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Regione Lombardia
Legge Regionale n. 16 del 16-07-2007
Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi.
(B.U.R. Lombardia n. 29 del 16.7.2007 - S.O. n. 2 del 19.7.2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9
marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale
mediante testi unici), riunisce le disposizioni di legge regionali in
materia di istituzione di parchi regionali e naturali della Lombardia.
TITOLO I
PARCHI REGIONALI E NATURALI
CAPO I
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
ARTICOLO 2
(Parco lombardo della valle del Ticino)
1. Il parco lombardo della valle del Ticino, istituito con legge
regionale 9 gennaio 1974, n. 2 (Norme urbanistiche per la tutela delle
aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali
d’interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della valle del
Ticino), è area compresa nel piano generale delle riserve e dei parchi
naturali di interesse regionale.
ARTICOLO 3
(Delimitazione del parco)
1. Il territorio del parco lombardo della valle del Ticino è delimitato
dai confini amministrativi dei seguenti comuni:
provincia di Varese: Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casorate
Sempione, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Samarate, Sesto
Calende, Somma Lombardo, Vergiate, Vizzola Ticino;
provincia di Milano: Abbiategrasso, Bernate Ticino, Besate, Boffalora
Ticino, Buscate, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cuggiono,
Magenta, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Robecchetto con
Induno, Robecco sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello;
provincia di Pavia: Bereguardo, Borgo San Siro, Carbonara al Ticino,
Cassolnovo, Gambolò, Garlasco, Groppello Cairoli, Linarolo, Mezzanino,
Pavia, San Martino Siccomario, Torre d’Isola, Travacò Siccomario, Valle
Salimbene, Vigevano, Villanova Ardenghi, Zerbolò.
2. La Regione assume l’iniziativa di coordinare il piano territoriale
del parco lombardo della valle del Ticino con le iniziative di
pianificazione dell’area eventualmente avviate dalla Regione Piemonte.
ARTICOLO 4
(Consorzio tra gli enti locali interessati)
1. I comuni indicati all’articolo 3, nonché le province di Varese,
Milano e Pavia, riuniti in consorzio provvedono alla gestione del parco.
SEZIONE II
PARCO NATURALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
ARTICOLO 5
(Delimitazione del Parco naturale lombardo della valle del Ticino)
1. I confini del parco naturale lombardo della valle del Ticino,
istituito con legge regionale 12 dicembre 2002, n. 31 (Istituzione del
parco naturale della Valle del Ticino), e la relativa articolazione
territoriale sono individuati nella planimetria in scala 1:25.000,
denominata “Parco naturale lombardo della Valle del Ticino”, allegata ai
corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.
ARTICOLO 6
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio preposto alla
gestione del parco lombardo della Valle del Ticino, di cui all’articolo
4.
ARTICOLO 7
(Disciplina delle aree a parco naturale)
1. A norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della legge regionale 30
novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette.
Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e
ambientale), il Consiglio regionale provvede con propria deliberazione
ad approvare la disciplina del parco naturale.
2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia della deliberazione del Consiglio regionale 26 novembre 2003,
n. VII/919 (Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco
Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell’articolo 18, comma 2-bis,
della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni), le
disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti
territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla
deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2001, n. VII/5983
(Approvazione della variante generale al piano territoriale di
coordinamento del parco lombardo della Valle del Ticino articolo 19,
comma 2, L.R. n. 86/83 e successive modificazioni rettificata dalla
deliberazione 14 settembre 2001, n. VII/6090).
CAPO II
PARCO DELLE GROANE
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLE GROANE
ARTICOLO 8
(Delimitazione del Parco e consorzio di gestione)
1. Nell’ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di
interesse regionale, il parco delle Groane, istituito con legge
regionale 20 agosto 1976, n. 31 (Istituzione del parco di interesse
regionale delle Groane), comprende le aree delimitate nelle planimetrie
allegate ai
corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge ed
interessanti i comuni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago,
Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Garbagnate Milanese,
Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Misinto, Senago, Seveso, Solaro,
ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti
di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative
varianti.
2. I predetti comuni, il comune di Milano e la provincia di Milano,
riuniti in consorzio, esercitano le funzioni previste dagli articoli 9,
10, 11 e 12.
ARTICOLO 9
(Funzioni del consorzio di gestione)
1. Il consorzio:
a) realizza l’integrale recupero ed il potenziamento
naturalistico-ambientale del parco e ne promuove le destinazioni ad uso
pubblico compatibili con la salvaguardia ecologica, anche mediante
costituzione di zone attrezzate, ferma restando la prevalenza delle aree
libere e a verde;
b) gestisce il parco con le opere ed i servizi in esso attuati;
c) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal
piano territoriale del parco di cui all’articolo 10, provvedendo
direttamente o per il tramite degli enti consorziati agli atti
espropriativi all’uopo occorrenti.
ARTICOLO 10
(Piano territoriale del parco)
1. Il piano territoriale del parco:
a) precisa, mediante azzonamento, le destinazioni delle diverse parti
dell’area, in relazione ai diversi usi e funzioni previsti;
b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve
essere mantenuta o recuperata;
c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed
ambientali delle aree edificate;
d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni degli ampliamenti e
delle trasformazioni d’uso eventualmente consentiti di edifici esistenti
all’interno del parco;
e) indica le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature fisse
in funzione sociale, educativa e ricreativa compatibili con la
destinazione del parco, nel rispetto dell’obiettivo prioritario di
recupero e potenziamento naturalistico-ambientale;
f) definisce il sistema della mobilità interna all’area del parco.
2. Il piano territoriale del parco è costituito:
a) alle rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non
inferiore al rapporto 1:5.000, per riprodurre l’assetto territoriale
previsto dal piano e per assicurare l’efficacia ed il rispetto dei suoi
contenuti;
b) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le
prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare
la portata dei suoi contenuti;
c) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e
di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo
seguiti, illustri le scelte operate;
d) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del
territorio;
e) da un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con
l’indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di
finanziamento.
3. Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite
negli strumenti urbanistici comunali che devono essere adeguati ad esse
entro i termini stabiliti dal piano medesimo.
4. In ogni caso le previsioni del piano territoriale, dalla data della
loro efficacia, sono immediatamente vincolanti anche nei confronti dei
privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti.
ARTICOLO 11
(Zone di protezione esterna)
1. Il parco è contornato da zone di protezione specificatamente indicate
dalla planimetria richiamata all’articolo 8, idonee a creare un
opportuno distacco fra le aree di normale urbanizzazione e quelle
sottoposte alla speciale tutela ambientale.
2. Le zone contrassegnate con la lettera X nelle planimetrie possono
essere utilizzate per attrezzature e servizi pubblici di livello
comunale; quelle contrassegnate con lettera Y per servizi annessi
all’industria.
3. Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali
comunali e le domande di permesso di costruire relative a tali zone di
protezione sono subordinate al parere favorevole del consorzio del
parco, che deve esprimersi entro quaranta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
4. Nel caso in cui non venga formulato entro il termine sopra indicato,
il parere si intende favorevole.
ARTICOLO 12
(Interventi e contributi)
1. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco
delle Groane sono regolati dalla l.r. 86/1983 e dalle altre disposizioni
in materia.
2. Sono estesi alle aree del parco gli interventi e i benefici previsti
dalla vigente normativa regionale volti a favorire:
a) la sistemazione territoriale delle aree boscate e montane;
b) il rimboschimento o la ricostituzione del bosco;
c) le attività selvicolturali e le iniziative di forestazione in
ambiente urbano;
d) l’acquisto di mezzi e attrezzature forestali.
CAPO III
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
ARTICOLO 13
(Delimitazione del parco e consorzio di gestione)
1. Nell’ambito del piano generale delle riserve e dei parchi di
interesse regionale, il parco dei colli di Bergamo, istituito con legge
regionale del 18 agosto 1977 n. 36 (Istituzione del parco di interesse
regionale dei colli di Bergamo), comprende le aree delimitate nelle
planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della
presente legge ed interessante i comuni di Almé, Bergamo, Mozzo,
Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo, Villa
d’Almé, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche
dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e
relative varianti.
2. I predetti comuni e la provincia di Bergamo, riuniti in consorzio,
esercitano le funzioni previste dalla presente sezione.
ARTICOLO 14
(Funzioni del consorzio di gestione)
1. Il consorzio:
a) promuove il recupero del patrimonio storico e monumentale e
l’arricchimento del patrimonio naturalistico-ambientale dell’area del
parco e ne assicura le destinazioni ad usi pubblici secondo le
previsioni del piano, ferma restando la prevalenza delle aree a bosco e
a verde agricolo;
b) promuove e favorisce le attività agricole, in particolare
cooperativistiche, anche con l’acquisizione e la messa a coltura delle
aree recuperabili a destinazione agricola;
c) coordina gli interventi nell’area del parco con le opere ed i servizi
in esso attuati;
d) promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico dal
piano territoriale provvedendo direttamente o per il tramite degli enti
consorziati, anche agli atti espropriativi eventualmente occorrenti;
e) esercita le altre funzioni assegnategli dalla presente sezione o
delegategli dagli enti consorziati.
ARTICOLO 15
(Piano territoriale del parco)
1. Il piano territoriale del parco:
a) indica le destinazioni delle diverse parti dell’area in relazione
agli obiettivi previsti dalla presente legge;
b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve
essere mantenuta o recuperata;
c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei lavori storici ed
ambientali;
d) precisa i caratteri, i limiti e le condizioni per la costruzione di
nuovi edifici, l’ampliamento e le trasformazioni d’uso di quelli
esistenti, sempre che questi siano consentiti;
e) definisce le aree da destinare ad uso pubblico e per attrezzature
fisse in funzione sociale, educativa, ricreativa nonché il sistema della
viabilità compatibile con la destinazione del parco;
f) pianifica la tutela della vegetazione ai sensi della legge regionale
22 gennaio 1977, n. 9 (Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con
legge regionale).
2. Il piano territoriale del parco è costituito:
a) dalle rappresentazioni grafiche in scala non inferiore al rapporto
1:10.000 ed in numero adeguato per riprodurre l’assetto territoriale
previsto dal piano e per assicurare l’efficacia ed il rispetto dei suoi
contenuti;
b) dalle norme di attuazione del piano comprendenti tutte le
prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare
la portata dei suoi contenuti;
c) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e
di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo
seguiti, illustri le scelte operate;
d) dallo studio dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del
territorio;
e) da un programma di interventi prioritari determinati nel tempo, con
l’indicazione delle risorse necessarie e delle possibili fonti di
finanziamento.
3. Tutte le previsioni del piano territoriale del parco sono recepite
negli strumenti urbanistici comunali che devono essere adeguati ad esse
entro i termini stabiliti dal piano medesimo.
4. In ogni caso tutte le previsioni del piano territoriale sono
immediatamente vincolanti anche nei confronti dei privati ed abrogano,
sostituendole ad ogni conseguente effetto, eventuali difformi previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti.
ARTICOLO 16
(Interventi e contributi)
1. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per il parco dei
colli di Bergamo sono regolati dalla l.r. 86/1983, dalla legge regionale
2 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in
agricoltura), dalla l.r. 9/ 1977 e dalle altre disposizioni in materia.
SEZIONE II
PARCO NATURALE DEI COLLI DI BERGAMO
ARTICOLO 17
(Previsione, finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale dei colli di Bergamo, istituito, ai sensi
dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 27 marzo
2007, n. 7 (Istituzione del parco naturale dei Colli di Bergamo),
persegue le seguenti finalità:
a) conservare specie animali e vegetali, associazioni vegetali o
forestali, singolarità geologiche, formazioni paleontologiche, comunità
biologiche, biotopi, valori scenici e panoramici, processi naturali,
equilibri idraulici e idrogeologici, equilibri ecologici;
b) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a
realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche
attraverso la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali
tradizionali;
c) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative e
culturali compatibili;
d) concorrere al recupero delle architetture vegetali e degli alberi
monumentali;
e) difendere e ricostituire gli equilibri idraulici e idrogeologici;
f) promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre
aree protette limitrofe, all’individuazione di un sistema integrato di
corridoi ecologici.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria
generale in scala 1:10.000, denominata “Parco naturale dei Colli di
Bergamo”, allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della
presente legge.
ARTICOLO 18
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui
all’articolo 13.
ARTICOLO 19
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all’ente
gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco,
recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 della
l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone
con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la
conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici,
culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento ai
contenuti di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio
regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano
urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o
urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei
confronti delle amministrazioni e dei privati.
ARTICOLO 20
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r.
86/1983, l’ente gestore del parco approva il regolamento del parco
naturale, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco
e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo
di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 17 e il
rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche,
storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle
attività consentite entro il territorio del parco e determina la
localizzazione e la graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche
dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco
e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore medesimo e
degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può
presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea dell’ente
gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non
sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni
all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il
regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione.
ARTICOLO 21
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della
presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e
paesistiche, nel parco naturale dei Colli di Bergamo sono vietate le
attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo
alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare
è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie
estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed
eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri
ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in
cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e fatta salva la
raccolta di funghi e frutti del sottobosco come regolamentate dall’ente
gestore;
c) aprire ed esercitare l’attività di cava e miniera;
d) aprire ed esercitare l’attività di discarica e depositi permanenti di
materiali dismessi;
e) realizzare nuove derivazioni o captazione d’acqua ed attuare
interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle
acque fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi
funzionali alle attività agricole o agli insediamenti esistenti e gli
interventi finalizzati all’attività antincendio che comunque non
incidano sull’alimentazione di zone umide e che siano espressamente
autorizzati dall’ente gestore;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non
autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di
alterazione di cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo
finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti
selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;
i) accendere fuochi all’aperto, salvo che per i fuochi di ripulitura
nell’ambito delle attività agro-forestali e per le attività di uso
sociale consentite ed autorizzate dall’ente gestore;
j) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle
leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, nella progettazione e
realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco
naturale, devono essere previsti adeguati interventi di mitigazione e
compensazione ambientale.
3. Nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 17, comma 1, il
regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al
comma 1 del presente articolo.
4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle
collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
ARTICOLO 22
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le
disposizioni della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r.
86/1983.
2. Fino all’approvazione del piano per il parco naturale continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti del piano territoriale di
coordinamento di parco regionale, se non contrastanti con i divieti di
cui all’articolo 21, comma 1.
CAPO IV
PARCO NORD MILANO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO NORD MILANO
ARTICOLO 23
(Delimitazione del parco e consorzio di gestione)
1. Il parco Nord Milano, istituito con legge regionale 11 giugno 1975,
n. 78 (Istituzione del parco di interesse regionale Nord Milano), e
riconosciuto come parco di cintura metropolitana dall’articolo 38-bis
della l.r. 86/1983, comprende le aree delimitate nelle planimetrie
allegate ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente
legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli
atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative
varianti.
2. Il consorzio parco Nord Milano esercita le funzioni previste dal
titolo II, capo IV della l.r. 86/1983.
ARTICOLO 24
(Acquisizione delle aree)
1. Per consentire l’acquisto da parte del consorzio del parco Nord
Milano delle aree comprese nel parco medesimo, da destinare in
conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento
approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 2 dicembre 1977,
n. II/633 (Approvazione del piano territoriale del parco nord Milano),
la Giunta regionale è autorizzata, dietro presentazione da parte del
consorzio della delibera esecutiva relativa all’acquisto delle aree, a
concedere al consorzio parco Nord Milano, con propria deliberazione, un
contributo in annualità, nonché a prestare fidejussione fino alla somma
di euro 1.032.914 a favore del consorzio stesso in relazione a mutui che
lo stesso contrarrà per l’acquisizione delle aree comprese nel perimetro
del parco.
SEZIONE II
PARCO NATURALE NORD MILANO
ARTICOLO 25
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale Nord Milano, istituito, ai sensi dell’articolo
16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 19 ottobre 2006, n. 23
(Istituzione del parco naturale Nord Milano), persegue le seguenti
finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità
faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche,
ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;
b) mirare ad un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità
naturalistiche;
c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell’ambiente;
d) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici,
architettonici e delle attività agro-forestali e tradizionali;
e) promuovere e disciplinare la fruizione dell’area a fini scientifici,
culturali, educativi e ricreativi.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria
generale in scala 1:5.000, costituita da un foglio e allegata ai
corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.
ARTICOLO 26
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui
all’articolo 23, comma 2.
ARTICOLO 27
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all’ente
gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco,
recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma
2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce le aree comprese nel parco
naturale, destinate prevalentemente a funzioni di recupero,
conservazione e promozione dei valori naturalistici, con particolare
riferimento:
a) alle formazioni boschive che svolgono una funzione di corridoio
ecologico tra le aree protette regionali e di ricucitura territoriale;
b) al corso del fiume Seveso;
c) ai contenuti di cui all’articolo 143 del d.lgs. 42/2004.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio
regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano
urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o
urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei
confronti delle amministrazioni e dei privati.
ARTICOLO 28
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione
dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il
regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione
del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione
del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di
cui all’articolo 25, comma 1 e il rispetto delle caratteristiche
naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il
regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il
territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei
divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche
dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco
e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti
territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può
presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di
approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non
sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni
all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il
regolamento è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione
Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione.
ARTICOLO 29
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della
presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e
paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che
possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna
protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, danneggiare e disturbare le specie animali
nonché introdurre specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali
prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per
ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in
cui sono consentite le attività agro-forestali, nonché introdurre
esemplari alloctoni, che possano alterare l’equilibrio naturale;
c) aprire ed esercitare attività di cava, miniera e discarica, nonché
asportare minerali;
d) modificare il regime delle acque, salvo autorizzazione dell’ente
gestore;
e) svolgere attività pubblicitarie, non autorizzate dall’ente gestore;
f) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di
alterazione dei cicli biogeochimici;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo
finalizzato alla distruzione e alla cattura, fatti salvi gli eventuali
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici
accertati dall’ente gestore;
h) accendere fuochi all’aperto, salvo che per la effettuazione di
ripulitura nell’ambito delle attività agro-forestali consentite ed
autorizzate dall’ente gestore;
i) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle
leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, nella fase progettuale e
realizzativa delle opere infrastrutturali che attraversano il parco
naturale devono essere previste adeguate opere di mitigazione e
compensazione ambientale.
3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di
cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 25,
comma 1.
4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle
collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
ARTICOLO 30
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le
disposizioni della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r.
86/1983.
2. Fino all’approvazione del piano per il parco naturale continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti del piano territoriale di
coordinamento del parco regionale Nord Milano, se non contrastanti con i
divieti di cui all’articolo 29, comma 1.
CAPO V
PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E
TRADATE
ARTICOLO 31
(Delimitazione del parco)
1. Il parco naturale della pineta di Appiano Gentile e Tradate,
istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con
legge regionale 16 settembre 1983, n. 76 (Istituzione del parco naturale
della pineta di Appiano Gentile e Tradate), comprende le aree delimitate
nelle planimetrie in scala 1:10.000 allegate ai corrispondenti atti di
cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche
successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani
territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui
all’articolo 32, da tabelle con la scritta “Parco pineta di Appiano
Gentile e Tradate”, aventi la caratteristiche di cui all’articolo 32
della predetta l.r. 86/1983.
