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Decreto 25 marzo 2005

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC).

 (GU n. 155 del 6-7-2005)
 



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, lettere a), che demanda al Comitato per le aree naturali protette l'integrazione della classificazione di dette aree;
Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed in particolare gli articoli 3 e 4 di detta direttiva;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all'art. 1, comma 5, stabilisce che: «Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/4099/CEE, 85/411/CEE e 91/24/CEE provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi»;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;
Visto in particolare l'art. 7 della citata direttiva che stabilisce che gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4 della medesima direttiva per le ZSC, circa l'adozione di opportune misure di conservazione, debbano essere applicati anche alle ZPS «a decorrere dalla data di entrata in vigore di detta direttiva o dalla data di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora sia essa posteriore»;
Vista la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, che include nella classificazione delle aree protette le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ovvero quelle aree che costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000 di cui all'art. 3 della citata direttiva 92/43/CEE;
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha soppresso il Comitato per le aree naturali protette e ha stabilito che le relative funzioni siano esercitate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, che stabilisce:
all'art. 4, comma 1, che spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano assicurare per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (di seguito SIC) opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;
all'art. 4, comma 2, che spetta altresi' alle regione e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000 da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'adozione per le ZSC, entro sei mesi dallo loro designazione, delle «misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato 8 presenti nei siti;
all'art. 4, comma 3, che stabilisce che qualora le ZSC «ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, ... omissis ..., le opportune misure di conservazione e le norme di gestione»;
all'art. 6, comma 2, che gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle ZPS;
Visto il proprio decreto del 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2002, n. 224, concernente «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni;
Visti gli esiti delle riunioni tecniche tenutesi presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Considerato che l'inclusione delle ZPS e delle ZSC nella classificazione delle aree naturali protette operata dalla citata deliberazione del Comitato, con la conseguente necessita' di applicazione anche ai siti Natura 2000 delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha di fatto alimentato una conflittualita' interpretativa che ha ostacolato la realizzazione gli obiettivi previsti dalle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalla relativa normativa di recepimento;
Considerato che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, viene a costituire essenzialmente una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, le specie e gli habitat dei siti natura 2000;
Considerata la necessita' di definire la disciplina di tutela da applicare ai siti Natura 2000 dal momento della loro istituzione;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 3 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.
1. La deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato delle aree naturali protette, citata nelle premesse, e' annullata.
2. Alle ZPS ai sensi della direttiva 79/409/CEE e alle ZSC ai sensi della direttiva 92/43/CEE si applica la disciplina di tutela di cui al successivo art. 2.

Art. 2.
1. Le misure di conservazione previste dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle ZSC entro sei mesi dalla loro designazione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto n. 357 del 1997, e alle ZPS dalla loro classificazione, ovvero istituzione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della direttiva 79/409/CEE, cosi' come recepito dall'art. 6 del medesimo decreto n. 357 del 1997 che estende gli obblighi di cui all'art. 4 del medesimo
decreto anche alle ZPS.
2. Le ZPS si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla sola data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie delle ZPS da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. Nei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto n. 357 del 1997, sono indicate le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per il quale il sito e' stato individuato, conformemente agli indirizzi espressi nel decreto 3 settembre 2002 recante le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.
4. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni definiscono le modalita' di attuazione delle misure di conservazione di cui al comma 3 e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.
5. Le regioni si impegnano a definire entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto le misure di conservazione per le ZPS di propria competenza, conformemente agli indirizzi espressi nel citato decreto 3 settembre 2002.
6. Nelle more della definizione, da parte delle regioni, delle misure di conservazione per le ZPS di propria competenza, le regioni medesime assicurano per le ZPS le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonche' per evitare la perturbazione delle specie per cui dette ZPS sono state classificate ovvero istituite.
7. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le quali provvedono alle finalita' del presente provvedimento, in conformita' allo Statuto speciale e alle relative norme di attuazione, mediante appositi atti normativi o amministrativi, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2005

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 90