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Regione Molise
Legge Regionale n.23 del 20-10-2004
Realizzazione e Gestione delle Aree Naturali Protette
(B.U.R. Molise N. 22 del 30
ottobre 2004 )
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Molise, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1
della legge n. 394/1991, detta disposizioni per l'istituzione e la
gestione di aree naturali protette al fine di garantire la
conservazione dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio
storico-culturale e naturalistico, e di promuovere,
contestualmente, lo sviluppo delle attività economiche
compatibili, in accordo con la conservazione e l'utilizzazione
razionale e durevole delle risorsenaturali, nonché delle attività
ricreative e sociali, della ricerca scientifica, dell'educazione e
della divulgazione ambientale.
2. L'istituzione delle aree naturali protette realizza un sistema
che è parte integrante degli strumenti della pianificazione
territoriale regionale e concorre alla programmazione
regionale.
3. L'istituzione e la gestione delle aree naturali protette hanno
inoltre lo scopo di preservare e valorizzare le attività
agro-silvo-pastorali svolte in osservanza delle buone pratiche
agricole (N. B.P.A.).
4. Nella individuazione, tutela e gestione delle aree naturali la Regione Molise agisce con la partecipazione di Province, Comuni, Comunità montane ed altri enti locali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e degli artt. 71 e 72 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, e successive modificazioni.
5. La Regione Molise, consapevole dell'eccezionale valore
naturalistico-ambientale nonché della ricchezza di biodiversità
che caratterizzano la catena appenninica, opera per la
realizzazione di un sistema di aree protette interconnesso ed
interdipendente, al fine di promuovere e far riconoscere
l'Appennino Parco d'Europa.
ARTICOLO 2
Classificazione delle aree naturali
1. I parchi naturali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali
ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di
valore naturalistico ambientale, che costituiscono, nell'ambito
regionale o interregionale, un sistema omogeneo individuato
dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed
artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
2. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali,
lacuali e marine, che contengono od ospitano una o più specie
naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero
presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità
biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.
3. I monumenti naturali sono territori di limitata estensione
aventi interesse paesistico o naturalistico, come
micro-ambienti, esemplari vetusti di piante, associazioni
vegetali di particolare interesse, fenomeni naturali, formazioni
geologiche di rilievo e simili.
ARTICOLO 3
Consulta tecnica
1. È istituita presso l'assessorato regionale all'Ambiente la
Consulta tecnica per le aree naturali protette (di seguito
denominata: "Consulta"), quale organismo di consultazione e
di supporto tecnico-scientifico in materia di protezione della
natura.
2. La Consulta, presieduta dall'Assessore all'Ambiente o da un dirigente suo delegato, composta prevalentemente da esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia naturalistico-ambientale, è nominata dal Presidente della Giunta regionale in esito alle seguenti designazioni da inviarsi entro 30 giorni dalla richiesta dello stesso Presidente:
a) tre componenti designati dalle associazioni di protezione
ambientale operanti sul territorio regionale e rappresentate nel
Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'art. 12 della legge 8
luglio 1986, n. 349;
b) due componenti designati dall'Università degli Studi del
Molise, dì cui uno in rappresentanza del Parco Tecnologico del
Molise, esperti rispettivamente in discipline forestali,
agronomiche, territoriali ed economiche;
c) due componenti designati, rispettivamente, dalle
amministrazioni provinciali di Campobasso ed Isernia;
d) un componente designato dalla Sovrintendenza ai beni
architettonici, artistici, archeologici, ambientali e storici esperto
in materia di tutela dell'ambiente e di pianificazione territoriale;
e) un componente designato dal coordinamento regionale del
Corpo forestale dello Stato;
f) uno zoologo specializzato in gestione della fauna, designato
dall'Istituto nazionale della fauna selvatica;
g) due componenti designati dalle associazioni professionali
agricole più rappresentative a livello nazionale operanti nella
regione;
h) un rappresentante delle associazioni venatorie
maggiormente rappresentative della regione e riconosciuta a
livello nazionale;
i) un rappresentante delle associazioni dei pescatori sportivi
maggiormente rappresentative della regione.
I direttori dei parchi naturali regionali ed i responsabili delle
risorse naturali sono componenti di diritto della Consulta.
3. I componenti designati durano in carica cinque anni e
possono essere confermati per una sola volta.
4. Decorsi i termini fissati per le designazioni, il Presidente
della Giunta regionale può validamente costituire la Consulta
anche in presenza della metà più uno delle designazioni.
5. La Consulta è costituita, entro 90 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, il quale ne convoca la prima riunione; ha sede
presso l'assessorato regionale all'Ambiente e le funzioni
istruttorie e di segreteria sono affidate al servizio competente
per materia.
6. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale per
l'attuazione delta presente legge e per l'applicazione delle
convenzioni internazionali ratificate dallo Stato italiano e delle
normative comunitarie in materia chi protezione della natura.
Formula proposte:
a) sul programma triennale di cui all'art. 4;
b) sulle iniziative di turismo sociale e privato che potrebbero
avere un particolare impatto sugli ecosistemi delle aree
protette;
c) sugli interventi di rimboschimento e forestazione all'interno
delle aree protette;
d) sugli strumenti di pianificazione, di gestione, di assetto
naturalistico, di sviluppo economico e sociale predisposti per le
aree protette;
e) sulle deroghe previste dal comma 4 dell'art. 11 della legge
n. 394/1991 riguardante i prelievi e gli abbattimenti faunistici
all'interno delle aree protette.
