LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1995, n. 71
G.U.R.S. 5 ottobre 1995, n. 51
Disposizioni urgenti in materia di territorio e
ambiente.
TESTO COORDINATO (aggiornato alla legge regionale
10/99)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
Interventi nel settore dello smaltimento dei reflui
Art. 1
Interventi nel settore dello smaltimento dei reflui
(modificato dall'art. 1 della L.R. 50/96)
1. I comuni possono autorizzare in via provvisoria
fino al 31 marzo 1997 lo scarico di reflui da distillerie, cantine e
aziende di lavorazione degli agrumi soggette al nulla - osta di cui
all'articolo 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito
dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, anche in
mancanza di detto nulla - osta e del parere della Commissione provinciale per
la tutela dell'ambiente, purchè sussistano le seguenti condizioni:
a) che il titolare dell'impianto, se non ancora munito
di detto nulla - osta, abbia presentato la relativa istanza all'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente;
b) che, nel caso in cui i reflui della lavorazione
debbano essere scaricati in pubbliche fognature, i valori inquinanti degli
scarichi siano conformi ai parametri di accettabilità indicati nella tabella
“C” allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed
integrazioni;
c) che, nel caso in cui i reflui della lavorazione
debbano essere recapitati fuori dalle pubbliche fognature, i valori inquinanti
degli scarichi siano conformi ai parametri di accettabilità indicati nella
tabella “A”, allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche
ed integrazioni.
2. L'istanza del titolare dell'impianto può essere
accompagnata da una relazione giurata di un professionista abilitato, che
attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. In tal caso, i comuni
rilasciano la relativa autorizzazione entro otto giorni dal ricevimento
dell'istanza, fatti salvi i controlli successivi.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono operare
semprechè in possesso della autorizzazione sanitaria, della autorizzazione allo
scarico e a condizione che lo scarico non comporti costi aggiuntivi o
disfunzioni al sistema depurativo pubblico in atto e, comunque, per quanto
concerne le distillerie, dei requisiti prescritti dai decreti ministeriali 26
ottobre 1989 e 26 luglio 1990.
4. Al terzo comma dell'articolo 15 della legge
regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito dall'articolo 5 della legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 181, tra le parole “di ogni altra
autorizzazione” e le parole “e della concessione edilizia” sono inserite le
seguenti parole: “discendente dalla legislazione regionale”.
Art. 2
Norme in tema di realizzazione di impianti
di depurazione
1. I titolari delle attività produttive e delle
lavorazioni dotate del nulla - osta di cui all'articolo 15 della legge
regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito dall'articolo 5 della legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 181, esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, possono avviare la realizzazione dei relativi impianti di
depurazione prescritti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi
adottati dalle autorità preposte alla tutela dell'ambiente previa approvazione
della competente Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente. I
titolari sono, altresì, tenuti, entro il termine perentorio di trenta giorni
dall'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione, pena il
rigetto dell'istanza, a presentare al sindaco, per i provvedimenti di
competenza dell'amministrazione comunale, il progetto di realizzazione
dell'impianto di depurazione, corredato da una relazione giurata a firma di un
professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi
ed il rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza, igienico-sanitarie ed
ambientali vigenti, nonchè la conformità alle previsioni dello strumento
urbanistico vigente.
Art. 3
Sanzioni amministrative
1. Nel caso di rilascio in sanatoria del nulla - osta
all'impianto, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente applica
contestualmente una sanzione amministrativa da un minimo di lire un milione ad
un massimo di lire cento milioni tenuto conto della superficie dell'area
dell'impianto e della gravità delle inadempienze commesse.
2. Le suddette somme confluiscono in apposito capitolo
del bilancio dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e sono
destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 161 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25.
TITOLO II
Snellimento delle procedure
in tema di tutela ambientale
Art. 4
Riciclaggio in proprio dei residui di lavorazione
1. Ai fini dell'impiego dei residui riutilizzabili in
attività produttive e lavorazioni già autorizzate ai sensi dell'articolo 15
della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, come sostituito dall'articolo 5
della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, non è richiesto il nulla-osta
di cui al comma primo del predetto articolo 15, fermi restando tutti gli altri
vincoli previsti dalla legislazione vigente.