ARTICOLO 32
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di
Binago, Beregazzo con Figliaro, Castelnuovo Bozzente, Oltrona S.
Mamette, Appiano Gentile, Veniano, Lurago Marinone, Limido Comasco,
Mozzate, Carbonate, Locate Varesino, Tradate, Venegono Inferiore,
Venegono Superiore, Vedano Olona e le province di Como e di Varese.
2. Il consorzio del parco ha sede in Castelnuovo Bozzente.
3. I comuni interessati funzionalmente all’attività del consorzio
possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime
l’assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
ARTICOLO 33
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico, nel quale sia garantita la
presenza di un membro designato dal consorzio “La pineta - Associazione
tra i proprietari dei boschi e fondi situati nel comprensorio”;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la
partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto
deliberativo, alle riunioni dell’assemblea, delle associazioni
culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie piscatorie operanti
nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche
maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole.
ARTICOLO 34
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della legge regionale 16
settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree
protette regionali).
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa
con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del
consorzio.
CAPO VI
PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL
CURONE
ARTICOLO 35
(Delimitazione del parco)
1. Il parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone,
istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con
legge regionale 16 settembre 1983, n. 77 (Istituzione del parco naturale
di Montevecchia e della Valle del Curone), comprende le aree delimitate
nelle planimetrie in scala 1:10.000 allegate ai corrispondenti atti di
cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche
successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani
territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui
all’articolo 36, da tabelle con la scritta “Parco Montevecchia e Valle
Curone”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta
l.r. 86/1983.
ARTICOLO 36
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i comuni di
Sirtori, Perego, Rovagnate, Olgiate Molgora, Montevecchia, Cernusco
Lombardone, Osnago, Lomagna, Missaglia e Viganò.
2. Il consorzio del parco ha sede in Montevecchia.
3. I comuni interessati funzionalmente all’attività del consorzio
possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime
l’assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
ARTICOLO 37
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la
partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto
deliberativo, alle riunioni dell’assemblea, delle associazioni
culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti
nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente
interessate ed in particolare di quelle agricole.
ARTICOLO 38
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della legge regionale 16
settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree
protette regionali).
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa
con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del
consorzio.
CAPO VII
PARCO DEL MONTE BARRO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEL MONTE BARRO
ARTICOLO 39
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale del Monte Barro, istituito, ai sensi del capo II
del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983,
n. 78 (Istituzione del Parco regionale del Monte Barro), comprende le
aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:10.000 allegate ai
corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme
restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di
approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative
varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui
all’articolo 40, da tabelle con la scritta “Parco Monte Barro”, aventi
le caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
ARTICOLO 40
(Ente di gestione)
1. La gestione è affidata al consorzio per la salvaguardia del Monte
Barro, con sede in Galbiate, comprendente i comuni di Galbiate, Lecco,
Valmadrera, Malgrate, Pescate, Garlate, Oggiono e la comunità montana
territorialmente interessata, retto dallo Statuto approvato con decreto
del Prefetto di Como del 9 gennaio 1974 e successive modificazioni.
2. I comuni interessati funzionalmente all’attività del consorzio
possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime
l’assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
ARTICOLO 41
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la
partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto
deliberativo, alle riunioni dell’assemblea, delle associazioni culturali
, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella
zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente
interessate ed in particolare di quelle agricole.
ARTICOLO 42
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa
con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo che riguardano
la gestione del parco.
SEZIONE II
PARCO NATURALE DEL MONTE BARRO
ARTICOLO 43
(Delimitazione e articolazione territoriale del parco naturale)
1. I confini e l’articolazione territoriale del parco naturale del Monte
Barro, istituito, ai sensi dell’articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con
legge regionale 29 novembre 2002, n. 28 (Istituzione del Parco naturale
del Monte Barro), sono individuati nella planimetria in scala 1:5.000,
denominata “Parco naturale del Monte Barro”, allegata ai corrispondenti
atti di cui alla allegato A della presente legge.
ARTICOLO 44
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui
all’articolo 40.
ARTICOLO 45
(Disciplina delle aree a parco naturale)
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. n. 86/1983,
introdotto dall’articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 febbraio
2000, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette),
il Consiglio regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare
la disciplina del parco naturale.
2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia della deliberazione del Consiglio regionale 6 aprile 2004, n.
VII/992, le disposizioni in essa contenute sostituiscono, per gli ambiti
territoriali inclusi nel parco naturale, quelle previste dalla legge
regionale 16 marzo 1991, n. 7 (Piano territoriale di coordinamento del
parco del Monte Barro).
CAPO VIII
PARCO DELL’ADAMELLO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL’ADAMELLO
ARTICOLO 46
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale dell’Adamello, istituito, ai sensi del capo II del
titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n.
79 (Istituzione del parco regionale dell’Adamello), comprende le aree
delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla
allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche
successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani
territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura dell’ente gestore di cui
all’articolo 47, da tabelle con la scritta “Parco Adamello”, aventi le
caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
ARTICOLO 47
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata alla comunità montana Valle
Camonica.
ARTICOLO 48
(Regolamento del parco)
1. Ai fini di garantire strutture e forme per la gestione del parco
rispondenti ai contenuti della l.r. 86/1983, la comunità montana Valle
Camonica adotta un regolamento per la gestione del parco e lo invia alla
Giunta regionale, che lo approva entro trenta giorni apportandovi le
eventuali modifiche.
2. Il regolamento del parco deve prevedere in particolare:
a) la direzione tecnica del parco, affidata ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di partecipazione alla gestione del parco dei comuni
territorialmente interessati e dell’azienda regionale delle foreste;
d) forme e modalità di periodica consultazione delle associazioni
culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti
nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche
maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.
ARTICOLO 49
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa
con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo della comunità
montana, che riguardano la gestione del parco.
SEZIONE II
PARCO NATURALE DELL’ADAMELLO
ARTICOLO 50
(Delimitazione e articolazione territoriale del parco naturale)
1. I confini e l’articolazione territoriale del parco naturale
dell’Adamello, istituito, ai sensi dell’articolo 16 ter della l.r.
86/1983, con legge regionale 1 dicembre 2003, n. 23 (Istituzione del
parco naturale dell’Adamello), sono individuati nella planimetria in
scala 1:25.000, allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A
della presente legge.
ARTICOLO 51
Obiettivi e finalità del parco naturale
1. Il parco naturale dell’Adamello è istituito per perseguire i seguenti
obiettivi:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità
faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche,
ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;
b) garantire un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità
naturalistiche;
c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell’ambiente;
d) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici,
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
e) promuovere e disciplinare la fruizione dell’area a fini scientifici,
culturali, educativi e ricreativi.
ARTICOLO 52
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata alla comunità montana Valle
Camonica.
ARTICOLO 53
(Piano per il parco)
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché il perseguimento
degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attuano
attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina
del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2 bis, della l.r.
86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con
diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la
conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici,
culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:
a) alle zone di protezione integrale nelle quali l’ambiente naturale è
conservato nella sua integrità;
b) alle zone di protezione orientata nelle quali lo scopo è sorvegliare
e orientare scientificamente l’evoluzione della natura;
c) alle zone di protezione parziale aventi finalità specifiche, quali
botanica, biologica, zoologica, forestale, morfopaesistica;
d) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna
e sull’ambiente naturale in genere;
e) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a
norma dell’art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio
regionale.
3. Il piano per il parco, ai sensi dell’articolo 25 della legge
394/1991, ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico,
sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di
qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle
amministrazioni e dei privati.
ARTICOLO 54
(Regolamento del parco)
1. Il regolamento del parco disciplina l’esercizio delle attività
consentite entro il territorio del parco, allo scopo di garantire il
perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 51 e
il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche,
storiche e culturali locali. In particolare, il regolamento disciplina
le attività consentite dalle destinazioni d’uso del territorio e
determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento è approvato dall’ente gestore del parco e trasmesso
alla Giunta regionale.
ARTICOLO 55
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della
presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e
paesistiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e
ai rispettivi habitat, nel parco naturale dell’Adamello è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali nonché introdurre
specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici
ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri
ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in
cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e fatte salve le
raccolte di specie e frutti del sottobosco come regolamentate dall’ente
gestore;
c) aprire nuove cave e coltivare torbiere, realizzare nuove discariche
di rifiuti e depositi permanenti di materiali dismessi;
d) accendere fuochi all’aperto ed allestire attendamenti o campeggi, con
la sola esclusione del bivacco alpino o delle aree individuate dall’ente
gestore;
e) realizzare nuovi elettrodotti, fatti salvi la manutenzione e
l’adeguamento tecnologico di quelli esistenti;
f) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo
finalizzato alla cattura, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a),
istituire zone di addestramento cani;
g) raccogliere minerali e fossili se non per motivi di ricerca
scientifica, autorizzata dall’ente gestore;
h) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare
interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle
acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività
agricole, di malga e di gestione dei rifugi, che comunque non incidano
nell’alimentazione di zone umide e torbiere, e gli interventi di
manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici
esistenti;
i) avviare altre attività, anche di carattere temporaneo e che
comportino lterazioni alla qualità dell’ambiente, incompatibili con le
finalità del parco naturale.
ARTICOLO 56
(Norma finale)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme
della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
CAPO IX
PARCO DELL’ADDA NORD
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL’ADDA NORD
ARTICOLO 57
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale dell’Adda Nord, istituito, ai sensi del capo II
del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983,
n. 80 (Istituzione del parco regionale dell’Adda Nord), comprende le
aree delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui
alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche
successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani
territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui
all’articolo 58, da tabelle con la scritta “Parco Adda Nord”, aventi le
caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
ARTICOLO 58
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di:
Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d’Adda,
Canonica d’Adda, Capriate S. Gervasio, Casirate d’Adda, Cassano d’Adda,
Cisano Bergamasco, Cornate d’Adda, Fara-Gera d’Adda, Galbiate, Garlate,
Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate,
Paderno d’Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo
d’Adda, Trucazzano, Vaprio d’Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa
d’Adda e le Province di Bergamo, Lecco e Milano.
2. Il consorzio del parco ha sede a Trezzo d’Adda.
3. I comuni interessati funzionalmente all’attività del consorzio
possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime
l’assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
ARTICOLO 59
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la
partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto
deliberativo, alle riunioni dell’assemblea, delle associazioni
culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti
nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche
maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.
ARTICOLO 60
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa
con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del
consorzio.
ARTICOLO 61
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un’unitarietà di pianificazione e di gestione
con il territorio del parco dell’Adda Sud, è costituito, entro trenta
giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di
coordinamento composto da:
- l’assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le
funzioni di presidente;
- i presidenti dei consorzi dei parchi dell’Adda Nord e dell’Adda Sud.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della
struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di
parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei
relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di
gestione e dei regolamenti d’uso;
b) coordinare l’attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale, quando richiesto, sugli atti
che interessino il territorio dei due parchi.
SEZIONE II
PARCO NATURALE DELL’ADDA NORD
ARTICOLO 62
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale dell’Adda Nord, istituito, ai sensi dell’articolo
16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 dicembre 2004, n. 35
(Istituzione del parco naturale dell’Adda Nord), persegue le seguenti
finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità
faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche,
ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;
b) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici,
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promuovere e disciplinare la fruizione dell’area ai fini scientifici,
culturali, educativi e ricreativi.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria
generale in scala 1:25.000, denominata “Parco naturale Adda Nord”,
allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente
legge.
ARTICOLO 63
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui
all’articolo 58.
ARTICOLO 64
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive è attuato dall’ente
gestore attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la
disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2-bis,
della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in
zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi
per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici,
culturali, antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:
a) alla zona di riserva naturale, nella quale lo scopo è conservare
l’ambiente nella sua integrità, sorvegliare l’orientamento
dell’evoluzione dell’ecosistema, promuovere e regolamentare la ricerca
scientifica e la fruizione didattica;
b) alle zone di interesse naturalistico-paesistico, destinate alla
conservazione e promozione dei valori naturalistici esistenti;
c) alle zone di interesse paesistico con particolare riferimento al
valore storico culturale ed all’elevato significato di archeologia
industriale;
d) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a
norma dell’articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio
regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano
urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o
urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei
confronti delle amministrazioni e dei privati.
ARTICOLO 65
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991, e in attuazione
dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore approva il
regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione
del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione
del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di
cui all’articolo 62, comma 1, e il rispetto delle caratteristiche
naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il
regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il
territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei
divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche
dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco
e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti
territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può
presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di
approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento e l’avviso che non
sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni
all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il
regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura
dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
ARTICOLO 66
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della
presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e
paesistiche, nel parco naturale dell’Adda Nord sono vietate le attività
e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e
degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e
alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie
estranee all’ambiente, fatti salvi even-tuali prelievi faunistici ed
eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri
ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare i vegetali, salvo nei territori in cui sono
consentite le attività agro-silvo-pastorali;
c) aprire e sfruttare cave, miniere ed effettuare escavazioni in alveo
fatti salvi gli interventi di regimazione idraulica;
d) aprire e sfruttare discariche e depositi permanenti di materiali
dismessi;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare
interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle
acque,
fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole che
comunque non incidano nell’alimentazione della Palude di Brivio;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non
autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di
alterazione di cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo
finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti
selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici, istituire zone
di addestramento cani;
i) accendere fuochi all’aperto, con la sola esclusione delle aree
attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall’ente gestore;
j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca
scientifica, autorizzata dall’ente gestore;
k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle
leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e
realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco
naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione
ambientale.
ARTICOLO 67
(Norme transitorie e finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme
della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all’approvazione del piano per il parco continuano ad applicarsi
le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre
2000, n. VII/2869 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento
del Parco regionale Adda Nord - art. 19, comma 2, l.r. 86/1983 e
successive modificazioni) e successive modifiche e integrazioni, se non
contrastanti con le disposizioni dell’articolo 66.
CAPO X
PARCO DELL’ADDA SUD
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL’ADDA SUD
ARTICOLO 68
(Delimitazione del parco)
1. Il parco naturale dell’Adda Sud, istituito, ai sensi del capo II del
titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 settembre 1983, n.
81 (Istituzione del parco naturale dell’Adda Sud), comprende le aree
delimitate nelle planimetrie allegate ai corrispondenti atti di cui alla
allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche
successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani
territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui
all’articolo 69, da tabelle con la scritta “Parco Adda Sud”, aventi le
caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
ARTICOLO 69
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di:
Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d’Adda, Camairago, Casaletto
Ceredano, Castelnuovo Bocca d’Adda, Castiglione d’Adda, Cavacurta,
Cavenago d’Adda, Cervignano d’Adda, Comazzo, Corno Vecchio, Corte
Palasio, Credera Rubbiano, Crotta d’Adda, Formigara, Galgagnano,
Gombito, Lodi, Mairago, Maccastorna, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso
Lombardo, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta
d’Adda, S. Martino in Strada, Spino d’Adda, Turano Lodigiano, Zelo Buon
Persico, la Provincia di Cremona e la Provincia di Lodi.
2. I comuni interessati funzionalmente all’attività del consorzio
possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime
l’assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
ARTICOLO 70
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere;
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la
partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto
deliberativo, alle riunioni dell’assemblea, delle associazioni
culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti
nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche
maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole.
ARTICOLO 71
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa
con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del
consorzio.
ARTICOLO 72
(Riserva naturale “Adda Morta”)
1. Il consorzio di cui all’articolo 69 gestisce anche la riserva
naturale “Adda Morta”, istituita ai sensi dell’articolo 37 della l.r.
86/1983.
ARTICOLO 73
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un’unitarietà di pianificazione e di gestione
con il territorio del parco dell’Adda Nord, è costituito, entro trenta
giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di
coordinamento composto da:
- l’Assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le
funzioni di presidente;
- i presidenti dei consorzi dei parchi dell’Adda Nord e Adda Sud.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della
struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di
parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei
relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di
gestione e dei regolamenti d’uso;
b) coordinare l’attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale, quando richiesto, sugli atti
che interessino il territorio dei due parchi.
CAPO XI
PARCO VALLE DEL LAMBRO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
ARTICOLO 74
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale della valle del Lambro, istituito, ai sensi del
capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16
settembre 1983, n. 82 (Istituzione del parco regionale della valle del
Lambro), comprende le aree delimitate nelle planimetrie allegate ai
corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme
restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di
approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative
varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui
all’articolo 75, da tabelle con la scritta “Parco valle del Lambro”,
aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r.
86/1983.
ARTICOLO 75
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di:
Albavilla, Albiate, Alserio, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Besana
Brianza, Biassono, Bosisio Parini, Briosco, Carate Brianza, Casatenovo,
Cesana Brianza, Correzzana, Costa Masnaga, Eupilio, Erba, Giussano,
Inverigo, Lambrugo, Lesmo, Lurago d’Erba, Macherio, Merone, Monguzzo,
Monza, Nibionno, Pusiano, Rogeno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro,
Vedugno con Colzano, Verano Brianza, Villasanta e le province di Como,
Milano e Lecco.
2. Sono membri dell’assemblea i presidenti dei consorzi di depurazione
“Alto Lambro e Piani d’Erba” e “Alto Lambro”.
3. Il consorzio del parco ha sede a Triuggio.
4. I comuni interessati funzionalmente all’attività del consorzio
possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime
l’assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
ARTICOLO 76
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la
partecipazione, su invito del presidente, senza voto deliberativo, alle
riunioni dell’assemblea, delle associazioni culturali, naturalistiche,
ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei
rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in
particolare di quelle agricole.
ARTICOLO 77
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa
con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del
consorzio.
ARTICOLO 78
(Riserva naturale “Riva orientale del lago d’Alserio”)
1. Il consorzio di cui all’articolo 75 gestisce anche la riserva
naturale “Riva orientale del lago d’Alserio”, istituita ai sensi
dell’articolo 37 della l.r. 86/1983.
SEZIONE II
PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
ARTICOLO 79
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale della Valle del Lambro, istituito, ai sensi
dell’articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 9 dicembre
2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Lambro),
persegue le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità
faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche,
ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;
b) tutelare e riqualificare le risorse idriche e naturalistiche dei
laghi, bacini e corsi d’acqua presenti, nonché le relative sponde e
fasce di rispetto;
c) tendere alla ricostituzione dell’ambiente, laddove compromesso,
tramite l’applicazione di metodi di gestione o restauro ambientale;
d) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici,
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria
generale in scala 1:25.000, denominata “Parco naturale Valle del
Lambro”, costituita da un foglio e allegata ai corrispondenti atti di
cui alla allegato A della presente legge.
ARTICOLO 80
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui
all’articolo 75.
ARTICOLO 81
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all’ente
gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco,
recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma
2-bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del
territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie
di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali,
nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare
riferimento:
a) al sistema delle aree fluviali e lacustri;
b) all’ambito della riserva naturale “Riva Orientale del lago di
Alserio”;
c) al complesso storico-naturalistico del parco reale di Monza per la
conservazione e manutenzione del patrimonio botanico ed edilizio
esistente;
d) ai contenuti di cui all’articolo 143 del d.lgs. 42/2004.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio
regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano
urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o
urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei
confronti delle amministrazioni e dei privati.
