fronteggiare calamita' naturali, |
improrogabili esigenze connesse |
con la tutela della sicurezza del|
Paese, situazioni di emergenza |
economico-finanziaria ovvero |
riduzioni della pressione fiscale|
finalizzate al conseguimento |
degli obiettivi indicati nel |Destinazione delle maggiori
Documento di programmazione |entrate rispetto alle previsioni,
economico-finanziaria. |a legislazione vigente
--------------------------------------------------------------------
5. Al fine di assicurare il |
conseguimento degli obiettivi di |
finanza pubblica stabiliti in |
sede di Unione europea, indicati |
nel Documento di programmazione |
economico-finanziaria e nelle |
relative note di aggiornamento, |
per il triennio 2005 - 2007 la |
spesa complessiva delle |
amministrazioni pubbliche |
inserite nel conto economico |
consolidato, individuate per |
l'anno 2005 nell'elenco 1 |
allegato alla presente legge e |
per gli anni successivi |
dall'Istituto nazionale di |
statistica (ISTAT) con proprio |
provvedimento pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale non oltre il |
31 luglio di ogni anno, non puo' |
superare il limite del 2 per |
cento rispetto alle |
corrispondenti previsioni |
aggiornate del precedente anno, |
come risultanti dalla Relazione |
previsionale e programmatica. |
6. Le disposizioni del comma 5 |
non si applicano alle spese per |
gli organi costituzionali, per il|
Consiglio superiore della |
Magistratura, per interessi sui |
titoli di Stato, per prestazioni |
sociali in denaro connesse a |
diritti soggettivi e per |
trasferimenti all'Unione europea |
a titolo di risorse proprie. |
7. Le amministrazioni di cui al |
comma 5, oltre ad applicare le |
specifiche disposizioni di cui ai|
commi successivi, adottano |
comportamenti coerenti con quanto|
previsto nel comma 5.5. Al fine |
di assicurare il conseguimento |
degli obiettivi di finanza |
pubblica stabiliti in sede di |
Unione europea, indicati nel |
Documento di programmazione |
economico-finanziaria e nelle |
relative note di aggiornamento, |
per il triennio 2005 - 2007 la |
spesa complessiva delle |
amministrazioni pubbliche |
inserite nel conto economico |
consolidato, individuate per |
l'anno 2005 nell'elenco 1 |
allegato alla presente legge e |
per gli anni successivi |
dall'Istituto nazionale di |
statistica (ISTAT) con proprio |
provvedimento pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale non oltre il |
31 luglio di ogni anno, non puo' |
superare il limite del 2 per |
cento rispetto alle |
corrispondenti previsioni |
aggiornate del precedente anno, |
come risultanti dalla Relazione |Limite all'incremento delle spese
previsionale e programmatica. |delle pubbliche amministrazioni
--------------------------------------------------------------------
8. Al fine di assicurare il |
concorso del bilancio dello Stato|
al raggiungimento degli obiettivi|
di cui ai commi da 5 a 7, per il |
triennio 2005-2007 gli |
stanziamenti iniziali di |
competenza e di cassa delle spese|
aventi impatto diretto sul conto |
economico consolidato delle |
pubbliche amministrazioni, tranne|
quelli di cui al comma 6 nonche' |
quelli connessi ad accordi |
internazionali gia' ratificati, a|
limiti di impegno gia' attivati e|
a rate di ammortamento mutui, |
possono essere incrementati entro|
il limite del 2 per cento |
rispetto alle corrispondenti |
previsioni iniziali del |
precedente esercizio ridotte ai |
sensi del decreto-legge 12 luglio|
2004, n. 168, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
luglio 2004, n. 191, intendendosi|
corrispondentemente rideterminate|
le relative autorizzazioni di |
spesa mediante rimodulazione nei |
successivi esercizi. Le dotazioni|
di competenza e di cassa del |
bilancio dello Stato sono |
conseguentemente ridotte secondo |
quanto previsto nell'elenco 2 |
allegato alla presente legge. Per|
gli stanziamenti relativi ad |
oneri di personale si fa |
riferimento alla dinamica |
tendenziale complessiva dei |
relativi livelli di spesa. |
--------------------------------------------------------------------
9. Per il triennio 2005-2007, le |
riassegnazioni di entrate e |
l'utilizzo dei fondi di riserva |
per spese obbligatorie e d'ordine|
e per spese impreviste non |
possono essere superiori a quelli|
del precedente esercizio |
incrementati del 2 per cento. Nei|
casi di particolare necessita' e |
urgenza, il predetto limite puo' |
essere superato, con decreto del |
Presidente del Consiglio dei |
ministri, su proposta del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, da comunicare alle |
competenti Commissioni |Applicazione al bilancio dello
parlamentari e alla Corte dei |Stato del criterio di incremento
conti. |delle spese delle PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
10. Le dotazioni indicate nella |
Tabella C allegata alla presente |
legge sono rideterminate, nella |
medesima Tabella, in coerenza con|
i limiti di cui ai commi da 8 a |Rideterminazione dotazioni
14. |Tabella C
--------------------------------------------------------------------
11. Fermo quanto stabilito per |
gli enti locali dal comma 42, la |
spesa annua per studi ed |
incarichi di consulenza conferiti|
a soggetti estranei |
all'amministrazione sostenuta per|
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007 dalle pubbliche |
amministrazioni di cui |
all'articolo 1, comma 2, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, esclusi le |
universita', gli enti di ricerca |
e gli organismi equiparati, non |
deve essere superiore a quella |
sostenuta nell'anno 2004. |
L'affidamento di incarichi di |
studio o di ricerca, ovvero di |
consulenze a soggetti estranei |
all'amministrazione in materie e |
per oggetti rientranti nelle |
competenze della struttura |
burocratica dell'ente, deve |
essere adeguatamente motivato ed |
e' possibile soltanto nei casi |
previsti dalla legge ovvero |
nell'ipotesi di eventi |
straordinari. In ogni caso, |
l'atto di affidamento di |
incarichi e consulenze di cui al |
secondo periodo deve essere |
trasmesso alla Corte dei conti. |
L'affidamento di incarichi in |
assenza dei presupposti di cui al|
presente comma costituisce |Limite alle spese per incarichi
illecito disciplinare e determina|di consulenza a soggetti esterni
responsabilita' erariale. |alla P.A.
--------------------------------------------------------------------
12. Per ciascuno degli anni 2005,|
2006 e 2007, le pubbliche |
amministrazioni di cui |
all'articolo 1, comma 2, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, non possono |
effettuare spese di ammontare |
superiore rispettivamente al 90, |
80 e 70 per cento della spesa |
sostenuta nell'anno 2004, come |
rideterminata ai sensi del |
decreto-legge 12 luglio 2004, n. |
168, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
luglio 2004, n. 191, per |
l'acquisto, la manutenzione, il |
noleggio e l'esercizio di |
autovetture. Ai fini di cui al |
primo periodo, le medesime |
pubbliche amministrazioni sono |
tenute a trasmettere, entro il 31|
marzo 2005, al Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
Dipartimento della Ragioneria |
generale dello Stato una |
relazione da cui risulti la |
consistenza dei mezzi di |
trasporto a disposizione e la |
loro destinazione. In caso di |
mancata trasmissione della |
relazione nei termini suddetti, |
le pubbliche amministrazioni |
inadempienti non possono |
effettuare, relativamente alle |
spese di cui al primo periodo, |
pagamenti in misura superiore al |
50 per cento della spesa |
complessiva sostenuta nell'anno |Riduzione spese P.A. per
2004. |autovetture.
--------------------------------------------------------------------
13. Sulla base di effettive, |
motivate e documentate esigenze |
delle amministrazioni competenti,|
il Ministro dell'economia e delle|
finanze puo', con proprio |
decreto, stabilire che le |
disposizioni di cui al primo |
periodo del comma 12 non si |
applicano alle spese sostenute da|
specifiche amministrazioni. |
Contestualmente alla loro |
adozione, i decreti di cui al |
primo periodo, corredati da |
apposite relazioni, sono |Esclusione delle spese sostenute
trasmessi alle Camere. |da specifiche amministrazioni
--------------------------------------------------------------------
14. Entro il 30 giugno 2005, il |
Ministro dell'economia e delle |
finanze trasmette alle Camere una|
relazione concernente lo stato di|
attuazione degli interventi di |
cui ai commi 12 e 13 in cui si |
evidenzino i risultati conseguiti|
in termini di riduzione della |Relazione del Ministro
spesa. |dell'economia e delle finanze
--------------------------------------------------------------------
15. Per l'anno 2005, il concorso |
al raggiungimento degli obiettivi|
di cui ai commi da 5 a 7, per i |
settori di intervento di cui alle|
lettere a), b) e c) del presente |
comma, e' garantito anche |
mediante la limitazione dei |
pagamenti a favore dei soggetti |
beneficiari negli ammontari |
indicati: |
a) strumenti di intervento |
finanziati con i fondi di cui |
agli articoli 60 e 61 della legge|
27 dicembre 2002, n. 289, e |
successive modificazioni: 6.550 |
milioni di euro, ivi compresi gli|
interventi di cui alle lettere b)|
e c) del presente comma per |
complessivi 1.850 milioni di |
euro; |
b) fondo investimenti-incentivi |
alle imprese del Ministero delle |
attivita' produttive: 2.750 |
milioni di euro, ivi comprese le |
risorse erogate dal Fondo |
innovazione tecnologica e gli |
interventi finanziati con gli |
strumenti di cui alla lettera a);|
c) interventi finanziati |
dall'articolo 13, comma 1, della |
legge 1º agosto 2002, n. 166, i |
cui stanziamenti sono iscritti |
nello stato di previsione del |
Ministero delle infrastrutture e |
dei trasporti: 450 milioni di |
euro, ivi inclusi gli interventi |
finanziati con gli strumenti di |
cui alla lettera a). |Limitazione ai pagamenti
--------------------------------------------------------------------
16. Al fine di assicurare il |
rispetto dei limiti di cui al |
comma 15, i soggetti che |
gestiscono le risorse ivi |
indicate trasmettono |
trimestralmente al Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
Dipartimento per le politiche di |
sviluppo e di coesione e al |
Dipartimento della Ragioneria |
generale dello Stato, le |
informazioni sull'ammontare delle|
somme erogate per singolo |
strumento e intervento |Trasmissione trimestrale di
aggiornando le previsioni |informazioni al Ministero
relative ai trimestri successivi.|dell'economia e delle finanze
--------------------------------------------------------------------
17. Fermo restando il limite |
complessivo dei pagamenti di cui |
al comma 15, pari a 7.900 milioni|
di euro, al fine di garantire gli|
obiettivi di spesa del Fondo per |
le aree sottoutilizzate per |
l'intero territorio nazionale, di|
cui alla revisione di meta' |
periodo del Quadro comunitario di|
sostegno 2000-2006 per le regioni|
dell'obiettivo 1, prevista |
dall'articolo 14 del regolamento |
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, |
del 21 giugno 1999, i limiti |
settoriali di cui al comma 15, |
lettere a), b) e c), possono |
essere modificati con decreto del|
Ministro dell'economia e delle |
finanze, in relazione |
all'andamento dei pagamenti. Per |
le stesse finalita' le |
amministrazioni centrali si |
conformano all'obiettivo di |
destinare al Mezzogiorno almeno |
il 30 per cento della spesa |
ordinaria in conto capitale. Le |
amministrazioni centrali, |
nell'esercizio dei diritti |
dell'azionista nei confronti |
delle societa' di capitali a |
prevalente partecipazione |
pubblica diretta o indiretta, |
adottano le opportune direttive |
per conformarsi ai principi di |
cui al presente comma. |Limiti settoriali
--------------------------------------------------------------------
18. A modifica di quanto |
stabilito dall'articolo 32, comma|
1, della legge 27 dicembre 2002, |
n. 289, per il triennio 2005-2007|
i soggetti titolari di conti |
correnti e di contabilita' |
speciali aperti presso la |
Tesoreria dello Stato, inseriti |
nell'elenco 1 allegato alla |
presente legge, non possono |
effettuare prelevamenti dai |
rispettivi conti aperti presso la|
Tesoreria dello Stato superiori |
all'importo cumulativamente |
prelevato alla fine di ciascun |
bimestre dell'anno precedente |
aumentato del 2 per cento. Sono |
esclusi da tale limite le regioni|
e le province autonome di Trento |
e di Bolzano, gli enti locali di |
cui all'articolo 2, commi 1 e 2, |
del testo unico di cui al decreto|
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, gli enti previdenziali, gli |
enti del Servizio sanitario |
nazionale, il Consiglio nazionale|
dell'economia e del lavoro, il |
Ministero dell'economia e delle |
finanze, per i conti relativi |
alle funzioni trasferite a |
seguito della trasformazione |
della Cassa depositi e prestiti |
in Spa, le agenzie fiscali di cui|
all'articolo 57 del decreto |
legislativo 30 luglio 1999, n. |
300, ed i conti accesi ai sensi |
dell'articolo 576 del regolamento|
di cui al regio decreto 23 maggio|
1924, n. 827, e successive |
modificazioni. Sono, inoltre, |
esclusi i conti riguardanti |
interventi di politica |
comunitaria, i conti intestati ai|
fondi di rotazione individuati ai|
sensi dell'articolo 93, comma 8, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, o ai loro gestori, i conti |
relativi ad interventi di |
emergenza, il conto finalizzato |
alla ripetizione di titoli di |
spesa non andati a buon fine, |
nonche' i conti istituiti |Limiti ai prelevamenti dei
nell'anno precedente a quello di |titolari di contabilita' speciali
riferimento. |presso la Tesoreria.
--------------------------------------------------------------------
19. I soggetti interessati |
possono richiedere al Ministero |
dell'economia e delle finanze |
deroghe al vincolo di cui al |
comma 18 per effettive e motivate|
esigenze. L'accoglimento della |
richiesta ovvero l'eventuale |
diniego, totale o parziale, e' |
disposto con determinazione |
dirigenziale. Le eccedenze di |
spesa riconosciute in deroga |
devono essere riassorbite; nelle |
more del riassorbimento possono |
essere effettuate solo le spese |
previste per legge o derivanti da|
contratti perfezionati, nonche' |
le spese indifferibili la cui |
mancata effettuazione comporta un|
danno. I prelievi delle |
amministrazioni periferiche dello|
Stato sono regolati con |
provvedimenti del Ministro |
dell'economia e delle finanze. |Deroghe al comma 18
--------------------------------------------------------------------
20. Le disposizioni di cui |
all'articolo 66, comma 1, della |Riduzione giacenze per gli enti
legge 23 dicembre 2000, n. 388, |obbligati a tenere disponibilita'
continuano ad applicarsi per il |liquide nelle contabilita'
triennio 2005-2007. |speciali.
--------------------------------------------------------------------
21. Ai fini della tutela |
dell'unita' economica della |
Repubblica, le regioni, le |
province, i comuni con |
popolazione superiore a 3.000 |
abitanti, nonche' le comunita' |
montane, le comunita' isolane e |
le unioni di comuni con |
popolazione superiore a 10.000 |
abitanti concorrono, in armonia |
con i principi recati dai commi |
da 5 a 7, alla realizzazione |
degli obiettivi di finanza |
pubblica per il triennio |
2005-2007 con il rispetto delle |
disposizioni di cui ai commi da |
22 a 53, che costituiscono |
principi fondamentali del |
coordinamento della finanza |
pubblica ai sensi degli articoli |
117, terzo comma, e 119, secondo |
comma, della Costituzione. |Patto di stabilita' interno
--------------------------------------------------------------------
22. Per gli stessi fini di cui al|
comma 21: |
a) per l'anno 2005, il complesso |
delle spese correnti e delle |
spese in conto capitale, |
determinato ai sensi del comma |
24, per ciascuna provincia, per |
ciascun comune con popolazione |
superiore a 3.000 abitanti, per |
ciascuna comunita' montana con |
popolazione superiore a 10.000 |
abitanti non puo' essere |
superiore alla corrispondente |
spesa annua mediamente sostenuta |
nel triennio 2001-2003, |
incrementata dell'11,5 per cento |
limitatamente agli enti locali |
che nello stesso triennio hanno |
registrato una spesa corrente |
media pro-capite inferiore a |
quella media pro-capite della |
classe demografica di |
appartenenza e incrementata del |
10 per cento per i restanti enti |
locali. Per le comunita' isolane |
e le unioni di comuni di cui al |
comma 21 l'incremento e' |
dell'11,5 per cento. Per |
l'individuazione della spesa |
media del triennio si tiene conto|
della media dei pagamenti, in |
conto competenza e in conto |
residui, e per l'individuazione |
della popolazione, ai fini |
dell'appartenenza alla classe |
demografica, si tiene conto della|
popolazione residente calcolata |
secondo i criteri previsti |
dall'articolo 156 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267. Con decreto |
del Ministro dell'economia e |
delle finanze, da emanare entro |
trenta giorni dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, e' stabilita la spesa |
media pro-capite per ciascuna |
delle classi demografiche di |
seguito indicate: |
1) province con popolazione fino |
a 400.000 abitanti e superficie |
fino a 3.000 Kmq; |
2) province con popolazione fino |
a 400.000 abitanti e superficie |
superiore a 3.000 Kmq; |
3) province con popolazione |
superiore a 400.000 abitanti e |
superficie fino a 3.000 Kmq; |
4) province con popolazione |
superiore a 400.000 abitanti e |
superficie superiore a 3.000 Kmq;|
5) comuni da 3.000 a 4.999 |
abitanti; |
6) comuni da 5.000 a 9.999 |
abitanti; |
7) comuni da 10.000 a 19.999 |
abitanti; |
8) comuni da 20.000 a 59.999 |
abitanti; |
9) comuni da 60.000 a 99.999 |
abitanti; |
10) comuni da 100.000 a 249.999 |
abitanti; |
11) comuni da 250.000 a 499.999 |
abitanti; |
12) comuni da 500.000 abitanti ed|
oltre; |
13) comunita' montane con |
popolazione superiore a 10.000 e |
fino a 50.000 abitanti; |
14) comunita' montane con |
popolazione superiore a 50.000 |
abitanti; |
b) per gli anni 2006 e 2007 si |
applica la percentuale di |
incremento del 2 per cento alle |
corrispondenti spese correnti e |
in conto capitale determinate per|
l'anno precedente in conformita' |
agli obiettivi stabiliti dai |Criteri per la definizione dei
commi da 21 a 53. |limiti di spesa per enti locali
--------------------------------------------------------------------
23. Per gli stessi fini di cui al|
comma 21, per l'anno 2005, il |
complesso delle spese correnti e |
delle spese in conto capitale, |
determinato ai sensi del comma |
24, per ciascuna regione a |
statuto ordinario non puo' essere|
superiore al corrispondente |
ammontare di spese dell'anno 2003|
incrementato del 4,8 per cento. |
Per gli anni 2006 e 2007 si |
applica la percentuale di |
incremento del 2 per cento alle |
corrispondenti spese correnti e |
in conto capitale determinate per|
l'anno precedente in conformita' |
agli obiettivi stabiliti dai |Limiti alle spese per le regioni
commi da 21 a 53. |a statuto ordinario
--------------------------------------------------------------------
24. Il complesso delle spese di |
cui ai commi 22 e 23 e' |
calcolato, sia per la gestione di|
competenza che per quella di |
cassa, quale somma tra le spese |
correnti e quelle in conto |
capitale al netto delle: |
a) spese di personale, cui si |
applica la specifica disciplina |
di settore; |
b) spese per la sanita' per le |
regioni che sono disciplinate dai|
commi da 164 a 188; |
c) spese derivanti |
dall'acquisizione di |
partecipazioni azionarie e di |
altre attivita' finanziarie, dai |
conferimenti di capitale e dalle |
concessioni di crediti; |
d) spese per trasferimenti |
destinati alle amministrazioni |
pubbliche individuate in |
applicazione dei commi da 5 a 7; |
e) spese connesse agli interventi|
a favore dei minori soggetti a |
provvedimenti dell'autorita' |
giudiziaria minorile; |
f) spese per calamita' naturali |
per le quali sia stato dichiarato|
lo stato di emergenza nonche' |
quelle sostenute dai comuni per |
il completamento dell'attuazione |
delle ordinanze emanate dal |
Presidente del Consiglio dei |
ministri a seguito di |
dichiarazioni di stato di |
emergenza. |Calcolo del complesso delle spese
--------------------------------------------------------------------
25. Limitatamente all'anno 2005 |
il complesso delle spese di cui |
al comma 24 e' calcolato anche al|
netto delle spese in conto |
capitale derivanti da interventi |
cofinanziati dall'Unione europea,|
ivi comprese le corrispondenti |Calcolo del complesso delle spese
quote di parte nazionale. |per l'anno 2005
--------------------------------------------------------------------
26. Gli enti possono eccedere i |
limiti di spesa stabiliti dai |
commi 22 e 23 solo per spese di |
investimento e nei limiti dei |
proventi derivanti da alienazione|
di beni immobili, mobili, nonche'|
delle erogazioni a titolo |
gratuito e liberalita'. Le |
regioni possono destinare le |
nuove entrate alla copertura |
degli eventuali disavanzi di |Possibilita', per gli enti
gestione accertati nel settore |locali, di eccedere i limiti di
sanitario. |spesa solo per investimenti.
--------------------------------------------------------------------
27. Le spese in conto capitale |
degli enti locali che eccedono il|
limite di spesa stabilito dai |
commi da 21 a 53 possono essere |
anticipate a carico di un |
apposito fondo istituito presso |
la gestione separata della Cassa |
depositi e prestiti Spa. Il fondo|
e' dotato per l'anno 2005 di euro|
250 milioni. Le anticipazioni |
sono estinte dagli enti locali |
entro il 31 dicembre 2006 e i |
relativi interessi, determinati e|
liquidati sulla base di quanto |
previsto ai commi 2, 3 e 4 |
dell'articolo 6 del decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze 5 dicembre 2003, |
pubblicato nel supplemento |
ordinario alla Gazzetta Ufficiale|
n. 288 del 12 dicembre 2003, |
valutati in 10 milioni di euro, |
sono a carico del bilancio |
statale. Le anticipazioni sono |
corrisposte dalla Cassa depositi |
e prestiti Spa direttamente ai |
soggetti beneficiari secondo |
indicazioni e priorita' fissate |
dal Comitato interministeriale |
per la programmazione economica |
(CIPE). Gli enti locali |
comunicano al CIPE e alla Cassa |
depositi e prestiti Spa, entro il|
31 gennaio 2005, le spese che |
presentano le predette |
caratteristiche e, ove ad esse |
connessi, i progetti a cui si |
riferiscono, nonche' le scadenze |Anticipazioni della Cdp per le
di pagamento e le coordinate dei |spese degli enti locali eccedenti
soggetti beneficiari. |il limite.
--------------------------------------------------------------------
28. Fermo restando quanto |
previsto ai commi 26 e 27, al |
fine di promuovere lo sviluppo |
economico, e' autorizzata la |
spesa di euro 201.500.000 per |
l'anno 2005, di euro 176.500.000 |
per l'anno 2006 e di euro |
170.500.000 per l'anno 2007 per |
la concessione di contributi |
statali al finanziamento di |
interventi diretti a tutelare |
l'ambiente e i beni culturali, e |
comunque a promuovere lo sviluppo|
economico e sociale del |
territorio. Possono accedere ai |
contributi gli interventi |
realizzati dagli enti destinatari|
nei rispettivi territori per il |Contributi per il finanziamento
risanamento e il recupero |di interventi a tutela
dell'ambiente e per la tutela dei|dell'ambiente e dei beni
beni culturali. |culturali.
--------------------------------------------------------------------
29. Il Ministro dell'economia e |
delle finanze, individua con |
proprio decreto gli interventi e |
gli enti destinatari dei |
contributi di cui al comma 28 |
sulla base dei progetti |
preliminari da presentare entro |
novanta giorni dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, in coerenza con apposito |
atto di indirizzo parlamentare. |
Il Ministero dell'economia e |
delle finanze provvede |
all'erogazione dei contributi in |Interventi ed enti destinatari
favore degli enti destinatari. |dei contributi
--------------------------------------------------------------------
30. Al fine di consentire il |
monitoraggio degli adempimenti |
relativi al patto di stabilita' |
interno, anche secondo i criteri |
adottati in contabilita' |
nazionale, le regioni e le |
province autonome di Trento e di |
Bolzano, le province e i comuni |
con popolazione superiore a |
30.000 abitanti e le comunita' |
montane con popolazione superiore|
a 50.000 abitanti trasmettono |
trimestralmente al Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
Dipartimento della Ragioneria |
generale dello Stato, entro |
trenta giorni dalla fine del |
periodo di riferimento, |
utilizzando il sistema web |
appositamente previsto per il |
patto di stabilita' interno nel |
sito |
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,|
le informazioni riguardanti sia |
la gestione di competenza che |
quella di cassa, attraverso un |
prospetto e con le modalita' |
definiti con decreto del predetto|
Ministero, di concerto con il |
Ministero dell'interno, sentiti |
la Conferenza unificata di cui |
all'articolo 8 del decreto |
legislativo 28 agosto 1997, n. |Monitoraggio adempimenti relativi
281, e l'ISTAT. |al patto di stabilita' interno.
--------------------------------------------------------------------
31. Le province e i comuni con |
popolazione superiore a 5.000 |
abitanti sono tenuti a |
predisporre entro il mese di |
febbraio una previsione di cassa |
cumulata e articolata per |
trimestri del complesso delle |
spese come definite dal comma 24 |
coerente con l'obiettivo annuale,|
che comunicano: le province e i |
comuni con popolazione superiore |
a 30.000 abitanti al Ministero |
dell'economia e delle finanze |
attraverso il sistema web, e i |
comuni con popolazione superiore |
a 5.000 e fino a 30.000 abitanti |
alle Ragionerie provinciali dello|
Stato competenti per territorio. |
Il collegio dei revisori dei |
conti dell'ente locale verifica, |
entro il mese successivo al |
trimestre di riferimento, il |
rispetto dell'obiettivo |
trimestrale e la sua coerenza con|
l'obiettivo annuale e, in caso di|
inadempienza, ne da' |
comunicazione sia all'ente che al|
Ministero dell'economia e delle |
finanze, per le province e i |
comuni con popolazione superiore |
a 30.000 abitanti attraverso il |
predetto sistema web, e alle |
Ragionerie provinciali dello |
Stato competenti per territorio |
per i comuni con popolazione |
superiore a 5.000 e fino a 30.000|
abitanti. I comuni con |
popolazione superiore a 3.000 e |
fino a 5.000 abitanti e le |
comunita' montane con popolazione|
superiore a 10.000 abitanti |
predispongono, entro il mese di |
marzo, una previsione di cassa |
semestrale alla cui verifica e |
comunicazione alle Ragionerie |
provinciali dello Stato |
competenti per territorio |
provvede il revisore dei conti |
dell'ente. A seguito |
dell'accertamento del mancato |
rispetto dell'obiettivo |
trimestrale, o semestrale, gli |
enti sono tenuti nel trimestre, o|
nel semestre, successivo a |
riassorbire lo scostamento |
registrato intervenendo sui |
pagamenti, computati ai sensi del|
comma 24, nella misura necessaria|
a garantire il rientro delle |
spese nei limiti stabiliti. |
Restano ferme per il mancato |
conseguimento degli obiettivi |
annuali le disposizioni recate |Previsioni di cassa per province
dai commi 32, 33, 34 e 35. |e comuni
--------------------------------------------------------------------
32. Per gli enti locali, l'organo|
di revisione |
economico-finanziaria previsto |
dall'articolo 234 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, verifica il |
rispetto degli obiettivi annuali |
del patto, sia in termini di |
competenza che di cassa, e in |
caso di mancato rispetto ne da' |
comunicazione al Ministero |
dell'interno sulla base di un |
modello e con le modalita' che |
verranno definiti con decreto del|
Ministero dell'interno, di |Verifica del rispetto degli
concerto con il Ministero |obiettivi del patto di
dell'economia e delle finanze. |stabilita'.
--------------------------------------------------------------------
33. Gli enti locali che non hanno|
rispettato gli obiettivi del |
patto di stabilita' interno |
stabiliti per l'anno precedente |
non possono a decorrere dall'anno|
2006: |
a) effettuare spese per acquisto |
di beni e servizi in misura |
superiore alla corrispondente |
spesa dell'ultimo anno in cui si |
e' accertato il rispetto degli |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno, ovvero, ove l'ente sia |
risultato sempre inadempiente, in|
misura superiore a quella del |
penultimo anno precedente ridotta|
del 10 per cento. Per gli enti |
locali soggetti al patto di |
stabilita' interno dall'anno 2005|
il limite e' commisurato, in sede|
di prima applicazione, al livello|
delle spese dell'anno 2003; |
b) procedere ad assunzioni di |
personale a qualsiasi titolo; |Limitazioni per gli enti locali
c) ricorrere all'indebitamento |che non hanno rispettato il patto
per gli investimenti. |di stabilita'.
--------------------------------------------------------------------
34. La disposizione di cui al |
comma 33 si applica anche nel |
2005 per le province e i comuni |
con popolazione superiore a 5.000|
abitanti che non hanno rispettato|
gli obiettivi del patto di |
stabilita' interno per l'anno |
2004. |Estensione a province e comuni
--------------------------------------------------------------------
35. A decorrere dall'anno 2006, i|
mutui e i prestiti obbligazionari|
posti in essere dagli enti di cui|
al comma 21 con istituzioni |
creditizie e finanziarie per il |
finanziamento degli investimenti |
devono essere corredati da |
apposita attestazione da cui |
risulti il conseguimento degli |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno per l'anno precedente. |
L'istituto finanziatore o |
l'intermediario finanziario non |
possono procedere al |
finanziamento o al collocamento |
del prestito in assenza della |
predetta attestazione, che deve |
essere acquisita anche per l'anno|
2005 con riferimento agli |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno delle province e dei |Adempimenti degli enti locali per
comuni con popolazione superiore |porre in essere mutui e prestiti
a 5.000 abitanti. |obbligazionari con banche.
--------------------------------------------------------------------
36. Gli enti di nuova istituzione|
nell'anno 2005, o negli anni |
successivi, sono soggetti alle |
regole dei commi da 21 a 53 |
dall'anno in cui e' disponibile |
la base di calcolo su cui |
applicare gli incrementi di spesa|Applicabilita' delle disposizioni
stabiliti al comma 22. |agli enti di nuova istituzione.
--------------------------------------------------------------------
37. Attraverso le loro |
associazioni, le province, i |
comuni e le comunita' montane |
concorrono al monitoraggio |
sull'andamento delle spese. Le |
comunicazioni previste dai commi |
30, 31 e 32 sono trasmesse anche |
all'Unione delle province |
d'Italia (UPI), all'Associazione |
nazionale dei comuni italiani |
(ANCI) e all'Unione nazionale |Concorrenza delle associazioni
comuni, comunita' ed enti montani|degli enti locali al monitoraggio
(UNCEM), per via telematica. |della spesa pubblica.
--------------------------------------------------------------------
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e|
2007, le regioni a statuto |
speciale e le province autonome |
di Trento e di Bolzano |
concordano, entro il 31 marzo di |
ciascun anno, con il Ministero |
dell'economia e delle finanze, il|
livello delle spese correnti e in|
conto capitale, nonche' dei |
relativi pagamenti, in coerenza |
con gli obiettivi di finanza |
pubblica per il periodo |
2005-2007. In caso di mancato |
accordo si applicano le |Esclusione dal limite delle spese
disposizioni di cui ai commi da |per le regioni a statuto
21 a 53. |speciale.
--------------------------------------------------------------------
39. Per gli enti locali dei |
rispettivi territori provvedono |
alle finalita' di cui ai commi da|
21 a 53 le regioni a statuto |
speciale e le province autonome |
di Trento e di Bolzano ai sensi |
delle competenze alle stesse |
attribuite dai rispettivi statuti|
di autonomia e dalle relative |
norme di attuazione. Qualora le |
predette regioni e province |
autonome non provvedano entro il |
31 marzo di ciascun anno, si |
applicano, per gli enti locali |
dei rispettivi territori, le |Regioni a statuto speciale e le
disposizioni di cui ai commi da |province autonome di Trento e di
21 a 53. |Bolzano
--------------------------------------------------------------------
40. Resta ferma la facolta' delle|
regioni e delle province autonome|
di Trento e di Bolzano di |
estendere le regole del patto di |
stabilita' interno nei confronti |Facolta' per le regioni a statuto
degli enti ed organismi |speciale e le province autonome
strumentali. |di Trento e di Bolzano
--------------------------------------------------------------------
41. Sono abrogate le disposizioni|
recate dall'articolo 29 della |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e|
successive modificazioni, |
limitatamente alle regole del |
patto di stabilita' interno |
previsto per gli enti |
territoriali per gli anni 2005 e |
successivi. |Abrogazioni di norme
--------------------------------------------------------------------
42. L'affidamento da parte degli |
enti locali di incarichi di |
studio o di ricerca, ovvero di |
consulenze a soggetti estranei |
all'amministrazione, deve essere |
adeguatamente motivato con |
specifico riferimento all'assenza|
di strutture organizzative o |
professionalita' interne all'ente|
in grado di assicurare i medesimi|
servizi, ad esclusione degli |
incarichi conferiti ai sensi |
della legge 11 febbraio 1994, n. |
109, e successive modificazioni. |
In ogni caso l'atto di |
affidamento di incarichi e |
consulenze di cui al primo |
periodo deve essere corredato |
della valutazione dell'organo di |
revisione economico-finanziaria |
dell'ente locale e deve essere |
trasmesso alla Corte dei conti. |
L'affidamento di incarichi in |
difformita' dalle previsioni di |
cui al presente comma costituisce|
illecito disciplinare e determina|
responsabilita' erariale. Le |
disposizioni di cui al presente |Motivazione, da parte degli enti
comma si applicano agli enti con |locali, degli incarichi di
popolazione superiore a 5.000 |consulenza a soggetti estranei
abitanti. |all'amministrazione.
--------------------------------------------------------------------
43. I proventi delle concessioni |
edilizie e delle sanzioni |
previste dal testo unico di cui |
al decreto del Presidente della |
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,|
possono essere destinati al |
finanziamento di spese correnti |
entro il limite del 75 per cento |
per il 2005 e del 50 per cento |Utilizzo proventi concessioni
per il 2006. |edilizie e relative sanzioni.
--------------------------------------------------------------------
44. All'articolo 204 del testo |
unico di cui al decreto |
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
0a) al comma 1, dopo le parole: |
"nuovi mutui" sono inserite le |
seguenti: "e accedere ad altre |
forme di finanziamento reperibili|
sul mercato" e le parole: "25 per|
cento" sono sostituite dalle |
seguenti: "12 per cento"; |
b) dopo il comma 2, e' inserito |
il seguente: |
"2-bis. Le disposizioni del comma|
2 si applicano, ove compatibili, |Modifica alle regole per
alle altre forme di indebitamento|l'assunzione di mutui da parte
cui l'ente locale acceda". |degli enti locali.
--------------------------------------------------------------------
45. Gli enti che alla data di |
entrata in vigore della presente |
legge superino il limite di |
indebitamento di cui al comma 1 |
dell'articolo 204 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, come |
modificato dal comma 44, sono |
tenuti a ridurre il proprio |
livello di indebitamento entro i |
seguenti termini: |
a) un importo annuale degli |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 20 per cento entro la fine |
dell'esercizio 2008; |
b) un importo annuale degli |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 16 per cento entro la fine |
dell'esercizio 2010; |
c) un importo annuale degli |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 12 per cento entro la fine |Obbligo di riduzione del livello
dell'esercizio 2013. |di indebitamento.
--------------------------------------------------------------------
46. All'articolo 101 del testo |
unico di cui al decreto |
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 1, le parole: |
"quattro anni" sono sostituite |
dalle seguenti: "due anni"; |
b) al comma 4, le parole: |Riduzione del periodo di
"quattro anni" sono sostituite |collocazione in disponibilita'
dalle seguenti: "due anni". |per i segretari comunali.
--------------------------------------------------------------------
47. In vigenza di disposizioni |
che stabiliscono un regime di |
limitazione delle assunzioni di |
personale a tempo indeterminato, |
sono consentiti trasferimenti per|
mobilita', anche |
intercompartimentale, tra |
amministrazioni sottoposte al |
regime di limitazione, nel |
rispetto delle disposizioni sulle|
dotazioni organiche e, per gli |
enti locali, purche' abbiano |
rispettato il patto di stabilita'|
interno per l'anno precedente. |Trasferimenti per mobilita'.
--------------------------------------------------------------------
48. In caso di mobilita' presso |
altre pubbliche amministrazioni, |
con la conseguente cancellazione |
dall'albo, nelle more della nuova|
disciplina contrattuale, i |
segretari comunali e provinciali |
appartenenti alle fasce |
professionali A e B possono |
essere collocati, analogamente a |
quanto previsto per i segretari |
appartenenti alla fascia C, nella|
categoria o area professionale |
piu' alta prevista dal sistema di|
classificazione vigente presso |
l'amministrazione di |
destinazione, previa espressa |Collocazione professionale dei
manifestazione di volonta' in |segretari comunali in caso di
tale senso. |mobilita'.
--------------------------------------------------------------------
49. Nell'ambito del processo di |
mobilita' di cui al comma 48, i |
soggetti che abbiano prestato |
servizio effettivo di ruolo come |
segretari comunali o provinciali |
per almeno tre anni e che si |
siano avvalsi della facolta' di |
cui all'articolo 18 del |
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 4 |
dicembre 1997, n. 465, sono |
inquadrati, nei limiti del |
contingente di cui al comma 96, |
nei ruoli unici delle |
amministrazioni in cui prestano |
servizio alla data di entrata in |
vigore della presente legge, |
ovvero di altre amministrazioni |
in cui si riscontrano carenze di |
organico, previo consenso |
dell'interessato, ai sensi ed |
agli effetti delle disposizioni |
in materia di mobilita' e delle |
condizioni del contratto |Inquadramento dei segretari
collettivo vigenti per la |comunali in caso di mobilita' nei
categoria. |ruoli unici.
--------------------------------------------------------------------
50. All'articolo 10, comma 10, |
lettera c), del decreto-legge 18 |
gennaio 1993, n. 8, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|
marzo 1993, n. 68, le parole: |
"lire 50.000" e "lire 150.000" |Aumento diritti di segreteria per
sono sostituite, rispettivamente,|autorizzazione edilizia e
dalle seguenti: "euro 51,65" e |denuncia di inizio
"euro 516,46". |dell'attivita'.
--------------------------------------------------------------------
51. Per gli anni 2005, 2006 e |
2007 e' consentita la variazione |
in aumento dell'aliquota di |
compartecipazione |
dell'addizionale comunale |
all'imposta sul reddito delle |
persone fisiche, di cui al comma |
3 dell'articolo 1 del decreto |
legislativo 28 settembre 1998, n.|
360, e successive modificazioni, |
ai soli enti che, alla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, non si siano avvalsi della|
facolta' di aumentare la suddetta|
addizionale. L'aumento deve |
comunque essere limitato entro la|
misura complessiva dello 0,1 per |
cento. Fermo restando quanto |
stabilito al primo e al secondo |
periodo, fino al 31 dicembre 2006|
restano sospesi gli effetti degli|
aumenti delle addizionali e delle|
maggiorazioni di cui alla lettera|
a) del comma 1 dell'articolo 3 |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, eventualmente deliberati. |
Gli effetti decorrono, in ogni |
caso, dal periodo d'imposta |
successivo alla predetta data. |Addizionali IRE ed IRAP.
--------------------------------------------------------------------
52. Ai fini del comma 2 |
dell'articolo 4 del decreto |
legislativo 12 dicembre 2003, n. |
344, e' istituito per l'anno |
2005, presso lo stato di |
previsione del Ministero |
dell'interno, il fondo per il |
rimborso agli enti locali delle |
minori entrate derivanti |
dall'abolizione del credito |
d'imposta con una dotazione di 10|
milioni di euro. Con regolamento |
emanato ai sensi dell'articolo |
17, comma 1, della legge 23 |
agosto 1988, n. 400, su proposta |
del Ministro dell'economia e |
delle finanze, di concerto con il|
Ministro dell'interno, sono |
dettate le norme per l'attuazione|Istituzione Fondo per rimborso ad
della disposizione di cui al |enti locali delle minori entrate
presente comma e per la |derivanti dall'abolizione del
ripartizione del fondo. |credito d'imposta.
--------------------------------------------------------------------
|Soppressione della riduzione dei
|trasferimenti agli enti locali
|per mancata certificazione del
|requisito che attesti la
53. All'articolo 3, comma 51, |corresponsione del trattamento
della legge 24 dicembre 2003, n. |economico al personale immesso
350, il secondo periodo e' |nei ruoli speciali ad
soppresso. |esaurimento.
--------------------------------------------------------------------
54. Per l'anno 2005 e' istituito,|
presso il Ministero dell'interno,|
con finalita' di riequilibrio |
economico e sociale, il fondo per|
l'insediamento nei comuni montani|
con popolazione inferiore a 1.000|
abitanti, sottodotati ai sensi |
del decreto legislativo 30 giugno|
1997, n. 244, con una dotazione |
di 5 milioni di euro per il 2005.|
--------------------------------------------------------------------
55. Il fondo di cui al comma 54 |
e' finalizzato, oltre a quanto |
previsto dal medesimo comma 54, |
al riequilibrio insediativo, |
quindi all'incentivazione |
dell'insediamento nei centri |
abitati di attivita' artigianali |
e commerciali, al recupero di |
manufatti, edifici e case rurali |
per finalita' economiche e |
abitative, al recupero degli |Fondo insediamento comuni montani
antichi mestieri. |sottodotati.
--------------------------------------------------------------------
56. Entro sessanta giorni dalla |
data di entrata in vigore della |
presente legge il Ministro |
dell'interno definisce con |
proprio decreto i criteri di |
ripartizione e le modalita' per |Criteri di ripartizione e
l'accesso ai finanziamenti di cui|modalita' per l'accesso ai
ai commi 54 e 55. |finanziamenti
--------------------------------------------------------------------
57. Per il triennio 2005-2007, |
gli enti indicati nell'elenco 1 |
allegato alla presente legge, ad |
eccezione degli enti di |
previdenza di cui ai decreti |
legislativi 30 giugno 1994, n. |
509, e successive modificazioni, |
e 10 febbraio 1996, n. 103, e |
successive modificazioni, delle |
altre associazioni e fondazioni |
di diritto privato e degli enti |
del sistema camerale, possono |
incrementare per l'anno 2005 le |
proprie spese, al netto delle |
spese di personale, in misura non|
superiore all'ammontare delle |
spese dell'anno 2003 incrementato|
del 4,5 per cento. Per gli anni |
2006 e 2007 si applica la |
percentuale di incremento del 2 |
per cento alle corrispondenti |
spese determinate per l'anno |
precedente con i criteri |
stabiliti dal presente comma. Per|
le spese di personale si applica |
la specifica disciplina di |
settore. Alle regioni e agli enti|
locali di cui ai commi da 21 a |
53, agli enti del Servizio |
sanitario nazionale di cui ai |
commi da 164 a 188, nonche' agli |
enti indicati nell'articolo 3, |
commi 1 e 2, della legge 24 |Limite all'incremento delle spese
dicembre 2003, n. 350, si applica|per enti pubblici non
la disciplina ivi prevista. |territoriali.
--------------------------------------------------------------------
58. Con riferimento alla perdita |
di gettito realizzata dalle |
regioni a statuto ordinario per |
gli anni 2003 e successivi, a |
seguito della riduzione |
dell'accisa sulla benzina non |
compensata dal maggior gettito |
delle tasse automobilistiche, |
come determinato dall'articolo |
17, comma 22, della legge 27 |
dicembre 1997, n. 449, viene |
riconosciuto l'importo di euro |
342,583 milioni. Detto importo e'|
ripartito tra le regioni entro il|
30 aprile 2005, con decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, sentita la Conferenza |
permanente per i rapporti tra lo |
Stato, le regioni e le province |
autonome di Trento e di Bolzano, |
e integra i trasferimenti |
soppressi di cui all'articolo 1, |
comma 1, del decreto legislativo |
18 febbraio 2000, n. 56, ai fini |
dell'aliquota definitiva da |
determinare entro il 31 luglio |
2005 ai sensi dell'articolo 5, |
comma 3, del medesimo decreto |
legislativo n. 56 del 2000, e |
successive modificazioni. Il |
decreto e' predisposto sulla base|
della proposta delle regioni da |Ristoro minori entrate accise su
presentare in sede di Conferenza |benzina per le regioni a statuto
permanente per i rapporti tra lo |ordinario, non compensate
Stato, le regioni e le province |dall'aumento delle tasse
autonome di Trento e di Bolzano. |automobilistiche.
--------------------------------------------------------------------
59. Ai fini della determinazione |
dell'aliquota definitiva di cui |
al comma 58 si tiene altresi' |
conto dei trasferimenti |
attribuiti per l'anno 2004 alle |
regioni a statuto ordinario in |
applicazione dell'articolo 70 |
della legge 28 dicembre 2001, n. |
448. Il fondo di cui al citato |Determinazione dell'aliquota
articolo 70 e' soppresso. |definitiva
--------------------------------------------------------------------
60. Il Fondo di cui all'articolo |
52, comma 8, della legge 23 |
dicembre 2000, n. 388, e' |Utilizzo del Fondo per le
utilizzato anche per l'esercizio |funzioni trasferite agli enti
delle funzioni conferite agli |locali, anche per l'attuazione
enti territoriali ai sensi |dell'art. 118 della Cost.
dell'articolo 7 della legge 5 |(esercizio di funzioni
giugno 2003, n. 131. |amministrative).
--------------------------------------------------------------------
61. Salvo quanto disposto nel |
comma 175, la sospensione degli |
aumenti delle addizionali |
all'imposta sul reddito e delle |
maggiorazioni dell'aliquota |
dell'imposta regionale sulle |
attivita' produttive di cui |
all'articolo 3, comma 1, lettera |
a), della legge 27 dicembre 2002,|
n. 289, e all'articolo 2, comma |
21 della legge 24 dicembre 2003, |
n. 350, e' confermata sino al 31 |
dicembre 2005. Resta ferma |
l'applicazione del comma 22 |
dell'articolo 2 della legge n. |
350 del 2003 alle disposizioni |
regionali in materia di IRAP |
diverse da quelle riguardanti la |
maggiorazione dell'aliquota, |
nonche', unitamente al comma 23 |
del medesimo articolo, alle |
disposizioni regionali in materia|
di tassa automobilistica; le |
regioni possono modificare tali |
disposizioni nei soli limiti dei |
poteri loro attribuiti dalla |
normativa statale di riferimento |Sospensione addizionali IRE e
ed in conformita' con essa. |IRAP
--------------------------------------------------------------------
62. Sono autorizzate, a carico di|
somme a qualsiasi titolo |
spettanti, le compensazioni degli|
importi a credito e a debito di |
ciascuna regione, connessi alle |
perdite di entrata realizzate |
dalle stesse per effetto delle |
disposizioni recate dall'articolo|
17, comma 22, della legge 27 |
dicembre 1997, n. 449, indicate, |
solo a questo fine, nella tabella|
di riparto approvata con decreto |
del Ministro dell'economia e |
delle finanze sulla base della |
proposta presentata dalle regioni|
in sede di Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano. Tale |
compensazione sara' effettuata |
dal Ministero dell'economia e |
delle finanze - Dipartimento |
della Ragioneria generale dello |Compensazione importi a credito e
Stato, in quattro rate annuali di|debito di ciascuna regione
eguale importo a partire |connessi a perdite da tassa
dall'esercizio 2005. |automobilistica.
--------------------------------------------------------------------
63. I trasferimenti erariali per |
l'anno 2005 di ogni singolo ente |
locale sono determinati in base |
alle disposizioni recate |
dall'articolo 31, comma 1, primo |
periodo, della legge 27 dicembre |Determinazione trasferimenti agli
2002, n. 289. |enti locali.
--------------------------------------------------------------------
64. Per l'anno 2005, l'incremento|
delle risorse, pari a 340 milioni|
di euro, derivante dal reintegro |
della riduzione dei trasferimenti|
erariali conseguente alla |
cessazione dell'efficacia delle |
disposizioni di cui all'articolo |
24, comma 9, della legge 28 |
dicembre 2001, n. 448, e' |
attribuito, quanto ad euro 260 |
milioni, a favore degli enti |
locali per confermare i |
contributi di cui all'articolo 3,|
commi 27, 35, secondo periodo, 36|
e 141, della legge 24 dicembre |
2003, n. 350, e quanto ad 80 |
milioni di euro in favore dei |
comuni di cui all'articolo 9, |
comma 3, del decreto legislativo |Attribuzione dell'incremento
30 giugno 1997, n. 244. |delle risorse
--------------------------------------------------------------------
65. Le disposizioni in materia di|
compartecipazione provinciale e |
comunale al gettito dell'imposta |
sul reddito delle persone fisiche|
di cui all'articolo 31, comma 8, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, gia' confermate per l'anno |
2004 dall'articolo 2, comma 18, |
della legge 24 dicembre 2003, n. |Proroga compartecipazione
350, sono prorogate per l'anno |provinciale e comunale al gettito
2005. |dell'IRPEF.
--------------------------------------------------------------------
66. Gli enti locali di cui |
all'articolo 2, comma 1, del |
testo unico di cui al decreto |
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, hanno facolta' di utilizzare|
le entrate derivanti dal |
plusvalore realizzato con |
l'alienazione di beni |
patrimoniali, inclusi i beni |
immobili, per il rimborso della |Utilizzo plusvalore alienazione
quota di capitale delle rate di |beni patrimoniali per rimborso
ammortamento dei mutui. |rate ammortamento mutui.
--------------------------------------------------------------------
67. In deroga alle disposizioni |
dell'articolo 3, comma 3, della |
legge 27 luglio 2000, n. 212, |
concernente l'efficacia temporale|
delle norme tributarie, i termini|
per l'accertamento dell'imposta |
comunale sugli immobili che |
scadono il 31 dicembre 2004 sono |
prorogati al 31 dicembre 2005, |
limitatamente alle annualita' |
d'imposta 2000 e successive. |Proroga termini accertamento ICI.
--------------------------------------------------------------------
68. Al testo unico di cui al |
decreto legislativo 18 agosto |
2000, n. 267, sono apportate le |
seguenti modificazioni: |
a) all'articolo 42, comma 2, la |
lettera h) e' sostituita dalla |
seguente: |
"h) contrazione di mutui e |
aperture di credito non previste |
espressamente in atti |
fondamentali del consiglio ed |
emissioni di prestiti |
obbligazionari"; |
b) all'articolo 204, comma 2, le |
lettere a) e b) sono sostituite |
dalle seguenti: |
"a) l'ammortamento non puo' avere|
durata inferiore ai cinque anni; |
b) la decorrenza |
dell'ammortamento deve essere |
fissata al 1º gennaio dell'anno |
successivo a quello della stipula|
del contratto. In alternativa, la|
decorrenza dell'ammortamento puo'|
essere posticipata al 1º luglio |
seguente o al 1º gennaio |
dell'anno successivo e, per i |
contratti stipulati nel primo |
semestre dell'anno, puo' essere |
anticipata al 1º luglio dello |
stesso anno"; |
c) dopo l'articolo 205 e' |
inserito il seguente: |
"Art. 205-bis. - (Contrazione di |
aperture di credito) - 1. Gli |
enti locali sono autorizzati a |
contrarre aperture di credito nel|
rispetto della disciplina di cui |
al presente articolo. |
2. Le spese per investimenti |
finanziate con il contratto di |
apertura di credito si |
considerano impegnate all'atto |
della stipula del contratto |
stesso e per l'ammontare |
dell'importo del progetto o dei |
progetti definitivi o esecutivi |
finanziati; alla chiusura |
dell'esercizio le somme oggetto |
del contratto di apertura di |
credito costituiscono residui |
attivi. |
3. Il ricorso alle aperture di |
credito e' possibile solo se |
sussistono le condizioni di cui |
all'articolo 203, comma 1, e nel |
rispetto dei limiti di cui |
all'articolo 204, comma 1, |
calcolati con riferimento |
all'importo complessivo |
dell'apertura di credito |
stipulata. |
4. L'utilizzo del ricavato |
dell'operazione e' sottoposto |
alla disciplina di cui |
all'articolo 204, comma 3. |
5. I contratti di apertura di |
credito devono, a pena di |
nullita', essere stipulati in |
forma pubblica e contenere le |
seguenti clausole e condizioni: |
a) la banca e' tenuta ad |
effettuare erogazioni, totali o |
parziali, dell'importo del |
contratto in base alle richieste |
di volta in volta inoltrate |
dall'ente e previo rilascio da |
parte di quest'ultimo delle |
relative delegazioni di pagamento|
ai sensi dell'articolo 206. |
L'erogazione dell'intero importo |
messo a disposizione al momento |
della contrazione dell'apertura |
di credito ha luogo nel termine |
massimo di tre anni ferma |
restando la possibilita' per |
l'ente locale di disciplinare |
contrattualmente le condizioni |
economiche di un eventuale |
utilizzo parziale; |
b) gli interessi sulle aperture |
di credito devono riferirsi ai |
soli importi erogati. |
L'ammortamento di tali importi |
deve avere una durata non |
inferiore a cinque anni con |
decorrenza dal 1º gennaio o dal |
1º luglio successivi alla data |
dell'erogazione; |
c) le rate di ammortamento devono|
essere comprensive, sin dal primo|
anno, della quota capitale e |
della quota interessi; |
d) unitamente alla prima rata di |
ammortamento delle somme erogate |
devono essere corrisposti gli |
eventuali interessi di |
preammortamento, gravati degli |
ulteriori interessi decorrenti |
dalla data di inizio |
dell'ammortamento e sino alla |
scadenza della prima rata; |
e) deve essere indicata la natura|
delle spese da finanziare e, ove |
necessario, avuto riguardo alla |
tipologia dell'investimento, dato|
atto dell'intervenuta |
approvazione del progetto o dei |
progetti definitivi o esecutivi, |
secondo le norme vigenti; |
f) deve essere rispettata la |
misura massima di tasso |
applicabile alle aperture di |
credito i cui criteri di |
determinazione sono demandati ad |
apposito decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro |
dell'interno, da emanare entro |
novanta giorni dalla data di |
entrata in vigore della presente |
disposizione. |
6. Le aperture di credito sono |
soggette, al pari delle altre |
forme di indebitamento, al |
monitoraggio di cui all'articolo |
41 della legge 28 dicembre 2001, |
n. 448, nei termini e modalita' |
previsti dal relativo regolamento|
di attuazione, di cui al decreto |
del Ministro dell'economia e |
delle finanze 1º dicembre 2003, |
n. 389. I modelli per la |
comunicazione delle |
caratteristiche finanziarie delle|
singole operazioni di apertura di|
credito sono pubblicati in |
allegato al decreto di cui alla |
lettera f) del comma 5"; |
d) all'articolo 207, dopo il |
comma 1, e' inserito il seguente:|
"1-bis. A fronte di operazioni di|
emissione di prestiti |
obbligazionari effettuate |
congiuntamente da piu' enti |
locali, gli enti capofila possono|
procedere al rilascio di garanzia|
fideiussoria riferita all'insieme|
delle operazioni stesse. |
Contestualmente gli altri enti |
emittenti rilasciano garanzia |
fideiussoria a favore dell'ente |
capofila in relazione alla quota |
parte dei prestiti di propria |
competenza. Ai fini |
dell'applicazione del comma 4, la|
garanzia prestata dall'ente |
capofila concorre alla formazione|
del limite di indebitamento solo |
per la quota parte dei prestiti |
obbligazionari di competenza |Aperture di credito da parte di
dell'ente stesso". |enti locali.
--------------------------------------------------------------------
69. Per la gestione del fondo di |
ammortamento del debito di cui |
all'articolo 41, comma 2, della |
legge 28 dicembre 2001, n. 448, |
non si applica il principio di |
accentramento di ogni deposito |
presso il tesoriere stabilito |
dagli articoli 209, comma 3, e |
211, comma 2, del testo unico di |
cui al decreto legislativo 18 |Deroga al principio di
agosto 2000, n. 267. |accentramento
--------------------------------------------------------------------
70. All'articolo 41, comma 2, |
primo periodo, della legge 28 |
dicembre 2001, n. 448, sono |
soppresse le parole: "e contrarre|
mutui" e le parole: "o |
dell'accensione". |Modifiche di coordinamento
--------------------------------------------------------------------
71. Lo Stato, le regioni, le |
province autonome di Trento e di |
Bolzano e gli enti locali sono |
tenuti a provvedere, se |
consentito dalle clausole |
contrattuali, alla conversione |
dei mutui con oneri di |
ammortamento anche parzialmente a|
carico dello Stato in titoli |
obbligazionari di nuova emissione|
o alla rinegoziazione, anche con |
altri istituti, dei mutui stessi,|
in presenza di condizioni di |
rifinanziamento che consentano |
una riduzione del valore |
finanziario delle passivita' |
totali. Nel valutare la |
convenienza dell'operazione di |
rifinanziamento si dovra' tenere |
conto anche delle commissioni. In|
caso di mutuo a tasso fisso, per |
la verifica delle condizioni di |
rifinanziamento, lo Stato o |
l'ente pubblico interessato |
osservano regolarmente i tassi di|
mercato e si attivano allorche' |
il tasso swap con scadenza pari |
alla vita media residua del mutuo|
sia inferiore al tasso del mutuo |Conversione dei mutui in titoli
di almeno un punto percentuale. |obbligazionari.