Esprime tutti gli altri pareri ed esercita tutte le altre funzioni
previste dalla presente legge.
I pareri di cui al presente comma vengono espressi entro 90 giorni, decorsi i quali l'Amministrazione può procedere prescindendo dal parere stesso.
7. La Consulta presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla
Giunta, al Consiglio regionale ed alle Amministrazioni
provinciali una relazione sull'attività svolta esprimendo le
proprie valutazioni sullo stato dell'ambiente regionale e sul
grado di attuazione della normativa regionale relativa alla
protezione della natura, avanzando proposte in merito.
8. Il componente della Consulta che, senza giustificato motivo,
non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade
dall'incarico. La decadenza è pronunciata dal Presidente della
Giunta regionale che contestualmente provvede alla
sostituzione con le stesse modalità della nomina.
9. La Consulta delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
10. Ai componenti compete un gettone di presenza pari a quello
previsto per i componenti semplici del Comitato regionale di
controllo dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 26
maggiore 1992, n. 15, come modificato dall'art. 14 della legge
regionale 29 settembre 1999, n. 34, e successive
modificazioni.
ARTICOLO 4
Programma triennale sulle aree protette
1. Il programma triennale sulle aree protette provvede ad
individuare le aree protette istituite o da istituire nonché le
risorse necessarie al loro funzionamento. In particolare il
programma:
a) individua i territori nei quali si prevede l'istituzione, nel
periodo di riferimento, di aree naturali protette, motivandone la
sperimentazione provvisoria e la tipologia di gestione;
b) propone la ripartizione, per ciascun anno finanziario, delle
risorse disponibili tra le aree protette istituite o da istituire, con
riferimento ai contributi per spese di funzionamento e di
investimento, nonché ai finanziamenti da destinare ai piani
pluriennali economico-sociali;
c) quantifica l'ammontare, complessivo nel triennio, dei
contributi necessari per particolari progetti di formazione,
educazione, recupero, restauro e valorizzazione ambientale e
per specifiche azioni di tutela e recupero di presidi
agroalimentari, nonché la salvaguardia di specie animali
d'allevamento in via di estinzione;
d) determina gli indirizzi per l'attuazione dei programmi da
parte dei soggetti destinatari dei contributi, disciplinandone le
procedure.
2. Ai fini dell'approvazione del programma triennale, si procede
a norma dei successivi commi.
3. Le Province provvedono, entro 60 giorni dall'insediamento
della Consulta, ad indicare, anche sotto forma di stralcio del
piano territoriale di coordinamento previsto dall'articolo 20 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i territori nei quali
sia opportuno istituire aree naturali protette.
4. Entro centottanta giorni dal suo insediamento la Consulta,
tenuto anche conto delle indicazioni fornite dalle
amministrazioni pubbliche, dalle associazioni culturali,
venatorie e naturalistiche e dalle categorie professionali
interessate, propone alla Giunta regionale le aree da sottoporre
a tutela che non superino la percentuale del 20% dell'intero
territorio molisano da suddividersi in parti uguali per le finalità
della presente legge e per quelle previste dalla legge regionale
n. 19/1993. La Giunta regionale, acquisito il parere della
Consulta di cui al precedente art. 3 e sentita la Conferenza per
le autonomie locali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 34
del 29 settembre 1999 e successive modificazioni, elabora ed
eventualmente integra il documento e lo sottopone al Consiglio
regionale per l'approvazione.
5. Il documento approvato viene modificato, aggiornato e
reiterato almeno ogni tre anni; allo stesso è allegato un elenco
contenente le aree protette già istituite nell'ambito della
Regione.
ARTICOLO 5
Norme transitorie di salvaguardia
1. Entro i confini dei parchi e delle riserve naturali, dalla loro
istituzione e fino all'entrata in vigore dei relativi piani del parco e
regolamenti valgono le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Sono consentiti gli interventi previsti dai piani paesistici di cui
alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 24, e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Nello stesso arco di tempo di cui al comma 1 sono vietati:
a) la trasformazione delle costruzioni esistenti con l'esclusione
di quanto previsto dai Piani regolatori generali, dai Programmi
di fabbricazione per i centri urbani o dalle perimetrazioni
effettuate ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
b) la manomissione e l'alterazione del territorio mediante
movimento di terreno, scavi, apertura di nuove cave e strade,
installazione di funivie ed impianti di risalita;
c) la modificazione degli equilibri idraulici, idrogeologici ed
idrobiologici; sono consentiti tuttavia interventi di restauro e di
difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
d) la cattura, il drenaggio ed in genere qualunque attività possa
costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le
uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie
estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si
rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti
equilibri o di prelievi per scopi scientifici previo parere della
Consulta;
e) l'asportazione, anche parziale, o il drenaggio di formazioni
minerarie o fossilifere;
f) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste
esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle
aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;
g) la circolazione con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità
ordinaria, con esclusione dei mezzi agricoli e dei mezzi degli
addetti alle attività agro-silvo-pastorali, dei mezzi di servizio del
personale addetto alla manutenzione di infrastrutture di
pubblica utilità e del personale addetto o autorizzato alla
sorveglianza;
h) l'installazione di cartelli e di manufatti pubblicitari, al di fuori
dei centri abitati, fatta salva la segnaletica stradale, sentieristica
ed aziendale.