ARTICOLO 82
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione
dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il
regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione
del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione
del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di
cui all’articolo 79, comma 1 e il rispetto delle caratteristiche
naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il
regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il
territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei
divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche
dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco
e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti
territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può
presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di
approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non
sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni
all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il
regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione.
ARTICOLO 83
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della
presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e
paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che
possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna
protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre
specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici
ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri
ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in
cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;
c) aprire nuove attività di cava e miniera ed effettuare escavazioni in
alveo; sono fatti salvi gli esercizi in corso, nei limiti delle
concessioni rilasciate e gli interventi di regimazione idraulica;
d) aprire ed esercitare l’attività di discarica e depositi permanenti di
materiali dismessi;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare
interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle
acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività
agricole;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non
autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di
alterazione di cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo
finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti
selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici ed istituire
zone di addestramento cani;
i) accendere fuochi all’aperto, con la sola esclusione delle aree
attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall’ente gestore;
j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca
scientifica, autorizzata dall’ente gestore;
k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle
leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e la
realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco
naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione
ambientale.
3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di
cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 79,
comma 1.
4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle
collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
ARTICOLO 84
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme
della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. n. 86/1983.
2. Fino all’approvazione del piano per il parco continuano ad applicarsi
le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. VII/601
del 28 luglio 2000 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento
del parco regionale della Valle del Lambro ‘art. 19, comma 2, l.r. 30
novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni’), rettificata con
deliberazione della Giunta regionale n. VII/6757 del 9 novembre 2001
(Rettifica della deliberazione n. 7/601 del 28 luglio 2000 di
approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale
della Valle del Lambro), in quanto non contrastanti con le disposizioni
dell’articolo 83.
CAPO XII
PARCO CAMPO DEI FIORI
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO CAMPO DEI FIORI
ARTICOLO 85
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale Campo dei Fiori, istituito con legge regionale 19
marzo 1984, n. 17 (Istituzione del Parco regionale Campo dei Fiori),
comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000
allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente
legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate anche dagli
atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative
varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui
all’articolo 86 della presente legge, da tabelle con la scritta “Parco
Campo dei Fiori”, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della
l.r. 86/1983.
ARTICOLO 86
(Gestione)
1. La gestione del parco è affidata a un consorzio tra le comunità
montane Valceresio, Valcuvia, Valganna e Valmarchirolo, la provincia di
Varese e tra i comuni di:
- Barasso
- Bedero Valcuvia
- Brinzio
- Castello Cabiaglio
- Cocquio Trevisago
- Comerio
- Cuvio
- Gavirate
- Induno Olona
- Luvinate
- Orino
- Rancio Valcuvia
- Valganna
- Varese
2. Il consorzio del parco ha sede a Brinzio.
ARTICOLO 87
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco a un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione del centro geofisico
prealpino, dell’azienda autonoma di soggiorno di Varese, delle
associazioni culturali e naturalistiche operanti nella zona, dei
rappresentanti dei proprietari delle aree, nonché dei rappresentanti
delle categorie economiche maggiormente interessate, anche attraverso la
partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto
deliberativo, alle riunioni dell’assemblea.
ARTICOLO 88
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa
con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del
consorzio.
ARTICOLO 89
(Riserva naturale Lago di Ganna)
1. Il consorzio di cui all’articolo 86 gestisce anche la riserva
naturale “Lago di Ganna”, istituita ai sensi dell’articolo 37 della l.r.
86/1983 e compresa nel territorio del parco.
SEZIONE II
PARCO NATURALE CAMPO DEI FIORI
ARTICOLO 90
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale del Campo dei Fiori, istituito, ai sensi
dell’articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 14 novembre
2005, n. 17 (Istituzione del parco naturale del Campo dei Fiori),
persegue le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità
faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche,
ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;
b) tendere alla conservazione e alla ricostituzione dell’ambiente,
garantendo anche un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità
naturalistiche;
c) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici,
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
d) promuovere e disciplinare la fruizione dell’area ai fini scientifici,
culturali, educativi e ricreativi mediante l’attivazione di un marketing
territoriale orientato ai processi di conservazione del patrimonio
naturale;
e) creare un sistema integrato di corridoi ecologici tra il parco
naturale e le aree di elevata sensibilità naturale, anche esterne al
parco.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria
generale in scala 1:10.000, denominata “Parco naturale Campo dei Fiori”,
allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente
legge.
ARTICOLO 91
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui
all’articolo 86.
ARTICOLO 92
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all’articolo 90,
affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano
per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma
dell’articolo 19 della l.r. 86/1983; il piano definisce l’articolazione
del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse
tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed
ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con
particolare riferimento:
a) alla zona di riserva naturale parziale del Monte Campo dei Fiori;
b) alle zone di riserve naturali orientate «zone umide» e alla zona di
riserva naturale orientata della Martica Chiusarella che hanno un
rilevante valore naturalistico;
c) alle zone forestali o con valenza naturalistica per la valorizzazione
e tutela delle superfici forestali autoctone;
d) alle zone di fruizione e alle zone di corridoio ecologico;
e) ai contenuti di cui all’articolo 143 del d.lgs. 42/2004.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio
regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano
urbanistico, sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o
urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei
confronti delle amministrazioni e dei privati.
ARTICOLO 93
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette) e in attuazione dell’articolo 20 della l.r.
86/1983, l’ente gestore del parco approva il regolamento del parco
naturale, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco
e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo
di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo1eil
rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche,
storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle
attività consentite entro il territorio del parco e determina la
localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche
dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco
e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti
territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può
presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di
approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non
sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni
all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il
regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione.
ARTICOLO 94
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della
presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e
paesistiche, nel parco naturale del Campo dei Fiori sono vietate le
attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo
alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare
è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie
estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed
eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri
ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare i vegetali, salvo nei territori in cui sono
consentite le attività agro-silvo-pastorali;
c) aprire ed esercitare l’attività di cava e miniera;
d) aprire ed esercitare l’attività di discarica e depositi permanenti di
materiali dismessi;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare
interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle
acque, fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi
temporanei funzionali alle attività agricole o agli insediamenti
esistenti e gli interventi finalizzati all’attività antincendio, che
comunque non incidano nell’alimentazione di zone umide e torbiere;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non
autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di
alterazione di cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo
finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti
selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;
i) accendere fuochi all’aperto, con la sola esclusione delle aree
attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall’ente gestore;
j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca
scientifica, autorizzata dall’ente gestore;
k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle
leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e
realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco
naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione
ambientale.
3. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di
cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 90,
comma 1.
4. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici delle
collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
ARTICOLO 95
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme
della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all’approvazione del piano per il parco naturale continuano ad
applicarsi le disposizioni del piano territoriale di coordinamento del
parco regionale, se non contrastanti con i divieti di cui all’articolo
94, comma 1.
CAPO XIII
PARCO DEL MINCIO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEL MINCIO
ARTICOLO 96
(Delimitazione del parco)
1. Il parco naturale del Mincio, istituito, ai sensi del capo II del
titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 8 settembre 1984, n.
47 (Istituzione del parco del Mincio), comprende le aree delimitate
nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di
cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche
successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani
territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui
all’articolo 97, da tabelle con la scritta “Parco del Mincio”, aventi le
caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
ARTICOLO 97
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di:
Ponte sul Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Goito, Rodigo, Curtatone,
Mantova, Virgilio, Bagnolo S. Vito, Sustinente, Roncoferraro, Porto
Mantovano, Marmirolo e la provincia di Mantova.
ARTICOLO 98
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la
partecipazione su invito del presidente del consorzio, senza voto
deliberativo, alle riunioni dell’assemblea - delle associazioni
culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti
nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente
interessate, in particolare di quelle agricole, nonché dei
rappresentanti dei consorzi di bonifica e irrigazione.
ARTICOLO 99
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
ARTICOLO 100
(Riserva naturale “Valli del Mincio”)
1. Il consorzio di cui all’articolo 97 gestisce anche le riserve
naturali “Valli del Mincio” e “complesso di Castellaro Lagusello”,
istituite ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 86/1983.
CAPO XIV
PARCO DEL SERIO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DEL SERIO
ARTICOLO 101
(Delimitazione del parco)
1. Il parco naturale del Serio, istituito, ai sensi del capo II del
titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 1 giugno 1985, n. 70
(Istituzione del Parco del Serio), comprende le aree delimitate nelle
planimetrie in scala 1:25.000 allegate ai corrispondenti atti di cui
alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche
successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani
territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. Il confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui
all’articolo 102, da tabelle con la scritta “Parco del Serio”, aventi le
caratteristiche di cui all’articolo 32 della predetta l.r. 86/1983.
ARTICOLO 102
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di:
Bariano, Calcinate, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Cavernago, Cologno
al Serio, Crema, Fara Olivana con Sola, Fornovo S. Giovanni, Ghisalba,
Grassobbio, Madignano, Martinengo, Montodine, Morengo, Mozzanica,
Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina,
Romano di Lombardia, Sergnano, Seriate, Urgnano, Zanica e le Province di
Bergamo e di Cremona.
2. Il consorzio del parco ha sede a Romano di Lombardia.
3. I comuni diversi da quelli di cui al comma 1 interessati all’attività
del consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale
domanda delibera l’assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
ARTICOLO 103
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la
partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto
deliberativo, alle riunioni dell’assemblea, delle associazioni
culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti
nella zona, di rappresentanti delle categorie economiche maggiormente
interessate, ed in particolare di quelle agricole, nonché dei
rappresentanti dei consorzi di bonifica e irrigazione.
ARTICOLO 104
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa
con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del
consorzio.
ARTICOLO 105
(Riserva naturale “Palata Menasciutto”)
1. Il consorzio del parco gestisce anche la riserva naturale “Palata
Menasciutto”, istituita ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 86/1983.
CAPO XV
PARCO DELL’OGLIO SUD
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL’OGLIO SUD
ARTICOLO 106
(Delimitazione del parco)
1. Il parco naturale dell’Oglio Sud, istituito, ai sensi del capo II del
titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 aprile 1988, n. 17
(Istituzione del Parco dell’Oglio Sud), comprende le aree delimitate
nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di
cui alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche
successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani
territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui
all’articolo 107, da tabelle con la scritta “Parco dell’Oglio Sud”
aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della l.r. 86/1983.
ARTICOLO 107
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di:
Ostiano, Pessina Cremonese, Volongo, Isola Dovarese, Casalromano,
Drizzona, Piadena, Canneto sull’Oglio, Calvatone. Acquanegra sul Chiese,
Bozzolo, San Martino dell’Argine, Marcaria, Mazzuolo, Commessaggio,
Viadana e le Province di Cremona e Mantova.
ARTICOLO 108
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno
semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni
dell’assemblea, su invito del presidente del consorzio, senza voto
deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali,
naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona,
dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate,
ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei
consorzi di bonifica ed irrigazione.
ARTICOLO 109
(Direttore)
1. Il direttore tecnico del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. L’assunzione della carica di direttore tecnico del parco dell’Oglio
Sud comporta la decadenza dall’eventuale carica di direttore tecnico di
altro parco nazionale o regionale.
3. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa
con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del
consorzio.
ARTICOLO 110
(Riserva naturale “Le Bine”)
1. Il consorzio di cui all’articolo 107 gestisce anche la riserva
naturale “Le Bine”, istituita ai sensi dell’articolo 37 della l.r.
86/1983.
ARTICOLO 111
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un’unitarietà di pianificazione e di gestione
con il territorio del parco dell’Oglio Nord, è costituito, entro trenta
giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di
coordinamento composto da:
a) l’assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le
funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi dell’Oglio Nord e dell’Oglio Sud
e dei vice presidenti.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della
struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di
parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei
relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di
gestione e dei regolamenti d’uso;
b) coordinare l’attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale sugli atti che interessano il
territorio dei due parchi.
CAPO XVI
PARCO DELL’OGLIO NORD
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL’OGLIO NORD
ARTICOLO 112
(Delimitazione del parco)
1. Il parco naturale dell’Oglio Nord, istituito, ai sensi del capo II
del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 16 aprile 1988, n.
18 (Istituzione del Parco naturale dell’Oglio Nord), comprende le aree
delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai
corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme
restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di
approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative
varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui
all’articolo 113, da tabelle con la scritta “Parco dell’Oglio Nord”
aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della l.r. 86/1983.
ARTICOLO 113
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di:
Sarnico, Villongo, Paratico, Credaro, Castelli Calepio, Capriolo,
Palazzolo sull’Oglio, Palosco, Pontoglio, Cividate al Piano, Calcio,
Urago d’Oglio, Pumenengo, Rudiano, Roccafranca,Torre Pallavicina,
Soncino, Orzinuovi, Genivolta, Villachiara, Azzanello, Borgo S. Giacomo,
Castelvisconti, Bordolano, Quinzano d’Oglio, Corte de’ Cortesi,
Verolavecchia, Robecco d’Oglio, Pontevico, Corte de’ Frati, Alfianello,
Seniga, Scandolara Ripa d’Oglio, Gabbioneta Bina Nuova e le Province di
Bergamo, Brescia e Cremona.
ARTICOLO 114
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno
semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni
dell’assemblea, su invito del presidente del consorzio, senza voto
deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali,
naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona,
dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate,
ed in particolare di quelle agricole, nonché dei rappresentanti dei
consorzi di bonifica ed irrigazione.
ARTICOLO 115
(Direttore)
1. Il direttore tecnico del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. L’assunzione della carica di direttore tecnico del parco dell’Oglio
Nord comporta la decadenza dall’eventuale carica di direttore tecnico di
altro parco nazionale o regionale.
3. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa
con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del
consorzio.
ARTICOLO 116
(Formazione del piano territoriale)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal
consorzio e approvato secondo le modalità previste dall’articolo 19
della l.r. 86/1983.
ARTICOLO 117
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un’unitarietà di pianificazione e di gestione
con il territorio del parco dell’Oglio Sud, è costituito, entro trenta
giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di
coordinamento composto da:
a) l’assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le
funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi dell’Oglio Nord e dell’Oglio Sud
e dei vice presidenti.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della
struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di
parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei
relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di
gestione e dei regolamenti d’uso;
b) coordinare l’attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale quando richiesto, sugli atti
che interessano il territorio dei due parchi.
CAPO XVII
PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE
ARTICOLO 118
(Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco)
1. Il parco delle Orobie Bergamasche, istituito nell’ambito del
territorio delle Alpi Orobie, ai sensi del capo II del titolo II della
l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 56 (Istituzione
del Parco delle Orobie Bergamasche), comprende le aree delimitate nelle
planimetrie in scala 1:25.000 allegate ai corrispondenti atti di cui
alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche
successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani
territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. La Regione, in conformità alle indicazioni dell’articolo 3 della l.r.
86/1983, riconosce per le aree comprese nel parco, per quanto di propria
competenza, la priorità degli investimenti nel settori dell’agricoltura,
della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa
idrogeologica del suolo, dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, della
tutela dell’equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei
centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell’edilizia
rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi
l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui, la bonifica di
aree degradate ed il risanamento delle acque, delle infrastrutture e
delle attrezzature sociali.
3. I fini generali della conservazione, del recupero e della
valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all’articolo 1
della l.r. 86/1983, si perseguono tramite:
a) conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni
vegetali o foreste, di formazioni geo-paleontologiche, di biotopi, di
valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione
degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l’uomo e
l’ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto
con
particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici storici,
architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico;
c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni
residenti;
d) fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso compatibile
con gli ecosistemi naturali;
e) promozione di attività di ricerca scientifica con particolare
riguardo a quella interdisciplinare, di educazione e di informazione e
ricreative.
ARTICOLO 119
(Confini)
1. I confini del parco sono delimitati, a cura dell’ente gestore del
parco di cui all’articolo 120, da tabelle con la scritta “Parco delle
Orobie Bergamasche” aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32
della l.r. 86/1983.
ARTICOLO 120
(Ente gestore)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra: la comunità
montana di Valle Brembana, la comunità montana di Valle Seriana
Superiore, la comunità montana di Valle di Scalve, la provincia di
Bergamo.
2. Il consorzio, per l’esercizio delle funzioni amministrative che
possono essere svolte in forma decentrata, nonché per l’attuazione del
piano territoriale di coordinamento, si avvale, anche mediante delega
per singoli settori, delle comunità montane, secondo le modalità
stabilite dalla presente legge, dallo statuto consortile e dal piano
territoriale di coordinamento del parco.
3. In particolare, per la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché
per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale
del parco di cui all’articolo 17 della l.r. 86/1983, il consorzio opera
mediante delega alle comunità montane e, in subordine, ai comuni, sulla
base di apposite convenzioni.
4. Il piano territoriale di coordinamento del parco indica le attività e
gli interventi da delegare ai sensi del comma 3, nonché le attività e
gli interventi di carattere sovralocale, riservati al consorzio, al
quale competono comunque poteri di indirizzo, di coordinamento e di
controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli
obiettivi del parco ai sensi della presente sezione.
5. Le comunità montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei
servizi generali del parco. A tal fine il consorzio può costituire
strutture decentrate destinate ad operare specificatamente nel
territorio delle singole comunità montane e può inoltre avvalersi degli
uffici delle comunità montane, d’intesa con le stesse.
6. Le funzioni di cui alle lett. a), b) e d) dell’articolo 21, primo
comma, della l.r. 86/1983 sono comunque svolte direttamente dal
consorzio e non possono essere oggetto di delega.
7. Le spese di funzionamento del consorzio, dedotta l’aliquota a carico
della provincia, sono sostenute dalla regione.
ARTICOLO 121
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un’unitarietà di pianificazione e di gestione
con il territorio del confinante parco delle Orobie Valtellinesi, la
Giunta regionale costituisce, entro sessanta giorni dalla data di
costituzione dei rispettivi consorzi, un comitato di coordinamento
composto da:
a) l’assessore regionale competente, o un suo delegato, che svolge le
funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi delle Orobie Valtellinesi e
Bergamasche;
c) il direttore del parco delle Orobie Valtellinesi ed il direttore del
parco delle Orobie Bergamasche, con voto consultivo.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della
struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di
parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei
relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di
settore
e di gestione e dei regolamenti d’uso;
b) coordinare le attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale sugli atti che interessano il
territorio di entrambi i parchi.
ARTICOLO 122
(Statuto del consorzio e regolamento organico)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione - anche attraverso la
partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto
deliberativo, alle riunioni dell’assemblea - delle associazioni
culturali, ambientaliste di cui almeno tre, tra quelle individuate ai
sensi dell’articolo 13, comma primo della legge 8 luglio 1986, n. 349,
naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti
nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche
maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole; a tal
scopo deve essere prevista la costituzione di un apposito comitato
consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed
organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere parere
obbligatorio al consorzio sui principali provvedimenti che riguardino la
pianificazione territoriale e la programmazione economico-finanziaria
del parco, secondo le modalità fissate nello statuto.
