AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto

Regione Campania. Legge Regionale n. 17 del 7-10-2003

Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale 

(B.U.R. Campania n. 48 del 13 ottobre 2003)

 


IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Articolo 1 
Istituzione

1. La regione, al fine di individuare tutte le azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico-culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico-produttiva ecocompatibile soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana, individua, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 2, comma 8, il sistema dei parchi urbani di interesse regionale, costituito da:
a) parchi urbani;
b) parco metropolitano.
2. Per sistema dei parchi urbani di interesse regionale si intende il sistema urbano del verde come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate inserite in contesti territoriali con elevato impatto antropico, individuate dallo strumento urbanistico comunale vigente come aree a parco, aree verdi, aree agricole, aree archeologiche inserite in contesti naturali e, in linea prioritaria, tutte le aree di proprietà pubblica, sia alberate, sia rurali, sia incolte improduttive, nonché aree percorse dal fuoco successivamente da rimboschire con specie autoctone attraverso l'acquisizione di aree intercluse per consentire il ripristino di habitat senza soluzioni di continuità, ed aree vincolate per la protezione ambientale, funzionalmente integrate in un tessuto unitario continuo. Possono far parte del sistema dei parchi urbani di interesse regionale anche biotopi di modesta entità e monumenti naturali. 
3. Per monumenti naturali si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, di formazioni geologiche o paleontologiche che presentano caratteristiche di rilevante interesse naturalistico o scientifico.
4. All'istituzione dei parchi urbani si provvede, su proposta del consiglio comunale interessato che ne individua la perimetrazione, con delibera della giunta regionale che ne informa le competenti commissioni consiliari regionali. L'istituzione del parco urbano favorisce il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale ed è inteso come disegno unitario e coordinato delle aree destinate al verde con apposite indagini per definire gli ambiti degli ecosistemi, favorendo in fase progettuale gli elementi principali di detti ecosistemi anche in riferimento al territorio.
5. La gestione dei parchi urbani è affidata ai comuni competenti per territorio secondo le apposite linee guida che la giunta regionale adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
6. I comuni dotati dello strumento urbanistico comunale vigente possono adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una variante relativa al sistema urbano del verde per uniformarsi ai criteri di cui al comma 2.
7. Le attività di pianificazione ed il programma annuale di attività dei parchi urbani sono sottoposti all'esame preventivo della giunta regionale che può formulare osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione.
8. Per parco metropolitano si intende il parco urbano del comune di Napoli già denominato Parco delle colline di Napoli dagli strumenti urbanistici comunali, la cui gestione è affidata ad un ente parco con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con decreto del Presidente della giunta regionale. Al parco metropolitano così istituito possono aderire i comuni limitrofi che individuano le aree contigue con le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 , su proposta del consiglio comunale interessato. La formalizzazione dell'adesione e l'integrazione degli organi di gestione sono determinati con decreto del Presidente della giunta regionale.
9. All'istituzione del parco metropolitano si provvede ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, articolo 6.
10. Sono organi di gestione dell'ente parco:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti.
11. Il consiglio direttivo è così composto:
a) il presidente dell'ente parco;
b) quattro rappresentanti del comune di Napoli ed un rappresentante aggiuntivo per ogni comune aderente;
c) un rappresentante della provincia di Napoli;
d) due rappresentanti delle associazione ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente presenti sul territorio regionale;
e) il direttore dell'ente parco che partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.
12. Per tutto quanto non previsto dalle presente legge si fa rinvio ai principi, alle norme e alle disposizioni della legge regionale n. 33/93. 

Articolo 2 
Norma finanziaria
1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del fondo per l'istituzione ed il funzionamento dei parchi e riserve naturali per la realizzazione di piani e programmi per la valorizzazione e tutela ambientale, di cui alla legge regionale n. 33/93, articolo 28, senza ulteriori aggravi del bilancio regionale. 

Articolo 3 
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 7 ottobre 2003 
IL PRESIDENTE
-BASSOLINO-