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Decreto 26 marzo 2008
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
(GU n. 103 del 3-5-2008)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche, in particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo
comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo
2003, n. 120;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio del 25 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 167 del 19 luglio 2004, recante l'elenco dei siti di
importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica alpina in
Italia adottato, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, dalla decisione
della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre 2004;
Considerato che la Commissione ha ritenuto necessario provvedere
all'aggiornamento dell'elenco iniziale di siti di importanza comunitaria
per la regione biogeografica alpina sia per inserire i siti
supplementari che sono stati proposti dagli Stati membri a partire dal
2004 come siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
alpina ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE sia per tener
conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti
presentate dagli Stati membri a seguito dell'adozione dell'elenco
comunitario;
Considerato infatti che, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della
direttiva 92/43/CEE, sono stati trasmessi alla Commissione, tra marzo
2002 e settembre 2006, elenchi di siti proposti quali siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica alpina dall'Austria, dalla
Finlandia, dalla Francia, dalla Germania, dall'Italia, dalla Polonia,
dalla Slovacchia, dalla Slovenia, dalla Spagna e dalla Svezia;
Considerato che gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di
informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla
decisione 97/266/CE del 18 dicembre 1996 della Commissione, concernente
un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete
Natura 2000;
Considerato che sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla
Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati,
che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale
prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un primo elenco
aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per
la regione biogeografica alpina;
Considerato pero' che alcuni Stati membri non hanno proposto un numero
di siti sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE
relativamente ad alcuni tipi di habitat e ad alcune specie per cui non
si puo' considerare la rete completa riguardo a tali specie e tipi di
habitat;
Considerato tuttavia che la Commissione europea, tenuto conto del
periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per
raggiungere un accordo con gli Stati membri, ha ritenuto opportuno
adottare un primo elenco aggiornato di siti, che dovra' essere riveduto
conformemente all'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2008)271 def. del 25
gennaio 2008 che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria
per la regione biogeografica alpina e abroga la decisione 2004/69/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica
alpina in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della
direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. Il decreto 25 marzo 2004 citato nelle premesse e' abrogato.
Art. 2.
1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie dei siti di
importanza comunitaria sono disponibili presso la Direzione per la
protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e, per la parte di competenza, presso le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 3.
1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato
nell'allegato A al presente decreto, verranno pubblicate con successivi
decreti ministeriali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2008
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Allegato A omesso