2. Lo statuto del consorzio deve definire, inoltre, l’ordinamento degli
uffici del parco ed il coordinamento con gli uffici delle comunità
montane e gli uffici del corpo forestale dello Stato, prevedendo, in
particolare:
a) l’istituzione e l’organizzazione di uffici periferici del consorzio,
dislocati presso le comunità montane;
b) le modalità di avvalimento degli uffici delle comunità montane per
l’esercizio di funzioni amministrative riservate al consorzio;
c) le modalità di svolgimento delle attività delegate alle comunità
montane ed in particolare le modalità di impiego e di coordinamento del
servizio di vigilanza ecologica volontaria organizzato dalle comunità
montane, secondo quanto stabilito dall’articolo 127;
d) le forme di collaborazione con il corpo forestale dello Stato per
l’attività di vigilanza nel parco, e per l’esercizio di funzioni
tecnico-consultive, ivi compresa l’istituzione, previe le necessarie
intese, di specifiche strutture destinate ad operare nel parco e
dislocate sul territorio di ciascuna comunità montana, ai sensi
dell’articolo 26, terzo comma, della l.r. 86/1983.
3. Per l’attuazione del decentramento di cui al comma 5 dell’articolo
120, il consorzio determina, nel proprio regolamento organico, gli
uffici periferici dislocati presso le comunità montane ed i relativi
funzionari responsabili.
ARTICOLO 123
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore sovraintende al personale tecnico; è membro di diritto
del comitato scientifico; partecipa alle riunioni del consiglio
direttivo del consorzio ed esercita i compiti demandatigli dallo statuto
del consorzio stesso.
ARTICOLO 124
(Formazione del piano territoriale di coordinamento)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal
consorzio e approvato secondo le disposizioni dell’articolo 19 della
l.r.
86/1983.
2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti. natura
ed effetti di piano territoriale paesistico ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
ARTICOLO 125
(Comitato scientifico)
1. Il comitato scientifico di cui all’articolo 122, primo comma, lett.
b), è nominato dall’assemblea consortile entro sei mesi dal proprio
insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche,
paesaggistiche, agro forestali ed economiche, tra cui almeno un geologo,
un botanico, uno zoologo, un agronomo, un forestale ed un esperto di
pianificazione territoriale paesistica.
2. Al comitato scientifico compete:
a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di
coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate
alla conoscenza dell’ambiente compreso nel territorio del parco;
b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei
regolamenti d’uso;
c) coadiuvare il direttore negli indirizzi di gestione del parco;
d) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio direttivo
e all’assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.
3. Qualora l’assemblea del consorzio non provveda alla nomina del
comitato entro i termini di cui al precedente primo comma, la Giunta
regionale provvede in via sostitutiva entro i successivi sessanta
giorni.
ARTICOLO 126
(Norme procedurali per la disciplina dei boschi)
1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio
del parco è stabilita dalla legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9
(Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale).
2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in
materia forestale, può avvalersi, previa convenzione, della
collaborazione tecnico-consultiva del corpo forestale dello Stato,
ovvero di enti od istituti di ricerca, ovvero dell’ente regionale per i
servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF).
3. Nel territorio del parco, gli interventi che comunque comportino un
mutamento di destinazione colturale dei boschi ovvero una loro
trasformazione d’uso, nonché le opere di sistemazione dei terrazzamenti
e dei ciglionamenti dei pendii sono soggetti alla disciplina prevista
dall’articolo 6 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 e dall’articolo 4 della
l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici,
del paesaggio e dell’economia forestale).
4. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico compresi nel parco,
qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero
trasformazione nell’uso dei boschi è soggetta all’autorizzazione di cui
all’articolo 7 del R.D.Lgs. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e
articolo 5 della l.r. 27/2004.
5. L’autorizzazione di cui ai precedenti terzo e quarto comma è
rilasciata, ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 9/1977, dal presidente
del
consorzio del parco.
6. Fino alla data di adozione del piano territoriale del coordinamento
del parco, le competenze attribuite al presidente del consorzio del
parco dalla l.r. 9/1977 sono svolte dai presidenti delle comunità
montane competenti per territorio.
7. Le comunità montane designano un funzionario responsabile degli atti
istruttori in materia forestale e stabiliscono le necessarie intese con
enti ed istituti di ricerca, ovvero con l’ente regionale per i servizi
all’agricoltura e alle foreste (ERSAF), ovvero con il corpo forestale
dello Stato per la collaborazione tecnico-consultiva di cui al
precedente secondo comma.
8. La Giunta regionale emana apposite direttive per l’esercizio delle
funzioni amministrative di cui alla l.r. 9/1977 e determina, nell’ambito
del riparto dei fondi previsti dalla l.r. 86/1983, i contributi agli
enti competenti per la copertura delle relative spese.
ARTICOLO 127
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui
alla presente sezione è esercitata in via primaria dal consorzio del
parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.
2. Per l’attività di vigilanza il consorzio si avvale inoltre, previe
opportune intese, delle comunità montane e dei comuni, nonché del corpo
forestale dello Stato.
3. In deroga alle disposizioni della legge regionale 28 febbraio 2005,
n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica),
il consorzio si avvale del servizio di vigilanza ecologica volontaria,
affidato alle comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza.
4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del servizio di
vigilanza ecologica volontaria, il consorzio predispone il rapporto
annuale sullo stato di conservazione dell’ambiente, previsto
dall’articolo 26, quarto comma, della l.r. 86/1983.
CAPO XVIII
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO OROBIE VALTELLINESI
ARTICOLO 128
(Delimitazione, sostegno alle aree e finalità del parco)
1. Il parco delle Orobie Valtellinesi, istituito nell’ambito del
territorio delle Alpi Orobie, ai sensi del capo II del titolo II della
l.r.
86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989, n. 57 (Istituzione del
Parco delle Orobie Valtellinesi), comprende le aree delimitate nella
planimetria in scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui
alla allegato A della presente legge, ferme restando le modifiche
successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani
territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. La Regione, in conformità alle indicazioni dell’articolo 3 della l.r.
86/1983, riconosce per le aree comprese nel parco, e per quanto di
propria competenza, la priorità degli investimenti nei settori
dell’agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi degli
incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell’inquinamento
dell’aria e dell’acqua, della tutela dell’equilibrio e del ripopolamento
faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di
antica formazione, dell’edilizia rurale, del turismo, delle opere
igieniche, ivi compresi l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei
reflui, la bonifica di aree degradate ed il risanamento delle acque,
delle infrastrutture e delle attrezzature sociali.
3. I fini generali della conservazione, del recupero e della
valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all’articolo 1
della
l.r. 86/1983 si perseguono tramite:
a) la conservazione attiva di specie animali o vegetali, di associazioni
vegetali o foreste, di formazioni geo-paleontologiche, di biotopi, di
valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione
degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l’uomo e
l’ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto
con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici storici,
architettonici, e al settore agro-silvo-zootecnico;
c) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni
residenti;
d) la fruizione sociale turistica e ricreativa intesa in senso
compatibile con gli ecosistemi naturali;
e) la promozione di attività di ricerca scientifica con particolare
riguardo a quella interdisciplinare, di educazione e di
informazione e ricreative.
ARTICOLO 129
(Confini)
1. I confini del parco sono delimitati, a cura dell’ente gestore del
parco di cui all’articolo 130, da tabelle con la scritta «Parco delle
Orobie Valtellinesi», aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32
della l.r. 86/1983.
ARTICOLO 130
(Ente gestore)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio costituito dalle
comunità montane Valtellina di Tirano, Valtellina di Sondrio, Valtellina
di Morbegno e dalla provincia di Sondrio.
2. Il consorzio è costituito ai sensi dell’articolo 23 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 con le modalità previste dall’articolo 31 del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”.
3. Il consorzio del parco ha sede in Sondrio.
4. La quota di partecipazione della provincia al consorzio è pari ad un
terzo; la quota di partecipazione di ciascuna comunità montana è pari a
due noni.
5. Il consorzio, per l’esercizio delle funzioni amministrative che
possono essere svolte in forma decentrata, nonché per l’attuazione del
piano territoriale di coordinamento, si avvale delle comunità montane,
secondo le modalità stabilite dalla presente legge, dallo statuto
consortile e dal piano territoriale di coordinamento del parco.
6. In particolare, per la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché
per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale
del parco di cui all’articolo 17 della l.r. 86/1983, il consorzio opera
mediante delega alle comunità montane e, in subordine, ai comuni, sulla
base di apposite convenzioni.
7. Il piano territoriale di coordinamento del parco indica le attività e
gli interventi da delegare ai sensi del comma 6, nonché le attività e
gli interventi di carattere sovralocale, riservati al consorzio, al
quale competono comunque poteri di indirizzo, di coordinamento e di
controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli
obiettivi del parco ai sensi della presente legge.
8. Le comunità montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei
servizi generali del parco. A tal fine il consorzio può costituire
strutture decentrate destinate ad operare specificatamente nel
territorio delle singole comunità montane e può inoltre avvalersi degli
uffici delle comunità montane, d’intesa con le stesse.
9. Le funzioni di cui alle lett. a), b) e d) dell’articolo 21, primo
comma, della l.r. 86/1983 sono comunque svolte direttamente dal
consorzio e non possono essere oggetto di delega.
ARTICOLO 131
(Comitato di coordinamento)
1. Al fine di realizzare un’unitarietà di pianificazione e di gestione
con il territorio del confinante parco delle Orobie Bergamasche, la
Giunta regionale costituisce, entro sessanta giorni dalla data di
costituzione dei rispettivi consorzi, un comitato di coordinamento
composto da:
a) l’assessore regionale competente, o un suo delegato, che svolge le
funzioni di presidente;
b) i presidenti dei consorzi dei parchi delle Orobie Valtellinesi e
Bergamasche;
c) il direttore del parco delle Orobie Valtellinesi ed il direttore del
parco delle Orobie Bergamasche, con voto consultivo.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della
struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di
parchi.
3. Compete al comitato:
a) assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei
relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di
settore e di gestione e dei regolamenti d’uso;
b) coordinare le attività dei consorzi;
c) esprimere parere alla Giunta regionale, sugli atti che interessano il
territorio di entrambi i parchi.
ARTICOLO 132
(Statuto del consorzio e regolamento organico)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione, anche attraverso la
partecipazione, su invito del presidente del consorzio, senza voto
deliberativo, alle riunioni dell’assemblea, delle associazioni
culturali, ambientaliste di cui almeno tre, tra quelle individuate ai
sensi dell’articolo 13, comma primo, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
naturalistiche, sportive e ricreative, venatorie e piscatorie operanti
nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche
maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole; a tale
scopo deve essere prevista la costituzione di un apposito comitato
consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni ed
organizzazioni sopra indicate, con il compito di esprimere parere
obbligatorio al consorzio sui principali provvedimenti che riguardino la
pianificazione territoriale e la programmazione economico-finanziaria
del parco, secondo le modalità fissate nello statuto.
2. Lo statuto del consorzio deve definire, inoltre, l’ordinamento degli
uffici del parco ed il coordinamento con gli uffici delle comunità
montane e gli uffici del corpo forestale dello Stato, prevedendo, in
particolare:
a) l’istituzione e l’organizzazione di uffici periferici del consorzio,
dislocati presso le comunità montane;
b) le modalità di avvalimento degli uffici delle comunità montane per
l’esercizio di funzioni amministrative riservate al consorzio;
c) le modalità di svolgimento delle attività delegate alle comunità
montane ed in particolare le modalità di impiego e di coordinamento del
servizio di vigilanza ecologica volontaria organizzato dalle comunità
montane, secondo quanto stabilito dall’articolo 137;
d) le forme di collaborazione con il corpo forestale dello Stato per
l’attività di vigilanza nel parco, e per l’esercizio di funzioni
tecnico-consultive, ivi compresa l’istituzione, previe le necessarie
intese, di specifiche strutture destinate ad operare nel parco e
dislocate sul territorio di ciascuna comunità montana, ai sensi
dell’articolo 26, terzo comma, della l.r. 86/1983.
3. Per l’attuazione del decentramento di cui al comma 8 dell’articolo
130, il consorzio determina, nel proprio regolamento organico, gli
uffici periferici dislocati presso le comunità montane ed i relativi
funzionari responsabili.
ARTICOLO 133
(Direttore)
1. Il direttore del parco è assunto a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore sovraintende al personale tecnico; è membro di diritto
del comitato scientifico; partecipa alle riunioni del consiglio
direttivo del consorzio ed esercita i compiti demandatigli dallo statuto
del consorzio stesso.
ARTICOLO 134
(Formazione del piano territoriale di coordinamento)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal
consorzio e approvato secondo le disposizioni dell’articolo 19 della
l.r.
86/1983.
2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti, natura
ed effetti di piano territoriale paesistico ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, lett. a), della l.r. 86/1983.
ARTICOLO 135
(Comitato scientifico)
1. Il comitato scientifico di cui all’articolo 132, primo comma, lett.
b), è nominato dall’assemblea consortile entro sei mesi dal proprio
insediamento ed è composto da esperti nelle discipline naturalistiche
paesaggistiche, agro forestali, economiche e territoriali tra cui almeno
un geologo, un botanico, uno zoologo, un agronomo e un forestale.
2. Al comitato scientifico compete:
a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di
coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate
alla conoscenza dell’ambiente compreso nel territorio del parco;
b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei
regolamenti d’uso;
c) coadiuvare il direttore negli indirizzi di gestione del parco;
d) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio direttivo
e all’assemblea tutte le volte che ne è da questi richiesto.
3. Qualora l’assemblea del consorzio non provveda alla nomina del
comitato entro i termini in cui al precedente primo comma, la Giunta
regionale provvede in via sostitutiva entro i successivi sessanta
giorni.
ARTICOLO 136
(Norme procedurali per la disciplina dei boschi )
1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio
del parco, è stabilita dalla l.r. 9/1977.
2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in
materia forestale, può avvalersi, previa convenzione della
collaborazione tecnico-consultiva del corpo forestale dello Stato.
3. Nel territorio del parco, gli interventi che comunque comportino un
mutamento di destinazione colturale dei boschi ovvero una loro
trasformazione d’uso, nonché le opere di sistemazione dei terrazzamenti
e dei ciglionamenti dei pendii sono soggetti alla disciplina prevista
dall’articolo 6 della l.r. 9/1977 e dall’articolo 4 della legge
regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle
superfici, del paesaggio e dell’economia forestale).
4. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico compresi nel parco,
qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero
trasformazione nell’uso dei boschi è soggetta all’autorizzazione di cui
all’articolo 7 del R.D.Lgs. 3267/1923 e articolo 5 della l.r. 27/2004.
5. L’autorizzazione di cui ai precedenti terzo e quarto comma è
rilasciata, ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 9/1977, dal presidente
del
consorzio del parco.
6. Le comunità montane designano un funzionario responsabile degli atti
istruttori in materia forestale e stabiliscono le necessarie intese con
il corpo forestale dello Stato per la collaborazione tecnico-consultiva
di cui al precedente secondo comma.
7. La Giunta regionale emana apposite direttive per l’esercizio delle
funzioni amministrative di cui alla l.r. 9/1977 e determina, nell’ambito
del riparto dei fondi previsti dalla l.r. 86/1983, i contributi agli
enti competenti per la copertura delle relative spese.
ARTICOLO 137
(Vigilanza)
1. La vigilanza sull’osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui
alla presente sezione è esercitata in via primaria dal consorzio del
parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.
2. Per l’attività di vigilanza il consorzio si avvale inoltre, previe
opportune intese, delle comunità montane e dei comuni, nonché del corpo
forestale dello Stato.
3. In deroga alle disposizioni della l.r. 9/2005, il consorzio si avvale
del servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle comunità
montane, nel territorio di rispettiva competenza.
4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del servizio di
vigilanza ecologica volontaria, il consorzio predispone il rapporto
annuale sullo stato di conservazione dell’ambiente, previsto
dall’articolo 26, quarto comma, della l.r. 86/1983.
CAPO XIX
PARCO DELL’ALTO GARDA BRESCIANO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELL’ALTO GARDA BRESCIANO
ARTICOLO 138
(Delimitazione del parco)
1. Il parco dell’Alto Garda bresciano, istituito, ai sensi del capo II
del titolo II della l.r. 86/1983, con legge regionale 15 settembre 1989,
n. 58 (Istituzione del Parco dell’Alto Garda bresciano), coincide con
l’attuale territorio della comunità montana Alto Garda bresciano,
delimitato nella planimetria in scala 1:25.000 allegata ai
corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge, ferme
restando le modifiche successivamente apportate anche dagli atti di
approvazione dei piani territoriali di coordinamento e relative
varianti.
2. I confini del parco sono indicati localmente, a cura dell’ente
gestore, da tabelle con la scritta “Parco dell’Alto Garda bresciano”,
aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della l.r. 86/1983.
ARTICOLO 139
(Finalità e funzioni del parco)
1. Il parco dell’Alto Garda bresciano è definito dai sistemi naturali e
antropici che ne costituiscono il territorio, nonché dall’assetto
giuridico-amministrativo in virtù del quale la salvaguardia e lo
sviluppo dei sistemi stessi sono disciplinati e promossi in regime di
reciproca compatibilità.
2. Le principali finalità del parco dell’Alto Garda bresciano sono
costituite dalla continua pianificazine territoriale e dalla gestione
delle risorse naturali individuate.
3. I fini generali della conservazione, del recupero e della
valorizzazione dei beni naturali e ambientali, di cui all’articolo 1
della l.r. 86/1983, si perseguono tramite la ricerca, la promozione e il
sostegno di una convivenza compatibile fra ecosistemi naturali ed
attività umane, nella reciproca salvaguardia dei diritti territoriali di
mantenimento, evoluzione e sviluppo.
4. Finalità e funzioni specifiche del parco sono:
a) la conservazione attiva, la tutela ed il recupero degli organismi e
degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori
umani, antropologici, sociali e culturali, che rivestono particolare
importanza ai fini del mantenimento dell’ambiente o che costituiscono
rilevante testimonianza storica;
b) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane
residenti;
c) compatibilmente con la tutela dell’ambiente naturale, la ricerca
scientifica multi e interdisciplinare continuativa, a beneficio
dell’intera comunità, nonché la didattica educativa e formativa che ne
discende;
d) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, in quanto compatibile
con le esigenze di tutela dell’ambiente naturale;
e) la sperimentazione delle attività direttamente connesse alle
precedenti finalità.
ARTICOLO 140
(Ente gestore)
1. La gestione del parco è affidata alla comunità montana Alto Garda
bresciano.
2. Le integrazioni e le modifiche allo statuto della comunità montana,
necessarie a definire gli aspetti gestionali e regolamentari del parco,
sono adottate e approvate con le modalità di cui all’articolo 4 della
legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane);
relativamente agli aspetti riguardanti il parco, la Giunta regionale
verifica la compatibilità di tali integrazioni con quanto previsto dalla
normativa regionale per i parchi naturali e trasmette le proprie
osservazioni al Consiglio regionale.
ARTICOLO 141
(Integrazioni allo statuto della comunità montana e gestione del parco)
1. Al fine di garantire risorse umane e strumentali per la gestione del
parco rispondenti ai contenuti della l.r. 86/1983, la comunità montana
Alto Garda bresciano adotta le necessarie integrazioni e modificazioni
al proprio statuto ai sensi dell’articolo 140 e con i contenuti di cui
al secondo comma del presente articolo.