Art. 5
Pareri del Comitato regionale
per la tutela dell'ambiente
1. Il Comitato regionale per la tutela dell'ambiente
si pronuncia sulle questioni ad esso sottoposte dall'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente, entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso detto
termine, se il parere non è stato ancora espresso, l'Assessore può assumere le
determinazioni di sua competenza, prescindendo da detto parere.
2. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche alle
questioni sottoposte al Comitato regionale per la tutela dell'ambiente prima
dell'entrata in vigore della presente legge.
3. ------------------- (1)
Art. 6
Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento
atmosferico ed a ridotto impatto ambientale
1. Le autorizzazioni di carattere ambientale
attualmente rilasciate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
per impianti ed attività non sottoposti a procedure di valutazione dell'impatto
ambientale secondo le specifiche disposizioni di legge, sono rilasciate dalle
province regionali.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate
sulla base di schemi generali di autorizzazione, indicanti prescrizioni
tecniche e modalità di esercizio, per singoli impianti o attività produttive,
predisposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
3. Nelle more dell'emanazione della legge regionale in
materia di valutazione dell'impatto ambientale, permangono di competenza del
predetto Assessorato le autorizzazioni per attività o per opere incluse negli
elenchi 1 e 2 della direttiva comunitaria n. 337 del 1985.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
le province si avvalgono delle Commissioni provinciali per la tutela
dell'ambiente.
5. Con decreto del Presidente della Regione, sulla
base di un atto ricognitivo predisposto dall'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sono individuati gli impianti e le attività di cui al comma 1 e
le fonti normative di riferimento. (3)
Art. 7
Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 21 aprile 1995, n. 40
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge
regionale 21 aprile 1995, n. 40, è inserito il seguente comma 3:
“3. Per gli atti di cui ai commi 1 e 2 il commissario
provveditore si sostituisce alla giunta e al consiglio comunale dei
comuni del sub-comprensorio. L'incarico di commissario provveditore ha la
durata di sei mesi e può essere rinnovato una sola volta”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge
regionale 21 aprile 1995, n. 40, è inserito il seguente comma 1 bis:
“1 bis. Sulla base delle risultanze della conferenza,
il provvedimento finale di approvazione viene emesso, rispettivamente,
dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per quanto attiene
agli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani previsti dal piano di
smaltimento di cui all'articolo 6, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e dal Presidente della
provincia regionale competente, per quanto attiene alle discariche di cui
all'articolo 2”.
3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 21
aprile 1995, n. 40, sono abrogate le parole “in conferenza”.
4. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 21
aprile 1995, n. 40, l'inciso “I relativi progetti sono approvati in conferenza”
è sostituito dal seguente: “I progetti di discariche di seconda categoria, tipo
A, redatti dai comuni, nonchè da soggetti diversi, vengono approvati”.
5. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della legge
regionale 21 aprile 1995, n. 40, vengono aggiunte le seguenti parole:
“dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente”.
6. L'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 1995,
n. 40, è abrogato.
7. Le Camere di commercio sono obbligate ad effettuare
la trasmissione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995 anche alle province regionali competenti
ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo in materia di smaltimento
dei rifiuti e dei residui riutilizzabili.
TITOLO III
Disposizioni in materia di aree naturali protette
Art. 8
Modifiche all'articolo 9
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14
1. I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 9
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:
“Il consiglio del parco è nominato con decreto
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto dai
sindaci dei comuni e dai presidenti delle province, i cui territori ricadono,
in tutto o in parte, entro i confini del parco.
I componenti del consiglio possono nominare delegati
per singole sedute, per periodi di tempo determinati od anche a tempo
indeterminato”.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge si provvede alla costituzione dei nuovi consigli dei parchi
dell'Etna, delle Madonie e dei Nebrodi.
3. Il consiglio del parco provvede alla nomina del
comitato esecutivo entro dieci giorni dal suo insediamento.
4. Dal comitato esecutivo decadono i componenti che
non rivestono più la qualifica di cui al comma 1, capoverso 1.