--------------------------------------------------------------------
72. Gli stanziamenti di bilancio |
previsti per il pagamento dei |
mutui con oneri integralmente o |
parzialmente a carico dello Stato|
sono proporzionalmente adeguati |
ai nuovi piani di ammortamento |
conseguenti alla conclusione |
delle operazioni di conversione o|
rinegoziazione dei mutui di cui |Stanziamenti di bilancio previsti
al comma 71. |per il pagamento dei mutui
--------------------------------------------------------------------
73. Ai fini dell'attuazione di |
quanto stabilito dai commi 71 e |
72 l'ente pubblico e' tenuto a |
trasmettere, entro trenta giorni |
dal perfezionamento delle |
operazioni di cui al comma 71, |
all'amministrazione statale |
interessata, la relativa |
documentazione contrattuale, |
compresi i piani di ammortamento |Trasmissione della documentazione
o di rimborso. |contrattuale
--------------------------------------------------------------------
74. In caso di nuove emissioni di|
titoli obbligazionari con |
rimborso del capitale in un'unica|
soluzione alla scadenza, e' |
necessario che al momento |
dell'emissione venga costituito |
un fondo di ammortamento del |
debito o conclusa una operazione |
di swap per l'ammortamento dello |
stesso, secondo quanto disposto |
dall'articolo 2 del regolamento |
di cui al decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze 1º |Costituzione di un fondo di
dicembre 2003, n. 389. |ammortamento del debito
--------------------------------------------------------------------
75. Al fine del consolidamento |
dei conti pubblici rilevanti per |
il rispetto degli obiettivi |
adottati con l'adesione al patto |
di stabilita' e crescita le rate |
di ammortamento dei mutui |
attivati dalle regioni, dalle |
province autonome di Trento e di |
Bolzano, dagli enti locali e |
dagli altri enti pubblici ad |
intero carico del bilancio dello |
Stato sono pagate agli istituti |
finanziatori direttamente dallo |
Stato. |Mutui enti locali.
--------------------------------------------------------------------
76. Per le stesse finalita' di |
cui al comma 75 e con riferimento|
agli enti pubblici diversi dallo |
Stato, il debito derivante dai |
mutui e' iscritto nel bilancio |
dell'amministrazione pubblica che|
assume l'obbligo di corrispondere|
le rate di ammortamento agli |
istituti finanziatori, ancorche' |
il ricavato del prestito sia |
destinato ad un'amministrazione |
pubblica diversa. |
L'amministrazione pubblica |
beneficiaria del mutuo, nel caso |
in cui le rate di ammortamento |
siano corrisposte agli istituti |
finanziatori da |
un'amministrazione pubblica |
diversa, iscrive il ricavato del |
mutuo nelle entrate per |
trasferimenti in conto capitale |
con vincolo di destinazione agli |
investimenti. L'istituto |
finanziatore, contestualmente |
alla stipula dell'operazione di |
finanziamento, ne da' notizia |
all'amministrazione pubblica |
tenuta al pagamento delle rate di|
ammortamento che, unitamente alla|
contabilizzazione del ricavato |
dell'operazione tra le accensioni|
di prestiti, provvede |
all'iscrizione del corrispondente|
importo tra i trasferimenti in |
conto capitale al fine di |
consentire la regolazione |Iscrizione in bilancio del debito
contabile dell'operazione. |derivante dai mutui
--------------------------------------------------------------------
77. Le amministrazioni pubbliche |
sono tenute ad adeguarsi alle |
disposizioni di cui ai commi 75 e|
76 con riferimento alle nuove |Adeguamento delle amministrazioni
operazioni finanziarie. |pubbliche
--------------------------------------------------------------------
78. Il Ministero dell'economia e |
delle finanze - Dipartimento del |
tesoro procede alla gestione |
delle nuove posizioni finanziarie|Gestione delle nuove posizioni
attive di sua competenza. |attive
--------------------------------------------------------------------
79. Al fine di sperimentare gli |
effetti del superamento del |
sistema di tesoreria unica il |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, sentiti la Conferenza |
unificata di cui all'articolo 8 |
del decreto legislativo 28 agosto|
1997, n. 281, il Ministro |
dell'interno e il Ministro |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca, individua con |
proprio decreto una regione, tre |
province, tre comunita' montane, |
sei comuni e tre universita' nei |
quali durante l'anno 2005 i |
trasferimenti statali e le |
entrate proprie affluiscono |
direttamente ai tesorieri degli |
enti. L'individuazione degli |
enti, salvo che per la regione, |
viene effettuata assicurando la |
rappresentativita' per aree |
geografiche; gli enti sono |
comunque individuati tra quelli |
che possono collegarsi, tramite i|
loro tesorieri, al sistema |
informativo delle operazioni |
degli enti pubblici (SIOPE) |
istituito ai sensi dell'articolo |
28, commi 3, 4 e 5, della legge |
27 dicembre 2002, n. 289. La |
rilevazione per via telematica |
riguarda i dati contabili sia ai |
fini del calcolo del fabbisogno |
di cassa sia ai fini del calcolo |
dell'indebitamento netto. Con il |
predetto decreto vengono altresi'|
definiti i criteri, le modalita' |
e i tempi della sperimentazione |
relativa sia alle entrate sia |
alle spese. In relazione ai |
risultati registrati la |
sperimentazione puo' essere |
estesa, nel corso dello stesso |Superamento del sistema della
anno 2005, ad altri enti. |tesoreria unica.
--------------------------------------------------------------------
80. L'articolo 213 del testo |
unico di cui al decreto |
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, e' sostituito dal seguente: |
"Art. 213. - (Gestione |
informatizzata del servizio di |
tesoreria) - 1. Qualora |
l'organizzazione dell'ente e del |
tesoriere lo consentano il |
servizio di tesoreria puo' essere|
gestito con modalita' e criteri |
informatici e con l'uso di |
ordinativi di pagamento e di |
riscossione informatici, in luogo|
di quelli cartacei, le cui |
evidenze informatiche valgono a |
fini di documentazione, ivi |
compresa la resa del conto del |
tesoriere di cui all'articolo |
226. |
2. La convenzione di tesoreria di|
cui all'articolo 210 puo' |
prevedere che la riscossione |
delle entrate e il pagamento |
delle spese possano essere |
effettuati, oltre che per |
contanti presso gli sportelli di |
tesoreria, anche con le modalita'|
offerte dai servizi elettronici |
di incasso e di pagamento |
interbancari. |
3. Gli incassi effettuati dal |
tesoriere mediante i servizi |
elettronici interbancari danno |
luogo al rilascio di quietanza o |
evidenza bancaria ad effetto |
liberatorio per il debitore; le |
somme rivenienti dai predetti |
incassi sono versate alle casse |
dell'ente, con rilascio della |
quietanza di cui all'articolo |
214, non appena si rendono |
liquide ed esigibili in relazione|
ai servizi elettronici adottati e|
comunque nei tempi previsti nella|
predetta convenzione di |Gestione informatizzata del
tesoreria". |servizio di tesoreria.
--------------------------------------------------------------------
81. Ai fini della |
razionalizzazione e della |
semplificazione dell'attivita' |
amministrativa, con decreto da |
adottare ai sensi dell'articolo |
17, comma 3, della legge 23 |
agosto 1988, n. 400, di concerto |
con il Ministro dell'economia e |
delle finanze, entro novanta |
giorni dalla data di entrata in |
vigore della presente legge, il |
Ministro degli affari esteri |
emana disposizioni per la |
semplificazione della gestione |
finanziaria degli uffici |Semplificazione gestione
all'estero. |finanziaria uffici all'estero.
--------------------------------------------------------------------
82. Per il contrasto e la |
prevenzione del rischio di |
utilizzazione illecita di |
finanziamenti pubblici, tutti gli|
enti e le societa' che fruiscono |
di finanziamenti a carico di |
bilanci pubblici o dell'Unione |
europea, anche sotto forma di |
esenzioni, incentivi o |
agevolazioni fiscali, in materia |
di avviamento, aggiornamento e |
formazione professionale, |
utilizzazione di lavoratori, |
sgravi contributivi per personale|
addetto all'attivita' produttiva,|
devono dotarsi entro il 31 |
ottobre 2005 di specifiche misure|
organizzative e di funzionamento |
idonee a prevenire il rischio del|
compimento di illeciti nel loro |
interesse o a loro vantaggio, nel|
rispetto dei principi previsti |
dal decreto legislativo 8 giugno |
2001, n. 231, predisposte ovvero |
verificate ed approvate dall'ente|
di cui al decreto del Presidente |
del Consiglio dei ministri 19 |
marzo 2003, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 |
giugno 2003, secondo tariffe, |
predeterminate e pubbliche, |
determinate sulla base del costo |
effettivo del servizio, |
attribuite allo stesso ente |
mediante riassegnazione ai sensi |
del regolamento di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica |
10 novembre 1999, n. 469. |
Dell'avvenuta adozione delle |
misure indicate al primo periodo |
viene data comunicazione al |
competente comitato di |
coordinamento finanziario |
regionale, per l'adozione delle |
rispettive iniziative ispettive e|
di verifica nei confronti dei |
soggetti che non risultino avere |
adottato le citate misure |
organizzative e di funzionamento.|
L'Agenzia delle entrate comunica |
con evidenze informatiche |
all'ente di cui al primo periodo |
l'elenco dei soggetti che |
dichiarano di fruire delle |
agevolazioni o degli incentivi |
citati, per l'adozione delle |
conseguenti iniziative. |
Dall'attuazione del presente |Contrasto al rischio di atti
comma non possono derivare nuovi |illeciti per gli enti che
o maggiori oneri per la finanza |utilizzano finanziamenti
pubblica. |pubblici.
--------------------------------------------------------------------
83. Al fine di incentivare il |
passaggio dal sistema |
contributivo-indennizzatorio per |
danni all'agricoltura al sistema |
assicurativo contro i danni, |
l'autorizzazione di spesa di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettere |
b) e c), del decreto legislativo |
29 marzo 2004, n. 102, Fondo di |
solidarieta' nazionale - |
interventi indennizzatori, e' |
ridotta di 50 milioni di euro per|
ciascuno degli anni 2005 e 2006 e|
il corrispondente importo e' |
destinato agli interventi |
agevolativi per la stipula di |
contratti assicurativi contro i |
danni in agricoltura alla |
produzione e alle strutture, di |
cui all'articolo 1, comma 3, |
lettera a), del decreto |
legislativo 29 marzo 2004, n. |
102, Fondo di solidarieta' |
nazionale - incentivi |Sistema assicurativo contro i
assicurativi. |danni all'agricoltura.
--------------------------------------------------------------------
84. All'articolo 15 del decreto |
legislativo 29 marzo 2004, n. |
102, il comma 3 e' sostituito dal|
seguente: |
"3. Per la dotazione finanziaria |
del Fondo di solidarieta' |
nazionale-incentivi assicurativi |
destinato agli interventi di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettera |
a), si provvede ai sensi |
dell'articolo 11, comma 3, |
lettera f), della legge 5 agosto |
1978, n. 468, e successive |
modificazioni. Per la dotazione |
finanziaria del Fondo di |
solidarieta' nazionale - |
interventi indennizzatori, |
destinato agli interventi di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettere |
b) e c), si provvede a valere |
sulle risorse del Fondo di |
protezione civile, come |
determinato ai sensi |
dell'articolo 11, comma 3, |
lettera d), della legge 5 agosto |
1978, n. 468, e successive |
modificazioni, nel limite |
stabilito annualmente dalla legge|Fondo di solidarieta' nazionale a
finanziaria". |sostegno delle imprese agricole.
--------------------------------------------------------------------
85. Per gli stessi fini di cui al|
comma 83, per l'anno 2005 la |
dotazione del Fondo per la |
riassicurazione dei rischi, |
istituito presso l'Istituto per |
studi, ricerche e informazioni |
sul mercato agricolo (ISMEA), ai |
sensi dell'articolo 127, comma 3,|
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e' incrementata di 50 |
milioni di euro, di cui 5 milioni|
di euro da destinare |
preferenzialmente agli interventi|
di riassicurazione relativi ai |Incremento Fondo riassicurazione
fondi rischi di mutualita'. |rischi ISMEA.
--------------------------------------------------------------------
86. Per gli interventi previsti |
all'articolo 66, comma 3, della |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, |
la dotazione del Fondo di |
investimento nel capitale di |
rischio, previsto dal regolamento|
di cui al decreto del Ministro |
delle politiche agricole e |Incremento Fondo per l'accesso al
forestali 22 giugno 2004, n. 182,|mercato dei capitali da parte di
e' incrementata per l'anno 2005 |imprese agricole e
di 50 milioni di euro. |agroalimentari.
--------------------------------------------------------------------
87. Nell'ambito del Fondo per lo |
sviluppo dell'agricoltura |
biologica e di qualita' di cui |
all'articolo 59, comma 2-bis, |
della legge 23 dicembre 1999, n. |
488, e successive modificazioni, |
e' istituito un apposito capitolo|
per l'attuazione del Piano |
d'azione nazionale per |
l'agricoltura biologica e i |
prodotti biologici con una |
dotazione di 5 milioni di euro |
per l'anno 2005, a valere, per la|
somma di 3 milioni di euro, sulle|
disponibilita' di cui |
all'autorizzazione di spesa |
recate dall'articolo 5, comma 7, |
della legge 21 marzo 2001, n. |
122, che sono a tal fine versate |
all'entrata del bilancio dello |
Stato per essere riassegnate |
all'apposita unita' previsionale |
di base. Le modalita' di spesa |
inerenti tale capitolo sono |
definite con apposito decreto del|
Ministro delle politiche agricole|
e forestali da emanare entro |
quattro mesi dalla data di |
entrata in vigore della presente |Stanziamento per Piano nazionale
legge. |agricoltura biologica.
--------------------------------------------------------------------
88. Ai fini di quanto disposto |
dall'articolo 48, comma 1, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, le risorse per la |
contrattazione collettiva |
nazionale previste dall'articolo |
3, comma 46, della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, a carico |
del bilancio statale, sono |
incrementate di 292 milioni di |
euro per l'anno 2005 e di 396 |
milioni di euro a decorrere |Risorse per contrattazione
dall'anno 2006. |collettiva P.A.
--------------------------------------------------------------------
89. Le risorse previste |
dall'articolo 3, comma 47, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |
per corrispondere i miglioramenti|
retributivi al personale statale |
in regime di diritto pubblico |
sono incrementate di 119 milioni |
di euro per l'anno 2005 e di 159 |
milioni di euro a decorrere |
dall'anno 2006, con specifica |
destinazione, rispettivamente, di|
105 milioni di euro e di 139 |
milioni di euro per il personale |
delle Forze armate e dei Corpi di|
polizia di cui al decreto |Miglioramenti retributivi al
legislativo 12 maggio 1995, n. |personale statale in regime di
195. |diritto pubblico
--------------------------------------------------------------------
90. Le somme di cui ai commi 88 e|
89, comprensive degli oneri |
contributivi ai fini |
previdenziali e dell'IRAP, |
costituiscono l'importo |
complessivo massimo di cui |
all'articolo 11, comma 3, lettera|
h), della legge 5 agosto 1978, n.|
468, e successive modificazioni. |
A decorrere dal 2005, e' |
stanziata la somma di un milione |
di euro da destinare alla |
copertura delle spese connesse |
alla responsabilita' civile e |
amministrativa per gli eventi |
dannosi, non dolosi, causati a |Copertura delle spese connesse
terzi dal personale delle Forze |alla responsabilita' civile e
armate nello svolgimento delle |amministrativa del personale
proprie attivita' istituzionali. |FF.AA.
--------------------------------------------------------------------
91. Per il personale dipendente |
da amministrazioni, istituzioni |
ed enti pubblici diversi |
dall'amministrazione statale gli |
oneri derivanti dai rinnovi |
contrattuali per il biennio |
2004-2005, nonche' quelli |
derivanti dalla corresponsione |
dei miglioramenti economici al |
personale di cui all'articolo 3, |
comma 2, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, sono posti|
a carico dei rispettivi bilanci |
ai sensi dell'articolo 48, comma |
2, del medesimo decreto |
legislativo, tenuto anche conto |
dei risparmi derivanti dalle |
disposizioni di cui ai commi da |
93 a 106 riferite all'anno 2005. |
In sede di deliberazione degli |
atti di indirizzo previsti |
dall'articolo 47, comma 1, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, i comitati di |
settore provvedono alla |
quantificazione delle relative |
risorse e alla determinazione |
della quota da destinare |
all'incentivazione della |
produttivita', attenendosi, quale|
tetto massimo di crescita delle |
retribuzioni, ai criteri previsti|
per il personale delle |Oneri derivanti dai rinnovi
amministrazioni dello Stato di |contrattuali per il biennio
cui al comma 88. |2004-2005 per il settore pubblico
--------------------------------------------------------------------
92. Il decreto del Presidente |
della Repubblica 25 agosto 2004, |
pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale n. 225 del 24 settembre|
2004, concernente le piante |
organiche degli enti di ricerca, |
si intende applicabile anche |
all'Istituto per lo sviluppo |
della formazione professionale |
dei lavoratori (ISFOL), di cui al|
decreto del Presidente del |
Consiglio dei ministri 19 marzo |
2003, pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale n. 139 del 18 giugno |
2003. |Piante organiche ISFOL.
--------------------------------------------------------------------
93. Le dotazioni organiche delle |
amministrazioni dello Stato anche|
ad ordinamento autonomo, delle |
agenzie, incluse le agenzie |
fiscali di cui agli articoli 62, |
63 e 64 del decreto legislativo |
30 luglio 1999, n. 300, e |
successive modificazioni, degli |
enti pubblici non economici, |
degli enti di ricerca e degli |
enti di cui all'articolo 70, |
comma 4, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, e |
successive modificazioni, sono |
rideterminate, sulla base dei |
principi e criteri di cui |
all'articolo 1, comma 1, del |
predetto decreto legislativo e |
all'articolo 34, comma 1, della |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, |
apportando una riduzione non |
inferiore al 5 per cento della |
spesa complessiva relativa al |
numero dei posti in organico di |
ciascuna amministrazione, tenuto |
comunque conto del processo di |
innovazione tecnologica. Ai |
predetti fini le amministrazioni |
adottano adeguate misure di |
razionalizzazione e |
riorganizzazione degli uffici, |
anche sulla base di quanto |
previsto dal comma 192, mirate ad|
una rapida e razionale |
riallocazione del personale ed |
alla ottimizzazione dei compiti |
direttamente connessi con le |
attivita' istituzionali e dei |
servizi da rendere all'utenza, |
con significativa riduzione del |
numero di dipendenti attualmente |
applicati in compiti |
logistico-strumentali e di |
supporto. Le amministrazioni |
interessate provvedono a tale |
rideterminazione secondo le |
disposizioni e le modalita' |
previste dai rispettivi |
ordinamenti. Le amministrazioni |
dello Stato, anche ad ordinamento|
autonomo, provvedono con decreto |
del Presidente del Consiglio dei |
ministri su proposta del Ministro|
competente, di concerto con il |
Ministro per la funzione pubblica|
e con il Ministro dell'economia e|
delle finanze. Per le |
amministrazioni che non |
provvedono entro il 30 aprile |
2005 a dare attuazione agli |
adempimenti contenuti nel |
presente comma la dotazione |
organica e' fissata sulla base |
del personale in servizio, |
riferito a ciascuna qualifica, |
alla data del 31 dicembre 2004. |
In ogni caso alle amministrazioni|
e agli enti, finche' non |
provvedono alla rideterminazione |
del proprio organico secondo le |
predette previsioni, si applica |
il divieto di cui all'articolo 6,|
comma 6, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165. Al termine|
del triennio 2005-2007 le |
amministrazioni di cui al |
presente comma rideterminano |
ulteriormente le dotazioni |
organiche per tener conto degli |
effetti di riduzione del |
personale derivanti dalle |
disposizioni del presente comma e|
dei commi da 94 a 106. Sono |
comunque fatte salve le |
previsioni di cui al combinato |
disposto dell'articolo 3, commi |
53, ultimo periodo, e 71, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |
nonche' le procedure concorsuali |
in atto alla data del 30 novembre|
2004, le mobilita' che |
l'amministrazione di destinazione|
abbia avviato alla data di |
entrata in vigore della presente |
legge e quelle connesse a |
processi di trasformazione o |
soppressione di amministrazioni |
pubbliche ovvero concernenti |
personale in situazione di |
eccedenza, compresi i docenti di |
cui all'articolo 35, comma 5, |
terzo periodo, della legge 27 |
dicembre 2002, n. 289. Ai fini |
del concorso delle autonomie |
regionali e locali al rispetto |
degli obiettivi di finanza |
pubblica, le disposizioni di cui |
al presente comma costituiscono |
principi e norme di indirizzo per|
le predette amministrazioni e per|
gli enti del Servizio sanitario |
nazionale, che operano le |
riduzioni delle rispettive |
dotazioni organiche secondo |
l'ambito di applicazione da |
definire con il decreto del |Riduzione delle dotazioni
Presidente del Consiglio dei |organiche dello Stato e degli
ministri di cui al comma 98 |enti pubblici.
--------------------------------------------------------------------
94. Le disposizioni di cui al |
comma 93 non si applicano alle |
Forze armate, al Corpo nazionale |
dei vigili del fuoco, ai Corpi di|
polizia, al personale della |
carriera diplomatica e |
prefettizia, ai magistrati |
ordinari, amministrativi e |
contabili, agli avvocati e |
procuratori dello Stato, agli |
ordini e collegi professionali e |
relativi consigli e federazioni, |
alle universita', al comparto |
scuola ed alle istituzioni di |
alta formazione e |
specializzazione artistica e |
musicale. |Deroghe
--------------------------------------------------------------------
95. Per gli anni 2005, 2006 e |
2007 alle amministrazioni dello |
Stato, anche ad ordinamento |
autonomo, alle agenzie, incluse |
le agenzie fiscali di cui agli |
articoli 62, 63 e 64 del decreto |
legislativo 30 luglio 1999, n. |
300, e successive modificazioni, |
agli enti pubblici non economici,|
agli enti di ricerca ed agli enti|
di cui all'articolo 70, comma 4, |
del decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive |
modificazioni, e' fatto divieto |
di procedere ad assunzioni di |
personale a tempo indeterminato, |
ad eccezione delle assunzioni |
relative alle categorie protette.|
Il divieto si applica anche alle |
assunzioni dei segretari comunali|
e provinciali nonche' al |
personale di cui all'articolo 3 |
del decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive |
modificazioni. Per le regioni, le|
autonomie locali ed il Servizio |
sanitario nazionale si applicano |
le disposizioni di cui al comma |
98. Sono fatte salve le norme |
speciali concernenti le |
assunzioni di personale |
contenute: nell'articolo 3, commi|
59, 70, 146 e 153, e |
nell'articolo 4, comma 64, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350; |
nell'articolo 2 del decreto-legge|
30 gennaio 2004, n. 24, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,|
nell'articolo 1, comma 2, della |
legge 27 marzo 2004, n. 77, e |
nell'articolo 2, comma 2-ter, del|
decreto-legge 27 gennaio 2004, n.|
16, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
marzo 2004, n. 77. Sono fatte |
salve le assunzioni connesse con |
la professionalizzazione delle |
Forze armate di cui alla legge 14|
novembre 2000, n. 331, al decreto|
legislativo 8 maggio 2001, n. |
215, ed alla legge 23 agosto |
2004, n. 226. Sono, altresi', |
fatte salve le assunzioni |
autorizzate con decreto del |
Presidente della Repubblica del |
25 agosto 2004, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 |
settembre 2004, e quelle di cui |
ai decreti del Presidente del |
Consiglio dei ministri del 27 |
luglio 2004, pubblicati nella |
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 |
settembre 2004, non ancora |
effettuate alla data di entrata |
in vigore della presente legge. |
E' consentito, in ogni caso, il |
ricorso alle procedure di |
mobilita', anche |
intercompartimentale. |Blocco assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
96. Per fronteggiare |
indifferibili esigenze di |
servizio di particolare rilevanza|
ed urgenza, in deroga al divieto |
di cui al comma 95, per ciascuno |
degli anni 2005, 2006 e 2007, le |
amministrazioni ivi previste |
possono procedere ad assunzioni, |
previo effettivo svolgimento |
delle procedure di mobilita', nel|
limite di un contingente |
complessivo di personale |
corrispondente ad una spesa annua|
lorda pari a 120 milioni di euro |
a regime. A tal fine e' |
costituito un apposito fondo |
nello stato di previsione della |
spesa del Ministero dell'economia|
e delle finanze con uno |
stanziamento pari a 40 milioni di|
euro per l'anno 2005, a 160 |
milioni di euro per l'anno 2006, |
a 280 milioni di euro per l'anno |
2007 e a 360 milioni di euro a |
decorrere dall'anno 2008. Per |
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007, nel limite di una spesa |
pari a 40 milioni di euro in |
ciascun anno iniziale e a 120 |
milioni di euro a regime, le |
autorizzazioni ad assumere |
vengono concesse secondo le |
modalita' di cui all'articolo 39,|
comma 3-ter, della legge 27 |
dicembre 1997, n. 449, e |Deroga al blocco delle
successive modificazioni. |assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
97. Nell'ambito delle procedure e|
nei limiti di autorizzazione |
all'assunzione di cui al comma 96|
e' prioritariamente considerata |
l'immissione in servizio: |
a) del personale del settore |
della ricerca; |
b) del personale che presti |
attualmente o abbia prestato |
servizio per almeno due anni in |
posizione di comando o distacco |
presso l'Agenzia per la |
promozione dell'ambiente e per i |
servizi tecnici ai sensi |
dell'articolo 2, comma 6, del |
decreto-legge 11 giugno 1998, n. |
180, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 3 |
agosto 1998, n. 267; |
c) per la copertura delle vacanze|
organiche nei ruoli degli |
ufficiali giudiziari C1 e nei |
ruoli dei cancellieri C1 |
dell'amministrazione giudiziaria,|
dei vincitori e degli idonei al |
concorso pubblico per la |
copertura di 443 posti di |
ufficiale giudiziario C1, |
pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. |
98 del 13 dicembre 2002; |
d) del personale del Consiglio |
per la ricerca e la |
sperimentazione in agricoltura; |
e) dei candidati a magistrato del|
Consiglio di Stato risultati |
idonei al concorso a posti di |
consiglieri di Stato che abbiano |
conservato, senza soluzione di |
continuita', i requisiti per la |
nomina a tale qualifica fino alla|
data di entrata in vigore della |
presente legge; |
f) a decorrere dal 2006, dei |
dirigenti e funzionari del |
Ministero dell'economia e delle |
finanze e delle agenzie fiscali |
previo superamento di uno |
speciale corso-concorso pubblico |
unitario, bandito e curato dalla |
Scuola superiore dell'economia e |
delle finanze e disciplinato con |
decreto non regolamentare del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, anche in deroga al |
decreto legislativo n. 165 del |
2001. A tal fine e per le |
ulteriori finalita' istituzionali|
della suddetta Scuola, possono |
essere utilizzate le attivita' di|
cui all'articolo 19, comma 2, |
della legge 27 luglio 2000, n. |
212; |
g) del personale necessario per |
assicurare il rispetto degli |
impegni internazionali e il |
controllo dei confini dello |
Stato; |
h) degli addetti alla difesa |
nazionale e dei vincitori di |
concorsi banditi per le esigenze |
di personale civile degli |
arsenali della Marina militare ed|
espletati alla data del 30 |Prioritaria immissione in
settembre 2004. |servizio
--------------------------------------------------------------------
98. Ai fini del concorso delle |
autonomie regionali e locali al |
rispetto degli obiettivi di |
finanza pubblica, con decreti del|
Presidente del Consiglio dei |
ministri, da emanare previo |
accordo tra Governo, regioni e |
autonomie locali da concludere in|
sede di Conferenza unificata, per|
le amministrazioni regionali, gli|
enti locali di cui all'articolo |
2, commi 1 e 2, del testo unico |
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, e gli enti |
del Servizio sanitario nazionale,|
sono fissati criteri e limiti per|
le assunzioni per il triennio |
2005-2007, previa attivazione |
delle procedure di mobilita' e |
fatte salve le assunzioni del |
personale infermieristico del |
Servizio sanitario nazionale. Le |
predette misure devono garantire,|
per le regioni e le autonomie |
locali, la realizzazione di |
economie di spesa lorde non |
inferiori a 213 milioni di euro |
per l'anno 2005, a 572 milioni di|
euro per l'anno 2006, ad 850 |
milioni per l'anno 2007 ed a 940 |
milioni a decorrere dall'anno |
2008 e, per gli enti del servizio|
sanitario nazionale, economie di |
spesa lorde non inferiori a 215 |
milioni di euro per l'anno 2005, |
a 579 milioni per l'anno 2006, a |
860 milioni per l'anno 2007 ed a |
949 milioni di euro a decorrere |
dall'anno 2008. Fino |
all'emanazione dei decreti di cui|
al presente comma trovano |
applicazione le disposizioni di |
cui al primo periodo del comma |
95. Le province e i comuni che |
non abbiano rispettato le regole |
del patto di stabilita' interno |
non possono procedere ad |
assunzioni di personale a |
qualsiasi titolo nell'anno |
successivo a quello del mancato |
rispetto. I singoli enti in caso |
di assunzioni di personale devono|
autocertificare il rispetto delle|
disposizioni del patto di |
stabilita' interno per l'anno |
precedente quello nel quale |
vengono disposte le assunzioni. |
In ogni caso sono consentite, |
previa autocertificazione degli |
enti, le assunzioni connesse al |
passaggio di funzioni e |
competenze alle regioni e agli |
enti locali il cui onere sia |
coperto dai trasferimenti |
erariali compensativi della |
mancata assegnazione di unita' di|
personale. Per le Camere di |
commercio, industria, artigianato|
e agricoltura e l'Unioncamere, |
con decreto del Ministero delle |
attivita' produttive, d'intesa |
con la Presidenza del Consiglio |
dei ministri - Dipartimento della|
funzione pubblica e con il |
Ministero dell'economia e delle |
finanze, sono individuati |
specifici indicatori di |
equilibrio economico-finanziario,|
volti a fissare criteri e limiti |
per le assunzioni a tempo |
indeterminato, nel rispetto delle|Limiti alle assunzioni per
previsioni di cui al presente |regioni ed enti del Servizio
comma. |sanitario nazionale.
--------------------------------------------------------------------
99. Le disposizioni in materia di|
assunzioni di cui ai commi da 93 |
a 107 si applicano anche al |
trattenimento in servizio di cui |
all'articolo 1-quater del |
decreto-legge 28 maggio 2004, n. |
136, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
luglio 2004, n. 186. A tal fine, |
per il comparto scuola si applica|
la specifica disciplina |Permanenza in servizio oltre i
autorizzatoria delle assunzioni. |limiti di eta'.
--------------------------------------------------------------------
100. I termini di validita' delle|
graduatorie per le assunzioni di |
personale presso le |
amministrazioni pubbliche che per|
gli anni 2005, 2006 e 2007 sono |
soggette a limitazioni delle |
assunzioni sono prorogati di un |
triennio. In attesa |
dell'emanazione del regolamento |
di cui all'articolo 9 della legge|
16 gennaio 2003, n. 3, continuano|
ad applicarsi le disposizioni di |
cui all'articolo 3, comma 61, |Proroga termini di validita'
terzo periodo, della legge 24 |delle graduatorie per assunzioni
dicembre 2003, n. 350. |presso PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
101. Le disposizioni di cui ai |
commi 95 e 96 non si applicano al|
comparto scuola, alle universita'|
nonche' agli ordini ed ai collegi|
professionali e relativi consigli|Esclusione del comparto scuola
e federazioni. |dal blocco assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
102. Le amministrazioni pubbliche|
di cui all'articolo 1, comma 2, e|
all'articolo 70, comma 4, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive |
modificazioni, non ricomprese |
nell'elenco 1 allegato alla |
presente legge, adeguano le |
proprie politiche di reclutamento|
di personale al principio del |
contenimento della spesa in |
coerenza con gli obiettivi |
fissati dai documenti di finanza |
pubblica. A tal fine, secondo |
modalita' indicate dal Ministero |
dell'economia e delle finanze, |
d'intesa con la Presidenza del |
Consiglio dei ministri - |
Dipartimento della funzione |
pubblica, gli organi competenti |
ad adottare gli atti di |
programmazione dei fabbisogni di |
personale trasmettono annualmente|
alle predette amministrazioni i |Principio del contenimento della
dati previsionali dei fabbisogni |spesa per il reclutamento del
medesimi. |personale presso PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
103. A decorrere dall'anno 2008, |
le amministrazioni di cui |
all'articolo 1, comma 2, e |
all'articolo 70, comma 4, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive |
modificazioni, possono, previo |
esperimento delle procedure di |
mobilita', effettuare assunzioni |
a tempo indeterminato entro i |
limiti delle cessazioni dal |
servizio verificatesi nell'anno |
precedente. |Turn over dal 2008
--------------------------------------------------------------------
104. Il secondo periodo del comma|
4 dell'articolo 35 del decreto |
legislativo 30 marzo 2001, n. |
165, e successive modificazioni, |
e' sostituito dal seguente: "Per |
le amministrazioni dello Stato, |
anche ad ordinamento autonomo, le|
agenzie, ivi compresa l'Agenzia |
autonoma per la gestione |
dell'albo dei segretari comunali |
e provinciali, gli enti pubblici |
non economici e gli enti di |
ricerca, con organico superiore |
alle 200 unita', l'avvio delle |
procedure concorsuali e' |
subordinato all'emanazione di |
apposito decreto del Presidente |
del Consiglio dei ministri, da |
adottare su proposta del Ministro|
per la funzione pubblica di |Subordinazione dell'avvio delle
concerto con il Ministro |procedure concorsuali
dell'economia e delle finanze". |all'emanazione di apposito DPCM.
--------------------------------------------------------------------
105. A decorrere dall'anno 2005, |
le universita' adottano programmi|
triennali del fabbisogno di |
personale docente, ricercatore e |
tecnico-amministrativo, a tempo |
determinato e indeterminato, |
tenuto conto delle risorse a tal |
fine stanziate nei rispettivi |
bilanci. I programmi sono |
valutati dal Ministero |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca ai fini della |
coerenza con le risorse stanziate|
nel fondo di finanziamento |
ordinario, fermo restando il |
limite del 90 per cento ai sensi |Programmi fabbisogno personale
della normativa vigente. |docente universita'
--------------------------------------------------------------------
106. Per il funzionamento del |
Dipartimento Nazionale per le |
politiche antidroga e' |
autorizzata l'ulteriore spesa di |
6 milioni di euro annui a |Finanziamento Dipartimento
decorrere dall'anno 2005. |politiche antidroga
--------------------------------------------------------------------
107. Per le regioni, le autonomie|
locali e gli enti del Servizio |
sanitario nazionale le economie |
derivanti dall'attuazione dei |
commi da 93 a 105 conseguenti a |
misure limitative delle |
assunzioni per gli anni 2006, |
2007 e 2008 restano acquisite ai |
bilanci degli enti ai fini del |Acquisizione ai bilanci degli
miglioramento dei relativi saldi.|enti dei risparmi.
--------------------------------------------------------------------
108. E' stanziata, per l'anno |
2005, la somma di 10 milioni di |
euro per il finanziamento delle |
attivita' inerenti alla |
programmazione e realizzazione |
del sistema integrato di |
trasporto denominato "Autostrade |
del mare", di cui al Piano |
generale dei trasporti e della |
logistica, approvato con |
deliberazione del Consiglio dei |
ministri del 2 marzo 2001, |
attuato dal Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti |
per il tramite della societa' |
Rete autostrade mediterranee Spa |
(RAM) del gruppo Sviluppo Italia |Finanziamento "Autostrade del
Spa. |mare"
--------------------------------------------------------------------
109. I soggetti che |
nell'esercizio di impresa si |
rendono acquirenti di tartufi da |
raccoglitori dilettanti od |
occasionali non muniti di partita|
IVA sono tenuti ad emettere |
autofattura con le modalita' e |
nei termini di cui all'articolo |
21 del decreto del Presidente |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, e successive |
modificazioni. In deroga |
all'articolo 21, comma 2, lettera|
a), del decreto del Presidente |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, e successive |
modificazioni, i soggetti |
acquirenti di cui al primo |
periodo omettono l'indicazione |
nell'autofattura delle |
generalita' del cedente e sono |
tenuti a versare all'erario, |
senza diritto di detrazione, gli |
importi dell'IVA relativi alle |
autofatture emesse nei termini di|
legge. La cessione di tartufo non|
obbliga il cedente raccoglitore |
dilettante od occasionale non |
munito di partita IVA ad alcun |
obbligo contabile. I cessionari |
sono obbligati a comunicare |
annualmente alle regioni di |
appartenenza la quantita' del |
prodotto commercializzato e la |
provenienza territoriale dello |
stesso, sulla base delle |
risultanze contabili. I |
cessionari sono obbligati a |
certificare al momento della |
vendita la provenienza del |
prodotto, la data di raccolta e |Disciplina IVA raccoglitori
quella di commercializzazione. |occasionali tartufi.
--------------------------------------------------------------------
110. Allo scopo di concorrere al |
soddisfacimento della domanda di |
abitazioni, con particolare |
riferimento alle aree |
metropolitane ad alta tensione |
abitativa, e per agevolare la |
mobilita' del personale |
dipendente da amministrazioni |
dello Stato, e' consentita la |
modifica in aumento del limite |
numerico degli alloggi da |
realizzare nell'ambito di |
programmi straordinari di |
edilizia residenziale pubblica di|
cui al comma 150 dell'articolo 4 |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, da concedere in locazione o |
in godimento ai medesimi |
dipendenti, fermo restando il |
limite volumetrico complessivo |
degli interventi oggetto dei |Alloggi edilizia residenziale
programmi stessi. |pubblica.
--------------------------------------------------------------------
111. Allo scopo di favorire |
l'accesso delle giovani coppie |
alla prima casa di abitazione, e'|
istituito, per l'anno 2005, |
presso il Ministero dell'economia|
e delle finanze, un fondo per il |
sostegno finanziario all'acquisto|
di unita' immobiliari da adibire |
ad abitazione principale in |
regime di edilizia convenzionata |
da cooperative edilizie, aziende |
territoriali di edilizia |
residenziale pubbliche ed imprese|
private. La dotazione finanziaria|
del predetto fondo per l'anno |
2005 e' fissata in 10 milioni di |
euro. Con decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze di |
concerto con i Ministri delle |
infrastrutture e dei trasporti e |
per le pari opportunita', sono |
fissati i criteri per l'accesso |
al fondo e i limiti di fruizione |
dei benefici di cui al presente |Fondo acquisto prima casa giovani
comma. |coppie.
--------------------------------------------------------------------
112. Il contributo statale annuo |
a favore della Federazione |
nazionale delle istituzioni pro |
ciechi di cui all'articolo 3, |
comma 3, della legge 28 agosto |
1997, n. 284, e' aumentato a |
decorrere dal 2005 di euro |Aumento contributo Federazione
350.000. |ciechi.
--------------------------------------------------------------------
113. Il contributo statale annuo |
a favore dell'Associazione |
nazionale vittime civili di |
guerra e' aumentato a decorrere |Aumento contributo Associazione
dall'anno 2005 di euro 250.000. |vittime civili di guerra.
--------------------------------------------------------------------
114. All'articolo 2, comma 31, |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, le parole: "legalmente |
riconosciute" sono sostituite |
dalle seguenti: "legalmente |Agevolazioni fiscali per cori e
costituite". |bande legalmente costituite.
--------------------------------------------------------------------
115. Nell'ambito delle risorse |
preordinate sul Fondo per |
l'occupazione di cui all'articolo|
1, comma 7, del decreto-legge 20 |
maggio 1993, n. 148, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|
luglio 1993, n. 236, con decreto |
del Ministro del lavoro e delle |
politiche sociali, di concerto |
con il Ministro dell'economia e |
delle finanze, sono determinati i|
criteri e le modalita' per la |
destinazione dell'importo |
aggiuntivo di 2 milioni di euro |
per il 2005, per il finanziamento|
degli interventi di cui |Destinazione finanziamento
all'articolo 80, comma 4, della |aggiuntivo Fondo per
legge 23 dicembre 1998, n. 448. |l'occupazione.
--------------------------------------------------------------------
116. Per l'anno 2005, le |
amministrazioni di cui agli |
articoli 1, comma 2, e 70, comma |
4, del decreto legislativo 30 |
marzo 2001, n. 165, e successive |
modificazioni, possono avvalersi |
di personale a tempo determinato,|
ad eccezione di quanto previsto |
dall'articolo 108 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, o con |
convenzioni ovvero con contratti |
di collaborazione coordinata e |
continuativa, nel limite della |
spesa media annua sostenuta per |
le stesse finalita' nel triennio |
1999-2001. La spesa per il |
personale a tempo determinato in |
servizio presso il Corpo |
forestale dello Stato nell'anno |
2005, assunto ai sensi della |
legge 5 aprile 1985, n. 124, non |
puo' superare quella sostenuta |
per lo stesso personale nell'anno|
2004. Le limitazioni di cui al |
presente comma non trovano |
applicazione nei confronti del |
personale infermieristico del |
Servizio sanitario nazionale. Le |
medesime limitazioni non trovano |
altresi' applicazione nei |
confronti delle regioni e delle |
autonomie locali. Gli enti locali|
che per l'anno 2004 non abbiano |
rispettato le regole del patto di|
stabilita' interno non possono |
avvalersi di personale a tempo |
determinato o con convenzioni |
ovvero con contratti di |
collaborazione coordinata e |
continuativa. Per il comparto |
scuola e per quello delle |
istituzioni di alta formazione e |
specializzazione artistica e |
musicale trovano applicazione le |
specifiche disposizioni di |Personale a tempo determinato
settore. |PP.AA. per l'anno 2005.
--------------------------------------------------------------------
117. I Ministeri per i beni e le |
attivita' culturali, della |
giustizia, della salute e |
l'Agenzia del territorio sono |
autorizzati ad avvalersi, sino al|
31 dicembre 2005, del personale |
in servizio con contratti di |
lavoro a tempo determinato, |
prorogati ai sensi dell'articolo |
3, comma 62, della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350. Il |
Ministero dell'economia e delle |
finanze puo' continuare ad |
avvalersi fino al 31 dicembre |
2005 del personale utilizzato ai |Proroga contratti di lavoro a
sensi dell'articolo 47, comma 10,|tempo determinato per Min. beni
della legge 27 dicembre 1997, n. |culturali, giustizia, salute e
449, e successive modificazioni. |Agenzia del territorio.
--------------------------------------------------------------------
118. Possono essere prorogati | fino al 31 dicembre 2005 i | contratti di lavoro a tempo | determinato stipulati dagli | organi della magistratura | amministrativa nonche' i | contratti di lavoro a tempo | determinato stipulati dall'INPS, | dall'INPDAP e dall'INAIL gia' | prorogati ai sensi dell'articolo | 1 del decreto-legge 28 maggio | 2004, n. 136, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | luglio 2004, n. 186, i cui oneri | continuano ad essere posti a |Proroga contratti di lavoro a carico dei bilanci degli enti |tempo determinato magistratura e predetti. |istituti previdenziali. -------------------------------------------------------------------- 119. L'Agenzia per la protezione | dell'ambiente e per i servizi | tecnici (APAT) puo' continuare ad| avvalersi, sino al 31 dicembre | 2005, del personale in servizio | nell'anno 2004 con contratto a | tempo determinato o con | convenzione o con altra forma di | flessibilita' e di collaborazione| nel limite massimo di spesa | complessivamente stanziata per lo| stesso personale nell'anno 2004 | dalla predetta Agenzia. I | relativi oneri continuano a fare | carico sul bilancio dell'Agenzia.| Il Centro nazionale per | l'informatica nella pubblica | amministrazione (CNIPA) e' | autorizzato a prorogare, fino al | 31 dicembre 2005, i rapporti di | lavoro del personale con | contratto a tempo determinato in | servizio nell'anno 2004. I | relativi oneri continuano a fare |Proroga contratti a tempo carico sul bilancio del Centro. |determinato personale APAT. -------------------------------------------------------------------- 120. Al fine di consentire il | completamento e l'aggiornamento | dei dati per la rilevazione dei | cittadini italiani residenti | all'estero, i rapporti di impiego| a tempo determinato stipulati ai | sensi dell'articolo 2, comma 1, | della legge 27 maggio 2002, n. | 104, possono proseguire nell'anno| 2005 fino al completamento | dell'ultimo rinnovo semestrale | autorizzato ai sensi | dell'articolo 1-bis del | decreto-legge 31 marzo 2003, n. | 52, convertito, con |Proroga contratti a tempo modificazioni, dalla legge 30 |determinato rappresentanze maggio 2003, n. 122. |diplomatiche e uffici consolari. -------------------------------------------------------------------- 121. Le procedure di conversione | in rapporti di lavoro a tempo | indeterminato dei contratti di | formazione e lavoro di cui | all'articolo 3, comma 63, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | possono essere effettuate | unicamente nel rispetto delle | limitazioni e delle modalita' | previste dalla normativa vigente | per l'assunzione di personale a | tempo indeterminato. I rapporti | in essere instaurati con il | personale interessato alla | predetta conversione sono | comunque prorogati al 31 dicembre|Proroga contratti di formazione e 2005. |lavoro. -------------------------------------------------------------------- 122. Per l'anno 2005 per gli enti| di ricerca, l'Istituto superiore | di sanita', l'Istituto superiore | per la prevenzione e la sicurezza| del lavoro, gli istituti | zooprofilattici sperimentali, | l'Agenzia per i servizi sanitari | regionali, l'Agenzia italiana del| farmaco, gli Istituti di ricovero| e cura a carattere scientifico, | l'Agenzia spaziale italiana, | l'Ente per le nuove tecnologie, | l'energia e l'ambiente, il CNIPA,| nonche' per le universita' e le | scuole superiori ad ordinamento | speciale, sono fatte comunque | salve le assunzioni a tempo | determinato e la stipula di | contratti di collaborazione | coordinata e continuativa per | l'attuazione di progetti di | ricerca e di innovazione | tecnologica ovvero di progetti | finalizzati al miglioramento di | servizi anche didattici per gli | studenti, i cui oneri non | risultino a carico dei bilanci di| funzionamento degli enti o del | Fondo di finanziamento degli enti|Salvezza assunzioni a tempo o del Fondo di finanziamento |determinato per l'anno 2005, per ordinario delle universita'. |alcuni Enti, Istituti e Agenzie. -------------------------------------------------------------------- 123. I comandi del personale | della societa' Poste italiane Spa| e dell'Istituto Poligrafico e | Zecca dello Stato, di cui | dall'articolo 3, comma 64, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, |Proroga per il 2005 dei comandi sono prorogati al 31 dicembre |del personale delle Poste e del 2005. |Poligrafico. -------------------------------------------------------------------- 124. Nulla e' dovuto a titolo di | indennita' o trattamento | economico aggiuntivo comunque | denominato nei confronti del | personale in servizio presso enti| e societa' derivanti da processi | di privatizzazione di | amministrazioni pubbliche | esercenti attivita' e servizi in | regime di monopolio e gia' | proveniente dalle predette | amministrazioni pubbliche che sia| trasferito a domanda con il | semplice consenso dell'ente o | della societa' e | dell'amministrazione di | destinazione presso le pubbliche | amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, del |Trattamento economico aggiuntivo decreto legislativo 30 marzo |del personale in servizio presso 2001, n. 165, e successive |enti a seguito della modificazioni. |privatizzazione di PP. AA. -------------------------------------------------------------------- 125. All'articolo 40, comma 2, | del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, al terzo periodo | le parole: "i ricercatori e i | tecnologi degli enti di ricerca, |Area contrattuale dei ricercatori compresi quelli dell'ENEA," sono |e tecnologi degli enti di soppresse. |ricerca. -------------------------------------------------------------------- 126. Per la proroga delle | attivita' di cui all'articolo 78,| comma 31, della legge 23 dicembre| 2000, n. 388, e' autorizzata, per| l'anno 2005, la spesa di 375 |Finanziamento per LSU impegnati milioni di euro. |presso istituti scolastici. -------------------------------------------------------------------- 127. Per l'anno scolastico | 2005-2006, la consistenza | numerica della dotazione del | personale docente in organico di | diritto non potra' superare | quella complessivamente | determinata nel medesimo organico| di diritto per l'anno scolastico |Limite numerico personale docente 2004-2005. |nelle scuole. -------------------------------------------------------------------- 128. L'insegnamento della lingua | straniera nella scuola primaria | e' impartito dai docenti della | classe in possesso dei requisiti | richiesti o da altro docente | facente parte dell'organico di | istituto sempre in possesso dei | requisiti richiesti. Possono | essere attivati posti di lingua | straniera da assegnare a docenti | specialisti solo nei casi in cui | non sia possibile coprire le ore | di insegnamento con i docenti di | classe o di istituto. Al fine di | realizzare quanto previsto dal | presente comma, la cui | applicazione deve garantire il | recupero all'insegnamento sul | posto comune di non meno di 7.100| unita' per ciascuno degli anni | scolastici 2005-2006 e 2006-2007,| sono attivati corsi di | formazione, nell'ambito delle | annuali iniziative di formazione | in servizio del personale | docente, la cui partecipazione e'| obbligatoria per tutti i docenti | privi dei requisiti previsti per | l'insegnamento della lingua | straniera. Il Ministero | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca adotta ogni | idonea iniziativa per assicurare | il conseguimento del predetto |Insegnamento della lingua obiettivo. |straniera nella scuola primaria. -------------------------------------------------------------------- 129. La spesa per supplenze brevi| del personale docente, | amministrativo, tecnico ed | ausiliario, al lordo degli oneri | sociali a carico | dell'amministrazione e | dell'imposta regionale sulle | attivita' produttive, non puo' | superare l'importo di 766 milioni| di euro per l'anno 2005 e di 565 | milioni di euro a decorrere | dall'anno 2006. Il Ministero | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca adotta ogni | idonea misura per assicurare il | rispetto dei predetti limiti. |Supplenze brevi. -------------------------------------------------------------------- 130. Per l'attuazione del piano | programmatico di cui all'articolo| 1, comma 3, della legge 28 marzo | 2003, n. 53, e' autorizzata, a | decorrere dall'anno 2005, | l'ulteriore spesa complessiva di | 110 milioni di euro per i | seguenti interventi: anticipo | delle iscrizioni e | generalizzazione della scuola | dell'infanzia, iniziative di | formazione iniziale e continua | del personale, interventi di | orientamento contro la |Finanziamento per garantire i dispersione scolastica e per |livelli essenziali delle assicurare la realizzazione del |prestazioni in materia di diritto-dovere di istruzione e |istruzione e formazione formazione. |professionale. -------------------------------------------------------------------- 131. Per la realizzazione di | interventi di edilizia e per | l'acquisizione di attrezzature | didattiche e strumentali di | particolare rilevanza da parte | delle istituzioni di cui | all'articolo 1 della legge 21 | dicembre 1999, n. 508, e' | autorizzata a decorrere dall'anno|Finanziamento per edilizia 2005 la spesa di 10 milioni di |scolastica e attrezzature euro. |didattiche. -------------------------------------------------------------------- 132. Salvo diversa determinazione| della Presidenza del Consiglio | dei ministri - Dipartimento della| funzione pubblica, per il | triennio 2005-2007 e' fatto | divieto a tutte le | amministrazioni pubbliche di cui | agli articoli 1, comma 2, e 70, | comma 4, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165, e | successive modificazioni, di | adottare provvedimenti per | l'estensione di decisioni | giurisdizionali aventi forza di | giudicato, o comunque divenute |Divieto estensione decisioni esecutive, in materia di |giurisdizionali aventi forza di personale delle amministrazioni |giudicato in materia di personale pubbliche. |PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 133. All'articolo 61 del decreto | legislativo 30 marzo 2001, n. | 165, dopo il comma 1 e' inserito | il seguente: | "1-bis. Le pubbliche | amministrazioni comunicano alla | Presidenza del Consiglio dei | ministri - Dipartimento della | funzione pubblica e al Ministero | dell'economia e delle finanze | l'esistenza di controversie | relative ai rapporti di lavoro | dalla cui soccombenza potrebbero | derivare oneri aggiuntivi | significativamente rilevanti per | il numero dei soggetti | direttamente o indirettamente | interessati o comunque per gli | effetti sulla finanza pubblica. | La Presidenza del Consiglio dei | ministri - Dipartimento della | funzione pubblica, d'intesa con | il Ministero dell'economia e | delle finanze, puo' intervenire |Obbligo di comunicare le nel processo ai sensi |controversie relative a rapporti dell'articolo 105 del codice di |di lavoro dalla cui soccombenza procedura civile". |derivino rilevanti oneri. -------------------------------------------------------------------- 134. Dopo l'articolo 63 del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e' inserito il | seguente: | "Art. 63-bis. - (Intervento | dell'ARAN nelle controversie | relative ai rapporti di lavoro). | - 1. L'ARAN puo' intervenire nei | giudizi innanzi al giudice | ordinario, in funzione di giudice| del lavoro, aventi ad oggetto le | controversie relative ai rapporti| di lavoro alle dipendenze delle | pubbliche amministrazioni di cui | agli articoli 1, comma 2, e 70, | comma 4, al fine di garantire la | corretta interpretazione e | l'uniforme applicazione dei | contratti collettivi. Per le | controversie relative al | personale di cui all'articolo 3, | derivanti dalle specifiche | discipline ordinamentali e | retributive, l'intervento in | giudizio puo' essere assicurato | attraverso la Presidenza del | Consiglio dei ministri - | Dipartimento della funzione | pubblica, d'intesa con il |Intervento dell'ARAN nelle Ministero dell'economia e delle |controversie relative ai rapporti finanze". |di lavoro. -------------------------------------------------------------------- 135. La dotazione del Fondo di | cui all'articolo 3, comma 149, | della legge 24 dicembre 2003, n. |Incremento Fondo commissione di 350, e' incrementata di un |garanzia per l'attuazione della milione di euro per ciascuno |legge sullo sciopero nei servizi degli anni 2005 e 2006. |pubblici essenziali. -------------------------------------------------------------------- 136. Al fine di conseguire | risparmi o minori oneri | finanziari per le amministrazioni| pubbliche, puo' sempre essere | disposto l'annullamento di | ufficio di provvedimenti | amministrativi illegittimi, anche| se l'esecuzione degli stessi sia | ancora in corso. L'annullamento | di cui al primo periodo di | provvedimenti incidenti su | rapporti contrattuali o | convenzionali con privati deve | tenere indenni i privati stessi | dall'eventuale pregiudizio | patrimoniale derivante, e | comunque non puo' essere adottato| oltre tre anni dall'acquisizione | di efficacia del provvedimento, |Annullamento d'ufficio di anche se la relativa esecuzione |provvedimenti amministrativi sia perdurante. |illegittimi. -------------------------------------------------------------------- 137. Al testo unico delle leggi | concernenti il sequestro, il | pignoramento e la cessione degli | stipendi, salari e pensioni dei | dipendenti delle pubbliche | amministrazioni, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 5 gennaio 1950, n. | 180, sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) all'articolo 1, primo comma, | dopo le parole: "di comunicazione| o di trasporto" sono inserite le | seguenti: "nonche' le aziende | private"; | b) la rubrica del titolo III e' | sostituita dalla seguente: "Della| cessione degli stipendi e salari | dei dipendenti dello Stato non | garantiti dal Fondo, degli | impiegati e dei salariati non | dipendenti dallo Stato e dei | dipendenti di soggetti privati"; | c) l'articolo 34 e' abrogato; | d) al primo comma dell'articolo | 54 le parole: "a norma del | presente titolo" sono sostituite |Modifiche al testo unico leggi dalle seguenti: "a norma del |sul pignoramento degli stipendi a titolo II e del presente titolo".|dipendenti. -------------------------------------------------------------------- 138. L'articolo 47 del testo | unico delle norme sulle | prestazioni previdenziali a | favore dei dipendenti civili e | militari dello Stato, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 29 dicembre 1973, n. |Garanzia delle cessioni di quote 1032, e' abrogato. |di retribuzione. -------------------------------------------------------------------- 139. L'adeguamento dei | trasferimenti dovuti dallo Stato,| ai sensi rispettivamente | dell'articolo 37, comma 3, | lettera c), della legge 9 marzo | 1989, n. 88, e successive | modificazioni, e dell'articolo | 59, comma 34, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, e | successive modificazioni, e' | stabilito per l'anno 2005: | a) in 532,37 milioni di euro in | favore del Fondo pensioni | lavoratori dipendenti, delle | gestioni dei lavoratori autonomi,| della gestione speciale minatori,| nonche' in favore dell'Ente | nazionale di previdenza e di | assistenza per i lavoratori dello| spettacolo (ENPALS); | b) in 131,55 milioni di euro in | favore del Fondo pensioni | lavoratori dipendenti, ad | integrazione dei trasferimenti di| cui alla lettera a), della | gestione esercenti attivita' | commerciali e della gestione |Adeguamento trasferimenti dallo artigiani. |Stato ad INPS ed INAIL -------------------------------------------------------------------- 140. Conseguentemente a quanto | previsto dal comma 139, gli | importi complessivamente dovuti | dallo Stato sono determinati per | l'anno 2005 in 15.740,39 milioni | di euro per le gestioni di cui al| comma 139, lettera a), e in | 3.889,53 milioni di euro per le | gestioni di cui al comma 139, |Importi complessivamente dovuti lettera b). |dallo Stato -------------------------------------------------------------------- 141. I medesimi complessivi | importi di cui ai commi 139 e 140| sono ripartiti tra le gestioni | interessate con il procedimento | di cui all'articolo 14 della | legge 7 agosto 1990, n. 241, e | successive modificazioni, al | netto, per quanto attiene al | trasferimento di cui al comma | 139, lettera a), della somma di | 1.059,08 milioni di euro | attribuita alla gestione per i | coltivatori diretti, mezzadri e | coloni a completamento | dell'integrale assunzione a | carico dello Stato dell'onere | relativo ai trattamenti | pensionistici liquidati | anteriormente al 1º gennaio 1989,| nonche' al netto delle somme di | 2,36 milioni di euro e di 54,78 | milioni di euro di pertinenza, |Ripartizione degli importi rispettivamente, della gestione |complessivamente dovuti dallo speciale minatori e dell'ENPALS. |Stato -------------------------------------------------------------------- 142. Il termine concernente i | contributi previdenziali e i | premi assicurativi relativi al | sisma del 1990, riguardanti le | imprese delle province di | Catania, Siracusa e Ragusa, | differito al 30 giugno 2005 | dall'articolo 2, comma 66, della | legge 24 dicembre del 2003, n. |Proroga termine versamento 350, e' prorogato al 30 giugno |contributi previdenziali 2006. |terremotati Sicilia orientale. -------------------------------------------------------------------- 143. Ai fini della copertura dei | maggiori oneri derivanti | dall'assunzione, a carico del | bilancio dello Stato, del | finanziamento della gestione di | cui all'articolo 37 della legge 9| marzo 1989, n. 88, riferiti agli | esercizi finanziari precedenti | l'anno 2004, per un importo pari | a 7.581,83 milioni di euro, sono | utilizzate: | a) le somme trasferite dal | bilancio dello Stato all'INPS ai | sensi dell'articolo 35, comma 3, | della legge 23 dicembre 1998, n. | 448, a titolo di anticipazione | sul fabbisogno finanziario delle | gestioni previdenziali risultate,| nel loro complesso, eccedenti | sulla base dei bilanci consuntivi| per le esigenze delle predette | gestioni, evidenziate nella | contabilita' del predetto | Istituto ai sensi dell'articolo | 35, comma 6, della predetta legge| n. 448 del 1998, per un ammontare| complessivo non superiore a 5.700| milioni di euro; | b) le somme che risultano, sulla | base del bilancio consuntivo | dell'anno 2003, trasferite alla | predetta gestione dell'INPS in | eccedenza rispetto agli oneri per| prestazioni e provvidenze varie, | ivi comprese le somme trasferite | in eccedenza per il finanziamento| degli oneri di cui all'articolo | 49, comma 1, della legge 23 | dicembre 1999, n. 488, e fatto | salvo quanto previsto dal | decreto-legge 14 aprile 2003, n. | 73, convertito, con | modificazioni, dalla legge 10 | giugno 2003, n. 133, per un | ammontare complessivo pari a | 307,51 milioni di euro; | c) le risorse trasferite all'INPS| e accantonate presso la medesima | gestione, come risultanti dal | bilancio consuntivo dell'anno | 2003 del predetto Istituto, in | quanto non utilizzate per i | seguenti scopi: | 1) finanziamento delle | prestazioni economiche per la | tubercolosi di cui all'articolo | 3, comma 14, della citata legge | n. 448 del 1998, per un ammontare| complessivo pari a 804,98 milioni| di euro; | 2) finanziamento degli oneri per | pensionamenti anticipati di cui | all'articolo 8 del decreto-legge | 16 maggio 1994, n. 299, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 19 luglio 1994, n. | 451, e all'articolo 3 della legge| 23 dicembre 1996, n. 662, per un | ammontare complessivo pari a | 457,71 milioni di euro; | 3) finanziamento degli oneri per | l'assistenza ai portatori di | handicap grave di cui | all'articolo 42, comma 5, del | testo unico delle disposizioni | legislative in materia di tutela | e sostegno della maternita' e | della paternita', di cui al | decreto legislativo 26 marzo | 2001, n. 151, e successive | modificazioni, per un ammontare | complessivo pari a 300,66 milioni| di euro; | 4) finanziamento degli oneri per | i trattamenti di integrazione | salariale straordinaria previsti |Copertura finanziaria per i da disposizioni diverse, per un |maggiori trasferimenti dallo ammontare complessivo pari a |Stato all'INPS e all'INAIL per 10,97 milioni di euro. |annualita' pregresse. -------------------------------------------------------------------- 144. Il complesso degli effetti | contabili delle disposizioni di | cui al comma 143 sulle gestioni | dell'INPS interessate e' definito| con la procedura di cui | all'articolo 14 della legge 7 |Definizione del complesso degli agosto 1990, n. 241. |effetti contabili -------------------------------------------------------------------- 145. Ai fini del finanziamento | dei maggiori oneri a carico della| Gestione per l'erogazione delle | pensioni, assegni e indennita' | agli invalidi civili, ciechi e | sordomuti di cui all'articolo 130| del decreto legislativo 31 marzo | 1998, n. 112, valutati in 1.326 | milioni di euro per l'esercizio | 2004 e 827 milioni di euro a | decorrere dal 2005: | a) per l'esercizio 2004, | concorrono, per un importo | complessivo di 780 milioni di | euro, le risorse derivanti da: | 1) i minori oneri accertati | nell'attuazione dell'articolo 38 | della legge 28 dicembre 2001, n. | 448, concernente incremento delle| pensioni in favore di soggetti | disagiati, per un ammontare | complessivo pari a 245 milioni di| euro; | 2) i minori oneri accertati | nell'attuazione dell'articolo 3, | comma 14, della legge 23 dicembre| 1998, n. 448, concernente | prestazioni economiche per la | tubercolosi, per un ammontare | complessivo pari a 70 milioni di | euro; | 3) i minori oneri accertati | nell'attuazione del comma 5 | dell'articolo 42 del citato testo| unico di cui al decreto | legislativo n. 151 del 2001 e del| comma 3 dell'articolo 80 della | legge 23 dicembre 2000, n. 388, | concernenti rispettivamente | assistenza ai portatori di | handicap grave e contribuzione | figurativa in favore di sordomuti| e invalidi, per un ammontare | complessivo pari a 160 milioni di| euro; | 4) i minori oneri, rispetto alla | somma di 872,8 milioni di euro | prevista dalla legge 31 dicembre | 1991, n. 415, e dalla legge 23 | dicembre 1992, n. 500, per il | finanziamento della gestione di | cui all'articolo 37 della legge 9| marzo 1989, n. 88, accertati | nell'attuazione delle norme in | materia di pensionamenti | anticipati, per un ammontare | complessivo pari a 305 milioni di| euro; | b) a decorrere dall'anno 2005, | sono utilizzate le risorse | derivanti da: | 1) i minori oneri accertati | nell'attuazione del citato | articolo 38 della legge 28 | dicembre 2001, n. 448, per un | ammontare complessivo pari a 245 | milioni di euro; | 2) i minori oneri accertati | nell'attuazione del citato | articolo 3, comma 14, della legge| 23 dicembre 1998, n. 448, per un | ammontare complessivo pari a 277 | milioni di euro; | 3) i minori oneri, rispetto alla | somma di 872,8 milioni di euro | prevista dalle citate leggi 31 | dicembre 1991, n. 415, e 23 | dicembre 1992, n. 500, per il | finanziamento della gestione di | cui all'articolo 37 della legge 9| marzo 1989, n. 88, accertati | nell'attuazione delle norme in | materia di pensionamenti |Finanziamento maggiori oneri per anticipati, per un ammontare |pensioni ed indennita' ad complessivo pari a 305 milioni di|invalidi civili, ciechi e euro. |sordomuti. -------------------------------------------------------------------- 146. Per le imprese industriali | che svolgono attivita' produttiva| di fornitura o subfornitura di | componenti, di supporto o di | servizio, a favore di imprese | operanti nel settore | automobilistico, i periodi di | integrazione salariale ordinaria | fruiti negli anni 2003 e 2004 non| vengono computati ai fini della | determinazione del limite massimo| di utilizzo dell'integrazione |Integrazione salariale ordinaria salariale ordinaria di cui |per le imprese di fornitura di all'articolo 6 della legge 20 |componenti a favore di imprese maggio 1975, n. 164 entro il |operanti nel settore limite di 1.100 unita' annue. |automobilistico. -------------------------------------------------------------------- 147. La disciplina dell'importo | massimo di cui all'articolo 1, | secondo comma, della legge 13 | agosto 1980, n. 427, e successive| modificazioni, estesa ai | trattamenti ordinari di | disoccupazione dall'articolo 3, | comma 2, del decreto-legge 16 | maggio 1994, n. 299, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| luglio 1994, n. 451, trova | applicazione anche per i |Estensione dell'importo massimo trattamenti speciali di |dell'integrazione salariale ai disoccupazione aventi decorrenza |trattamenti speciali di dal 1º gennaio 2006. |disoccupazione. -------------------------------------------------------------------- 148. A decorrere dal 1º gennaio | 2005, nell'ambito del processo di| armonizzazione al regime generale| e' abrogato l'allegato B al regio| decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e| i trattamenti economici | previdenziali di malattia, | riferiti ai lavoratori addetti ai| pubblici servizi di trasporto | rientranti nell'ambito di | applicazione del citato regio | decreto, sono dovuti secondo le | norme, le modalita' e i limiti | previsti per i lavoratori del | settore industria. I trattamenti | economici previdenziali di | malattia aggiuntivi rispetto a | quelli spettanti ai lavoratori | del settore industria, o comunque| diversi dagli stessi, previsti ed| applicati alla predetta data ai | sensi del citato allegato B e | degli accordi collettivi | nazionali che stabilivano a | carico delle disciolte Casse di | soccorso particolari prestazioni,| trasferite dal 1º gennaio 1980 | all'INPS ai sensi della legge 23 | dicembre 1978, n. 833, sono da | considerare, fino ad eventuale | diversa disciplina pattizia, | obbligazioni contrattuali del |Trattamenti economici datore di lavoro. |previdenziali di malattia. -------------------------------------------------------------------- 149. I commi primo e secondo | dell'articolo 2 del decreto-legge| 30 dicembre 1979, n. 663, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 29 febbraio 1980, n. | 33, e successive modificazioni, | sono sostituiti dai seguenti: | "A decorrere dal 1º giugno 2005, | nei casi di infermita' | comportante incapacita' | lavorativa, il medico curante | trasmette all'INPS il certificato| di diagnosi sull'inizio e sulla | durata presunta della malattia | per via telematica on line, | secondo le specifiche tecniche e | le modalita' procedurali | determinate dall'INPS medesimo. | Il lavoratore e' tenuto, entro | due giorni dal relativo rilascio,| a recapitare o a trasmettere, a | mezzo raccomandata con avviso di | ricevimento, l'attestazione della| malattia, rilasciata dal medico | curante, al datore di lavoro, | salvo il caso in cui quest'ultimo| richieda all'INPS la trasmissione| in via telematica della suddetta | attestazione, secondo modalita' | stabilite dallo stesso Istituto. | Con apposito decreto | interministeriale dei Ministri | del lavoro e delle politiche | sociali, della salute, | dell'economia e delle finanze e | per l'innovazione e le | tecnologie, previa intesa con la | Conferenza permanente per i | rapporti tra lo Stato, le regioni| e le province autonome di Trento | e di Bolzano, sono individuate le| modalita' tecniche, operative e | di regolamentazione, al fine di | consentire l'avvio della nuova | procedura di trasmissione | telematica on line della | certificazione di malattia | all'INPS e di inoltro | dell'attestazione di malattia | dall'lNPS al datore di lavoro, |Invio telematico all'INPS da previsti dal primo e dal secondo |parte del medico curante dei comma del presente articolo". |certificati di malattia. -------------------------------------------------------------------- 150. L'articolo 1, comma 54, |Diritto alla pensione di della legge 23 agosto 2004, n. |vecchiaia per il personale 243, e' abrogato. |artistico degli enti lirici. -------------------------------------------------------------------- 151. All'articolo 118 della legge| 23 dicembre 2000, n. 388, e | successive modificazioni, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, ultimo periodo, | sono soppresse le parole: | "progressivamente e"; | b) al comma 1, dopo l'ultimo | periodo e' aggiunto il seguente: | "Nel finanziare i piani formativi| di cui al presente comma, i fondi| si attengono al criterio della | redistribuzione delle risorse | versate dalle aziende aderenti a | ciascuno di essi, ai sensi del | comma 3"; | c) il comma 3 e' sostituito dal | seguente: | "3. I datori di lavoro che | aderiscono ai fondi effettuano il| versamento del contributo | integrativo, di cui all'articolo | 25 della legge n. 845 del 1978, e| successive modificazioni, | all'INPS, che provvede a | trasferirlo, per intero, una | volta dedotti i meri costi | amministrativi, al fondo indicato| dal datore di lavoro. L'adesione | ai fondi e' fissata entro il 31 | ottobre di ogni anno, con effetti| dal 1º gennaio successivo; le | successive adesioni o disdette | avranno effetto dal 1º gennaio di| ogni anno. L'INPS, entro il 31 | gennaio di ogni anno, a decorrere| dal 2005, comunica al Ministero | del lavoro e delle politiche | sociali e ai fondi la previsione,| sulla base delle adesioni | pervenute, del gettito del | contributo integrativo, di cui | all'articolo 25 della legge n. | 845 del 1978, e successive | modificazioni, relativo ai datori| di lavoro aderenti ai fondi | stessi nonche' di quello relativo| agli altri datori di lavoro, | obbligati al versamento di detto | contributo, destinato al Fondo | per la formazione professionale e| per l'accesso al Fondo sociale | europeo (FSE), di cui | all'articolo 9, comma 5, del | decreto-legge 20 maggio 1993, n. | 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236. Lo stesso | Istituto provvede a disciplinare | le modalita' di adesione ai fondi| interprofessionali e di | trasferimento delle risorse agli | stessi mediante acconti | bimestrali nonche' a fornire, | tempestivamente e con | regolarita', ai fondi stessi, | tutte le informazioni relative | alle imprese aderenti e ai | contributi integrativi da esse | versati. Al fine di assicurare | continuita' nel perseguimento | delle finalita' istituzionali del| Fondo per la formazione | professionale e per l'accesso al | FSE, di cui all'articolo 9, comma| 5, del decreto-legge 20 maggio | 1993, n. 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236, rimane fermo| quanto previsto dal secondo |Formazione professionale e periodo del comma 2 dell'articolo|attivita' svolte in fondi 66 della legge 17 maggio 1999, n.|comunitari e di Fondo sociale 144.". |europeo. -------------------------------------------------------------------- 152. E' istituito, presso la | Presidenza del Consiglio dei | ministri, il "Fondo per il | sostegno delle adozioni | internazionali" finalizzato al | rimborso delle spese sostenute | dai genitori adottivi per | l'espletamento della procedura di| adozione disciplinata dalle | disposizioni contenute nel capo I| del titolo III della legge 4 | maggio 1983, n. 184. Con decreto | di natura non regolamentare | adottato, entro sessanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge, dal | Presidente del Consiglio dei | ministri, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, vengono determinati | l'entita' e i criteri del | rimborso, nonche' le modalita' di| presentazione delle istanze. In | ogni caso, i rimborsi non | potranno superare l'ammontare | massimo di 10 milioni di euro per| l'anno 2005. A favore del Fondo | di cui al presente comma e' | autorizzata la spesa di 10 |Fondo per il sostegno delle milioni di euro per l'anno 2005. |adozioni internazionali. -------------------------------------------------------------------- 153. Nell'ambito del Fondo | nazionale per le politiche | sociali di cui all'articolo 59, | comma 44, della legge 27 dicembre| 1997, n. 449, e' destinata una | quota di 500.000 euro per l'anno | 2005 per l'istituzione di un | Fondo speciale al fine di | promuovere le politiche giovanili| finalizzate alla partecipazione | dei giovani sul piano culturale e| sociale nella societa' e nelle | istituzioni, mediante il sostegno| della loro capacita' progettuale | e creativa e favorendo il | formarsi di nuove realta' | associative nonche' consolidando | e rafforzando quelle gia' |Fondo speciale per le politiche esistenti. |giovanili sul piano culturale. -------------------------------------------------------------------- 154. Il 70 per cento della quota | del Fondo di cui al comma 153 e' | destinato al finanziamento dei | programmi e dei progetti del | Forum nazionale dei giovani, con | sede in Roma. Il restante 30 per | cento e' ripartito tra i Forum | dei giovani regionali e locali | proporzionalmente alla presenza | di associazioni e di giovani sul |Finalizzazione quota Fondo per il territorio. |Forum nazionale dei giovani. -------------------------------------------------------------------- 155. In attesa della riforma | degli ammortizzatori sociali e | nel limite complessivo di spesa | di 310 milioni di euro a carico | del Fondo per l'occupazione di | cui all'articolo 1, comma 7, del | decreto-legge 20 maggio 1993, n. | 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236, il Ministro | del lavoro e delle politiche | sociali, di concerto con il | Ministro dell'economia e finanze,| puo' disporre entro il 31 | dicembre 2005, anche in deroga | alla vigente normativa, | concessioni, anche senza | soluzione di continuita', dei | trattamenti di cassa integrazione| guadagni straordinaria, di | mobilita' e di disoccupazione | speciale, nel caso di programmi | finalizzati alla gestione di | crisi occupazionali, anche con | riferimento a settori produttivi | e ad aree territoriali ovvero | miranti al reimpiego di | lavoratori coinvolti in detti | programmi definiti in specifici | accordi in sede governativa | intervenuti entro il 30 giugno | 2005. Nell'ambito delle risorse | finanziarie di cui al primo | periodo, i trattamenti concessi | ai sensi dell'articolo 3, comma | 137, quarto periodo, della legge | 24 dicembre 2003, n. 350, e | successive modificazioni, possono| essere prorogati con decreto del | Ministro del lavoro e delle | politiche sociali, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, qualora i piani di| gestione delle eccedenze gia' | definiti in specifici accordi in | sede governativa abbiano | comportato una riduzione nella | misura almeno del 10 per cento | del numero dei destinatari dei | trattamenti scaduti il 31 | dicembre 2004. La misura dei | trattamenti di cui al secondo | periodo e' ridotta del 10 per | cento nel caso di prima proroga e|Trattamenti CIGS per programmi del 30 per cento per le proroghe |finalizzati alla gestione delle successive. |crisi occupazionali. -------------------------------------------------------------------- 156. All'articolo 118, comma 16, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e successive modificazioni, | le parole: "e di 100 milioni di | euro per ciascuno degli anni 2003| e 2004" sono sostituite dalle |Finanziamento 2005 per le seguenti: "e di 100 milioni di |attivita' di formazione euro per ciascuno degli anni |nell'esercizio 2003, 2004 e 2005". |dell'apprendistato. -------------------------------------------------------------------- 157. All'articolo 43 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, le parole da: "in | un'apposita gestione" fino alla | fine del comma sono sostituite | dalle seguenti: "alla gestione | separata di cui all'articolo 2, | comma 26, della legge 8 agosto | 1995, n. 335"; | b) al comma 2, le parole da: |Obbligo di iscrizione in apposita "alla gestione separata" fino a: |gestione separata previdenziale "n. 335" sono soppresse; |presso l'INPS per gli associati c) il comma 9 e' abrogato. |in partecipazione. -------------------------------------------------------------------- 158. All'articolo 58 della legge | 17 maggio 1999, n. 144, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 2: | 1) la parola: "tredici" e' | sostituita dalla parola: | "dodici"; | 2) le parole: "sei eletti dagli | iscritti al Fondo" sono | sostituite dalle seguenti: | "cinque designati dalle | associazioni sindacali | rappresentative degli iscritti al| Fondo medesimo"; | b) il comma 3 e' sostituito dal | seguente: | "3. Il comitato amministratore e'| presieduto dal presidente | dell'INPS o da un suo delegato | scelto tra i componenti del |Comitato amministratore del Fondo consiglio di amministrazione |per la gestione separata dell'Istituto medesimo". |previdenziale. -------------------------------------------------------------------- 159. Limitatamente ai soli enti | gestori di forme di previdenza | obbligatoria i collegi sindacali | continuano ad esercitare il | controllo contabile e per essi | non trova applicazione l'articolo|Collegi sindacali di enti gestori 2409-bis, terzo comma, del codice|di forme di previdenza civile. |obbligatoria. -------------------------------------------------------------------- 160. E' costituita la Fondazione | per la diffusione della | responsabilita' sociale delle | imprese. Alla Fondazione | partecipano, quali soci | fondatori, il Ministero del | lavoro e delle politiche sociali,| oltre ad altri soggetti pubblici | e privati che ne condividano le | finalita'. La Fondazione e' | soggetta alle disposizioni del | codice civile, delle leggi | speciali e dello statuto, che | verra' redatto dai fondatori. Per| lo svolgimento delle sue | attivita' istituzionali e' | assegnato alla Fondazione un |Fondazione per la diffusione contributo di un milione di euro |della responsabilita' sociale per l'anno 2005. |delle imprese. -------------------------------------------------------------------- 161. L'ente nazionale di | previdenza e assistenza per i | lavoratori dello spettacolo | (ENPALS) puo' continuare ad | avvalersi, fino al 31 dicembre | 2005, del personale in servizio | nell'anno 2004 con contratto di | lavoro a tempo determinato nel | limite massimo di spesa | complessivamente stanziata per lo| stesso personale nell'anno 2004. | I relativi oneri continuano ad |Proroga al 2005 dei contratti di essere posti a carico del |lavoro a tempo determinato bilancio dell'ente. |dell'ENPALS. -------------------------------------------------------------------- 162. All'articolo 3, comma 136, | della legge 24 dicembre 2003, n. | 350, al primo periodo, le parole:| "31 dicembre 2004" sono | sostituite dalle seguenti: "31 | dicembre 2005" e, al secondo | periodo, le parole: "31 dicembre | 2003" sono sostituite dalle | seguenti: "31 dicembre 2004". A | tal fine e' autorizzata, per | l'anno 2005, la spesa di 5 | milioni di euro a valere sul | Fondo per l'occupazione di cui | all'articolo 1, comma 7, del | decreto-legge 20 maggio 1993, n. | 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236. |Proroga contratti di solidarieta' -------------------------------------------------------------------- 163. Per la prosecuzione degli | interventi di cui all'articolo 3,| comma 9, e all'articolo 8, comma | 4-bis, del decreto-legge 20 | maggio 1993, n. 148, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| luglio 1993, n. 236, e' | autorizzato un contributo di euro| 160.102.000 per l'anno 2005. A | tal fine, con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri, e' nominato un | Commissario straordinario del | Governo con funzioni di vigilanza|Contributo 2005 per manutenzione sulle modalita' di attuazione del|idraulica e forestale regione presente comma. |Calabria. -------------------------------------------------------------------- 164. Per garantire il rispetto | degli obblighi comunitari e la | realizzazione degli obiettivi di | finanza pubblica per il triennio | 2005-2007 il livello complessivo | della spesa del Servizio | sanitario nazionale, al cui | finanziamento concorre lo Stato, | e' determinato in 88.195 milioni | di euro per l'anno 2005, 89.960 | milioni di euro per l'anno 2006 e| 91.759 milioni di euro per l'anno| 2007. I predetti importi | ricomprendono anche quello di 50 | milioni di euro, per ciascuno | degli anni indicati, a titolo di | ulteriore finanziamento a carico | dello Stato per l'ospedale | "Bambino Gesu'". Lo Stato, in | deroga a quanto stabilito | dall'articolo 4, comma 3, del | decreto-legge 18 settembre 2001, | n. 347, convertito, con | modificazioni, dalla legge 16 | novembre 2001, n. 405, concorre | al ripiano dei disavanzi del | Servizio sanitario nazionale per | gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal| fine e' autorizzata, a titolo di | regolazione debitoria, la spesa | di 2.000 milioni di euro per | l'anno 2005, di cui 50 milioni di| euro finalizzati al ripiano dei | disavanzi della regione Lazio per| l'anno 2003, derivanti dal | finanziamento dell'ospedale | "Bambino Gesu'". Le predette | disponibilita' finanziarie sono | ripartite tra le regioni con | decreto del Ministro della | salute, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, d'intesa con la |Livello complessivo di spesa del Conferenza Stato-Regioni. |SSN. -------------------------------------------------------------------- 165. Resta fermo l'obbligo in | capo all'Agenzia italiana del | farmaco di garantire per la quota| a proprio carico, ai sensi | dell'articolo 48 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, il livello| della spesa farmaceutica | stabilito dalla legislazione | vigente. Nell'ambito delle | annuali direttive del Ministro | della salute all'Agenzia e' | incluso il conseguimento | dell'obiettivo del rispetto del | predetto livello della spesa | farmaceutica. Al fine di | conseguire il contenimento della | spesa farmaceutica, l'Agenzia | italiana del farmaco stabilisce | le modalita' per il | confezionamento ottimale dei | farmaci a carico del Servizio | sanitario nazionale, almeno per | le patologie piu' rilevanti, | relativamente a dosaggi e numero | di unita' posologiche, individua | i farmaci per i quali i medici | possono prescrivere "confezioni | d'avvio" per terapie usate per la| prima volta verso i cittadini, al| fine di evitare prescrizioni | quantitativamente improprie e | piu' costose, e di verificarne la| tollerabilita' e l'efficacia, e | predispone l'elenco dei farmaci | per i quali sono autorizzate la | prescrizione e la vendita per | unita' posologiche. |Livello della spesa farmaceutica. -------------------------------------------------------------------- 166. All'articolo 8 della legge | 24 dicembre 1993, n. 537, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 10: | 1) alla lettera c), dopo le | parole: "indicate alle lettere a)| e b)" sono aggiunte le seguenti: | "ad eccezione dei farmaci non | soggetti a ricetta con accesso | alla pubblicita' al pubblico"; | 2) dopo la lettera c), e' | aggiunta la seguente: | "c-bis) farmaci non soggetti a | ricetta medica con accesso alla | pubblicita' al pubblico (OTC)"; | b) al comma 14, ultimo periodo, |Classificazione farmaci non le parole: "lettera c)" sono |soggetti a ricetta medica con sostituite dalle seguenti: |accesso alla pubblicita' al "lettere c) e c-bis)". |pubblico (OTC). -------------------------------------------------------------------- 167. All'articolo 70, comma 2, | primo periodo, della legge 23 | dicembre 1998, n. 448, dopo le | parole: "l'indicazione della | ''nota''" la parola: ", |Specialita' medicinali erogabili controfirmata," e' soppressa. |a carico del SSN. -------------------------------------------------------------------- 168. L'Agenzia italiana del | farmaco adotta nel limite di | spesa annuo di 1 milione di euro | per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007, nell'ambito del | programma annuale di attivita' | previsto dall'articolo 48, comma | 5, lettera h), del decreto-legge | 30 settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, un piano di comunicazione | volto a diffondere l'uso dei | farmaci generici, ad assicurare | una adeguata informazione del | pubblico su tali farmaci e a | garantire ai medici, ai | farmacisti e agli operatori di | settore, a mezzo di apposite | pubblicazioni specialistiche, le | informazioni necessarie sui | farmaci generici e le liste | complete di farmaci generici |Diffusione dell'uso dei farmaci disponibili. |generici. -------------------------------------------------------------------- 169. Al fine di garantire che | l'obiettivo del raggiungimento | dell'equilibrio economico | finanziario da parte delle | regioni sia conseguito nel | rispetto della garanzia della | tutela della salute, ferma | restando la disciplina dettata | dall'articolo 54 della legge 27 | dicembre 2002, n. 289, per le | prestazioni gia' definite dal | decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri 29 | novembre 2001, pubblicato nel | supplemento ordinario alla | Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 | febbraio 2002, e successive | modificazioni, anche al fine di | garantire che le modalita' di | erogazione delle stesse siano | uniformi sul territorio | nazionale, coerentemente con le | risorse programmate per il | Servizio sanitario nazionale, con| regolamento adottato ai sensi | dell'articolo 17, comma 3, della | legge 23 agosto 1988, n. 400, di | concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, | dal Ministro della salute, che si| avvale della commissione di cui | all'articolo 4-bis, comma 10, del| decreto-legge 15 aprile 2002, n. | 63, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | giugno 2002, n. 112, sono fissati| gli standard qualitativi, | strutturali, tecnologici, di | processo e possibilmente di | esito, e quantitativi di cui ai | livelli essenziali di assistenza,| sentita la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano. Con la | medesima procedura sono | individuati le tipologie di | assistenza e i servizi, relativi | alle aree di offerta individuate | dal vigente Piano sanitario | nazionale. In fase di prima | applicazione gli standard sono |Fissazione di standard di cui ai fissati entro il 30 giugno 2005. |livelli essenziali di assistenza. -------------------------------------------------------------------- 170. Alla determinazione delle | tariffe massime per la | remunerazione delle prestazioni e| delle funzioni assistenziali, | assunte come riferimento per la | valutazione della congruita' | delle risorse a disposizione del | Servizio sanitario nazionale, | provvede, con proprio decreto, il| Ministero della salute, di | concerto con il Ministero | dell'economia e delle finanze, | sentita la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano. Gli importi | tariffari, fissati dalle singole | regioni, superiori alle tariffe | massime restano a carico dei | bilanci regionali. Entro il 30 | marzo 2005, con decreto del | Ministero della salute, di | concerto con il Ministero | dell'economia e delle finanze, | sentita la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano, si procede | alla ricognizione e all'eventuale| aggiornamento delle tariffe | massime, coerentemente con le | risorse programmate per il | Servizio sanitario nazionale. Con| la medesima modalita' e i | medesimi criteri si procede | all'aggiornamento biennale delle | tariffe massime entro il 31 |Determinazione delle tariffe dicembre di ogni secondo anno a |massime per la remunerazione decorrere dall'anno 2005. |delle prestazioni assistenziali. -------------------------------------------------------------------- 171. Ferma restando la facolta' | delle singole regioni di | procedere, per il governo dei | volumi di attivita' e dei tetti | di spesa, alla modulazione, entro| i valori massimi nazionali, degli| importi tariffari praticati per | la remunerazione dei soggetti | erogatori pubblici e privati, e' | vietata, nella remunerazione del | singolo erogatore, l'applicazione| alle singole prestazioni di | importi tariffari diversi a | seconda della residenza del | paziente, indipendentemente dalle| modalita' con cui viene regolata | la compensazione della mobilita' | sia intraregionale che | interregionale. Sono nulli i |Divieto di tariffe in funzione contratti e gli accordi stipulati|della residenza del paziente per con i soggetti erogatori in |la remunerazione dei soggetti violazione di detto principio. |erogatori. -------------------------------------------------------------------- 172. Il potere di accesso del | Ministro della salute presso le | aziende unita' sanitarie locali e| le aziende ospedaliere di cui | all'articolo 2, comma 6, del | decreto-legge 29 agosto 1984, n. | 528, convertito, con | modificazioni, dalla legge 31 | ottobre 1984, n. 733, e | all'articolo 4, comma 2, della | legge 1º febbraio 1989, n. 37, e'| esteso a tutti gli Istituti di | ricovero e cura a carattere | scientifico, anche se trasformati| in fondazioni, ai policlinici | universitari e alle aziende | ospedaliere universitarie ed e' | integrato con la potesta' di | verifica dell'effettiva | erogazione, secondo criteri di | efficienza ed appropriatezza, dei| livelli essenziali di assistenza | di cui all'articolo 1, comma 6, | del decreto legislativo 30 | dicembre 1992, n. 502, e | successive modificazioni, al | decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri 29 | novembre 2001, pubblicato nel | supplemento ordinario alla | Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 | febbraio 2002, e all'articolo 54 | della legge 27 dicembre 2002, n. |Potere di accesso del Ministro 289, compresa la verifica dei |della salute presso Istituti di relativi tempi di attesa. |ricovero. -------------------------------------------------------------------- 173. L'accesso al finanziamento | integrativo a carico dello Stato | derivante da quanto disposto al | comma 164, rispetto al livello di| cui all'accordo Stato-regioni | dell'8 agosto 2001, pubblicato | nella Gazzetta Ufficiale n. 208 | del 7 settembre 2001, per l'anno | 2004, rivalutato del 2 per cento | su base annua a decorrere dal | 2005, e' subordinato alla stipula| di una specifica intesa tra Stato| e regioni ai sensi dell'articolo | 8, comma 6, della legge 5 giugno | 2003, n. 131, che contempli ai | fini del contenimento della | dinamica dei costi: | a) gli adempimenti gia' previsti | dalla vigente legislazione; | b) i casi nei quali debbano | essere previste modalita' di | affiancamento dei rappresentanti | dei Ministeri della salute e | dell'economia e delle finanze ai | fini di una migliore definizione | delle misure da adottare; | c) ulteriori adempimenti per | migliorare il monitoraggio della | spesa sanitaria nell'ambito del | Nuovo sistema informativo | sanitario; | d) il rispetto degli obblighi di | programmazione a livello | regionale, al fine di garantire | l'effettivita' del processo di | razionalizzazione delle reti | strutturali dell'offerta | ospedaliera e della domanda | ospedaliera, con particolare | riguardo al riequilibrio | dell'offerta di posti letto per | acuti e per lungodegenza e | riabilitazione, alla promozione | del passaggio dal ricovero | ordinario al ricovero diurno, | nonche' alla realizzazione degli | interventi previsti dal Piano | nazionale della prevenzione e dal| Piano nazionale | dell'aggiornamento del personale | sanitario, coerentemente con il | Piano sanitario nazionale; | e) il vincolo di crescita delle | voci dei costi di produzione, con| esclusione di quelli per il | personale cui si applica la | specifica normativa di settore, | secondo modalita' che | garantiscano che, | complessivamente, la loro | crescita non sia superiore, a | decorrere dal 2005, al 2 per | cento annuo rispetto ai dati | previsionali indicati nel | bilancio dell'anno precedente, al| netto di eventuali costi di | personale di competenza di | precedenti esercizi; | f) in ogni caso, l'obbligo in | capo alle regioni di garantire in| sede di programmazione regionale,| coerentemente con gli obiettivi | sull'indebitamento netto delle | amministrazioni pubbliche, | l'equilibrio | economico-finanziario delle | proprie aziende sanitarie, | aziende ospedaliere, aziende | ospedaliere universitarie ed | Istituti di ricovero e cura a | carattere scientifico sia in sede| di preventivo annuale che di | conto consuntivo, realizzando | forme di verifica trimestrale | della coerenza degli andamenti | con gli obiettivi | dell'indebitamento netto delle | amministrazioni pubbliche e | prevedendo l'obbligatorieta' | dell'adozione di misure per la | riconduzione in equilibrio della | gestione ove si prospettassero | situazioni di squilibrio, nonche'|Finanziamento integrativo a l'ipotesi di decadenza del |carico dello Stato per la spesa direttore generale. |del SSN. -------------------------------------------------------------------- 174. Al fine del rispetto | dell'equilibrio | economico-finanziario, la | regione, ove si prospetti sulla | base del monitoraggio trimestrale| una situazione di squilibrio, | adotta i provvedimenti necessari.| Qualora dai dati del monitoraggio| del quarto trimestre si evidenzi | un disavanzo di gestione a fronte| del quale non sono stati adottati| i predetti provvedimenti, ovvero | essi non siano sufficienti, con | la procedura di cui all'articolo | 8, comma 1, della legge 5 giugno | 2003, n. 131, il Presidente del | Consiglio dei ministri diffida la| regione a provvedervi entro il 30| aprile dell'anno successivo a | quello di riferimento. Qualora la| regione non adempia, entro i | successivi trenta giorni il | presidente della regione, in | qualita' di commissario ad acta, | approva il bilancio di esercizio | consolidato del Servizio | sanitario regionale al fine di | determinare il disavanzo di | gestione e adotta i necessari | provvedimenti per il suo | ripianamento, ivi inclusi gli | aumenti dell'addizionale | all'imposta sul reddito delle | persone fisiche e le | maggiorazioni dell'aliquota | dell'imposta regionale sulle | attivita' produttive entro le | misure stabilite dalla normativa | vigente. I predetti incrementi | possono essere adottati anche in | funzione della copertura dei | disavanzi di gestione accertati o|Provvedimenti adottati dalla stimati nel settore sanitario |regione in caso di squilibrio relativi all'esercizio 2004 e |economico-finanziario della spesa seguenti. |sanitaria. -------------------------------------------------------------------- 175. Per le finalita' di cui al | comma 174 e per la copertura dei | disavanzi di gestione accertati o| stimati nel settore sanitario, la| regione, in deroga alla | sospensione di cui al comma 61, | primo periodo, puo' deliberare | l'inizio o la ripresa della | decorrenza degli effetti degli | aumenti dell'addizionale | regionale all'imposta sul reddito| e delle maggiorazioni | dell'aliquota dell'imposta | regionale sulle attivita' | produttive, gia' disposti, | oggetto della predetta | sospensione. Ai sensi del primo | periodo del presente comma e del | comma 22 dell'articolo 2 della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | l'inizio o la ripresa della | decorrenza degli effetti puo' | concernere anche quelle | maggiorazioni dell'aliquota IRAP | che siano state deliberate dalle | regioni, antecedentemente al 31 | dicembre 2003, in difformita' | rispetto a quanto previsto dalla | normativa statale. Per le | medesime finalita', le regioni | possono altresi', nei limiti | della normativa statale di | riferimento ed in conformita' ad | essa, disporre nuovi aumenti | dell'addizionale regionale | all'imposta sul reddito o nuove | maggiorazioni dell'aliquota IRAP |Inizio o ripresa della decorrenza ovvero modificare gli aumenti e |degli effetti degli aumenti le maggiorazioni di cui al primo |dell'addizionale regionale IRE e periodo del presente comma. |maggiorazioni dell'aliquota IRAP -------------------------------------------------------------------- 176. In caso di mancato | adempimento agli obblighi di cui | al comma 173 e' precluso | l'accesso al maggiore | finanziamento previsto per gli | anni 2005, 2006 e 2007, con | conseguente immediato recupero | delle somme eventualmente |Casi di preclusione al maggiore erogate. |finanziamento. -------------------------------------------------------------------- 177. Le regioni, ai sensi | dell'articolo 4, comma 9, della | legge 30 dicembre 1991, n. 412, e| successive modificazioni, | definiscono le fattispecie per | l'eventuale trasformazione da | tempo determinato a tempo | indeterminato del rapporto di | lavoro dei professionisti | convenzionati a carico del | protocollo aggiuntivo ai sensi | dei decreti del Presidente della | Repubblica 28 luglio 2000, n. | 271, e 21 settembre 2001, n. 446,| in modo da assicurare una | riduzione della relativa spesa | pari ad almeno il 20 per cento. | La predetta trasformazione e' | possibile entro il limite del | numero di ore di incarico | attivate a titolo convenzionale |Trasformazione a tempo presso ciascuna azienda sanitaria|indeterminato del rapporto di locale alla data del 31 ottobre |lavoro dei professionisti 2004. |convenzionati. -------------------------------------------------------------------- 178. Il rapporto tra il Servizio | sanitario nazionale, i medici di | medicina generale, i pediatri di | libera scelta, i medici | specialisti ambulatoriali interni| e le altre professioni sanitarie | non dipendenti dal medesimo e' | disciplinato da apposite | convenzioni conformi agli accordi| collettivi nazionali stipulati ai| sensi dell'articolo 4, comma 9, | della legge 30 dicembre 1991, n. | 412, e successive modificazioni, | con le organizzazioni sindacali | di categoria maggiormente | rappresentative in campo | nazionale. La rappresentativita' | delle organizzazioni sindacali e'| basata sulla consistenza | associativa. Detti accordi hanno | durata quadriennale per la parte | normativa e durata biennale per | la parte economica. In sede di | prima applicazione la durata, per| le parti normativa ed economica, | e' definita fino al 31 dicembre |Convenzioni per il rapporto tra 2005. |SSN e medici. -------------------------------------------------------------------- 179. Al fine di garantire il | rispetto degli obblighi di cui al| comma 173, ciascuna regione | provvede a disciplinare appositi | meccanismi di raccordo tra le | aziende sanitarie locali, le | aziende ospedaliere, le aziende | ospedaliere universitarie, gli | Istituti di ricovero e cura a | carattere scientifico e i medici | di medicina generale e i pediatri| di libera scelta, attribuendo a | questi ultimi il compito di | segnalare tempestivamente alle | strutture competenti a livello | regionale le situazioni di | inefficienza gestionale e | organizzativa che costituiscono | violazione degli obiettivi di |Obbligo per le aziende contenimento della dinamica dei |ospedaliere di comunicare alle costi di cui ai commi da 164 a |strutture regionali situazioni di 187. |inefficienza. -------------------------------------------------------------------- 180. La regione interessata, | nelle ipotesi indicate ai commi | 174 e 176, anche avvalendosi del | supporto tecnico dell'Agenzia per| i servizi sanitari regionali, | procede ad una ricognizione delle| cause ed elabora un programma | operativo di riorganizzazione, di| riqualificazione o di | potenziamento del Servizio | sanitario regionale, di durata | non superiore al triennio. I | Ministri della salute e | dell'economia e delle finanze e | la singola regione stipulano | apposito accordo che individui | gli interventi necessari per il | perseguimento dell'equilibrio | economico, nel rispetto dei | livelli essenziali di assistenza | e degli adempimenti di cui alla | intesa prevista dal comma 173. La| sottoscrizione dell'accordo e' | condizione necessaria per la | riattribuzione alla regione | interessata del maggiore | finanziamento anche in maniera | parziale e graduale, | subordinatamente alla verifica |Ricognizione da parte della della effettiva attuazione del |regione delle cause di programma. |inefficienza. -------------------------------------------------------------------- 181. Con riferimento agli importi| indicati al comma 164, | relativamente alla somma di 1.000| milioni di euro per l'anno 2005, | 1.200 milioni di euro per l'anno | 2006 e 1.400 milioni di euro per | l'anno 2007, il relativo | riconoscimento alle regioni resta| condizionato, oltre che agli | adempimenti di cui al comma 173, | anche al rispetto da parte delle | regioni medesime dell'obiettivo | per la quota a loro carico sulla | spesa farmaceutica previsto | dall'articolo 48 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con |Requisiti per il riconoscimento modificazioni, dalla legge 24 |alle regioni del finanziamento novembre 2003, n. 326. |integrativo. -------------------------------------------------------------------- 182. Limitatamente all'anno 2004:| a) l'obbligo in capo alle | regioni, per la quota del 40 per | cento a loro carico, di cui | all'articolo 48, comma 5, lettera| f), del decreto-legge 30 | settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, in caso di superamento dei | tetti di spesa di cui al comma 1 | del predetto articolo 48, | s'intende comunque adempiuto, | anche qualora la regione non | abbia provveduto al previsto | ripiano, purche' l'equilibrio | complessivo del relativo sistema | sanitario regionale venga | rispettato, previa verifica | dell'avvenuta erogazione dei | livelli essenziali di assistenza | effettuata dal Ministero della | salute, ai sensi del comma 172; | b) con specifica intesa tra Stato| e regioni, sulla base dei dati | forniti dall'Agenzia italiana del| farmaco, su proposta del Ministro| della salute, sono definite le | eventuali compensazioni sugli | effetti, per ogni singola | regione, derivanti dai | provvedimenti a carico delle | aziende produttrici di cui | all'articolo 1 del decreto-legge | 24 giugno 2004, n. 156, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 2 agosto 2004, n. | 202, nel rispetto degli equilibri| di finanza pubblica programmati, | anche ai fini dell'accesso | all'integrazione dei | finanziamenti a carico dello | Stato come stabilito dal citato |Obbligo in capo alle regioni in Accordo Stato-regioni dell'8 |caso di superamento del tetto di agosto 2001. |spesa. -------------------------------------------------------------------- 183. A partire dal 2005, sulla | base delle rilevazioni condotte | dall'Agenzia italiana del | farmaco, le regioni che non | adottano misure di contenimento | della spesa farmaceutica adeguate| al rispetto dei tetti stabiliti | dall'articolo 48, comma 1, del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, sono | tenute nell'esercizio successivo | a quello di rilevazione ad | adottare misure di contenimento |Contenimento della spesa pari al 50 per cento del proprio |farmaceutica in capo alle sfondamento. |regioni. -------------------------------------------------------------------- 184. Al fine di consentire in via| anticipata l'erogazione | dell'incremento del finanziamento| a carico dello Stato: | a) in deroga a quanto stabilito | dall'articolo 13, comma 6, del | decreto legislativo 18 febbraio | 2000, n. 56, il Ministero | dell'economia e delle finanze, | per gli anni 2005, 2006 e 2007, | e' autorizzato a concedere alle | regioni a statuto ordinario | anticipazioni con riferimento | alle somme indicate al comma 164,| al netto di quelle indicate al | comma 181, da accreditare sulle | contabilita' speciali di cui | all'articolo 66 della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, in essere | presso le tesorerie provinciali | dello Stato, nella misura pari al| 95 per cento delle somme dovute | alle regioni a statuto ordinario | a titolo di finanziamento della | quota indistinta del fabbisogno | sanitario, quale risulta dalla | deliberazione del CIPE per i | corrispondenti anni, al netto | delle entrate proprie regionali; | b) per gli anni 2005, 2006 e | 2007, il Ministero dell'economia | e delle finanze e' autorizzato a | concedere alle regioni Sicilia e | Sardegna anticipazioni nella | misura pari al 95 per cento delle| somme dovute a tali regioni a | titolo di finanziamento della | quota indistinta quale risulta | dalla deliberazione del CIPE per | i corrispondenti anni, al netto | delle entrate proprie e delle | partecipazioni delle medesime | regioni; | c) all'erogazione dell'ulteriore | 5 per cento o al ripristino del | livello di finanziamento previsto| dal citato accordo Stato-regioni | dell'8 agosto 2001 per l'anno | 2004, rivalutato del 2 per cento | su base annua a decorrere dal | 2005, nei confronti delle singole| regioni si provvede a seguito | della verifica degli adempimenti | di cui ai commi 173 e 181; | d) nelle more della deliberazione| del CIPE e della proposta di | decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri di cui al | comma 4 dell'articolo 2 del | decreto legislativo 18 febbraio | 2000, n. 56, nonche' della | stipula dell'intesa di cui al | comma 173, le anticipazioni sono | commisurate al livello del | finanziamento corrispondente a | quello previsto dal riparto per | l'anno 2004 in base alla | deliberazione del CIPE, | rivalutato del 2 per cento su | base annua a decorrere dal 2005; | e) sono autorizzati, in sede di | conguaglio, eventuali recuperi | che dovessero rendersi necessari | anche a carico delle somme a |Concessione anticipata qualsiasi titolo spettanti alle |dell'erogazione dell'incremento regioni per gli esercizi |del finanziamento a carico dello successivi. |Stato. -------------------------------------------------------------------- 185. All'articolo 50 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, dopo il | comma 1, e' inserito il seguente:| "1-bis. Il Ministero | dell'economia e delle finanze | cura la generazione e la consegna| della tessera sanitaria a tutti i| soggetti destinatari, indicati al| comma 1, entro il 31 dicembre |Termine per la consegna della 2005". |tessera sanitaria. -------------------------------------------------------------------- 186. Nell'ambito delle attivita' | dirette alla definizione e | implementazione del Nuovo Sistema| Informativo Sanitario (NSIS), il | Ministero della salute, anche ai | fini del controllo e monitoraggio| della spesa per la realizzazione | degli obiettivi di finanza | pubblica, garantisce in ogni caso| la coerente prosecuzione delle | azioni in corso con riduzione | della spesa per il rinnovo dei | contratti per la fornitura di | beni e servizi afferenti al | funzionamento del NSIS nella | misura di cinque punti | percentuali, salva la facolta' di| ampliare i servizi richiesti nel |Nuovo sistema informativo limite dell'ordinario |sanitario (NSIS): riduzione spesa stanziamento di bilancio. |per contratti. -------------------------------------------------------------------- 187. In considerazione del | rilievo nazionale ed | internazionale nella | sperimentazione sanitaria di | elevata specializzazione e nella | cura delle piu' rilevanti | patologie, per l'anno 2005 e' | autorizzata la spesa di 15 | milioni di euro in favore della | fondazione "Centro San Raffaele |Contributo per il "Centro San del Monte Tabor". |Raffaele del Monte Tabor". -------------------------------------------------------------------- 188. Le regioni che alla data del| 1º gennaio 2005 abbiano ancora in| corso di completamento il proprio| programma di investimenti in | attuazione dell'articolo 20 della| legge 11 marzo 1988, n. 67, e | successive modificazioni, | destinano una quota delle risorse|Destinazione quota risorse delle residue al potenziamento ed |Regioni al potenziamento ammodernamento tecnologico. |tecnologico. -------------------------------------------------------------------- 189. Le sanzioni amministrative | per infrazioni al divieto di | fumare, previste dall'articolo | 51, comma 7, della legge 16 | gennaio 2003, n. 3, sono | aumentate del 10 per cento. | -------------------------------------------------------------------- 190. I proventi delle sanzioni | amministrative per infrazioni al | divieto di fumare inflitte, a | norma dell'articolo 51, comma 7, | della legge 16 gennaio 2003, n. | 3, da organi statali affluiscono | al bilancio dello Stato, per | essere successivamente | riassegnati, limitatamente ai | maggiori proventi conseguiti per | effetto degli aumenti di cui al | comma 189, ad appositi capitoli | di spesa dello stato di | previsione del Ministero della | salute per il potenziamento degli| organi ispettivi e di controllo, | nonche' per la realizzazione di | campagne di informazione e di | educazione alla salute | finalizzate alla prevenzione del | tabagismo e delle patologie ad |Aumento sanzioni per infrazioni esso correlate. |al divieto di fumo. -------------------------------------------------------------------- 191. Resta ferma l'autonoma, | integrale disponibilita' da parte| delle singole regioni, ai sensi | degli articoli 17, terzo comma, e| 29, terzo comma, della legge 24 | novembre 1981, n. 689, dei | proventi relativi alle infrazioni| di cui al comma 189, accertate | dagli organi di polizia locale, |Attribuzione delle somme riscosse come tali ad esse direttamente |per infrazioni al divieto di attribuiti. |fumo. -------------------------------------------------------------------- 192. Al fine di migliorare | l'efficienza operativa della | pubblica amministrazione e per il| contenimento della spesa | pubblica, con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri sono individuati le | applicazioni informatiche e i | servizi per i quali si rendono | necessarie razionalizzazioni ed | eliminazioni di duplicazioni e | sovrapposizioni. Il CNIPA stipula| contratti-quadro per | l'acquisizione di applicativi | informatici e per l'erogazione di| servizi di carattere generale | riguardanti il funzionamento | degli uffici con modalita' che |Accordi quadro del CNIPA per riducano gli oneri derivanti |eliminare duplicazioni di dallo sviluppo, dalla |carattere informatico nella manutenzione e dalla gestione. |PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 193. Le pubbliche amministrazioni| di cui all'articolo 1 del decreto| legislativo 12 febbraio 1993, n. | 39, sono tenute ad avvalersi, | uniformando le procedure e le | prassi amministrative in corso, | degli applicativi e dei servizi | di cui al comma 192, salvo i casi| in cui possano dimostrare, in | sede di richiesta di parere di | congruita' tecnico-economica di | cui all'articolo 8 dello stesso | decreto legislativo, che la | soluzione che intendono adottare,|Obbligo per le PP.AA. di a parita' di funzioni, risulti |uniformita' nelle procedure e economicamente piu' vantaggiosa. |nelle prassi amministrative. -------------------------------------------------------------------- 194. Ai fini di cui al comma 192,| con decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri sono | individuati interventi di | razionalizzazione delle | infrastrutture di calcolo, | telematiche e di comunicazione | delle amministrazioni di cui al | comma 193. | -------------------------------------------------------------------- 195. Le pubbliche amministrazioni| diverse da quelle di cui al comma| 193 possono avvalersi dei servizi| di cui al medesimo comma 193, | secondo modalita' da definire in | sede di Conferenza unificata di |Interventi di razionalizzazione cui all'articolo 8 del decreto |delle infrastrutture di calcolo, legislativo 28 agosto 1997, n. |telematiche e di comunicazione 281. |delle PP. AA. -------------------------------------------------------------------- 196. Ai fini della copertura | delle spese necessarie per lo | svolgimento dei compiti di cui al| comma 193, possono essere | assegnati al CNIPA finanziamenti | a carico del Fondo di | finanziamento per i progetti | strategici nel settore | informatico di cui all'articolo | 27, comma 2, della legge 16 |Assegnazione al CNIPA di gennaio 2003, n. 3. |finanziamenti. -------------------------------------------------------------------- 197. Entro sei mesi dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, i cedolini per il | pagamento delle competenze | stipendiali del personale delle | amministrazioni di cui | all'articolo 1 del decreto | legislativo 12 febbraio 1993, n. | 39, purche' sia gia' in possesso | di caselle di posta elettronica | fornite dall'amministrazione, | sono trasmessi, tenuto conto del | diritto alla riservatezza, | esclusivamente per via telematica| all'indirizzo di posta | elettronica assegnato a ciascun | dipendente. Con decreto di natura| non regolamentare del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro per | l'innovazione e le tecnologie, |Invio telematico dei cedolini sono emanate le relative norme |dello stipendio ai dipendenti attuative. |delle amministrazioni statali. -------------------------------------------------------------------- 198. Entro sei mesi dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, gli uffici cassa delle | amministrazioni, anche | periferiche, dello Stato sono | organizzati sulla base di | procedure amministrative | informatizzate. Tutti i contatti | con il personale dipendente e con| gli uffici, anche di altra | amministrazione, avvengono | utilizzando modalita' di | trasmissione telematica dei dati.