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Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. (Testo aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. (G.U. n. 124 del 30.05.2003)

(G.U. N. 284 DEL 23-10-1997, S.O. n.219/L)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Visto l'articolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza l'attuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato all'accettazione di alcuni emendamenti;
Considerato che non può essere accettato l'emendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dell'articolo 4 e, conseguentemente, l'emendamento che abroga l'articolo 15 in quanto, in base all'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed all'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dell'articolo 7, al comma 1 dell'articolo 10 ed al comma 1 dell'articolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dell'ambiente, come stabilito dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:


Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.
2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento (comma aggiunto dal D.P.R. n. 120/2003)


Art. 2
Definizioni

(Articolo  così modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - le modifiche sono riportate in corsivo)
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;
b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;
3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;
d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco (*);
e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito “soddisfacente” quando:
1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;
f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;
2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;
3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;
h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco (*);
i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato “soddisfacente” quando:
1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;
3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;
l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;
m) sito di importanza comunitaria: un sito che e' stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica “Natura 2000” di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;
n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;
o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;

o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;

o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate;

o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici e' indigena del territorio italiano;

o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana
p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;
q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una polazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale.


Art. 3
Zone speciali di conservazione

(Articolo  così modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - le modifiche sono riportate in corsivo)
1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata “Natura 2000”.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti di cui al comma 1 quali “Zone speciali di conservazione”, entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.
3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete “Natura 2000”, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare.
4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneita' dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva.

Art. 4
Misure di conservazione

(Articolo  così modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - le modifiche sono riportate in corsivo)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.

2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione
.

 

Art. 4-bis

Concertazione

(Articolo  inserito dal D.P.R. n. 120/2003)
1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area e' compresa.

2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5
Valutazione di incidenza

(Articolo  così sostituito dal D.P.R. n. 120/2003)
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompressa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le finalita' conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalita' di presentazione dei relativi studi, individuano le autorita' competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonche' le modalita' di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorita' di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorita' chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorita' medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalita' di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalita' di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Art. 6
Zone di protezione speciale

(Articolo  così sostituito dal D.P.R. n. 120/2003)
1. La rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1

Art. 7
Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie

(Articolo  così sostituito dal D.P.R. n. 120/2003)
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente rogolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.


TUTELA DELLE SPECIE

Art. 8
Tutela delle specie faunistiche

(Articolo  così modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - le modifiche sono riportate in corsivo)
1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:
a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.
5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.


Art. 9
Tutela delle specie vegetali
1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:
a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;
b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.


Art. 10
Prelievi
(Articolo  così modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - le modifiche sono riportate in corsivo)
1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonche' il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare:
a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;
b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;
c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;
d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;
e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;
f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;
g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale;
h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.
3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).


Art. 11
Deroghe

(Articolo  così modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - le modifiche sono riportate in corsivo)
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:
a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;
c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.
2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:
a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);
b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:
a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;
c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;
d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;
e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.


Art. 12
Introduzioni e reintroduzioni

(Articolo  così sostituito dal D.P.R. n. 120/2003)
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.

3. Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

Art. 13
Informazione

(Articolo  così modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - le modifiche sono riportate in corsivo)
1. Il Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.
2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonche' informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.


Art. 14
Ricerca e istruzione

(Articolo  così modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - le modifiche sono riportate in corsivo)
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove, altresì, programmi di ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio.
2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento.


Art. 15
Sorveglianza

(Articolo  così sostituito dal D.P.R. n. 120/2003)
1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui e' affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento

Art. 16
Procedura di modifica degli allegati

(Articolo  così modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - le modifiche sono riportate in corsivo)
1. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G fanno parte integrante del presente regolamento. (comma soppresso dal D.P.R. n. 120/2003)
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformita' alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento.


Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1997 Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 13


ALLEGATI (omessi)