2. Le integrazioni allo statuto della comunità montana ai fini della
gestione del parco devono prevedere;
a) l’istituzione del comitato scientifico del parco, che dovrà essere
composto da esperti di elevata qualificazione nelle discipline
naturalistiche, paesaggistiche e agroforestali, tra cui almeno un
architetto, un botanico, uno zoologo, un agronomo e un rappresentante
dell’azienda regionale delle foreste;
b) la pianta organica e l’organizzazione della struttura operativa per
la gestione del parco, cui è preposto il direttore di cui all’articolo
142;
c) le forme e modalità di collaborazione, ai sensi del settimo comma
dell’articolo 21 della l.r. 86/1983, con l’azienda regionale delle
foreste, al fine di garantire l’autonomia gestionale nel territorio di
competenza della stessa, i cui interventi devono essere corrispondenti
alle disposizioni del piano territoriale di coordinamento e dei piani di
settore del parco;
d) le forme e le modalità di periodica consultazione - anche attraverso
la partecipazione, su invito del presidente del parco, senza voto
deliberativo, alle riunioni dell’assemblea - delle associazioni
culturali, naturalistiche, sportive e ricreative venatorie e piscatorie
operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie
economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle
agricole;
e) l’entità del contributo annuale della comunità montana per la
gestione del parco.
3. Al comitato scientifico di cui alla lettera a) del precedente secondo
comma compete:
a) formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di
coordinamento;
b) formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei
regolamenti d’uso;
c) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al direttore, al
consiglio direttivo e all’assemblea tutte le volte che ne è da questi
richiesto.
ARTICOLO 142
(Direttore)
1. Il direttore del parco è nominato a norma della l.r. 26/2006, salvo
quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. La nomina è disposta dall’assemblea della comunità montana, previo
adeguato avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.
3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che
rivestono la carica di direttore di un altro parco regionale o nazionale
o di dirigente dell’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle
foreste (ERSAF).
4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa
con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo della
comunità montana che riguardano la gestione del parco.
ARTICOLO 143
(Il piano territoriale)
1. Il piano territoriale di coordinamento definisce:
a) la descrizione qualitativa e quantitativa delle risorse naturali e
ambientali del territorio;
b) lo studio del territorio per la tutela del paesaggio, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei beni
paesaggistici;
c) i criteri di compatibilità fra attività umane e conservazione
dell’ambiente, a seconda delle condizioni di interrelazione fra
differenti sistemi, delle aree ad essi eventualmente relative, delle
destinazioni indicate per le aree medesime;
d) la definizione e la descrizione delle attività promosse, incentivate,
vietate e sottoposte a controllo nelle diverse zone del parco;
e) le modalità di avvio delle attività promosse ed incentivate;
f) le modalità progressive di cessazione delle attività non più
compatibili con l’assetto del parco;
g) le modalità di regolamentazione delle attività controllate;
h) la localizzazione degli interventi di salvaguardia e di recupero
delle risorse naturali, degli ambienti degradati, dei beni storici e
culturali, ivi compresi gli interventi relativi alla limonaie;
i) il piano della viabilità di penetrazione escursionistica del parco.
ARTICOLO 144
(Formazione del piano territoriale di coordinamento)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è approvato ai sensi
dell’articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Il piano territoriale di coordinamento assume anche contenuti, natura
ed effetti di piano territoriale paesistico coordinato, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
ARTICOLO 145
(Effetti della pianificazione territoriale)
1. Il piano territoriale di coordinamento deve prevedere opportuni piani
di settore, secondo quanto disposto dall’articolo 20 della l.r. 86/1983,
per tutte quelle attività che abbiano rilevanza per l’intero territorio.
2. Per l’elaborazione del piano di settore forestale l’ente gestore si
avvale, di norma, della collaborazione tecnica dell’ente regionale per i
servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF).
ARTICOLO 146
(Contenuti del piano di gestione)
1. Il piano di gestione del parco definisce periodicamente:
a) lo schema dell’organizzazione gestionale;
b) gli strumenti amministrativi e tecnici di gestione del territorio;
c) il programma di coordinamento degli interventi, con l’individuazione
dei problemi e delle necessità territoriali in relazione alle finalità
istitutive;
d) la definizione degli interventi di cui al punto 2 dell’articolo 3
della l.r. 86/1983;
e) le previsioni di spesa, le priorità d’intervento e le fonti di
finanziamento.
ARTICOLO 147
(Attività del parco)
1. Il piano del parco individua le attività connesse alle finalità
generali e specifiche del parco, finalizzate al sostegno sociale ed
economico delle comunità residenti, attraverso;
a) la conservazione attiva dei sistemi naturali integri sotto il profilo
ecologico;
b) il recupero strutturale e funzionale dei sistemi naturali degradati;
c) il ripristino dei sistemi naturali compromessi;
d) la ricerca e la sperimentazione scientifica;
e) la promozione di attività agricole strettamente connesse alla
valorizzazione dell’ambiente come in particolare l’agriturismo fondato
anche sul recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale.
2. Il piano del parco definisce le modalità di controllo delle attività
che comportano una trasformazione dell’uso del suolo o una modifica
dell’ambiente naturale.
3. Il piano del parco detta specifiche norme di regolamentazione, ivi
compreso il divieto d’esercizio delle attività che si pongono
obiettivamente in contrasto con le finalità istitutive generali e
specifiche.
ARTICOLO 148
(Riserva naturale della valle di Bondo)
1. A far tempo dal termine e ai sensi del provvedimento di cui al
secondo comma, la comunità montana dell’Alto Garda Bresciano gestisce la
riserva naturale “Valle di Bondo”, istituita ai sensi dell’articolo 12
della l.r. 86/1983, e compresa nel territorio del parco.
2. Il Consiglio regionale adegua la deliberazione istitutiva della
riserva.
SEZIONE II
PARCO NATURALE DELL’ALTO GARDA BRESCIANO
ARTICOLO 149
(Delimitazione del parco naturale dell’Alto Garda Bresciano)
1. I confini del parco naturale, istituito, ai sensi dell’articolo 16
ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 1 dicembre 2003, n. 24
(Istituzione del Parco naturale dell’Alto Garda Bresciano), sono
individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, allegata ai
corrispondenti atti di cui alla allegato A della presente legge.
ARTICOLO 150
(Obiettivi e finalità del parco naturale)
1. Il parco naturale dell’Alto Garda Bresciano persegue i seguenti
obiettivi:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità
faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche,
ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;
b) garantire un uso dei suoli e dei beni compatibile con le qualità
naturalistiche;
c) tendere alla conservazione e ricostituzione dell’ambiente;
d) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici,
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
e) promuovere e disciplinare la fruizione dell’area a fini scientifici,
culturali, educativi e ricreativi.
ARTICOLO 151
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata alla comunità montana Alto
Garda Bresciano.
ARTICOLO 152
(Piano per il parco)
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché il perseguimento
degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attuano
attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina
del parco naturale a norma dell’articolo 19 comma 2-bis della l.r.
86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con
diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la
conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici,
culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:
a) agli ambiti di particolare valenza o potenzialità ambientale e
naturalistica nei quali l’ambiente naturale è conservato;
b) alle emergenze vegetazionali che per la particolarità della flora e
della vegetazione presente necessitano di tutela e conservazione;
c) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna
e sull’ambiente naturale in genere;
d) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a
norma dell’articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio
regionale.
3. Il piano per il parco, ai sensi dell’articolo 25 della legge
394/1991, ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico,
sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di
qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle
amministrazioni e dei privati.
ARTICOLO 153
(Regolamento del parco)
1. Il regolamento del parco disciplina l’esercizio delle attività
consentite entro il territorio del parco allo scopo di garantire il
perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 150 e
il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche,
storiche e culturali locali. In particolare, il regolamento disciplina
le attività consentite dalle destinazioni d’uso del territorio e
determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento è approvato dall’ente gestore del parco e trasmesso
alla Giunta regionale.
ARTICOLO 154
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della
presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e
paesistiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e
ai rispettivi habitat, nel parco naturale dell’Alto Garda Bresciano è
vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, fatti salvi
eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per
ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore ed immettere
esemplari di fauna selvatica alloctona ed autoctona, salvo eventuali
reintroduzioni di specie localmente estinte;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, nonché introdurre e
mettere a dimora genotipi non presenti nell’area, che possano alterare
l’equilibrio naturale;
c) aprire nuove cave, miniere e discariche, coltivare torbiere e
realizzare depositi permanenti di materiali dismessi;
d) raccogliere minerali e fossili se non per motivi di ricerca
scientifica, autorizzata dall’ente gestore;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare
interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle
acque, fatti salvi i prelievi di acquedotti rurali e consortili
autorizzati dal parco, che comunque non incidano nell’alimentazione di
zone umide e torbiere, e gli interventi di manutenzione dei bacini
artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non
autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione atto ad
alterare i cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo
finalizzato alla cattura, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
i) accendere fuochi all’aperto, se non connessi all’attività agricola e
forestale, ad eccezione delle aree identificate dall’ente gestore come
destinate a fruizione pubblica;
j) sorvolare l’area con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito
dalla legge sulla disciplina del volo.
2. Fino alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le
disposizioni del piano territoriale di coordinamento del parco
regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 agosto
2003, n. 7/13939 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento
del parco regionale dell’Alto Garda Bresciano, ai sensi dell’articolo
19, comma 2, della l.r. 86/1983 e successive modifiche e integrazioni)
se non contrastanti con le disposizioni del comma 1.
ARTICOLO 155
(Norma finale)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le
disposizioni della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r.
86/1983.
CAPO XX
PARCO AGRICOLO SUD MILANO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO
ARTICOLO 156
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale di cintura metropolitana denominato “Parco
agricolo Sud-Milano”, istituito, ai sensi del capo II del titolo II
della l.r. 86/1983, con legge regionale 23 aprile 1990, n. 24
(Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana «Parco
Agricolo Sud Milano»), comprende le aree delimitate nella planimetria in
scala 1:25.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A
della presente legge, e interessanti i comuni di Albairate, Arluno,
Assago, Bareggio, Basiglio, Binasco, Bubbiano, Buccinasco, Calvignasco,
Carpiano, Casarile, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cerro al
Lambro, Cesano Boscone, Cisliano, Colturano, Corbetta, Cornaredo,
Corsico, Cusago, Dresano, Gaggiano, Gorgonzola, Gudo Visconti,
Lacchiarella, Liscate, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Melzo,
Milano, Noviglio, Opera, Pantigliate, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo,
Pieve Emanuele, Pioltello, Pregnana Milanese, Rho, Rodano, Rosate,
Rozzano, S. Donato Milanese, S. Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate,
Settala, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Vanzago,
Vermezzo, Vernate, Vignate, Vittuone, Vizzolo Predabissi, Zelo
Surrigone, Zibido S. Giacomo, ferme restando le modifiche
successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani
territoriali di coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura dell’ente gestore di cui
all’articolo 158, da tabelle con la scritta “Parco agricolo Sud-Milano”,
aventi le caratteristiche di cui all’articolo 32 della l.r. 86/1983.
3. Il piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 17 della
l.r. 86/1983 può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione
territoriale per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo
157.
ARTICOLO 157
(Finalità del parco)
1. Le finalità del “Parco agricolo Sud-Milano”, in considerazione della
prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio a confine con
la maggior area metropolitana della Lombardia, sono:
a) la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di
collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree
esterne con i sistemi di verde urbani;
b) l’equilibrio ecologico dell’area metropolitana;
c) la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività
agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione dell’area;
d) la fruizione colturale e ricreativa dell’ambiente da parte dei
cittadini.
2. Le attività agro-silvo-colturali sono assunte come elemento centrale
e connettivo per l’attuazione delle finalità indicate al comma
precedente.
3. Nel parco possono essere previsti specifici ambiti nei quali
realizzare particolari strutture per lo svolgimento in forma integrata e
coordinata delle diverse attività connesse con le finalità dell’area
protetta, nel rispetto del quadro paesistico tradizionale.
ARTICOLO 158
(Ente gestore)
1. La gestione del parco è affidata alla provincia di Milano, che la
esercita secondo le disposizioni della presente sezione.
2. Il piano territoriale del parco ed il relativo piano di gestione
indicano le attività e gli interventi la cui progettazione, esecuzione e
gestione è affidata ai comuni nei modi stabiliti dalla presente legge e
dal regolamento del parco di cui all’articolo 164.
ARTICOLO 159
(Funzioni del consiglio provinciale)
1. Spetta al consiglio provinciale la nomina dei membri del consiglio
direttivo a norma degli articoli 160 e 161.
2. Il consiglio provinciale, su proposta del consiglio direttivo,
delibera inoltre:
a) la proposta di regolamento del parco di cui all’articolo 164;
b) l’approvazione delle previsioni annuali di spesa e del conto
consuntivo concernenti le risorse finanziarie destinate dalla provincia,
dai comuni, dalla Regione, nonché da altri enti pubblici e privati alla
gestione del parco;
c) la proposta di piano territoriale di coordinamento di cui
all’articolo 17 della l.r. 86/1983;
d) la proposta di piano triennale di gestione di cui all’articolo 17
della l.r. 86/1983;
e) i piani di settore di cui all’articolo 20 della l.r. 86/1983;
f) i regolamenti d’uso di cui all’articolo 20 della l.r. 86/1983;
g) il regolamento per l’organizzazione e l’articolazione, eventualmente
anche decentrata, delle strutture operative del parco;
h) la nomina del direttore del parco.
3. Il consiglio provinciale esercita le altre funzioni ad esso demandate
dalle leggi e dal regolamento di cui all’articolo 164.
ARTICOLO 160
(Composizione e durata del consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da dieci membri,
di cui due vicepresidenti.
2. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente della provincia di
Milano o dall’assessore delegato.
3. Fanno parte del consiglio direttivo:
a) il sindaco del comune di Milano o un suo delegato, con funzioni di
vicepresidente;
b) tre consiglieri provinciali eletti dal consiglio provinciale, di cui
uno espresso dalla minoranza;
c) quattro membri rappresentanti dei comuni facenti parte del parco,
designati, a norma dell’articolo 161, primo comma, dall’assemblea dei
sindaci, o loro delegati, nel proprio seno, di cui uno coi funzioni di
vicepresidente;
d) due membri scelti tra i soggetti indicati, rispettivamente, dalle
organizzazioni degli agricoltori e dalle associazioni ambientaliste di
cui all’articolo 165.
4. Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge il vicepresidente,
di cui alla lett. c) del comma 3.
5. I membri del consiglio direttivo di cui alla lett. d) del comma 3 non
devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste per i
consiglieri comunali dal d.lgs. 267/2000.
6. Il consiglio direttivo resta in carica quanto il consiglio
provinciale che lo ha nominato ed esercita le sue funzioni fino alla
nomina del nuovo consiglio direttivo da effettuarsi con le modalità e
nei termini di cui all’articolo 161, commi primo, secondo e terzo.
7. La nomina del consiglio direttivo può essere disposta qualora siano
stati eletti o designati almeno due terzi dei componenti il consiglio
stesso.
ARTICOLO 161
(Procedure per la nomina del consiglio direttivo)
1. Ai fini della designazione dei membri del consiglio direttivo di cui
al terzo comma, lett. c) dell’articolo 160, il presidente della
provincia convoca la riunione dell’assemblea dei sindaci dei comuni
facenti parte del parco, o loro delegati, da tenersi entro
quarantacinque giorni dall’insediamento del consiglio provinciale.
2. Le candidature concernenti i membri del consiglio direttivo di cui al
terzo comma, lett. d) dell’articolo 160 sono trasmesse alla presidenza
del consiglio provinciale dalle organizzazioni e dalle associazioni di
cui all’articolo 165 entro quarantacinque giorni dall’insediamento del
consiglio provinciale.
3. Nei trenta giorni successivi al termine di cui ai commi precedenti il
consiglio provinciale provvede alla nomina di tutti i membri del
consiglio direttivo.
4. In caso di cessazione dalla carica del presidente o dei consiglieri
provinciali, il consiglio provinciale provvede alla sostituzione degli
stessi all’interno del consiglio direttivo entro trenta giorni dal
verificarsi della vacanza.
5. In caso di cessazione dall’incarico dei membri di cui al terzo comma,
lett. c), e d), dell’articolo 160 si provvede mediante surroga del primo
dei non eletti; in carenza di soggetti surrogabili, l’assemblea di cui
al comma 1 e il consiglio provinciale provvedono, rispettivamente, alle
sostituzioni di loro competenza.
6. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di metà più uno dei
membri, compreso il presidente, si procede entro i sessanta giorni
successivi al rinnovo dell’intero consiglio direttivo con l’osservanza
delle modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.
7. Qualora l’assemblea dei sindaci dei comuni non provveda alla
designazione dei propri rappresentanti e il consiglio provinciale non
provveda alla nomina dei membri del consiglio direttivo, di cui
all’articolo 160, si applicano le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi di cui all’articolo 136 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali).
ARTICOLO 162
(Funzioni del consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo assume tutti gli atti di amministrazione
concernenti la gestione del parco.
2. Spetta al consiglio direttivo ogni altra funzione dell’ente gestore
che non sia attribuita dalle leggi o dal regolamento di cui all’articolo
164 al consiglio provinciale o al presidente.
3. Il consiglio direttivo può validamente deliberare quando siano
presenti il presidente o il vicepresidente ed almeno cinque membri; in
caso di parità di voti prevale quello del presidente.
ARTICOLO 163
(Funzioni del presidente del consiglio direttivo)
1. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo e cura
l’attuazione delle deliberazioni del consiglio stesso.
2. Il presidente esercita altresì le funzioni demandategli dalle leggi e
dal regolamento di cui all’articolo 164.
3. In caso di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti di competenza
del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica dello stesso
nella prima riunione.
ARTICOLO 164
(Regolamento del parco)
1. Il consiglio direttivo trasmette la proposta di regolamento del parco
al consiglio provinciale che lo adotta entro trenta giorni dal
ricevimento e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro i
successivi sessanta giorni apportandovi eventuali modifiche.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
a) l’organizzazione e il funzionamento del consiglio provinciale per
l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 159;
b) l’organizzazione e il funzionamento del consiglio direttivo;
c) l’individuazione delle funzioni demandate dalla presente legge e
dalla legislazione vigente all’ente gestore, da esercitarsi,
rispettivamente dal consiglio provinciale, dal consiglio direttivo e dal
presidente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 159, 162 e
163;
d) i criteri generali per le modalità di gestione del parco;
e) le modalità concernenti l’espressione dei pareri di competenza
dell’ente gestore;
f) le modalità di periodica informazione e consultazione di enti,
associazioni e organizzazioni sociali, nonché i termini entro i quali
devono essere effettuate le consultazioni ed essere espressi i pareri,
le osservazioni e le proposte di cui all’articolo 165;
g) le modalità e procedure di consultazione e partecipazione alla
gestione del parco da parte dei comuni territorialmente interessati, con
particolare riferimento al concorso dei comuni, anche mediante
convenzioni, alla progettazione, realizzazione e gestione delle attività
e degli interventi di cui all’articolo 169;
h) modalità di funzionamento dell’assemblea dei sindaci o loro delegati
di cui all’articolo 166, nonché modalità e termini per l’espressione
dei pareri di competenza dell’assemblea stessa;
i) la costituzione e relative modalità di composizione del “Comitato
tecnico-agricolo”, cui sono affidati l’esame e i pareri su tutti gli
interventi diretti e riflessi che riguardano l’esercizio della attività
agricola;
j) i criteri e le modalità di nomina del direttore del parco.