| Con decreto di natura non | regolamentare del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro per | l'innovazione e le tecnologie, | sono emanate le relative norme | attuative. |Informatizzazione Uffici cassa -------------------------------------------------------------------- 199. Per l'anno finanziario 2005 | e successivi, il Ministro | dell'economia e delle finanze, su| proposta del Ministro | dell'ambiente e della tutela del | territorio, e' autorizzato a | provvedere con propri decreti | alla riassegnazione alle | pertinenti unita' previsionali di| base dello stato di previsione | del Ministero dell'ambiente e | della tutela del territorio delle| somme da versare in entrata per | revoche ed economie dei | finanziamenti di cui alla legge 8| ottobre 1997, n. 344, adottate | con provvedimento del Ministero |Riassegnazione alle unita' competente, e con lo stesso |previsionali di base del destinate alla realizzazione di |Ministero dell'ambiente e della interventi finalizzati allo |tutela del territorio delle somme stesso progetto strategico |per revoche ed economie dei inseriti negli accordi di |finanziamenti volti alla programma quadro da stipulare con|qualificazione degli interventi e le regioni territorialmente |dell'occupazione in campo interessate. |ambientale -------------------------------------------------------------------- 200. Al fine di garantire la | prosecuzione delle iniziative di | sostegno allo sviluppo economico | gia' adottate e per il | completamento delle dotazioni | infrastrutturali gia' | programmate, e' autorizzata la | prosecuzione degli interventi | previsti dall'articolo 52, comma | 59, della legge 28 dicembre 2001,| n. 448, e dall'articolo 3, comma | 2-ter, secondo periodo, del | decreto-legge 24 settembre 2002, | n. 209, convertito, con | modificazioni, dalla legge 22 | novembre 2002, n. 265, nei limiti| delle risorse finanziarie per | tali finalita' rispettivamente | appostate e disponibili, che a | tale fine vengono versate | all'entrata del bilancio dello | Stato per essere riassegnate | negli anni successivi, fino al |Prosecuzione Interventi di completamento delle iniziative |risanamento ambientale delle aree contemplate nelle citate |portuali del Basso Adriatico, e disposizioni di legge. |per il trasporto marittimo -------------------------------------------------------------------- 201. La richiesta di cambio di | destinazione urbanistica delle | aree o dei manufatti industriali | interessati da processi di | delocalizzazione dell'intero | processo produttivo, soprattutto | quando essi comportino perdita di| posti di lavoro, determina la |Cessazione benefici in caso di cessazione del diritto acquisito |richiesta di cambio di dall'impresa ad eventuali |destinazione urbanistica delle benefici concessi dallo Stato per|aree o dei manufatti industriali il sostegno e il miglioramento |interessati da processi di del processo produttivo medesimo.|delocalizzazione -------------------------------------------------------------------- 202. Al fine di consentire | l'avvio di un regime assicurativo| volontario per la copertura dei | rischi derivanti da calamita' | naturali sui fabbricati a | qualunque uso destinati, | attraverso la sottoscrizione di | una quota parte del capitale | sociale di una costituenda | Compagnia di riassicurazioni | finalizzata ad aumentare le | capacita' riassicurative del | mercato, e di sostenere il | Consorzio o l'unione di | assicurazioni destinato a coprire| i danni derivanti da calamita' | naturali, e' istituito un | apposito Fondo di garanzia la cui| gestione e' affidata alla | Concessionaria di servizi | assicurativi pubblici (CONSAP | Spa). Per le predette finalita' | e' autorizzata la spesa di 50 | milioni di euro per l'anno 2005. | Con apposito regolamento emanato | entro centoventi giorni dalla | data di entrata in vigore della | presente legge, ai sensi | dell'articolo 17, comma 2, della | legge 23 agosto 1988, n. 400, su | proposta del Presidente del | Consiglio dei ministri, di | concerto con i Ministri delle | attivita' produttive e | dell'economia e delle finanze, | sentiti la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano e l'Istituto | per la vigilanza sulle | assicurazioni private e di | interesse collettivo, che si | esprimono entro trenta giorni, e | acquisito successivamente il | parere delle competenti | Commissioni parlamentari da | esprimere entro trenta giorni | dalla data di trasmissione del | relativo schema, e' costituita la| Compagnia di riassicurazioni di | cui al primo periodo e sono | definite le forme, le condizioni | e le modalita' di attuazione del | predetto Fondo, nonche' le misure| volte ad incentivare lo sviluppo | delle coperture assicurative in | questione, in ogni caso senza | nuovi o maggiori oneri per la | finanza pubblica, e prevedendo | l'esclusione dell'intervento del | Fondo per i danni prodotti dalle | calamita' naturali a fabbricati | abusivi, ivi compresi i | fabbricati abusivi per i quali, |Istituzione Fondo di garanzia al pur essendo stata presentata la |fine di costituire una Compagnia domanda di definizione |di riassicurazioni e di sostenere dell'illecito edilizio, non sono |il Consorzio o l'unione di stati corrisposti interamente |assicurazioni destinato a coprire l'oblazione e gli oneri |i danni derivanti da calamita' accessori. |naturali -------------------------------------------------------------------- 203. Il Dipartimento della | protezione civile e' autorizzato | ad erogare ai soggetti competenti| contributi per la prosecuzione | degli interventi e dell'opera di | ricostruzione nei territori | colpiti da calamita' naturali per| i quali e' intervenuta la | dichiarazione dello stato di | emergenza ai sensi dell'articolo | 5 della legge 24 febbraio 1992, | n. 225. Le modalita' di utilizzo | dei contributi sono stabilite con| decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri d'intesa | con il Ministro dell'economia e | delle finanze. Alla ripartizione | dei contributi si provvede con | ordinanze del Presidente del | Consiglio dei ministri, adottate | ai sensi dell'articolo 5, comma | 2, della citata legge n. 225 del | 1992, destinando almeno il 5 per | cento delle risorse complessive, | per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007 alla realizzazione | del piano di ricostruzione del | comune di San Giuliano di Puglia,| ai sensi dell'articolo 4 | dell'ordinanza del Presidente del| Consiglio dei ministri 10 aprile | 2003, n. 3279, pubblicata nella | Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 | aprile 2003, nonche' una quota | del 5 per cento per il | completamento della ricostruzione| degli edifici situati nei comuni | delle regioni Marche ed Umbria | danneggiati dal terremoto del | settembre 1997, per i quali e' | stato dichiarato lo stato di | emergenza con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri del 27 settembre 1997, | una quota del 5 per cento per gli| interventi di ricostruzione nei | comuni della provincia di Brescia| colpiti dagli eventi sismici del | 24 novembre 2004, per i quali e' | stato dichiarato lo stato di | emergenza con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri del 26 novembre 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 287 del 7 dicembre | 2004, una quota del 2 per cento | per gli interventi di | ricostruzione nei comuni della | regione Sardegna colpiti dagli | eventi calamitosi del dicembre | 2004 ed una quota pari a 4 | milioni di euro annui per | fronteggiare le esigenze | derivanti dalla situazione | emergenziale conseguente alle | intense precipitazioni | verificatesi nei giorni 31 | ottobre e 1º novembre 2004 nel | territorio della regione autonoma| Friuli-Venezia Giulia, nonche' | una quota pari a 5 milioni di | euro annui per consentire la | prosecuzione degli interventi di | cui all'articolo 50, comma 1, | lettera i), della legge 23 |Contributi per la prosecuzione dicembre 1998, n. 448, ripartendo|degli interventi e dell'opera di detta quota alla regione |ricostruzione nei territori Basilicata e Campania nella |colpiti da calamita' naturali per misura rispettivamente del 25 per|i quali e' intervenuta la cento e del 75 per cento. Per le |dichiarazione dello stato di finalita' di cui al presente |emergenza comune di San Giuliano comma e' autorizzata la spesa |di Puglia regioni Marche ed annua di 58,5 milioni di euro per|Umbria Brescia Sardegna quindici anni, a decorrere |Friuli-Venezia Giulia Basilicata dall'anno 2005. |e Campania -------------------------------------------------------------------- 204. Per gli interventi di | ricostruzione nei comuni della | provincia di Brescia colpiti | dagli eventi sismici del 24 | novembre 2004, per i quali e' | stato dichiarato lo stato di | emergenza con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri del 26 novembre 2004, e'| autorizzato un contributo di 30 |30 milioni di euro per sisma milioni di euro per l'anno 2005. |Brescia -------------------------------------------------------------------- 205. Il Fondo di cui all'articolo| 27, comma 1, della legge 27 | dicembre 2002, n. 289, e' | destinato alla copertura delle | spese relative al progetto | promosso dal Dipartimento per | l'innovazione e le tecnologie | della Presidenza del Consiglio | dei ministri denominato "PC ai | giovani", diretto ad incentivare | l'acquisizione e l'utilizzo degli| strumenti informatici e digitali | tra i giovani che compiono sedici| anni nel 2005, nonche' la loro | formazione, fino all'esaurimento | delle disponibilita' del Fondo | stesso. Le modalita' di | attuazione del progetto, nonche' | di erogazione degli incentivi | stessi, sono disciplinate con | decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro per | l'innovazione e le tecnologie, | emanato ai sensi dell'articolo | 27, comma 1, della legge 27 | dicembre 2002, n. 289. |"PC ai giovani" -------------------------------------------------------------------- 206. I benefici di cui | all'articolo 4, comma 11, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | concessi ai docenti con le | modalita' di cui al decreto del | Ministro per l'innovazione e le | tecnologie 3 giugno 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 164 del 15 luglio |Proroga della riduzione e della 2004, sono prorogati a tutto |rateizzazione del costo dei pc l'anno 2005. |per i docenti. -------------------------------------------------------------------- 207. Nel corso dell'anno 2005, i | benefici di cui al comma 206 sono| concessi anche al personale | dirigente e al personale non | docente delle scuole pubbliche di| ogni ordine e grado e delle | universita' statali, nonche' al | personale dirigente, docente e | non docente delle scuole | paritarie di ogni ordine e grado,| delle universita' non statali e | delle universita' telematiche | riconosciute ai sensi del decreto| del Ministro dell'istruzione, | dell'universita' e della ricerca | 17 aprile 2003, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 | aprile 2003. Le modalita' | attuative del presente comma sono| definite ai sensi dell'ultimo |Estensione della riduzione e periodo del comma 11 |della rateizzazione del costo dei dell'articolo 4 della legge 24 |pc anche per il personale non dicembre 2003, n. 350. |docente -------------------------------------------------------------------- 208. I dipendenti delle pubbliche| amministrazioni possono | acquistare un personal computer | usufruendo di una riduzione di | costo ottenuta in esito ad una | apposita selezione di produttori | o distributori operanti nel | settore informatico, esperita, | previa apposita indagine di | mercato, dalla Concessionaria | servizi informatici pubblici |Riduzione del costo dei pc per il (CONSIP Spa). |personale P.A. -------------------------------------------------------------------- 209. La sezione speciale del | Fondo di garanzia per le piccole | e medie imprese di cui | all'articolo 2, comma 100, | lettera a), della legge 23 | dicembre 1996, n. 662, istituita | con decreto del Ministro delle | attivita' produttive e del | Ministro per l'innovazione e le | tecnologie 15 giugno 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 150 del 29 giugno | 2004, e' integrata della somma di| 40 milioni di euro per l'anno | 2005, 40 milioni di euro per | l'anno 2006 e 20 milioni di euro | per l'anno 2007. Tali somme | possono essere altresi' | utilizzate, limitatamente a | quelle non impegnate al termine | di ciascun anno, per altri | interventi del Fondo di cui al | presente comma. Le | caratteristiche degli interventi | del Fondo di cui al presente | comma sono rideterminate con | decreto di natura non | regolamentare del Ministro delle | attivita' produttive, da emanare | entro trenta giorni dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, in linea con quanto | previsto dall'Accordo di Basilea | recante la disciplina sui |Integrazione sezione speciale del requisiti minimi di capitale per |Fondo di garanzia per le piccole le banche. |e medie imprese. -------------------------------------------------------------------- 210. Le risorse del Fondo | centrale di garanzia per il | credito navale di cui | all'articolo 5 della legge 31 | luglio 1997, n. 261, e successive| modificazioni, sono destinate, | per un importo di 60 milioni di | euro, al Fondo di garanzia per le| piccole e medie imprese di cui |Assegnazione risorse del Fondo di all'articolo 2, comma 100, |garanzia per il credito navale al lettera a), della legge 23 |Fondo di garanzia per le piccole dicembre 1996, n. 662. |medie imprese -------------------------------------------------------------------- 211. L'intervento di cui al comma| 1 dell'articolo 4 della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | rifinanziato, per l'anno 2005, | per l'importo di 110 milioni di | euro. Il contributo ivi previsto,| la cui misura e' fissata in euro | 70, si applica ai contratti | stipulati a decorrere dal 1º | dicembre 2004. Le procedure per | l'assegnazione dei contributi | stabilite, relativamente all'anno| 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 | del decreto del Ministro delle | comunicazioni 30 dicembre 2003, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 18 del 23 gennaio | 2004, sono estese, in quanto |Rifinanziamento contributo per compatibili, ai contributi di cui|segnali televisivi in tecnica al presente comma. |digitale terrestre. -------------------------------------------------------------------- 212. L'intervento di cui al comma| 2 dell'articolo 4 della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | rifinanziato, per l'anno 2005, | per l'importo di 30 milioni di | euro. Il contributo si applica ai| contratti stipulati a decorrere | dal 1º dicembre 2004 nella misura| di euro 50, elevata ad euro 75 | qualora l'accesso alla rete fissa| o alla rete mobile UMTS da parte | dell'utente ricada nei comuni il | cui territorio sia ricompreso | nelle aree di cui all'obiettivo 1| del regolamento (CE) n. 1260/1999| del Consiglio, del 21 giugno |Rifinanziamento interventi per 1999, e comunque in quelli con |gli apparecchi per la popolazione inferiore a diecimila|trasmissione o la ricezione a abitanti. |larga banda dei dati via Internet -------------------------------------------------------------------- 213. Allo scopo di promuovere il | potenziamento della | strumentazione tecnologica e | l'aggiornamento della tecnologia | impiegata nel settore della | radiofonia, a decorrere dall'anno| 2005 la quota prevista a valere | sui contributi di cui al comma | 190 dell'articolo 4 della legge | 24 dicembre 2003, n. 350, ferma | restando la misura del 10 per | cento stabilita al medesimo | comma, non puo' comunque essere | inferiore a 1 milione di euro | annui. Ai fini di cui al presente| comma e' autorizzata la spesa di | 1 milione di euro annui a | decorrere dall'anno 2005. | L'accesso ai benefici di cui al | citato comma 190 dell'articolo 4 | e' subordinato alla | presentazione, da parte dei | soggetti interessati, della | relativa domanda entro il 31 | gennaio di ciascun anno. |Contributo radiofonia -------------------------------------------------------------------- 214. ll finanziamento annuale | previsto dall'articolo 52, comma | 18, della legge 28 dicembre 2001,| n. 448, come rideterminato dalla | legge 27 dicembre 2002, n. 289, e| dalla legge 24 dicembre 2003, n. | 350, e' incrementato di 5 milioni|Incremento finanziamento annuale di euro per l'anno 2005. |per radiofonia -------------------------------------------------------------------- 215. Al fine di rafforzare | l'attrazione di nuovi | investimenti nelle aree | sottoutilizzate, Sviluppo Italia | Spa e' autorizzata a concedere | agevolazioni alle imprese capaci | di produrre effetti economici | addizionali e durevoli e tali da | generare esternalita' positive |Agevolazioni alle imprese da sul territorio. |parte di Sviluppo Italia spa -------------------------------------------------------------------- 216. Le agevolazioni di cui al | comma 215, il cui cumulo non puo'| comunque superare i vigenti | limiti massimi di intensita' di | aiuto, consistono in: | a) un contributo in conto | interessi a valere su mutui di | durata non inferiore a cinque | anni e non superiore a dieci, | concessi da istituti autorizzati | all'esercizio dell'attivita' | bancaria ai sensi del testo unico| di cui al decreto legislativo 1º | settembre 1993, n. 385. E' | previsto un pre-ammortamento di | durata non superiore a tre anni a| decorrere dalla stipula del | contratto di finanziamento. Il | mutuo agevolato puo' coprire fino| al 50 per cento degli | investimenti ammissibili; | b) un contributo in conto | capitale fino al limite massimo | del 20 per cento degli | investimenti ammissibili; | c) partecipazioni temporanee al | capitale sociale, in misura non | superiore al 15 per cento del | capitale sociale delle imprese | beneficiarie. Le percentuali di | cui alle lettere b) e c) possono | essere elevate, rispettivamente, | al 35 per cento ed al 20 per |Tipologia delle agevolazioni di cento nel caso di piccole e medie|cui al comma 215 alle imprese da imprese. |parte di Sviluppo Italia spa -------------------------------------------------------------------- 217. Le agevolazioni di cui al | comma 216 sono finanziate a | valere sul Fondo di cui | all'articolo 61 della legge 27 | dicembre 2002, n. 289. A tale | fine l'elenco degli strumenti che| confluiscono nel Fondo per le | aree sottoutilizzate, di cui | all'allegato 1 della citata legge|Finanziamento delle agevolazioni n. 289 del 2002, e' esteso agli |erogate da Sviluppo Italia interventi previsti dai commi da |attraverso il Fondo per le aree 215 a 221. |sottoutilizzate. -------------------------------------------------------------------- 218. Con delibera del CIPE, da | emanare entro sessanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge, sono | definiti le procedure di | assegnazione e riprogrammazione | delle risorse del Fondo destinate|Procedure di assegnazione e agli interventi previsti al comma|riprogrammazione delle risorse 215 nonche' le condizioni e i |del Fondo per le aree limiti delle agevolazioni di cui |sottoutilizzate ed interventi al comma 217. |nelle medesime aree. -------------------------------------------------------------------- 219. Il CIPE, in sede di riparto | annuale delle risorse per le aree| sottoutilizzate, tenuto conto dei| programmi pluriennali predisposti| dall'Istituto italiano per gli | studi storici e dall'Istituto | italiano per gli studi | filosofici, aventi sede in | Napoli, assegna risorse per la | realizzazione delle rispettive | attivita' di ricerca e formazione| di rilevante interesse pubblico | per lo sviluppo dell'integrazione| europea e mediterranea delle aree| del Mezzogiorno. Con la delibera |Risorse per l'Istituto italiano di assegnazione delle risorse |per gli studi storici e per sono disposte le relative |l'Istituto italiano per gli studi modalita' di erogazione. |filosofici, aventi sede in Napoli -------------------------------------------------------------------- 220. Ai fini di cui al comma 219,| i predetti istituti presentano al| Ministero dell'economia e delle | finanze - Dipartimento delle | politiche di sviluppo e coesione | - e al Ministero dell'istruzione,| dell'universita' e della ricerca | i programmi di attivita' entro il| 31 dicembre di ciascun anno; per | l'anno 2005 i programmi sono | presentati entro il 31 gennaio | 2005. Tali programmi, nel | rispetto del consolidato | principio comunitario del | cofinanziamento, indicano le | altre fonti, pubbliche e private,| con cui si intende contribuire | alla loro realizzazione e sono | accompagnati da una relazione di | rendiconto sulle attivita', gia' |Modalita' per accedere al oggetto di finanziamento, |finanziamento destinato concluse e in corso, nonche' |all'Istituto italiano per gli sull'equilibrio patrimoniale |studi storici e all'Istituto ovvero sulle azioni assunte per |italiano per gli studi conseguirlo. |filosofici, aventi sede in Napoli -------------------------------------------------------------------- 221. L'efficacia delle | disposizioni di cui ai commi da | 215 a 220 e' subordinata, ai | sensi dell'articolo 88, paragrafo|Approvazione UE per i 3, del Trattato istitutivo della |finanziamenti di Sviluppo Italia Comunita' europea, alla |e per quelli per gli Istituti per preventiva approvazione da parte |gli studi storici e filosofici di della Commissione europea. |Napoli -------------------------------------------------------------------- 222. Al fine di favorire | l'afflusso di capitale di rischio| verso piccole e medie imprese | innovative localizzate nelle aree| sottoutilizzate, il Dipartimento | per l'innovazione e le tecnologie| della Presidenza del Consiglio | dei ministri puo' sottoscrivere e| alienare quote di uno o piu' | fondi comuni di investimento, in | misura non superiore al 50 per | cento del patrimonio, promossi e | gestiti da una o piu' societa' di| gestione del risparmio (SGR) | previste dal testo unico di cui | al decreto legislativo 24 | febbraio 1998, n. 58. Tali SGR | saranno individuate dal citato | Dipartimento, d'intesa con il | Dipartimento per le politiche di | sviluppo e di coesione e con il | Dipartimento del tesoro del | Ministero dell'economia e delle | finanze, con procedure | competitive, anche in deroga alle| vigenti norme di legge e di | regolamento sulla contabilita' | generale dello Stato, nel | rispetto delle norme comunitarie | applicabili, assicurando che | l'organizzazione e la gestione | dei fondi siano coerenti con le | finalita' pubbliche ed | eventualmente prevedendo a tale |Alienazione fondi comuni di fine la presenza di un |investimento per favorire rappresentante della pubblica |l'afflusso del capitale di amministrazione negli organi di |rischio verso le piccole e medie gestione dei fondi. |imprese innovative. -------------------------------------------------------------------- 223. Alla copertura degli oneri | derivanti dall'attuazione del | comma 222 si provvede mediante le| risorse previste dalla legge 30 | giugno 1998, n. 208, e stanziate | con delibera del CIPE n. 20 del | 29 settembre 2004, punto 4.1.2, | in attuazione dell'articolo 61 | della legge 27 dicembre 2002, n. |Risorse per la vendita dei fondi 289. |comuni di investimento -------------------------------------------------------------------- 224. Gli immobili di cui | all'articolo 9, comma 1-bis, | lettera a), del decreto-legge 15 | aprile 2002, n. 63, convertito, | con modificazioni, dalla legge 15| giugno 2002, n. 112, ivi compresi| quelli individuati dal decreto | dirigenziale del 10 giugno 2003, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 150 del 1º luglio | 2003, possono essere alienati | anche nell'ambito dell'attivita' | di gestione della liquidazione | gia' affidata a societa' | direttamente controllata dallo | Stato ai sensi di quanto previsto|Alienazione immobili degli enti dall'articolo 9, comma 1-bis, |pubblici soppressi anche lettera c), del medesimo |nell'ambito dell'attivita' di decreto-legge. |gestione della liquidazione -------------------------------------------------------------------- 225. All'articolo 9, comma 1-bis,| lettera c), del decreto-legge 15 | aprile 2002, n. 63, convertito, | con modificazioni, dalla legge 15| giugno 2002, n. 112, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al secondo periodo, le parole:| "La societa' si avvale" sono | sostituite dalle seguenti: "La |Alienazione immobili degli enti societa' puo' avvalersi anche"; |pubblici soppressi anche b) dopo il secondo periodo e' |nell'ambito dell'attivita' di inserito il seguente: "E', |gestione della liquidazione: altresi', facolta' della societa'|correzioni relative ai poteri di procedere alla revoca dei |della societa' che si occupa mandati gia' conferiti". |della liquidazione degli enti. -------------------------------------------------------------------- 226. Con riguardo a tutte le | liquidazioni di cui al comma | 1-ter dell'articolo 9 del | decreto-legge 15 aprile 2002, n. | 63, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | giugno 2002, n. 112, la societa',| direttamente controllata dallo | Stato, di cui al comma 1-bis, | lettera c), del medesimo articolo| 9 del citato decreto-legge n. 63 | del 2002, esercita ogni potere | finora attribuito all'Ispettorato| generale per la liquidazione |Attribuzione alla societa' che si degli enti disciolti e puo' |occupa della liquidazione dei procedere alla revoca degli |poteri attribuiti all'Ispettorato incarichi di Commissario |generale per la liquidazione liquidatore in essere. |degli enti disciolti. -------------------------------------------------------------------- 227. Al fine di rendere piu' | efficienti ed economicamente | convenienti per la finanza | pubblica le procedure di | liquidazione, il commissario | nominato ai sensi dell'articolo 5| della legge 28 ottobre 1999, n. | 410, e successive modificazioni, | non puo' cessare dall'ufficio | fino a che non sia garantita la | ricostituzione degli organi | statutari e comunque non oltre | due anni dalla conclusione delle | procedure di cui all'articolo 214| del regio decreto 16 marzo 1942, | n. 267, in mancanza di | procedimenti contenziosi a quella| data pendenti, ovvero, in tale | ultima ipotesi, fino alla | definitiva conclusione degli | stessi procedimenti. | Nell'articolo 5, comma 7-bis, | della legge 28 ottobre 1999, n. | 410, le parole: "e per una durata| massima di dodici mesi" sono |Procedure liquidatorie presso soppresse. |consorzi agrari. -------------------------------------------------------------------- 228. L'ufficio stralcio di cui | all'articolo 119 del decreto del | Presidente della Repubblica 24 | luglio 1977, n. 616, e al decreto| del Presidente del Consiglio dei | ministri 24 marzo 1979, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 90 del 31 marzo | 1979, e' soppresso; le residue | funzioni sono svolte dalle | regioni interessate. |Soppressione ufficio stralcio -------------------------------------------------------------------- 229. Congiuntamente al Ministro | dell'economia e delle finanze, la| societa' direttamente controllata| dallo Stato, di cui al comma | 1-bis, lettera c), dell'articolo | 9 del decreto-legge 15 aprile | 2002, n. 63, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | giugno 2002, n. 112, riferisce | annualmente alle Camere sullo | stato della liquidazione degli | enti pubblici, di cui alla legge | 4 dicembre 1956, n. 1404, per i | quali la liquidazione stessa non |Rapporto annuale alle Camere da sia stata esaurita entro il 31 |parte della societa' liquidatrice dicembre 2005. |degli enti pubblici -------------------------------------------------------------------- 230. Le risorse del fondo di cui | all'articolo 4, comma 61, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | sono complessivamente destinate | alle attivita' previste ai commi | 61, 68, 76 e 77 del citato | articolo 4 della legge n. 350 del| 2003, nonche' alle attivita' di | cui al comma 232 del presente | articolo. Il relativo riparto e' | stabilito con decreto del | Ministro delle attivita' | produttive, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, fermo restando quanto | stabilito nell'articolo 4, comma | 70, della legge 24 dicembre 2003,| n. 350. Per le finalita' di cui |Risorse del Fondo Made in italy al citato comma 70 e' autorizzata|utilizzate anche per altre la spesa di 10 milioni di euro |attivita' volte alla tutela della per l'anno 2005. |proprieta' industriale -------------------------------------------------------------------- 231. All'articolo 2, comma 8, del| decreto-legge 12 agosto 1983, n. | 371, convertito, con | modificazioni, dalla legge 11 | ottobre 1983, n. 546, le parole: | "dall'AIMA" sono sostituite dalle| seguenti: "dall'Agenzia per le | erogazioni in agricoltura (AGEA) | e dagli altri organismi pagatori | istituiti ai sensi dell'articolo | 3 del decreto legislativo 27 | maggio 1999, n. 165" e le parole:| "mercato agricolo" sono | sostituite dalle seguenti: |Somme erogate dall'AGEA e da "settore agricolo". |tutti gli organismi pagatori -------------------------------------------------------------------- 232. Per l'utilizzo delle risorse| del fondo di cui al comma 230 il | Ministero delle attivita' | produttive puo' promuovere | protocolli di intesa con le | associazioni imprenditoriali di | categoria e puo' avvalersi della | collaborazione dell'Istituto | nazionale per il commercio | estero. Resta fermo quanto | stabilito ai sensi dell'articolo | 4, comma 61, secondo periodo, | della legge n. 350 del 2003, nei | limiti della dotazione | finanziaria ivi prevista. Nel | citato comma 61, al secondo | periodo, le parole: "5 milioni" | sono sostituite dalle seguenti: | "10 milioni", e nel quarto | periodo le parole: "per l'anno | 2004" sono sostituite dalle | seguenti: "per l'anno 2004 e | successivi, ivi comprese quelle |Per l'utilizzo del fondo per il di cui al secondo periodo del |Made in Italy: protocolli di presente comma, allo stesso |intesa tra MAP e associazioni di direttamente attribuite,". |categoria e collaborazione ICE. -------------------------------------------------------------------- 233. Per l'anno 2005 e' | confermato il Fondo di riserva di| 1.200 milioni di euro per | provvedere ad eventuali esigenze | connesse con la proroga delle | missioni internazionali di pace. | Il Ministro dell'economia e delle| finanze provvede ad inviare al | Parlamento copia delle | deliberazioni relative | all'utilizzo del Fondo e di esse | viene data formale comunicazione | alle competenti Commissioni |Fondo missioni internazionali di parlamentari. |pace -------------------------------------------------------------------- 234. Al fine di assicurare | l'efficace svolgimento delle | attivita' di cui all'articolo 17 | del decreto-legge 8 febbraio | 1995, n. 32, convertito, con | modificazioni, dalla legge 7 | aprile 1995, n. 104, l'Istituto | per la promozione industriale | (IPI) adotta, d'intesa con il | Ministero delle attivita' | produttive, appositi programmi | pluriennali. I relativi | finanziamenti, ai sensi | dell'articolo 14 della legge 5 | marzo 2001, n. 57, e | dell'articolo 60 della legge 27 | dicembre 2002, n. 289, e | successive modificazioni, sono | determinati, a decorrere | dall'anno 2005, in 25 milioni di | euro annui, intendendosi | corrispondentemente ridotte le | autorizzazioni di spesa di cui | all'articolo 52 della legge 23 | dicembre 1998, n. 448, per 16,5 | milioni di euro ed all'articolo | 60, comma 3, della legge n. 289 |Programmi pluriennali Istituto del 2002 per 8,5 milioni di euro.|per la promozione industriale -------------------------------------------------------------------- 235. All'articolo 36 della legge | 17 maggio 1999, n. 144, e | successive modificazioni, dopo il| comma 5, e' inserito il seguente:| "5-bis. Per l'applicazione delle | disposizioni dell'articolo 2, | comma 3, del decreto-legge 28 | dicembre 1998, n. 451, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 26 febbraio 1999, n. | 40, in materia di riduzione | compensata di pedaggi | autostradali, il Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti, | limitatamente alle imprese di | autotrasporto con sede legale e | stabilimento operativo nelle aree| interessate dalla continuita' | territoriale, modifica le | direttive ivi previste tenendo | conto dei costi marittimi | gravanti sulle imprese di | autotrasporto, nonche' delle | distanze chilometriche percorse | in mare e per raggiungere i punti| d'imbarco. Nelle medesime | direttive il Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti | provvede ad introdurre il | rimborso parziale dei costi | marittimi, secondo criteri che |Riduzione compensata dei pedaggi garantiscano la parita' di |autostradali viene operata condizioni di esercizio tra tutte|tenendo conto anche dei costi le imprese del settore". |marittimi. -------------------------------------------------------------------- 236. Il fondo di cui all'articolo| 145, comma 40, della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, e | successive modificazioni, deve | intendersi destinato al settore | della nautica da diporto, nella | misura e con le modalita' | disciplinate dal combinato | disposto della lettera c) del | comma 14 dell'articolo 22 della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, e|Estensione fondo per la del comma 13 dell'articolo 80 |promozione di trasporti marittimi della legge 27 dicembre 2002, n. |sicuri anche al settore della 289. |nautica da diporto -------------------------------------------------------------------- 237. Al fine di incentivare lo | sviluppo economico nelle aree | sottoutilizzate del Paese, con | particolare riferimento a quelle | meridionali, il Consiglio | nazionale delle ricerche | costituisce un Osservatorio sul | mercato creditizio regionale | procedendo, d'intesa con le | corrispondenti strutture di | ricerca delle amministrazioni | regionali, alla elaborazione di | studi di fattibilita' per | favorire la creazione di banche a| carattere regionale. A tale fine | e' autorizzata la spesa di | 500.000 euro a decorrere dal |Osservatorio sul mercato 2005. |creditizio regionale --------------------------------------------------------------------
238. Con decreto del Ministro | delle infrastrutture e dei | trasporti, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, da emanare entro il 31 | gennaio 2005, e' stabilito un | incremento delle tariffe | applicabili per le operazioni in | materia di motorizzazione di cui | all'articolo 18 della legge 1º | dicembre 1986, n. 870, in modo da| assicurare, su base annua, | maggiori entrate pari a 24 | milioni di euro a decorrere | dall'anno 2005. Una quota delle | predette maggiori entrate, pari | ad euro 20 milioni per l'anno | 2005, e ad euro 12 milioni a | decorrere dall'anno 2006, e' | riassegnata allo stato di | previsione del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti | per la copertura degli oneri di | cui all'articolo 2, commi 3, 4 e | 5, del decreto legislativo 20 |Adeguamento tariffe operazioni in agosto 2002, n. 190. |materia di motorizzazione -------------------------------------------------------------------- 239. I soggetti di cui | all'articolo 3 del decreto | legislativo 16 settembre 1996, n.| 564, e successive modificazioni, | che non hanno presentato la | domanda di accredito della | contribuzione figurativa per i | periodi anteriori al 1º gennaio |Riapertura dei termini per la 2003, secondo le modalita' |domanda di accredito della previste dal medesimo articolo 3 |contribuzione figurativa dei del citato decreto legislativo, |lavoratori chiamati a ricoprire possono esercitare tale facolta' |funzioni pubbliche elettive o entro il 31 marzo 2005. |cariche sindacali -------------------------------------------------------------------- 240. All'articolo 24, comma 6, | della legge 11 febbraio 1994, n. | 109, e successive modificazioni, | dopo le parole: "comma 7-bis" | sono aggiunte le seguenti: ", e | degli organismi di cui agli | articoli 3, 4 e 6 della legge 24 | ottobre 1977, n. 801, che sono | disciplinati con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri, emanato su proposta del| Comitato di cui all'articolo 2 | della citata legge n. 801 del | 1977, previa intesa con il |Deroga al limite massimo dei Ministro dell'economia e delle |lavori in economia per i servizi finanze". |segreti. -------------------------------------------------------------------- 241. Al fine di garantire | l'efficienza e la sostenibilita' | delle infrastrutture olimpiche | finanziate, quali opere connesse | ai sensi della legge 9 ottobre | 2000, n. 285, e quali opere di | accompagnamento ai sensi | dell'articolo 21 della legge 1º | agosto 2002, n. 166, e' | autorizzato l'utilizzo dei fondi | previsti anche successivamente | all'evento olimpico onde | garantire il completamento | funzionale di alcune opere per | l'uso post-olimpico. |Infrastrutture olimpiche -------------------------------------------------------------------- 242. Per il triennio 2005-2007 e'| autorizzato uno stanziamento pari| a 5.418.000 euro per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007, | destinato all'adeguamento delle | risorse previste per il |Alto Commissario per la funzionamento dell'Alto |prevenzione e il contrasto della Commissario di cui al comma 2 |corruzione e delle altre forme di dell'articolo 1 della legge 16 |illecito all'interno della gennaio 2003, n. 3. |pubblica amministrazione -------------------------------------------------------------------- 243. Nella regione Sardegna, in | deroga al disposto dell'articolo | 10, comma 15, del decreto-legge | 28 marzo 2003, n. 49, convertito,| con modificazioni, dalla legge 30| maggio 2003, n. 119, e successive| modificazioni, sono consentiti i | trasferimenti a titolo | temporaneo, fino al 31 dicembre | 2007, di quote latte anche tra | zone disomogenee. |Quote latte Sardegna -------------------------------------------------------------------- 244. All'articolo 141 del testo | unico delle disposizioni | sull'edilizia popolare ed | economica, di cui al regio | decreto 28 aprile 1938, n. 1165, | sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) dopo il primo comma e' | inserito il seguente: | "Nelle cooperative edilizie a | proprieta' divisa qualora i soci | si siano accollati l'intero | importo del mutuo pro capite, si | puo' procedere allo scioglimento | delle cooperative stesse."; | b) al secondo comma, le parole: | "previsto dal precedente comma" | sono sostituite dalle seguenti: | "previsto dal primo comma". |Cooperative edilizie -------------------------------------------------------------------- 245. Allo scopo di favorire | l'ammodernamento e il | potenziamento del comparto della | pesca, anche ai fini | dell'adozione di tecniche di | pesca finalizzate a garantire la | protezione delle risorse | acquatiche, e' autorizzata, per | ciascuno degli anni 2005, 2006 e | 2007, la spesa di 5 milioni di | euro per la concessione di | contributi a favore delle piccole| e medie imprese operanti nelle | aree per le quali sia stata | prevista l'interruzione | temporanea obbligatoria delle | attivita' di pesca. Il contributo| di cui al presente comma e' | riconosciuto nei limiti della | normativa comunitaria in materia |Contributo per pescatori e fermo di aiuti di Stato. |biologico -------------------------------------------------------------------- 246. Per la prosecuzione degli | interventi previsti dall'articolo| 4, comma 153, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | autorizzata, per l'anno 2005, la | spesa di 1 milione di euro. |Infrastrutture aeroportuali -------------------------------------------------------------------- 247. Allo scopo di rafforzare il | monitoraggio del rischio sismico | attraverso l'utilizzo di nuove | tecnologie, il Centro di | geomorfologia integrata per | l'area del Mediterraneo provvede | alla predisposizione di | metodologie scientifiche | innovative integrate dei fattori | di rischio delle diverse aree del| territorio. A tal fine, e' | autorizzata la spesa di 1,5 | milioni di euro per ciascuno |Centro di geomorfologia integrata degli anni 2005, 2006 e 2007. |per l'area del Mediterraneo -------------------------------------------------------------------- 248. Al fine di incentivare lo | sviluppo delle energie prodotte | da fonti rinnovabili, con | particolare attenzione alle | potenzialita' di produzione | dell'idrogeno da fonti di energia| solare, eolica, idraulica o | geotermica e' istituto, per | l'anno 2005, nello stato di | previsione del Ministero | dell'economia e delle finanze, il| Fondo per la promozione delle | risorse rinnovabili con una | dotazione finanziaria di 10 | milioni di euro. Il Fondo e' | finalizzato al cofinanziamento di| studi e ricerche nel campo | ambientale e delle fonti di | energia rinnovabile destinate | all'utilizzo per i mezzi di | locomozione e per migliorare la | qualita' ambientale all'interno | dei centri urbani. Sono ammessi | al finanziamento gli studi e le | ricerche che presentino una | partecipazione al finanziamento | non inferiore alla meta' del | costo totale del singolo progetto| di ricerca da parte di | universita', laboratori | scientifici, enti o strutture di | ricerca ovvero imprese per il | successivo diretto utilizzo | industriale e commerciale dei | risultati di tale attivita' di |Fondo per la promozione delle ricerca e progettuale. |risorse rinnovabili -------------------------------------------------------------------- 249. Per la prosecuzione degli | interventi di cui all'articolo 4,| comma 160, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | autorizzata la spesa di 2 milioni| di euro per ciascuno degli anni | 2005 e 2006. |Istituto nazionale di astrofisica -------------------------------------------------------------------- 250. Nello stato di previsione | del Ministero delle | comunicazioni, e' istituito, per | l'anno 2005, con una dotazione | finanziaria pari a 10 milioni di | euro, un Fondo per la promozione | e la realizzazione di aree all | digital e servizi di T-Government| sulla piattaforma della |Fondo per la promozione e la televisione digitale terrestre. |realizzazione di aree all digital -------------------------------------------------------------------- 251. Allo scopo di promuovere la | ricerca avanzata nei settori di | rilevanza strategica per | l'industria nazionale, e' | autorizzata la spesa di 30 | milioni di euro per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007 | destinata al finanziamento di | progetti pilota realizzati da | societa' operanti nel settore | aeronautico, di cui alla legge 24|Societa' operanti nel settore dicembre 1985, n. 808. |aeronautico -------------------------------------------------------------------- 252. Il Fondo rotativo nazionale | per gli interventi nel capitale | di rischio delle imprese, di cui | all'articolo 4, comma 106, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | e' rifinanziato per un importo | pari a 10 milioni di euro per il |Fondo rotativo interventi nel 2005. |capitale di rischio delle imprese -------------------------------------------------------------------- 253. All'articolo 67, comma 1, | lettera m), del testo unico di | cui al decreto del Presidente | della Repubblica 22 dicembre | 1986, n. 917, e successive | modificazioni, dopo le parole: | "associazioni sportive | dilettantistiche" sono inserite | le seguenti: "e di cori, bande e | filodrammatiche da parte del | direttore e dei collaboratori | tecnici". |Esenzione per cori e bande -------------------------------------------------------------------- 254. Per le esigenze connesse | all'esercizio dei compiti di | vigilanza e controllo operativi | in materia di sicurezza delle | navi e delle strutture portuali | svolti dal Corpo delle | Capitanerie di porto-Guardia | costiera, e' autorizzata la spesa| di 10 milioni di euro per l'anno | 2005 e per ciascuno degli anni | 2006 e 2007, iscritta in un fondo| dello stato di previsione del | Ministero delle infrastrutture e | dei trasporti, da ripartire nel | corso della gestione tra le | unita' previsionali di base | interessate con decreto del | Ministro delle infrastrutture e | dei trasporti, da comunicare, | anche con evidenze informatiche, | al Ministero dell'economia e | delle finanze, tramite l'Ufficio | centrale del bilancio, nonche' | alle competenti Commissioni | parlamentari e alla Corte dei | conti. |Capitanerie di porto -------------------------------------------------------------------- 255. Agli enti non commerciali di| cui all'articolo 41, comma 7, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, e successive modificazioni, | che abbiano almeno una sede | operativa nei territori di cui al| decreto-legge 4 novembre 2002, n.| 245, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | dicembre 2002, n. 286, si applica| la sospensione dei termini di cui| all'articolo 4 del citato | decreto-legge n. 245 del 2002 | fino al 31 dicembre 2005 nonche',| per i versamenti non eseguiti a | questa ultima data, compresi i | sostituti di imposta, l'articolo | 3, comma 2, e l'articolo 4, comma| 3, dell'ordinanza del Presidente | del Consiglio dei ministri 7 |Sospensione termini tributari per maggio 2004, n. 3354, pubblicata |enti non commerciali che hanno nella Gazzetta Ufficiale n. 112 |una sede operativa in regioni del 14 maggio 2004. |Molise, Sicilia e Puglia -------------------------------------------------------------------- 256. Per la prosecuzione degli | interventi necessari allo | svolgimento dei Campionati | mondiali di sci alpino del 2005 | in Valtellina e' autorizzata la | spesa di 2 milioni di euro per | l'anno 2005. |Campionati mondiali di sci alpino -------------------------------------------------------------------- 257. Al fine di garantire la | piena realizzazione della misura | di riconversione di cui | all'articolo 2 del decreto-legge | 7 maggio 2002, n. 85, convertito,| con modificazioni, dalla legge 6 | luglio 2002, n. 134, e' | autorizzata l'ulteriore spesa di |Riconversione reti da pesca 260.000 euro. |derivanti -------------------------------------------------------------------- 258. Al fine di consentire la | piena realizzazione degli | obiettivi di ammodernamento della| flotta peschereccia delle regioni| dell'obiettivo 1, il Ministero | delle politiche agricole e | forestali e' autorizzato a | liquidare le istanze di | contributo ritenute idonee ai | sensi del decreto 15 marzo 2002 | recante modalita' di attuazione | delle misure di costruzione di | nuove navi e di ammodernamento di| navi esistenti non ancora ammesso| a finanziamento per mancanza | delle relative risorse |Ammodernamento flotta finanziarie, valutate in 320.000 |peschereccia nelle regioni euro per l'anno 2005. |obiettivo 1. -------------------------------------------------------------------- 259. Per la liquidazione delle | istanze risultate idonee ai sensi| della legge 28 agosto 1989, n. | 302, pervenute al Ministero delle| politiche agricole e forestali | entro il 31 dicembre 1999, | l'autorizzazione di spesa di cui | all'articolo 52, comma 82, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, | e' incrementata di 833.000 euro | per l'anno 2005. |Contributo credito peschereccio -------------------------------------------------------------------- 260. Al fine di valorizzare le | iniziative celebrative della | figura di Cristoforo Colombo | curate dall'apposito Comitato | nazionale istituito presso la | Presidenza del Consiglio dei | ministri, e' autorizzata la spesa|Comitato nazionale per la di 1 milione di euro per ciascuno|celebrazione di Cristoforo degli anni 2005 e 2006. |Colombo -------------------------------------------------------------------- 261. Per le attivita' di | monitoraggio delle politiche | pubbliche adottate dal Governo, | di analisi del loro impatto sul | Sistema-Paese, di informazione e | comunicazione istituzionale sulle| riforme attuate, il Presidente | del Consiglio dei ministri, | ovvero il Ministro a cio' | delegato, puo' avvalersi di enti | o istituti di ricerca, pubblici o| privati, di istituti demoscopici | nonche' di consulenti dotati di | specifica professionalita'. A tal| fine e' autorizzata la spesa di 3| milioni di euro per ciascuno | degli anni 2005 e 2006. |Monitoraggio politiche pubbliche -------------------------------------------------------------------- 262. Nel limite complessivo di 22| milioni di euro, il Ministro del | lavoro e delle politiche sociali | e' autorizzato a prorogare, | limitatamente all'esercizio 2005,| le convenzioni stipulate, anche | in deroga alla normativa vigente | relativa ai lavori socialmente | utili, direttamente con i comuni,| per lo svolgimento di attivita' | socialmente utili (ASU) e per | l'attuazione, nel limite | complessivo di 36 milioni di | euro, di misure di politica | attiva del lavoro, riferite a | lavoratori impiegati in ASU nella| disponibilita' degli stessi | comuni da almeno un triennio, | nonche' ai soggetti, provenienti | dal medesimo bacino, utilizzati | attraverso convenzioni gia' | stipulate in vigenza | dell'articolo 10, comma 3, del | decreto legislativo 1º dicembre | 1997, n. 468, e successive | modificazioni, e prorogate nelle | more di una definitiva | stabilizzazione occupazionale di | tali soggetti. In presenza delle | suddette convenzioni il termine | di cui all'articolo 78, comma 2, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e' prorogato al 31 dicembre | 2005. Il Ministro dell'interno e'| autorizzato a concedere, nel | limite complessivo di 98 milioni | di euro, in prosecuzione degli | interventi per favorire | l'occupazione previsti | dall'articolo 3 del decreto-legge| 25 marzo 1997, n. 67, convertito,| con modificazioni, dalla legge 23| maggio 1997, n. 135, contributi | per spese pubbliche nei comuni di| Napoli e Palermo. |LSU -------------------------------------------------------------------- 263. Nel limite di spesa | complessivo di 1 milione di euro,| il Ministero del lavoro e delle | politiche sociali e' autorizzato | a prorogare, limitatamente | all'anno 2005, le convenzioni di | cui all'articolo 3, comma 82, | della legge 24 dicembre 2003, | n.350, avvalendosi della | graduatoria allegata al decreto | dirigenziale del Ministero del | lavoro e delle politiche sociali | del 25 ottobre 2004. |Proroga ASU -------------------------------------------------------------------- 264. All'onere di cui ai commi | 262 e 263, pari a 157 milioni di | euro per l'anno 2005, si provvede| a valere sul Fondo per | l'occupazione di cui all'articolo| 1, comma 7, del decreto-legge 20 | maggio 1993, n. 148, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19|Copertura finanziaria commi 262 luglio 1993, n. 236. |e263. -------------------------------------------------------------------- 265. Gli interventi di | reindustrializzazione e di | promozione industriale di cui al | decreto-legge 1º aprile 1989, n. | 120, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | maggio 1989, n. 181, sono estesi | al territorio dei comuni di | Arese, Rho, Garbagnate Milanese e| Lainate (provincia di Milano), | limitatamente alle aree | individuate nell'accordo di | programma per la | reindustrializzazione dell'area | Fiat-Alfa Romeo, approvato con | decreto del presidente della | Giunta regionale della Lombardia | n. 58158 del 26 giugno 1997, | pubblicato nel Bollettino | Ufficiale della regione Lombardia| n. 29 del 14 luglio 1997, e | aggiornato con decreto del | presidente della Giunta regionale| della Lombardia n. 8980 del 20 | maggio 2004, pubblicato nel | Bollettino Ufficiale della | regione Lombardia n. 23 del 31 | maggio 2004, nonche' al comune di| Marcianise (provincia di Caserta)| e al distretto di Brindisi. |Deindustrializzazione di aree -------------------------------------------------------------------- 266. Il programma di | reindustrializzazione, di cui al | comma 265, proposto e attuato da | Sviluppo Italia Spa in accordo | con le rispettive regioni, potra'| prevedere anche interventi di |Estensione del programma di acquisizione, bonifica e |reindustrializzazione di cui al infrastrutture di aree |comma 265 alla bonifica di aree industriali dismesse. |industriali dimesse -------------------------------------------------------------------- 267. Il programma di cui ai commi| 265 e 266 prevede interventi per | la promozione imprenditoriale e | l'attrazione degli investimenti | nel settore delle industrie e dei| servizi ai sensi e per gli | effetti dell'articolo 5 del | decreto-legge 1º aprile 1989, n. | 120, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 |Inclusione anche degli interventi maggio 1989, n. 181. |per la promozione imprenditoriale -------------------------------------------------------------------- 268. Per gli interventi di cui ai| commi da 265 a 267 e' concesso un| contributo straordinario pari a | 32 milioni di euro per il 2005, |Contributo straordinario per gli 52 milioni di euro per il 2006 e |interventi di cui ai commi da 265 72 milioni di euro per il 2007. |a 267. -------------------------------------------------------------------- 269. Per garantire la | prosecuzione degli interventi per| la continuita' territoriale di | cui all'articolo 82 della legge | 27 dicembre 2002, n. 289, per il | triennio 2005-2007, per Trapani, | Pantelleria e Lampedusa sono | assegnate risorse finanziarie per| complessivi 10 milioni di euro |Continuita' territoriale Trapani annui. |Pantelleria e Lampedusa -------------------------------------------------------------------- 270. Al fine di sostenere i | processi di innovazione delle | imprese del commercio, il fondo | di cui all'articolo 14 della | legge 17 febbraio 1982, n. 46, e'| destinato altresi' ai programmi | di investimento delle imprese dei| settori del commercio, del | turismo e dei servizi (sezioni G,| H, I, J, K, M, N ed O della | classificazione delle attivita' | economiche ISTAT 91) rivolti: | a) alla ricerca e progettazione | di nuove formule e processi | distributivi o aziendali | innovativi ed agli investimenti | materiali connessi con la loro | attivazione, alla formazione e | consulenza necessarie all'avvio | dei processi innovativi; | b) all'accesso ai mercati | elettronici e strumentazione | connessa; | c) alla progettazione ed alla | realizzazione di investimenti | connessi all'adozione di moderne | tecniche di vendita e di offerta | dei servizi (software per la | gestione automatica di spazi | espositivi); | d) all'acquisizione di servizi di| connessione a larga banda; | e) al check-up sulla struttura | aziendale per rilevare la | situazione presente in azienda | concernente gli | approvvigionamenti, il lavoro, la| commercializzazione, il | personale, le risorse | strumentali; | f) alla progettazione e | realizzazione di interventi di | assistenza tecnica intesa quale | elaborazione ed applicazione di | tecniche innovative volte | all'innovazione dell'assetto e | dell'offerta dell'impresa | commerciale; | g) alla realizzazione di | innovazione tecnologica intesa | quale acquisizione di sistemi | informatici integrati, per la | gestione aziendale ed | interaziendale, per la | realizzazione di impianti | automatizzati per la |Estensione Fondo speciale movimentazione delle merci nel |rotativo per l'innovazione magazzino e per operazioni di |tecnologica anche alle imprese allestimento degli ordini e per |dei settori del commercio, del la distribuzione commerciale. |turismo e dei servizi -------------------------------------------------------------------- 271. Con decreto del Ministero | delle attivita' produttive sono | stabiliti termini, criteri e |Modalita' per l'estensione Fondo modalita' per la concessione |speciale rotativo per delle agevolazioni, di cui al |l'innovazione tecnologica anche comma 270, alle imprese del |alle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei |commercio, del turismo e dei servizi. |servizi -------------------------------------------------------------------- 272. L'indennizzo di cui | all'articolo 1 del decreto | legislativo 28 marzo 1996, n. | 207, e' concesso, con le medesime| modalita' ivi previste, anche ai | soggetti che si trovino in | possesso dei requisiti di cui | all'articolo 2 del predetto | decreto legislativo nel periodo | compreso fra il 1º gennaio 2005 | ed il 31 dicembre 2007. | L'aliquota contributiva di cui | all'articolo 5 del citato decreto| legislativo 28 marzo 1996, n. | 207, dovuta dagli iscritti alla | Gestione dei contributi e delle | prestazioni previdenziali degli | esercenti attivita' commerciali | presso l'INPS, e' prorogata, con | le medesime modalita', fino al 31| dicembre 2009. Le domande di cui | all'articolo 7 del citato decreto| legislativo 28 marzo 1996, n. | 207, possono essere presentate | dai soggetti di cui al primo |Proroga dell'inden nizzo per periodo del presente comma entro |cessazione di attivita' il 31 gennaio 2008. |commerciale. -------------------------------------------------------------------- 273. All'articolo 29, comma 1, | quinto periodo, del decreto-legge| 30 settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, le parole: "per provvedere | alla spesa per i canoni di | locazione degli immobili stessi" |Quota parte delle entrate sono sostituite dalle seguenti: |rivenienti dalla vendita degli "per provvedere alla spesa per |immobili adibiti ad uffici canoni, oneri e ogni ulteriore |pubblici a copertura di ogni incombenza connessi alla |incombenza connessa alla locazione degli immobili stessi".|locazione degli immobili. -------------------------------------------------------------------- 274. Relativamente alle somme non| corrisposte all'erario per | l'utilizzo, a qualsiasi titolo, | di immobili di proprieta' dello | Stato, decorsi novanta giorni | dalla notificazione, da parte | dell'Agenzia del demanio ovvero | degli enti gestori, della seconda| richiesta di pagamento delle | somme dovute, anche a titolo di | occupazione di fatto, si procede | alla loro riscossione mediante | ruolo, con la rivalutazione | monetaria e gli interessi legali.| Limitatamente alle situazioni | debitorie per le quali la seconda| richiesta di pagamento e' | intervenuta entro il 31 dicembre | 2004, la riscossione di cui al | primo periodo non e' effettuata | nel caso in cui i soggetti | interessati provvedono, entro il | 30 aprile 2005, a dichiarare alla| Agenzia del demanio ovvero | all'ente gestore di voler | adempiere, in unica soluzione, | l'intera sorte del debito | maturato, effettuando altresi' | contestualmente il relativo | versamento. I giudizi pendenti, | aventi ad oggetto l'accertamento,| la liquidazione ovvero la | condanna al pagamento dei debiti | di cui al secondo periodo, si | estinguono di diritto con | l'esatto adempimento di quanto |Riscossione a mezzo ruolo canoni previsto nel medesimo periodo. |demaniali -------------------------------------------------------------------- 275. Ai fini della valorizzazione| del patrimonio immobiliare le | operazioni, gli atti, i | contratti, i conferimenti ed i | trasferimenti di immobili di | proprieta' dei comuni, ivi | comprese le operazioni di | cartolarizzazione di cui alla | legge n. 410 del 2001, in favore | di fondazioni o societa' sono | esenti dall'imposta di registro, | dall'imposta di bollo, dalle | imposte ipotecaria e catastale e | da ogni altra imposta indiretta, | nonche' da ogni altro tributo o |Esenzione imposte indirette per diritto. |operazioni di cartolarizzazione -------------------------------------------------------------------- 276. Al fine di consentire il | tempestivo pagamento dei canoni, | oneri e ogni ulteriore incombenza| connessi agli immobili locati ai | sensi dell'articolo 4, comma | 2-ter, del decreto-legge 25 | settembre 2001, n. 351, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 23 novembre 2001, n. | 410, l'Agenzia del demanio puo' | richiedere al Dipartimento della | Ragioneria generale dello Stato | anticipazioni di tesoreria per | gli importi necessari. Alla | regolazione contabile | dell'anticipazione di tesoreria | si provvede con le modalita' | stabilite dal predetto | Dipartimento d'intesa con | l'Agenzia del demanio. | L'anticipazione di tesoreria e' | comunque estinta entro l'anno a | valere sul fondo di cui al comma | 1, quinto periodo, dell'articolo | 29 del decreto-legge 30 settembre| 2003, n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 |Anticipazioni di cassa per canoni novembre 2003, n. 326. |di locazione di immobili. -------------------------------------------------------------------- 277. Al comma 6-bis dell'articolo| 1 del decreto-legge 25 settembre | 2001, n. 351, convertito, con | modificazioni, dalla legge 23 | novembre 2001, n. 410, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al primo periodo, dopo le | parole: "sono alienati" sono | inserite le seguenti: "e | valorizzati"; | b) all'ultimo periodo, dopo le | parole: "al momento | dell'alienazione" sono inserite |Valorizzazione beni ferrovie le seguenti: "e valorizzazione". |dello Stato -------------------------------------------------------------------- 278. Per il potenziamento delle | attivita' di ricerca, formazione | e studi internazionali della | Scuola di ateneo per la | formazione europea Jean Monnet, | costituita in facolta', e' |Attivita' di ricerche, formazione autorizzata la spesa di 2 milioni|e studi della Scuola di Ateneo di euro a decorrere dall'anno |per la formazione europea "Jean 2005. |Monnet." -------------------------------------------------------------------- 279. Per dare attuazione alle | azioni della Convenzione sulla | biodiversita' fatta a Rio de | Janeiro il 5 giugno 1992, di cui | alla legge 14 febbraio 1994, n. | 124, e per dare avvio | all'esecuzione del Protocollo di | Cartagena sulla prevenzione dei | rischi biotecnologici relativo | alla Convenzione sulla diversita'| biologica, fatto a Montreal il 29| gennaio 2000, di cui alla legge | 15 gennaio 2004, n. 27, e' | autorizzata la spesa complessiva | di 2 milioni di euro per l'anno | 2005 per campagne di | comunicazione e sensibilizzazione| riferite alle citate Convenzioni |Convenzione sulla diversita' internazionali. |biologica. -------------------------------------------------------------------- 280. A decorrere dal 1º gennaio | 2005 le dichiarazioni di | conformita' di cui all'articolo | 76, commi 6 e 7, del decreto | legislativo 30 aprile 1992, n. | 285, sono assoggettate | all'imposta di bollo di cui | all'articolo 2 della tariffa, | parte prima, allegata al decreto | del Presidente della Repubblica | 26 ottobre 1972, n. 642, e | successive modificazioni. Una | quota pari a 5 milioni di euro | per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007 delle maggiori | entrate derivanti dalle | disposizioni di cui al presente | comma e' destinata al | funzionamento e | all'implementazione del centro | elaborazione dati del | Dipartimento dei trasporti | terrestri del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti. A| valere sulle maggiori entrate di | cui al presente comma, e' | autorizzata la spesa di 2 milioni| di euro per ciascuno degli anni | 2005, 2006 e 2007 per la | realizzazione a cura del | Dipartimento dei trasporti | terrestri del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti di| una campagna di comunicazione | volta a diffondere i valori della| sicurezza stradale e ad | assicurare una adeguata | informazione agli utenti, | soprattutto di piu' giovane eta',| al fine di consolidare e | accrescere l'attivita' di | prevenzione in materia di |Imposta di bollo per circolazione e antinfortunistica |dichiarazioni di conformita' dei stradale. |veicoli. -------------------------------------------------------------------- 281. A partire dal 1º gennaio | 2005, una quota parte delle | entrate erariali ed extraerariali| derivanti dai concorsi pronostici| su base sportiva, dalle | scommesse, dal gioco del lotto, | dall'enalotto, dal bingo, dagli | apparecchi da divertimento ed | intrattenimento, dalle lotterie | ad estrazione istantanea e | differita, nonche' da eventuali |Destinazione al Coni di quota giochi di istituzione successiva |parte delle entrate derivanti da a tale data, e' destinata al CONI|concorsi pronostici e altri per il finanziamento dello sport.|giochi. -------------------------------------------------------------------- 282. Le modalita' operative di | determinazione della base di | calcolo delle entrate erariali ed| extraerariali provenienti dai | giochi di cui al comma 281, | nonche' le modalita' di | trasferimento periodico dei fondi| per il finanziamento del CONI, | sono determinate con | provvedimento del Ministero | dell'economia e delle finanze - | Amministrazione autonoma dei | monopoli di Stato, d'intesa con | il Dipartimento della ragioneria | generale dello Stato, da emanare | entro il 31 marzo 2005. Per il | quadriennio 2005-2008, le risorse| a favore del CONI sono stabilite | in misura pari a 450 milioni di | euro annui, secondo quanto | stabilito dall'articolo 4 del | decreto-legge 8 luglio 2002, n. | 138, convertito, con | modificazioni, dalla legge 8 | agosto 2002, n. 178. Dette | risorse sono comprensive del | contributo straordinario | finalizzato alla preparazione | degli atleti per i Giochi |Modalita' destinazione al Coni di olimpici invernali di Torino 2006|quota parte delle entrate e per i Giochi olimpici di |derivanti da concorsi pronostici Pechino 2008. |e altri giochi. -------------------------------------------------------------------- 283. Ferme restando le competenze| del Ministro dell'economia e | delle finanze di cui agli | articoli 12, comma 2, della legge| 18 ottobre 2001, n. 383, e | successive modificazioni, e 16, | comma 1, secondo, terzo e quarto | periodo, della legge 13 maggio | 1999, n. 133, a partire dal 1º | gennaio 2005, al fine di | assicurare l'incremento dei | volumi di raccolta derivanti dai | concorsi pronostici su base | sportiva e tenuto conto delle | nuove modalita' di finanziamento | del CONI, la posta di gioco dei | concorsi pronostici, prevista | dall'articolo 5 del regolamento | di cui al decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze 19 | giugno 2003, n. 179, e' cosi' | rideterminata: | a) 8 per cento, come aggio al | luogo di vendita autorizzato; | b) 50 per cento, come montepremi;| c) 33,84 per cento, come imposta | unica; | d) 2,45 per cento, come | contributo all'Istituto per il | credito sportivo; | e) 5,71 per cento, come | contributo alle spese di | gestione. Le vincite non riscosse| entro i termini stabiliti dal | regolamento di gioco, per i | concorsi indetti dopo il 1º | gennaio 2005, sono riportate sul |Rideterminazione della posta di montepremi del concorso |gioco dei concorsi pronostici su immediatamente successivo. |base sportiva. -------------------------------------------------------------------- 284. Ferme restando le competenze| del Ministro dell'economia e | delle finanze di cui agli | articoli 12, comma 2, della legge| 18 ottobre 2001, n. 383, e | successive modificazioni, e 16, | comma 1, secondo, terzo e quarto | periodo, della legge 13 maggio | 1999, n. 133, a partire dal 1º | gennaio 2005, in funzione delle | nuove modalita' di finanziamento | del CONI di cui ai commi 281 e | 282, l'aliquota dell'imposta | unica sulle scommesse a quota | fissa su eventi diversi dalle | corse dei cavalli, di cui | all'articolo 4, comma 1, lettera | b), numero 2), del decreto | legislativo 23 dicembre 1998, n. | 504, e' fissata nella misura del | 33 per cento della quota di | prelievo stabilita per ciascuna | scommessa. Dalla stessa data | cessa la corresponsione delle | quote di prelievo sull'ammontare | lordo delle scommesse. Le vincite| non riscosse ed i rimborsi non | richiesti entro i termini | stabiliti dal regolamento di | gioco, per le scommesse indette |Aliquota per scommesse a quota dopo il 1º gennaio 2005, sono |fissa su eventi diversi dalle acquisite dall'erario. |corse dei cavalli -------------------------------------------------------------------- 285. Ferme restando le competenze| del Ministro dell'economia e | delle finanze di cui agli | articoli 12, comma 2, della legge| 1º ottobre 2001, n. 383, e | successive modificazioni, e 16, | comma 1, secondo, terzo e quarto | periodo, della legge 13 maggio | 1999, n. 133, a partire dal 1º | gennaio 2005, la posta unitaria | di gioco delle scommesse a | totalizzatore su eventi diversi | dalle corse dei cavalli, come | definita dall'articolo 12 del | regolamento di cui al decreto del| Ministro delle finanze 2 agosto | 1999, n. 278, e successive | modificazioni, e' cosi' | rideterminata, trovando | applicazione, per la percentuale | residua, la disposizione di cui | all'articolo 16, comma 2, lettera| b), della legge 13 maggio 1999, | n. 133: | a) 57 per cento, come disponibile| a vincite; | b) 8 per cento, come aggio al | luogo di vendita autorizzato; | c) 20 per cento, come imposta | unica; | d) 5,71 per cento, come | contributo alle spese complessive| di gestione; | e) 2,54 per cento, come fondo | speciale di riserva. A partire | dalla stessa data, in funzione | delle nuove modalita' di | finanziamento del CONI, e' |Rideterminazione posta unitaria abrogata la lettera a) del comma |di gioco delle scommesse a 2 dell'articolo 16 della legge 13|totalizzatore su eventi diversi maggio 1999, n. 133. |dalle corse dei cavalli -------------------------------------------------------------------- 286. Con uno o piu' decreti, da | adottare ai sensi dell'articolo | 17, comma 3, della legge 23 | agosto 1988, n. 400, il Ministro | dell'economia e delle finanze, | entro tre mesi dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, provvede al riordino delle| scommesse su eventi sportivi | diversi dalle corse dei cavalli e| su eventi non sportivi, in | particolare per quanto attiene | agli aspetti organizzativi, | gestionali, amministrativi, |Riordino delle scommesse su impositivi, sanzionatori, nonche'|eventi sportivi diversi dalle a quelli relativi al contenzioso |corse dei cavalli e su eventi non ed al riparto dei proventi. |sportivi. -------------------------------------------------------------------- 287. Con provvedimenti del | Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | sono stabilite le nuove modalita'| di distribuzione delle scommesse | a quota fissa su eventi diversi | dalle corse dei cavalli e su | eventi non sportivi, da adottare | nel rispetto della disciplina | comunitaria e nazionale, secondo | principi di: | a) armonizzazione delle modalita'| di commercializzazione a quella | dei concorsi pronostici; | b) economicita' ed efficienza | delle reti di vendita, fisiche e | telematiche; | c) diffusione capillare delle | stesse sul territorio nazionale; | d) sicurezza e trasparenza del | gioco nonche' tutela della buona | fede dei partecipanti; | e) salvaguardia dei diritti | derivanti dall'applicazione del |Nuove modalita' di distribuzione regolamento di cui al decreto del|delle scommesse a quota fissa su Ministro delle finanze 2 giugno |eventi diversi dalle corse dei 1998, n. 174. |cavalli e su eventi non sportivi -------------------------------------------------------------------- 288. Ciascun concessionario per | l'adduzione delle scommesse a | totalizzatore al totalizzatore | nazionale e per la ricezione del | nulla osta all'emissione della | ricevuta di scommessa, nonche' | per l'adduzione delle scommesse a| libro al servizio centrale di | registrazione utilizza e remunera| i servizi di un operatore da | indicare entro sessanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge nel rispetto| dei rapporti contrattuali in | corso. L'operatore deve essere in| possesso di requisiti di | capacita' tecnica ed | affidabilita' economica accertati| dal Ministero dell'economia e | delle finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato e | deve dimostrare di essere stato | indicato da non meno di trecento | concessionari. Il rapporto tra | l'operatore e l'Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato e'| regolato da apposita convenzione.