4. La raccolta dei prodotti del sottobosco, flora spontanea,
funghi e tartufi è consentita nell'ambito delle previsioni
contenute nella normativa regionale vigente.
5. Le attività agricole si esercitano nelle forme con cui tali attività
sono al momento praticate, salva la possibilità di adeguare le
strutture aziendali esistenti a disposizione e le norme tecniche
riguardanti il miglioramento igienico e funzionale. Sono altresì
ammessi la realizzazione di piani di miglioramento aziendale
predisposti in adesione a programmi di politica agricola ed
ambientale comunitaria e rientranti nelle politiche del Piano
Operativo Regionale. Piani di bonifica, trasformazione o
miglioramento fondiari, nonché piani di utilizzazione dei beni
silvo-pastorali, predisposti da Enti, Consorzi ed organizzazioni
pubbliche e private, possono essere realizzati purché non in
contrasto con le finalità di cui all'art. 1 della presente legge,
previo parere della Consulta.
6. L'esecuzione di nuove costruzioni, la manutenzione
straordinaria ed il ripristino dei fabbricati esistenti al di fuori dei
centri urbani è di regola vietata. Tale attività può essere
eccezionalmente autorizzata previo nulla-osta del Presidente
della Giunta regionale, tenuto conto del parere della Consulta.
Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il restauro ed il
risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del primo
comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
7. Contestualmente all'entrata in vigore delle norme di
salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui
all'art. 31.
8. Nelle more della costituzione, laddove previsto, dei corpi di
sorveglianza degli enti gestori, la vigilanza sul rispetto delle
norme di salvaguardia è affidata a tutti i soggetti cui sono
attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti
amministrativi in base alle leggi vigenti, al Corpo forestale dello
Stato nonché alle guardie provinciali, agli organi di polizia
locale urbana e rurale, alle guardie venatorie, zoofile ed
ambientali volontarie riconosciute ai sensi della normativa
nazionale e regionale vigente.
9. In caso di necessità ed urgenza, tali norme transitorie
potranno essere applicate, su richiesta motivata della Consulta
e con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
conforme deliberazione della Giunta regionale, su qualsiasi
porzione di territorio regionale e avranno la durata di un anno.
Decorso tale termine le misure di salvaguardia perdono
efficacia se non vengono adottati i provvedimenti definitivi di cui
al comma 1.
10. In caso di necessità e urgenza, il Presidente della Giunta
regionale, sentita la Consulta, su conforme deliberazione della
Giunta regionale, può consentire deroghe alle suddette misure
di salvaguardia prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori
ed opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e
dell'ambiente naturale.
11. Le misure di salvaguardia divengono inefficaci se nel
termine di due anni non sia stato approvato il piano del parco
ed il regolamento di cui all'art. 12 della presente legge.
ARTICOLO 6
Attività agricole
1. Le attività rurali ecocompatibili e quelle agro-silvo-pastorali
rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle
aree protette così come la salvaguardia del paesaggio rurale
rientra le priorità di tutela.
2. Per consentire la continuità delle attività agro-silvo-pastorali, nell'ambito delle finalità istitutive delle aree protette, i piani di cui agli artt. 13 e 15, compatibilmente con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell'area, devono favorire:
a) le colture e gli allevamenti esercitati al momento
dell'istituzione delle aree protette e la loro eventuale
trasformazione;
b) la gestione dei pascoli e dei boschi;
c) le attività agrituristiche, cinofile ed equestri;
d) il mantenimento, il miglioramento e l'adeguamento della
rete stradale ad esclusivo servizio delle attività di cui alle lettere
a), b) e c);
e) la possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e
straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo dei
fabbricati rurali e delle relative pertinenze al servizio delle attività
di cui alle lettere a), b) e c);
f) l'accorpamento dei terreni laddove siano eccessivamente
frammentati onde garantirne una ottimale gestione;
g) la promozione dei prodotti tipici e di qualità;
h) la promozione del turismo ambientale e culturale
compatibile;
i) lo sviluppo delle attività di acquicoltura compatibili;
j) la creazione di "aree rifugio" quali siepi, boschetti, maceri e
filari alberati, dove sia garantita la sopravvivenza di specie di
fauna e flora selvatiche;
k) la messa in atto di misure volte ad impedire ogni effetto
negativo nell'introduzione di biotecnologie.
3. Al fine di qualificare e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali
all'interno delle aree protette, gli enti gestori di aree protette
regionali sottopongono al Consiglio regionale, previo accordo
con allevatori, coltivatori e conduttori dei terreni, programmi
pluriennali che prevedono interventi per rendere compatibili le
attività stesse con la tutela dell'ambiente ed interventi per
sostenere e sviluppare l'agricoltura biologica.
4. La Giunta regionale provvede ad assegnare prioritariamente
per le iniziative di cui al precedente comma gli stanziamenti
previsti a tal fine da leggi nazionali, regionali o regolamenti
comunitari di settore concernente aiuti agli investimenti agricoli.
