Copyright © AmbienteDiritto
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2005
Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo.
(GU n. 155 del 6-7-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 gennaio 1934, n. 285, recante costituzione del Parco nazionale
del Circeo;
Visto il regio decreto 7 marzo 1935, n. 1324, recante approvazione del
regolamento per l'applicazione della legge 25 gennaio 1934, n. 285, che
costituisce il Parco nazionale del Circeo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 4 ottobre 1975, recante variazioni dei confini del
Parco nazionale del Circeo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 23 gennaio 1979, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 10 maggio 1979, recante l'inclusione
dell'isola di Zannone nel Parco nazionale del Circeo;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, cosi' come modificata dalla legge 9
dicembre 1998, n. 426, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10, che dispongono
che alla gestione dei parchi nazionali si provveda mediante l'istituzione di
enti parco;
Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, che dispone che entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente,
con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi
nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, ai principi della medesima legge;
Visto il decreto DEC/SCN/207 dell'8 ottobre 1994, con il quale e' stato
costituito il comitato di gestione del Parco nazionale del Circeo;
Visto il decreto DEC/SCN/54 dell'8 febbraio 1996, con il quale viene nominato il
comitato di gestione del Parco nazionale del Circeo per una durata prevista di
cinque anni;
Vista la lettera della regione Lazio del 30 aprile 1998 - Assessorato risorse
ambientali, che sollecita l'adeguamento del Parco nazionale del Circeo alla
legge n. 394 del 1991, in applicazione dell'art. 4 della legge n. 10 del 1994;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Sabaudia n. 47 del 20 dicembre
1999, nella quale, tra l'altro, si «invita il Ministro competente ad attivare le
procedure previste dalla legge al fine diistituire l'Ente parco del Circeo»;
Visti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30
ottobre 2001, prot. DEC/SCN/1033 e del 27 novembre 2001, prot. DEC/SCN/1269 con
il quale, considerato scaduto dalla proprie funzioni il Comitato di gestione, e'
stato nominato l'amministratore del Parco nazionale del Circeo;
Visto il parere reso dal Consiglio di Stato, sezione II, n. 633/2001, in data 11
luglio 2001, nel quale viene ribadita la portata generale dell'art. 4 della
legge n. 10 del 1994 e, quindi, la sua applicabilita' anche al caso del Parco
nazionale del Circeo;
Ravvisata l'improrogabile necessita' di adeguare la normativa del Parco
nazionale del Circeo ai principi della legge quadro sulle aree protette,
conformemente al parere reso dal Consiglio di Stato;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
Direzione per la conservazione della natura, del 17 maggio 2002, con la quale e'
stato dato avvio al procedimento di istituzione dell'Ente Parco nazionale del
Circeo;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio DEC/SCN/436
del 3 giugno 2002, con il quale e' stato nominato il commissario straordinario
del Parco nazionale del Circeo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2002;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, ed in particolare l'art. 12, comma 1, che
prevede l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo;
Sentiti gli enti locali interessati;
Visto il parere espresso dalla giunta della regione Lazio con deliberazione n.
243 del 2 aprile 2004, in ordine all'istituzione dell'Ente Parco nazionale del
Circeo e alla perimetrazione definitiva del parco stesso;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre
2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
24 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito l'Ente parco nazionale del Circeo, allo scopo di conservare,
tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e per la promozione e lo
sviluppo del turismo e delle attivita' compatibili.
2. L'Ente parco nazionale del Circeo ha personalita' di diritto pubblico ed e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
3. All'Ente parco nazionale del Circeo si applicano le disposizioni di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa
allegata.
4. Il territorio del Parco nazionale del Circeo e' delimitato in via definitiva
dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale allegata al presente
decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro
d'unione in scala 1:25.000, e depositata in originale presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la
regione Lazio e la sede dell'Ente parco nazionale del Circeo.
5. Nel territorio del Parco, fino all'approvazione del piano di cui all'art. 12
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, redatto a
seguito di specifici ed approfonditi studi scientifici e socio-economici, si
applicano le norme di tutela previste dai Piani territoriali paesistici Ambito
10 «Latina», Ambito 13 «Terracina, Ceprano, Fondi» e Ambito 14 «Cassino, Gaeta,
Ponza», approvati dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, ovvero, a
decorrere dalla data della sua approvazione, dal Piano territoriale paesistico
regionale di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1998.
6. La pianta organica dell'Ente parco e' determinata ed approvata entro sessanta
giorni dall'insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2.
1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del Circeo:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunita' del Parco.
2. La nomina degli organi di cui al comma 1 e' effettuata secondo le
disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426.
3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale del Circeo individua
all'interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente
stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4. L'Ente parco puo' avvalersi di personale in posizione di comando, nonche' di
personale, mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province
interessate, dagli enti locali, nonche' da altri enti pubblici, secondo le
procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Per assicurare all'Ente parco la possibilita' di continuare ad assolvere con
tempestivita' ed efficacia le funzioni istituzionali previste dalla legge 25
gennaio 1934, n. 285, lo stesso si avvale,tramite convenzione, delle risorse
umane, dei mezzi e delle strutture del Corpo forestale dello Stato esistenti sul
territorio, fatta salva la dipendenza gerarchica del personale del Corpo
forestale dello Stato. L'Ente parco, e per esso il suo Presidente, al fini del
buon funzionamento dell'Ente, esercita sul personale medesimo funzioni di
indirizzo e di verifica dell'attuazione delle stesse.