| Ove l'operatore assuma l'obbligo | di provvedere, in nome e per | conto del concessionario, al | versamento di quanto da lui | dovuto per l'esercizio della | concessione, la convenzione di | cui al periodo precedente | stabilisce: | a) il termine, di natura | essenziale, entro il quale deve | essere effettuato mensilmente il | versamento; | b) l'anticipazione al | concessionario, da parte | dell'operatore, delle | integrazioni eventualmente | necessarie al pagamento delle | scommesse a totalizzatore | vincenti, contabilizzate nel mese| di cui alla lettera a); | c) la retribuzione del servizio | prestato dall'operatore in misura| non superiore al 2 per cento | dell'ammontare delle somme | versate; | d) la prestazione di idonea | cauzione o fideiussione a | garanzia dell'adempimento delle | obbligazioni assunte, a fronte | della quale verranno svincolate, |Utilizzo da parte del per la parte corrispondente, le |concessionario per la raccolta garanzie prestate dal |delle scommesse a totalizzatore, concessionario. |di un operatore. -------------------------------------------------------------------- 289. A decorrere dal 1º febbraio | 2005, la posta unitaria per | scommesse a libro sulle corse dei| cavalli e' stabilita in 1 euro. | L'importo di ciascuna scommessa | non puo' essere inferiore a 3 |Posta unitaria per scommesse a euro. |libro sulle corse di cavalli. -------------------------------------------------------------------- 290. Al fine di assicurare la | tutela della fede pubblica e per | una piu' efficace azione di | contrasto al gioco illecito ed | illegale il Ministero | dell'economia e delle finanze - | Amministrazione autonoma dei | monopoli di Stato adotta i | provvedimenti necessari per la | definizione, diffusione e | gestione, con organizzazione | propria o di terzi, dei mezzi di | pagamento specifici per la | partecipazione al gioco a | distanza. Tali mezzi di pagamento| possono essere abilitati dal | Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | anche per le transazioni relative| a forme di gioco non a distanza. | -------------------------------------------------------------------- 291. Per le attivita' di | diffusione e gestione di cui al | comma 290, il Ministero | dell'economia e delle finanze, | sulla base di apposita direttiva | del Ministro, puo' costituire | societa' di scopo ovvero puo' | procedere, attraverso | l'Amministrazione autonoma dei | monopoli di Stato, | all'individuazione di uno o piu' |Prevenzione crimine da parte soggetti selezionati con |dell'AAMS attraverso la procedura ad evidenza pubblica |definizione dei mezzi di nel rispetto della normativa |pagamento per la partecipazione nazionale e comunitaria. |al gioco a distanza -------------------------------------------------------------------- 292. Il Ministero dell'economia e| delle finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | regola le lotterie, differite ed | istantanee, con partecipazione a | distanza definendo la | ripartizione percentuale della | posta di gioco relativamente | all'erario, ai giocatori ed ai | soggetti terzi, nonche' i criteri| e le modalita' di gestione delle | lotterie telefoniche e |Regolamentazione lotterie con telematiche. |partecipazione a distanza -------------------------------------------------------------------- 293. Il Ministero dell'economia e| delle finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | puo' organizzare, congiuntamente | alle amministrazioni competenti | di altri Stati dell'Unione | europea, la gestione di giochi | ovvero di singoli concorsi od | estrazioni. | -------------------------------------------------------------------- 294. Nel caso di cui al comma | 293, l'Amministrazione autonoma | dei monopoli di Stato, in accordo| con le amministrazioni competenti| degli altri Stati, stabilisce la |Collaborazione con ripartizione della posta di |Amministrazioni europee per la gioco. |gestione di giochi -------------------------------------------------------------------- 295. In aggiunta a quanto | previsto dal comma 8, le | dotazioni iniziali delle unita' | previsionali di base dello stato | di previsione dei Ministeri per | consumi intermedi non aventi | natura obbligatoria sono | ulteriormente ridotte in maniera | lineare, assicurando una minore | spesa pari a 700 milioni di euro | per l'anno 2005 ed una minore |Riduzione delle dotazioni spesa annua di 1.300 milioni di |iniziale delle UPB dei ministeri euro a decorrere dall'anno 2006. |per consumi intermedi -------------------------------------------------------------------- 296. Le dotazioni di parte | corrente indicate nella tabella | C, salve quelle concernenti il | settore universitario, oltre a | quanto previsto dal comma 10, | sono ridotte in maniera lineare, | in modo da assicurare, per l'anno| 2005, una minore spesa di 650 | milioni di euro, e, a decorrere | dall'anno 2006, in modo tale da | assicurare una minore spesa annua|Riduzione dotazioni di parte di 850 milioni di euro. |corrente indicate nella tabella C -------------------------------------------------------------------- 297. L'autorizzazione di spesa | relativa al Fondo per interventi | strutturali di politica | economica, di cui al comma 5 | dell'articolo 10 del | decreto-legge 29 novembre 2004, | n. 282, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | dicembre 2004, n. 307, e' ridotta| di 2.000 milioni di euro per |Fondo per interventi strutturali l'anno 2005. |di politica economica. -------------------------------------------------------------------- 298. A decorrere dal 1º gennaio | 2005 e' assicurato un gettito | annuo pari a 100 milioni di euro | mediante il versamento | all'entrata del bilancio dello | Stato di una quota pari al 70 per| cento degli importi derivanti | dall'applicazione dell'aliquota | della componente della tariffa | elettrica di cui al comma 1-bis | dell'articolo 4 del decreto-legge| 14 novembre 2003, n. 314, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 dicembre 2003, n. | 368, nonche' di una ulteriore | quota che assicuri il predetto | gettito a valere sulle entrate | derivanti dalla componente | tariffaria A2 sul prezzo | dell'energia elettrica, definito | ai sensi dell'articolo 3, comma | 11, del decreto legislativo 16 | marzo 1999, n. 79, e | dell'articolo 1, comma 1, del | decreto-legge 18 febbraio 2003, | n. 25, convertito, con | modificazioni, dalla legge 17 | aprile 2003, n. 83. Con decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze, sentita | l'Autorita' per l'energia | elettrica ed il gas, sono |Versamento al bilancio dello stabiliti modalita' e termini dei|Stato di quota parte versamenti di cui al presente |dell'aliquota della componente comma. |della tariffa elettrica -------------------------------------------------------------------- 299. I trasferimenti correnti | alle imprese pubbliche sono | ridotti, per ciascuno degli anni | 2005, 2006 e 2007, per gli | importi di seguito indicati: | a) Ferrovie dello Stato Spa | (Ministero dell'economia e delle | finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - | Ferrovie dello Stato): 90 milioni| di euro per il 2005, 100 milioni | di euro per il 2006 e 90 milioni | di euro per il 2007; | b) Poste italiane Spa (Ministero | dell'economia e delle finanze - | u.p.b. 3.1.2.4. - Poste | italiane): 40 milioni di euro per| il 2005, 50 milioni di euro per | il 2006 e 40 milioni di euro per | il 2007; | c) ANAS Spa (Ministero | dell'economia e delle finanze - | u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS): 40 | milioni di euro per il 2005, 50 | milioni di euro per il 2006 e 40 | milioni di euro per il 2007; | d) altre imprese pubbliche | (Ministero dell'economia e delle | finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo| contratti programma): 90 milioni | di euro per il 2005, 130 milioni | di euro per il 2006 e 90 milioni |Riduzione dei trasferimenti di euro per il 2007. |correnti alle imprese pubbliche -------------------------------------------------------------------- 300. Gli importi fissi | dell'imposta di registro, della | tassa di concessione governativa,| dell'imposta di bollo, | dell'imposta ipotecaria e | catastale, delle tasse ipotecarie| e dei diritti speciali di cui al | titolo III della tabella A | allegata al decreto-legge 31 | luglio 1954, n. 533, convertito, | con modificazioni, dalla legge 26| settembre 1954, n. 869, e | successive modificazioni, sono | aggiornati, con decreto non | avente natura regolamentare del | Ministro dell'economia e delle | finanze, da emanare entro il 31 | gennaio 2005, tenuto conto anche | dell'aumento dei prezzi al | consumo quale risultante dagli | indici ISTAT per le famiglie | degli operai e degli impiegati, e| dell'esigenza di semplificazione | o di integrazioni innovative per | servizi telematici a valore |Aggiornamento dell'imposta di aggiunto, in misura tale da |registro, della tassa di assicurare un maggiore gettito |concessione governativa, annuo, pari a 1.120 milioni di |dell'imposta di bollo, euro per gli anni 2005 e 2006, e |dell'imposta ipotecaria e a 1.320 milioni di euro a |catastale, delle tasse ipotecarie decorrere dall'anno 2007. |e dei diritti speciali -------------------------------------------------------------------- 301. A decorrere dal periodo | d'imposta in corso al 31 dicembre| 2006, la misura dell'acconto | dell'imposta sul reddito delle | persone fisiche e' fissata al 99 | per cento e quella dell'acconto | dell'imposta sul reddito delle | societa' e' fissata al 100 per | cento. |Acconto IRE e IRES -------------------------------------------------------------------- 302. All'articolo 1, comma 1, del| decreto-legge 10 dicembre 2003, | n. 341, convertito, con | modificazioni, dalla legge 9 | febbraio 2004, n. 31, e' | aggiunto, in fine, il seguente | periodo: "Per l'anno 2006 il | versamento e' determinato con il | decreto di cui al comma 5 in modo| che complessivamente garantisca | maggiori entrate per il bilancio |Versamento delle somme riscosse dello Stato pari a 650 milioni di|dai concessionari della euro". |riscossione -------------------------------------------------------------------- 303. I beni culturali immobili | dello Stato, delle regioni e | degli enti locali, per l'uso dei | quali attualmente non e' | corrisposto alcun canone e che | richiedono interventi di | restauro, possono essere dati in | concessione a soggetti privati | con pagamento di un canone | fissato dai competenti organi. Il| concessionario si impegna a | realizzare a proprie spese gli | interventi di restauro e | conservazione indicati dal |Concessione ai privati dei beni predetto ufficio. |culturali immobili -------------------------------------------------------------------- 304. Dal canone di concessione | vengono detratte le spese | sostenute dal concessionario per | il restauro entro il limite | massimo del canone stesso. Il | concessionario e' obbligato a | rendere fruibile il bene da parte| del pubblico con le modalita' e i| tempi stabiliti nell'atto di | concessione o in apposita | convenzione unita all'atto |Determinazione del canone di stesso. |concessione -------------------------------------------------------------------- 305. I beni culturali che possono| formare oggetto delle concessioni| di cui ai commi 303 e 304 sono | individuati con decreto del | Ministro per i beni e le | attivita' culturali su proposta | del Direttore regionale | competente. L'individuazione del | concessionario avviene mediante | procedimento ad evidenza |Beni culturali che possono pubblica. |formare oggetto di concessione -------------------------------------------------------------------- 306. All'articolo 10, comma 4, | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, le | parole: "il processo di valore |Esenzione dal contributo inferiore a euro 1.100 e" sono |unificato per le spese di soppresse. |giustizia -------------------------------------------------------------------- 307. I commi 1 e 2 dell'articolo | 13 del testo unico di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 30 maggio 2002, n. | 115, sono sostituiti dai | seguenti: | "1. Il contributo unificato e' | dovuto nei seguenti importi: | a) euro 30 per i processi di | valore fino a 1.100 euro; | b) euro 70 per i processi di | valore superiore a euro 1.100 e | fino a euro 5.200 e per i | processi di volontaria | giurisdizione, nonche' per i | processi speciali di cui al libro| IV, titolo II, capo VI, del | codice di procedura civile; | c) euro 170 per i processi di | valore superiore a euro 5.200 e | fino a euro 26.000 e per i | processi contenziosi di valore | indeterminabile di competenza | esclusiva del giudice di pace; | d) euro 340 per i processi di | valore superiore a euro 26.000 e | fino a euro 52.000 e per i | processi civili e amministrativi | di valore indeterminabile; | e) euro 500 per i processi di | valore superiore a euro 52.000 e | fino a euro 260.000; | f) euro 800 per i processi di | valore superiore a euro 260.000 e| fino a euro 520.000; | g) euro 1.110 per i processi di | valore superiore a euro 520.000. | 2. Per i processi di esecuzione | immobiliare il contributo dovuto | e' pari a euro 200. Per gli altri| processi esecutivi lo stesso | importo e' ridotto della meta'. | Per i processi di opposizione | agli atti esecutivi il contributo|Rideterminazione della misura del dovuto e' pari a euro 120". |contributo unificato -------------------------------------------------------------------- 308. L'articolo 46, comma 1, | della legge 21 novembre 1991, n. | 374, e' sostituito dal seguente: | "1. Le cause e le attivita' | conciliative in sede non | contenziosa il cui valore non | eccede la somma di euro 1.033,00 | e gli atti e i provvedimenti ad | esse relativi sono soggetti | soltanto al pagamento del | contributo unificato, secondo gli| importi previsti dall'articolo 13| del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica |Contributo unificato per le cause 30 maggio 2002, n. 115, e |e le attivita' conciliative in successive modificazioni" |sede non contenziosa -------------------------------------------------------------------- 309. Il maggior gettito derivante| dall'applicazione delle | disposizioni di cui ai commi da | 306 a 308 e' versato al bilancio | dello Stato, per essere | riassegnato allo stato di | previsione del Ministero della | giustizia per il pagamento di | debiti pregressi nonche' per | l'adeguamento delle spese di | funzionamento degli uffici | giudiziari. |Destinazione del maggior gettito -------------------------------------------------------------------- 310. All'articolo 11 della legge | 21 novembre 1991, n. 374, e | successive modificazioni, e' | aggiunto, in fine, il seguente | comma: | "4-ter. Le indennita' previste | dal presente articolo non possono| superare in ogni caso l'importo |Limite massimo per le indennita' di euro 72.000 lordi annui". |del giudice di pace -------------------------------------------------------------------- 311. La disposizione recata dal | comma 310 si applica anche ai | giudici tributari. |Compensi dei giudici tributari -------------------------------------------------------------------- 312. I veicoli giacenti presso i | custodi a seguito | dell'applicazione di | provvedimenti di sequestro | dell'autorita' giudiziaria, anche| se non confiscati, sono alienati,| anche ai soli fini della | rottamazione, mediante cessione | al soggetto titolare del deposito| ove ricorrano le seguenti | condizioni: | a) siano ritenute cessate, con | ordinanza dell'autorita' | giudiziaria da comunicare | all'avente diritto alla | restituzione, le esigenze che | avevano motivato l'adozione del | provvedimento di sequestro; | b) siano immatricolati per la | prima volta da oltre cinque anni | e siano privi di interesse | storico e collezionistico; | c) siano comunque custoditi da | oltre due anni alla data del 1º | luglio 2002; | d) siano trascorsi sessanta | giorni dalla comunicazione | all'avente diritto alla | restituzione dell'ordinanza di |Alienazione di veicoli giacenti cui alla lettera a) senza che |presso i custodi a seguito questi abbia provveduto al |dell'applicazione di ritiro. |provvedimenti di sequestro -------------------------------------------------------------------- 313. La cessione di cui al comma | 312 e' disposta, anche in assenza| di documentazione in ordine allo | stato di conservazione, sulla | base di elenchi predisposti dalla| cancelleria o dalla segreteria | nei quali i veicoli sono | individuati secondo il tipo, il | modello e il numero di targa o di| telaio. |Modalita' della cessione -------------------------------------------------------------------- 314. All'alienazione di cui ai | commi 312 e 313 e alle attivita' | ad essa funzionali e connesse | procede una commissione | costituita presso i tribunali e | presso i tribunali per i | minorenni, secondo modalita' | stabilite con decreto del | Ministero della giustizia di |Commissione costituita presso i concerto con le altre |tribunali e presso i tribunali amministrazioni interessate. |per i minorenni -------------------------------------------------------------------- 315. L'alienazione del veicolo si| perfeziona con la notifica al | custode acquirente del | provvedimento, eventualmente | relativo ad elenchi di veicoli, | dal quale risulta la | determinazione all'alienazione da| parte dell'ufficio giudiziario | competente. |Perfezionamento dell'alienazione -------------------------------------------------------------------- 316. Il provvedimento di | alienazione e' comunicato | all'autorita' giudiziaria che |Comunicazione all'A.G. del aveva disposto il sequestro. |provvedimento di alienazione -------------------------------------------------------------------- 317. Il provvedimento di | alienazione e' altresi' | comunicato al pubblico registro | automobilistico competente, il | quale provvede, senza oneri, | all'aggiornamento delle relative | iscrizioni. |Comunicazione al PRA -------------------------------------------------------------------- 318. Al custode e' riconosciuto, | in deroga alle tariffe previste | dagli articoli 59 e 276 del testo| unico di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 30 | maggio 2002, n. 115, un importo | complessivo forfettario, | comprensivo del trasporto, | determinato, per ciascuno degli | anni di custodia, nel modo | seguente: | a) euro 6 per ogni mese o | frazione di esso per i | motoveicoli e i ciclomotori; | b) euro 24 per ogni mese o | frazione di esso per gli | autoveicoli e i rimorchi di massa| complessiva inferiore a 3,5 | tonnellate, per le macchine | agricole e operatrici; | c) euro 30 per ogni mese o | frazione di esso per gli | autoveicoli e i rimorchi di massa| complessiva superiore a 3,5 |Importo complessivo forfetario tonnellate. |riconosciuto al custode -------------------------------------------------------------------- 319. Gli importi di cui al comma | 318 sono progressivamente ridotti| del 20 per cento per ogni anno o | frazione di esso successivo al | primo di custodia del veicolo, | salva l'eventuale intervenuta |Riduzione degli importi forfetari prescrizione delle somme dovute. |riconosciuti al custode. -------------------------------------------------------------------- 320. Le somme complessivamente | dovute sono corrisposte in cinque| ratei annui costanti a decorrere | dall'anno 2006. |Rateizzazione delle somme -------------------------------------------------------------------- 321. Alle procedure di | alienazione o rottamazione gia' | avviate e non ancora concluse e | alle relative istanze di | liquidazione dei compensi, | comunque presentate dai custodi, | si applicano, qualora esse | concernano veicoli in possesso | dei requisiti di cui al comma |Procedure di alienazione o 312, le disposizioni di cui ai |rottamazione gia' avviate e non commi da 312 a 320. |ancora concluse -------------------------------------------------------------------- 322. All'articolo 82, comma 1, | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, le | parole: "e previo parere del | consiglio dell'ordine," sono | soppresse. |Onorario e spese del difensore -------------------------------------------------------------------- 323. L'articolo 30, comma 1, del | testo unico di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 30 | maggio 2002, n. 115, e' | sostituito dal seguente: | "1. La parte che per prima si | costituisce in giudizio, che | deposita il ricorso introduttivo,| ovvero che, nei processi | esecutivi di espropriazione | forzata, fa istanza per | l'assegnazione o la vendita di | beni pignorati, anticipa i | diritti, le indennita' di | trasferta e le spese di | spedizione per la notificazione | eseguita su richiesta del | funzionario addetto all'ufficio, | in modo forfettizzato, nella | misura di euro 8, eccetto che nei| processi previsti dall'articolo | unico della legge 2 aprile 1958, | n. 319, e successive | modificazioni, e in quelli in cui| si applica lo stesso articolo". | -------------------------------------------------------------------- 324. La tabella di cui | all'allegato n. 1 del testo unico| di cui al decreto del Presidente |Anticipazioni forfettarie dai della Repubblica 30 maggio 2002, |privati all'erario nel processo n. 115, e' abrogata. |civile -------------------------------------------------------------------- 325. All'articolo 3, comma 1, | della legge 19 febbraio 1981, n. | 27, le parole: "assenza | obbligatoria o facoltativa | previsti negli articoli 4 e 7 | della legge 30 dicembre 1971, n. | 1204," sono sostituite dalle | seguenti: "astensione facoltativa| previsti dagli articoli 32 e 47, | commi 1 e 2, del testo unico di |Attribuzione dell'indennitaai cui al decreto legislativo 26 |magistrati ordinari in caso di marzo 2001, n. 151". |assenza obbligatoria. -------------------------------------------------------------------- 326. Al comma 1 dell'articolo 5 | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, dopo la | lettera i), e' aggiunta la | seguente: | "i-bis) le spese relative alle | prestazioni previste | dall'articolo 96 del decreto | legislativo 1º agosto 2003, n. | 259, e quelle funzionali | all'utilizzo delle prestazioni | medesime". |Spese di giustizia ripetibili -------------------------------------------------------------------- 327. All'articolo 205 del testo | unico di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 30 | maggio 2002, n. 115, dopo il | comma 2 sono aggiunti i seguenti:| "2-bis. Le spese relative alle | prestazioni previste | dall'articolo 96 del decreto | legislativo 1º agosto 2003, n. | 259, e successive modificazioni, | e quelle funzionali all'utilizzo | delle prestazioni medesime sono | recuperate in misura fissa | stabilita con decreto del | Ministro della giustizia di | concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, ai| sensi dell'articolo 17, commi 3 e| 4, della legge 23 agosto 1988, n.| 400. | 2-ter. Il decreto di cui al comma| 2-bis determina la misura del | recupero con riferimento al costo| medio delle singole tipologie di | prestazione. L'ammontare degli | importi puo' essere rideterminato|Recupero delle spese del processo ogni anno". |anticipate dall'erario -------------------------------------------------------------------- 328. Il primo periodo del comma 2| dell'articolo 96 del decreto | legislativo 1º agosto 2003, n. | 259, e' sostituito dai seguenti: | "Le prestazioni previste al comma| 1 sono individuate in un apposito| repertorio nel quale vengono | stabiliti le modalita' ed i tempi| di effettuazione delle | prestazioni stesse e gli obblighi| specifici degli operatori. Il | ristoro dei costi sostenuti dagli| operatori e le modalita' di | pagamento sono stabiliti con | decreto del Ministro della | giustizia di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze e con il Ministro delle | comunicazioni, in forma di canone| annuo determinato anche in | considerazione del numero e della| tipologia delle prestazioni | complessivamente effettuate | nell'anno precedente". | -------------------------------------------------------------------- 329. Al comma 4 dell'articolo 96 | del decreto legislativo 1º agosto|Prestazioni obbligatorie 2003, n. 259, dopo le parole: |effettuate a fini di giustizia da "comma 2" sono inserite le |parte degli operatori delle seguenti: ", secondo periodo,". |comunicazioni -------------------------------------------------------------------- 330. Le disposizioni contenute | nei commi da 326 a 329 si | applicano alle prestazioni | previste al comma 326 disposte | successivamente alla emanazione | del decreto previsto | dall'articolo 205, comma 2-bis, | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, e del | decreto previsto dall'articolo | 96, comma 2, secondo periodo, del| decreto legislativo 1º agosto | 2003, n. 259, come modificati dai|Applicazione delle nuove commi 327 e 328. |disposizioni -------------------------------------------------------------------- 331. Dall'attuazione delle | disposizioni di cui ai commi da | 326 a 330 non devono derivare | maggiori oneri per il bilancio |Attuazione senza oneri a carico dello Stato. |del bilancio -------------------------------------------------------------------- 332. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 605, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) all'articolo 6, primo comma: | 1) dopo la lettera e) e' inserita| la seguente: | "e-bis) denunce di inizio | attivita' presentate allo | sportello unico comunale per | l'edilizia, permessi di costruire| e ogni altro atto di assenso | comunque denominato in materia di| attivita' edilizia rilasciato dai| comuni ai sensi del testo unico | delle disposizioni legislative e | regolamentari in materia | edilizia, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 6 | giugno 2001, n. 380, | relativamente ai soggetti | dichiaranti, agli esecutori e ai | progettisti dell'opera"; | 2) alla lettera g-ter), dopo le | parole: "contratti di | somministrazione di energia | elettrica," sono inserite le | seguenti: "di servizi idrici e | del gas,"; | b) all'articolo 7: | 1) al primo comma, le parole: | "riguardanti gli atti di cui alla| lettera g) dell'articolo 6" sono | sostituite dalle seguenti: | "contenuti negli atti di cui alle| lettere e-bis) e g) del primo | comma dell'articolo 6"; | 2) al quinto comma, e' aggiunto, | in fine, il seguente periodo: "Al| fine dell'emersione delle | attivita' economiche, con | particolare riferimento | all'applicazione dei tributi | erariali e locali nel settore | immobiliare, gli stessi soggetti | devono comunicare i dati | catastali identificativi | dell'immobile presso cui e' | attivata l'utenza"; | 3) il sesto comma e' sostituito | dal seguente: | "Le banche, la societa' Poste | italiane Spa, gli intermediari | finanziari, le imprese di | investimento, gli organismi di | investimento collettivo del | risparmio, le societa' di | gestione del risparmio, nonche' | ogni altro operatore finanziario,| fatto salvo quanto disposto dal | secondo comma dell'articolo 6 per| i soggetti non residenti, sono | tenuti a rilevare e a tenere in | evidenza i dati identificativi, | compreso il codice fiscale, di | ogni soggetto che intrattenga con| loro qualsiasi rapporto o | effettui qualsiasi operazione di | natura finanziaria"; | 4) l'undicesimo comma e' | sostituito dal seguente: | "Le comunicazioni di cui ai commi| dal primo all'ottavo del presente| articolo sono trasmesse | esclusivamente per via | telematica. Le modalita' e i | termini delle trasmissioni | nonche' le specifiche tecniche | del formato dei dati sono | definite con provvedimento del | direttore dell'Agenzia delle | entrate"; | 5) al dodicesimo comma, le | parole: "il Ministro delle | finanze" sono sostituite dalle | seguenti: "il direttore | dell'Agenzia delle entrate". | 333. Ai fini dell'applicazione | delle disposizioni previste | dall'articolo 7, quinto comma, | ultimo periodo, del decreto del | Presidente della Repubblica 29 | settembre 1973, n. 605, come | modificato dal numero 2) della | lettera b) del comma 332, a | decorrere dal 1º aprile 2005 le | aziende, gli istituti, gli enti e| le societa' richiedono i dati | identificativi catastali all'atto| della sottoscrizione dei relativi| contratti; per i contratti in | essere le medesime informazioni | sono acquisite dai predetti | soggetti solo in occasione del | rinnovo ovvero della |Disposizioni in materia di codice modificazione del contratto |fiscale e comunicazioni stesso. |all'anagrafe tributaria -------------------------------------------------------------------- 334. Con provvedimento dei | direttori delle Agenzie delle | entrate e del territorio, sono | stabilite le informazioni | analitiche che individuano | univocamente le unita' | immobiliari, da acquisire con | riferimento ai contratti di cui |Individuazione univoca delle al comma 333. |unita' immobiliari -------------------------------------------------------------------- 335. La revisione parziale del | classamento delle unita' | immobiliari di proprieta' privata| site in microzone comunali, per | le quali il rapporto tra il | valore medio di mercato | individuato ai sensi del | regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 23 | marzo 1998, n. 138, e il | corrispondente valore medio | catastale ai fini | dell'applicazione dell'imposta | comunale sugli immobili si | discosta significativamente | dall'analogo rapporto relativo | all'insieme delle microzone | comunali, e' richiesta dai comuni| agli Uffici provinciali | dell'Agenzia del territorio. Per | i calcoli di cui al precedente | periodo, il valore medio di | mercato e' aggiornato secondo le | modalita' stabilite con il | provvedimento di cui al comma | 339. L'Agenzia del territorio, | esaminata la richiesta del comune| e verificata la sussistenza dei | presupposti, attiva il | procedimento revisionale con |Revisione del classamento delle provvedimento del direttore |unita' immobiliari private site dell'Agenzia medesima. |in microzone comunali. -------------------------------------------------------------------- 336. I comuni, constatata la | presenza di immobili di | proprieta' privata non dichiarati| in catasto ovvero la sussistenza | di situazioni di fatto non piu' | coerenti con i classamenti | catastali per intervenute | variazioni edilizie, richiedono | ai titolari di diritti reali | sulle unita' immobiliari | interessate la presentazione di | atti di aggiornamento redatti ai | sensi del regolamento di cui al | decreto del Ministro delle | finanze 19 aprile 1994, n. 701. | La richiesta, contenente gli | elementi constatati, tra i quali,| qualora accertata, la data cui | riferire la mancata presentazione| della denuncia catastale, e' | notificata ai soggetti | interessati e comunicata, con gli| estremi di notificazione, agli | uffici provinciali dell'Agenzia | del territorio. Se i soggetti | interessati non ottemperano alla | richiesta entro novanta giorni | dalla notificazione, gli uffici | provinciali dell'Agenzia del | territorio provvedono, con oneri | a carico dell'interessato, alla | iscrizione in catasto | dell'immobile non accatastato | ovvero alla verifica del | classamento delle unita' | immobiliari segnalate, | notificando le risultanze del | classamento e la relativa | rendita. Si applicano le sanzioni| previste per le violazioni | dell'articolo 28 del regio | decreto-legge 13 aprile 1939, n. | 652, convertito, con | modificazioni, dalla legge 11 |Aggiornamento del classamento agosto 1939, n. 1249, e |catastale per intervenute successive modificazioni. |variazioni edilizie -------------------------------------------------------------------- 337. Le rendite catastali | dichiarate o comunque attribuite | a seguito della notificazione | della richiesta del comune di cui| al comma 336 producono effetto | fiscale, in deroga alle vigenti | disposizioni, a decorrere dal 1º | gennaio dell'anno successivo alla| data cui riferire la mancata | presentazione della denuncia | catastale, indicata nella | richiesta notificata dal comune, | ovvero, in assenza della suddetta| indicazione, dal 1º gennaio | dell'anno di notifica della |Decorrenza degli effetti fiscali richiesta del comune. |delle variazioni catastali -------------------------------------------------------------------- 338. Gli importi minimo e massimo| della sanzione amministrativa | prevista per l'inadempimento | degli obblighi di cui | all'articolo 31 del regio | decreto-legge 13 aprile 1939, n. | 652, convertito, con | modificazioni, dalla legge 11 | agosto 1939, n. 1249, | dall'articolo 31 del medesimo | regio decreto-legge n. 652 del | 1939, come rideterminati | dall'articolo 8, comma 1, del | decreto-legge 30 settembre 1989, | n. 332, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | novembre 1989, n. 384, con | riferimento al mancato | adempimento degli obblighi | previsti dagli articoli 20 e 28 | del citato decreto-legge 13 | aprile 1939, n. 652, sono elevati| rispettivamente a euro 258 e a | euro 2.066. |Aumento delle sanzioni -------------------------------------------------------------------- 339. Con provvedimento del | direttore dell'Agenzia del | territorio, da adottare entro | trenta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, e da pubblicare nella | Gazzetta Ufficiale, sono | stabilite, previa intesa con la | Conferenza Stato-citta' ed | autonomie locali, le modalita' | tecniche e operative per | l'applicazione delle disposizioni| di cui ai commi 336 e 337. |Modalita' tecniche -------------------------------------------------------------------- 340. Al comma 3 dell'articolo 70 | del decreto legislativo 15 | novembre 1993, n. 507, sono | aggiunti i seguenti periodi: "A | decorrere dal 1º gennaio 2005, | per le unita' immobiliari di | proprieta' privata a destinazione| ordinaria censite nel catasto | edilizio urbano, la superficie di| riferimento non puo' in ogni caso| essere inferiore all'80 per cento| della superficie catastale | determinata secondo i criteri | stabiliti dal regolamento di cui | al decreto del Presidente della | Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;| per gli immobili gia' denunciati,| i comuni modificano d'ufficio, | dandone comunicazione agli | interessati, le superfici che | risultano inferiori alla predetta| percentuale a seguito di incrocio| dei dati comunali, comprensivi | della toponomastica, con quelli | dell'Agenzia del territorio, | secondo modalita' di interscambio| stabilite con provvedimento del | direttore della predetta Agenzia,| sentita la Conferenza | Stato-citta' ed autonomie locali.| Nel caso in cui manchino, negli | atti catastali, gli elementi | necessari per effettuare la | determinazione della superficie | catastale, i soggetti privati | intestatari catastali, | provvedono, a richiesta del | comune, a presentare all'ufficio | provinciale dell'Agenzia del | territorio la planimetria | catastale del relativo immobile, | secondo le modalita' stabilite | dal regolamento di cui al decreto| del Ministro delle finanze 19 | aprile 1994, n. 701, per | l'eventuale conseguente modifica,|Superficie di riferimento minima presso il comune, della |ai fini della tassa per lo consistenza di riferimento". |smaltimento dei rifiuti -------------------------------------------------------------------- 341. Al testo unico delle | disposizioni concernenti | l'imposta di registro, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 26 aprile 1986, n. | 131, e successive modificazioni, | dopo l'articolo 52 e' inserito il| seguente: | "Art. 52-bis. - (Liquidazione | dell'imposta derivante dai | contratti di locazione) - 1. La | liquidazione dell'imposta | complementare di cui all'articolo| 42, comma 1, e' esclusa qualora | l'ammontare del canone di | locazione relativo ad immobili, | iscritti in catasto con | attribuzione di rendita, risulti | dal contratto non inferiore al 10| per cento del valore | dell'immobile determinato ai | sensi dell'articolo 52, comma 4, | e successive modificazioni. | Restano comunque fermi i poteri | di liquidazione dell'imposta per |Liquidazione dell'imposta di le annualita' successive alla |registro derivante dai contratti prima". |di locazione -------------------------------------------------------------------- 342. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 600, e successive | modificazioni, dopo l'articolo | 41-bis e' inserito il seguente: | "Art. 41-ter.- (Accertamento dei | redditi di fabbricati) - 1. Le | disposizioni di cui agli articoli| 32, primo comma, numero 7), 38, | 40 e 41-bis non si applicano con | riferimento ai redditi di | fabbricati derivanti da locazione| dichiarati in misura non | inferiore ad un importo | corrispondente al maggiore tra il| canone di locazione risultante | dal contratto ridotto del 15 per | cento e il 10 per cento del | valore dell'immobile. | 2. In caso di omessa | registrazione del contratto di | locazione di immobili, si | presume, salva documentata prova | contraria, l'esistenza del | rapporto di locazione anche per i| quattro periodi d'imposta | antecedenti quello nel corso del | quale e' accertato il rapporto | stesso; ai fini della | determinazione del reddito si | presume, quale importo del | canone, il 10 per cento del | valore dell'immobile. | 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2,| il valore dell'immobile e' | determinato ai sensi | dell'articolo 52, comma 4, del | testo unico di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 26 | aprile 1986, n. 131, e successive|Accertamento dei redditi di modificazioni". |fabbricati -------------------------------------------------------------------- 343. Le disposizioni degli | articoli 52-bis del testo unico | delle disposizioni concernenti | l'imposta di registro, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 26 aprile 1986, n. | 131, e 41-ter del decreto del | Presidente della Repubblica 29 | settembre 1973, n. 600, | introdotti, rispettivamente, dai | commi 341 e 342 del presente | articolo, non trovano | applicazione nei confronti dei | contratti di locazione di | immobili ad uso abitativo | stipulati o rinnovati a norma | degli articoli 2, comma 3, e 4, | commi 2 e 3, della legge 9 |Esclusione dell'applicazione dei dicembre 1998, n. 431. |commi 341 e 342. -------------------------------------------------------------------- 344. Il modello per la | comunicazione di cui all'articolo| 12 del decreto-legge 21 marzo | 1978, n. 59, convertito, con | modificazioni, dalla legge 18 | maggio 1978, n. 191, approvato | con decreto interdirigenziale del| Ministero dell'interno e della | Agenzia delle entrate, e' reso | disponibile gratuitamente, in | modalita' telematica, dalla | predetta Agenzia; la | comunicazione e' effettuata, | anche avvalendosi degli | intermediari di cui all'articolo | 3 del regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 22 luglio 1998, n. | 322, e successive modificazioni, | nonche' degli uffici dell'Agenzia| delle entrate, con la | compilazione in formato | elettronico del relativo modello | e con la sua trasmissione, in | modalita' telematica, alla | predetta Agenzia, che provvede, | con la medesima modalita', a dare| avviso di ricevimento. L'Agenzia | delle entrate, secondo intese con| il Ministero dell'interno, ordina| i dati contenuti nelle | comunicazioni per la loro | successiva trasmissione | telematica al predetto Ministero.| La presentazione per la | registrazione degli atti di | cessione di cui al predetto | articolo 12 del decreto-legge n. | 59 del 1978 tiene luogo della | comunicazione di cui al medesimo |Comunicazione all'autorita' articolo 12. |locale di pubblica sicurezza -------------------------------------------------------------------- 345. L'obbligo di comunicazione | di cui al comma 344 trova | applicazione anche nei riguardi | dei soggetti che esercitano | abitualmente attivita' di | intermediazione nel settore | immobiliare; la comunicazione e' | dovuta per le cessioni di cui i | predetti soggetti hanno diretta | conoscenza, per avervi concorso | ovvero assistito in ragione della| loro attivita', e, relativamente | a quelle diverse dalle cessioni | in proprieta', anche per le | cessioni di durata inferiore al | mese. In caso di violazione | dell'obbligo di cui al precedente| periodo, si applica la sanzione | amministrativa di cui al quarto | comma dell'articolo 12 del | decreto-legge 21 marzo 1978, n. | 59, convertito, con | modificazioni, dalla legge 18 | maggio 1978, n. 191; in caso di | seconda violazione, il sindaco | del comune in cui operano i | soggetti di cui al primo periodo,| su segnalazione dell'Agenzia |Comunicazione da parte dei delle entrate, dispone nei |soggetti che esercitano riguardi dei medesimi soggetti la|abitualmente attivita' di sospensione per un mese della |intermediazione nel settore loro attivita'. |immobiliare -------------------------------------------------------------------- 346. I contratti di locazione, o | che comunque costituiscono | diritti relativi di godimento, di| unita' immobiliari ovvero di loro| porzioni, comunque stipulati, | sono nulli se, ricorrendone i |Nullita' dei contratti non presupposti, non sono registrati.|registrati -------------------------------------------------------------------- 347. All'articolo 11 del decreto | legislativo 15 dicembre 1997, n. | 446, e successive modificazioni, | sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) nel comma 1, lettera a), sono | aggiunte, in fine, le seguenti | parole: ", nonche', per i | soggetti di cui all'articolo 3, | comma 1, lettere da a) ad e), i | costi sostenuti per il personale | addetto alla ricerca e sviluppo, | ivi compresi quelli per il | predetto personale sostenuti da | consorzi tra imprese costituiti | per la realizzazione di programmi| comuni di ricerca e sviluppo, a | condizione che l'attestazione di | effettivita' degli stessi sia | rilasciata dal presidente del | collegio sindacale ovvero, in | mancanza, da un revisore dei | conti o da un professionista | iscritto negli albi dei revisori | dei conti, dei dottori | commercialisti, dei ragionieri e | periti commerciali o dei | consulenti del lavoro, nelle | forme previste dall'articolo 13, | comma 2, del decreto-legge 28 | marzo 1997, n. 79, convertito, | con modificazioni, dalla legge 28| maggio 1997, n. 140, e successive| modificazioni, ovvero dal | responsabile del centro di | assistenza fiscale"; | b) nel medesimo comma 1, lettera | b), il numero 1) e' sostituito | dal seguente: | "1) fatte salve le disposizioni | di cui alla lettera a), i costi | relativi al personale | classificabili nell'articolo | 2425, primo comma, lettera B), | numeri 9) e 14), del codice | civile"; | c) il comma 4-bis e' sostituito | dal seguente: | "4-bis. Per i soggetti di cui | all'articolo 3, comma 1, lettera | da a) ad e), sono ammessi in | deduzione, fino a concorrenza, i | seguenti importi: | a) euro 8.000 se la base | imponibile non supera euro | 180.759,91; | b) euro 6.000 se la base | imponibile supera euro 180.759,91| ma non euro 180.839,91; | c) euro 4.000 se la base | imponibile supera euro 180.839,91| ma non euro 180.919,91; | d) euro 2.000 se la base | imponibile supera euro 180.919,91| ma non euro 180.999,91"; | d) dopo il comma 4-ter, sono | aggiunti i seguenti: | "4-quater. Per i soggetti di cui | all'articolo 3, comma 1, lettere | da a) ad e), che incrementano il | numero di lavoratori dipendenti | assunti con contratto a tempo | indeterminato, rispetto al numero| dei lavoratori assunti con il | medesimo contratto mediamente | occupati nel periodo d'imposta in| corso al 31 dicembre 2004, e' | deducibile il costo del predetto | personale per un importo annuale | non superiore a 20.000 euro per | ciascun nuovo dipendente assunto,| e nel limite dell'incremento | complessivo del costo del | personale classificabile | nell'articolo 2425, primo comma, | lettera B), numeri 9) e 14), del | codice civile. Rilevano gli | incrementi del predetto personale| nei tre periodi d'imposta | successivi a quello in corso al | 31 dicembre 2004; la media | dell'incremento occupazionale | raggiunto nei predetti periodi di| imposta costituisce l'incremento | massimo agevolabile nei periodi | d'imposta successivi. | L'incremento della base | occupazionale va considerato al | netto delle diminuzioni | occupazionali verificatesi in | societa' controllate o collegate | ai sensi dell'articolo 2359 del | codice civile o facenti capo, | anche per interposta persona, | allo stesso soggetto. Per i | soggetti di cui all'articolo 3, | comma 1, lettera e), la base | occupazionale di cui al terzo | periodo e' individuata con | riferimento al personale | dipendente con contratto di | lavoro a tempo indeterminato | impiegato nell'attivita' | commerciale e la deduzione spetta| solo con riferimento | all'incremento dei lavoratori | utilizzati nell'esercizio di tale| attivita'. In caso di lavoratori | impiegati anche nell'esercizio | dell'attivita' istituzionale si | considera, sia ai fini della | individuazione della base | occupazionale di riferimento e | del suo incremento, sia ai fini | della deducibilita' del costo, il| solo personale dipendente con | contratto di lavoro a tempo | indeterminato riferibile | all'attivita' commerciale | individuato in base al rapporto | di cui all'articolo 10, comma 2. | Non rilevano ai fini degli | incrementi occupazionali i | trasferimenti di dipendenti | dall'attivita' istituzionale | all'attivita' commerciale. | Nell'ipotesi di imprese di nuova | costituzione non rilevano gli | incrementi occupazionali | derivanti dallo svolgimento di | attivita' che assorbono anche | solo in parte attivita' di | imprese giuridicamente | preesistenti, ad esclusione delle| attivita' sottoposte a limite | numerico o di superficie. Nel | caso di impresa subentrante ad | altra nella gestione di un | servizio pubblico, anche gestito | da privati, comunque assegnata, | la deducibilita' del costo del | personale spetta limitatamente al| numero di lavoratori assunti in | piu' rispetto a quello | dell'impresa sostituita. | 4-quinquies. Nelle aree | ammissibili alle deroghe previste| dall'articolo 87, paragrafo 3, | lettere a) e c), del Trattato che| istituisce la Comunita' europea, | individuate dalla Carta italiana | degli aiuti a finalita' regionale| per il periodo 2000-2006, | l'importo deducibile determinato | ai sensi del comma 4-quater e' |Deducibilita' dalla base raddoppiato". |imponibile IRAP -------------------------------------------------------------------- 348. Le disposizioni del comma | 347 si applicano a partire dal | periodo d'imposta che inizia | successivamente al 31 dicembre | 2004, ad eccezione di quelle | della lettera d), che si | applicano a decorrere dal periodo| d'imposta in cui interviene | l'approvazione da parte della | Commissione europea ai sensi | dell'articolo 88, paragrafo 3, | del Trattato istitutivo della |Applicabilita' delle disposizioni Comunita' europea. |del comma 347 -------------------------------------------------------------------- 349. A decorrere dal 1º gennaio | 2005, al testo unico delle | imposte sui redditi, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 22 dicembre 1986, n. | 917, e successive modificazioni, | sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) nell'articolo 3, comma 1, le | parole: "nonche' della deduzione | spettante ai sensi dell'articolo | 11" sono sostituite dalle | seguenti: "nonche' delle | deduzioni effettivamente | spettanti ai sensi degli articoli| 11 e 12"; | b) l'articolo 13 e' rinumerato in| articolo 12 e la relativa rubrica| e' sostituita dalla seguente: | "Deduzioni per oneri di | famiglia"; nel medesimo articolo | sono, altresi', apportate le | seguenti modificazioni: | 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti | dai seguenti: | "1. Dal reddito complessivo si | deducono per oneri di famiglia i | seguenti importi: | a) 3.200 euro per il coniuge non | legalmente ed effettivamente | separato; | b) 2.900 euro per ciascun figlio,| compresi i figli naturali | riconosciuti, i figli adottivi e | gli affidati o affiliati, nonche'| per ogni altra persona indicata | nell'articolo 433 del codice | civile che conviva con il | contribuente o percepisca assegni| alimentari non risultanti da | provvedimenti dell'autorita' | giudiziaria da ripartire tra | coloro che hanno diritto alla | deduzione. | 2. La deduzione di cui al comma | 1, lettera b), e' aumentata a: | a) 3.450 euro, per ciascun figlio| di eta' inferiore a tre anni; | b) 3.200 euro, per il primo | figlio se l'altro genitore manca | o non ha riconosciuto i figli | naturali e il contribuente non e'| coniugato o se coniugato, si e' | successivamente legalmente ed | effettivamente separato, ovvero | se vi sono figli adottivi, | affidati o affiliati del solo | contribuente e questi non e' | coniugato o, se coniugato, si e' | successivamente legalmente ed | effettivamente separato; | c) 3.700 euro, per ogni figlio | portatore di handicap ai sensi | dell'articolo 3 della legge 5 | febbraio 1992, n. 104."; | 2) nei commi 3 e 4, le parole: | "Le detrazioni per carichi di | famiglia" sono sostituite dalle | seguenti: "Le deduzioni di cui ai| commi 1 e 2"; | 3) dopo il comma 4, sono aggiunti| i seguenti: | "4-bis. Dal reddito complessivo | si deducono, fino ad un massimo | di 1.820 euro, le spese | documentate sostenute dal | contribuente per gli addetti alla| propria assistenza personale nei | casi di non autosufficienza nel | compimento degli atti della vita | quotidiana. Le medesime spese | sono deducibili anche se sono | state sostenute nell'interesse | delle persone indicate | nell'articolo 433 del codice | civile. | 4-ter. Le deduzioni di cui ai | commi 1, 2 e 4-bis spettano per | la parte corrispondente al | rapporto tra l'ammontare di | 78.000 euro, aumentato delle | medesime deduzioni e degli oneri | deducibili di cui all'articolo | 10, e diminuito del reddito | complessivo, e l'importo di | 78.000 euro. Se il predetto | rapporto e' maggiore o uguale a | 1, la deduzione compete per | intero; se lo stesso e' zero o | minore di zero, la deduzione non | compete; negli altri casi, ai | fini del predetto rapporto, si | computano le prime quattro cifre | decimali."; | c) l'articolo 12 e' rinumerato in| articolo 13 e sono, altresi', | apportate le seguenti | modificazioni: | 1) nell'alinea del comma 1, le | parole: "della deduzione per | assicurare la progressivita' | dell'imposizione di cui | all'articolo 11" sono sostituite | dalle seguenti: "delle deduzioni | di cui agli articoli 11 e 12"; | 2) le lettere da a) ad e) dello | stesso comma 1 sono sostituite | dalle seguenti: | "a) fino a 26.000 euro, 23 per | cento; | b) oltre 26.000 euro e fino a | 33.500 euro, 33 per cento; | c) oltre 33.500 euro, 39 per | cento"; | 3) nel comma 2, le parole: "negli| articoli 13, 14 e 15" sono | sostituite dalle seguenti: "negli|Riduzione delle aliquote IRE e articoli 15 e 16 nonche' in altre|trasformazione delle detrazioni disposizioni di legge"; |per oneri di famiglia in d) l'articolo 14 e' abrogato. |deduzioni -------------------------------------------------------------------- 350. E' introdotto un contributo | di solidarieta' del 4 per cento | sulla parte di reddito imponibile| di cui all'articolo 13 del testo | unico delle imposte sui redditi, | di cui al decreto del Presidente | della Repubblica 22 dicembre | 1986, n. 917, come modificato dal| comma 349, eccedente l'importo di| 100.000 euro. Per la | dichiarazione, il versamento, | l'accertamento, la riscossione ed| il contenzioso riguardante il | contributo di solidarieta', si | applicano le disposizioni vigenti| per le imposte sui redditi. |Contributo di solidarieta' -------------------------------------------------------------------- 351. Quando leggi, regolamenti, | decreti, o altre norme o | provvedimenti fanno riferimento a| disposizioni contenute in | articoli del testo unico delle | imposte sui redditi, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 22 dicembre 1986, n. | 917, vigenti prima del 1º gennaio| 2005, il riferimento, salvo che | tali disposizioni non risultino | abrogate per effetto di quanto | disposto dal comma 349, si | intende alle corrispondenti | disposizioni contenute negli | articoli che recano la |Riferimento a disposizioni numerazione disposta dal medesimo|contenute in articoli del testo comma 349. |unico delle imposte sui redditi -------------------------------------------------------------------- 352. I contribuenti, in sede di | dichiarazione dei redditi per | l'anno 2005, possono applicare le| disposizioni del testo unico | delle imposte sui redditi in | vigore al 31 dicembre 2002 ovvero| quelle in vigore al 31 dicembre |Clausola di salvaguardia ai fini 2004, se piu' favorevoli. |IRE -------------------------------------------------------------------- 353. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 600, e successive | modificazioni, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) nell'articolo 23: | 1) nel comma 2, lettera a), le | parole: "al netto della deduzione| di cui all'articolo 10-bis del | medesimo testo unico, ed | effettuando le detrazioni | previste negli articoli 12 e 13 | del citato testo unico, | rapportate al periodo stesso. Le | detrazioni di cui agli articoli | 12 e 13 del citato testo unico | sono effettuate" sono sostituite | dalle seguenti: "al netto delle | deduzioni di cui agli articoli 11| e 12 commi 1 e 2 del medesimo | testo unico, rapportate al | periodo stesso. Le deduzioni di | cui all'articolo 12 commi 1 e 2 | del citato testo unico sono | riconosciute"; nel medesimo | comma, lettera c), dopo le | parole: "biennio precedente" sono| aggiunte le seguenti: ", al netto| delle deduzioni di cui agli | articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del | medesimo testo unico"; | 2) nel comma 3, il primo periodo | e' sostituito dal seguente: "I | soggetti indicati nel comma 1 | devono effettuare, entro il 28 | febbraio dell'anno successivo e, | in caso di cessazione del | rapporto di lavoro, alla data di | cessazione, il conguaglio tra le | ritenute operate sulle somme e i | valori di cui alle lettere a) e | b) del comma 2, e l'imposta | dovuta sull'ammontare complessivo| degli emolumenti stessi, tenendo | conto delle deduzioni di cui agli| articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del | testo unico delle imposte sui | redditi, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 22 | dicembre 1986, n. 917, e | successive modificazioni, e delle| detrazioni eventualmente | spettanti a norma dell'articolo | 15 dello stesso testo unico, e | successive modificazioni, per | oneri a fronte dei quali il | datore di lavoro ha effettuato | trattenute, nonche', | limitatamente agli oneri di cui | al comma 1, lettere c) e f), | dello stesso articolo, per | erogazioni in conformita' a | contratti collettivi o ad accordi| e regolamenti aziendali."; | 3) nel comma 4, il terzo periodo | e' soppresso; | b) nell'articolo 29: | 1) nel comma 1, lettera c), dopo | le parole: "biennio precedente" | sono aggiunte le seguenti: ", al | netto delle deduzioni di cui agli| articoli 11 e 12, commi 1 e 2, | del medesimo testo unico"; | 2) nel comma 2, il secondo | periodo e' sostituito dal | seguente: "A tal fine, all'inizio| del rapporto, il sostituito deve | specificare quale delle opzioni | previste al comma 3 dell'articolo|Trasformazione di detrazioni in 23 intende adottare". |deduzioni. -------------------------------------------------------------------- 354. E' istituito, presso la | gestione separata della Cassa | depositi e prestiti Spa, un | apposito fondo rotativo, | denominato "Fondo rotativo per il| sostegno alle imprese". Il Fondo | e' finalizzato alla concessione | alle imprese di finanziamenti | agevolati che assumono la forma | dell'anticipazione, rimborsabile | con un piano di rientro | pluriennale. La dotazione | iniziale del Fondo, alimentato | con le risorse del risparmio | postale, e' stabilita in 6.000 | milioni di euro. Le successive | variazioni della dotazione sono | disposte dalla Cassa depositi e | prestiti Spa, in relazione alle | dinamiche di erogazione e di | rimborso delle somme concesse, e | comunque nel rispetto dei limiti | annuali di spesa sul bilancio | dello Stato fissati ai sensi del |Istituzione del Fondo rotativo comma 361. |per il sostegno alle imprese -------------------------------------------------------------------- 355. Con apposite delibere del | CIPE, presieduto dal Presidente | del Consiglio dei ministri in | maniera non delegabile, da | sottoporre al controllo | preventivo della Corte dei conti,| il Fondo e' ripartito per essere | destinato ad interventi | agevolativi alle imprese, | individuati dalle stesse delibere| sulla base degli interventi gia' | disposti a legislazione vigente e| per i quali sussiste apposito |Ripartizione del Fondo rotativo stanziamento di bilancio. |per il sostegno alle imprese -------------------------------------------------------------------- 356. Il CIPE, con una o piu' | delibere adottate con le | modalita' previste dal comma 355:| a) stabilisce i criteri generali | di erogazione dei finanziamenti | agevolati; | b) approva una convenzione tipo | che regola i rapporti tra la | Cassa depositi e prestiti Spa e i| soggetti abilitati a svolgere le | istruttorie dei finanziamenti, | stabilendo le modalita' per | assicurare che l'importo | complessivo dei finanziamenti | erogati non superi l'importo | assegnato dal CIPE e che vengano | comunque rispettati i limiti | annuali di spesa a carico del | bilancio dello Stato stabiliti ai| sensi del comma 361; | c) prevede la misura minima del | tasso di interesse da applicare; | d) stabilisce la durata massima | del piano di rientro; | e) prevede che le nuove modalita'| di attuazione ed erogazione delle| misure agevolative previste dai | commi da 354 a 361 si applichino | a programmi di investimento per i| quali, alla data di pubblicazione| del decreto di cui al comma 357, | non e' stata ancora presentata | richiesta di erogazione relativa | all'ultimo stato di avanzamento e| non sono stati adottati | provvedimenti di revoca totale o | parziale, a condizione che | l'impresa agevolata manifesti | formale opzione e comunque previo| parere conforme del soggetto | responsabile dell'istruttoria. |Delibere del CIPE -------------------------------------------------------------------- 357. Con decreto di natura non | regolamentare il Ministro | competente, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, stabilisce, in relazione| ai singoli interventi previsti | dal comma 355, nel rispetto dei | principi contenuti nei commi da | 354 a 361 e di quanto disposto | dal comma 356, i requisiti e le | condizioni per l'accesso ai | finanziamenti agevolati previsti | dai commi da 354 e 361. In | particolare, sono stabilite le | condizioni economiche e le | modalita' di concessione dei | finanziamenti agevolati, anche | per quanto concerne i criteri di | valutazione, i documenti | istruttori, la procedura, le | ulteriori condizioni per | l'accesso, per l'erogazione e per| la revoca delle agevolazioni, le | modalita' di controllo e | rendicontazione, la quota minima | di mezzi propri e di | finanziamento bancario a | copertura delle spese | d'investimento, la decorrenza e |Decreto attuativo relativo alle le modalita' di rimborso del |condizioni per l'accesso ai finanziamento agevolato. |finanziamenti agevolati -------------------------------------------------------------------- 358. Il tasso di interesse sulle | somme erogate in anticipazione e'| determinato con decreto, di | natura non regolamentare, del | Ministro dell'economia e delle | finanze. La differenza tra il | tasso cosi' stabilito e il tasso | del finanziamento agevolato, | nonche' gli oneri derivanti dal | comma 360, sono posti, in favore | della Cassa depositi e prestiti | Spa, a carico del bilancio dello | Stato, a valere |Determinazione del tasso di sull'autorizzazione di spesa di |interesse sulle somme erogate in cui al comma 361. |anticipazione -------------------------------------------------------------------- 359. Sull'obbligo di rimborso al | Fondo delle somme ricevute in | virtu' del finanziamento | agevolato e dei relativi | interessi puo' essere prevista, | secondo criteri, condizioni e | modalita' da stabilire con | decreto di natura non | regolamentare del Ministro | dell'economia e delle finanze, la| garanzia dello Stato. Tale | garanzia e' elencata | nell'allegato allo stato di | previsione del Ministero | dell'economia e delle finanze di | cui all'articolo 13 della legge 5| agosto 1978, n. 468. Ai relativi | eventuali oneri si provvede ai | sensi dell'articolo 7, secondo | comma, numero 2), della legge 5 | agosto 1978, n. 468, con | imputazione nell'ambito | dell'unita' previsionale di base | 3.2.4.2 dello stato di previsione| del Ministero dell'economia e | delle finanze per l'anno 2005 e | corrispondenti per gli esercizi | successivi. |Garanzia dello Stato -------------------------------------------------------------------- 360. Alla Cassa depositi e | prestiti Spa, sulle somme erogate| in anticipazione, e' | riconosciuto, a valere sui | finanziamenti stabiliti ai sensi | del comma 356, lettera a), il | rimborso delle spese di gestione | del Fondo in misura pari allo | 0,40 per cento complessivo delle |Rimborso alla Cassa depositi e somme erogate annualmente. |prestiti -------------------------------------------------------------------- 361. Per le finalita' previste | dai commi da 354 a 360 e' | autorizzata la spesa di 80 | milioni di euro per l'anno 2005 e| di 150 milioni di euro annui a | decorrere dall'anno 2006. Una | quota dei predetti oneri, pari a | 55 milioni di euro per l'anno | 2005 e 100 milioni di euro per | ciascuno degli anni 2006 e 2007, | e' posta a carico del Fondo per | le aree sottoutilizzate per gli | interventi finanziati dallo | stesso. La restante quota | relativa agli anni 2005 e 2006, | pari rispettivamente a 25 milioni| di euro e a 50 milioni di euro, | e' posta a carico della parte del| Fondo unico per gli incentivi | alle imprese non riguardante gli | interventi nelle aree | sottoutilizzate; alla quota | relativa all'anno 2007 e | all'onere decorrente dal 2008, | pari rispettivamente a 50 milioni| di euro e a 150 milioni di euro, | si provvede con le maggiori |Autorizzazione di spesa per gli entrate derivanti dal comma 300. |anni 2005 e 2006 -------------------------------------------------------------------- 362. Nello stato di previsione | del Ministero dell'economia e | delle finanze e' istituito un | "Fondo per i pagamenti dei debiti| di fornitura", al quale vengono | riassegnate le dotazioni in conto| residui, previamente versate in | entrata, relative a debiti | scaduti ed esigibili alla data | del 31 dicembre 2004, derivanti | dalla fornitura di beni e servizi| alle amministrazioni dello Stato,| ceduti alla Cassa depositi e | prestiti Spa dai fornitori sulla |Istituzione del Fondo per i base di idonei titoli giuridici. |pagamenti dei debiti di fornitura -------------------------------------------------------------------- 363. La Cassa depositi e prestiti| Spa, in relazione alle cessioni | di credito di cui al comma 362, | dispone i pagamenti a valere su | un apposito fondo istituito, con | una dotazione di 2.000 milioni di| euro, presso la gestione separata| della medesima Cassa, le cui | risorse costituiscono patrimonio | destinato, ai sensi dell'articolo| 5, comma 18, del decreto-legge 30| settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326. La Cassa depositi e prestiti| Spa e' autorizzata ad effettuare | operazioni di cessione dei | crediti acquisiti senza |Pagamento della Cassa depositi e l'autorizzazione del soggetto |prestiti Spa a valere su apposito ceduto. |fondo -------------------------------------------------------------------- 364. Il Ministero dell'economia e| delle finanze puo' provvedere al | pagamento alla Cassa depositi e | prestiti Spa delle somme erogate,| in un periodo massimo di quindici| anni, a carico del Fondo di cui | al comma 362, nonche', a | decorrere dal 2006, alla | corresponsione degli oneri di |Pagamento alla Cassa depositi e gestione. |prestiti Spa -------------------------------------------------------------------- 365. La Cassa depositi e prestiti| Spa predispone apposita | rendicontazione annuale | sull'amministrazione del fondo, | di cui al comma 363, da | trasmettere al Ministero | dell'economia e delle finanze, | entro novanta giorni dalla | chiusura dell'esercizio. Con | decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, da| emanare entro novanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge, sono | stabilite le modalita' | applicative dei commi da 362 a | 366, in ordine alle condizioni | generali per l'accesso al Fondo, | alla natura dei crediti ed ai | relativi importi ammissibili alla| cessione, al compenso da | riconoscere sulle somme erogate, | alle modalita', ai tempi ed ai | termini di erogazione alla Cassa | depositi e prestiti Spa di quanto|Rendicontazione annuale alla stessa dovuto. |sull'amministrazione del fondo -------------------------------------------------------------------- 366. Agli oneri di cui al comma | 364, valutati in complessivi 70 | milioni di euro annui a decorrere| dal 2006, si provvede mediante | utilizzo di quota parte delle | maggiori entrate recate dal comma| 300. |Copertura degli oneri finanziari -------------------------------------------------------------------- 367. A fini di contrasto di | fenomeni di elusione fiscale e di| tutela della fede pubblica, salvo| quanto previsto nel comma 371, e'| vietata la riutilizzazione | commerciale dei documenti, dei | dati e delle informazioni | catastali ed ipotecari, che | risultino acquisiti, anche per | via telematica in via diretta o | mediata, dagli archivi catastali | o da pubblici registri |Divieto di riutilizzazione immobiliari, tenuti dagli uffici |commerciale dei documenti dell'Agenzia del territorio. |catastali ed ipotecari -------------------------------------------------------------------- 368. Ai sensi dei commi da 367 a | 375 si ha riutilizzazione | commerciale quando i predetti | documenti, dati ed informazioni | sono ceduti o comunque forniti a | terzi, anche in copia o | parzialmente o previa | elaborazione nella forma o nel | contenuto, dai soggetti che li | hanno acquisiti, in via diretta o| mediata, anche per via | telematica, dagli uffici |Definizione di riutilizzazione dell'Agenzia del territorio. |commerciale -------------------------------------------------------------------- 369. Non si ha riutilizzazione | commerciale quando i predetti | documenti, dati ed informazioni | sono forniti al solo soggetto per| conto del quale, su preventivo e | specifico incarico, risultante da| atto scritto, l'acquisizione | stessa, previo pagamento dei | tributi dovuti, e' stata | effettuata. Anche in tale | ipotesi, tuttavia, salva prova | contraria, si ha riutilizzazione | commerciale quando il | corrispettivo previsto, o | comunque versato, per la | fornitura, risulta inferiore | all'ammontare dei tributi dovuti | agli uffici dell'Agenzia del | territorio per l'acquisizione, | anche telematica, dei predetti |Casi di esclusione della documenti, dati o informazioni. |riutilizzazione commerciale -------------------------------------------------------------------- 370. Per ciascun atto di | riutilizzazione commerciale sono | comunque dovuti i tributi | speciali catastali e le tasse | ipotecarie, nella misura prevista| per l'acquisizione, anche | telematica, dei documenti, dei | dati o delle informazioni | catastali o ipotecari | direttamente dagli uffici |Tributi dovuti per la dell'Agenzia del territorio. |riutilizzazione commerciale --------------------------------------------------------------------
371. Le attivita' di |
riutilizzazione commerciale sono |
consentite esclusivamente se |
regolamentate da specifiche |
convenzioni stipulate con |
l'Agenzia del territorio, che |
disciplinino, a fronte del |
preventivo pagamento dei tributi |
dovuti anche ai sensi del comma |
370, modalita' e termini della |
raccolta, della conservazione, |
della elaborazione dei dati, |
nonche' il controllo del limite |Attivita' di riutilizzazione
di riutilizzo consentito. |commerciale consentite
--------------------------------------------------------------------
372. Chi pone in essere atti di |
riutilizzazione commerciale, non |
consentiti, e' soggetto altresi' |
ad una sanzione amministrativa |
tributaria di ammontare compreso |
fra il triplo ed il quintuplo dei|
tributi speciali e delle tasse |
dovuti ai sensi del comma 370. Si|
applicano le disposizioni del |
decreto legislativo 18 dicembre |Sanzioni per gli atti di
1997, n. 472. |riutilizzazione non consentiti
--------------------------------------------------------------------
373. L'accertamento delle |
violazioni alle disposizioni dei |
commi da 367 a 375 e' demandato |
al Corpo della guardia di |
finanza, che esercita, a tal |
fine, i poteri previsti |
dall'articolo 32 del decreto del |
Presidente della Repubblica 29 |
settembre 1973, n. 600, |
avvalendosi della collaborazione |
dell'Agenzia del territorio. A |
tal fine, per assicurare |
effettivita' all'indicata azione |
di contrasto all'utilizzazione |
illecita dei documenti, dei dati |
e delle informazioni catastali ed|
ipotecari, a valere sulle |
maggiori entrate derivanti |
dall'attuazione dei commi da 367 |
a 375 e nei limiti di spesa di 5 |
milioni di euro annui, entro il |
30 aprile 2005 e' avviato dalla |
Scuola superiore dell'economia e |
delle finanze un programma |
straordinario di qualificazione |
continua e ricorrente e |
formazione mirata e specialistica|
del personale |
dell'amministrazione finanziaria |
e delle agenzie fiscali addetto |
alla predetta attivita' di |
accertamento. A tale programma di|
qualificazione e formazione puo' |
partecipare, su base |
convenzionale, anche il personale|
designato da enti locali o altri |
enti pubblici per le analoghe |
esigenze di consolidamento |
dell'azione di contrasto |
all'elusione fiscale, in presenza|Accertamento delle violazioni del
di coincidenti ragioni di |divieto di riutilizzazione
pubblico interesse. |commerciale
--------------------------------------------------------------------
374. Alla presentazione degli |
atti di aggiornamento del catasto|
si puo' provvedere, a decorrere |
dal lº marzo 2005, con procedure |
telematiche, mediante un modello |
unico informatico di |
aggiornamento degli atti |
catastali sottoscritto con firma |
elettronica avanzata dal tecnico |
che li ha redatti ovvero dal |
soggetto obbligato alla |
presentazione. In caso di |
irregolare funzionamento del |
collegamento telematico, la |
trasmissione per via telematica |
e' sostituita dalla presentazione|
su supporto informatico. Con |
provvedimenti del direttore |
dell'Agenzia del territorio: |
a) e' stabilita la progressiva |
attivazione del servizio, anche |
limitatamente a determinati |
soggetti, a specifiche aree |
geografiche ed a particolari |
tipologie di adempimenti; |
b) e' approvato il modello unico |
informatico di aggiornamento |
degli atti catastali e sono |
stabilite le modalita' tecniche |
necessarie per la trasmissione |
dei dati relativi alla procedura |
telematica di cui al presente |
articolo; |
c) sono fissati i termini, le |
condizioni e le modalita' |
relative: alla presentazione del |
modello unico informatico di |
aggiornamento degli atti |
catastali; alla presentazione dei|
documenti e degli atti da |
allegare al predetto modello, |
anche al fine di accertare |
l'avvenuto deposito presso i |
comuni, per gli atti per i quali |
e' previsto; alla conservazione, |
a cura dei soggetti interessati, |
dei documenti cartacei originali |
sottoscritti dal tecnico che li |
ha redatti e dai soggetti che |
hanno la titolarita' sui beni; |
d) sono stabilite, d'intesa con |
il Dipartimento della Ragioneria |
generale dello Stato, le |Presentazione con procedure
modalita' di versamento dei |telematiche degli atti di
tributi dovuti. |aggiornamento del catasto
--------------------------------------------------------------------
375. Gli atti comunque |
attributivi o modificativi delle |
rendite catastali per terreni e |
fabbricati possono essere |
prodotti e notificati ai soggetti|
intestatari, a cura dell'Agenzia |
del territorio, avvalendosi di |
procedure automatizzate. In tal |
caso, la firma autografa del |
responsabile e' sostituita |Comunicazione degli atti
dall'indicazione a stampa del |attributivi o modificativi delle
nominativo dello stesso. |rendite catastali
--------------------------------------------------------------------
376. Nell'articolo 2, comma 2, |
del decreto-legge 24 dicembre |
2002, n. 282, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 21 |
febbraio 2003, n. 27, le parole: |
"30 settembre 2004", ovunque |Proroga dei termini di versamento
ricorrano, sono sostituite dalle |per rivalutazione terreni e
seguenti: "30 giugno 2005". |partecipazioni negoziate.