3. Qualora il consiglio provinciale non adotti il regolamento nel
termine previsto dal comma 1, la Giunta regionale provvede in via
sostitutiva.
4. I termini e le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano
altresì per l’approvazione del primo regolamento per l’organizzazione
delle strutture operative di cui al secondo comma, lett. g)
dell’articolo 159.
ARTICOLO 165
(Partecipazione sociale)
1. L’ente gestore assicura l’informazione e la partecipazione delle
organizzazioni degli agricoltori, delle forze economiche e sindacali,
delle associazioni ambientaliste, delle associazioni giovanili, sportive
e culturali, piscatorie e venatorie.
2. La consultazione e la partecipazione sono finalizzate, in
particolare, ad acquisire pareri, osservazioni e proposte sui principali
atti ed interventi concernenti il parco, nonché a conseguire il
coinvolgimento e la collaborazione diretta dei diversi soggetti sociali
alle iniziative che interessano l’area protetta.
3. I pareri, le osservazioni e le proposte dei soggetti di cui al
precedente comma 1 sono acquisiti obbligatoriamente sugli atti di
pianificazione e di programmazione del parco.
ARTICOLO 166
(Assemblea dei sindaci)
1. La proposta del regolamento del parco di cui all’articolo 164, nonché
le proposte concernenti il piano territoriale di coordinamento e gli
altri strumenti di pianificazione di cui agli articoli 17 e 20 della
l.r. 86/1983 sono sottoposte al parere dell’assemblea dei sindaci, o
loro delegati, dei comuni elencati all’articolo 156, convocata dall’ente
gestore del parco.
2. Il parere sulla proposta di piano territoriale di coordinamento
espresso a maggioranza assoluta dall’assemblea di cui al comma 1 deve
essere formulato entro centottanta giorni dalla data della richiesta ed
è obbligatorio e vincolante; decorso inutilmente tale termine il parere
si intende favorevole.
3. Nei restanti casi i pareri espressi dall’assemblea di cui al comma 1,
unitamente alle eventuali controdeduzioni dell’ente gestore sono da
questi inviati alla Giunta regionale insieme alle relative proposte di
regolamento e di piano.
ARTICOLO 167
(Pubblicità degli atti)
1. Fermo restando quanto stabilito da altre leggi regionali e nazionali,
i provvedimenti assunti per la gestione del parco sono pubblici;
chiunque può ottenerne copia previa domanda e pagamento delle spese
sostenute per la riproduzione.
2. Presso la sede dell’ente gestore è tenuto in libera visione l’elenco
aggiornato delle deliberazioni adottate dagli organi dell’ente
gestore medesimo.
ARTICOLO 168
(Rapporto di gestione)
1. L’ente gestore del parco predispone, entro il 31 marzo di ogni anno,
a partire dal 1991, il rapporto di gestione relativo al precedente
esercizio diretto a valutare, con particolare riferimento all’attuazione
del piano di gestione di cui all’articolo17 della l.r. 86/1983:
a) i risultati conseguiti in termini fisici e finanziari, relativi alle
leggi e agli interventi gestiti, evidenziando fattori positivi e
negativi che ne hanno condizionato l’efficacia e l’efficienza;
b) l’attività amministrativa svolta, le risorse amministrative
utilizzate e i costi sostenuti, anche in relazione ai progetti
elaborati.
2. Il rapporto è inviato al presidente della Giunta regionale, al
presidente del Consiglio regionale ed ai sindaci dei comuni del parco.
ARTICOLO 169
(Gestione degli interventi di interesse sovracomunale)
1. Nell’ambito degli strumenti di pianificazione, gestione e
regolamentari del parco e ferme restando le competenze comunali, l’ente
gestore, d’intesa e con l’eventuale concorso dei comuni interessati, può
provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione di interventi di
interesse sovracomunale per il conseguimento delle finalità del parco,
nei seguenti settori:
a) recupero dei centri storici e nuclei urbani di antica formazione,
edilizia rurale;
b) acquisizione di aree e beni;
c) interventi e opere di carattere culturale, educativo ricreativo e
turistico-sportivo, quali sentieri e piste per pedoni, ciclisti e
cavalieri, parcheggi e punti di sosta diffusi, impianti balneari e
sportivi, orti ricreativi, centri parco per l’informazione e
l’educazione ambientale;
d) interventi relativi al verde urbano, secondo gli standard previsti
dall’articolo 9 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il
governo del territorio);
e) interventi di bonifica e recupero ambientale e paesistico relativi ad
aree adiacenti ai corsi d’acqua, a cave e discariche, nonché ad altre
aree degradate con particolare riferimento a quelle ai margini di zone
urbane;
f) interventi di riequipaggiamento della campagna agricola mediante
alberature, siepi, macchie di campo, piccole zone umide;
g) altri interventi ed iniziative finalizzati alla qualificazione
dell’ambiente, alla fruizione del parco, all’informazione e
all’educazione ambientale.
2. Le iniziative e gli interventi indicati dal comma 1 possono essere
attuati anche anteriormente all’adozione degli strumenti di piano e
degli atti regolamentari ivi previsti nel rispetto delle norme di
salvaguardia eventualmente vigenti.
ARTICOLO 170
(Strumenti di pianificazione)
1. Le finalità del parco sono perseguite attraverso una politica di
piano assunta come metodo di intervento.
2. Sono strumenti della politica di piano;
a) il piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 17 della
l.r. 86/1983;
b) il piano di gestione di cui all’articolo 17 della l.r. 86/1983;
c) i piani di settore di cui all’articolo 20 della l.r. 86/1983, e, in
particolare, il piano di settore agricolo di cui all’articolo 172.
ARTICOLO 171
(Piano territoriale di coordinamento del parco)
1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dall’ente
gestore e approvato secondo le modalità di cui all’articolo 19 della
l.r. 86/1983.
ARTICOLO 172
(Piano di settore agricolo)
1. L’ente gestore del parco approva il piano di settore agricolo ai
sensi dell’articolo 20, primo e secondo comma, della l.r. 86/1983.
2. Il piano di settore agricolo, tenuto conto delle disposizioni statali
e comunitarie in materia, individua criteri operativi e tecniche
agronomiche per ottenere:
a) produzioni zootecniche, cerealicole, ortofrutticole, di alta qualità
al fine di competere sul mercato e avere redditi equi per i produttori
agricoli;
b) la protezione dall’inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e
sotterranee, la conservazione della fertilità naturale nei terreni;
c) la conservazione della fauna e della flora e degli ecosistemi tipici
dell’area del parco;
d) il mantenimento ed il ripristino del paesaggio agrario al fine di
preservare le strutture ecologiche e gli aspetti estetici della
tradizione rurale;
e) lo sviluppo di attività connesse con l’agricoltura quali
l’agriturismo, la fruizione del verde, l’attività ricreativa;
f) lo sviluppo di attività di agricoltura biologica e biodinamica.
3. Il piano di settore agricolo analizza, altresì, i vincoli di ordine
paesaggistico, cui è sottoposta l’attività agricola e ne valuta gli
eventuali riflessi economici negativi, al fine di stabilire i criteri
per la quantificazione dei relativi indennizzi agli operatori agricoli.
4. Il piano di settore agricolo è predisposto previa realizzazione del
censimento in tutta l’area del parco per conoscere:
a) l’estensione delle terre coltivate, le colture e le rotazioni
praticate, le unità poderali esistenti con relativa superficie;
b) la quantità e la qualità di concimi, diserbanti e antiparassitari
impiegati nel processo agricolo da ogni unità produttiva;
c) il numero degli allevamenti, suddiviso per categoria con la
superficie di terreno a disposizione per valutare se il carico di
bestiame è
sopportato dal territorio;
d) il parco macchine esistente sotto il profilo del numero e della
potenza;
e) il numero e la localizzazione delle industrie di trasformazione dei
prodotti agricoli nonché la provenienza dei prodotti base trasformati;
f) il numero delle imprese operanti per conto terzi presenti nell’area
del parco;
g) lo stato delle acque superficiali e del terreno sotto il profilo
della sua fertilità;
h) la quantità, la tipologia, lo stato di conservazione delle
infrastrutture esistenti, comprese le opere di bonifica e irrigazione;
i) la consistenza del patrimonio edilizio rurale e altri elementi
paesaggistici rilevanti;
j) la consistenza dei pioppeti, nonché le macchie di bosco esistenti
nell’area.
5. L’ente gestore aggiorna il piano ogni due anni entro il trenta
settembre.
6. Ai fini della valorizzazione delle pratiche agricole compatibili con
l’ambiente, la Regione, in sede di concessione di incentivi
all’agricoltura, tiene conto del carattere sensibile e vulnerabile dal
punto di vista ambientale dell’area del parco, nonché delle indicazioni
del piano di settore di cui al presente articolo.
ARTICOLO 173
(Compatibilità ambientale)
1. La procedura di compatibilità ambientale è finalizzata a tutelare,
anche mediante la partecipazione dei cittadini alle decisioni che
riguardano il loro ambiente, la salute dei cittadini e le loro
condizioni di vita, le risorse naturali, il paesaggio e il patrimonio
culturale, nonché ad assicurare una efficace tutela dell’attività
agricola. Ai fini di cui al presente comma si applicano le disposizioni
vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. Nel caso di progetti di opere statali e d’interesse statale ricadenti
nel territorio del parco, la Regione, ai fini dell’intesa di cui al
D.P.R. 383/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di
localizzazione delle opere di interesse statale), acquisisce il parere
dell’ente gestore del parco secondo le modalità e le procedure
deliberate dal Consiglio regionale su proposta formulata dalla Giunta
regionale.
3. Le determinazioni della valutazione di impatto ambientale sono
riprese nei pronunciamenti, nei pareri e negli atti decisionali
dell’ente
gestore.
ARTICOLO 174
(Riserve naturali e parchi locali di interesse sovracomunale)
1. L’ente gestore gestisce direttamente o mediante convenzione con i
soggetti di cui all’articolo 13, terzo comma, della l.r. 86/1983, le
riserve naturali inserite nel parco, ivi comprese quelle individuate dal
piano territoriale.
2. Con il piano territoriale di coordinamento sono confermate, ai sensi
dell’articolo 169, forme di gestione attiva dei parchi locali
d’interesse sovracomunale da parte dei comuni interessati.
CAPO XXI
PARCO SPINA VERDE DI COMO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO SPINA VERDE DI COMO
ARTICOLO 175
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale forestale denominato “Parco Spina Verde di Como”,
istituito, ai sensi del capo II del titolo II della l.r. 86/1983, con
legge regionale 4 marzo 1993, n. 10 (Istituzione del Parco regionale
“Spina Verde di Como”), comprende le aree delimitate nella planimetria
in scala 1:10.000 allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A
della presente legge, ferme restando le modifiche successivamente
apportate anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di
coordinamento e relative varianti.
2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui
all’articolo 177, da tabelle con la scritta «Parco Spina Verde di Como»,
aventi le caratteristiche di cui all’art. 32 della l.r. 86/1983.
ARTICOLO 176
(Finalità del parco)
1. Le finalità del parco, in considerazione dell’importanza della zona
per l’equilibrio ecologico delle vicine aree metropolitane, sono:
a) la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di
collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree
esterne con i sistemi di verde urbani;
b) la salvaguardia e la qualificazione delle attività
agro-silvo-colturali in coerenza con la destinazione dell’area;
c) la fruizione colturale e ricreativa dell’ambiente da parte della
popolazione.
ARTICOLO 177
(Ente di gestione)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di:
Drezzo, Parè, Cavallasca, San Fermo della Battaglia, Como e la provincia
di Como.
ARTICOLO 178
(Statuto del consorzio)
1. Lo statuto del consorzio deve prevedere:
a) l’affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
b) l’istituzione di un comitato scientifico;
c) forme e modalità di periodica consultazione con scadenza almeno
semestrale, anche attraverso la partecipazione alle riunioni
dell’assemblea, su invito del presidente del consorzio e senza voto
deliberativo, dei rappresentanti delle associazioni culturali,
naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona,
dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate
ed in particolare di quelle agricole;
d) la disciplina del funzionamento e dei compiti dell’ente di gestione,
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31 del d.lgs.
267/2000.
ARTICOLO 179
(Direttore)
1. Il direttore tecnico del parco è nominato a norma della l.r. 26/1996.
2. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa
con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del
consorzio.
SEZIONE II
PARCO NATURALE SPINA VERDE DI COMO
ARTICOLO 180
(Previsione e finalità del parco naturale)
1. Il parco naturale Spina Verde di Como, istituito, ai sensi
dell’articolo 16-ter della l.r. 86/1983, con legge regionale 2 maggio
2006, n. 10 (Istituzione del Parco Naturale Spina Verde di Como),
persegue le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità
faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche,
ecosistemiche e paesaggistiche dell’area;
b) tendere alla ricostituzione dell’ambiente, tramite opere di
conservazione e di restauro ambientale del territorio;
c) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici,
architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
d) promuovere le attività culturali negli ambiti di intervento dell’ente
gestore, nonché la valorizzazione, il recupero e l’utilizzo
ecocompatibile dei manufatti storico-culturali presenti;
e) realizzare la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle
fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle
aree esterne con i sistemi di verde urbani.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria
generale in scala 1:10.000, denominata “Parco naturale Spina Verde di
Como”, allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della
presente legge; l’individuazione puntuale dei confini è rappresentata
nella cartografia catastale in scala 1:2.000 depositata presso la sede
dell’ente gestore.
ARTICOLO 181
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui
all’articolo 177.
ARTICOLO 182
(Piano per il parco)
1. La tutela dei valori ambientali nonché il perseguimento degli
obiettivi istitutivi, affidati all’ente gestore, si attuano attraverso
lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco
naturale a norma dell’articolo 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983. Il
piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso
regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la
conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici,
culturali, antropologici tradizionali, con particolare riferimento:
a) agli ambiti agricoli e forestali;
b) agli ambiti di interesse storico e archeologico;
c) agli ambiti di tutela geologica, idrogeologica e di recupero
ambientale;
d) agli ambiti ville con parco ed a quelli edificati nonché alle
attrezzature di uso pubblico;
e) ai contenuti di cui all’articolo 143 del d.lgs. 42/2004.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio
regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano
urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o
urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei
confronti delle amministrazioni e dei privati.
ARTICOLO 183
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione
dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il
regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione
del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione
del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di
cui all’articolo 180 e il rispetto delle caratteristiche naturali,
paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento
disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del
parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche
dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco
e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti
territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può
presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di
approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non
sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni
all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il
regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione.
ARTICOLO 184
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della
presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e
paesistiche, nel parco naturale sono vietate le attività e le opere che
possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna
protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare le specie animali, nonché introdurre
specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici
ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri
ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in
cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché introdurre
specie estranee vegetali che possano alterare l’equilibrio naturale;
c) aprire ed esercitare l’attività di cava, di miniera, di discarica,
nonché asportare minerali;
d) modificare il regime delle acque;
e) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non
autorizzate dall’ente gestore;
f) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di
alterazione dei cicli biogeochimici;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura, se non autorizzati e fatto salvo quanto
previsto dalla lettera a);
h) accendere fuochi all’aperto, ad esclusione degli ambiti edificati e
per attrezzature di uso pubblico;
i) sorvolare con velivoli non autorizzati salvo quanto definito dalle
leggi sulla disciplina del volo;
j) transitare con mezzi motorizzati non autorizzati nelle strade di
servizio del parco e nei sentieri.
2. Il regolamento del parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di
cui al comma 1, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 180,
comma 1.
3. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività
locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
ARTICOLO 185
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme
della legge 394/1991, del d.lgs. n. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all’approvazione del piano per il parco naturale si applicano le
disposizioni vigenti del piano territoriale di coordinamento del parco
regionale Spina Verde di Como, in quanto non contrastanti con le
disposizioni dell’articolo 184.
CAPO XXII
PARCO DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE
ARTICOLO 186
(Classificazione del parco regionale della Grigna Settentrionale)
1. Il parco regionale della Grigna Settentrionale (di seguito denominato
parco), istituito, ai sensi dell’articolo 16 bis della l.r. 86/1983, con
legge regionale 2 marzo 2005, n. 11 (Istituzione del Parco regionale
della Grigna Settentrionale), è classificato, a norma dell’articolo 16,
comma 1, della predetta l.r. 86/1983, come parco montano.
ARTICOLO 187
(Finalità del parco)
1. Il parco è istituito per perseguire le seguenti finalità:
a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni
vegetali o di foreste, di singolarità geologiche, di formazioni
paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi
naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) la tutela della biodiversità e dell’equilibrio ecologico complessivo
del territorio;
c) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del
territorio, di testimonianze storiche dell’antropizzazione, di manufatti
e sistemi insediativi rurali;
d) la promozione delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali,
dell’artigianato tipico e di altre attività anche sperimentali idonee a
favorire la crescita sociale, economica e culturale delle comunità
insediate;
e) la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, in forme
compatibili con la difesa della natura e del paesaggio.
ARTICOLO 188
(Confini del parco)
1. I confini del parco sono individuati nella planimetria generale in
scala 1:25.000, denominata planimetria generale, costituita da n. 1
foglio e allegata ai corrispondenti atti di cui alla allegato A della
presente legge, ferme restando le modifiche successivamente apportate
anche dagli atti di approvazione dei piani territoriali di coordinamento
e relative varianti.
2. I confini del parco sono indicati, ai sensi dell’articolo 32 della
l.r. 86/12983, a cura dell’ente gestore di cui all’articolo 189, da
apposita segnaletica, avente le caratteristiche previste dalla
deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 1999, n. 42333
(Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nei parchi
regionali ai sensi della l.r. 86/1983).
ARTICOLO 189
(Ente di gestione del parco )
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra la comunità
montana Valsassina - Valvarrone - Val d’Esino e Riviera e i Comuni di
Cortenova, Esino Lario, Parlasco, Pasturo, Perledo, Primaluna, Taceno,
Varenna.
2. Per la costituzione del consorzio e l’approvazione del relativo
statuto si applica l’articolo 22 della l.r. 86/1983.
3. Lo statuto individua gli organi del consorzio e le relative
competenze in attuazione della l.r. 26/1996, nonché la sede del
consorzio ed i centri parco.
4. Lo statuto prevede, inoltre, le forme di partecipazione delle
associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, nonché delle
associazioni e categorie economiche interessate alle attività del parco.
ARTICOLO 190
(Strumenti di pianificazione)
1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente
gestore, si attua attraverso i seguenti strumenti di pianificazione del
parco, previsti dall’articolo 17 della l.r. 86/1983:
a) piano territoriale di coordinamento;
b) piano di gestione.
2. Il piano territoriale di coordinamento è adottato dal consorzio entro
due anni dall’entrata in vigore della presente legge, secondo le
modalità previste dall’articolo 19 della l.r. 86/1983.