5. I programmi di cui al presente articolo vengono finanziati
nell'ambito del piano pluriennale di cui all'art. 15.
6. Sono altresì e comunque da considerare finalità perseguite
ai sensi del presente articolo quelle contenute nell'art. 7 della
legge n. 394/1991.
ARTICOLO 7
Conferenza per l'istituzione di un parco naturale regionale
1. Ogni qualvolta la Regione progetta o riceve proposta in
merito all'istituzione di un parco naturale regionale, il
Presidente della Giunta regionale indice, entro 90 giorni, una
apposita conferenza, ai sensi della lettera a) del comma 1
dell'art. 22 della legge n. 394/1991, cui partecipano i sindaci
dei Comuni, nonché un rappresentante dell'A.R.P.A. Molise
designato dal direttore generale, i presidenti delle Province e
delle Comunità montane dei territori interessati ed i
rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
presenti sul territorio.
2. La conferenza predispone un documento di indirizzo relativo
alla sperimentazione provvisoria, all'analisi del territorio interessato, all'individuazione degli obiettivi da perseguire in
termini di tutela e sviluppo dell'area protetta, alle soluzioni
organizzative ritenute adeguate per la gestione dell'area.
3. Il documento d'indirizzo deve essere approvato dalla
conferenza entro e non oltre novanta giorni dalla data della sua
prima convocazione. Decorso tale termine, la Giunta provvede
prescindendo dal documento stesso.
ARTICOLO 8
Istituzione dei parchi naturali regionali
1. Al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività
compatibili con la speciale destinazione dell'area, la Regione
istituisce i parchi naturali regionali utilizzando in particolare i
propri demani e patrimoni forestali nonché, sentiti i rispettivi
rappresentanti, quelli delle Province, dei Comuni e di altri Enti
pubblici. L'istituzione avviene in conformità ai principi enunciati
dalla presente legge e della legge n. 394/1991, e successive
modificazioni, e tenuto conto del documento di indirizzo di cui al
comma 2 dell'art. 7.
2. I parchi naturali regionali sono istituiti, tenuto conto del
parere della Consulta, con legge regionale.
3. L'istituzione può essere proposta:
a) congiuntamente dalla Provincia, dalla Comunità montana e
dai Comuni in essa ricadenti;
b) dalla consulta nell'esercizio dell'attività propositiva di cui al
precedente articolo 3;
c) da almeno il 40% dei cittadini aventi diritto al voto dei comuni
rientranti nel territorio dell'area protetta da istituire.
4. La legge istitutiva, tenuto conto del documento di indirizzo di cui al comma 2 dell'art. 7, delle indicazioni del programma triennale di cui all'art. 4 e della disciplina dettata dalla presente legge, definisce tra l'altro:
a) perimetro dell'area protetta su cartografia in scala 1:25.000;
b) organo di gestione ed altri elementi relativi alla
organizzazione amministrativa;
c) principi per l'elaborazione del piano del Parco di cui all'art.
13;
d) principi per l'elaborazione del regolamento di cui all'art. 14;
e) particolari misure di incentivazione ed eventuali altri
contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona
compatibile con gli scopi dell'area protetta;
f) previsioni di spesa e relativi finanziamenti.
5. Nel caso di istituzione di un parco nazionale sul territorio di
un'area protetta regionale o provinciale, l'organo di gestione
dell'area decade con l'insediamento dell'ente di gestione del
parco nazionale.
ARTICOLO 9
Organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali
1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi naturali
regionali:
a) il Presidente, nominato dal Presidente della Giunta
regionale sentiti i presidenti delle Province stesse;
b) il Consiglio direttivo, composto da 7 membri, di cui tre
designati dalla Comunità del parco, due su designazione delle
associazioni di protezione ambientale più rappresentative, ai
sensi della legge n. 349/1986, ed uno in rappresentanza delle
associazioni professionali agricole aventi rilevanza nazionale,
un rappresentante delle associazioni venatorie maggiormente
rappresentate a livello regionale e riconosciute. Le relative
designazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta
del Presidente della Giunta regionale;
c) la Comunità del parco, costituita dai presidenti delle
Province, dai sindaci dei Comuni e dai presidenti delle
Comunità montane, i cui territori sono compresi almeno in
parte nel parco;
d) il Collegio dei revisori dei conti, nominato dalla Giunta
regionale, composto da tre membri, di cui due di nomina
regionale scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
previsto all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88,
ed uno in rappresentanza del Ministero del Tesoro.
2. Il Consiglio direttivo è nominato dal Presidente della Giunta
regionale.
3. La Comunità del parco è costituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla
pubblicazione della legge istitutiva del parco.
4. Il Presidente ed il Consiglio direttivo durano in carica cinque
anni.
5. In caso di inadempienze da parte dei soggetti preposti alle
designazioni, il Consiglio direttivo può essere validamente
costituito anche in presenza della maggioranza assoluta delle
designazioni previste.
ARTICOLO 10
Personale
1. L'ente di gestione dell'area protetta può avvalersi sia di
personale proprio che di:
a) personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici;
b) personale assunto con contratto a tempo determinato
secondo la vigente normativa;
c) personale tecnico e di manodopera inquadrato ai sensi dei
CC.CC.NN. LL. vigenti per il settore agricolo-forestale,
impiegato sia direttamente che tramite convenzione con
cooperative specializzate.