6. La convenzione di cui al comma 5, rinnovabile a richiesta di entrambe le
parti, ha durata fino al 31 dicembre 2006.
Art. 3.
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei
fini istituzionali:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3
della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di
ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme
regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Gli oneri finanziari per il mantenimento del personale di cui all'art. 2,
comma 5, sono a carico del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Corpo forestale dello Stato; sono a carico dell'Ente parco gli oneri relativi ai
mezzi, alle attrezzature e alle strutture necessarie al coordinamento
territoriale del Corpo forestale dello Stato, presente all'interno del
territorio del parco, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 luglio 2002.
Art. 4.
1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni
di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 6, foglio n. 212
Allegato A
DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Art. 1.
Perimetrazione definitiva
La perimetrazione definitiva del Parco nazionale del Circeo e' riportata
nella cartografia in scala 1:25.000 contenuta nell'Allegato al presente decreto.
Relativamente alla zonizzazione interna alla suddetta perimetrazione, fino
all'approvazione del Piano di cui all'art. 12 della legge n. 394 del 1991, si fa
riferimento alla classificazione delle aree ai fini della tutela paesistica
previste dai piani territoriali paesistici Ambito 10 «Latina», Ambito 13 «Terracina,
Ceprano, Fondi», e Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza», approvati dalla legge
regionale 6 luglio 1998, n. 24, le cui norme di attuazione sono pubblicate nel
Bollettino Ufficiale della regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1999,
rispettivamente supplemento ordinario n. 4, 7 e 8, ovvero, a decorrere dalla
data della sua approvazione, dal Piano territoriale paesistico regionale di cui
all'art. 21 della citata legge regionale n. 24 del 1998.
Art. 2.
Tutela e promozione
Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate:
a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o
forestali, di formazioni geologiche, di singolarita' paleontologiche, di
comunita' biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e
idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio e degli
insediamenti urbani;
c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a
realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e
delle attivita' agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
d) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica anche interdisciplinare nonche' di attivita' ricreative compatibili;
e) la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
f) la sperimentazione e valorizzazione delle attivita' produttive compatibili;
g) la promozione del turismo sostenibile e delle relative attivita' compatibili
con i fini istituzionali del parco.
Art. 3.
Divieti generali
Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Circeo, le
seguenti attivita':
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie
animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa
autorizzazione dell'Ente parco, salvo gli eventuali abbattimenti selettivi
necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente parco ai sensi
dell'art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, il taglio del bosco e
della macchia mediterranea ad eccezione delle esigenze connesse con il
mantenimento dell'attivita' agricola tradizionale e, previa autorizzazione
dell'Ente parco, degli interventi migliorativi tendenti a favorire la
reintroduzione delle essenze tipiche della zona e della specifica area
fitoclimatica, degli interventi necessari a prevenire gli incendi e danni alla
pubblica incolumita', degli interventi strettamente necessari a garantire la
conservazione del patrimonio naturale, archeologico, storico ed architettonico e
di quanto eseguito al fini di ricerca e di studio; sono consentiti il pascolo,
le attivita' agro-silvo-pastorali e la raccolta di prodotti del sottobosco, nel
rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle normative locali;
c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o
animali estranee alla flora e alla fauna autoctona;
d) la modificazione del regime delle acque e la manomissione di argini e
sorgenti, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
e) la manomissione di grotte marine e terrestri;
f) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche;
g) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico ed
archeologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio
previa autorizzazione dell'Ente parco;
h) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione
dei cicli biogeochimici;
i) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura se non autorizzata;
l) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente
attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato;
m) il sorvolo dei velivoli non autorizzato dalle competenti autorita' secondo
quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'Ente
parco per quanto attiene alle necessita' di tutela delle aree di cui all'art. 1;
n) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali,
comunali, vicinali gravate da servitu' e fatta eccezione per i mezzi di servizio
e per i mezzi accessori all'esercizio delle attivita' agro-silvo pastorali;
o) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non
autorizzate dall'Ente parco.
Art. 4.
Regime autorizzativo generale
Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:
a) i nuovi strumenti urbanistici generali, i nuovi piani di settore e quelli non
definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali
vigenti, ed i relativi piani attuativi, non definitivamente approvati alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
c) i nuovi interventi consentiti dalle norme di tutela paesistica, di cui alle
norme tecniche di attuazione previste dai Piani territoriali paesistici Ambito
10 «Latina», Ambito 13 «Terracina, Ceprano, Fondi», e Ambito 14 «Cassino, Gaeta,
Ponza», approvati dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, ovvero, a
decorrere dalla data della sua approvazione, dalla normativa del Piano
territoriale paesistico regionale di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24
del 1998.
Si intendono per nuovi interventi quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettere c),
d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 5.
Sorveglianza
La sorveglianza del territorio di cui all'art. 1 e' affidata al Corpo
forestale dello Stato nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
Planimetria omessa