3. Il piano territoriale di coordinamento definisce l’articolazione del
territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie
di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali,
nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, con particolare
riferimento:
a) alle zone con alta valenza naturalistica e paesistica;
b) alle zone di protezione parziale aventi finalità specifiche, quali
quella botanica, biologica, zoologica, forestale e paesistica;
c) alle zone di promozione economica e sociale, con particolare riguardo
alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e alle attività
turistiche;
d) alle aree da destinare a interventi di salvaguardia e di recupero
delle risorse naturali, dei beni storici e culturali, degli ambienti
degradati;
e) agli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna
e sull’ambiente naturale in generale;
f) alle aree e ai beni da acquisire in proprietà pubblica per gli usi
necessari al conseguimento delle finalità del parco;
g) alle modalità di compensazione ambientale relative alle attività
umane presenti sul territorio in contrasto con le finalità istitutive
del parco;
h) ai contenuti ed ai criteri propri della pianificazione paesistica, a
norma dell’articolo 17, comma 1, lett. a) della l.r. 86/1983.
4. Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall’articolo
17 della l.r. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui si
individuano, coerentemente con le finalità del parco, gli obiettivi e
gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle
comunità che vivono nel parco.
ARTICOLO 191
(Siti di importanza comunitaria)
1. La gestione dei siti di importanza comunitaria denominati “Grigna
Settentrionale - IT2030001” e “Grigna Meridionale - IT2030002”
individuati con decreto ministeriale 3 aprile 2000 (Elenco dei siti di
importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati
ai sensi delle direttive 92/43/CEE 79/409/CEE), è affidata, per le parti
ricadenti nel perimetro del parco, al consorzio di cui all’articolo 189.
ARTICOLO 192
(Norme transitorie)
1. Fino alla costituzione degli organi consortili le funzioni dell’ente
gestore sono affidate alla comunità montana Valsassina - Valvarrone -
Val d’Esino e Riviera.
2. La sede provvisoria del parco è stabilita presso la sede della
comunità montana Valsassina-Val Varrone-Val d’Esino e Riviera.
CAPO XXIII
PARCO NATURALE DEL BOSCO DELLE QUERCE
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO NATURALE DEL BOSCO DELLE QUERCE
ARTICOLO 193
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale del Bosco delle Querce, istituito, ai sensi
dell’articolo 23 della legge 394/1991 e dell’articolo 1, comma 1, lett.
a) della l.r. 86/1983, dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 21
(Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Querce), si propone le
seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità
faunistiche, flogistiche e vegetazionali dell’area;
b) monitorare l’ecosistema ricostruito, con particolare attenzione alla
zona naturalistica;
c) promuovere il monitoraggio di dati ambientali con valutazione nel
tempo degli effetti sulla salute pubblica;
d) svolgere attività di informazione ed educazione;
e) favorire ed incentivare una fruizione pubblica eco-compatibile
dell’area, mirata principalmente a riavvicinare la popolazione locale
alla
zona;
f) creare una zona che possa diventare parte importante per un corridoio
ecologico tra le aree protette esistenti nelle vicinanze;
g) valorizzare le finalità, gli obiettivi e l’importanza della stazione
sperimentale costituita;
h) valorizzare l’origine storico-ambientale dell’area a seguito della
bonifica effettuata dopo la fuoriuscita della nube tossica di diossina.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria
generale in scala 1:5.000, denominata “Parco naturale Bosco delle
Querce”, costituita da un foglio e allegata ai corrispondenti atti di
cui alla allegato A della presente legge.
ARTICOLO 194
(Gestione del parco)
1. La gestione del parco è affidata al comune di Seveso, in convenzione
con il comune di Meda, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000; la
convenzione prevede anche la costituzione di una commissione
tecnico-scientifica.
ARTICOLO 195
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all’articolo 193,
affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano
per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma
dell’articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione
del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse
tipologie di interventi per la conservazione, il recupero, il ripristino
dei valori naturali ed ambientali e migliorative per l’ambiente
boschivo.
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio
regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano
urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o
urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei
confronti delle amministrazioni e dei privati.
ARTICOLO 196
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione
dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il
regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione
del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione
del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di
cui all’articolo 193 e il rispetto delle caratteristiche naturali,
paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento
disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del
parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento è adottato dall’ente gestore del parco e pubblicato
per trenta giorni all’albo dello stesso e degli enti territoriali
interessati.
3. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può
presentare osservazioni, sulle quali decide l’ente gestore in sede di
approvazione definitiva del regolamento.
4. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non
sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni
all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il
regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione.
ARTICOLO 197
(Regime delle aree del parco)
1. Nel parco naturale si applicano le disposizioni dell’articolo 1 della
legge regionale 27 maggio 1985, n. 60 (Istituzione di vincoli e
destinazioni d’uso nell’area bonificata ai sensi della l.r. 17 gennaio
1977, n. 2), fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 172,
della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle
autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59”).
ARTICOLO 198
(Norma finale)
1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le norme della
legge 394/1991, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137), della legge 2 giugno 1978, n. 339 (Assegnazione di
un ulteriore contributo speciale alla Regione Lombardia per provvedere
agli interventi nella zona colpita dall’inquinamento di sostanze
tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976) del
decreto legge 10 agosto 1976, n. 542 (Interventi urgenti per le
popolazioni della zona colpita dall’inquinamento da sostanze tossiche
verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 688 e, in quanto
compatibili, le norme della l.r. 86/1983.
CAPO XXIV
PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO
SEZIONE I
PREVISIONE E DISCIPLINA DEL PARCO
ARTICOLO 199
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale del Monte Netto, istituito ai sensi dell’articolo
16-bis della l.r. 86/1983 con legge regionale 8 giugno 2007, n. 11
(Istituzione del Parco regionale del Monte Netto) è classificato, ai
sensi dell’articolo 16, comma 1, della l.r. 86/1983, come parco
agricolo.
2. I confini del parco regionale e le diverse unità territoriali ed
ecosistemiche sono individuati nella planimetria generale in scala
1:10.000, denominata “Unità territoriali, paesistiche, ecosistemiche”,
costituita da 1 foglio, allegata al corrispondente atto di cui
all’Allegato A della presente legge.
3. I confini del parco sono segnalati, ai sensi dell’articolo 32 della
l.r. 86/1983, a cura dell’ente gestore di cui all’articolo 201, da
apposita segnaletica, avente le caratteristiche previste dalla
deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. 17173 “L.r. 30
novembre 1983, n. 86 e successive modifiche. Determinazione delle
caratteristiche della segnaletica nelle aree protette regionali (P. R.
S. 9.6.3 – Obiettivo 9.6.3.1)”.
ARTICOLO 200
(Finalità del parco)
1. Il parco regionale del Monte Netto persegue le seguenti finalità:
a) la tutela della biodiversità, degli elementi naturalistici di pregio
e dell’equilibrio ambientale complessivo del territorio, consolidando la
funzione ecologica del Monte Netto in rapporto al sistema ambientale
della pianura bresciana e al sistema insediativo di Brescia;
b) la salvaguardia delle strutture morfologiche e delle peculiarità
geomorfologiche;
c) la salvaguardia e la valorizzazione delle rilevanze
paesistico-culturali del territorio, delle testimonianze storiche
dell’antropizzazione, dei manufatti e dei sistemi insediativi rurali;
d) la promozione dell’attività agricola e vitivinicola di qualità legata
ad un uso sostenibile e compatibile delle risorse naturali, dei valori e
dei caratteri estetici del paesaggio;
e) la promozione dell’attività agricola produttiva quale elemento di
valorizzazione e qualificazione strategica del territorio, privilegiando
le attività di minore impatto ambientale e paesistico;
f) l’incentivazione di attività culturali, educative e ricreative
collegate alla fruizione paesistica e ambientale.
ARTICOLO 201
(Gestione del parco)
1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i Comuni di
Capriano del Colle, Flero e Poncarale.
2. Per la costituzione del consorzio e l’approvazione del relativo
statuto si applica l’articolo 22 della l.r. 86/1983.
3. Lo statuto del consorzio:
a) individua gli organi del consorzio e le relative competenze, i
criteri di organizzazione nonché le modalità di direzione tecnica e di
definizione della dotazione organica, a norma della legge regionale 16
settembre 1996, n. 26 (Riorganizzazione degli enti gestori delle aree
protette regionali);
b) individua la sede del consorzio ed i centri parco;
c) stabilisce le modalità di adozione e di approvazione degli atti
consortili;
d) prevede le forme di partecipazione consultiva delle associazioni
culturali, naturalistiche, ricreative, nonché delle associazioni e
categorie economiche interessate alle attività del parco.
ARTICOLO 202
(Strumenti di pianificazione)
1. Il perseguimento degli obiettivi istitutivi, affidati all’ente
gestore, si attua attraverso gli strumenti di pianificazione del parco,
previsti dall’articolo 17 della l.r. 86/1983:
a) il piano territoriale di coordinamento;
b) il piano di gestione.
2. Il piano territoriale di coordinamento è adottato dal consorzio entro
dodici mesi dall’entrata in vigore della l.r. 11/2007 ed è approvato
dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dall’articolo 19
della l.r. 86/1983.
3. Il piano territoriale di coordinamento definisce l’articolazione del
territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie
di interventi per la conservazione dei valori naturali e ambientali
nonché agricoli, storici, culturali, antropologici tradizionali, con
particolare riferimento alle seguenti unità territoriali, paesistiche ed
ecosistemiche (UTPE):
a) il complesso del bosco;
b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;
c) il contesto della vite familiare;
d) l’ambiente agricolo;
e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili;
f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;
g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e
documentario;
h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.
4. Il piano di gestione contiene, oltre a quanto stabilito dall’articolo
17 della l.r. 86/1983, un documento strategico di indirizzo in cui sono
individuati, coerentemente con le finalità del parco, gli obiettivi e
gli interventi prioritari per lo sviluppo sociale ed economico delle
comunità che vivono nel parco.
ARTICOLO 203
(Norme finali)
1. Fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale
di coordinamento, e comunque per non oltre tre anni dalla data di
entrata in vigore della l.r. 11/2007, si applicano nel territorio del
parco le prescrizioni e i divieti di cui all’allegato B alla presente
legge, salve le disposizioni più restrittive dettate in materia di
tutela ambientale da altre leggi regionali o dagli strumenti urbanistici
comunali generali ed attuativi.
2. Fino alla costituzione degli organi consortili, le funzioni dell’ente
gestore sono affidate al Comune di Capriano del Colle.
3. La sede provvisoria del parco è stabilita presso la sede del Comune
di Capriano del Colle.
4. Sono fatte salve le previsioni pianificatorie e programmatorie
assunte dai Comuni con atti adottati o approvati precedentemente
all’approvazione della l.r.11/2007, se non in contrasto con le
disposizioni della stessa l.r. 11/2007.
5. Sono altresì fatti salvi gli interventi edilizi già assentiti
all’atto di entrata in vigore della l.r. 11/2007
6. In tutti gli edifici esistenti sono comunque consentiti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e
restauro conservativo.
7. Le aree a destinazione agricola comprese nel parco possono concorrere
alla possibilità di computo ai fini edificatori previsti dall’articolo
59 della l.r. 12/2005, per le opere connesse ad aziende agricole da
realizzare esternamente al parco.
8. Per gli impianti tecnologici di interesse generale esistenti, sono
ammessi gli interventi finalizzati ad assicurarne la funzionalità. Al
fine di consentire un migliore inserimento paesistico-ambientale dei
predetti impianti, è altresì ammessa la loro ricollocazione, con
l’osservanza della disciplina urbanistica comunale degli indirizzi del
piano territoriale paesistico regionale e dei piani di sistema e nel
rispetto dei valori paesistico-ambientali tutelati dal parco.
ARTICOLO 204
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per la gestione del parco di cui al presente capo, nonché
per gli investimenti in esso previsti si provvede con le somme
appositamente stanziate al bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e
successivi, rispettivamente alle UPB 6.4.1.2.299 “Aree protette e tutela
dell’ambiente naturale” e 6.4.1.3.158 “Aree protette e tutela
dell’ambiente naturale”.
TITOLO II
NORME ABROGATIVE E FINALI
ARTICOLO 205
(Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) sono abrogate le seguenti leggi regionali:
1) l.r. 9 gennaio 1974, n. 2 “Norme urbanistiche per la tutela delle
aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali
d’interesse regionale. Istituzione del parco lombardo della Valle del
Ticino”;
2) l.r. 15 luglio 1974, n. 42 “Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 9 gennaio 1974, n. 2: ’Norme urbanistiche per la tutela delle
aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali
d’interesse regionale. Istituzione del Parco lombardo della Valle del
Ticino’”;
3) l.r. 14 giugno 1976, n. 15 Integrazioni alla legge regionale 9
gennaio 1974, n. 2 e successive modificazioni: ’Norme urbanistiche per
la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei
parchi naturali di interesse regionale - Istituzione del Parco Lombardo
della Valle del Ticino’;
4) l.r. 20 agosto 1976, n. 31 Istituzione del parco di interesse
regionale delle Groane;
5) l.r. 18 agosto 1977, n. 36 Istituzione del parco di interesse
regionale dei colli di Bergamo;
6) l.r. 24 agosto 1977, n. 43 Modifica alla L.R. 20 agosto 1976, n. 31
Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane;
7) l.r. 25 agosto 1979, n. 44 Integrazioni e modifiche delle leggi
regionali 9 gennaio 1974, n. 2 e 14 giugno 1976, n. 15 ed alle norme
urbanistiche riguardanti il parco della valle del Ticino;
8) l.r. 5 dicembre 1979, n. 71 Modifiche alla legge regionale 18 agosto
1977, n. 36 ’Istituzione del parco di interesse regionale dei Colli di
Bergamo’;
9) l.r. 5 settembre 1981, n. 57 Proroga ed integrazioni delle misure di
salvaguardia previste dall’art. 7 della l.r. 20 agosto 1976, n.
31 ’Istituzione del parco di interesse regionale delle Groane’;
10) l.r. 10 agosto 1982, n. 46 Modifiche alla perimetrazione del parco
Nord Milano e contributi regionali per l’acquisizione di aree per
l’attuazione del piano territoriale;
11) l.r. 28 agosto 1982, n. 54 Modifica dell’art. 8 primo comma, della
l.r. 5 settembre 1981, n. 57 ’Proroga ed integrazioni delle misure di
salvaguardia previste all’art. 7 della l.r.. 20 agosto 1976, n. 31’;
12) l.r. 19 agosto 1983, n. 59 Proroga dell’efficacia delle misure di
salvaguardia di cui all’art. 6 della legge regionale 18 agosto 1977, n.
36 -’Istituzione del Parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo’
e all’art. 7 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 31 - ’Istituzione
del Parco di interesse regionale delle Groane’;
13) l.r. 16 settembre 1983, n. 76 Istituzione del parco naturale della
pineta di Appiano Gentile e Tradate;
14) l.r. 16 settembre 1983, n. 77 Istituzione del parco naturale di
Montevecchia e della valle del Curone;
15) l.r. 16 settembre 1983, n. 78 Istituzione del parco naturale del
Monte Barro;
16) l.r. 16 settembre 1983, n. 79 Istituzione del parco naturale
dell’Adamello;
17) l.r. 16 settembre 1983, n. 80 Istituzione del parco naturale
dell’Adda Nord;
18) l.r. 16 settembre 1983, n. 81 Istituzione del parco naturale
dell’Adda Sud;
19) l.r. 16 settembre 1983, n. 82 Istituzione del parco regionale della
valle del Lambro;
20) l.r. 5 dicembre 1983, n. 89 Modifica all’allegato B) - Relazione
descrittiva dei confini della L.R. 16 settembre 1983, n. 79 ’Istituzione
del parco naturale dell’Adamello”;
21) l.r. 19 marzo 1984, n. 17 Istituzione del parco regionale Campo dei
Fiori;
22) l.r. 8 settembre 1984, n. 47 Istituzione del Parco del Mincio;
23) l.r. 25 marzo 1985, n. 20 Integrazioni della L.R. 16 settembre 1983,
n. 80 istituzione del parco naturale dell’Adda Nord;
24) l.r. 1 giugno 1985, n. 70 Istituzione del parco del Serio;
25) l.r. 10 maggio 1986, n. 11 Modifica alla L.R. 1 giugno 1985 n. 70
’Istituzione del Parco Serio”,
26) l.r. 16 aprile 1988, n. 17 Istituzione del Parco dell’Oglio Sud;
27) l.r. 16 aprile 1988, n. 18 Istituzione del Parco dell’Oglio Nord;
28) l.r. 20 dicembre 1988, n. 60 Modifica alla L.R. 22 marzo 1980, n. 33
’Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco lombardo
della Valle del Ticino’;
29) l.r. 15 settembre 1989, n. 56 Istituzione del Parco delle Orobie
Bergamasche;
30) l.r. 15 settembre 1989, n. 57 Istituzione del Parco delle Orobie
Valtellinesi;
31) l.r. 15 settembre 1989, n. 58 Istituzione del Parco dell’Alto Garda
bresciano;
32) l.r. 23 aprile 1990, n. 24 Istituzione del parco regionale di
cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano;
33) l.r. 10 maggio 1990, n. 45 Modifica dell’art. 1, secondo comma,
della l.r. 18 agosto 1977, n. 36 ’Istituzione del parco di interesse
regionale dei colli di Bergamo’;
34) l.r. 12 maggio 1990, n. 59 Modifiche alla L.R. 15 settembre 1989, n.
56 ’Istituzione del Parco delle Orobie Bergamasche’;
35) l.r. 6 maggio 1991, n. 11 Integrazione all’art. 3 della l.r. 15
settembre 1989, n. 57 ’Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi’;
36) l.r. 26 settembre 1992, n. 34 Modifiche alla legge regionale 15
settembre 1989, n. 57 ’Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi’;
37) l.r. 16 febbraio 1993, n. 4 Proroga e modifica delle norme di
salvaguardia di cui all’art. 10 della l.r. 15 settembre 1989, n. 57
’Istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi’;
38) l.r. 4 marzo 1993, n. 10 Istituzione del parco regionale Parco Spina
Verde di Como;
39) l.r. 19 gennaio 1996, n. 1 Modifiche delle leggi regionali
istitutive dei parchi Valle del Lambro, Oglio Sud, Oglio Nord, Orobie
bergamasche, Orobie valtellinesi, Spina Verde di Como, Adda Nord, Adda
Sud, Colli di Bergamo;
40) l.r. 9 giugno 1997, n. 17 “Commissariamento dei parchi regionali
Oglio Nord, Orobie Bergamasche e Spina Verde di Como”, restando ferma,
valida ed efficace la modifica apportata dal comma 2 dell’art. 4 della
predetta legge al comma 9 dell’art. 12 della l.r. 26/1996;
41) l.r. 29 novembre 2002, n. 28 Istituzione del parco naturale del
Monte Barro;
42) l.r. 12 dicembre 2002, n. 31 Istituzione del Parco naturale della
Valle del Ticino;
43) l.r. 1 dicembre 2003, n. 23 Istituzione del Parco naturale
dell’Adamello;
44) l.r. 1 dicembre 2003, n. 24 Istituzione del Parco naturale dell’Alto
Garda Bresciano;
45) l.r. 16 dicembre 2004, n. 35 Istituzione del Parco naturale
dell’Adda Nord;
46) l.r. 2 marzo 2005, n. 11 Istituzione del Parco regionale della
Grigna settentrionale;
47) l.r. 14 novembre 2005, n. 17 Istituzione del parco naturale del
Campo dei Fiori;
48) l.r. 9 dicembre 2005, n.18 Istituzione del parco naturale della
Valle del Lambro;
49) l.r. 28 dicembre 2005, n. 21 Istituzione del parco naturale del
Bosco delle Querce;
50) l.r. 2 maggio 2006, n. 10 Istituzione del Parco Naturale Spina Verde
di Como;
51) l.r. 19 ottobre 2006, n. 23 Istituzione del parco naturale Nord
Milano;
52) l.r. 27 marzo 2007, n. 7 “Istituzione del parco naturale dei Colli
Bergamo”
53) l.r. 8 giugno 2007, n. 11 “Istituzione del Parco regionale del Monte
Netto”.
b) sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
1) art. 1 della l.r. 25 agosto 1979 n. 44 “Integrazioni e modifiche
delle LL.RR. 9 gennaio 1974, n. 2 e 14 giugno 1976, n. 15 ed alle norme
urbanistiche riguardanti il parco della valle del Ticino”;
2) art. 38 bis della l.r. 86/1983;
3) art. 2 della l.r. 5 novembre 1993, n. 34 “Formazione ed adozione
della proposta di piano territoriale di coordinamento dei parchi da
parte della giunta regionale ai sensi dell’art. 19, IV comma, della L.R.
