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Decreto 5 Luglio 2007
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
(GU n. 170 del 24-7-2007 - Suppl. Ordinario n.167)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche, in particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo
comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, recante Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.
120;
Vista la decisione della Commissione europea del 19 luglio 2006 che
adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei
siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea;
Considerato che per tale regione biogeografica, conformemente all'art.
4, paragrafo 2, della stessa direttiva, e' stato preso in esame
l'aggiornamento degli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza
comunitaria (pSIC) ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE
trasmesso alla Commissione europea dall'Italia tra gennaio 2003 e marzo
2006;
Considerato che sulla base dell'elenco proposto redatto dalla
Commissione europea con l'accordo di ciascuno degli Stati membri
interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat
naturale prioritari o di specie prioritarie, e' stato adottato un elenco
di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria (SIC);
Considerato che la Commissione europea, ai fini della costituzione di
una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione e
in base alle informazioni disponibili e alle valutazioni comuni
realizzate nel quadro dei seminari biogeografici, ha ritenuto non
sufficienti i siti proposti da alcuni Stati membri, fra i quali
l'Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e che, di conseguenza, per
le specie e gli habitat elencati nell'allegato 2 della decisione della
Commissione del 19 luglio 2006, non si puo' concludere che la rete sia
completa;
Considerato tuttavia che la Commissione europea, tenuto conto del
ritardo con cui sono pervenute le informazioni e con cui si e' giunti ad
un accordo tra gli Stati membri, ha ritenuto di dover adottare un elenco
di siti, da considerarsi provvisorio, che dovra' essere rivisto a norma
dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE per i tipi di habitat e le specie
di cui all'allegato 2 della decisione della Commissione del 19 luglio
2006;
Considerato che la Commissione europea, tenuto conto che le conoscenze
sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali di cui
all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva
nelle acque marine territoriali e nelle acque marine sotto la
giurisdizione nazionale al di la' delle acque territoriali continuano ad
essere incomplete cosicche' non si puo' stabilire se la rete sia
completa o incompleta relativamente agli habitat e alle specie elencati
nell'allegato 3 della citata decisione della Commissione del 19 luglio
2006, ha ritenuto che relativamente a detti tipi di habitat e di specie
l'elenco provvisorio sara' rivisto, ove necessario, conformemente al
disposto dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;
Visto il parere favorevole sul presente schema di decreto espresso della
Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 febbraio 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
mediterranea in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2,
della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato I che costituisce
parte integrante del presente decreto. Tale elenco deve essere
completato sulla base di ulteriori proposte da parte dell'Italia per gli
habitat e le specie indicati nell'allegato II che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. I formulari standard "Natura 2000" e le cartografie dei siti di
importanza comunitaria sono depositati e disponibili presso la Direzione
per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e, per la parte di competenza, presso
le regioni.
Art. 3.
1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato in
allegato I al presente decreto, verranno pubblicati con successivi
decreti ministeriali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2007
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Allegati omessi