Copyright © AmbienteDiritto
Regione Valle D'Aosta
Legge Regionale n. 16 del 10-08-2004
Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16.
(B.U.R. Valle D'Aosta n. n. 34 del 24.8.2004 )
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. La presente legge detta nuove disposizioni in materia di gestione e
funzionamento del parco naturale Mont Avic istituito, ai fini della
conservazione e del recupero delle risorse naturali e ambientali del
territorio della Valle d'Aosta, con legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66
(Norme per l'istituzione del parco naturale del "Mont Avic"), parco
classificato zona di protezione speciale ai sensi della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione
degli uccelli selvatici, e sito di importanza comunitaria ai sensi della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche, per la parte di territorio compresa nel comune di
Champdepraz.
2. I confini del parco, indicati nella cartografia di cui alle tavole 1,
1A, 2 e 2A dell'allegato A, sono resi visibili sul terreno mediante
l'apposizione, sul perimetro esterno, di apposite tabelle. Le tabelle sono
ripristinate periodicamente, al fine di assicurarne la visibilità e la
leggibilità.
3. Ogni modificazione dei confini del parco è stabilita con decreto del
Presidente della Regione, previa deliberazione del Consiglio regionale, su
proposta dell'assessore regionale competente in materia di aree naturali
protette, d'intesa con i Comuni territorialmente interessati.
ARTICOLO 2
(Coordinamento dell'attività del parco)
1. L'attività del parco si coordina con le iniziative regionali in materia
di aree naturali protette, di conservazione e di valorizzazione
dell'ambiente naturale in genere.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di salvaguardia
cui è preordinato, il parco può avvalersi:
a) della struttura regionale competente in materia di aree naturali
protette, di seguito denominata struttura competente;
b) del Corpo forestale della Valle d'Aosta;
c) del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, istituito ai
sensi della legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo
regionale di Scienze Naturali);
d) di istituti scientifici e di ricerca pubblici e privati;
e) di associazioni senza finalità di lucro il cui scopo sia quello della
promozione e della salvaguardia dell'ambiente naturale.
CAPO II
ORGANI E FUNZIONI DEL PARCO
ARTICOLO 3
(Organi di gestione del parco)
1. Alla gestione del parco è preordinato un apposito ente, che assume la
denominazione di ente gestore del parco naturale Mont Avic, di seguito
denominato ente gestore. L'ente gestore è dotato di personalità giuridica
di diritto pubblico e ha sede in comune di Champdepraz.
2. Sono organi dell'ente gestore:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
ARTICOLO 4
(Attribuzioni e competenze del presidente dell'ente gestore)
1. Il presidente dell'ente gestore è nominato con decreto del Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i
Comuni territorialmente interessati, su proposta dell'assessore regionale
competente in materia di aree naturali protette, ed è scelto fra persone
in possesso di idonei meriti e titoli culturali e professionali.
2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
3. Il presidente è il legale rappresentante dell'ente gestore e lo
rappresenta in giudizio previa autorizzazione ad agire o a resistere del
consiglio di amministrazione. Il presidente convoca e presiede le sedute
del consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e
adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del consiglio di
amministrazione, salvo riferirne, per la ratifica, alla prima riunione
successiva. Gli atti non ratificati perdono efficacia dalla data di
adozione.
4. Il presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dal consiglio
di amministrazione.
ARTICOLO 5
(Composizione del consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione è composto da:
a) il presidente;
b) il dirigente della struttura competente, o suo delegato;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di
urbanistica, o suo delegato;
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di
agricoltura, o suo delegato;
e) un rappresentante del Comune di Champdepraz e uno del Comune di
Champorcher;
f) un rappresentante dei proprietari dei terreni inclusi nel parco,
rispettivamente del territorio dei comuni di Champdepraz e Champorcher,
designato dall'assemblea degli stessi, all'uopo convocata dalla struttura
competente;
g) il direttore del Museo regionale di scienze naturali di Saint-Pierre, o
suo delegato, purché componente del comitato scientifico del Museo stesso;
h) i comandanti delle stazioni forestali nelle cui giurisdizioni ricade il
parco, o loro delegati;
i) un rappresentante designato dalle associazioni ambientalistiche
maggiormente rappresentative ed operanti in Valle d'Aosta, riconosciute
con decreto del ministero dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale).
2. In caso di ampliamento dei confini del parco sul territorio di altri
comuni, limitrofi a quelli di Champdepraz e di Champorcher, la
composizione del consiglio di amministrazione si estende al rappresentante
del Comune interessato dall'ampliamento dei confini del parco, al
rappresentante dei proprietari dei terreni ivi inclusi e al comandante
della stazione forestale competente.
3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del
Presidente della Regione e durano in carica cinque anni.
4. I membri del consiglio di amministrazione nominati successivamente
all'insediamento, in sostituzione di altri dimessisi, decaduti o
altrimenti cessati dalla carica, restano in carica fino alla scadenza
naturale dell'organo.
5. Il consiglio di amministrazione elegge il segretario e il
vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di
impedimento temporaneo. Il vicepresidente è scelto fra i rappresentanti
dei Comuni.
ARTICOLO 6
(Attribuzioni e funzionamento del consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di
programmazione e di controllo. In particolare, esso definisce gli
obiettivi e i programmi dell'ente gestore, verificando la rispondenza dei
risultati della gestione con gli indirizzi impartiti e gli obiettivi
fissati.
2. Spetta in ogni caso al consiglio di amministrazione:
a) deliberare il bilancio preventivo e il rendiconto;
b) fissare il trattamento economico del presidente in misura non inferiore
al 25 per cento e non superiore al 50 per cento dell'indennità di carica
mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
c) determinare il gettone giornaliero di presenza per i componenti del
consiglio di amministrazione, ad esclusione dei dipendenti regionali, in
misura non superiore alla diaria corrisposta ai consiglieri regionali;
d) approvare il proprio regolamento interno e ogni altro regolamento
necessario al funzionamento degli organi e degli uffici, nonché alla
gestione del personale, con particolare riferimento al sistema delle
relazioni sindacali;
e) deliberare la dotazione organica dell'ente gestore, su proposta del
direttore;
f) adottare il piano di gestione territoriale del parco e i programmi di
valorizzazione, redatti sulla base di studi appositamente predisposti;
g) approvare le proposte di convenzione ad eccezione di quelle che il
regolamento interno affida al direttore;
h) deliberare in merito all'esecuzione di opere, manutenzioni e ogni altra
attività attinente alle finalità del parco e suscettibile di diffonderne
la conoscenza e di migliorarne la fruizione.
3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte
all'anno, su convocazione del presidente, nonché ogniqualvolta ne faccia
richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le sedute sono valide con
la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. Le
deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Il direttore
partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di
voto.
4. Il consigliere che, a qualsiasi titolo, abbia un interesse personale
nell'argomento in discussione o in votazione deve astenersi dal
parteciparvi. Analogo dovere di astensione sussiste allorquando
l'interesse riguardi il coniuge o il convivente, suoi parenti fino al
quarto grado o suoi affini entro il secondo grado.
5. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle
spese sostenute e documentate con i limiti previsti per i dipendenti del
comparto unico regionale appartenenti alla qualifica dirigenziale.
ARTICOLO 7
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'ente
gestore spetta ad un collegio, composto da tre membri effettivi e due
supplenti, designati dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni
territorialmente interessati, e scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili.
2. I revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della
Regione e durano in carica cinque anni.
3. Il presidente è eletto tra i membri effettivi.
4. Ai revisori dei conti è assegnato il compenso stabilito dalla Giunta
regionale con propria deliberazione.
ARTICOLO 8
(Direttore dell'ente gestore)
1. Al posto di direttore si accede mediante concorso pubblico per esami.
Al concorso possono accedere coloro che siano in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 16 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma
dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e
revisione della disciplina del personale), come modificato dall'articolo 1
della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45, muniti di diploma di laurea
conseguito in corso di durata almeno quadriennale o di laurea
specialistica, in materie scientifiche attinenti alla tipologia
dell'incarico.
2. Il direttore appartiene alla qualifica dirigenziale.
3. Il direttore è responsabile del funzionamento complessivo dell'ente
gestore.
4. Spettano al direttore tutti gli adempimenti che non siano altrimenti
riservati agli organi dell'ente gestore ed in particolare quelli correlati
all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 13 della l.r.
45/1995.
ARTICOLO 9
(Personale dell'ente gestore)
1. Al personale dell'ente gestore si applicano la disciplina e il
trattamento economico previsti per il comparto unico regionale; i relativi
contratti sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali
di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995, come modificato dall'articolo 8
della legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.
2. La dotazione organica dell'ente gestore è deliberata dal consiglio di
amministrazione, su proposta del direttore, ed approvata dalla Giunta
regionale. La dotazione organica dell'ente gestore non può prevedere, in
ogni caso, più di un posto di qualifica dirigenziale, riservato al posto
di direttore.
3. Il personale dell'ente gestore è iscritto, dalla data di assunzione,
agli istituti di previdenza ed assistenza previsti dalla normativa vigente
per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni (Istituto
nazionale previdenza dipendenti amministrazioni pubbliche - INPDAP).
CAPO III
STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE E LA SALVAGUARDIA
DEI VALORI DEL PARCO
ARTICOLO 10
(Piano di gestione territoriale del parco)
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata al parco è
perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione territoriale,
redatto in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di
tutela e valorizzazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di
protezione speciale.
2. Il piano deve tenere conto dei vincoli paesaggistici ed idrogeologici,
compatibilmente con le finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato
e della normativa regionale vigente in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica.
3. Il piano deve prevedere il divieto di attività che possono
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali
tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi
habitat, ed in particolare:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie
animali, salvo:
1) gli eventuali prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi
necessari per ricomporre squilibri ecologici evidenziati e documentati da
appositi studi e ricerche;
2) l'esercizio regolamentato della pesca;
b) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei
licheni e dei funghi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa
regionale vigente per i proprietari e i conduttori dei fondi;
c) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali
suscettibili di alterare gli equilibri naturali;
d) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o
alterare i cicli geo-biologici;
e) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose
nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, anche se in quantità
inferiori a quelle ammesse dalla normativa vigente;
f) l'impiego nell'attività agro-silvo-pastorale di sostanze chimiche
costituenti grave pericolo per i valori ambientali;
g) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche
minerarie e l'asportazione di minerali;
h) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità
del parco;
i) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi consentiti.
4. All'interno del territorio del parco sono in ogni caso consentite le
usuali operazioni agricole e forestali.
5. Il piano è adottato dal consiglio di amministrazione dell'ente gestore
ed è trasmesso, nei dieci giorni successivi, alla Giunta regionale. La
struttura regionale competente dà comunicazione dell'avvenuta adozione del piano
sul Bollettino ufficiale della Regione; nell'avviso di pubblicazione è
altresì indicata la sede ove è possibile prendere visione degli elaborati.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i Comuni
interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie
osservazioni alla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede all'eventuale
correzione del piano e alla sua approvazione definitiva. Il piano è
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. Le indicazioni contenute nel piano approvato dalla Giunta regionale ai
sensi del comma 6 prevalgono e sostituiscono le previsioni eventualmente
difformi degli strumenti urbanistici vigenti.
8. Al piano possono essere apportate modificazioni con le modalità di cui
ai commi 5 e 6.
ARTICOLO 11
(Parere)
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi,
impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo parere,
adeguatamente motivato, dell'ente gestore.
2. Il parere è subordinato alla verifica della conformità dell'intervento
o dell'opera alle disposizioni del piano di gestione ed è reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il
parere si intende rilasciato.
3. L'eventuale parere negativo è affisso contemporaneamente all'albo del
Comune interessato e all'albo dell'ente gestore, per la durata di sette
giorni.
ARTICOLO 12
(Valorizzazione dell'ambiente naturale)
1. La Regione, tramite le strutture competenti, al fine di conseguire gli
obiettivi sociali, economici e culturali correlati alle finalità di
salvaguardia cui il parco è preordinato, previo accordo con l'ente
gestore, promuove e coordina studi, rilevazioni e pubblicazioni diretti ad
approfondire la conoscenza degli elementi che concorrono a costituire
l'insieme dell'area naturale protetta.
