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Decreto 25 Marzo 2004
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
(GU n. 167 del 19-7-2004)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e, in particolare, l'art. 4, paragrafo 2, terzo comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
Vista la decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre 2003, recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina;
Considerato che per tale regione biogeografica, conformemente all'art. 4, paragrafo 2, della stessa direttiva, e' stato preso in esame l'ultimo aggiornamento degli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria (pSIC) ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE, trasmesso alla Commissione europea dall'Italia l'11 settembre 2003;
Considerato che sulla base dell'elenco proposto redatto dalla Commissione europea con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o specie prioritarie, e' stato adottato un elenco di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria (SIC);
Considerato che la Commissione europea, ai fini della costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione e in base alle informazioni disponibili e alle valutazioni comuni realizzate nel quadro dei seminari biogeografici, ha ritenuto non sufficienti i siti proposti da alcuni Stati membri, fra i quali l'Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e che, di conseguenza, per le specie e gli habitat elencati nell'allegato II alla decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre 2003, non si puo' concludere che la rete sia completa;
Considerato che la Commissione europea, tenuto conto del ritardo con cui sono pervenute le informazioni e con cui si e' giunti ad un accordo con gli Stati membri, ha adottato un elenco di siti, da considerarsi provvisorio, in quanto deve essere completato ai sensi dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE per gli habitat e le specie di cui all'allegato II alla decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale elenco deve essere completato sulla base di ulteriori proposte da parte della provincia autonoma di Bolzano, per gli habitat specificati nell'allegato II che costituisce parte integrante al presente decreto.
Art. 2.
1. I formulari standard "Natura 2000" e le cartografie dei Siti di importanza comunitaria sono depositati e disponibili presso la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per la parte di competenza, presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 3.
1. Eventuali integrazioni e/o variazioni agli elenchi riportati in allegato I e II al presente decreto, verranno pubblicate con successivi decreti ministeriali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2004
Il Ministro: Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2004, Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 69
Allegato I
ELENCO PROVVISORIO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA PER LA REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA IN ITALIA.
Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) e' identificato dalle informazioni fornite nel formulario "Natura 2000", comprendenti la mappa corrispondente. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorita' nazionali competenti conformemente all'art. 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE, ad eccezione dei tipi di habitat e delle specie elencati all'allegato II al presente decreto.
La tabella riporta le seguenti informazioni:
codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;
denominazione del SIC;
presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritaria a norma dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE (*);
superficie del SIC in ettari o lunghezza in km;
coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).
Tutte le informazioni contenute nell'elenco riportato di seguito si basano sui dati presentati, trasmessi e convalidati dall'Italia (IT).
(elenco omesso)