2. Il direttore è il responsabile delle attività di gestione
naturalistica e tecnico-amministrativa del parco. Partecipa, con
voto consultivo, alle sedute del Consiglio direttivo e ne attua le
deliberazioni. Cura l'ordinaria amministrazione, dirige i servizi,
le attività promozionali e svolge tutti i compiti a lui attribuiti dal
regolamento, dallo statuto o da specifiche deleghe del
Consiglio.
3. Il direttore del parco deve essere in possesso di diploma di laurea ed aver maturato esperienze e titoli nel campo naturalistico-ambientale nonché nella gestione e tutela delle aree protette e, più in generale, delle risorse naturali. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo a seguito di pubblica selezione secondo le modalità stabilite dall'Ente gestore; il suo rapporto è regolato da un contratto di diritto privato stipulato per cinque anni, eventualmente rinnovabile.
ARTICOLO 11
Statuto
1. Lo statuto dell'Ente Parco ne definisce e disciplina le finalità
e l'ordinamento amministrativo indicando, in particolare:
a) la sede legale;
b) le competenze e le modalità di funzionamento di ciascun
organo;
c) l'organizzazione ed il funzionamento dell'apparato
amministrativo dell'ente;
d) le norme di organizzazione e di gestione dell'area naturale
protetta;
e) le modalità di partecipazione e le forme di pubblicità degli
atti.
2. Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, il Consiglio
direttivo redige una proposta di statuto che viene trasmessa,
per i pareri di competenza, alla Comunità del parco ed alla
consulta, che si esprimono entro novanta giorni dalla richiesta,
trascorsi i quali i pareri si intendono resi positivamente.
3. Il Consiglio direttivo, valutati i pareri pervenuti, adotta lo
statuto e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione
da parte del Consiglio regionale.
ARTICOLO 12
Strumenti di attuazione
1. Ogni parco naturale regionale deve dotarsi dei seguenti
strumenti:
a) piano del parco;
b) regolamento;
c) piano pluriennale di promozione economico-sociale.
ARTICOLO 13
Piano del Parco
1. Ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali,
paesistici e culturali, l'ente provvede alla redazione ed
all'adozione del piano del Parco, in conformità ai commi 1 e 2
dell'art. 12 della legge n. 394/1991 ed agli indirizzi della legge
istitutiva.
2. Il piano viene predisposto, con la collaborazione del servizio
regionale competente, entro 12 mesi dalla costituzione
dell'ente.
3. Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione degli
strumenti urbanistici. Le analisi di settore del piano sono
svolte, in ogni caso, da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.
4. Il piano, acquisito il parere della consulta e degli enti locali
territorialmente interessati, è pubblicato per quaranta giorni
presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane e
depositato presso la Regione e le Province. Durante questo
periodo chiunque può prenderne visione, estrarne copia e
presentare osservazioni scritte. Su queste ultime l'ente di
gestione si esprime, adottando definitivamente il piano entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.
5. Fino ad eventuale diversa disciplina stabilita con la legge
regionale di cui al comma 2 dell'art. 60 della legge regionale 29
settembre 1999, n. 34, e successive modificazioni, il piano è
approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta,
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è
immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni
e dei privati.
6. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse, di
urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e
sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali,
urbanistici, forestali ed ogni altro strumento di pianificazione.
Costituisce inoltre strumento di indirizzo per le scelte da
effettuare nei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989,
n. 183.
7. Il piano è soggetto a verifica, ed eventualmente aggiornato,
con identica modalità, almeno ogni 5 anni.
8. Il piano del Parco formula le linee generali dell'assetto
territoriale dell'area ed individua, mediante la suddivisione in
zone, i vincoli e le destinazioni da osservarsi sul territorio in
relazione ai diversi usi e funzioni consentite.
ARTICOLO 14
Regolamento
1. Contestualmente all'adozione del piano del Parco, e
comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione, il
Consiglio direttivo dell'ente di gestione del Parco adotta il
regolamento e lo trasmette alla Giunta regionale per
l'approvazione. Il regolamento disciplina le attività e l'uso delle
risorse naturali consentite all'interno dell'area protetta, in
conformità ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e stabilisce altresì le modalità con cui
possono essere realizzati interventi edilizi sulla base di uno
studio delle tipologie tradizionali del territorio e nel rispetto di
esse.
2. Il regolamento acquista efficacia 90 giorni dopo la sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
3. Le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su
quelle dei Comuni che sono tenuti alla sua applicazione.
ARTICOLO 15
Piano pluriennale di promozione economica e sociale
1. Nel rispetto delle finalità dell'area protetta, delle prescrizioni
stabilite dal piano del Parco e dal regolamento, la Comunità del
parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo
economico e sociale delle collettività residenti all'interno delle
aree protette, e la tutela dei valori naturali, storici ed ambientali.
2. A tal fine. entro un anno dalla sua costituzione, la Comunità
del parco adotta, con le modalità di cui all'art, 11/bis della legge
n. 394/1991, un piano pluriennale economico e sociale per
promuovere iniziative coordinate con quelle della Regione e
degli Enti locali interessati, mediante la realizzazione di attività
compatibili ed individuando i soggetti chiamati alla
realizzazione degli interventi previsti.
