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Decreto 22 gennaio 2009
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Zone di tutela biologica: nuove determinazioni.
(GU n. 37 del 14-2-2009)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14
luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di
protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto
l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle
disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2004 di «Istituzione di una
zona di tutela biologica delle acque marine - Area Tremiti» che prevede
l'istituzione, in via sperimentale, di una zona di tutela biologica
denominata «Area Tremiti»;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2004 di «Istituzione di una
zona di tutela biologica delle acque marine - Area prospiciente Amantea»
che prevede l'istituzione, in via sperimentale, di una zona di tutela
biologica denominata «Area prospiciente Amantea»;
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1993 di «Istituzione della zona
di tutela biologica denominata Banco di Santa Croce» che prevede
l'istituzione di una zona di tutela biologica nel tratto di mare
prospiciente i comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense;
Visto il decreto ministeriale 9 marzo 2006, che ha istituito il Comitato
di gestione delle zone di tutela biologica con il compito di consentire,
con un'ottica di carattere strategico complessivo, la regolamentazione
dell'attivita' di pesca professionale e sportiva ed il relativo
monitoraggio e controllo di tutte le zone di tutela biologica;
Vista la nota n. 11212 del 23 settembre 2008 con cui il coordinatore del
Comitato di gestione delle zone di tutela biologica invia
all'amministrazione il documento che propone limitazioni alle attivita'
di pesca per le singole zone di tutela biologica, l'istituzione in via
permanente di due zone di tutela biologica denominate rispettivamente
Area Tremiti ed Area prospiciente Amantea, l'ampliamento dell'area della
zona di tutela biologica denominata Banco di Santa Croce;
Considerato che le zone di tutela biologica sono elementi importanti
nella predisposizione dei Piani di gestione previsti dal regolamento CE
1967/2006;
Considerato che i predetti Piani di gestione sono in corso di
elaborazione e che la loro applicazione sul territorio potrebbe
richiedere delle modifiche nella regolamentazione previste dalle
attivita' di pesca in alcune zone di tutela biologica;
Considerato che i tempi necessari per l'approvazione ed applicazione dei
piani di gestione non devono ritardare l'adozione di una
regolamentazione delle attivita' di pesca nelle zone di tutela
biologica;
Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la
pesca e l'acquacoltura che, nella riunione tenutasi in data 9 dicembre
2008, ha espresso all'unanimita' parere favorevole sul documento redatto
dal «Comitato di gestione delle zone di tutela biologica»;
Decreta:
Art. 1.
E' istituita in via permanente, la zona di tutela biologica
denominata «Area Tremiti» istituita, in via sperimentale, con decreto
ministeriale 18 febbraio 2004.
Art. 2.
E' istituita in via permanente, la zona di tutela biologica
denominata «Area prospiciente Amantea», istituita, in via sperimentale,
con decreto ministeriale 18 febbraio 2004.
Art. 3.
E' ampliata l'area fino a 1.000 metri di diametro della zona di
tutela biologica denominata «Banco di Santa Croce», istituita con
decreto ministeriale 15 giugno 1993.
Art. 4.
E' vietata la pesca del novellame di tutte le specie di pesci, per
tutto l'anno ed in tutte le zone di tutela biologica.
E' vietato l'esercizio di tutte le forme di pesca professionale,
sportiva e della pesca ricreativa, inclusa la pesca subacquea se non
esplicitamente consentita.
E' consentito l'uso degli attrezzi di pesca cosi' come indicato nelle
singole zone:
Z.T.B. Miramare:
pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta e a
circuizione e l'uso delle nasse solo per la cattura di seppie e
canocchie;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore;
Z.T.B. Tenue Chioggia:
pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta solo nei
canali di collegamento tra le quattro zone rocciose oggetto del primo
decreto di ZTB;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore solo nei canali di collegamento tra le quattro zone rocciose;
Z.T.B. Porto Falconera - Caorle: divieto assoluto di tutte le forme di
pesca;
Z.T.B. Fuori Ravenna:
pesca professionale: viene consentito l'uso delle nasse, delle reti da
posta e l'uso dei palangari;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore. E' autorizzata la pesca anche con natanti collettivi;
Z.T.B. Barbare:
pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta e a
circuizione e l'uso delle nasse. Ammesso l'uso dei palangari, ma solo di
superficie;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore;
Z.T.B. Area Tremiti:
pesca professionale: e' consentita la pesca a strascico e con reti
volanti nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo;
viene consentito l'uso di reti da posta, palangari, circuizione e l'uso
delle nasse;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore;
Z.T.B. al largo delle coste della Puglia:
pesca professionale: e' consentito l'uso delle reti da posta e dei
palangari dal 1° gennaio al 30 giugno;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore;
Z.T.B. Area prospiciente Amantea:
pesca professionale: sono consentite le reti da posta, le nasse e l'uso
di palangari;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore;
Z.T.B. Area Penisola Sorrentina:
pesca professionale: la pesca a strascico e' consentita tra il 1°
novembre ed il 31 marzo;
consentita la pesca con reti da posta, palangari e nasse;
viene consentito l'uso di reti a circuizione;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore;
Z.T.B. Banco di Santa Croce: divieto assoluto di qualsiasi attivita' di
pesca sia professionale che sportiva;
Z.T.B. al largo delle coste meridionali del Lazio:
pesca professionale: e' consentita la pesca a strascico e con reti
volanti nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre;
viene consentito l'uso di reti a circuizione, le reti da posta, le nasse
e si consente l'uso di palangari;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore;
Z.T.B. al largo delle coste dell'Argentario:
pesca professionale: e' consentita la pesca a strascico e con reti
volanti nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre;
viene consentito l'uso di reti a circuizione, reti da posta, nasse e
l'uso dei palangari;
pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per
pescatore.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2009
Il Ministro : Zaia