--------------------------------------------------------------------
377. All'articolo 3, comma 2, |
primo periodo, del regolamento di|
cui al decreto del Presidente |
della Repubblica 22 luglio 1998, |
n. 322, le parole: "a lire 50 |Obbligo di presentazione della
milioni" sono sostituite dalle |dichiarazione, compresa quella
seguenti: "ad euro 10.000". |unificata.
--------------------------------------------------------------------
378. Ai fini dell'applicazione |
dell'articolo 53, comma 3, del |
decreto-legge 30 agosto 1993, n. |
331, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 29 |
ottobre 1993, n. 427, i soggetti |
di imposta trasmettono al |
Dipartimento dei trasporti |
terrestri, entro il termine di |
quindici giorni dall'acquisto e, |
in ogni caso, prima |
dell'immatricolazione, il numero |
identificativo intracomunitario |
nonche' il numero di telaio degli|
autoveicoli, motoveicoli e loro |
rimorchi acquistati. Per i |
successivi passaggi interni |
precedenti l'immatricolazione il |
numero identificativo |
intracomunitario e' sostituito |
dal codice fiscale del fornitore.|
In mancanza delle informazioni da|
parte dei soggetti di imposta gli|
uffici preposti non procedono |
all'immatricolazione. La |
comunicazione e' altresi' |
effettuata, entro il termine di |
quindici giorni dalla vendita, |
anche in caso di cessione |
intracomunitaria o di |
esportazione dei medesimi |Immatricolazione dei veicoli
veicoli. |d'importazione
--------------------------------------------------------------------
379. Con decreto del capo del |
Dipartimento dei trasporti |
terrestri del Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti e |
del direttore dell'Agenzia delle |
entrate sono stabiliti i |
contenuti e le modalita' delle |
comunicazioni di cui alla |
disposizione recata dal comma |Modalita' di attuazione del comma
378. |378.
--------------------------------------------------------------------
380. Con la convenzione prevista |
dall'articolo 1, comma 1-bis, del|
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 19 |
settembre 2000, n. 358, e' |
definita la procedura di |
trasmissione telematica |
all'Agenzia delle entrate delle |
informazioni inviate dai soggetti|
di imposta ai sensi del comma |Trasmissione telematica delle
378. |informazioni
--------------------------------------------------------------------
381. All'articolo 1, comma 1, |
lettera c), del decreto-legge 29 |
dicembre 1983, n. 746, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 27 febbraio 1984, n. |
17, e' aggiunto il seguente |
periodo: "Nella prima ipotesi, il|
cedente o prestatore deve |
comunicare all'Agenzia delle |
entrate, esclusivamente per via |
telematica entro il giorno 16 del|Comunicazione telematica dei dati
mese successivo, i dati contenuti|contenuti nella dichiarazione
nella dichiarazione ricevuta". |d'intenti
--------------------------------------------------------------------
382. Ai fini del necessario |
coordinamento delle attivita' di |
controllo, da attuare secondo |
quanto disposto dall'articolo 63,|
secondo e terzo comma, primo |
periodo, del decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia |
delle entrate condivide con gli |
altri organi preposti ai |
controlli in materia di imposta |
sul valore aggiunto le |
informazioni risultanti dalle |
comunicazioni di cui ai commi 378|Condivisione di informazioni da
e 381. |parte dell'Agenzia delle entrate
--------------------------------------------------------------------
383. All'articolo 7 del decreto |
legislativo 18 dicembre 1997, n. |
471, dopo il comma 4 e' inserito |
il seguente: |
"4-bis. E' punito con la sanzione|
prevista nel comma 3 il cedente o|
il prestatore che omette di |
inviare, nei termini previsti, la|
comunicazione di cui all'articolo|
1, comma 1, lettera c), ultimo |
periodo, del decreto-legge 29 |
dicembre 1983, n. 746, |
convertito, con modificazioni, |Sanzioni in materia di
dalla legge 27 febbraio 1984, n. |comunicazione telematica dei dati
17, o la invia con dati |contenuti nella dichiarazione
incompleti o inesatti". |d'intenti
--------------------------------------------------------------------
384. Chiunque omette di inviare, |
nei termini previsti, la |
comunicazione di cui all'articolo|
1, comma 1, lettera c), ultimo |
periodo, del decreto-legge 29 |
dicembre 1983, n. 746, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 27 febbraio 1984, n. |
17, introdotto dal comma 381, o |
la invia con dati incompleti o |
inesatti, e' responsabile in |
solido con il soggetto acquirente|
dell'imposta evasa correlata |
all'infedelta' della |Responsabilita' solidale con il
dichiarazione ricevuta. |soggetto acquirente
--------------------------------------------------------------------
385. Il direttore dell'Agenzia |
delle entrate determina, con suo |
provvedimento, i contenuti e le |
modalita' della comunicazione di |
cui all'articolo 1, comma 1, |
lettera c), ultimo periodo, del |
decreto-legge 29 dicembre 1983, |
n. 746, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
febbraio 1984, n. 17, introdotto |Contenuti e modalita' della
dal comma 381. |comunicazione
--------------------------------------------------------------------
386. Al decreto del Presidente |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, dopo l'articolo 60, e' |
inserito il seguente: |
"Art. 60-bis. - (Solidarieta' nel|
pagamento dell'imposta). - 1. Con|
decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze, su|
proposta degli organi competenti |
al controllo, sulla base di |
analisi effettuate su fenomeni di|
frode, sono individuati i beni |
per i quali operano le |
disposizioni dei commi 2 e 3. |
2. In caso di mancato versamento |
dell'imposta da parte del cedente|
relativa a cessioni effettuate a |
prezzi inferiori al valore |
normale, il cessionario, soggetto|
agli adempimenti ai fini del |
presente decreto, e' obbligato |
solidalmente al pagamento della |
predetta imposta. |
3. L'obbligato solidale di cui al|
comma 2 puo' tuttavia |
documentalmente dimostrare che il|
prezzo inferiore dei beni e' |
stato determinato in ragione di |
eventi o situazioni di fatto |
oggettivamente rilevabili o sulla|
base di specifiche disposizioni |
di legge e che comunque non e' |
connesso con il mancato pagamento|Solidarieta' nel pagamento
dell'imposta". |dell'imposta sul valore aggiunto
--------------------------------------------------------------------
387. A decorrere dal periodo di |
imposta in corso al 1º gennaio |
2005, e' introdotto l'istituto |
della pianificazione fiscale |
concordata alla quale possono |
accedere i titolari di reddito |
d'impresa e gli esercenti arti e |
professioni cui si applicano gli |
studi di settore per il periodo |
di imposta in corso al 1º gennaio|
2003. L'adesione alla |
pianificazione fiscale determina |
preventivamente, per un triennio,|
la base imponibile caratteristica|
dell'attivita' svolta e comporta |
una riduzione dell'imposizione |
fiscale e contributiva per gli |
importi eccedenti la base |Istituzione della pianificazione
imponibile pianificata. |fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
388. Non possono accedere alla |
pianificazione fiscale i titolari|
di reddito d'impresa e gli |
esercenti arti e professioni: |
a) per i quali sussistano cause |
di esclusione o di |
inapplicabilita' degli studi di |
settore per il periodo di imposta|
in corso al 1º gennaio 2003; |
b) che svolgono dal 1º gennaio |
2004 una attivita' diversa da |
quella esercitata nel biennio |
2002 e 2003; |
c) che non erano in attivita' in |
almeno uno dei periodi di imposta|
in corso al 1º gennaio 2002, al |
1º gennaio 2003 ovvero al 1º |
gennaio 2004; |
d) che hanno omesso di dichiarare|
il reddito derivante |
dall'attivita' svolta per almeno |
uno dei periodi di imposta in |
corso al 1º gennaio 2002 e al 1º |
gennaio 2003; |
e) che hanno omesso di presentare|
la dichiarazione ai fini |
dell'imposta sul valore aggiunto |
per i medesimi periodi di imposta|
di cui alla lettera d); |
f) che hanno omesso di comunicare|
i dati rilevanti ai fini |
dell'applicazione degli studi di |
settore per il periodo di imposta|Soggetti esclusi dalla
in corso al 1º gennaio 2003. |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
389. La proposta individuale di |
pianificazione fiscale e' |
formulata sulla base di |
elaborazioni operate |
dall'anagrafe tributaria, tenendo|
conto delle risultanze |
dell'applicazione degli studi di |
settore, dei dati sull'andamento |
dell'economia nazionale per |
distinti settori economici di |
attivita', della coerenza dei |
componenti negativi di reddito e |
di ogni altra informazione |
disponibile riferibile al |Proposta individuale di
contribuente. |pianificazione fiscale
--------------------------------------------------------------------
390. L'adesione alla |
pianificazione fiscale si |
perfeziona, ferma restando la |
congruita' dei ricavi o dei |
compensi alle risultanze degli |
studi di settore per ciascun |
periodo di imposta, con |
l'accettazione di importi, |
proposti al contribuente |
dall'Agenzia delle entrate, che |
individuano per un triennio la |
base imponibile caratteristica |
dell'attivita' svolta, esclusi |
gli eventuali componenti positivi|
o negativi di reddito di |Perfezionamento dell'adesione
carattere straordinario. |alla pianificazione fiscale
--------------------------------------------------------------------
391. L'adesione alla proposta di |
pianificazione fiscale e' |
comunicata dal contribuente entro|
sessanta giorni dal suo |
ricevimento; nel medesimo |
termine, la proposta puo' essere |
altresi' definita in |
contraddittorio con il competente|
ufficio dell'Agenzia delle |
entrate, anche con l'assistenza |
degli intermediari di cui |
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, |
del regolamento di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica |
22 luglio 1998, n. 322, |
esclusivamente nel caso in cui il|
contribuente sia in grado di |
documentare una evidente |
infondatezza della stessa, sulla |
base dell'esistenza di: |
a) significative variazioni degli|
elementi strutturali |
nell'esercizio dell'attivita' |
rispetto a quelli presi a base |
per la formulazione della |
proposta; |
b) dati ed elementi presi a base |
per la formulazione della |
proposta divergenti |Termini per la comunicazione di
sensibilmente, all'atto |adesione alla proposta di
dell'adesione. |pianificazione fiscale
--------------------------------------------------------------------
392. La sussistenza delle |
circostanze di cui alle lettere |
a) e b) del comma 391 puo' essere|
asseverata dai soggetti abilitati|
sulla base delle disposizioni |Asseverazione delle circostanze
vigenti. |previste al comma 394
--------------------------------------------------------------------
393. Per i periodi di imposta |
oggetto di pianificazione, |
relativamente al reddito |
caratteristico d'impresa o di |
arti o professioni: |
a) sono inibiti i poteri |
spettanti all'amministrazione |
finanziaria sulla base delle |
disposizioni di cui all'articolo |
39 del decreto del Presidente |
della Repubblica 29 settembre |
1973, n. 600, e successive |
modificazioni; |
b) esclusa l'aliquota del 23 per |
cento, quelle marginali |
applicabili al reddito |
complessivo ai fini dell'imposta |
sul reddito, nonche' quella |
applicabile ai fini dell'imposta |
sul reddito delle societa', sono |
ridotte di 4 punti percentuali, |
per la parte di reddito |
dichiarato eccedente quello |
pianificato; |
c) e' esclusa l'applicazione dei |
contributi previdenziali per la |
parte di reddito dichiarato che |
eccede quello pianificato fatto |
salvo il minimale reddituale |
previsto ai fini contributivi; |
restano salve le prerogative |
delle Casse autonome nonche' la |Benefici a favore dei soggetti
facolta' di effettuare i |che aderiscono alla
versamenti su base volontaria. |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
394. Per gli stessi periodi di |
imposta di cui al comma 393, ai |
fini dell'imposta sul valore |
aggiunto: |
a) il contribuente assolve |
ordinariamente a tutti gli |
obblighi formali e sostanziali |
previsti dal decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, e |
successive modificazioni, e dalle|
altre disposizioni in materia di |
imposta sul valore aggiunto; |
b) all'ammontare degli eventuali |
maggiori ricavi o compensi da |
dichiarare rispetto a quelli |
risultanti dalle scritture |
contabili si applica, tenendo |
conto della esistenza di |
operazioni non soggette ad |
imposta ovvero soggette a regimi |
speciali, l'aliquota media |
risultante dal rapporto tra |
l'imposta relativa alle |
operazioni imponibili, diminuita |
di quella relativa alle cessioni |
di beni ammortizzabili, e il |
volume d'affari dichiarato; |
c) sono inibiti i poteri |
spettanti all'amministrazione |
finanziaria in base alle |
disposizioni di cui agli articoli|
54, secondo comma, secondo |
periodo, e 55, secondo comma, |
numero 3), del decreto del |Applicazione delle disposizioni
Presidente della Repubblica 26 |in materia di IVA per i soggetti
ottobre 1972, n. 633, e |che aderiscono alla
successive modificazioni. |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
395. In caso di mancato rispetto |
della pianificazione, da |
comunicare nella dichiarazione |
presentata ai fini dell'imposta |
sul reddito, l'Agenzia delle |
entrate procede ad accertamento |
parziale in ragione del reddito |
oggetto della pianificazione |
nonche', per l'imposta sul valore|
aggiunto, in ragione del volume |
d'affari corrispondente ai ricavi|
o compensi caratteristici a base |
della stessa, salve le ipotesi di|
documentati accadimenti |
straordinari e imprevedibili; in |
tale ultima ipotesi trova |
applicazione il procedimento di |
accertamento con adesione |
previsto dal decreto legislativo |
19 giugno 1997, n. 218. La |
disposizione di cui al presente |
comma si applica anche nel caso |
di mancato adeguamento alle |
risultanze degli studi di |Mancato rispetto della
settore. |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
396. L'inibizione dei poteri di |
cui ai commi 393, lettera a), e |
394, lettera c) ed i benefici di |
cui al comma 393, lettere b) e |
c), non operano qualora: |
a) il reddito dichiarato |
differisca da quanto |
effettivamente conseguito, ovvero|
non siano adempiuti gli obblighi |
di cui al comma 394, lettera a), |
ferma restando, comunque, in tale|
caso l'inibizione dei poteri di |
cui all'articolo 39, secondo |
comma, lettera d), del decreto |
del Presidente della Repubblica |
29 settembre 1973, n. 600, e |
successive modificazioni, e |
all'articolo 55, secondo comma, |
numero 3), del decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, e |
successive modificazioni; |
b) siano constatate condotte del |
contribuente che integrano le |
fattispecie di cui agli articoli |Casi di esclusione dei benefici
da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto |derivanti dalla pianificazione
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.|fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
397. Salva l'applicazione del |
comma 391, nei casi in cui a |
seguito di controlli e |
segnalazioni, anche di fonte |
esterna all'amministrazione |
finanziaria, emergano dati ed |
elementi difformi da quelli |
comunicati dal contribuente, |
qualora presi a base per la |
formulazione della proposta, nei |
suoi confronti non opera |
l'inibizione dei poteri di cui ai|
commi 393, lettera a), e 394, |Non operativita' dell'inibizione
lettera c), nonche' i benefici di|dei poteri in caso di dati ed
cui al comma 393, lettere b) e |elementi difformi da quelli
c). |comunicati dal contribuente.
--------------------------------------------------------------------
398. Nel caso in cui l'attivita' |
effettivamente esercitata vari |
nel corso del triennio, |
l'istituto della pianificazione |
fiscale concordata cessa di avere|
effetto dal periodo di imposta |
nel corso del quale si e' |
verificata la variazione. Con |
decreti del Ministro |
dell'economia e delle finanze, di|
natura non regolamentare, sono |
individuate le singole categorie |
di contribuenti nei cui riguardi |
progressivamente, nel corso del |
triennio, decorre l'applicazione |
della pianificazione fiscale |
concordata nonche' approvate una |
o piu' note metodologiche per la |
formulazione della proposta di |
cui al comma 389. Con i medesimi |
decreti sono conseguentemente |
rideterminati i periodi d'imposta|
di cui al comma 388, per i |
contribuenti nei cui confronti la|
pianificazione fiscale opera a |
decorrere da periodi di imposta |
diversi da quello indicato al |
comma 387. Con provvedimento del |
direttore dell'Agenzia delle |
entrate sono definite le |
modalita' di invio delle |
proposte, anche in via |
telematica, direttamente al |
contribuente ovvero per il |
tramite degli intermediari di cui|
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, |
del regolamento di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica |
22 luglio 1998, n. 322, nonche' |
le modalita' di adesione. |Variazione dell'attivita'.
--------------------------------------------------------------------
399. Gli studi di settore |
previsti all'articolo 62-bis del |
decreto-legge 30 agosto 1993, n. |
331, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 29 |
ottobre 1993, n. 427, sono |
soggetti a revisione, di norma, |
ogni quattro anni dalla data di |
entrata in vigore dello studio di|
settore ovvero da quella |
dell'ultima revisione, al fine di|
mantenere la rappresentativita' |
degli stessi rispetto alla |
realta' economica cui si |
riferiscono. La revisione puo' |
essere disposta anche prima del |
decorso del termine previsto dal |
primo periodo, tenuto anche conto|
di dati ed informazioni ufficiali|
quali i dati di contabilita' |
nazionale, sentito il parere |
della commissione di esperti di |
cui all'articolo 10, comma 7, |
della legge 8 maggio 1998, n. |
146. La revisione degli studi di |
settore e' programmata con |
provvedimento del direttore |Revisione quadriennale degli
dell'Agenzia della entrate da |studi di settore e possibilita'
emanare entro il mese di febbraio|di anticipare l'intervento di
di ciascun anno. |revisione.
--------------------------------------------------------------------
400. In deroga a quanto previsto |
al comma 399, entro il mese di |
febbraio 2005, l'Agenzia delle |
entrate completa l'attivita' di |
revisione relativa agli studi di |
settore gia' precedentemente |
individuati, con effetto dal |
periodo di imposta in corso al 31|
dicembre 2004, ai sensi |
dell'articolo 1 del regolamento |
recante disposizioni concernenti |
i tempi e le modalita' di |
applicazione degli studi di |Completamento della revisione
settore, di cui al decreto del |relativamente ad alcuni studi di
Presidente della Repubblica 31 |settore gia' individuati
maggio 1999, n. 195. |dall'Agenzia delle entrate.
--------------------------------------------------------------------
401. Gli organi preposti al |
controllo, in conseguenza della |
revisione e del potenziamento |
degli studi di settore, sulla |
base delle disposizioni dei commi|
da 387 a 432, programmano |
l'impiego di maggiore capacita' |
operativa per l'attivita' di |
contrasto all'evasione nei |Rafforzamento attivita' di
confronti dei soggetti ai quali |contrasto all'evasione fiscale
non si applicano gli studi |nei confronti dei soggetti ai
medesimi. |quali non si applicano gli studi.
--------------------------------------------------------------------
402. All'articolo 32 del decreto |
del Presidente della Repubblica |
29 settembre 1973, n. 600, e |
successive modificazioni, recante|
disposizioni comuni in materia di|
accertamento delle imposte sui |
redditi, sono apportate le |
seguenti modificazioni: |
a) nel primo comma: |
1) al numero 2): |
1.1) nel primo e secondo periodo,|
le parole da: "alle operazioni" |
a: "risultanti dai conti" sono |
sostituite dalle seguenti: "ai |
rapporti ed alle operazioni, i |
cui dati, notizie e documenti |
siano stati acquisiti a norma del|
numero 7), ovvero rilevati a |
norma dell'articolo 33, secondo e|
terzo comma. I dati ed elementi |
attinenti ai rapporti ed alle |
operazioni acquisiti e rilevati |
rispettivamente a norma del |
numero 7) e dell'articolo 33, |
secondo e terzo comma,"; |
1.2) nel secondo periodo, le |
parole da: "a base delle stesse" |
alla fine del periodo sono |
sostituite dalle seguenti: "o |
compensi a base delle stesse |
rettifiche ed accertamenti, se il|
contribuente non ne indica il |
soggetto beneficiario e |
sempreche' non risultino dalle |
scritture contabili, i |
prelevamenti o gli importi |
riscossi nell'ambito dei predetti|
rapporti od operazioni"; |
2) al numero 5): |
2.1) nel primo periodo, le parole|
da: ", ovvero" fino a: "in forma |
fiduciaria," sono soppresse; |
2.2) nel quarto periodo, le |
parole da: "all'Amministrazione |
postale," fino alla fine del |
numero sono sostituite dalle |
seguenti: "alle banche, alla |
societa' Poste italiane Spa, per |
le attivita' finanziarie e |
creditizie, agli intermediari |
finanziari, alle imprese di |
investimento, agli organismi di |
investimento collettivo del |
risparmio, alle societa' di |
gestione del risparmio e alle |
societa' fiduciarie"; |
3) al numero 6-bis), il primo |
periodo e' sostituito dal |
seguente: "richiedere, previa |
autorizzazione del direttore |
centrale dell'accertamento |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della |
guardia di finanza, del |
comandante regionale, ai soggetti|
sottoposti ad accertamento, |
ispezione o verifica il rilascio |
di una dichiarazione contenente |
l'indicazione della natura, del |
numero e degli estremi |
identificativi dei rapporti |
intrattenuti con le banche, la |
societa' Poste italiane Spa, gli |
intermediari finanziari, le |
imprese di investimento, gli |
organismi di investimento |
collettivo del risparmio, le |
societa' di gestione del |
risparmio e le societa' |
fiduciarie, nazionali o |
stranieri, in corso ovvero |
estinti da non piu' di cinque |
anni dalla data della richiesta";|
4) al numero 7): |
4.1) il primo periodo e' |
sostituito dai seguenti: |
"richiedere, previa |
autorizzazione del direttore |
centrale dell'accertamento |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della |
guardia di finanza, del |
comandante regionale, alle |
banche, alla societa' Poste |
italiane Spa, per le attivita' |
finanziarie e creditizie, agli |
intermediari finanziari, alle |
imprese di investimento, agli |
organismi di investimento |
collettivo del risparmio, alle |
societa' di gestione del |
risparmio e alle societa' |
fiduciarie, dati, notizie e |
documenti relativi a qualsiasi |
rapporto intrattenuto od |
operazione effettuata, ivi |
compresi i servizi prestati, con |
i loro clienti, nonche' alle |
garanzie prestate da terzi. Alle |
societa' fiduciarie di cui alla |
legge 23 novembre 1939, n. 1966, |
e a quelle iscritte nella sezione|
speciale dell'albo di cui |
all'articolo 20 del testo unico |
delle disposizioni in materia di |
intermediazione finanziaria, di |
cui al decreto legislativo 24 |
febbraio 1998, n. 58, puo' essere|
richiesto, tra l'altro, |
specificando i periodi temporali |
di interesse, di comunicare le |
generalita' dei soggetti per |
conto dei quali esse hanno |
detenuto o amministrato o gestito|
beni, strumenti finanziari e |
partecipazioni in imprese, |
inequivocamente individuati."; |
4.2) nel secondo periodo, dopo le|
parole: "deve essere indirizzata"|
sono inserite le seguenti: "al |
responsabile della struttura |
accentrata, ovvero"; |
b) nel secondo comma: |
1) al secondo periodo, la parola:|
"sessanta" e' sostituita dalla |
seguente: "trenta"; |
2) il terzo periodo e' sostituito|
dal seguente: "Il termine puo' |
essere prorogato per un periodo |
di venti giorni su istanza |
dell'operatore finanziario, per |
giustificati motivi, dal |
competente direttore centrale o |
direttore regionale per l'Agenzia|
delle entrate, ovvero, per il |
Corpo della guardia di finanza, |
dal comandante regionale."; |
c) dopo il secondo comma e' |
inserito il seguente: |
"Le richieste di cui al primo |
comma, numero 7), nonche' le |
relative risposte, anche se |
negative, devono essere |
effettuate esclusivamente in via |
telematica. Con provvedimento del|
direttore dell'Agenzia delle |
entrate sono stabilite le |
disposizioni attuative e le |
modalita' di trasmissione delle |
richieste, delle risposte, |
nonche' dei dati e delle notizie |Accertamento e acquisizione dati:
riguardanti i rapporti e le |invito ai contribuenti a
operazioni indicati nel citato |comparire per fornire dati e
numero 7)". |notizie rilevanti.
--------------------------------------------------------------------
403. All'articolo 51 del decreto |
del Presidente della Repubblica |
26 ottobre 1972, n. 633, e |
successive modificazioni, |
concernente l'istituzione e la |
disciplina dell'imposta sul |
valore aggiunto, sono apportate |
le seguenti modificazioni: |
a) nel secondo comma: |
1) al numero 2): |
1.1) nel primo periodo, le parole|
da: "alle operazioni" a: |
"acquisita" sono sostituite dalle|
seguenti: "ai rapporti ed alle |
operazioni, i cui dati, notizie e|
documenti siano stati acquisiti";|
la parola: "rilevate" e' |
sostituita dalla seguente: |
"rilevati"; |
1.2) nel secondo periodo, le |
parole: "I singoli dati ed |
elementi risultanti dai conti" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"I dati ed elementi attinenti ai |
rapporti ed alle operazioni |
acquisiti e rilevati |
rispettivamente a norma del |
numero 7) e dell'articolo 52, |
ultimo comma, o dell'articolo 63,|
primo comma,"; |
2) al numero 5): |
2.1) nel primo periodo, le parole|
da: ", ovvero" fino a: "in forma |
fiduciaria," sono soppresse; |
2.2) nel quarto periodo, le |
parole da: "all'Amministrazione |
postale," fino alla fine del |
numero sono sostituite dalle |
seguenti: "alle banche, alla |
societa' Poste italiane Spa, per |
le attivita' finanziarie e |
creditizie, agli intermediari |
finanziari, alle imprese di |
investimento, agli organismi di |
investimento collettivo del |
risparmio, alle societa' di |
gestione del risparmio e alle |
societa' fiduciarie"; |
3) al numero 6-bis) il primo |
periodo e' sostituito dal |
seguente: "Richiedere, previa |
autorizzazione del direttore |
centrale accertamento |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della |
guardia di finanza, del |
comandante regionale, ai soggetti|
sottoposti ad accertamento, |
ispezione o verifica il rilascio |
di una dichiarazione contenente |
l'indicazione della natura, del |
numero e degli estremi |
identificativi dei rapporti |
intrattenuti con le banche, la |
societa' Poste italiane Spa, gli |
intermediari finanziari, le |
imprese di investimento, gli |
organismi di investimento |
collettivo del risparmio, le |
societa' di gestione del |
risparmio e le societa' |
fiduciarie, nazionali o |
stranieri, in corso ovvero |
estinti da non piu' di cinque |
anni dalla data della |
richiesta."; |
4) al numero 7): |
4.1) il primo periodo e' |
sostituito dai seguenti: |
"Richiedere, previa |
autorizzazione del direttore |
centrale dell'accertamento |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della |
guardia di finanza, del |
comandante regionale, alle |
banche, alla societa' Poste |
italiane Spa, per le attivita' |
finanziarie e creditizie, agli |
intermediari finanziari, alle |
imprese di investimento, agli |
organismi di investimento |
collettivo del risparmio, alle |
societa' di gestione del |
risparmio e alle societa' |
fiduciarie, dati, notizie e |
documenti relativi a qualsiasi |
rapporto intrattenuto od |
operazione effettuata, ivi |
compresi i servizi prestati, con |
i loro clienti, nonche' alle |
garanzie prestate da terzi. Alle |
societa' fiduciarie di cui alla |
legge 23 novembre 1939, n. 1966, |
e a quelle iscritte nella sezione|
speciale dell'albo di cui |
all'articolo 20 del testo unico |
delle disposizioni in materia di |
intermediazione finanziaria, di |
cui al decreto legislativo 24 |
febbraio 1998, n. 58, puo' essere|
richiesto, tra l'altro, |
specificando i periodi temporali |
di interesse, di comunicare le |
generalita' dei soggetti per |
conto dei quali esse hanno |
detenuto o amministrato o gestito|
beni, strumenti finanziari e |
partecipazioni in imprese, |
inequivocamente individuati."; |
4.2) nel secondo periodo, dopo le|
parole: "deve essere indirizzata"|
sono inserite le seguenti: "al |
responsabile della struttura |
accentrata, ovvero"; |
b) nel terzo comma: |
1) al primo periodo, la parola: |
"sessanta" e' sostituita dalla |
seguente: "trenta"; |
2) il secondo periodo e' |
sostituito dal seguente: "Il |
termine puo' essere prorogato per|
un periodo di venti giorni su |
istanza dell'operatore |
finanziario, per giustificati |
motivi, dal competente direttore |
centrale o direttore regionale |
per l'Agenzia delle entrate, |
ovvero, per il Corpo della |
guardia di finanza, dal |
comandante regionale."; |
c) dopo il terzo comma e' |
inserito il seguente: |
"Le richieste di cui al secondo |
comma, numero 7), nonche' le |
relative risposte, anche se |
negative, sono effettuate |
esclusivamente in via telematica.| Modifiche all'articolo 51 del
Con provvedimento del direttore | TUIR.
dell'Agenzia delle entrate sono | Invito degli Uffici IVA a
stabilite le disposizioni | presentare documenti posti a base
attuative e le modalita' di | delle rettifiche e degli
trasmissione delle richieste, | accertamenti se il contribuente
delle risposte, nonche' dei dati | non dimostra che ne ha tenuto
e delle notizie riguardanti i | conto nelle dichiarazioni o che
rapporti e le operazioni indicati| non si riferiscono ad operazioni
nel citato numero 7)". | imponibili.
--------------------------------------------------------------------
404. Le disposizioni di cui al |
terzo comma dell'articolo 32 del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
600, nonche' quelle di cui al |
quarto comma dell'articolo 51 del|
decreto del Presidente della |
Repubblica 26 ottobre 1972, n. |
633, introdotte rispettivamente |
dai commi 402 e 403, hanno |
effetto dal 1º luglio 2005. Con |
uno o piu' provvedimenti del |
direttore dell'Agenzia delle |
entrate puo' essere prevista una |
diversa decorrenza successiva, in|
considerazione delle esigenze di |Richiesta in via telematica dal 1
natura esclusivamente tecnica. |luglio 2005.
--------------------------------------------------------------------
405. Al fine di una maggiore |
efficienza, efficacia ed |
effettivita' dell'istituto della |
pianificazione fiscale |
concordata, al primo periodo del |
comma 1 dell'articolo 41-bis del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
600, e successive modificazioni, |
sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) le parole da: "gli uffici |
delle imposte" fino a: "delle |
imposte dirette" sono sostituite |
dalle seguenti: "i competenti |
uffici dell'Agenzia delle |
entrate, qualora dagli accessi, |
ispezioni e verifiche nonche' |
dalle segnalazioni effettuati |
dalla Direzione centrale |
accertamento, da una Direzione |
regionale ovvero da un ufficio |
della medesima Agenzia ovvero di |
altre Agenzie fiscali"; |
b) dopo le parole: "non |
spettanti," sono inserite le |
seguenti: "nonche' l'esistenza di|
imposte o di maggiori imposte non|
versate, escluse le ipotesi di |
cui agli articoli 36-bis e |
36-ter,"; |
c) sono aggiunte, in fine, le |
seguenti parole: ", ovvero la |
maggiore imposta da versare, |
anche avvalendosi delle procedure|
previste dal decreto legislativo |
19 giugno 1997, n. 218". |Variazione uffici competenti.
--------------------------------------------------------------------
406. Al quinto comma |
dell'articolo 54 del decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, e |
successive modificazioni, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) le parole da: "l'ufficio |
dell'imposta" fino a: "indirette |
sugli affari" sono sostituite |
dalle seguenti: "i competenti |
uffici dell'Agenzia delle |
entrate, qualora dagli accessi, |
ispezioni e verifiche nonche' |
dalle segnalazioni effettuati |
dalla Direzione centrale |
accertamento, da una Direzione |
regionale ovvero da un ufficio |
della medesima Agenzia ovvero di |
altre Agenzie fiscali"; |
b) dopo le parole: "l'esistenza |
di corrispettivi" sono inserite |
le seguenti: "o di imposta"; |
c) sono aggiunte, in fine, le |
seguenti parole: ", nonche' |
l'imposta o la maggiore imposta |
non versata, escluse le ipotesi |
di cui all'articolo 54-bis, anche|
avvalendosi delle procedure |
previste dal decreto legislativo |
19 giugno 1997, n. 218". |Variazione uffici competenti.
--------------------------------------------------------------------
407. Al comma 181 dell'articolo 3|
della legge 28 dicembre 1995, n. |
549, primo periodo dell'alinea, |
le parole: "alle altre categorie |
reddituali" sono sostituite dalle|
seguenti: "alle medesime o alle |
altre categorie reddituali, |
nonche' con riferimento ad |Accertamento sulla base degli
ulteriori operazioni rilevanti ai|studi di settore: estensione
fini dell'imposta sul valore |degli accertamenti potenzialmente
aggiunto,". |eseguibili.
--------------------------------------------------------------------
408. All'articolo 70 della legge |
21 novembre 2000, n. 342, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 1, le parole: "alle |
categorie reddituali diverse da |
quelle che hanno formato oggetto |
degli accertamenti stessi" sono |
sostituite dalle seguenti: "alle |
medesime o alle altre categorie |
reddituali nonche' con |
riferimento ad ulteriori |
operazioni rilevanti ai fini |
dell'imposta sul valore |
aggiunto"; |
b) al comma 2, le parole da: |
"qualora" fino a: |
"indipendentemente" sono |
sostituite dalle seguenti: |
"indipendentemente dalla |Estensione degli accertamenti
sopravvenuta conoscenza di nuovi |previsti e basati su studi di
elementi e". |settore.
--------------------------------------------------------------------
409. All'articolo 10 della legge |
8 maggio 1998, n. 146, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) il comma 2 e' sostituito dal |
seguente: |
"2. Nei confronti degli esercenti|
attivita' d'impresa in regime di |
contabilita' ordinaria, anche per|
effetto di opzione, e degli |
esercenti arti e professioni, la |
disposizione del comma 1 trova |
applicazione quando in almeno in |
due periodi di imposta su tre |
consecutivi considerati, compreso|
quello da accertare, l'ammontare |
dei compensi o dei ricavi |
determinabili sulla base degli |
studi di settore risulta |
superiore all'ammontare dei |
compensi o ricavi dichiarati con |
riferimento agli stessi periodi |
di imposta. La disposizione del |
comma 1 trova applicazione in |
ogni caso nei confronti degli |
esercenti attivita' d'impresa in |
regime di contabilita' ordinaria,|
anche per effetto di opzione, |
quando emergono significative |
situazioni di incoerenza rispetto|
ad indici di natura economica, |
finanziaria o patrimoniale, |
individuati con apposito |
provvedimento del direttore |
dell'Agenzia delle entrate, |
sentito il parere della |
commissione di esperti di cui al |
comma 7."; |
b) dopo il comma 3 e' inserito il|
seguente: |
"3-bis. Nelle ipotesi di cui ai |
commi 2 e 3 l'ufficio, prima |
della notifica dell'avviso di |
accertamento, invita il |
contribuente a comparire, ai |
sensi dell'articolo 5 del decreto|
legislativo 19 giugno 1997, n. |
218."; |
c) il comma 6 e' sostituito dal |
seguente: |
"6. I maggiori ricavi, compensi e|
corrispettivi, conseguenti |
all'applicazione degli |
accertamenti di cui al comma 1, |
ovvero dichiarati per effetto |
dell'adeguamento di cui |
all'articolo 2 del regolamento |
recante disposizioni concernenti |
i tempi e le modalita' di |
applicazione degli studi di |
settore, di cui al decreto del |
Presidente della Repubblica 31 |Possibilita' di effettuare gli
maggio 1999, n. 195, non rilevano|accertamenti sulla base degli
ai fini dell'obbligo della |studi di settore nei confronti
trasmissione della notizia di |dei contribuenti con contabilita'
reato ai sensi dell'articolo 331 |ordinaria e degli esercenti arti
del codice di procedura penale". |e professioni.
--------------------------------------------------------------------
410. Le disposizioni dei commi 2 |
e 3-bis dell'articolo 10 della |
legge 8 maggio 1998, n. 146, come|
modificato dal comma 409 del |
presente articolo, hanno effetto |
a decorrere dal periodo di |
imposta in corso al 31 dicembre |Entrata in vigore delle
2004. |disposizioni del comma 409.
--------------------------------------------------------------------
411. All'articolo 2 del |
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 31 |
maggio 1999, n. 195, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 1: |
1) le parole: "il primo periodo" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"i periodi"; |
2) le parole: "nella |
dichiarazione dei redditi" sono |
sostituite dalle seguenti: "nelle|
dichiarazioni di cui all'articolo|
1 del regolamento di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 22 luglio 1998, n. |
322, e successive |
modificazioni,"; |
3) le parole: "per adeguare i |
ricavi o i compensi" sono |
sostituite dalle seguenti: "per |
adeguare gli stessi, anche ai |
fini dell'imposta regionale sulle|
attivita' produttive,"; |
b) al comma 2: |
1) le parole da: "Per il primo |
periodo d'imposta" fino a: |
"revisione del medesimo," sono |
sostituite dalle seguenti: "Per i|
medesimi periodi d'imposta di cui|
al comma 1,"; |
2) le parole: "puo' essere" sono |
sostituite dalla seguente: "e'"; |
3) le parole: "di presentazione |
della dichiarazione dei redditi" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"del versamento a saldo |
dell'imposta sul reddito; i |
maggiori corrispettivi devono |
essere annotati, entro il |
suddetto termine, in un'apposita |
sezione dei registri di cui agli |
articoli 23 e 24 del decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, e |
successive modificazioni, e |
riportati nella dichiarazione |
annuale"; |
c) dopo il comma 2, e' aggiunto |
il seguente: |
"2-bis. L'adeguamento di cui ai |
commi 1 e 2 e' effettuato, per i |
periodi d'imposta diversi da |
quello in cui trova applicazione |
per la prima volta lo studio, |
ovvero le modifiche conseguenti |
alla revisione del medesimo, a |
condizione che sia versata, entro|
il termine per il versamento a |
saldo dell'imposta sul reddito, |
una maggiorazione del 3 per |
cento, calcolata sulla differenza|
tra ricavi o compensi derivanti |
dall'applicazione degli studi e |
quelli annotati nelle scritture |
contabili. La maggiorazione non |
e' dovuta se la predetta |
differenza non e' superiore al 10|
per cento dei ricavi o compensi |Adeguamento alle risultanze degli
annotati nelle scritture |studi di settore, in sede di
contabili". |dichiarazione annuale.
--------------------------------------------------------------------
412. In esecuzione dell'articolo |
6, comma 5, della legge 27 luglio|
2000, n. 212, l'Agenzia delle |
entrate comunica mediante |
raccomandata con avviso di |
ricevimento ai contribuenti |
l'esito dell'attivita' di |
liquidazione, effettuata ai sensi|
dell'articolo 36-bis del decreto |
del Presidente della Repubblica |
29 settembre 1973, n. 600, e |
successive modificazioni, |
relativamente ai redditi soggetti|
a tassazione separata. La |
relativa imposta o la maggiore |
imposta dovuta, a decorrere dal |
periodo d'imposta 2001, e' |
versata mediante modello di |
pagamento, di cui all'articolo 19|
del decreto legislativo 9 luglio |
1997, n. 241, precompilato |
dall'Agenzia. In caso di mancato |
pagamento entro il termine di |
trenta giorni dal ricevimento |
dell'apposita comunicazione si |
procede all'iscrizione a ruolo, |
secondo le disposizioni di cui al|
decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
602, e successive modificazioni, |
con l'applicazione della sanzione|
di cui all'articolo 13, comma 2, |
del decreto legislativo 18 |
dicembre 1997, n. 471, e degli |
interessi di cui all'articolo 20 |
del predetto decreto n. 602 del |
1973, a decorrere dal primo |
giorno del secondo mese |
successivo a quello di |
elaborazione della predetta |Comunicazione dell'esito
comunicazione. |dell'attivita' di liquidazione.
--------------------------------------------------------------------
413. Ai commi 2 e 1, |
rispettivamente, degli articoli 2|
e 3 del decreto legislativo 18 |
dicembre 1997, n. 462, e |
successive modificazioni, con |
riferimento alle dichiarazioni |
presentate dal 1º gennaio 1999, |
sono aggiunte, in fine, le |
seguente parole: "e gli interessi|
sono dovuti fino all'ultimo |
giorno del mese antecedente a |
quello dell'elaborazione della |
comunicazione". |Pagamento interessi.
--------------------------------------------------------------------
414. Al decreto legislativo 10 |
marzo 2000, n. 74, dopo |
l'articolo 10 e' inserito il |
seguente: |
"Art. 10-bis. - (Omesso |
versamento di ritenute |
certificate). - 1. E' punito con |
la reclusione da sei mesi a due |
anni chiunque non versa entro il |
termine previsto per la |
presentazione della dichiarazione|
annuale di sostituto di imposta |
ritenute risultanti dalla |
certificazione rilasciata ai |
sostituiti, per un ammontare |
superiore a cinquantamila euro |Omesso versamento di ritenute
per ciascun periodo d'imposta". |certificate.