3. Il piano pluriennale è trasmesso alla Giunta regionale per
l'approvazione dopo aver acquisito il parere della consulta ed è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
4. In particolare, il piano può prevedere la destinazione di
idonee risorse finanziarie per la concessione di sovvenzioni a
privati o ad Enti locali per il mantenimento ed il ripristino delle
caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati e
delle tipologie edilizie, la predisposizione di attrezzature,
impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed
impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o
da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di
concessione alla stregua di specifiche convenzioni,
l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di
attività tradizionali, artigianali, agroforestali, culturali, servizi
sociali e biblioteche, restauro anche di beni naturali e ogni altra
iniziativa atta a favorire, nel rispetto dellatutela dell'area, lo
sviluppo del turismo, dell'agriturismo e delle attività locali
connesse. Il piano deve prevedere, altresì, iniziative di
promozione e sostegno dell'economia locale con particolare
riguardo all'artigianato, alla trasformazione ed alla
commercializzazione dei prodotti tradizionali agroalimentari.
5. Per le finalità di cui al comma 4, l'Ente di gestione del parco
può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del
proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali
che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del
parco.
ARTICOLO 16
Nulla-osta
1. Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni relative ad
interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è sottoposto al
preventivo nulla-osta dell'ente Parco ed autorizzazione della
Giunta regionale.
2. Il nulla-osta verifica la conformità tra le norme in vigore sul
territorio del Parco e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni
dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla-osta si
intende rilasciato.
3. Per la restante disciplina si applicano le disposizioni di cui
all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
ARTICOLO 17
Aree contigue
1. La Regione, di concerto con gli Enti gestori dei parchi, sentiti
gli enti locali interessati, istituisce, solo per i parchi nazionali, le
Aree contigue ai parchi stessi individuando, per esse, le
opportune misure di tutela dell'ambiente funzionali alla
conservazione dei valori delle Aree protette medesime.
2. Ai fini della gestione venatoria, dette aree si configurano
come speciali Ambiti Territoriali di caccia anche in deroga ai
limiti di superficie stabiliti dell'art. 18 della legge regionale 10
agosto 1993, n. 19.
3. All'interno di tali speciali ATC - Aree contigue, il rapporto cacciatore/ettari di territorio, rappresentato dall'indice di densità venatoria, è di 1/40 e l'esercizio della caccia è riservato prioritariamente ai cacciatori:
_ nati in un comune compreso nell'area contigua;
_ residenti da almeno cinque anni in un comune compreso
nell'area contigua;
_ figli di residenti da almeno cinque anni in un comune
compreso nell'area contigua;
_ coniugati con residenti da almeno cinque anni in uno dei comuni dell'area
contigua e che conservino la residenza
nell'area medesima;
_ ai proprietari, da almeno cinque anni, di appezzamenti di
terreno ricadenti nell'Area contigua medesima aventi una
superficie minima di un ettaro.
4. La gestione della fauna selvatica in tali aree è affidata ad un Comitato di gestione composto da:
a) 1 dipendente della Regione;
b) 1 rappresentante per ciascuno dei comuni dell'area
contigua, scelto tra persone con conoscenza del territorio ed
esperienza in materia di gestione venatoria, faunistica e tutela
dell'ambiente;
c) 1 dipendente dall'ufficio caccia delle Province competenti per
territorio;
d) 1 rappresentante designato dalle associazioni agricole;
e) 1 rappresentante dell'ente gestore del parco interessato;
f) 1 rappresentante delle associazioni venatorie più
rappresentative nella provincia dove ricade l'area.
5. Il Comitato di gestione di cui al precedente comma è
costituito, entro 60 giorni dall'istituzione dell'Area contigua, con
provvedimento del Presidente della Giunta regionale sulla base
delle designazioni degli enti interessati, che devono pervenire
entro 15 giorni dalla richiesta. Il Comitato è legittimamente
insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi
componenti. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del
mandato del Presidente della Giunta e i rispettivi membri
possono essere riconfermati. Il Comitato elegge nel proprio
seno un Presidente e un vice Presidente. Ha sede presso la
competente Amministrazione provinciale. Svolge le funzioni di
segretario un dipendente dell'ufficio caccia della Provincia
competente per territorio con qualifica funzionale appartenente
alla categoria "D". Nel caso di aree protette di carattere
interprovinciale, per Amministrazione competente s'intende
quella in cui ricade la maggior parte del territorio protetto. Il
funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito
regolamento interno approvato dal Comitato stesso entro 4
mesi dal suo insediamento. Per quanto concerne i compiti
degli speciali ATC - Aree contigue si rinvia all'art. 21 della legge
regionale 10 agosto 1993, n. 19, eccetto i commi 3 e 4.
6. Gli enti di gestione dei parchi, per particolari esigenze
connesse alla conservazione del patrimonio faunistico degli
stessi, possono disporre, per particolari specie di animali,
restrizioni riguardanti modalità e tempi di caccia da valere negli
speciali ATC - Aree contigue.
