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Decreto 26 marzo 2008

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

(GU n. 103 del 3-5-2008)
 

 

 


 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 2004, recante l'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica alpina in Italia adottato, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, dalla decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre 2004;
Considerato che la Commissione ha ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento dell'elenco iniziale di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina sia per inserire i siti supplementari che sono stati proposti dagli Stati membri a partire dal 2004 come siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE sia per tener conto di eventuali modifiche nelle informazioni relative ai siti presentate dagli Stati membri a seguito dell'adozione dell'elenco comunitario;
Considerato infatti che, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, sono stati trasmessi alla Commissione, tra marzo 2002 e settembre 2006, elenchi di siti proposti quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina dall'Austria, dalla Finlandia, dalla Francia, dalla Germania, dall'Italia, dalla Polonia, dalla Slovacchia, dalla Slovenia, dalla Spagna e dalla Svezia;
Considerato che gli elenchi dei siti proposti sono stati corredati di informazioni su ciascun sito, fornite nel formato fissato dalla decisione 97/266/CE del 18 dicembre 1996 della Commissione, concernente un formulario informativo sui siti proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000;
Considerato che sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o specie prioritarie, deve essere adottato un primo elenco aggiornato di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina;
Considerato pero' che alcuni Stati membri non hanno proposto un numero di siti sufficienti per soddisfare i requisiti della direttiva 92/43/CEE relativamente ad alcuni tipi di habitat e ad alcune specie per cui non si puo' considerare la rete completa riguardo a tali specie e tipi di habitat;
Considerato tuttavia che la Commissione europea, tenuto conto del periodo di tempo necessario per ricevere le informazioni e per raggiungere un accordo con gli Stati membri, ha ritenuto opportuno adottare un primo elenco aggiornato di siti, che dovra' essere riveduto conformemente all'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;
Vista la decisione della Commissione europea n. C(2008)271 def. del 25 gennaio 2008 che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e abroga la decisione 2004/69/CE;

Decreta:

Art. 1.
1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il decreto 25 marzo 2004 citato nelle premesse e' abrogato.

Art. 2.
1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie dei siti di importanza comunitaria sono disponibili presso la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per la parte di competenza, presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.
1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato nell'allegato A al presente decreto, verranno pubblicate con successivi decreti ministeriali.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2008
Il Ministro: Pecoraro Scanio



Allegato A omesso