--------------------------------------------------------------------
415. All'articolo 49, comma 1, |
del decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
602, e successive modificazioni, |
dopo le parole: "costituisce |
titolo esecutivo" sono aggiunte |
le seguenti: "; il concessionario|
puo' altresi' promuovere azioni |
cautelari e conservative, nonche'|
ogni altra azione prevista dalle |Esperibilita' delle azioni
norme ordinarie a tutela del |cautelari da parte del
creditore". |concessionario.
--------------------------------------------------------------------
416. All'articolo 19 del decreto |
legislativo 13 aprile 1999, n. |
112, sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 2, lettera a), le |
parole: "entro il quinto mese |
successivo alla consegna del |
ruolo ovvero" sono sostituite |
dalle seguenti: "entro il |
dodicesimo mese successivo alla |
consegna del ruolo ovvero, per i |
ruoli straordinari, entro il |
sesto mese successivo nonche'"; |
b) al comma 4, dopo le parole: |
"di segnalare azioni cautelari ed|
esecutive" sono inserite le |
seguenti: "nonche' conservative |
ed ogni altra azione prevista |
dalle norme ordinarie a tutela |
del creditore". |Discarico per inesigibilita'.
--------------------------------------------------------------------
417. Al decreto del Presidente |
della Repubblica 29 settembre |
1973, n. 602, sono apportate le |
seguenti modificazioni: |
a) all'articolo 12, comma 3, dopo|
la parola: "contribuente," sono |
inserite le seguenti: "la specie |
del ruolo,"; |
b) all'articolo 19, comma 4-bis, |
le parole: "ad espropriazione |
forzata" sono sostituite dalle |
seguenti: "alla riscossione |
coattiva"; nel medesimo comma |
sono aggiunte, in fine, le |
seguenti parole: "secondo le |
disposizioni di cui al titolo II |
del presente decreto"; |
c) all'articolo 25, comma 1, sono|
aggiunte, in fine, le seguenti |
parole: ", a pena di decadenza, |
entro l'ultimo giorno del |
dodicesimo mese successivo a |
quello di consegna del ruolo, |
ovvero entro l'ultimo giorno del |
sesto mese successivo alla |Modifiche in tema di ruoli e di
consegna se la cartella e' |poteri di riscossione:
relativa ad un ruolo |indicazione della natura e della
straordinario". |specie del ruolo.
--------------------------------------------------------------------
418. Al decreto legislativo 19 |
giugno 1997, n. 218, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) all'articolo 8, comma 2, terzo|
periodo, le parole: "garanzia con|
le modalita' di cui all'articolo |
38-bis del decreto del Presidente|
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633" sono sostituite dalle |
seguenti: "idonea garanzia |
mediante polizza fideiussoria o |
fideiussione bancaria"; al |
medesimo articolo 8, dopo il |
comma 3, e' inserito il seguente:|
"3-bis. In caso di mancato |
pagamento anche di una sola delle|
rate successive, se il garante |
non versa l'importo garantito |
entro trenta giorni dalla |
notificazione di apposito invito,|
contenente l'indicazione delle |
somme dovute e dei presupposti di|
fatto e di diritto della pretesa,|
il competente ufficio |
dell'Agenzia delle entrate |
provvede all'iscrizione a ruolo |
delle predette somme a carico del| Disposizioni in materia di
contribuente e dello stesso | accertamento con adesione e di
garante"; | conciliazione giudiziale:
b) all'articolo 15, comma 2, le |previsione della fideiussione
parole: "commi 2 e 3" sono |bancaria per il pagamento
sostituite dalle seguenti: "commi|dell'importo delle rate
2, 3 e 3-bis". |successive.
--------------------------------------------------------------------
419. All'articolo 48, comma 3, |
del decreto legislativo 31 |
dicembre 1992, n. 546, le parole:|
"garanzia secondo le modalita' di|
cui all'articolo 38-bis del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 26 ottobre 1972, n. |
633" sono sostituite dalle |
seguenti: "garanzia mediante |
polizza fideiussoria o |
fideiussione bancaria"; al |
medesimo articolo 48, dopo il |
comma 3, e' inserito il seguente:|
"3-bis. In caso di mancato |
pagamento anche di una sola delle|
rate successive, se il garante |
non versa l'importo garantito |
entro trenta giorni dalla |
notificazione di apposito invito,|
contenente l'indicazione delle |
somme dovute e dei presupposti di|
fatto e di diritto della pretesa,|
il competente ufficio |
dell'Agenzia delle entrate |
provvede all'iscrizione a ruolo |
delle predette somme a carico del|Iscrizione a ruolo in caso di
contribuente e dello stesso |mancato versamento di una sola
garante". |rata.
--------------------------------------------------------------------
420. Le disposizioni del comma |
416, lettera a), e del comma 417,|
lettere a) e c), si applicano con|
riferimento ai ruoli resi |Termine di decorrenza
esecutivi successivamente al 1º |dell'applicazione dei ruoli
luglio 2005. |differenziati.
--------------------------------------------------------------------
421. Ferme restando le |
attribuzioni e i poteri previsti |
dagli articoli 31 e seguenti del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
600, e successive modificazioni, |
nonche' quelli previsti dagli |
articoli 51 e seguenti del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 26 ottobre 1972, n. |
633, e successive modificazioni, |
per la riscossione dei crediti |
indebitamente utilizzati in tutto|
o in parte, anche in |
compensazione ai sensi |
dell'articolo 17 del decreto |
legislativo 9 luglio 1997, n. |
241, e successive modificazioni, |
l'Agenzia delle entrate puo' |
emanare apposito atto di recupero|
motivato da notificare al |
contribuente con le modalita' |
previste dall'articolo 60 del |
citato decreto del Presidente |
della Repubblica n. 600 del 1973.|
La disposizione del primo periodo|
non si applica alle attivita' di |
recupero delle somme di cui |
all'articolo 1, comma 3, del |
decreto-legge 20 marzo 2002, n. |
36, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 17 |
maggio 2002, n. 96, e |
all'articolo 1, comma 2, del |
decreto-legge 24 dicembre 2002, |
n. 282, convertito, con |Atto di recupero motivato per
modificazioni, dalla legge 21 |riscossione crediti indebitamente
febbraio 2003, n. 27. |utilizzati.
--------------------------------------------------------------------
422. In caso di mancato |
pagamento, in tutto o in parte, |
delle somme dovute entro il |
termine assegnato dall'ufficio, |
comunque non inferiore a sessanta|
giorni, si procede alla |
riscossione coattiva con le |
modalita' previste dal decreto |
del Presidente della Repubblica |Riscossione coattiva in caso di
29 settembre 1973, n. 602, e |inadempienza all'atto di
successive modificazioni. |recupero.
--------------------------------------------------------------------
423. La competenza all'emanazione|
degli atti di cui al comma 421, |
emessi prima del termine per la |
presentazione della |
dichiarazione, spetta all'ufficio|
nella cui circoscrizione e' il |
domicilio fiscale del soggetto |
per il precedente periodo di |Atto di recupero: competenza
imposta. |dell'Ufficio periferico.
--------------------------------------------------------------------
424. In deroga alle disposizioni |
dell'articolo 3, comma 3, della |
legge 27 luglio 2000, n. 212, i |
termini di decadenza per |
l'iscrizione a ruolo previsti |
dall'articolo 17, comma 1, |
lettera a), del decreto del |
Presidente della Repubblica 29 |
settembre 1973, n. 602, e |
successive modificazioni, sono |
prorogati al 31 dicembre 2006 per|
le dichiarazioni presentate |Proroga dei termini di decadenza
nell'anno 2003. |per l'iscrizione a ruolo.
--------------------------------------------------------------------
425. Al decreto del Presidente |
della Repubblica 29 settembre |
1973, n. 602, dopo l'articolo 75 |
e' inserito il seguente: |
"Art. 75-bis. - (Dichiarazione |
stragiudiziale del terzo). - 1. |
Il concessionario, prima di |
procedere ai sensi degli articoli|
543 e seguenti del codice di |
procedura civile, puo' chiedere a|
soggetti terzi, debitori del |
soggetto che e' iscritto a ruolo |
o dei coobbligati, di indicare |
per iscritto, anche solo in modo |
generico, le cose e le somme da |Dichiarazione stragiudiziale del
loro dovute al creditore". |terzo.
--------------------------------------------------------------------
426. E' effettuato mediante ruolo|
il recupero delle somme dovute, |
per inadempimento, dal soggetto |
incaricato del servizio di |
intermediazione all'incasso |
ovvero dal garante di tale |
soggetto o del debitore di |
entrate riscosse ai sensi |
dell'articolo 17 del decreto |
legislativo 26 febbraio 1999, n. |
46, e successive modificazioni. |
In attesa della riforma organica |
del settore della riscossione, |
fermi restando i casi di |
responsabilita' penale, i |
concessionari del servizio |
nazionale della riscossione ed i |
commissari governativi delegati |
provvisoriamente alla |
riscossione, di cui al decreto |
legislativo 13 aprile 1999, n. |
112, hanno facolta' di sanare le |
irregolarita' connesse |
all'esercizio degli obblighi del |
rapporto concessorio compiute |
fino alla data del 20 novembre |
2004 dietro versamento della |
somma di 3 euro per ciascun |
abitante residente negli ambiti |
territoriali ad essi affidati in |
concessione alla data del 1º |
gennaio 2004. L'importo dovuto e'|
versato in tre rate, la prima |
pari al 40 per cento del totale, |
da versare entro il 30 giugno |
2005, e le altre due, ciascuna |
pari al 30 per cento del totale, |
da versare rispettivamente entro |
il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed |
il 31 dicembre 2006. Con decreto |Riscossione mediante ruolo per il
del Ministro dell'economia e |recupero delle somme dovute dal
delle finanze sono stabilite le |concessionario per inadempimento.
modalita' di applicazione delle |Definizione agevolata di
disposizioni del presente comma. |irregolarita' pregresse.
--------------------------------------------------------------------
427. La durata delle concessioni |
del servizio nazionale della |
riscossione e degli incarichi di |
commissario governativo, delegato|
provvisoriamente alla |
riscossione, e' prorogata al 31 |
dicembre 2006. |Proroga durata concessioni.
--------------------------------------------------------------------
428. A condizione che la relativa|
imposta sostitutiva sia stata |
versata entro il termine del 30 |
settembre 2004, i soli termini |
previsti per la redazione ed il |
giuramento delle perizie di cui |
agli articoli 5 e 7 della legge |
28 dicembre 2001, n. 448, e |
successive modificazioni, sono |
stabiliti alla data del 31 marzo |
2005. Tra i soggetti abilitati |
per tale attivita' di redazione e|
giuramento delle perizie si |
comprendono i periti regolarmente|
iscritti alle Camere di |
commercio, industria, artigianato|
e agricoltura, ai sensi del testo|
unico di cui al regio decreto 20 |Termini per la redazione e il
settembre 1934, n. 2011. |giuramento di perizie.
--------------------------------------------------------------------
429. Le imprese che operano nel |
settore della grande |
distribuzione possono trasmettere|
telematicamente all'Agenzia delle|
entrate, distintamente per |
ciascun punto vendita, |
l'ammontare complessivo dei |
corrispettivi giornalieri delle |
cessioni di beni e delle |
prestazioni di servizi di cui |
agli articoli 2 e 3 del decreto |
del Presidente della Repubblica |
26 ottobre 1972, n. 633, e |Trasmissione telematica dei dati
successive modificazioni. |dei corrispettivi giornalieri.
--------------------------------------------------------------------
430. Ai fini del comma 429 sono |
imprese di grande distribuzione |
commerciale, ai sensi |
dell'articolo 4, comma 1, lettere|
e) ed f), del decreto legislativo|
31 marzo 1998, n. 114, le aziende|
distributive che operano con |
esercizi commerciali definiti |
media e grande struttura di |
vendita aventi, quindi, |
superficie superiore a 150 metri |
quadri nei comuni con popolazione|
residente inferiore a 10.000 |
abitanti, o superficie superiore |
a 250 metri quadri nei comuni con|
popolazione residente superiore |Definizione imprese di grande
ai 10.000 abitanti. |distribuzione.
--------------------------------------------------------------------
431. Le modalita' tecniche ed i |
termini per la trasmissione |
telematica di cui al comma 429 |
sono definiti con provvedimento |
del direttore dell'Agenzia delle |
entrate. La trasmissione |
telematica di cui al comma 429 |
sostituisce l'obbligo di |
certificazione fiscale dei |
corrispettivi di cui all'articolo|
12 della legge 30 dicembre 1991, |
n. 413, e al decreto del |
Presidente della Repubblica 21 |Definizione delle modalita'
dicembre 1996, n. 696. Resta |tecniche e dei termini per la
comunque fermo l'obbligo di |trasmissione telematica con
emissione delle fatture su |provvedimento del direttore
richiesta del cliente. |dell'Agenzia delle entrate.
--------------------------------------------------------------------
432. Le violazioni alle |
prescrizioni di cui ai commi 429 |
e 431 sono soggette alle sanzioni|
previste ai sensi dell'articolo |
6, comma 3, dell'articolo 11, |
comma 5, e dell'articolo 12, |
comma 3, del decreto legislativo |
18 dicembre 1997, n. 471. |Sanzioni.
--------------------------------------------------------------------
433. Nell'ambito delle attivita' |
volte al riordino, alla |
razionalizzazione e alla |
valorizzazione del patrimonio |
immobiliare dello Stato, |
l'Agenzia del demanio e' |
autorizzata, con decreto |
dirigenziale del Ministero |
dell'economia e delle finanze, a |
vendere a trattativa privata, |
anche in blocco, le quote |
indivise di beni immobili, i |
fondi interclusi nonche' i |
diritti reali su immobili, dei |
quali lo Stato e' proprietario |
ovvero comunque e' titolare. Il |
prezzo di vendita e' stabilito |
secondo criteri e valori di |
mercato, tenuto conto della |
particolare condizione giuridica |
dei beni e dei diritti. Il |
perfezionamento della vendita |
determina il venire meno dell'uso|
governativo, delle concessioni in|
essere nonche' di ogni altro |
eventuale diritto spettante a |Vendita a trattativa privata di
terzi in caso di cessione. |quote indivise, fondi interclusi.
--------------------------------------------------------------------
434. Le aree che appartengono al |
patrimonio e al demanio dello |
Stato, sulle quali, alla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, i comuni hanno realizzato |
le opere di urbanizzazione di cui|
all'articolo 4 della legge 29 |
settembre 1964, n. 847, e |
successive modificazioni, sono |
trasferite in proprieta', a |
titolo oneroso, nello stato di |
fatto e di diritto in cui si |
trovano, al patrimonio |
indisponibile del comune che le |
richiede, con vincolo decennale |
di inalienabilita'. La richiesta |
di trasferimento e' presentata |
alla filiale dell'Agenzia del |
demanio territorialmente |
competente, corredata dalle |
planimetrie e dagli atti |
catastali che identificano le |
aree oggetto di trasferimento. Il|
corrispettivo del trasferimento |
e' determinato secondo i |
parametri fissati nell'elenco 3 |
allegato alla presente legge. I |
parametri sono aggiornati |Trasferimento ai comuni dei beni
annualmente, a decorrere dal 1º |immobili dello Stato su cui i
gennaio 2006, nella misura dell'8|comuni hanno realizzato opere di
per cento. |urbanizzazione.
--------------------------------------------------------------------
435. Le somme dovute dai comuni |
per l'occupazione delle aree di |
cui al comma 434, non versate |
fino alla data di stipulazione |
dell'atto del loro trasferimento,|
sono corrisposte, contestualmente|
al trasferimento, in misura pari |
a un terzo degli importi di cui |
all'elenco 3 allegato alla |
presente legge, per ogni anno di |
occupazione, nei limiti della |
prescrizione quinquennale. Con il|
trasferimento delle aree si |
estinguono i giudizi pendenti, |
promossi dall'amministrazione |
demaniale e comunque preordinati |
alla liberazione delle aree di |
cui al comma 434, e restano |Versamento delle somme per
compensate fra le parti le spese |occupazione di aree ed estinzione
di lite. |giudizi pendenti.
--------------------------------------------------------------------
436. I beni immobili che non |
formano oggetto delle procedure |
di dismissione disciplinate dal |
decreto-legge 25 settembre 2001, |
n. 351, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 23 |
novembre 2001, n. 410, di valore |
non superiore a 100.000 euro, |
individuati con i decreti di cui |
all'articolo 1, comma 1, dello |
stesso decreto-legge n. 351 del |
2001, possono essere alienati |
direttamente dall'Agenzia del |
demanio a trattativa privata, se |
non aggiudicati in vendita, al |
prezzo piu' alto, a seguito di |
procedura di invito pubblico ad |
offrire, della quale sia data |
adeguata pubblicita' almeno su |
due quotidiani a diffusione |
nazionale e su almeno due |
periodici a diffusione locale, di|
durata non inferiore al mese, |Vendita a trattativa privata
esperito telematicamente |degli alloggi cartolarizzabili di
attraverso il sito INTERNET della|valore non superiore a 100.000
medesima Agenzia. |euro.
--------------------------------------------------------------------
437. Le alienazioni di cui al |
comma 436 non sono soggette alla |
disposizione di cui al comma 113 |
dell'articolo 3 della legge 23 |
dicembre 1996, n. 662, |
concernente il diritto di |
prelazione degli enti locali |
territoriali. Non sono altresi' |
soggette alla disposizione di cui|
al primo periodo le alienazioni |
effettuate direttamente dalla |
Agenzia del demanio a trattativa |
privata, a seguito di asta |
pubblica deserta, aventi ad |
oggetto immobili di valore |
inferiore a 250.000 euro; in caso|
di valore pari o superiore al |
predetto importo, il diritto di |
prelazione e' esercitato |
dall'ente locale entro quindici |
giorni dal ricevimento della |
comunicazione della |
determinazione a vendere, e delle|Esclusione del diritto di
relative condizioni, da parte |prelazione degli enti locali
dell'Agenzia del demanio. |territoriali
--------------------------------------------------------------------
438. Relativamente agli immobili |
di cui al comma 436 e' fatto |
salvo il diritto di prelazione in|
favore dei concessionari, dei |
conduttori nonche' dei soggetti |
che si trovano comunque nel |
godimento dell'immobile oggetto |
di alienazione, a condizione che |
gli stessi abbiano soddisfatto |Diritto di prelazione in favore
tutti i crediti richiesti |dei concessionari e dei
dall'amministrazione competente. |conduttori.
--------------------------------------------------------------------
439. Le disposizioni agevolative |
previste dalla normativa vigente |
in favore di enti locali |
territoriali e di enti pubblici e|
privati, in materia di utilizzo |
di beni immobili di proprieta' |
statale sono applicate in regime |
di reciprocita' in favore delle |
amministrazioni dello Stato che a|
loro volta utilizzano, per usi |Condizione di reciprocita'
governativi, immobili di |Stato-enti locali in tema di
proprieta' degli stessi enti. |utilizzazione degli immobili.
--------------------------------------------------------------------
|Abrogazione della disciplina in
|materia di permuta di immobili
440. Il regio decreto-legge 10 |demaniali ad uso di
settembre 1923, n. 2000, |Amministrazioni governative con
convertito dalla legge 17 aprile |altri immobili da destinare agli
1925, n. 473, e' abrogato. |stessi o ad analoghi usi.
--------------------------------------------------------------------
441. Entro sei mesi dalla data di|
entrata in vigore della presente |
legge, gli alloggi di cui |
all'articolo 2 della legge 27 |
dicembre 1997, n. 449, e |
successive modificazioni, sono |
trasferiti in proprieta', a |
titolo gratuito e nello stato di |
fatto e di diritto in cui si |
trovano al momento del loro |
trasferimento, ai comuni nel cui |
territorio gli stessi sono |
ubicati. I comuni procedono, |
entro centoventi giorni dalla |
data della volturazione, |
all'accertamento di eventuali |
difformita' urbanistico-edilizie.|
Le disposizioni del presente |
comma non si applicano agli |
alloggi realizzati in favore dei |
profughi ai sensi dell'articolo |
18 della legge 4 marzo 1952, n. |Trasferimento ai comuni degli
137, nonche' agli alloggi di cui |alloggi di edilizia residenziale
al comma 442. |pubblica.
--------------------------------------------------------------------
442. Al fine di consentire la |
regolare e sollecita conclusione |
delle procedure e in coerenza con|
l'articolo 4, comma 223, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |
il comma 27 dell'articolo 1 della|
legge 24 dicembre 1993, n. 560, |
si interpreta nel senso che gli |
alloggi attualmente di proprieta'|
statale realizzati ai sensi della|
legge 9 agosto 1954, n. 640, sono|
ceduti in proprieta' agli |
assegnatari o loro congiunti, in |
possesso dei requisiti previsti |
dalla predetta legge. Per la |
determinazione delle condizioni |
di vendita, ivi comprese la |
fissazione del prezzo e le |
modalita' di pagamento, si fa |
riferimento alla normativa in |
vigore alla data di presentazione| Cessione di alloggi di edilizia
della domanda di acquisto | residenziale pubblica agli
dell'alloggio. | assegnatari o loro congiunti.
--------------------------------------------------------------------
443. Dopo il comma 13-bis |
dell'articolo 27 del |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 24 |
novembre 2003, n. 326, sono |
aggiunti i seguenti: |
"13-ter. In sede di prima |
applicazione dei commi 13 e |
13-bis, il Ministero della |
difesa, Direzione generale dei |
lavori e del demanio, di concerto|
con l'Agenzia del demanio, |
individua entro il 28 febbraio |
2005 beni immobili comunque in |
uso all'Amministrazione della |
difesa, non piu' utili ai fini |
istituzionali, da dismettere e, a|
tal fine, consegnare al Ministero|
dell'economia e delle finanze e, |
per esso, all'Agenzia del |
demanio. |
13-quater. Gli immobili |
individuati e consegnati ai sensi|
del comma 13-ter entrano a far |
parte del patrimonio disponibile |
dello Stato per essere |
assoggettati alle procedure di |
valorizzazione e di dismissione |
di cui al decreto-legge 25 |
settembre 2001, n. 351, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 23 novembre 2001, n. |
410, e di cui ai commi da 6 a 8. |
Gli immobili individuati sono |
stimati a cura dell'Agenzia del |
demanio nello stato di fatto e di|
diritto in cui si trovano. |
13-quinquies. La Cassa depositi e|
prestiti concede, entro trenta |
giorni dalla data di |
individuazione degli immobili di |
cui al comma 13-ter, |
anticipazioni finanziarie della |
quota come sopra determinata, |
pari al valore degli immobili |
individuati, per un importo |
complessivo non inferiore a 954 |
milioni di euro e, comunque, non |
superiore a 1357 milioni di euro.|
Le condizioni generali ed |
economiche delle anticipazioni |
sono stabilite in conformita' con|
le condizioni praticate sui |
finanziamenti della gestione |
separata di cui all'articolo 5, |
comma 8. Il Ministro |
dell'economia e delle finanze |
provvede al rimborso delle somme |
anticipate e dei connessi oneri |
finanziari a valere sui proventi |
delle dismissioni degli immobili.|
Le anticipazioni concesse dalla |
Cassa depositi e prestiti sono |
versate all'entrata del bilancio |
dello Stato per essere |
riassegnate al Dicastero della |
difesa su appositi fondi relativi|
ai consumi intermedi e agli |
investimenti fissi lordi, da |
ripartire, nel corso della |
gestione, sui capitoli |
interessati, con decreto del |
Ministro della difesa da |
comunicare, anche con evidenze |
informatiche, al Ministero |
dell'economia e delle finanze, |
tramite l'Ufficio centrale del |
bilancio, nonche' alle |
Commissioni parlamentari |
competenti e alla Corte dei |
conti. |
13 sexies. Fermo restando quanto |
previsto al comma 13-quinquies, a|
valere sulle risorse derivanti |
dall'applicazione delle procedure|
di valorizzazione e dismissione |
dei beni immobili |
dell'Amministrazione della |
difesa, non piu' utili ai fini |
istituzionali, ai sensi dei commi|
13 e 13-bis, e individuati dal |
Ministero della difesa, Direzione|
generale dei lavori e del |
demanio, di concerto con |
l'Agenzia del demanio, per |
ciascuno degli anni dal 2005 al |
2009 una somma di 30 milioni di |
euro e' destinata |
all'ammodernamento e alla |
ristrutturazione degli arsenali |
della Marina militare di Augusta,|
La Spezia e Taranto. Inoltre, una|
somma di 30 milioni di euro per |
l'anno 2005 e' destinata al |
finanziamento di un programma di |
edilizia residenziale in favore |
del personale delle Forze armate |
dei ruoli dei sergenti e dei |
volontari in servizio |Dismissioni immobili della
permanente". |difesa.
--------------------------------------------------------------------
444. Le finalita' di cui |
all'articolo 29 della legge 18 |
febbraio 1999, n. 28, e |
successive modificazioni, possono|
essere conseguite anche |
attraverso il ricorso alla |
locazione, anche finanziaria, con|Locazione, anche finanziaria,
l'utilizzo delle risorse non |degli immobili destinati a
ancora impegnate alla data del 31|caserme e alloggi di servizio
dicembre 2004. |della G.d.F.
--------------------------------------------------------------------
|Abrogazione della possibilita' di
445. Il comma 65 dell'articolo 17|acquisizione gratuita da parte
della legge 15 maggio 1997, n. |dei Comuni dei beni del demanio
127, e' abrogato. |dello Stato.
--------------------------------------------------------------------
446. Per conseguire obiettivi di |
contenimento, razionalizzazione, |
ottimizzazione e programmazione |
della spesa pubblica destinata ad|
interventi edilizi sul patrimonio|
immobiliare dello Stato, fermo |
restando il quadro normativo |
vigente, ed in particolare le |
competenze del Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti, |
le amministrazioni dello Stato e |
le Agenzie fiscali, ad eccezione |
degli organi costituzionali e |
degli organismi di sicurezza, |
provvedono, ai fini del |
coordinamento, del monitoraggio e|
della ottimale gestione del |
patrimonio dello Stato a |
comunicare all'Agenzia del |
demanio: |
a) entro il 30 ottobre di ogni |
anno, gli schemi di programma |
triennali e gli elenchi annuali |
redatti ai sensi dell'articolo 14|
della legge 11 febbraio 1994, n. |
109, e successive modificazioni, |
e del decreto del Ministro delle |
infrastrutture e dei trasporti 22|
giugno 2004, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 |
giugno 2004, relativi |
all'esecuzione di interventi |
edilizi di cui all'articolo 3, |
comma 1, lettere b), c), d) ed |
e1), del testo unico delle |
disposizioni legislative e |
regolamentari in materia |
edilizia, di cui al decreto del |
Presidente della Repubblica 6 |
giugno 2001, n. 380, su immobili |
di proprieta' dello Stato; |
b) i programmi triennali e gli |
elenchi annuali definitivi, di |
cui alla lettera a), entro un |
mese dalla data della loro |
approvazione da parte dei |
competenti organi, secondo i |
rispettivi ordinamenti. Identica |
comunicazione e' dovuta in tutti |
i casi di variazione apportata ai|
programmi triennali e agli |
elenchi annuali dei lavori; |
c) ogni tre mesi, il consuntivo |
relativo allo stato di |
realizzazione degli interventi |
previsti negli elenchi annuali |
nonche' ai lavori di importo |
inferiore alla soglia prevista |
dalla legge 11 febbraio 1994, n. |
109, eventualmente eseguiti |
nell'anno considerato; |
d) entro il 31 ottobre di ogni |
anno, le previsioni in ordine ai |
fabbisogni annuali di nuovi spazi|
allocativi, necessari allo |
svolgimento delle proprie |
attivita' istituzionali, nonche' |
le previsioni in ordine alle |
superfici il cui utilizzo e' |Obbligo di comunicazione annuale
ritenuto non piu' necessario |all'Agenzia del demanio da parte
all'esecuzione delle predette |dei Ministeri e delle Agenzie
finalita'. |fiscali.
--------------------------------------------------------------------
447. L'Agenzia del demanio |
elabora linee guida |
tecnico-operative per la |
formazione o l'aggiornamento dei |
programmi triennali degli |
interventi, finalizzate al |
raggiungimento degli obiettivi |
indicati dal Governo, e fornisce |
alle amministrazioni di cui al |
comma 446 il supporto informatico|
per la redazione e la |Potesta' dell'Agenzia del demanio
trasmissione dei programmi |per la formazione e
triennali e degli elenchi |l'aggiornamento dei programmi
annuali. |triennali degli interventi.
--------------------------------------------------------------------
448. L'Agenzia del demanio, entro|
il 30 aprile di ogni anno, |
presenta al Ministero |
dell'economia e delle finanze una|
relazione sulle attivita' svolte |
in attuazione delle disposizioni |Termine per la presentazione
di cui al comma 447. |della relazione annuale.
--------------------------------------------------------------------
449. I piani di investimento |
immobiliare deliberati dall'INAIL|
sono approvati dal Ministro del |
lavoro e delle politiche sociali,|
di concerto con il Ministro |
dell'economia e delle finanze, e |
gli investimenti sono orientati |
alle finalita' annualmente |
individuate con decreto del |
Ministro del lavoro e delle |
politiche sociali, di concerto |
con il Ministro dell'economia e |
delle finanze, sentiti il |
Ministro della salute e il |
Ministro dell'istruzione, |piani di investimento immobiliare
dell'universita' e della ricerca.|INAIL.
--------------------------------------------------------------------
450. Il Ministro dell'economia e |
delle finanze, con uno o piu' |
decreti, avvia programmi di |
dismissioni immobiliari da |
realizzare tramite |
cartolarizzazioni di fondi |
immobiliari o cessioni dirette. |
Con decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro delle |
infrastrutture e dei trasporti, |
sentite le competenti Commissioni|
parlamentari, possono essere |
trasferiti, a prezzo di mercato, |
a Infrastrutture Spa, tratti di |
rete stradale nazionale di cui |
all'articolo 7, comma 1-bis, del |
decreto-legge 8 luglio 2002, n. |
138, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 8 |
agosto 2002, n. 178, |
assoggettabili a pedaggio |
figurativo comunque non a carico |
degli utenti. Il prezzo e' |
fissato con modalita' concordate |
tra il Ministero dell'economia e |
delle finanze, il Ministero delle|
infrastrutture e dei trasporti e |
Infrastrutture Spa. Le modalita' |
di pianificazione, gestione e |
manutenzione dei tratti di cui al|
secondo periodo, rimangono le |
stesse della restante rete |
stradale di interesse nazionale e|
saranno disciplinate da apposita |
convenzione. Con decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, di concerto con il |
Ministro delle infrastrutture e |
dei trasporti, vengono ridefiniti|
entro sei mesi dalla data di |
entrata in vigore della presente |Dismissioni immobiliari e
legge, i rapporti finanziari tra |cartolarizzazioni. Vendita di
ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i |strade nazionali assoggettabili a
Ministeri interessati. |pedaggio.
--------------------------------------------------------------------
451. E' fatta salva |
l'applicazione delle disposizioni|
del codice dei beni culturali e |
del paesaggio, di cui al decreto |
legislativo 22 gennaio 2004, n. |Applicazione delle norme del
42. |codice dei beni culturali.
--------------------------------------------------------------------
452. Per il completamento degli |
interventi infrastrutturali |
necessari a garantire l'integrale|
attuazione della Convenzione tra |
l'Italia e la Francia, conclusa a|
Roma il 24 giugno 1970, di cui |
alla legge 18 giugno 1973, n. |
475, e' autorizzata la spesa di 5|
milioni di euro per dodici anni, |
a decorrere dal 2005, a valere |
sulle risorse previste |
dall'articolo 19-bis, comma 1, |
del decreto-legge 25 marzo 1997, |
n. 67, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 23 |
maggio 1997, n. 135, e successive|
modificazioni, per la |
realizzazione delle opere di |
viabilita' stradale e |
autostradale speciale e di grande|
comunicazione connesse al |
percorso di cui alla stessa |
Convenzione. A tal fine, per |
garantire effettivita' alla |
realizzazione delle iniziative in|
grado di potenziare e rendere |
piu' efficiente la grande |
viabilita' lungo il percorso tra |
Italia e Francia, viene |
assicurata priorita' al |
completamento degli interventi |
infrastrutturali stradali e di |
grande attraversamento viario |
nelle localita' in cui sono |
ubicati gli immobili di cui |
all'articolo 17 della citata |
Convenzione per i quali, alla |
data di entrata in vigore della |
presente legge, sia gia' |Autorizzazione di spesa per
perfezionata la fase della |l'attuazione della Convenzione
progettazione preliminare. |Italia-Francia.
--------------------------------------------------------------------
453. Per consentire l'inizio dei |
lavori relativi alla strada |
statale n. 38 previsti dalla |
delibera del CIPE del 21 dicembre|
2001 per l'accesso alla |
Valtellina, e' autorizzato un |
contributo quindicennale di 2 |
milioni di euro, a favore |
dell'ANAS Spa, a decorrere |
dall'anno 2005. La Cassa depositi|
e prestiti e' autorizzata a |
intervenire a favore dell'ANAS |
Spa ai sensi dell'articolo 47 |
della legge 28 dicembre 2001, n. |Strada statale per l'accesso alla
448. |Valtellina.
--------------------------------------------------------------------
454. All'articolo 24, comma 7, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |Estensione all'esecuzione dei
289, dopo le parole: "alla |lavori della procedura di
procedura" sono inserite le |autorizzazione per i servizi per
seguenti: "di esecuzione di |le informazioni e la sicurezza e
lavori e". |disciplina del segreto di Stato.
--------------------------------------------------------------------
455. Per la realizzazione ed il |
completamento di interventi |
infrastrutturali necessari ad |
assicurare la tutela |
dell'ambiente in relazione ad |
opere di interesse nazionale per |
il collegamento tra le grandi |
reti viarie urbane ed extraurbane|
delle citta' metropolitane a piu'|
intensa circolazione viaria, |
nonche' tra nodi di scambio |
portuali ed aeroportuali ed aree |
urbane attraverso aree naturali |
protette, e' istituito, nello |
stato di previsione del Ministero|
delle infrastrutture e dei |
trasporti, un Fondo per la |
viabilita' con una dotazione di |
12 milioni di euro per l'anno |
2005 e di 5 milioni di euro per |
l'anno 2006. Con decreto del |
Ministro delle infrastrutture e |
dei trasporti da emanare, previo |
parere delle competenti |
Commissioni parlamentari, entro |
sessanta giorni dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, sono individuati gli |
interventi ammessi alla fruizione|
dei contributi e gli importi |
massimi erogabili per ciascun |
intervento, nel rispetto delle |
disposizioni comunitarie in |Istituzione del Fondo per la
materia di aiuti di Stato. |viabilita'.
--------------------------------------------------------------------
456. Per la concessione di |
contributi alla realizzazione di |
infrastrutture ad elevata |
automazione e a ridotto impatto |
ambientale di supporto a nodi di |
scambio viario intermodali e' |
autorizzata la spesa di 10 |
milioni di euro per ciascuno |
degli anni 2005, 2006 e 2007. Con|
decreto del Ministro delle |
infrastrutture e dei trasporti da|
emanare, previo parere delle |
competenti Commissioni |
parlamentari, entro sessanta |
giorni dalla data di entrata in |
vigore della presente legge, sono|
individuate le tipologie di |
intervento che possono fruire dei|
contributi e gli importi massimi |Contributo per infrastrutture ad
erogabili per ciascun intervento,|elevata automazione e a ridotto
nel rispetto delle disposizioni |impatto ambientale di supporto a
comunitarie in materia di aiuti |nodi di scambio viario
di Stato. |intermodali.
--------------------------------------------------------------------
457. Per la prosecuzione degli |
interventi previsti all'articolo |
4, comma 158, della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e' |Progettazione e realizzazione di
autorizzata la spesa di 3 milioni|tutte le opere di integrazione
di euro per l'anno 2005. |del passante di Mestre.
--------------------------------------------------------------------
458. E' autorizzata la spesa di 3|
milioni di euro a decorrere |
dall'anno 2005 allo scopo della |
prosecuzione degli interventi |
infrastrutturali previsti ai |
sensi dell'articolo 3, comma 127 |
della legge 24 dicembre 2003, n. |Parco della Salute e delle nuove
350. |Molinette di Torino.
--------------------------------------------------------------------
459. Per le finalita' di cui |
all'articolo 45, comma 3, della |
legge 28 dicembre 2001, n. 448, |
come rideterminate dal comma 180 |
dell'articolo 4 della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e' |
autorizzata la spesa di 3 milioni|
di euro per ciascuno degli anni |
2005, 2006 e 2007. Al relativo |
onere si provvede mediante |
corrispondente riduzione |
dell'autorizzazione di spesa di |
cui all'articolo 13, comma 1, |Fiera del Levante di Bari,d Fiera
della legge 1º agosto 2002, n. |di Verona, Fiera di Foggia e
166. |Fiera di Padova.
--------------------------------------------------------------------
460. Fermo restando quanto |
disposto dall'articolo 6, commi |
1, 2 e 3, del decreto-legge 15 |
aprile 2002, n. 63, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 15|
giugno 2002, n. 112, l'articolo |
12 della legge 16 dicembre 1977, |
n. 904, non si applica alle |
societa' cooperative e loro |
consorzi a mutualita' prevalente |
di cui al libro V, titolo VI, |
capo I, sezione I, del codice |
civile, e alle relative |
disposizioni di attuazione e |
transitorie, e che sono iscritti |
all'Albo delle cooperative |
sezione cooperative a mutualita' |
prevalente di cui all'articolo |
223-sexiesdecies delle |
disposizioni di attuazione del |
codice civile: |
|
a) per la quota del 20 per cento |
degli utili netti annuali delle |
cooperative agricole e loro |
consorzi di cui al decreto |
legislativo 18 maggio 2001, n. |
228, delle cooperative della |
piccola pesca e loro consorzi; |
|Non concorrenza alla formazione
b) per la quota del 30 per cento |del reddito delle somme destinate
degli utili netti annuali delle |a riserve indivisibili nei limiti
altre cooperative e loro |degli utili annuali destinati
consorzi. |alla riserva minima obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
461. L'articolo 10 del decreto |
del Presidente della Repubblica |
29 settembre 1973, n. 601, e |
successive modificazioni, non si |Esclusione dall'esenzione del 20%
applica limitatamente alla |degli utili delle cooperative
lettera a) del comma 1. |agricole accantonati a riserva.
--------------------------------------------------------------------
462. L'articolo 11 del decreto |
del Presidente della Repubblica |
29 settembre 1973, n. 601, e |
successive modificazioni, si |
applica limitatamente al reddito |
imponibile derivante |
dall'indeducibilita' dell'imposta|Limitazione dell'agevolazione al
regionale sulle attivita' |reddito imponibile derivante
produttive. |dall'indeducibilita' IRAP.
--------------------------------------------------------------------
463. Le previsioni di cui ai |
commi da 460 a 462 non si |
applicano alle cooperative |
sociali e loro consorzi di cui |
alla legge 8 novembre 1991, n. |
381. Resta, in ogni caso, |
l'esenzione da imposte e la |
deducibilita' delle somme |Esclusione dalla limitazione
previste dall'articolo 11 della |delle agevolazioni per le
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e |cooperative sociali e i loro
successive modificazioni. |consorzi.
--------------------------------------------------------------------
464. A decorrere dall'esercizio |
in corso al 31 dicembre 2004, in |
deroga all'articolo 3 della legge|
27 luglio 2000, n. 212, per le |
societa' cooperative e loro |
consorzi diverse da quelle a |
mutualita' prevalente |
l'applicabilita' dell'articolo 12|
della legge 16 dicembre 1977, n. |
904, e' limitata alla quota del |
30 per cento degli utili netti |
annuali, a condizione che tale |Trattamento fiscale delle
quota sia destinata ad una |societa' cooperative: limitazione
riserva indivisibile prevista |alla quota del 30 per cento degli
dallo statuto. |utili netti annuali.
--------------------------------------------------------------------
465. Gli interessi sulle somme |
che i soci persone fisiche |
versano alle societa' cooperative|
e loro consorzi alle condizioni |
previste dall'articolo 13 del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
601, e successive modificazioni, |
sono indeducibili per la parte |
che supera l'ammontare calcolato |
con riferimento alla misura |
minima degli interessi spettanti |
ai detentori dei buoni postali |
fruttiferi, aumentata dello 0,90 |Indeducibilita' degli interessi
per cento. |eccedenti.
--------------------------------------------------------------------
466. Le disposizioni dei commi da|
460 a 465 si applicano a |
decorrere dai periodi d'imposta |Decorrenza dele disposizioni dei
successivi a quello in corso al |commi da 460 a 465 dal 31
31 dicembre 2003. |dicembre 2003.
--------------------------------------------------------------------
467. Al numero 41-bis) della |
tabella A, parte seconda, |
allegata al decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, sono |
ricomprese, a decorrere dal 1º |
gennaio 2005, anche le |
prestazioni di cui ai numeri 18),|
19), 20) e 21) dell'articolo 10 |
del predetto decreto n. 633 del |
1972, e successive modificazioni,|
rese, in favore dei soggetti |
indicati nel medesimo numero |
41-bis) da cooperative e loro |
consorzi, sia direttamente che in|
esecuzione di contratti di |
appalto e convenzioni in genere. |
Resta salva la facolta' per le |
cooperative sociali di cui alla |
legge 8 novembre 1991, n. 381, di|
optare per la previsione di |
maggior favore ai sensi |
dell'articolo 10, comma 8, del |
decreto legislativo 4 dicembre |
1997, n. 460. Le agevolazioni di |
cui al presente comma sono |
concesse nel limite di spesa di |
10 milioni di euro annui. Il |
Ministro dell'economia e delle |IVA prestazioni
finanze provvede, con propri |socio-assistenziali qualora
decreti, a dare attuazione al |effettuate da parte di
presente comma. |cooperative e loro consorzi.
--------------------------------------------------------------------
|Abrogazione della possibilita'
|per le casse rurali e artigiane
468. All'articolo 11, comma 4, |di calcolare la quota di utili
della legge 31 gennaio 1992, n. |del 3 per cento sulla base degli
59, il secondo periodo e' |utili, al netto delle riserve
soppresso. |obbligatorie.
--------------------------------------------------------------------
469. All'articolo 6 della legge |
13 maggio 1999, n. 133, e |
successive modificazioni, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 1, lettera b), e' |
aggiunto, in fine, il seguente |
periodo: "Qualora a detti |
consorzi, esistenti alla data di |
entrata in vigore della presente |
disposizione, fossero associati |
anche soggetti diversi dalle |
banche, l'esenzione si applica |
limitatamente alle prestazioni |
rese nei confronti delle banche, |
a condizione che il relativo |
ammontare sia superiore al 50 per|
cento del volume d'affari"; |Esenzione Iva per i consorzi fra
b) il comma 4 e' abrogato. |banche.
--------------------------------------------------------------------
470. All'articolo 90 della legge |
27 dicembre 2002, n. 289, dopo il|
comma 11, e' inserito il |
seguente: |
"11-bis. Per i soggetti di cui al|
comma 1 la pubblicita', in |
qualunque modo realizzata negli |
impianti utilizzati per |
manifestazioni sportive |
dilettantistiche con capienza |
inferiore ai tremila posti, e' da|
considerarsi, ai fini |
dell'applicazione delle |
disposizioni del decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 640, in rapporto|
di occasionalita' rispetto |
all'evento sportivo direttamente |
organizzato". |Pubblicita' negli stadi.
--------------------------------------------------------------------
471. A decorrere dal 1º gennaio |
2005, le disposizioni che |
disciplinano le modalita' di |
liquidazione e di versamento |
dell'imposta sul valore aggiunto |
contenute nel regolamento di cui |
al decreto del Ministro delle |
finanze 24 ottobre 2000, n. 370, |
e nel regolamento di cui al |
decreto del Ministro delle |
finanze 24 ottobre 2000, n. 366, |
non si applicano ai soggetti che |
nell'anno solare precedente hanno|
versato imposta sul valore |
aggiunto per un importo superiore|
a 2 milioni di euro. I soggetti |
di cui al presente comma hanno |
facolta' di eseguire le |
annotazioni relative alle |
operazioni effettuate entro il |
giorno 15 del mese successivo a |
quello di effettuazione |Versamenti periodici IVA con
dell'operazione. |cadenza mensile.
--------------------------------------------------------------------
472. All'articolo 4, comma 1, del|
testo unico delle disposizioni |
legislative concernenti le |
imposte sulla produzione e sui |
consumi e relative sanzioni |
penali e amministrative, di cui |
al decreto legislativo 26 ottobre|
1995, n. 504, e successive |
modificazioni, dopo il terzo |
periodo, e' inserito il seguente:|
"In tal caso resta altresi' |
sospesa la procedura di |
riscossione dell'imposta sul |Sospensione della procedura di
valore aggiunto gravante sulle |riscossione dell'IVA gravante
accise stesse". |sulle accise.
--------------------------------------------------------------------
473. Le riserve e i fondi in |
sospensione di imposta, anche se |
imputati al capitale sociale o al|
fondo di dotazione, esistenti nel|
bilancio o nel rendiconto |
dell'esercizio in corso alla data|
del 31 dicembre 2004, possono |
essere assoggettati, in tutto o |
in parte, ad imposta sostitutiva |
dell'imposta sul reddito delle |Smobilizzo, mediante pagamento di
persone fisiche, dell'imposta sul|un'imposta sostitutiva del 10%,
reddito delle societa' e |delle riserve e dei fondi in
dell'imposta regionale sulle |sospensione di imposta esistenti
attivita' produttive, nella |nel bilancio dell'esercizio in
misura del 10 per cento. La |corso al 31 dicembre 2004.
disposizione del primo periodo |Esclusione delle riserve
non si applica alle riserve per |costituite per ammortamenti
ammortamenti anticipati. |anticipati
--------------------------------------------------------------------
474. Per i saldi attivi di |
rivalutazione costituiti ai sensi|
delle leggi 29 dicembre 1990, n. |
408, 30 dicembre 1991, n. 413, e |
21 novembre 2000, n. 342, |
compresi quelli costituiti ai |
sensi dell'articolo 14 della |
legge 21 novembre 2000, n. 342, |Riduzione della misura
l'imposta sostitutiva di cui al |dell'imposta sostitutiva nelle
comma 473 e' ridotta al 4 per |ipotesi di affrancamento di saldi
cento. |attivi di rivalutazione.
--------------------------------------------------------------------
475. Le riserve e i fondi di cui |
al comma 473 e i saldi attivi di |
cui al comma 474, assoggettati |
all'imposta sostitutiva, non |
concorrono a formare il reddito |
imponibile dell'impresa ovvero |
della societa' e dell'ente e in |
caso di distribuzione dei citati |
saldi attivi non spetta il |
credito di imposta previsto |Non concorrenza alla formazione
dall'articolo 4, comma 5, della |del reddito imponibile della
legge 29 dicembre 1990, n. 408, |societa' delle riserve, dei
dall'articolo 26, comma 5, della |fondi, dei saldi di
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e|rivalutazione, qualora siano
dall'articolo 13, comma 5, della |assoggettati ad imposta
legge 21 novembre 2000, n. 342. |sostitutiva.
--------------------------------------------------------------------
476. L'imposta sostitutiva e' |
liquidata nella dichiarazione dei|
redditi relativa all'esercizio di|
cui al comma 473 ed e' versata, |Liquidazione dell'imposta
in unica soluzione, entro il |sostitutiva nella dichiarazione
termine di versamento del saldo |dei redditi relativa
delle imposte sui redditi di tale|all'esercizio in corso al 31
esercizio. |dicembre 2004.
--------------------------------------------------------------------
477. L'imposta sostitutiva e' |
indeducibile e puo' essere |
imputata, in tutto o in parte, |
alle riserve iscritte in bilancio|
o rendiconto. Se l'imposta |
sostitutiva e' imputata al |
capitale sociale o fondo di |
dotazione, la corrispondente |
riduzione e' operata, anche in |
deroga all'articolo 2365 del |
codice civile, con le modalita' |
di cui all'articolo 2445, secondo|Indeducibilita' dell'imposta
comma, del medesimo codice. |sostitutiva versata.
--------------------------------------------------------------------
478. Per la liquidazione, |
l'accertamento, la riscossione, i|
rimborsi, le sanzioni e il |
contenzioso si applicano le |
disposizioni previste per le |Applicazione delle regole
imposte sui redditi. |previste per le imposte dirette.
--------------------------------------------------------------------
479. Il Fondo bieticolo nazionale|
di cui all'articolo 3 del |
decreto-legge 21 dicembre 1990, |
n. 391, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 18 |
febbraio 1991, n. 48, e' |
incrementato della somma di 10 |
milioni di euro per l'anno 2005. |Fondo bieticolo nazionale
--------------------------------------------------------------------
480. Al decreto legislativo 15 |
novembre 1993, n. 507, sono |
apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) all'articolo 6, dopo il comma |
2, e' aggiunto il seguente: |
"2-bis. Per i soggetti di cui |
all'articolo 20 non trova |
applicazione l'imposta sulla |
pubblicita'."; |
b) all'articolo 20, dopo il comma|
1, e' aggiunto il seguente: |
"1-bis. Il presente articolo si |
applica alle persone fisiche che |
non intendono affiggere manifesti|
negli spazi previsti |
dall'articolo 20-bis."; |
c) dopo l'articolo 20, e' |
inserito il seguente: |
"Art. 20-bis. - (Spazi riservati |
ed esenzione dal diritto) - 1. I |
comuni devono riservare il 10 per|
cento degli spazi totali per |
l'affissione dei manifesti ai |
soggetti di cui all'articolo 20. |
La richiesta e' effettuata dalla |
persona fisica che intende |
affiggere manifesti per i |
soggetti di cui all'articolo 20 e|
deve avvenire secondo le |
modalita' previste dal presente |
decreto e dai relativi |
regolamenti comunali. Il comune |
non fornisce personale per |
l'affissione. L'affissione negli |
spazi riservati e' esente dal |
diritto sulle pubbliche |
affissioni. |
2. Le violazioni ripetute e |
continuate delle norme in materia|
d'affissioni e pubblicita' |
commesse fino all'entrata in |
vigore della presente |
disposizione, mediante affissioni|
di manifesti politici ovvero di |
striscioni e mezzi similari |
possono essere definite in |
qualunque ordine e grado di |
giudizio nonche' in sede di |
riscossione delle somme |
eventualmente iscritte a titolo |
sanzionatorio, mediante il |
versamento, a carico del |
committente responsabile, di una |
imposta pari, per il complesso |
delle violazioni commesse e |
ripetute a 100 euro per anno e |
per provincia. Tale versamento |
deve essere effettuato a favore |
della tesoreria del comune |
competente o della provincia |
qualora le violazioni siano state|
compiute in piu' di un comune |
della stessa provincia; in tal |
caso la provincia provvede al |
ristoro, proporzionato al valore |
delle violazioni accertate, ai |
comuni interessati, ai quali |
compete l'obbligo di inoltrare |
alla provincia la relativa |
richiesta entro il 30 settembre |
2005. In caso di mancata |
richiesta da parte dei comuni, la|
provincia destinera' le entrate |
al settore ecologia. La |
definizione di cui al presente |
comma non da' luogo ad alcun |
diritto al rimborso di somme |
eventualmente gia' riscosse a |
titolo di sanzioni per le |
predette violazioni. Il termine |
per il versamento e' fissato, a |
pena di decadenza dal beneficio |
di cui al presente comma, al 31 |
maggio 2005. Non si applicano le |
disposizioni dell'articolo 15, |
commi 2 e 3, della legge 10 |
dicembre 1993, n. 515."; |
d) all'articolo 23, dopo il comma|
4 e' aggiunto il seguente: |
"4-bis. Se il manifesto riguarda |
l'attivita' di soggetti elencati |
nell'articolo 20, il responsabile|
e' esclusivamente colui che |
materialmente e' colto in |
flagranza nell'atto d'affissione.|
Non sussiste responsabilita' |
solidale."; |
e) all'articolo 24, dopo il comma|
5-bis e' aggiunto il seguente: |
"5-ter. Se il manifesto riguarda |
l'attivita' di soggetti elencati |
nell'articolo 20, il responsabile|
e' esclusivamente colui che |
materialmente e' colto in |
flagranza nell'atto di |
affissione. Non sussiste |
responsabilita' solidale". |Affissioni manifesti
--------------------------------------------------------------------
481. All'articolo 23 del decreto |
legislativo 30 aprile 1992, n. |
285, dopo il comma 13-quater, e' |
aggiunto il seguente: |
"13-quinquies. Se il manifesto |
riguarda l'attivita' di soggetti |
elencati nell'articolo 20 del |
decreto legislativo 15 novembre |
1993, n. 507, e successive |
modificazioni, il responsabile e'|
esclusivamente colui che |
materialmente e' colto in |
flagranza nell'atto di |
affissione. Non sussiste |Esclusione della responsabilita'
responsabilita' solidale". |solidale.
--------------------------------------------------------------------
482. Alla legge 4 aprile 1956, n.|
212, sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) all'articolo 6 e' aggiunto il |
seguente comma: |
"E' responsabile esclusivamente |
colui che materialmente e' colto |
in flagranza nell'atto di |
affissione. Non sussiste |
responsabilita' solidale."; |
b) all'articolo 8 e' aggiunto il |
seguente comma: |
"E' responsabile esclusivamente |
colui che materialmente e' colto |
in flagranza nell'atto di |
affissione. Non sussiste |Norme per la disciplina della
responsabilita' solidale". |propaganda elettorale.
--------------------------------------------------------------------
483. Alla legge 10 dicembre 1993,|
n. 515, sono apportate le |
seguenti modificazioni: |
a) all'articolo 15, comma 3, le |
parole: "sono a carico, in |
solido, dell'esecutore materiale |
e del committente responsabile" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"sono a carico esclusivamente |
dell'esecutore materiale. Non |
sussiste responsabilita' solidale|
neppure del committente"; |
b) all'articolo 15, comma 19, e' |
aggiunto, infine, il seguente |
periodo: "La responsabilita' in |Disciplina delle campagne
materia di manifesti e' personale|elettorali per l'elezione alla
e non sussiste responsabilita' |Camera dei deputati e al Senato
neppure del committente". |della Repubblica.
--------------------------------------------------------------------
484. Le disposizioni di cui |
all'articolo 4, commi 181, 182, |
183, 184, 185 e 186 della legge |
24 dicembre 2003, n. 350, sono |
estese alle spese sostenute |
nell'anno 2005. Il relativo |
limite di spesa per l'anno 2006 |Proroga del credito d'imposta a
resta fissato in 95 milioni di |favore delle imprese editrici di
euro. |quotidiani e periodici.
--------------------------------------------------------------------
485. Con provvedimento |
direttoriale del Ministero |
dell'economia e delle |
finanze-Amministrazione autonoma |
dei monopoli di Stato, tenuto |
anche conto dei provvedimenti di |
variazione delle tariffe dei |
prezzi di vendita al pubblico dei|
tabacchi lavorati, eventualmente |
intervenuti ai sensi |
dell'articolo 2 della legge 13 |
luglio 1965, n. 825, e successive|
modificazioni, puo' essere |
aumentata l'aliquota di base |
della tassazione dei tabacchi |
lavorati, di cui all'articolo 28,|
comma 1, del decreto-legge 30 |
agosto 1993, n. 331, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 29|
ottobre 1993, n. 427, al fine di |
assicurare un maggiore gettito |
complessivo pari a 500 milioni di|
euro per l'anno 2005 e a 1.000 |
milioni di euro annui a decorrere|
dall'anno 2006. |Aumento accise tabacchi.
--------------------------------------------------------------------
486. Per il perseguimento di |
obiettivi di pubblico interesse, |
ivi compresi quelli di difesa |
della salute pubblica, con |
provvedimento direttoriale del |
Ministero dell'economia e delle |
finanze - Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato, |
sentito il Ministero della |
salute, possono essere |
individuati criteri e modalita' |
di determinazione di un prezzo |
minimo di vendita al pubblico dei|Prezzo minimo di vendita al
tabacchi lavorati. |pubblico dei tabacchi lavorati.
--------------------------------------------------------------------
487. La vendita al pubblico delle|
sigarette e' ammessa |
esclusivamente in pacchetti |
confezionati con dieci o venti |Confezionamneto sigarette
pezzi. |limitato in dieci o venti pezzi.
--------------------------------------------------------------------
488. Al fine di una tendenziale |
armonizzazione della misura del |
prelievo erariale sul Lotto a |
quella vigente per altri tipi di |
gioco, le percentuali delle |
ritenute previste dagli articoli |
2, nono comma, della legge 6 |
agosto 1967, n. 699, e successive|
modificazioni, e 17, quarto |
comma, della legge 29 gennaio |
1986, n. 25, sono sostituite con |
una ritenuta unica del 6 per |Ritenuta unica del 6% sulle
cento. |vincite al lotto.
--------------------------------------------------------------------
489. Il primo comma dell'articolo|
2 della legge 2 agosto 1982, n. |
528, e' sostituito dal seguente: |
"Il gioco del lotto si basa |
sull'utilizzo dei numeri da 1 a |
90 inclusi, sopra le ruote di |
Bari, Cagliari, Firenze, Genova, |
Milano, Napoli, Palermo, Roma, |
Torino, Venezia, e sopra la ruota|
denominata ruota nazionale. I |
cinque numeri estratti |
determinano le vincite |
relativamente a ciascuna ruota. |Aggiunta di una ulteriore ruota
Le estrazioni della ruota |per il gioco del lotto denominata
nazionale sono svolte in Roma". |"ruota nazionale".