7. La Regione, d'intesa con l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, sentiti gli enti locali interessati, istituisce l'Area contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo, ricadente in territorio molisano, sulla base dei seguenti principi;
_ disciplina dell'attività venatoria secondo le norme di cui ai
commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
_ divieto di apertura di nuove cave, di ampliamento di quelle
esistenti nonché di proroga delle autorizzazioni in scadenza;
_ individuazione ed eliminazione di eventuali detrattori
ambientali.
Ulteriori eventuali misure a tutela dell'ambiente sono individuate, ove ritenuto opportuno, dalla Regione d'intesa con l'Ente Parco e sentiti gli Enti locali interessati.
ARTICOLO 18
Riserve naturali
1. Le riserve naturali sono individuate nel programma triennale
di cui all'art. 4 e sono istituite dalla Giunta regionale, sentiti i
Comuni, le Province, le Comunità montane interessate e la
Consulta. Eventuali riserve che insistano sul territorio di due
Province sono istituite previa intesa e gestite secondo criteri
unitari per l'intera arca delimitata.
2. La proposta di istituzione delle riserve naturali può essere
richiesta dalla Provincia o dalla Comunità montana o dai
Comuni ricadenti, anche parzialmente, nell'area interessata,
nonché da almeno il 40% dei cittadini aventi diritto al voto dei
comuni rientranti nel territorio dell'area protetta da istituire.
3. L'atto della Regione che istituisce la riserva naturale deve definire:
a) la sperimentazione dell'area su cartografia in scala
1:10.000;
b) eventuali norme transitorie di salvaguardia;
c) le modalità di gestione;
d) le direttive ed i tempi per l'elaborazione e l'adozione del
regolamento e degli strumenti di pianificazione e di
programmazione;
e) le attività esercitabili;
f) le risorse assegnate per la gestione ordinaria;
g) le direttive per la valorizzazione e l'eventuale adeguamento
delle norme urbanistiche.
4. L'atto istitutivo può affidare la gestione:
a) alla stessa Provincia in attuazione dell'art. 19 del decreto
legislativo n. 267/2000;
b) agli enti di gestione dei parchi già istituiti;
c) ad aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del
decreto legislativo n. 267/2000.
5. Il soggetto gestore invia annualmente entro il 30 giugno alla
Giunta regionale una relazione sull'attività svolta in applicazione
della presente legge ed in attuazione del programma triennale
di cui all'art. 4.
ARTICOLO 19
Monumenti naturali
1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1 e per garantire una
più ampia azione di conservazione e di valorizzazione del
patrimonio naturale, può istituire e tutelare i monumenti naturali
di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. I monumenti naturali vengono sottoposti a vincolo diretto alla
loro conservazione e tutela. Il vincolo è apposto con decreto del
Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
competente per materia, previo parere della Consulta.
3. Il decreto, con le indicazioni dei vincoli e le modalità di tutela
ed eventuale ripristino, è notificato in forma amministrativa ai
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. I proprietari
possono porre opposizione al decreto del Presidente della
Giunta regionale, entro 30 giorni dalla notifica.
4. Il servizio regionale competente redige ed aggiorna un “inventario regionale dei monumenti naturali" contenente:
a) l'esatta ubicazione dei monumenti naturali tutelati, con
riferimento anche all'individuazione catastale dell'area su cui gli
stessi insistono;
b) le caratteristiche di tali monumenti con riferimento alle
ragioni che ne giustificano l'inclusione nell'inventario;
c) il tipo e le modalità degli interventi necessari (previo
consenso dei proprietari dei beni tutelati) ad assicurare la
buona conservazione.
5. Per la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni
sottoposti a vincolo si applicano, in quanto compatibili, le
norme previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
e, per i siti di importanza comunitaria, la disciplina di attuazione
della normativa comunitaria.
ARTICOLO 20
Controlli e commissariamento
1. L'ente di gestione del Parco invia entro il 30 giugno di ogni
anno al Presidente della Giunta regionale, per le successive
determinazioni da parte del Consiglio, una relazione sulle
attività dell'anno precedente che evidenzi lo stato di attuazione
delle iniziative gestionali nell'area protetta, nonché lo stato della
spesa.
2. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti
di gestione, previa diffida, la Giunta regionale provvede alla
nomina di un commissario "ad acta" per il compimento degli
atti obbligatori o per l'attuazione degli impegni assunti.
3. La Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi
degli enti di gestione, sentita la Commissione consiliare
competente, per gravi inadempienze nell'attuazione dei piani
programmatici approvati di cui all'art. 4 ed all'art. 15, per gravi
irregolarità nella gestione, in caso di persistente inattività o di
impossibilità di funzionamento, ovvero per attività che
compromettano il buon funzionamento dell'ente o che siano in
palese contrasto con gli indirizzi regionali in materia.
4. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale
nomina contestualmente un commissario straordinario che
rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente.
ARTICOLO 21
Vigilanza e sorveglianza
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è
esercitata dalla Regione e dalle Province per quanto di loro
competenza.
2. La Regione esercita, altresì, attraverso le strutture
competenti, la necessaria azione di indirizzo e di
coordinamento, nonché di promozione nei confronti degli
organi di gestione delle aree protette.
3. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti
dalle aree protette è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti
poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi
in base alle leggi vigenti, nonché a personale di vigilanza
appositamente individuato dagli enti di gestione cui attribuire
funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del Testo Unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto
18 giugno 1931, n. 773. La vigilanza può essere altresì affidata
al Corpo forestale dello Stato mediante apposita convenzione
ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.
