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Regione Marche
Legge Regionale n. 14 del
14-07-2004
Modifiche alla Legge Regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali”.
(B.U.R. Marche N. 76 del 22 luglio 2004)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Sostituzione dell’articolo 7)
1. L’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per
l’istituzione e gestione delle aree protette naturali) è sostituito dal
seguente:
“Art. 7 - (Programma triennale per le aree protette).
1. La Regione effettua la programmazione degli interventi relativi alle
aree naturali protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio
attraverso il Programma triennale per le aree protette (PTRAP), nel
rispetto della pianificazione regionale e, in particolare, degli indirizzi
di pianificazione assunti dal PIT.
2. Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale
contestualmente all’approvazione del bilancio annuale e pluriennale, su
proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico scientifico
regionale per le aree naturali protette di cui all’articolo 6, la
Conferenza regionale delle autonomie di cui all’articolo 2 della l.r. 5
settembre 1992, n. 46 e il Tavolo tecnico istituzionale per le aree
protette istituito con deliberazione del Consiglio regionale 12 novembre
2003, n. 109.
3. Il programma triennale:
a) può procedere all’individuazione di nuove aree di interesse
naturalistico, indicandone la delimitazione di massima;
b) indica le aree, tra quelle previste dall’articolo 5, nelle quali si
intende istituire, nel triennio, parchi o riserve naturali, individuandone
la perimetra-zione provvisoria ed il termine per la loro istituzione;
c) prevede l’ammontare complessivo, nel triennio, dei contributi destinati
alle aree protette e ad eventuali progetti di recupero, restauro e
valorizzazione ambientale delle aree interessate, nonché all’informazione
ed educazione ambientale;
d) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei contributi, con
l’indicazione delle priorità e delle modalità generali di utilizzo degli
stessi.
4. La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione competente,
definisce annualmente gli eventuali ulteriori criteri di dettaglio e le
modalità di erogazione dei contributi previsti dal PTRAP.
5. Al programma triennale è allegato l’elenco delle aree naturali protette
già istituite nella regione.
6. Il programma triennale può essere aggiornato ogni anno con la procedura
di cui al comma 2.
7. Alla previsione di nuove aree protette dovrà corrispondere un
incremento delle relative risorse finanziarie disponibili.”.
ARTICOLO 2
(Modifica dell’articolo 8)
1. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 15/1994 è sostituito dal
seguente:
“5. Dall’istituzione della singola area protetta e sino all’adozione del
piano del parco operano i divieti e le deroghe di cui all’articolo 11,
commi 3 e 5, della legge 394/1991, nonché le norme di salvaguardia
disposte dall’atto istitutivo. L’adozione, ai sensi dell’articolo 15,
comma 3, del piano del parco e delle relative varianti, determina
l’applicazione delle misure di salvaguardia connesse alle sue
disposizioni. Nel periodo di applicazione delle misure di salvaguardia
sono ammessi soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b ) e c) del
comma 1 dell’articolo 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. L’applicazione
delle misure di salvaguardia cessa alla data di entrata in vigore del
piano del parco o delle sue varianti e comunque decorsi diciotto mesi
dalla data di adozione ai sensi dell’articolo 15, comma 3.”.
ARTICOLO 3
(Modifiche dell’articolo 15)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 15/1994 è inserito il
seguente:
“3 bis. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione, nell’albo dei comuni ricadenti,
anche parzialmente, nel territorio del parco e nelle pagine locali di
almeno due giornali quotidiani a diffusione regionale, nonché mediante
l’affissione di manifesti negli stessi comuni.”.
2. I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 15 della l.r. 15/1994 sono sostituiti
dai seguenti:
“4. Nei sessanta giorni di deposito chiunque può prendere visione del
piano adottato e presentare osservazioni scritte sulle quali l’organismo
di gestione del parco si esprime con proprio atto motivato entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito.
5. Nei successivi trenta giorni il piano è trasmesso alla Giunta regionale
che acquisisce il parere del Comitato tecnico scientifico per le aree
protette.
6. Entro dodici mesi dalla data di ricevimento, la Regione verifica la
conformità del piano del parco con le disposizioni normative e
programmatiche vigenti e, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio
regionale adotta una delle seguenti determinazioni:
a) approvazione del piano;
b) approvazione del piano con prescrizioni;
c) restituzione del piano all’organismo di gestione del parco per la sua
rielaborazione.”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 15/1994 è inserito il
seguente:
“6 bis. Il piano del parco approvato dal Consiglio regionale è pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Copia del piano è depositata con gli allegati grafici presso la sede
dell’organismo di gestione, delle Comunità montane e dei Comuni ricadenti,
anche parzialmente, nel territorio del parco stesso.”.
ARTICOLO 4
(Sostituzione dell’articolo 16)
1. L’articolo 16 della l.r. 15/1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 - (Regolamento del parco).
1. Il regolamento del parco disciplina l’esercizio delle attività
consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall’articolo
11 della legge 394/1991, consentendo in ogni caso gli interventi di
manutenzione di impianti tecnologici esistenti.
2. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 3 dell’articolo 11 della
legge 394/1991 sono previsti esclusivamente prelievi faunistici ed
abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati
dall’organismo di gestione mediante appositi piani. Prelievi ed
abbattimenti avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e
sorveglianza dell’organismo di gestione del parco con riferimento ai piani
faunistici venatori provinciali e sono attuati dal personale del suddetto
organismo e, ai sensi dell’articolo 22 della legge 394/1991 così come
modificato dall’articolo 2 della legge 426/1998, da persone da esso scelte
con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio del parco o, in
subordine, attraverso le guardie venatorie delle Province, previa intesa
con le Province stesse.
3. Il regolamento del parco è adottato dall’organismo di gestione previo
parere della comunità del parco, anche contestualmente all’approvazione
del piano del parco e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione.
4. Il regolamento è approvato dall’organismo di gestione, previa
acquisizione del parere della Conferenza dei servizi, ai sensi
dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale
partecipano la Regione e gli enti locali il cui territorio ricade in tutto
o in parte all’interno del perimetro del parco.
5. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed
acquista efficacia novanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Entro tale termine i Comuni adeguano i propri regolamenti
alle sue previsioni. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del
regolamento del parco prevalgono su quelle dei Comuni che sono tenuti alla
sua applicazione.”.
ARTICOLO 5
(Sostituzione dell’articolo 19)
1. L’articolo 19 della l.r. 15/1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 19 - (Strumenti attuativi delle riserve naturali regionali).
1. Strumenti attuativi delle finalità delle riserve naturali regionali
sono il piano di gestione ed il regolamento attuativo, secondo la
disciplina dettata rispettivamente dagli articoli 15 e 16.
2. L’atto istitutivo della riserva naturale può stabilire criteri
particolari e semplificati per l’elaborazione e l’approvazione del piano
di gestione e del regolamento attuativo, in relazione agli specifici scopi
della riserva, alla sua classificazione e alla sua estensione.
3. In tali aree si applicano in ogni caso:
a) i divieti e le deroghe di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, della legge
394/1991;
b) i principi desumibili dagli articoli 15 e 16 con particolare
riferimento alla pubblicità degli atti relativi alla definizione del piano
della riserva e del regolamento attuativo.”.
ARTICOLO 6
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge regione Marche.
Data ad Ancona, addì 14 luglio 2004.