--------------------------------------------------------------------
490. Le scommesse sulla ruota |
nazionale si effettuano puntando |
sulla ruota stessa con esclusione|
di tutte le altre ruote. La |
raccolta delle scommesse sulla |
ruota nazionale viene effettuata |
dal concessionario del gioco del |
lotto attraverso la rete |Modalita' di raccolta per le
automatizzata del lotto. |scommesse sulla ruota nazionale.
--------------------------------------------------------------------
491. Il primo ed il secondo comma|
dell'articolo 8 della legge 2 |
agosto 1982, n. 528, sono |
sostituiti dai seguenti: |
"I premi sono fissati come |
appresso: |
a) sorti del gioco: premi per |
ogni combinazione; |
b) estratto semplice: undici |
volte e duecentotrentadue |
millesimi della posta; |
c) estratto determinato: |
cinquantacinque volte la posta; |
d) ambo: duecentocinquanta volte |
la posta; |
e) terno: quattromilacinquecento |
volte la posta; |
f) quaterna: centoventimila volte|
la posta; |
g) cinquina: seimilioni di volte |
la posta. |
Il premio massimo cui puo' dar |
luogo ogni scontrino di giocata, |
comunque sia ripartito tra le |
poste l'importo delle scommesse, |
non puo' eccedere la somma di 6 |Incremento del valori dei premi.
milioni di euro". |Tetto massimo alle vincite.
--------------------------------------------------------------------
492. Resta fermo quanto stabilito|Possibilita' di adeguamento del
dal terzo comma dell'articolo 8 |limite di importo massimo del
della legge 2 agosto 1982, n. |premio con decreto del Ministro
528. |dell'economia e delle finanze.
--------------------------------------------------------------------
493. E' istituita la scommessa |
dell'estratto determinato. La |
giocata dell'estratto determinato|
si effettua aggiungendo |
all'indicazione del numero |
pronosticato la specificazione |
relativa alla successione |Istituzione della scommessa
ordinale di primo, secondo, |denominata "estratto
terzo, quarto e quinto estratto. |determinato".
--------------------------------------------------------------------
494. Con provvedimento |
direttoriale del Ministero |
dell'economia e delle finanze- |
Amministrazione autonoma dei |
monopoli di Stato puo' essere |
istituita una ulteriore |Possibilita' di istituire una
estrazione settimanale del gioco |ulteriore estrazione settimanale
del lotto abbinata al concorso |del gioco del lotto abbinata al
Enalotto. |concorso Enalotto.
--------------------------------------------------------------------
495. All'articolo 110, comma 7, |
del testo unico di cui al regio |
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e|
successive modificazioni, la |Soppressione degli apparecchi che
lettera b) e' abrogata. |non consentono vincite in denaro.
--------------------------------------------------------------------
496. La disposizione di cui al |
secondo periodo del comma 7 |
dell'articolo 39 del |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 24 |
novembre 2003, n. 326, si intende|
nel senso che dalle date del 1º |
gennaio e 1º maggio 2004, |
previste in funzione del rilascio|
o meno del nulla osta, gli |
apparecchi e congegni di cui alla|
medesima disposizione, se non |
convertiti in apparecchi e |
congegni per il gioco lecito, |
sono illeciti ancorche' non |
consentano il prolungamento o la |Norma interpretativa in tema di
ripetizione della partita. |giochi.
--------------------------------------------------------------------
497. L'esenzione di cui |
all'articolo 10, primo comma, |
numero 6), del decreto del |
Presidente della Repubblica 26 |
ottobre 1972, n. 633, si applica |
alla raccolta delle giocate con |
gli apparecchi da intrattenimento|
di cui all'articolo 110, comma 6,|
del testo unico delle leggi di |
pubblica sicurezza, di cui al |
regio decreto 18 giugno 1931, n. |
773, e successive modificazioni, |
anche relativamente ai rapporti |Esenzione dall'imposta sul valore
tra i concessionari della rete |aggiunto alla raccolta delle
per la gestione telematica ed i |giocate con gli apparecchi di
terzi incaricati della raccolta |intrattenimento di cui al comma 6
stessa. |dell'articolo 10 del TULPS.
--------------------------------------------------------------------
498. E' istituita, entro tre mesi|
dalla data di entrata in vigore |
della presente legge, con |
provvedimento direttoriale del |
Ministero dell'economia e delle |
finanze - Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato, |
sentito il Ministero delle |
politiche agricole e forestali - |
Dipartimento della qualita' dei |
prodotti agroalimentari e dei |
servizi, una nuova scommessa |
ippica a totalizzatore, proposta |
dall'UNIRE. Con il medesimo |
provvedimento sono stabilite le |
disposizioni attuative relative |
alla nuova scommessa ippica, da |
effettuarsi nelle reti dei punti |
di vendita dei concorsi |
pronostici, delle agenzie ippiche|
e sportive nonche' negli |
ippodromi, tenendo conto che la |
raccolta deve essere ripartita |
assegnando il 72 per cento come |
montepremi e compenso per |
l'attivita' di gestione della |
scommessa, l'8 per cento come |
compenso dell'attivita' dei punti|
di vendita, il 6 per cento come |
entrate erariali sotto forma di |Istituzione di una nuova
imposta unica e il 14 per cento |scommessa ippica a totalizzatore
come prelievo a favore |da realizzarsi su proposta
dell'UNIRE. |dell'UNIRE
--------------------------------------------------------------------
499. All'articolo 39 del |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 24 |
novembre 2003, n. 326, dopo il |
comma 7-bis e' inserito il |
seguente: |
"7-ter. La sanzione di cui alla |
lettera c) del comma 7 e' |
applicata al gestore di |
apparecchi da intrattenimento di |
cui all'articolo 110, comma 7, |
lettere a) e c), del testo unico |
di cui al regio decreto 18 giugno|
1931, n. 773, e successive |
modificazioni, in tutti i casi |
nei quali i predetti apparecchi, |
installati presso esercizi |
pubblici, risultino non conformi |
alle prescrizioni normative e |
alle regole tecniche definite ai |
sensi dell'articolo 22, comma 1, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |Sanzioni in materia di apparecchi
289". |da divertimento
--------------------------------------------------------------------
500. All'articolo 38 della legge |
23 dicembre 2000, n. 388, al |
comma 3 e al comma 4 le parole: |
"comma 6" sono sostituite dalle |
seguenti: "commi 6 e 7". |
501. All'articolo 38 della legge |
23 dicembre 2000, n. 388, i commi|
1 e 2 sono abrogati. |Coordinamento testuale
--------------------------------------------------------------------
502. Il Ministero dell'economia e|
delle finanze-Amministrazione |
autonoma dei monopoli di Stato |
definisce i requisiti tecnici dei|
documenti attestanti il rilascio |
dei nulla osta di cui |
all'articolo 38, commi 3 e 4, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, tali da assicurarne la |
controllabilita' a distanza. Gli |
eventuali costi di rilascio dei |
predetti documenti sono a carico |
dei richiedenti. |Requisiti tecnici del nulla osta
--------------------------------------------------------------------
|L'indetraibilita' dell'imposta
503. All'articolo 30, comma 4, |sul valore aggiunto afferente le
della legge 23 dicembre 2000, n. |operazioni aventi per oggetto
388, le parole: " 31 dicembre |ciclomotori, motocicli,
2004" sono sostituite dalle |autovetture e autoveicoli, e'
seguenti: " 31 dicembre 2005". |prorogata al 31 dicembre 2005
--------------------------------------------------------------------
504. All'articolo 2, comma 11, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, e successive modificazioni, |
le parole: "Per l'anno 2003 e per|
l'anno 2004" sono sostituite |Proroga al 2005 dell'esenzione
dalle seguenti: "Per gli anni |IRPEF di 8000 euro per i
2003, 2004 e 2005". |lavoratori transfrontalieri.
--------------------------------------------------------------------
505. Per l'anno 2005 il limite di|
non concorrenza alla formazione |
del reddito di lavoro dipendente,|
relativamente ai contributi di |
assistenza sanitaria, di cui |
all'articolo 51, comma 2, lettera|
a), del testo unico delle imposte|
sui redditi, di cui al decreto |
del Presidente della Repubblica |Esenzione IRPEF dei contributi
22 dicembre 1986, n. 917, e |versati per assistenza sanitaria
successive modificazioni, e' |dai lavoratori dipendenti nel
fissato in euro 3.615,20. |limite di 3.615,20
--------------------------------------------------------------------
506. All'articolo 11 del decreto |
legislativo 2 settembre 1997, n. |
313, concernente il regime |
speciale per gli imprenditori |
agricoli, e successive |
modificazioni, sono apportate le |
seguenti modificazioni: |
a) al comma 5, primo e secondo |
periodo, le parole: "anni dal |
1998 al 2004" sono sostituite |
dalle seguenti: "anni dal 1998 al|
2005"; | Proroga agevolazioni in
b) il comma 5-bis e' abrogato. |agricoltura e nel settore ittico
--------------------------------------------------------------------
|Proroga esenzione imposte di
|bollo, registro, ipotecarie e
507. Il termine previsto |catastali nonche' dalle tasse di
dall'articolo 43, comma 3, della |concessione governativa per gli
legge 1º agosto 2002, n. 166, |atti, contratti, documenti e
prorogato, da ultimo, al 31 |formalita' occorrenti per la
dicembre 2004 dall'articolo 2, |ricostruzione o la riparazione
comma 19, della legge 24 dicembre|degli immobili distrutti o
2003, n. 350, e' ulteriormente |danneggiati nei comuni della
prorogato al 31 dicembre 2005. |valle del Belice
--------------------------------------------------------------------
508. All'articolo 19, comma 3, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, e successive modificazioni, |
le parole: "31 dicembre 2004" |
sono sostituite dalle seguenti: |Proroga della detrazione IRPEF
"31 dicembre 2005". |per la salvaguardia dei boschi
--------------------------------------------------------------------
509. All'articolo 45, comma 1, |
del decreto legislativo 15 |
dicembre 1997, n. 446, e |
successive modificazioni, le |
parole da: "per i cinque periodi |
d'imposta successivi" fino alla |
fine del comma sono sostituite |
dalle seguenti: "per i sei |
periodi d'imposta successivi |
l'aliquota e' stabilita nella |
misura dell'1,9 per cento; per il|
periodo d'imposta in corso al 1º |
gennaio 2005 l'aliquota e' |Proroga agevolazioni Irap
stabilita nella misura del 3,75 |agricoltura e cooperative piccola
per cento". |pesca
--------------------------------------------------------------------
510. Per l'anno 2005 sono |
prorogate le disposizioni di cui |Proroga agevolazioni fiscali
all'articolo 11 della legge 23 |imprese che esercitano la pesca
dicembre 2000, n. 388. |nelle acque interne e lagunari
--------------------------------------------------------------------
511. A decorrere dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge e fino al 31 dicembre 2005,|
si applicano: |
a) le disposizioni in materia di |
riduzione di aliquote di accisa |
sulle emulsioni stabilizzate, di |
cui all'articolo 24, comma 1, |
lettera d), della legge 23 |
dicembre 2000, n. 388, nonche' la|
disposizione contenuta |
nell'articolo 1, comma 1-bis, del|
decreto-legge 28 dicembre 2001, |
n. 452, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
febbraio 2002, n. 16, e, per il |
medesimo periodo, l'aliquota di |
cui al numero 1) della predetta |
lettera d) e' stabilita in euro |
256,70 per mille litri; |
b) le disposizioni in materia di |
aliquota di accisa sul gas metano|
per combustione per uso |
industriale di cui all'articolo 4|
del decreto-legge 1º ottobre |
2001, n. 356, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
novembre 2001, n. 418; |
c) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti le |
agevolazioni sul gasolio e sul |
GPL impiegati nelle zone montane |
e in altri specifici territori |
nazionali, di cui all'articolo 5 |
del decreto-legge 1º ottobre |
2001, n. 356, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
novembre 2001, n. 418; |
d) le disposizioni in materia di |
agevolazione per le reti di |
teleriscaldamento alimentate con |
biomassa ovvero con energia |
geotermica, di cui all'articolo 6|
del decreto-legge 1º ottobre |
2001, n. 356, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
novembre 2001, n. 418; |
e) le disposizioni in materia di |
aliquote di accisa sul gas metano|
per combustione per usi civili, |
di cui all'articolo 27, comma 4, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388; |
f) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti le |
agevolazioni sul gasolio e sul |
GPL impiegati nelle frazioni |
parzialmente non metanizzate di |
comuni ricadenti nella zona |
climatica E, di cui al comma 2 |
dell'articolo 13 della legge 28 |
dicembre 2001, n. 448; |
g) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti il regime |
agevolato per il gasolio per |
autotrazione destinato al |
fabbisogno della provincia di |
Trieste e dei comuni della |
provincia di Udine, di cui al |
comma 6 dell'articolo 21 della |
legge 27 dicembre 2002, n. 289; |
h) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti le |
agevolazioni sul gasolio |
utilizzato nelle coltivazioni |
sotto serra, di cui all'articolo |
2, comma 4, della legge 24 |Prooroga agevolazioni in materia
dicembre 2003, n. 350. |di accise
--------------------------------------------------------------------
512. Al fine di favorire |
l'accesso al credito alle imprese|
agricole ed agroalimentari, a |
decorrere dal 1º gennaio 2005 la |
gestione degli interventi di |
sostegno finanziario di cui |
all'articolo 36 della legge 2 |
giugno 1961, n. 454, e successive|
modificazioni, e la relativa |
dotazione finanziaria e' |
attribuita all'ISMEA. L'ISMEA |
senza oneri aggiuntivi a carico |
del bilancio dello Stato succede |
nei diritti, nelle attribuzioni e|
nelle situazioni giuridiche dei |
quali l'attuale ente gestore dei |
fondi previsti dalle leggi di cui|Affidamento all'ISMEA, della
al presente comma e' titolare in |gestione degli interventi di
forza di leggi, di provvedimenti |agevolazione dell'accesso al
amministrativi e di contratti |credito delle imprese agricole e
relativi alla gestione degli |agroalimentari del Fondo
interventi trasferiti. |interbancario di garanzia
--------------------------------------------------------------------
513. Per l'anno 2004 non si fa |
luogo all'emanazione del decreto |
del Presidente del Consiglio dei |
ministri previsto dall'articolo |
8, comma 5, della legge 23 |
dicembre 1998, n. 448. La |
presente disposizione entra in |
vigore il giorno stesso della |
pubblicazione della presente |Rinvio dell'introduzione della
legge nella Gazzetta Ufficiale. |disciplina sulla Carbontax
--------------------------------------------------------------------
514. E' abrogato il comma 4 |Soppressione della
dell'articolo 8 della legge 23 |rideterminazione delle accise
dicembre 1998, n. 448. |sugli oli minerali
--------------------------------------------------------------------
515. A decorrere dal 1º gennaio |
2004 e fino al 31 dicembre 2004, |
l'aliquota prevista nell'allegato|
I al testo unico delle |
disposizioni legislative |
concernenti le imposte sulla |
produzione e sui consumi e |
relative sanzioni penali e |
amministrative, di cui al decreto|
legislativo 26 ottobre 1995, n. |
504, e successive modificazioni, |
per il gasolio per autotrazione |
utilizzato dagli esercenti le |
attivita' di trasporto merci con |
veicoli di massa massima |
complessiva superiore a 3,5 |
tonnellate e' ridotta di euro |
33,21391 per mille litri. Per i |
soggetti che si avvalgono del |
beneficio di cui all'articolo 8, |
comma 10, lettera e), della legge|
23 dicembre 1998, n. 448, e |
successive modificazioni, la |
riduzione di aliquota di cui al |
primo periodo e' limitata ad euro|
16,03656 per mille litri. |
--------------------------------------------------------------------
516. La riduzione prevista al |
comma 515, primo periodo, si |
applica altresi' ai seguenti |
soggetti: |
a) agli enti pubblici e alle |
imprese pubbliche locali |
esercenti l'attivita' di |
trasporto di cui al decreto |
legislativo 19 novembre 1997, n. |
422, e relative leggi regionali |
di attuazione; |
b) alle imprese esercenti |
autoservizi di competenza |
statale, regionale e locale di |
cui alla legge 28 settembre 1939,|
n. 1822, al regolamento (CEE) n. |
684/92 del Consiglio, del 16 |
marzo 1992, e successive |
modificazioni, e al citato |
decreto legislativo n. 422 del |
1997; |
c) agli enti pubblici e alle |
imprese esercenti trasporti a |
fune in servizio pubblico per |
trasporto di persone. |
517. Per ottenere il rimborso di |
quanto spettante, anche mediante |
la compensazione di cui |
all'articolo 17 del decreto |
legislativo 9 luglio 1997, n. |
241, e successive modificazioni, |
i destinatari del beneficio di |
cui ai commi 515 e 516 del |
presente articolo, presentano, |
entro il 30 giugno 2005, apposita|
dichiarazione ai competenti |
uffici dell'Agenzia delle dogane,|
secondo le modalita' e con gli |
effetti previsti dal regolamento |
recante disciplina |
dell'agevolazione fiscale a |
favore degli esercenti le |
attivita' di trasporto merci, di |
cui al decreto del Presidente |
della Repubblica 9 giugno 2000, |
n. 277. Tali effetti, anche per |
l'agevolazione fiscale di cui al |
predetto regolamento di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica n. 277 del 2000, |
rilevano altresi' ai fini delle |
disposizioni di cui al titolo I |
del decreto legislativo 15 |Agevolazioni sul gasolio per gli
dicembre 1997, n. 446. |autotrasportatori
--------------------------------------------------------------------
518. Per gli interventi previsti |
dall'articolo 2, comma 2, del |
decreto-legge 28 dicembre 1998, |
n. 451, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 26 |
febbraio 1999, n. 40, come |
prorogati dall'articolo 45, comma|
1, lettera b), della legge 23 |
dicembre 1999, n. 488, e' |
autorizzata per l'anno 2005 una |
ulteriore spesa di 15 milioni di |
euro, di cui 6,5 milioni di euro |
quale copertura dell'onere |
relativo all'anno 2004 e 8,5 |
milioni di euro quale copertura |
dell'onere relativo all'anno |
2005. |
--------------------------------------------------------------------
519. Per gli interventi previsti |
dall'articolo 2, comma 3, del |
decreto-legge 28 dicembre 1998, |
n. 451, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 26 |
febbraio 1999, n. 40, come |
prorogati dall'articolo 45, comma|
1, lettera c), della legge 23 |
dicembre 1999, n. 488, e' |
autorizzata per l'anno 2005 una |Riduzione premi INAIL per
ulteriore spesa di 20 milioni di |autotrasporto e finanziamento
euro. |albo autotrasportatori
--------------------------------------------------------------------
520. All'articolo 22, comma 2, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e successive modificazioni, |
le parole: "dal 1º gennaio 2003" |
sono sostituite dalle seguenti: |
"dal 1º gennaio 2005". Al decreto|
legislativo 26 ottobre 1995, n. |
504, all'articolo 21, comma |
6-ter, le parole: "lire 30 |Differimento al 1° gennaio 2005
miliardi annue" sono sostituite |della decorrenza dell'inizio del
dalle seguenti: "73 milioni di |progetto sperimentale triennale
euro annui". |"bioetanolo",
--------------------------------------------------------------------
521. Il comma 6 dell'articolo 21 |
del testo unico di cui al decreto|
legislativo 26 ottobre 1995, n. |
504, e successive modificazioni, |
e' sostituito dai seguenti: |
"6. Le disposizioni del comma 2 |
si applicano anche al biodiesel |
(codice NC 3824 90 99) usato come|
carburante, come combustibile, |
come additivo, ovvero per |
accrescere il volume finale dei |
carburanti e dei combustibili. La|
fabbricazione o la miscelazione |
con oli minerali del biodiesel e'|
effettuata in regime di deposito |
fiscale. Nell'ambito di un |
programma della durata di sei |
anni, a decorrere dal 1º gennaio |
2005 fino al 31 dicembre 2010, il|
biodiesel, puro o miscelato con |
oli minerali, e' esentato |
dall'accisa nei limiti di un |
contingente annuo di 200.000 |
tonnellate. Con decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, di concerto con i |
Ministri delle attivita' |
produttive, dell'ambiente e della|
tutela del territorio e delle |
politiche agricole e forestali, |
sono determinati i requisiti che |
gli operatori, e i rispettivi |
impianti di produzione, nazionali|
e comunitari, devono possedere |
per partecipare al programma |
pluriennale, nonche' le |
caratteristiche fiscali del |
prodotto con i relativi metodi di|
prova, le percentuali di |
miscelazione con gli oli minerali|
consentite, le modalita' di |
distribuzione e di assegnazione |
dei quantitativi esenti agli |
operatori. Nelle more |
dell'entrata in vigore del |
suddetto decreto trovano |
applicazione, in quanto |
compatibili, le disposizioni del |
regolamento di cui al decreto del|
Ministro dell'economia e delle |
finanze 25 luglio 2003, n. 256. |
Per il trattamento fiscale del |
biodiesel destinato al |
riscaldamento valgono, in quanto |
applicabili, le disposizioni |
dell'articolo 61. |
6.1. Entro il 1º settembre di |
ogni anno di validita' del |
programma di cui al comma 6, i |
Ministeri delle attivita' |
produttive e delle politiche |
agricole e forestali comunicano |
al Ministero dell'economia e |
delle finanze i costi industriali|
medi del biodiesel e delle |
materie prime necessarie alla sua|
produzione, rilevati nell'anno |
solare precedente. Sulla base |
delle suddette rilevazioni, al |
fine di evitare la |
sovracompensazione dei costi |
addizionali legati alla |
produzione, con decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, di concerto con i |
Ministri delle attivita' |
produttive, dell'ambiente e della|
tutela del territorio e delle |
politiche agricole e forestali, |
da emanare entro il 30 ottobre di|
ogni anno di validita' del |
programma di cui al comma 6, e' |
eventualmente rideterminata la |
misura della agevolazione di cui |
al medesimo comma 6. |
6.2. Per ogni anno di validita' |
del programma di cui al comma 6, |
i quantitativi del contingente |
che risultassero, al termine del |
medesimo anno, non immessi in |
consumo, sono ripartiti tra gli |
operatori proporzionalmente alle |
quote loro assegnate per l'anno |
in questione, purche' vengano |
immessi in consumo entro il |
successivo 30 giugno. In caso di |
rinuncia, totale o parziale, |
delle quote risultanti dalla |
predetta ripartizione da parte di|
un beneficiario, le stesse sono |
ridistribuite, proporzionalmente |
alle relative assegnazioni, fra |
gli altri beneficiari". |
522. L'efficacia delle |
disposizioni di cui al comma 521 |
e' subordinata, ai sensi |
dell'articolo 88, paragrafo 3, |
del Trattato istitutivo della |
Comunita' europea, alla |
preventiva approvazione da parte |Esenzione dall'accisa per il
della Commissione europea. |biodiesel
--------------------------------------------------------------------
523. All'articolo 11, comma 1, |
lettere a) e b), del regolamento |
recante norme per la elaborazione|
del metodo normalizzato per |
definire la tariffa del servizio |
di gestione del ciclo dei rifiuti|
urbani, di cui al decreto del |
Presidente della Repubblica 27 |
aprile 1999, n. 158, e successive|
modificazioni, le parole: "cinque|Proroga del termine per
anni" sono sostituite dalle |l'adozione del regolamento per
seguenti: "sei anni". |tariffa rifiuti solidi urbani
--------------------------------------------------------------------
524. In ottemperanza alla |
decisione della Commissione |
europea n. C(2004)2638 FIN dell'8|
settembre 2004, l'articolo 94, |Eliminazione del credito
comma 14, della legge 27 dicembre|d'imposta investimenti nelle aree
2002, n. 289, e' abrogato. |cuscinetto
--------------------------------------------------------------------
525. L'autorizzazione di spesa di|
cui all'articolo 54 della legge |
28 dicembre 2001, n. 448, e |
successive modificazioni, e' |Riduzioni dell'autorizzazione di
ridotta, per l'anno 2005, di 15 |spesa per il fondo progettazione
milioni di euro. |OOPP
--------------------------------------------------------------------
526. L'autorizzazione di spesa di|
cui all'articolo 55 della citata |
legge n. 448 del 2001, e |
successive modificazioni, e' |Riduzione dell'autorizzazione di
ridotta, per l'anno 2005, di 50 |spesa relativa al fondo per la
milioni di euro. |realizzazione di grandi opere
--------------------------------------------------------------------
527. Tra i soggetti di cui |
all'articolo 44, comma |
9-quinquies, del decreto-legge 30|
settembre 2003, n. 269, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, sono ricompresi anche coloro|
che ricoprono cariche sindacali. |
Al citato comma 9-quinquies |
dell'articolo 44 del |
decreto-legge n. 269 del 2003, le|
parole: "periodi anteriori al 1º |
gennaio 2002" sono sostituite |
dalle seguenti: "periodi |
anteriori al 1º gennaio 2003" e |
le parole: "possono esercitare |
tali facolta' entro il 31 marzo |Proroga del termine per le
2004" sono sostituite dalle |domande di accredito della
seguenti: "possono esercitare |contribuzione figurativa per i
tali facolta' entro il 31 marzo |soggetti che ricoprono cariche
2005". |sindacali
--------------------------------------------------------------------
528. In virtu' del combinato |
disposto dell'articolo 45, comma |
14, della legge 23 dicembre 1998,|
n. 448, e dell'articolo 36 della |
legge della Regione siciliana 31 |
maggio 2004, n. 9, e successive |
modificazioni, i benefici di cui |
all'articolo 133 della legge 23 |
dicembre 2000, n. 388, si |
intendono trasferiti, alle |
medesime condizioni di |
cofinanziamento regionale ivi |
previste, all'articolo 134 della |
medesima legge n. 388 del 2000, |Finanziamenti nel settore dei
nei limiti delle norme di |trasporti in favore della regione
contabilita' di Stato. |Sicilia
--------------------------------------------------------------------
529. All'articolo 195 del decreto|
legislativo 30 aprile 1992, n. |
285, e successive modificazioni, |
dopo il comma 3 e' aggiunto il |
seguente: |
"3-bis. A decorrere dal 1º |
gennaio 2005, la misura delle |
sanzioni amministrative |
pecuniarie, aggiornata ai sensi |
del comma 3, e' oggetto di |
arrotondamento all'unita' di |
euro, per eccesso se la frazione |
decimale e' pari o superiore a 50|Aggiornamento delle sanzioni
centesimi di euro, ovvero per |amministrative pecuniarie per
difetto se e' inferiore a detto |violazioni del codice della
limite". |strada
--------------------------------------------------------------------
530. E' autorizzata la spesa di |
1.770.000 euro per l'anno 2005, a|
sostegno delle realta' |
calcistiche femminili FIGC - |
Divisione Calcio Femminile - di |
serie A, A2 e B per ciascuna |
stagione calcistica da ripartire |
nel seguente modo: |
a) 50.000 euro per ciascuna delle|
squadre iscritte al campionato di|
serie A (per la stagione |
2004-2005 n. 12 squadre |
regolarmente iscritte); |
b) 25.000 euro per ciascuna delle|
24 squadre iscritte al campionato|
di serie A2 (per la stagione |
2004-2005 due gironi da 12 |
squadre ciascuno); |
c) 10.000 euro per ciascuna delle|
57 squadre iscritte al campionato|
di serie B (per la stagione |
2004-2005 cinque gironi da 12, |
11, 11 squadre regolarmente |
iscritte). |
531. Il contributo di cui al |
comma 530 e' corrisposto alle |
societa' di serie A e A2 presso |
le quali risultano iscritte, |
oltre al proprio campionato di |
competenza, almeno tre squadre |
giovanili, di cui una |
appartenente al settore |
Primavera, e due sotto l'egida |
del settore scolastico, ed a |
quelle di serie B presso le quali|
risulta iscritta una squadra del |
settore giovanile. |
532. I contributi a sostegno |
dell'attivita' professionistica |
delle suddette squadre non sono |
cumulabili con altro genere di |
finanziamenti di enti pubblici, |
nazionali o locali. Nel caso le |
suddette squadre fossero |
beneficiarie di contributo da |
parte di ente pubblico, la quota |
ad esse spettante in base al |
comma 530 verra' calcolata, a |
defalcazione, sulla base di |
quanto gia' percepito da altri |
enti pubblici. |
533. In caso di rimanenza delle |
risorse individuate al comma 530,|
le stesse vengono accantonate per|
l'anno successivo ad integrazione|
di quanto gia' impegnato. |
534. Le risorse di cui al comma |
530 vengono erogate mediante |
bandi dalle amministrazioni |
regionali in quota pari al numero|
di squadre iscritte e |
partecipanti, di anno in anno, ai|
campionati FIGC - Divisione |
Calcio Femminile - delle Serie A,|
A2 e B. |Risorse per il calcio femminile
--------------------------------------------------------------------
535. Per il finanziamento del |
fondo istituito con la legge 27 |
dicembre 2002, n. 288, per la |
concessione dell'assegno |
sostitutivo ai grandi invalidi di|
guerra o per servizio, e' |
autorizzata la spesa di 10 |
milioni di euro per l'anno 2005 e|
di 15 milioni di euro per gli |Assegno sostitutivo a grandi
anni 2006 e 2007. |invalidi di guerra o per servizio
--------------------------------------------------------------------
536. Nei casi in cui l'articolo 1|
della legge 24 aprile 2003, n. |
92, abbia avuto applicazione, |
perche' il limite di eta' |
pensionabile era inferiore a |
quello di 70 anni previsto, sia |
pure in via facoltativa, dal |
decreto-legge 28 maggio 2004, n. |
136, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
luglio 2004, n. 186, il periodo |
di tre anni di permanenza in |
servizio, su richiesta, previsto |
per i perseguitati politici |
antifascisti o razziali dal |
citato articolo 1 della legge 21 |
aprile 2003, n. 92, si deve |
intendere fruibile a partire dal |
nuovo limite di eta' |
pensionabile, sia pure |
facoltativo, di 70 anni, ai sensi|
del citato articolo 1-quater del |
decreto-legge n. 136 del 2004, ed|
alle medesime condizioni di |Permanenza in servizio per i
sospensione dei versamenti |perseguitati politici
contributivi ivi previste. |antifascisti o razziali
--------------------------------------------------------------------
537. Onde poter assicurare la |
continuita' nel processo di |
risanamento e riorganizzazione e |
il conseguente rilancio del |
territorio del Parco Nazionale |
d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' |
autorizzato un contributo |
straordinario di 4,5 milioni di |
euro per l'anno 2005 a favore |Finanziamento al Parco nazionale
dell'Ente Parco. |d'Abruzzo, Lazio e Molise
--------------------------------------------------------------------
538. Il fondo per il |
finanziamento ordinario delle |
universita' statali e' |
implementato per l'anno 2005 di |Finanziamento ordinario delle
11 milioni di euro. |universita' statali
--------------------------------------------------------------------
539. I termini previsti per |
l'applicazione della disciplina |
del conto economico, di cui al |
comma 2 dell'articolo 115 del |
decreto legislativo 25 febbraio |
1995, n. 77, sono differiti |
all'anno 2004 e all'anno 2006, |
rispettivamente per i comuni di |
cui ai numeri 4 e 4-bis del comma|
1, lettera d), dell'articolo 8 |
del decreto legge 27 ottobre |
1995, n. 444, convertito, con |Differimento dei termini per la
modificazioni, dalla legge 20 |redazione del conto economico
dicembre 1995, n. 539. |degli enti locali
--------------------------------------------------------------------
540. Ai sensi e per gli effetti |
dell'articolo 1, comma 2, della |
legge 27 luglio 2000, n. 212, |
l'articolo 4 del regio |
decreto-legge 13 aprile 1939, n. |
652, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 11 |
agosto 1939, n. 1249, si |
interpreta nel senso che i |
fabbricati e le costruzioni |
stabili sono costituiti dal suolo|
e dalle parti ad esso |
strutturalmente connesse, anche |
in via transitoria, cui possono |
accedere, mediante qualsiasi |
mezzo di unione, parti mobili |
allo scopo di realizzare un unico|
bene complesso. Pertanto, |
concorrono alla determinazione |
della rendita catastale, ai sensi|
dell'articolo 10 del citato regio|
decreto-legge gli elementi |
costitutivi degli opifici e degli|
altri immobili costruiti per le |
speciali esigenze di un'attivita'|
industriale o commerciale anche |
se fisicamente non incorporati al|
suolo. I trasferimenti erariali |
agli enti locali interessati sono|Rideterminazione della rendita
conseguentemente rideterminati |catastale di opifici e immobili
per tutti gli anni in |costituiti per attivita'
riferimento. |industriale
--------------------------------------------------------------------
541. Per far fronte ad esigenze |
straordinarie di controllo del |
territorio, al fine di potenziare|
l'impiego del poliziotto e del |
carabiniere di quartiere, oltre |
alle autorizzazioni alle |
assunzioni eventualmente disposte|
ai sensi dell'articolo 3, commi |
54 e 55, della legge 24 dicembre |
2003, n. 350, sono stanziati 32 |
milioni di euro per l'anno 2005, |
56 milioni di euro per l'anno |
2006, 86 milioni di euro per |
l'anno 2007 e 88 milioni di euro |
a decorrere dall'anno 2008, per |
l'assunzione, in deroga a quanto |
previsto dal comma 53 del |
medesimo articolo 3 della legge |
n. 350 del 2003 e dalla presente |
legge, di 1.324 agenti della |
Polizia di Stato e di 1.400 |
carabinieri, come incremento |
d'organico dei rispettivi ruoli. |
--------------------------------------------------------------------
542. Alla copertura dei posti per|
agente della Polizia di Stato di |
cui al comma 541, si provvede: |
a) nel limite di 730 posti per |
l'anno 2005, mediante |
reclutamento riservato |
prioritariamente agli agenti |
ausiliari trattenuti della |
Polizia di Stato, in servizio al |
momento della presentazione delle|
domande e, per il restante, ai |
giovani che, al momento della |
presentazione delle domande, |
hanno concluso il periodo di |
servizio di leva nella Polizia di|
Stato o nell'Arma dei carabinieri|
quali ausiliari da almeno un anno|
e da non piu' di quattro anni, |
secondo le modalita' ed i criteri|
stabiliti con decreto del capo |
della polizia - direttore |
generale della pubblica |
sicurezza, d'intesa con il capo |
di stato maggiore della difesa. |
Anche al predetto personale si |
applica la disciplina prevista |
per gli agenti ausiliari |
trattenuti che abbiano chiesto di|
essere ammessi nel ruolo degli |
agenti e assistenti della Polizia|
di Stato; |
b) per i restanti 594 posti, per |
l'anno 2006, per 267 posti, |
attraverso i volontari di truppa |
delle Forze armate, in servizio o|
in congedo secondo le modalita' |
previste dai bandi di concorso ai|
sensi del regolamento di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 2 settembre 1997, n. |
332, a partire da quello indetto |
in data 30 aprile 2001, |
pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. |
36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai |
restanti 327 posti, si provvede |
attraverso l'immissione diretta |
dei volontari in ferma prefissata|
di un anno delle Forze armate |
idonei ed utilmente collocati |
nelle graduatorie di cui |
all'articolo 16, comma 3, della |Poliziotto e carabiniere di
legge 23 agosto 2004, n. 226, in |quartiere. Ulteriori stanziamenti
aggiunta alle immissioni di cui |per l'assunzione di 1.324 agenti
al comma 4 del medesimo articolo.|della Polizia di Stato.
--------------------------------------------------------------------
543. Alla copertura dei posti per|
carabiniere di cui al comma 541, |
l'Arma dei carabinieri e' |
autorizzata a procedere ad un |
reclutamento di carabinieri in |
ferma quadriennale: |
a) nel limite di 770 posti, per |
l'anno 2005 mediante reclutamento|
riservato ai carabinieri |
ausiliari che abbiano completato |
il servizio di leva, ovvero in |
ferma biennale o richiamati nelle|
forze di completamento, oppure ai|
carabinieri ausiliari, congedati |
da non oltre un anno, da |
riammettere in servizio ai sensi |
dell'articolo 8 del decreto |
legislativo 12 maggio 1995, n. |
198, e successive modificazioni; |
b) per i restanti 630 posti, per |
l'anno 2006, per 441 posti, |
attraverso i volontari di truppa |
delle Forze armate, in servizio o|
in congedo secondo le modalita' |
previste dai bandi di concorso ai|
sensi del regolamento di cui al |
decreto del Presidente della |
Repubblica 2 settembre 1997, n. |
332, a partire da quello indetto |
in data 4 giugno 2002, pubblicato|
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª |
serie speciale, n. 47 del 14 |
giugno 2002. Quanto ai restanti |
189 posti, si provvede attraverso|
l'immissione diretta dei |
volontari in ferma prefissata di |
un anno delle Forze armate idonei|
ed utilmente collocati nelle |
graduatorie di cui all'articolo |
16, comma 3, della legge 23 |
agosto 2004, n. 226, in aggiunta |
alle immissioni di cui al comma 4|Incremento di organico di 1.400
del medesimo articolo. |carabinieri
--------------------------------------------------------------------
544. Per l'attuazione del |
programma di cooperazione AENEAS,|
di cui al regolamento (CE) n. |
491/2004 del Parlamento europeo e|
del Consiglio, del 10 marzo 2004,|
finalizzato a dare ai Paesi terzi|
interessati assistenza |
finanziaria e tecnica in materia |
di flussi migratori e di asilo, |
nonche' per proseguire gli |
interventi intesi a realizzare |
nei Paesi di accertata |
provenienza di flussi di |
immigrazione clandestina apposite|
strutture e' autorizzata la spesa|
di 23 milioni di euro iscritta in|
un fondo dello stato di |
previsione del Ministero |
dell'interno per l'anno 2005 e di|
20 milioni di euro per l'anno |
2006. |
--------------------------------------------------------------------
545. La spesa di cui al comma 544|
e' ripartita nel corso delle |
gestioni tra le unita' |
previsionali di base interessate |
con decreto del Ministro |
dell'interno da comunicare, anche|
con evidenze informatiche, al |
Ministero dell'economia e delle |
finanze, tramite l'Ufficio |
centrale del bilancio, nonche' |
alle competenti Commissioni |Finanziamento programma di
parlamentari e alla Corte dei |cooperazione AENEAS in materia di
conti. |flussi migratori
--------------------------------------------------------------------
546. Per conseguire piu' elevati |
livelli di efficienza ed |
efficacia nello svolgimento dei |
compiti e delle funzioni |
istituzionali, nonche' per |
avviare la graduale sostituzione |
del contingente dei vigili del |
fuoco ausiliari di leva, la |
dotazione organica del Corpo |
nazionale dei vigili del fuoco e'|
incrementata fino ad un massimo |
di cinquecento unita' |
complessive. Con decreto del |
Ministro dell'interno, di |
concerto con il Ministro |
dell'economia e delle finanze, si|
provvede alla distribuzione per |
qualifiche dirigenziali e per |
profili professionali delle |
unita' portate in aumento ai |
sensi della presente disposizione|
nel limite di spesa di euro 5 |
milioni per l'anno 2005, euro 12 |
milioni per l'anno 2006 ed euro |
13 milioni a decorrere dal 2007. |
Con successivo decreto del |
Ministro dell'interno, da |
comunicare al Ministro per la |
funzione pubblica, si provvede |
alla ripartizione per sedi di |
servizio delle unita' portate in |
aumento ai sensi della presente |
disposizione. Alla copertura dei |
posti derivanti dal presente |
incremento di organico |
disponibili nel profilo di vigile|
del fuoco si provvede, nella |
misura del 50 per cento, mediante|
l'assunzione degli idonei della |
graduatoria del concorso pubblico|
a centottantaquattro posti di |
vigile del fuoco, indetto con |
decreto direttoriale in data 6 |
marzo 1998, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie |
speciale, n. 24 del 27 marzo |
1998, per il rimanente 50 per |
cento e per i posti eventualmente|
non coperti con la predetta |
graduatoria, si provvede mediante|
l'assunzione degli idonei della |
graduatoria del concorso per |
titolo a centosettantatre posti |
di vigile del fuoco, indetto con |
decreto direttoriale in data 5 |
novembre 2001, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie |
speciale, n. 92 del 20 novembre |
2001. Le predette graduatorie |
rimangono valide fino al 31 |
dicembre 2006. Le assunzioni del |
personale portato in aumento ai |
sensi della presente disposizione|
sono effettuate in deroga alle |
vigenti procedure di |Aumento della dotazione organica
programmazione ed approvazione. |dei Vigili del fuoco
--------------------------------------------------------------------
547. Per il potenziamento |
dell'attivita' di soccorso |
tecnico urgente in materia di |
rischi nucleare, batteriologico, |
chimico e radiologico e per il |
proseguimento del programma di |
interventi previsto dall'articolo|
52, comma 7, della legge 28 |
dicembre 2001, n. 448, per il |
Corpo nazionale dei vigili del |
fuoco e' autorizzata la spesa di |
5 milioni di euro per l'anno |Programma di interventi per la
2005, di 6 milioni di euro per |prevenzione dei rischi nucleare,
l'anno 2006 e di 1 milione per |batteriologico, chimico e
l'anno 2007. |radiologico.
--------------------------------------------------------------------
548. Per le specifiche esigenze |
dell'Amministrazione della |
pubblica sicurezza, compresa |
l'Arma dei carabinieri e le altre|
forze messe a disposizione delle |
autorita' provinciali di pubblica|
sicurezza, finalizzate alla |
prevenzione e al contrasto del |
terrorismo, anche internazionale,|
e della criminalita' organizzata,|
ad integrazione di quanto |
previsto dall'articolo 3, commi |
151 e 152, della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, sono |
autorizzate: |
a) la spesa di 34 milioni di euro|
per l'anno 2005, per le esigenze |
di carattere infrastrutturale e |
di investimento, di cui la spesa |
di 31 milioni di euro iscritta in|
apposito capitolo dello stato di |
previsione del Ministero |
dell'interno - centro di |
responsabilita' pubblica |
sicurezza e la spesa di 3 milioni|
di euro iscritta in apposito |
capitolo dello stato di |
previsione del Ministero |
dell'interno - gabinetto e uffici|
di diretta collaborazione |
all'opera del Ministro - per il |
rinnovo e il potenziamento della |
rete nazionale cifrante; |
b) la spesa di 53 milioni di euro|
per l'anno 2005, per le esigenze |
correnti, iscritta in apposito |
capitolo dello stato di |
previsione del Ministero |
dell'interno - centro di |
responsabilita' sicurezza |
pubblica. |
--------------------------------------------------------------------
549. Ferma restando la specifica |
finalizzazione, le somme di cui |
al comma 548 possono essere |
altresi' ripartite nel corso |
della gestione tra le unita' |
previsionali di base interessate |
con decreto del Ministro |
dell'interno, da comunicare, |
anche con evidenze informatiche, |
al Ministero dell'economia e |
delle finanze, tramite l'Ufficio |
centrale del bilancio, nonche' |Interventi infrastrutturali per
alle competenti Commissioni |la prevenzione e il contrasto del
parlamentari e alla Corte dei |terrorismo e della criminalita'
conti. |organizzata
--------------------------------------------------------------------
550. All'articolo 26 della legge |
11 febbraio 1994, n. 109, dopo il|
comma 4 sono inseriti i seguenti:|
"4-bis. In deroga a quanto |
previsto dal comma 3, qualora il |
prezzo di singoli materiali da |
costruzione, per effetto di |
circostanze eccezionali, subisca |
variazioni in aumento o in |
diminuzione, superiori al 10 per |
cento rispetto al prezzo rilevato|
dal Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti |
nell'anno di presentazione |
dell'offerta con il decreto di |
cui al comma 4-quater, si fa |
luogo a compensazioni, in aumento|
o in diminuzione, per la |
percentuale eccedente il 10 per |
cento e nel limite delle risorse |
di cui al comma 4-sexies. |
4-ter. La compensazione e' |
determinata applicando la |
percentuale di variazione che |
eccede il 10 per cento al prezzo |
dei singoli materiali da |
costruzione impiegati nelle |
lavorazioni contabilizzate |
nell'anno solare precedente al |
decreto di cui al comma 4-quater |
nelle quantita' accertate dal |
direttore dei lavori. |
4-quater. Il Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti, |
entro il 30 giugno di ogni anno, |
a partire dal 30 giugno 2005, |
rileva con proprio decreto le |
variazioni percentuali annuali |
dei singoli prezzi dei materiali |
da costruzione piu' |
significativi. |
4-quinquies. Le disposizioni di |
cui ai commi 4-bis, 4-ter e |
4-quater si applicano ai lavori |
eseguiti e contabilizzati a |
partire dal 1º gennaio 2004. A |
tal fine il primo decreto di cui |
al comma 4-quater rileva anche i |
prezzi dei materiali da |
costruzione piu' significativi |
rilevati dal Ministero per l'anno|
2003. Per i lavori aggiudicati |
sulla base di offerte anteriori |
al 1º gennaio 2003 si fa |
riferimento ai prezzi rilevati |
dal Ministero per l'anno 2003. |
4-sexies. Per le finalita' di cui|
al comma 4-bis si possono |
utilizzare le somme appositamente|
accantonate per imprevisti, senza|
nuovi o maggiori oneri per la |
finanza pubblica, nel quadro |
economico di ogni intervento, in |
misura non inferiore all'1 per |
cento del totale dell'importo dei|
lavori, fatte salve le somme |
relative agli impegni |
contrattuali gia' assunti, |
nonche' le eventuali ulteriori |
somme a disposizione della |
stazione appaltante per lo stesso|
intervento nei limiti della |
relativa autorizzazione di spesa.|
Possono altresi' essere |
utilizzate le somme derivanti da |
ribassi d'asta, qualora non ne |
sia prevista una diversa |
destinazione sulla base delle |
norme vigenti, nonche' le somme |
disponibili relative ad altri |
interventi ultimati di competenza|
dei soggetti aggiudicatori nei |
limiti della residua spesa |
autorizzata; l'utilizzo di tali |
somme deve essere autorizzato dal|
CIPE, qualora gli interventi |
siano stati finanziati dal CIPE |
stesso. |
4-septies. Le amministrazioni |
aggiudicatrici e gli altri enti |
aggiudicatori o realizzatori |
provvedono ad aggiornare |
annualmente i propri prezzari, |
con particolare riferimento alle |
voci di elenco correlate a quei |
prodotti destinati alle |
costruzioni, che siano stati |
soggetti a significative |
variazioni di prezzo legate a |
particolari condizioni di |
mercato. A decorrere dalla data |
di entrata in vigore della |
presente disposizione, i prezzari|
cessano di avere validita' il 31 |
dicembre di ogni anno e possono |
essere transitoriamente |
utilizzati fino al 30 giugno |
dell'anno successivo per i |
progetti a base di gara la cui |
approvazione sia intervenuta |
entro tale data. In caso di |
inadempienza da parte dei |
predetti soggetti, i prezzari |
possono essere aggiornati dalle |
competenti articolazioni |
territoriali del Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti di|
concerto con le regioni |Prezzo dei materiali da
interessate". |costruzione
--------------------------------------------------------------------
551. I provvedimenti |
amministrativi relativi alle |
misure comunitarie sono |
impugnabili con i rimedi previsti|Impugnabilita' provvedimenti
dalla legge 24 novembre 1981, n. |amministrativi relativi a misure
689. |comunitarie
--------------------------------------------------------------------
552. Le controversie aventi ad |
oggetto le procedure ed i |
provvedimenti in materia di |
impianti di generazione di |
energia elettrica di cui al |
decreto-legge 7 febbraio 2002, n.|
7, convertito, con modificazioni,|
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,|
e le relative questioni |
risarcitorie sono devolute alla |
giurisdizione esclusiva del |
giudice amministrativo. Alle |
controversie di cui al presente |
comma si applicano le |
disposizioni di cui all'articolo |Controversie in materia di
23-bis della legge 6 dicembre |impianti di generazione di
1971, n. 1034. |energia elettrica
--------------------------------------------------------------------
553. In attuazione degli impegni |
derivanti dall'appartenenza |
dell'Italia all'Unione europea, |
ovvero in esecuzione degli |
accordi di collaborazione con i |
Paesi interessati, il Ministero |
dell'interno e' autorizzato a |
provvedere, nel limite di spesa |
di 4 milioni di euro per gli anni|
2005 e 2006 e di 5 milioni di |
euro a decorrere dal 2007, |
all'integrazione e allo sviluppo |
della rete degli ufficiali di |
collegamento delle Forze di |
polizia, incaricati di stabilire |
e mantenere contatti con le |
autorita' dei Paesi di |
destinazione o con le |
organizzazioni internazionali che|
vi hanno sede, finalizzati ad |
incrementare la cooperazione |
internazionale per la prevenzione|
e repressione della criminalita',|
dei traffici illeciti |
trasnazionali e del terrorismo. |
554. Il servizio degli ufficiali |
di collegamento, scelti tra |
funzionari o ufficiali delle |
Forze di polizia in servizio |
presso il Dipartimento della |
pubblica sicurezza o ivi |
trasferiti per la specifica |
esigenza, e le relative |
dipendenze, nonche' le modalita' |
di selezione, formazione e |
assegnazione dei funzionari o |
ufficiali interessati ed il |
numero degli ufficiali di |
collegamento di nuova istituzione|
sono stabiliti con regolamento |
adottato dal Ministro |
dell'interno, di concerto con i |
Ministri degli affari esteri, |
della difesa e dell'economia e |
delle finanze. Il predetto |
regolamento stabilisce le linee |
guida per l'eventuale |
utilizzazione degli ufficiali di |
collegamento nelle rappresentanze|
diplomatiche e negli uffici |
consolari in qualita' di esperti |
a norma dell'articolo 168 del |
decreto del Presidente della |
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,|
e successive modificazioni. |
555. Gli ufficiali di |
collegamento possono essere |
incaricati, sulla base di |
specifici accordi di livello |
bilaterale o multilaterale, di |
curare gli interessi di uno o |
piu' Stati membri dell'Unione |
europea, nel rispetto dei vincoli|
conseguenti dalle disposizioni in|
vigore e salvo che possa |
derivarne un pericolo per gli |
interessi nazionali. |
556. Con decreto del Ministro |
dell'interno, di concerto con il |
Ministro della difesa, con il |
Ministro degli affari esteri e |
con il Ministro dell'economia e |
delle finanze, sono determinati i|
trattamenti economici degli |
ufficiali di collegamento in |
misura non inferiore a quelli |
previsti per gli esperti di cui |
all'articolo 168 del decreto del |
Presidente della Repubblica 5 |
gennaio 1967, n. 18, e successive|Reti di collegamento delle Forze
modificazioni. |di polizia
--------------------------------------------------------------------
557. I comuni con popolazione |
inferiore ai 5.000 abitanti, i |
consorzi tra enti locali gerenti |
servizi a rilevanza non |
industriale, le comunita' montane|
e le unioni di comuni possono |
servirsi dell'attivita' |
lavorativa di dipendenti a tempo |
pieno di altre amministrazioni |
locali purche' autorizzati |Personale degli enti locali.
dall'amministrazione di |Utilizzo da parte di altre
provenienza. |amministrazioni
--------------------------------------------------------------------
558. All'articolo 23, comma 7, |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica 6|
giugno 2001, n. 380, sono |
aggiunti, in fine, i seguenti |
periodi: "Contestualmente |
presenta ricevuta dell'avvenuta |
presentazione della variazione |
catastale conseguente alle opere |
realizzate ovvero dichiarazione |
che le stesse non hanno |
comportato modificazioni del |
classamento. In assenza di tale |
documentazione si applica la |
sanzione di cui all'articolo 37, |
comma 5". |Variazioni catastali
--------------------------------------------------------------------
559. Fermi restando i requisiti |
di cui all'articolo 2 del |
decreto-legge 13 marzo 1988, n. |
69, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 13 |
maggio 1988, n. 153, a decorrere |
dal periodo di paga in corso al |
1º gennaio 2005, l'assegno per il|
nucleo familiare viene erogato al|
coniuge dell'avente diritto. Con |
decreto del Ministro del lavoro e|
delle politiche sociali, di |
concerto con il Ministro |
dell'economia e delle finanze, |
sono adottate le disposizioni di |Assegni familiari al coniuge
attuazione del presente comma. |dell'avente diritto
--------------------------------------------------------------------
560. Gli importi da iscrivere nei|
fondi speciali di cui |
all'articolo 11-bis della legge 5|
agosto 1978, n. 468, introdotto |
dall'articolo 6 della legge 23 |
agosto 1988, n. 362, per il |
finanziamento dei provvedimenti |
legislativi che si prevede |
possano essere approvati nel |
triennio 2005-2007, restano |
determinati, per ciascuno degli |
anni 2005, 2006 e 2007, nelle |
misure indicate nelle Tabelle A e|
B, allegate alla presente legge, |
rispettivamente per il fondo |
speciale destinato alle spese |
correnti e per il fondo speciale |
destinato alle spese in conto |
capitale. |
561. Le dotazioni da iscrivere |
nei singoli stati di previsione |
del bilancio 2005 e triennio |
2005-2007, in relazione a leggi |
di spesa permanente la cui |
quantificazione e' rinviata alla |
legge finanziaria, sono indicate |
nella Tabella C allegata alla |
presente legge. |
562. Ai sensi dell'articolo 11, |
comma 3, lettera f), della legge |
5 agosto 1978, n. 468, come |
sostituita dall'articolo 2, comma|
16, della legge 25 giugno 1999, |
n. 208, gli stanziamenti di spesa|
per il rifinanziamento di norme |
che prevedono interventi di |
sostegno dell'economia |
classificati fra le spese in |
conto capitale restano |
determinati, per ciascuno degli |
anni 2005, 2006 e 2007, nelle |
misure indicate nella Tabella D |
allegata alla presente legge. |
563. Ai termini dell'articolo 11,|
comma 3, lettera e), della legge |
5 agosto 1978, n. 468, le |
autorizzazioni di spesa recate |
dalle leggi indicate nella |
Tabella E allegata alla presente |
legge sono ridotte degli importi |
determinati nella medesima |
Tabella. |
564. Gli importi da iscrivere in |
bilancio in relazione alle |
autorizzazioni di spesa recate da|
leggi a carattere pluriennale |
restano determinati, per ciascuno|
degli anni 2005, 2006 e 2007, |
nelle misure indicate nella |
Tabella F allegata alla presente |
legge. |
565. A valere sulle |
autorizzazioni di spesa in conto |
capitale recate da leggi a |
carattere pluriennale, riportate |
nella Tabella F allegata alla |
presente legge, le |
amministrazioni e gli enti |
pubblici possono assumere impegni|
nell'anno 2005, a carico di |
esercizi futuri nei limiti |
massimi di impegnabilita' |
indicati per ciascuna |
disposizione legislativa in |
apposita colonna della stessa |
Tabella, ivi compresi gli impegni|
gia' assunti nei precedenti |
esercizi a valere sulle |
autorizzazioni medesime. |
566. In applicazione |
dell'articolo 11, comma 3, |
lettera i-quater), della legge 5 |
agosto 1978, n. 468, e successive|
modificazioni, le misure |
correttive degli effetti |
finanziari di leggi di spesa sono|
indicate nell'allegato 1 alla |
presente legge. A tali misure non|
si applicano le disposizioni di |
cui ai commi da 8 a 11. |
567. In applicazione |
dell'articolo 46, comma 4, della |
legge 28 dicembre 2001, n. 448, |
le autorizzazioni di spesa e i |
relativi stanziamenti confluiti |
nei fondi per gli investimenti |
dello stato di previsione di |
ciascun Ministero interessato |
sono indicati nell'allegato 2 |
alla presente legge. |Fondi speciali e tabelle
--------------------------------------------------------------------
568. La copertura della presente |
legge per le nuove o maggiori |
spese correnti, per le riduzioni |
di entrata e per le nuove |
finalizzazioni nette da iscrivere|
nel Fondo speciale di parte |
corrente viene assicurata, ai |
sensi dell'articolo 11, comma 5, |
della legge 5 agosto 1978, n. |
468, e successive modificazioni, |Prospetto di copertura degli
secondo il prospetto allegato. |oneri correnti della finanziaria
--------------------------------------------------------------------
569. Le disposizioni della |
presente legge sono applicabili |
nelle regioni a statuto speciale |
e nelle province autonome di |Applicazione della legge
Trento e di Bolzano |finanziaria nelle regioni a
compatibilmente con le norme dei |statuto speciale e alle province
rispettivi statuti. |autonome
--------------------------------------------------------------------
570. Le disposizioni della |
presente legge costituiscono |
norme di coordinamento della |
finanza pubblica per gli enti |
territoriali. |
--------------------------------------------------------------------
571. Il termine del 31 dicembre |
2004, di cui al comma 3 |
dell'articolo 2 della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, |
concernente le agevolazioni |
tributarie per la formazione e |
l'arrotondamento della proprieta'|
contadina, e' prorogato al 31 |
dicembre 2005. Le somme iscritte |
nel conto residui di stanziamento|
per l'anno 2004 di pertinenza |
dell'unita' previsionale di base |
3.2.3.4 "informazione e ricerca" |
dello stato di previsione del |
Ministero delle politiche |
agricole e forestali destinate |
alle azioni di promozione |
agricola sono destinate per |
l'importo di 30 milioni di euro |
all'entrata del bilancio dello |Formazione e arrotondamento della
Stato per il 2005. |proprieta' contadina
--------------------------------------------------------------------
572. La presente legge entra in |
vigore il 1º gennaio 2005. |Entrata in vigore