394.
ARTICOLO 22
Poteri dell'ente di gestione dell'area naturale protetta
1. Ai legali rappresentanti degli enti di gestione delle aree
protette disciplinate dalla presente legge sono attribuiti i poteri
di cui all'art. 29 della legge n. 394/1991.
ARTICOLO 23
Sanzioni
1. Fatte salve le violazioni di carattere penale, alle violazioni
delle norme di cui alla presente legge e di quelle emanate
dagli enti di gestione delle aree protette si applicano le
disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 394/1991.
2. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono
destinate agli enti gestori per la realizzazione di opere a tutela
della natura per lo sviluppo dell'area protetta.
ARTICOLO 24
Tabellazione
1. I confini delle aree protette sono indicati a cura dell'ente di
gestione con apposite tabelle da apporre, lungo tutto il
perimetro dei territori interessati, ad una distanza minima di
circa 100 metri e, comunque, in modo che da una tabella siano
visibili le due contigue.
ARTICOLO 25
Recupero e detenzione di esemplari di fauna
1. La titolarità del recupero di esemplari di fauna vivi, morti o di
parti di essi nel territorio delle aree protette è esclusivamente
dell'ente di gestione che provvede, ove possibile, alle cure, alla
reintroduzione, ovvero alla destinazione a centri di recupero
oppure alla preparazione dei resti.
ARTICOLO 26
Indennizzi e risarcimento per i danni economici
1. I risarcimenti dei danni arrecati dalla fauna selvatica al
patrimonio zootecnico, alle colture agricole all'interno delle aree
protette e delle aree contigue sono erogati, entro 90 giorni dal
verificarsi del danno, secondo le procedure e le norme di cui
alla legge regionale 6 febbraio 1983, n. 6, e successive
modifiche.
2. in caso di inadempimento di cui al comma precedente il
Presidente della Giunta regionale nomina il commissario ad
acta per provvedere in merito.
ARTICOLO 27
Riduzione in pristino
1. Qualora venga esercitata una attività non prevista o in
difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla-osta, il legale
rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta dispone
l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in
ogni caso la riduzione in pristino o la ricostruzione di specie
vegetali o animali a spese del trasgressore con la
responsabilità solidale del committente, del titolare
dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e
trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza, entro il termine stabilito, il legale
rappresentante dell'ente di gestione provvede all'esecuzione in
danno degli obbligati secondo le procedure di cui alla legge 28
febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le
relative spese.
ARTICOLO 28
Scelte educative
1. Gli enti di gestione delle aree protette riservano particolare
attenzione nel curare l'aspetto didattico predisponendo che
ciascuna area si strutturi adeguatamente per collaborare con le
istituzioni scolastiche e culturali per la promozione
dell'educazione ambientale.
ARTICOLO 29
Risorse finanziarie
1. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta
da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) le somme stanziate dalla Regione nel proprio bilancio
annuale relative a spese correnti e di investimento;
b) i contributi dell'Unione Europea, dello Stato ed i contributi
straordinari della Regione;
c) i contributi degli enti pubblici e dei privati e le erogazioni
liberali in denaro;
d) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i proventi derivanti da contratti o convenzioni stipulati in
relazione all'attività dell'ente;
g) i canoni delle concessioni, i proventi di eventuali diritti
tariffari, di privativa e le entrate derivanti dai servizi resi;
h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
i) i proventi delle sanzioni di cui all'art. 23;
j) ogni altri provento acquisito in relazione all'attività dell'ente.
2. La Regione partecipa alle spese correnti e di investimento
occorrenti per la gestione dell'area molisana del Parco
Nazionale d'Abruzzo sulla base di apposito programma
presentato dall'ente di gestione del parco stesso e previo
accordo con le amministrazioni comunali ricadenti nel territorio.
ARTICOLO 30
Patrimonio
1. Gli enti di gestione del parco regionale sono dotati di un
proprio patrimonio, che può essere formato attraverso:
a) acquisto, lascito, donazione, eredità e legato;
b) trasferimento dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali;
c) ogni altro titolo nell'ambito delle attività dell'Ente tese al
conseguimento dei fini istitutivi.
ARTICOLO 31
Misure di incentivazione
1. Ai Comuni ed alle Province il cui territorio è compreso, in tutto
o in parte, entro i confini di aree naturali protette nazionali e
regionali, si applicano i benefici di cui all'art. 7 della legge n.
394/1991.
ARTICOLO 32
Promozione turistica
1. Le aziende e gli Enti di promozione turistica, in relazione alle
attività connesse alla promozione delle aree protette, su
richiesta degli Enti di gestione possono realizzare direttamente
o contribuire all'istituzione di servizi e centri di informazione e
divulgazione ubicati nelle aree protette.
ARTICOLO 33
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge
quantificato in 300.000 Euro, per l'esercizio finanziario 2004, si
provvede, in fase di assestamento del bilancio regionale,
mediante incremento della U.P.B. 401.
2. Per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi
regionali di approvazione del bilancio.
ARTICOLO 34
Norma finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente
legge, si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 35
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, addì 20 Ottobre 2004