30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette.
Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve dei parchi e dei
monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e
ambientale” e proroga delle norme di salvaguardia di cui all’ art. 8
della L.R. 16 settembre 1983, n. 82 “Istituzione del parco naturale
della valle del Lambro””;
4) commi 2 e 3 dell’art. 3 della l.r. 6 marzo 2002 n. 4 “Norme per
l’attuazione della programmazione regionale e per la modifica e
l’integrazione di disposizioni legislative”.
ARTICOLO 206
(Norme finali)
1. I risultati e gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni
di cui all’art. 205, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse,
permangono e restano validi. Tali leggi continuano inoltre ad applicarsi
fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi attuativi ancora
in corso.
2. Restano ferme, efficaci e valide le delimitazioni territoriali dei
parchi individuate nelle planimetrie allegate alle leggi istitutive e
successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le modifiche
successivamente apportate anche dagli atti di approvazione dei piani
territoriali di coordinamento e relative varianti.
3. La planimetria contenente la delimitazione territoriale vigente di
ciascun parco sarà pubblicata, a fini notiziali, nel bollettino
ufficiale della Regione Lombardia.
4. Gli interventi, i contributi e i programmi regionali per i parchi
sono regolati dalla l.r. 86/1983 e dalle altre disposizioni in materia.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione lombarda.
Milano, 16 luglio 2007
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/397 del 3
luglio 2007)
ALLEGATO 1
ALLEGATO A
- FONTI PLANIMETRIE (DELIMITAZIONE PARCHI)
(omissis)
ALLEGATO 2
ALLEGATO B
– art. 203
I. Disciplina di tutela del parco regionale del Monte Netto
1. L’area del parco regionale del Monte Netto, così come delimitata
nella cartografia allegata alla l.r.11/2007 è suddivisa nelle seguenti
unità territoriali, paesistiche ed ecosistemiche (UTPE):
a) il complesso del bosco;
b) il sistema della coltura specializzata a vigneto;
c) il contesto della vite familiare;
d) l’ambiente agricolo;
e) il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili;
f) il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico;
g) il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e
documentario;
h) gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale.
a. Il complesso del bosco
1. Comprende il patrimonio boschivo. Tutti gli interventi dovranno
essere orientati alla conservazione e alla valorizzazione dei caratteri
peculiari.
2. In tale ambito sono ammessi esclusivamente:
a) interventi di indirizzo e controllo dell’evoluzione spontanea della
vegetazione;
b) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di
interventi di forestazione e rimboschimento, di piste di esbosco,
comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le
attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti
stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni
specifiche;
c) per le aree non occupate dal bosco, l’ordinaria utilizzazione
agricola del suolo, prioritariamente destinata alla viticoltura;
d) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro
intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile
dagli strumenti urbanistici comunali generali;
e) le normali attività silvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti
secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e
regionali;
f) le attività del tempo libero compatibili con le finalità di tutela
naturalistica e paesistica.
b. Il sistema
della coltura specializzata a vigneto
1. Comprende le aree del comparto vitivinicolo proprie della coltura
professionale.
2. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo,
prioritariamente destinata alla viticoltura, nonché la realizzazione di
strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri
lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria
e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e
simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
3. E’ ammesso il mantenimento delle attività zootecniche esistenti.
4. Esclusivamente per le aziende vitivinicole, è altresì ammessa la
realizzazione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori
agricoli, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Titolo III,
Parte II, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il
governo del territorio). Tali interventi dovranno essere realizzati con
la massima cura per l’inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali
e forme proprie della tradizione costruttiva locale.
5. Per l’edificazione di cui al punto 4, alle aree computate ai sensi
dell’articolo 59 della l.r. 12/2005, devono concorrere superfici
coltivate a vite per una quota non inferiore all’ottanta percento.
c. Il contesto della vite familiare
1. Comprende le aree di particolare valore paesistico, finalizzate al
mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri rurali di
testimonianza propri di una conduzione dei fondi e di una modalità di
coltivazione tradizionale pur consentendo la libera forma di allevamento
della vite (forma di allevamento della vite ovvero modalità di sviluppo
nello spazio degli organi riproduttivi e vegetativi).
2. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo,
prioritariamente destinata alla viticoltura; sono inoltre ammessi il
mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti, la
realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non
superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche
di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere
di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di
manutenzione delle stesse.
3. In tali aree, pur potendo concorrere alla possibilità di computo ai
fini edificatori previsti dall’articolo 59 della l.r. 12/2005, non sono
ammesse nuove edificazioni. Al solo fine della conduzione
agricola-familiare del fondo, è ammessa la realizzazione di rustici
agricoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) superficie coperta non superiore a metri quadri 12;
b) altezza media interna non superiore a metri 2,40;
c) utilizzo di materiali costruttivi locali e tecniche costruttive
tradizionali;
d) distanza delle strade non inferiore a metri 5;
e) distanza da altri fabbricati non inferiore a metri 10.
d. L’ambiente agricolo
1. Comprende le aree caratterizzate dalla prevalenza di forme
dell’utilizzazione del suolo con specifiche finalità di produzione
agricola; l’unità è ulteriormente qualificata in sub-unità
corrispondenti alle specifiche caratteristiche omogenee in termini di
utilizzo del suolo,
struttura e tipologia delle attività di conduzione, tipicità
dell’interazione agricoltura, ambiente e territorio:
a) la zona dell’agricoltura professionale della pianura;
b) la zona agricola ambientale;
c) la zona agricola periurbana.
2. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo.
Nella sub-unità dell’agricoltura professionale della pianura e nella
sub-unità dell’agricoltura periurbana è ammesso l’allevamento
zootecnico; nella sub-unità agricola ambientale è ammesso il
mantenimento delle attività di allevamento zootecnico esistenti.
3. Sono altresì ammesse la realizzazione di strade poderali ed
interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, la
realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica agraria e di difesa
del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili,
nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, della
l.r. 12/2005, nella sub-zona dell’agricoltura professionale della
pianura e nella sub-zona agricola periurbana è ammessa la realizzazione
di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture
connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di
soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale
ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende
agricole e dei loro nuclei familiari. Nella sub-zona agricola ambientale
sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia e ampliamento degli edifici agricoli esistenti come stabilito
nel vigente piano regolatore alla data di approvazione della legge
regionale n. 11/2007. Tali interventi devono essere realizzati con la
massima cura per l’inserimento nel paesaggio e utilizzando materiali e
forme proprie della tradizione costruttiva locale.
5. Gli interventi di costruzione di nuove strutture e infrastrutture
finalizzate alla realizzazione di impianti di allevamento zootecnico
sono comunque subordinati alla redazione di un progetto paesistico di
dettaglio che attraverso un adeguato impiego della vegetazione riduca
l’impatto paesistico degli edifici e integri l’intervento con il
contesto. Le specie arboree devono essere scelte con particolare
attenzione in relazione alle caratteristiche pedologiche del terreno,
alle caratteristiche ecologiche e percettive delle essenze e con
riferimento, comunque, a specie autoctone.
6. Nella sub-zona dell’agricoltura professionale della pianura e nella
sub-zona agricola periurbana per gli impianti di allevamento zootecnico
esistenti che si dotano di certificazione ambientale (ISO 14000/EMAS),
oltre agli interventi di cui al punto 4, è comunque ammesso, al fine di
eseguire adeguamenti funzionali, un incremento volumetrico pari al dieci
percento massimo della consistenza edificatoria esistente alla data di
approvazione della legge istitutiva del Parco.
e. Il sistema fluviale e perifluviale e la rete dei fontanili
1. Comprende le aree che costituiscono l’ambito dell’ecosistema di
riferimento della fascia fluviale del fiume Mella. Il corso d’acqua,
affiancato da residui elementi di naturalità, allo stato attuale
presenta precarie condizioni di equilibrio ecologico, condizione che
rende opportuna una complessiva riqualificazione ambientale. Comprende
altresì le aree che vedono la presenza di aste di fontanile e di un
significativo reticolo idrico minore, entrambi elementi costitutivi del
passaggio dalla pianura irrigua seminativa. Il Parco promuove azioni di
salvaguardia di questi fondamentali elementi che costituiscono il
supporto alla costruzione di una rete ecologica diffusa di connessione
tra il sistema ambientale del Monte Netto e il resto del territorio.
2. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle
acque superficiali, gli scarichi nel fiume o immessi sul suolo e negli
strati del sottosuolo, devono rispondere agli obiettivi di qualità
disciplinati dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni
sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).
3. In tale UTPE gli interventi sono disciplinati dai rispettivi
strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire l’obiettivo di
valorizzazione della potenziale utilizzazione fruitiva sostenibile, sono
comunque considerate compatibili con le caratteristiche delle aree per
infrastrutture ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, le attività
sportive e ricreative di interesse generale, se compatibili con le
finalità del parco e di limitato consumo di suolo. È comunque vietata la
costruzione di nuovi edifici sia pubblici che privati.
f. Il contesto di riequilibrio ecologico, ambientale e paesistico
1. Comprende le aree caratterizzate da una complessiva fragilità
ambientale in ragione della presenza di un’attività estrattiva di cava,
una discarica, dalla predominanza di utilizzazioni agricole non pregiate
e da vegetazione arborea non precisamente adeguata e coerente con le
caratteristiche del territorio e del paesaggio.
2. Il Parco promuove azioni di tutela integrata, finalizzate al recupero
ambientale e alla qualificazione paesistica di tale UTPE.
3. Gli interventi di recupero ambientale devono essere finalizzati, in
particolare, a mantenere in sicurezza le aree caratterizzate da
potenziale pericolosità, ripristinare l’ecosistema ambientale e i
caratteri connotativi del paesaggio, orientare la realizzazione di spazi
a verde attrezzato per la fruizione sostenibile del Parco.
4. In tale UTPE è ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e
il mantenimento dell’attività di allevamento esistente, nonché la
realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non
superiore a 4 metri lineari, la realizzazione di infrastrutture tecniche
di bonifica agraria e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere
di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di
manutenzione delle stesse.
5. Le opere di difesa e di regimazione idraulica devono privilegiare il
ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e l’impiego di materiali
tradizionali e comunque compatibili con le valenze paesistiche del
territorio.
6. Per le aree caratterizzate dall’esistenza di impianti vitivinicoli
propri della coltura professionale o di pertinenza delle aziende
vitivinicole professionali, si applicano le disposizioni di cui alla
UTPE denominata “il sistema della coltura specializzata a vigneto”.
g. Il sistema dei centri storici e delle cascine di carattere storico e
documentario
1. I centri storici comprendono strutture insediative tipicamente
urbane, che hanno evidenti qualità e particolari pregi sotto il profilo
storico-culturale e specificatamente architettonico e urbanistico.
Costituiscono i luoghi fondativi del territorio urbano e realizzano
un’identità culturale da salvaguardare e promuovere. Rilevanza viene
data anche a scorci e visuali che consentono di cogliere a distanza le
strutture insediative storiche poste sull’orlo di terrazzo del Monte
Netto.
2. In tali UTPE di iniziativa comunale gli interventi sono disciplinati
dai rispettivi strumenti urbanistici comunali; al fine di perseguire
l’obiettivo di valorizzazione del sistema insediativo storico al
sostegno di servizi territoriali per la promozione dell’identità del
Parco, sono comunque considerate compatibili con le caratteristiche
degli edifici di interesse storico-testimoniale, le attività ricettive
specialistiche di supporto all’attività vitivinicola quali degustazione
e vendita dei prodotti propri delle aziende comprese nel Parco e le
attività didattiche specialistiche del settore agricolo.
h. Gli ambiti insediativi esistenti di iniziativa comunale
1. Comprendono gli ambiti territoriali connotati dalla presenza di
tessuti urbani esistenti o di completamento, la cui disciplina è
demandata
all’iniziativa comunale, nell’ambito delle rispettive competenze
pianificatorie e programmatorie.
2. Gli interventi interessanti le aree ricadenti in dette UTPE sono
assoggettati alle disposizioni dei rispettivi strumenti urbanistici
comunali.
II. Norme particolari di tutela
1. Al fine della tutela dei sistemi di identità territoriali, delle
risorse agricole e degli ambiti ed elementi connotativi del paesaggio,
si applicano nell’intero ambito del Parco le disposizioni di cui al
presente punto.
2. Al di fuori degli ambiti del sistema della cascine di carattere
storico documentario di cui alla parte I, punto g, punto 1, si osservano
le seguenti prescrizioni:
a) non sono ammesse modificazioni dell’andamento altimetrico dei terreni
che possano determinare pregiudizio agli elementi geomorfologici che
costituiscono le forme caratteristiche del territorio;
b) negli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica ammessi, i
nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a
20 metri, misurata a partire dall’orlo superiore della scarpata del
crinale laddove individuato nello strumento urbanistico comunale;
c) negli interventi di trasformazione edilizia-urbanistica ammessi, i
nuovi manufatti devono essere realizzati ad una distanza non inferiore a
50 metri, misurata a partire dal piede della scarpata del crinale
laddove individuato nello strumento urbanistico comunale.
3. Nelle aree ricomprese nelle fasce di cui alle lettere b) e c) del
punto 2 sono consentiti, qualora non diversamente specificato nelle
disposizioni relative alle singole UTPE:
a) gli interventi di conservazione del patrimonio edilizio esistente,
con l’osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici
comunali;
b) la realizzazione di opere pubbliche;
c) l’utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento,
quest’ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo
impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di
larghezza non superiore a 4 metri lineari;
d) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali impianti
di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e
simili, di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi,
nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
4. Al fine di conseguire la tutela della morfologia centuriata, devono
essere mantenute e salvaguardate le caratteristiche essenziali degli
elementi caratterizzanti l’impianto storico della centuriazione quali le
strade, le strade poderali, i canali di irrigazione disposti lungo gli
assi principali della centuriazione, i tabernacoli agli incroci degli
assi stradali, le piantate ed i filari di antico impianto orientati
secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile,
attraverso l’esame dei fatti topografici, alla divisione agraria romana.
Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di
infrastrutture per la viabilità e per la canalizzazione a fini irrigui,
deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della
centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con
l’organizzazione territoriale determinata dalla centuriazione.
5. Al fine della tutela e della valorizzazione del sistema dei
fontanili, elementi qualificanti del patrimonio paesistico del Parco in
quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in
quanto elementi di un sistema di elevato valore ecologico e
naturalistico, non sono ammessi interventi ed azioni che possano
comportare alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del
micro-ambiente costituitosi all’intorno. In particolare, non sono
consentite opere di urbanizzazione e di edificazione per un raggio di 50
metri dalla testa del fontanile.
6. La viabilità storica con le sue strutture e i suoi arredi rappresenta
un patrimonio e una memoria collettiva, per la cui tutela sono da
evitare interventi che eliminino o cancellino la permanenza, la
continuità e quindi la successiva leggibilità del tracciato.
7. Fatta salva la disciplina vigente in materia di reflui zootecnici,
nel Parco sono vietati le attività di smaltimento e stoccaggio dei
rifiuti, l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
sottosuolo; è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi
genere, allo stato solido o liquido o gassoso, nelle acque superficiali
e sotterranee.
8. Fatte salve le quantità estrattive totali di 1.000.000 mc in 10 anni
nell’ambito territoriale estrattivo previsto del vigente Piano della
Provincia di Brescia – settori argille, pietre ornamentali e calcari -
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2000 n.
VII/120, nel Parco è vietato l’esercizio, l’ampliamento e l’apertura di
nuove cave. In caso di variazione o revisione del vigente Piano delle
attività estrattive della Provincia di Brescia, non potranno essere
previsti incrementi della produzione già programmata.
9. Con l’osservanza delle disposizioni regionali vigenti in materia ed
in conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale, è consentito
l’esercizio dell’attività venatoria in tutta l’area del Parco.
10. L’eventuale attraversamento dei terreni da parte di sistemi
tecnologici per il trasporto dell’energia e di linee telefoniche è
consentito previa verifica della compatibilità ambientale che dimostri
sia la necessità delle opere stesse sia l’assenza di alternative.
11. Le opere di cui al punto 10 non devono comunque avere
caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione
possa alterare negativamente l’assetto naturalistico e paesaggistico
delle aree interessate.
III. Norme particolari di valorizzazione del sistema delle cascine.
1. Al fine di valorizzare la rilevanza paesistico-culturale del sistema
delle cascine agricole di valore testimoniale e connotative
dell’organizzazione del sistema insediativo per la produzione rurale, è
ammessa la riconfigurazione tipologica e funzionale delle cascine
esistenti di carattere storico–documentario individuate nella
planimetria generale in scala 1:10.000, denominata “Unità territoriali,
paesistiche, ecosistemiche”, costituita da un foglio e Allegato A alla
l.r. 11/2007.
2. Fatta salva l’osservanza delle specifiche norme di settore, sono
compatibili con le caratteristiche degli edifici di interesse
storico-testimoniale di origine agricola, le attività connesse
all’agricoltura, le utilizzazioni per le attività agrituristiche, le
attività ricettive specialistiche di supporto all’attività vitivinicola
quali degustazione, cantine, vendita dei prodotti propri dell’azienda,
le attività didattiche alternative inserite in progetti di educazione
ambientale e al territorio quali fattorie didattiche e scuole
specialistiche nel settore agricolo.
3. Il progetto ed il conseguente intervento di riconfigurazione
tipologica e funzionale di cui al punto 1, dovrà riguardare sia
l’edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione unitaria e
dovrà essere promossa la conservazione o il ripristino di tutti gli
elementi architettonici, interni ed esterni, che abbiano valore storico,
artistico o documentario.
4. E’ inoltre consentito, al fine di eseguire adeguamenti funzionali,
l’incremento volumetrico massimo del dieci percento, elevabile al
quindici percento massimo per interventi finalizzati alla realizzazione
di aziende agrituristiche, del volume esistente alla data di
approvazione della legge istitutiva del Parco. Il volume esistente deve
essere individuato sulla base del catasto storico o altro documento
probatorio analogo e computato secondo le modalità stabilite dagli
strumenti urbanistici comunali, con esclusione delle superfetazioni
aggiunte ai corpi originari.