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Legge 8 febbraio 2006, n. 61
Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.
(GU n. 52 del 3-3-2006)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione di zone di protezione ecologica e fissazione dei limiti esterni
1. In conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10
dicembre 1982, nonche' dall'accordo di applicazione della parte XI della
Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati
e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, e' autorizzata
l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del
mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3.
2. All'istituzione delle zone di protezione ecologica si provvede con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per i beni
e le attivita' culturali, da notificare, a cura del Ministero degli affari
esteri, agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo
fronteggia.
3. I limiti esterni delle zone di protezione ecologica sono determinati sulla
base di accordi con gli Stati interessati di cui al comma 2. Fino alla data di
entrata in vigore di detti accordi i limiti esterni delle zone di protezione
ecologica seguono il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale e'
equidistante dai punti piu' vicini delle linee di base del mare territoriale
italiano e di quello dello Stato interessato di cui al
comma 2.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il
rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
La legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante: «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto
finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di
applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New
York il 29 luglio 1994», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre
1994, n. 295, (S.O.).
Art. 2.
Applicazione della normativa all'interno delle zone di protezione ecologica
1. Nell'ambito delle zone di protezione ecologica istituite ai sensi
dell'articolo 1 l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di
protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio
archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla citata Convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della Convenzione UNESCO del 2001
sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2
novembre 2001, dalla data della sua entrata in vigore per l'Italia.
2. Entro le zone di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle
navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalita' straniera, le
norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati
internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di
tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da
acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da
attivita' di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di
origine atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi, della
biodiversita' e del patrimonio archeologico e storico.
3. La presente legge non si applica alle attivita' di pesca.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli