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Regione Valle d'Aosta
Legge Regionale n. 8 del 21-05-2007
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.
(B.U.R. Valle d’Aosta n. 24 del 12-6-2007)
IL CONSIGLIO
REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E
SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE
92/43/CEE E 79/409/CEE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalità ed oggetto)
1. Il presente titolo, in attuazione degli articoli 117, comma
quinto, della Costituzione, e 2, comma primo, lettere d), g), l) e q),
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per
la Valle d’Aosta), nell’ambito dei principi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche), dà attuazione alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del
21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici.
2. I procedimenti disciplinati dal presente titolo sono intesi ad
assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e
delle popolazioni di fauna e flora selvatiche ai fini della salvaguardia
della biodiversità, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e
culturali e delle particolarità regionali e locali.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente titolo, si intendono per:
a) autoctona: la popolazione o specie che, per motivi storico-ecologici,
è indigena del territorio regionale o di una sua parte;
b) biodiversità: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine,
degli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici ed i complessi ecologici
di cui fanno parte, ivi inclusa la diversità, nell’ambito delle specie,
tra le specie e tra gli ecosistemi;
c) carta della natura regionale: la cartografia della naturalità
presente a livello regionale, elaborata in conformità alla carta della
natura di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n.
394 (Legge quadro sulle aree protette), e ai contenuti del piano
territoriale paesistico della Valle d’Aosta, ai sensi della legge
regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale
paesistico della Valle d’Aosta (PTP));
d) conservazione: il complesso di misure necessarie per mantenere o
ripristinare gli habitat naturali o seminaturali e le popolazioni di
flora e di fauna selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente;
e) ecotipo: la forma morfologicamente distinta entro una specie prodotta
dalla selezione naturale;
f) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie
elencate negli allegati D ed E del d.P.R. 357/1997 e qualsiasi bene,
parte o prodotto ottenuti dall’animale o dalla pianta di tali specie, in
base ad un documento di accompagnamento, all’imballaggio, al marchio
impresso, all’etichettatura o ad altro elemento di identificazione;
g) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono
in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche
interamente naturali o seminaturali;
h) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali
indicati nell’allegato A del d.P.R. 357/1997, che nel territorio
dell’Unione europea, alternativamente:
1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;
2) hanno un’area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro
regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;
3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche della
regione biogeografica alpina;
i) habitat naturali prioritari: gli habitat naturali di cui alla lettera
g) per la cui conservazione l’Unione europea ha una responsabilità
particolare e che sono evidenziati nell’allegato A del d.P.R. 357/1997
con un asterisco;
j) habitat naturali di interesse regionale: gli ambienti terrestri o
acquatici, di cui all’allegato A, che rappresentano esempi notevoli di
caratteristiche tipiche del territorio regionale;
k) habitat di una specie: l’ambiente definito da fattori abiotici e
biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo
biologico;
l) introduzione: l’immissione di un esemplare animale o vegetale in un
territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale;
m) non autoctona: la popolazione o la specie non facente parte della
fauna o della flora indigena del territorio regionale o di una sua
parte;
n) popolazione: l’insieme di individui di una stessa specie che vivono
in una determinata area geografica;
o) proposto sito di importanza comunitaria (pSIC): il sito individuato
dalla Regione, trasmesso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare alla Commissione europea, ma non ancora inserito
negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;
p) reintroduzione: la traslocazione finalizzata a ristabilire una
popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte
del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella
quale risulti estinta;
q) rete ecologica regionale: la rete ecologica che connette gli ambiti
territoriali a maggiore naturalità, costituita dalle aree protette, dai
siti della rete Natura 2000, dai siti di interesse naturalistico
regionale e dai corridoi ecologici come definiti ed individuati dal PTP;
r) rete Natura 2000: la rete ecologica europea, comprendente le zone
speciali di conservazione (ZSC) e i siti di importanza comunitaria (SIC)
di cui alla direttiva n. 92/43/CEE e le zone di protezione speciale (ZPS)
di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;
s) sito di importanza comunitaria (SIC): il sito che è stato inserito
nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella
regione o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in
modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat
naturale di cui all’allegato A o di una specie di cui all’allegato B del
d.P.R. 357/1997 in uno stato di conservazione soddisfacente e che può,
inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete
Natura 2000, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione o
nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che
occupano ampi territori, i SIC corrispondono ai luoghi, all’interno
della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi
fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
t) sito di interesse naturalistico regionale (SIR): l’area,
geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata,
che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un
tipo di habitat naturale o seminaturale o di una specie di interesse
regionale. Per le specie che occupano ampi territori, i SIR
corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di distribuzione
naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla
loro vita e riproduzione;
u) specie: l’insieme di individui o di popolazioni attualmente o
potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura e isolati
riproduttivamente da altre specie;
v) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati
B, D ed E del d.P.R. 357/1997 che nel territorio dell’Unione europea,
alternativamente:
1) sono in pericolo, con l’esclusione di quelle la cui area di
distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio
dell’Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell’area
del paleartico occidentale;
2) sono vulnerabili quando il loro passaggio nella categoria delle
specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora
persistano i fattori alla base di tale rischio;
3) sono rare quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non
essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di
diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;
4) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della
specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro
sfruttamento sul loro stato di conservazione;
w) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera v), per la cui
conservazione l’Unione europea ha una responsabilità particolare e che
sono evidenziate nell’allegato B del d.P.R. 357/1997 con un asterisco;
x) stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei
fattori che, influendo sulla specie, possono alterarne a lungo termine
la distribuzione e l’importanza delle popolazioni nel territorio di
riferimento. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente
quando:
1) i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie indicano
che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento
vitale degli habitat naturali cui appartiene;
2) l’area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né
rischia di declinare in un futuro prevedibile;
3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente
affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;
y) stato di conservazione di un habitat naturale: l’effetto della somma
dei fattori che influiscono sull’habitat naturale e sulle specie tipiche
che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la
distribuzione naturale, la struttura e le funzioni e la sopravvivenza
delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione è considerato
soddisfacente quando:
1) l’area di distribuzione naturale dell’habitat e la superficie che
comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento
a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro
prevedibile;
3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e
corrisponde a quanto indicato dalla lettera x);
z) zona di protezione speciale (ZPS): il territorio idoneo, per
estensione o per localizzazione geografica, alla conservazione delle
specie di uccelli di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;
aa)zona speciale di conservazione (ZSC): il SIC designato secondo la
procedura di cui all’articolo 3, comma 2, del d.P.R. 357/1997, in cui
sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o
al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli
habitat naturali o delle specie per cui il sito è designato.
ARTICOLO 3
(Compiti della Regione)
1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui al presente
titolo, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia
di aree naturali protette e di gestione della flora e della fauna:
a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, le popolazioni di
flora e fauna selvatiche e le forme naturali del territorio quali beni
da mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente;
b) promuove la gestione razionale degli habitat naturali o seminaturali,
assicurando al contempo la corretta fruizione antropica del patrimonio
naturale;
c) istituisce la rete ecologica regionale;
d) garantisce il costante monitoraggio della distribuzione degli
habitat, effettua studi sulla biologia e sulla consistenza delle
popolazioni, anche avvalendosi della collaborazione di istituti
universitari e di enti di ricerca;
e) promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie, ai fini
della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità;
f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione dell’informazione e
della sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e
della tutela degli habitat e delle specie;
g) promuove il coordinamento tra gli enti competenti in merito alla
pianificazione, programmazione e gestione dell’ambiente naturale.
2. La Regione contribuisce alla costituzione della rete Natura 2000.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
provvede, con propria deliberazione e nel rispetto delle modalità e
degli standard indicati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ad individuare:
a) i siti in cui si trovano tipi di habitat e specie di cui,
rispettivamente, agli allegati A e B del d.P.R. 357/1997 da proporre per
la costituzione della rete Natura 2000 (pSIC);
b) le ZPS;
c) i SIR.
4. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in
materia di aree naturali protette, di seguito denominata struttura
competente, trasmette l’elenco dei siti individuati ai sensi del comma 3
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Al fine di garantire l’aggiornamento dei dati, la Giunta regionale,
sulla base delle misure di monitoraggio di cui all’articolo 8, effettua
una valutazione periodica dell’idoneità dei siti all’attuazione degli
obiettivi di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE e può
proporre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare un aggiornamento dell’elenco dei siti stessi, della loro
delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.
ARTICOLO 4
(Misure di tutela e di conservazione)
1. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la
Commissione consiliare competente, adotta ed assicura per le ZSC e le
ZPS ricadenti nel territorio regionale le misure di tutela e di
conservazione necessarie, in conformità a quanto disposto,
rispettivamente, dagli articoli 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva n.
92/43/CEE e 4 della direttiva n. 79/409/CEE, sentiti i Comuni
territorialmente interessati e gli enti gestori per i siti ricadenti
all’interno delle aree protette. Le predette misure possono riguardare
anche i SIR e possono comportare, ove occorra, l’approvazione di
appositi piani di gestione ai sensi all’articolo 6. Le misure di tutela
e di conservazione devono garantire l’uso sostenibile delle risorse,
tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo
sviluppo socio-economico delle popolazioni locali.
ARTICOLO 5
(Gestione dei siti della rete Natura 2000)
1. La gestione dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR ricadenti
all’interno di aree protette è affidata agli enti gestori.
2. La gestione dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR non ricadenti
all’interno di aree protette è affidata, sentiti gli enti locali
territorialmente interessati:
a) agli enti gestori di aree protette limitrofe;
b) ai Comuni, singolarmente o in forma associata.
3. La gestione è affidata dalla Giunta regionale con propria
deliberazione che, mediante appositi accordi con i soggetti gestori
individuati, definisce i termini e le modalità di svolgimento delle
relative funzioni, le esigenze di tutela, gli obiettivi di conservazione
e le risorse allo scopo necessarie.
4. Gli accordi di cui al comma 3 possono prevedere la facoltà per i
soggetti gestori di avvalersi, nello svolgimento delle attività di
gestione, della collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati,
per l’attuazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione.
ARTICOLO 6
(Piano di gestione)
1. Il piano di gestione, di seguito denominato piano, identifica le
esigenze ecologiche degli habitat e delle specie e le minacce al loro
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, definisce le
strategie gestionali, le azioni specifiche da intraprendere e le misure
finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente
degli habitat e delle specie, comprendenti:
a) le misure regolamentari, inclusi i divieti e le prescrizioni relativi
alle attività presenti all’interno del sito, specificandone i contenuti
e i soggetti coinvolti;
b) le eventuali integrazioni o modifiche da apportare agli strumenti di
pianificazione, ai piani di settore e ai regolamenti vigenti;
c) il programma degli interventi di conservazione.
2. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida per la gestione dei
siti della rete Natura 2000, adottate con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002,
valutata la necessità di redigere il piano, definisce:
a) gli eventuali ulteriori contenuti specifici del piano;
b) i termini e le modalità per la redazione e per l’adozione del piano;
c) il soggetto incaricato della redazione del piano, ovvero:
1) la Regione, per il tramite della struttura competente, o il Comune
territorialmente interessato;
2) gli enti gestori, per i siti ricadenti all’interno delle aree
protette.
3. Il soggetto incaricato della redazione predispone la proposta di
piano sentiti i soggetti coinvolti dal piano stesso e gli enti locali
territorialmente interessati.
4. La proposta di piano è trasmessa alla Giunta regionale per
l’approvazione. Il piano approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. Le disposizioni ivi contenute sono immediatamente
vincolanti nei confronti delle amministrazioni, degli enti gestori delle
aree protette e dei privati e devono essere attuate dagli enti
territorialmente interessati.
5. All’aggiornamento del piano, qualora ritenuto necessario anche a
seguito dei risultati delle misure di monitoraggio di cui all’articolo
8, si provvede con le modalità procedimentali di cui al presente
articolo.
6. Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione
dei piani di gestione e nell’esame delle osservazioni, la Giunta
regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti
dei soggetti inadempienti.
CAPO II
VALUTAZIONE DI INCIDENZA
ARTICOLO 7
(Valutazione di incidenza)
1. La valutazione di incidenza costituisce misura preventiva di
tutela dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR. In relazione ai piani,
agli interventi e ai progetti di rilevanza regionale, interregionale e
comunale alla valutazione provvede la struttura competente, in
conformità a quanto disposto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n.
92/43/CEE e 5 e 6 del d.P.R. 357/1997.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi
compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti,
predispongono ai fini della valutazione di incidenza, in conformità ai
contenuti di cui all’allegato G del d.P.R. 357/1997 e agli eventuali
ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c), apposita
relazione tesa ad individuare e valutare gli effetti che il piano può
avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e
delle specie presenti nel sito, ma che possono avere incidenze
significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri
interventi, presentano ai fini della valutazione di incidenza, in
conformità ai contenuti di cui all’allegato G del d.P.R. 357/1997 e agli
eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c),
apposita relazione tesa ad individuare e valutare i principali effetti
che detti interventi possono avere sul sito, tenuto conto degli
obiettivi di conservazione del medesimo.
4. Per i progetti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale
(VIA) ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova
disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.
Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della
procedura di valutazione di impatto ambientale)), che interessano i pSIC,
i SIC, le ZPS, le ZSC e i SIR, la valutazione di incidenza è ricompresa
nell’ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche
gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle
specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tal fine,
il proponente deve predisporre uno studio di impatto ambientale
contenente gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le
finalità conservative di cui al presente titolo, in conformità ai
contenuti di cui all’allegato G del d.P.R. 357/1997 e agli eventuali
ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c).
5. I piani, gli interventi e le relazioni di incidenza di cui ai commi 2
e 3 sono presentati alla struttura competente. I progetti di cui al
comma 4 sono presentati contestualmente alla struttura competente e alla
struttura regionale competente in materia di VIA.
6. La Giunta regionale, in conformità ai contenuti di cui all’allegato G
del d.P.R. 357/1997, disciplina ulteriormente la procedura di
valutazione di incidenza di piani, di interventi e di progetti,
definendo:
a) l’eventuale articolazione in livelli di valutazione;
b) le modalità di presentazione delle istanze, delle relazioni di
incidenza, dello studio di impatto ambientale e delle eventuali
integrazioni;
c) gli eventuali indirizzi per la redazione delle relazioni di incidenza
o dello studio di impatto ambientale e le indicazioni generali sulle
modalità di progettazione e realizzazione degli interventi;
d) i termini per l’effettuazione della verifica sulle relazioni di
incidenza e sullo studio di impatto ambientale, al fine della
valutazione di incidenza;
e) le aree e gli interventi non assoggettati dalla procedura di
valutazione di incidenza, in relazione all’accertata assenza di effetti
compromissori per gli habitat e per le specie tutelati;
f) le modalità di espressione del parere di valutazione di incidenza se
ricompreso nelle procedure di VIA;
g) le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani
interregionali.
7. Nelle more della definizione dei termini di cui al comma 6, lettera
d), la valutazione di incidenza è resa dalla struttura competente entro
sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di incidenza di cui ai
commi 2 e 3 e dello studio di impatto ambientale di cui al comma 4,
salvo che siano richiesti elementi integrativi. La richiesta di
integrazioni sospende il termine del procedimento fino alla
presentazione degli atti integrativi richiesti.
8. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano
i pSIC, i SIC, le ZPS, le ZSC e i SIR ricadenti, interamente o
parzialmente, in un’area protetta è effettuata sentito l’ente gestore.
In tal caso il proponente trasmette all’ente gestore, contestualmente
alla presentazione alla struttura competente dei piani, degli
interventi, dei progetti e delle relazioni di incidenza o dello studio
di impatto ambientale relativi, copia dei medesimi.
9. L’autorità competente all’approvazione definitiva del piano,
dell’intervento o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione
di incidenza, anche mediante conferenze di servizi, eventualmente
individuando modalità di consultazione dei soggetti interessati.
10. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di
incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il
piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed
economica, la Giunta regionale adotta ogni misura compensativa
necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000,
dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
11. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie
prioritari, il piano o l’intervento di cui sia stata valutata
l’incidenza negativa sul SIC può essere realizzato soltanto con
riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza
pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente ovvero,
previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico.
ARTICOLO 8
(Misure di monitoraggio)
1. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida definite ai
sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.P.R. 357/1997, adotta misure
idonee ad attuare il monitoraggio dello stato di conservazione degli
habitat e delle specie, con particolare riferimento a quelli prioritari,
dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
2. La Regione, per il tramite della struttura competente, provvede
inoltre agli adempimenti di cui all’articolo 13, comma 2, del d.P.R.
357/1997.
ARTICOLO 9
(Potere sostitutivo)
1. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle ZSC, dei SIC,
delle ZPS e dei SIR nell’esercizio delle loro funzioni, la Giunta
regionale, previa diffida, adotta i provvedimenti necessari.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 10
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni
previste dalla normativa statale e regionale vigente, chiunque violi i
divieti, i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal presente titolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da euro 1.000 a euro 6.000.
2. Al responsabile delle violazioni di cui al comma 1, qualora arrechi
danno all’ambiente alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto
o in parte, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di
risarcimento del danno ambientale.
ARTICOLO 11
(Vigilanza e controllo)
1. Alla vigilanza e al controllo sull’applicazione delle
disposizioni di cui al presente titolo provvedono il Corpo forestale
della Valle d’Aosta e gli altri ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria.
ARTICOLO 12
(Tutela delle specie faunistiche e vegetali. Disposizioni transitorie)
1. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale
vigente in materia di tutela delle specie in conformità alla normativa
comunitaria, la tutela delle specie faunistiche di cui alle direttive n.
79/409/CEE e n. 92/43/CEE resta disciplinata dalla legge regionale 27
agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna
selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria), e per le specie
vegetali di cui all’allegato D del d.P.R. 357/1997 continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 marzo 1977,
n. 17 (Protezione della flora alpina).
ARTICOLO 13
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione del presente titolo è
determinato in euro 100.000 annui a decorrere dall’anno 2007.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2007 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009, nell’obiettivo
programmatico 2.2.1.08 (Parchi, riserve e beni ambientali).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, si provvede mediante
l’utilizzo per pari importi delle risorse iscritte negli stessi bilanci
nell’obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000
(Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere
sull’apposito accantonamento previsto al punto C.1. dell’allegato n. 1
ai bilanci stessi.
4. Per l’applicazione del presente titolo, la Giunta regionale è
autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le
occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 14
(Rinvio)
1. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, trovano
applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.P.R.
357/1997.
TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI
ARTICOLO 15
(Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38, in
adeguamento agli articoli 43 e 48 del Trattato CE)
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2 della legge
regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del
settore termale), è abrogato.
ARTICOLO 16
(Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2, in
adeguamento all’articolo 43 del Trattato CE)
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1997,
n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della
Regione), è sostituito dal seguente:
“2. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre
Regioni o Province autonome o in Stati membri dell’UE diversi
dall’Italia, intendano ottenere il riconoscimento della qualifica ai
fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 9, ne fanno
richiesta alla struttura competente, che verifica l’equivalenza del
titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con
quelli previsti dalla presente legge e dispone l’applicazione di
eventuali misure compensative, con le modalità e secondo i criteri
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 2/1997, è aggiunto il
seguente:
“2bis. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro
dell’UE, diverso dall’Italia, nel quale non è previsto il rilascio del
titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del
riconoscimento, dell’esperienza professionale acquisita dal richiedente
nello Stato di provenienza, fatta salva l’applicazione delle eventuali
misure compensative di cui al comma 2.”.
ARTICOLO 17
(Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, in
adeguamento al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”))
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 4 settembre
2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività
turistico-ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente:
“2. Nei casi in cui la presente legge preveda la concessione di
agevolazioni in regime de minimis, si applica quanto disposto dalla
normativa comunitaria vigente relativa all’applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 19/2001 è abrogato.
3. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 19/2001 è sostituito dal
seguente:
“2. Le spese di cui all’articolo 4, comma 2, sono altresì agevolabili in
regime de minimis, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui
all’articolo 20, comma 1, e, comunque, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente.”.
4. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 19/2001 è sostituito dal
seguente:
“2. Le spese di cui all’articolo 9, comma 2, sono altresì agevolabili in
regime de minimis, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui
all’articolo 20, comma 1, e, comunque, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente.”.
5. Le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de
minimis”), continuano a trovare applicazione agli aiuti concessi entro
il 30 giugno 2007 ai sensi della l.r. 19/2001 e delle relative
disposizioni applicative.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 21 maggio 2007.
Il Presidente
CAVERI
ALLEGATO 1
Allegato A
(articolo 2, comma 1, lettera j))
HABITAT NATURALI DI INTERESSE REGIONALE
TIPOLOGIA AMBIENTALE |
HABITAT |
Cod. CORINE |
NOTE |
ZONE UMIDE |
Canneti a cannuccia
di palude |
53.1 |
Ambienti palustri un tempo molto diffusi alle quote medie e basse, ora in via di scomparsa, con elevato valore naturalistico e importanti per l’avifauna. |
ZONE UMIDE |
Paludi a grandi carici (Magnocaricion) |
53.2 |
Ambienti ricchi di specie palustri tra l e quali numerose specie rare e a r ischio di scomparsa; il Magnocaricion è tra gli habitat più significativi degli ambienti umidi della regione. |
ZONE UMIDE |
Paludi a piccole carici acidofile (Caricion fuscae) |
54.4 |
Ambienti palustri più diffusi nella regione alle quote medie e alte; si tratta del corrispondente su suolo acido dell’habitat 7230 (paludi a piccole carici basofile). |
ZONE UMIDE |
Vegetazione delle sorgenti acide (Cardamino- Montion) |
54.11 |
Al pari della vegetazione delle s orgenti alcaline, questo habitat è altrettanto importante per la biodiversità floristica e per il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico. |