2. L'ente gestore stimola e promuove la costituzione di strutture e di
infrastrutture, nonché la realizzazione di iniziative idonee a valorizzare
l'ambiente naturale, ad attrarvi od interessare il pubblico dei
visitatori, compatibili con le finalità di salvaguardia cui il parco è
preordinato.
3. I lavori eseguiti in amministrazione diretta dalla Regione possono
riguardare i soli interventi di sentierazione e di sistemazione di
infrastrutture da realizzare all'interno del territorio del parco.
ARTICOLO 13
(Indennizzi)
1. Qualora, nel territorio del parco, si verifichino riduzioni documentate
dei redditi agro-silvo-pastorali riconducibili alla gestione del parco,
l'ente gestore provvede al conseguente indennizzo, con onere a carico del
proprio bilancio.
2. L'ente gestore provvede, altresì, all'indennizzo dei danni provocati
dalla fauna selvatica. L'ammontare dell'indennizzo non può comunque essere
inferiore a quello stabilito dalla normativa regionale vigente al di fuori
del parco.
ARTICOLO 14
(Sanzioni)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della legge regionale
30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette),
i limiti minimi e massimi edittali delle sanzioni amministrative previsti
da leggi regionali per la violazione di divieti o di prescrizioni posti a
tutela delle finalità di salvaguardia cui il parco è preordinato sono
raddoppiati quando la violazione si verifichi nel territorio del parco.
2. L'importo massimo delle sanzioni amministrative non può in ogni caso
superare il limite di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), come modificato dall'articolo 96 del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
ARTICOLO 15
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni posti a
tutela del parco, compreso l'accertamento delle sanzioni di cui
all'articolo 14, compete, oltre che agli agenti del Corpo forestale della
Valle d'Aosta, ai guardaparco posti alle dipendenze dell'ente gestore.
2. I guardaparco assicurano la più ampia collaborazione con le stazioni
forestali la cui giurisdizione si estende entro i confini del parco.
ARTICOLO 16
(Fondi per il funzionamento)
1. Alle spese necessarie al funzionamento del parco si provvede con
apposito stanziamento annuale del bilancio della Regione, con i contributi
versati a qualsiasi titolo da altri enti o soggetti, pubblici e privati,
nonché con eventuali proventi derivanti dall'attività svolta dall'ente
gestore.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE
ARTICOLO 17
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 19 ottobre 1989, n. 66;
b) 30 luglio 1991, n. 31;
c) 16 agosto 2001, n. 16.
2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 30
luglio 1991, n. 30;
b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21
gennaio 2003, n. 3.
ARTICOLO 18
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dalla applicazione degli articoli 12, comma 3, e 16
della presente legge è determinato complessivamente in annui euro
1.200.000 a decorrere dall'anno 2005.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio
2004/2006 negli obiettivi programmatici 1.2.3. (Personale per interventi
di settore) e 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) ed al relativo
finanziamento si provvede mediante utilizzo per pari importo dello
stanziamento iscritto nel capitolo 67360 (Contributi per il finanziamento
di parchi ed iniziative nel campo ambientale) dell'obiettivo programmatico
2.2.1.08.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono
introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni)
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.
4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad
apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale
competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 19
(Disposizione transitoria)
1. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei
revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge
restano in carica fino alla scadenza naturale e comunque fino
all'insediamento dei nuovi organi, nominati con le modalità di cui agli
articoli 4, 5 e 7.
ARTICOLO 20
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma
terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
Formula Finale:
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 10 agosto 2004.
Il Presidente
PERRIN
ALLEGATO 1:
ARTICOLO 1
ALLEGATO A (articolo 1, comma 2)
Tavola 1
Planimetria catastale del Parco Naturale Mont Avic
scala 1:30.000
Tavola 1A
Corografia del Parco Naturale Mont Avic
scala 1:50.000
Tavola 2
Planimetria catastale del Parco Naturale Mont Avic
scala 1:30.000
Tavola 2A
Corografia del Parco Naturale Mont Avic
scala 1:50.000
(omessi)