5. I componenti del comitato esecutivo non possono
esercitare il potere di delega di cui al precedente comma 1, capoverso 2.
Art. 9
Norme interpretative
(modificato e integrato dall'art. 4 della L.R. 77/95)
1. L'espressione “aree destinate a riserva”, di cui
all'articolo 22, comma settimo, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98,
così come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 9 agosto 1988, n.
14, si riferisce alle aree di riserva in senso proprio, e non anche alle aree
destinate a pre-riserva.
2. Il vincolo paesaggistico, di cui all'articolo 82,
comma 5, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, così come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di
conversione in legge del decreto 27 giugno 1985, n. 312, si applica nel
territorio della Regione Siciliana, alle riserve naturali e alle relative aree
di protezione o pre-riserva. Esso si applica, altresì, prima dell'emanazione
dei decreti istitutivi, alle aree destinate a riserva o a pre-riserva nel piano
di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive
modificazioni.
3. Nelle aree di pre-riserva di cui al comma 2, fino
all'approvazione, con le modalità specificate nel decreto costitutivo dell'area
protetta, della normativa d'uso definitiva di cui all'articolo 1 bis della
legge 8 agosto 1985, n. 431, non è comunque consentita la realizzazione di
opere che alterino in modo significativo il paesaggio della pre-riserva stessa o
che possano arrecare pregiudizio agli equilibri degli ambienti naturali della
riserva.
Art. 10
Deliberazioni degli enti parco sottoposte a controllo
1. I commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo
dell'articolo 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito
dall'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono sostituiti dal
seguente:
“Sono sottoposte a controllo di legittimità le
deliberazioni concernenti:
a) lo statuto dell'Ente;
b) il bilancio preventivo, da adottarsi entro il 31
ottobre, contestualmente al programma di intervento di cui all'articolo 24;
c) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili;
d) l'organizzazione degli uffici e servizi, con la
specificazione dell'organico e la disciplina dello stato giuridico e il
trattamento economico del personale che, per le qualifiche assimilabili, non
può essere superiore a quello del personale della Regione Siciliana;
e) il piano territoriale del parco;
f) il regolamento del parco;
g) il programma di intervento;
h) il programma pluriennale economico-sociale;
i) i concorsi per il personale;
l) l'elezione del comitato esecutivo e la costituzione
della comunità del parco.
Le deliberazioni sono comunicate all'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente e diventano esecutive se entro trenta
giorni dalla ricezione degli atti non intervenga motivato provvedimento di
annullamento.
Nel caso di richiesta di chiarimenti od integrazioni
le deliberazioni divengono esecutive trascorsi quindici giorni dalla ricezione
degli atti integrativi.
Tutte le altre deliberazioni sono immediatamente
esecutive e sono inviate, dopo la pubblicazione, all'Assessorato regionale del
territorio e dell'ambiente ai fini dell'esercizio della vigilanza”.
Art. 11
Schema di programma di intervento
1. Alla fine dell'articolo 24 della legge regionale 6
maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 27 della legge regionale 9
agosto 1988, n. 14, è aggiunto il seguente comma:
“L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
emana un decreto contenente lo schema di programma di intervento, articolato
per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul
quale gli enti parco devono modellare il proprio programma”. (2)
Art. 12
Approvazione del programma degli enti parco
1. L'articolo 25 della legge regionale 6 maggio 1981,
n. 98, come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale 9 agosto 1988, n.
14, è sostituito dal seguente:
“Il programma di cui all'articolo 24 è approvato con
decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere
del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
Le iniziative di cui all'articolo 24 bis, 24 ter e 24
quater sono inserite nel programma di cui al precedente articolo 24”. (2) (4)
Art. 13
Istituzione della riserva naturale speciale
del lago di Pergusa
1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6
maggio 1981, n. 98, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 9
agosto 1988, n. 14, è istituita la riserva naturale speciale del lago di
Pergusa, con il fine di salvaguardare il bacino pergusino e le relative
presenze florofaunistiche, entro i confini previsti dal piano regionale dei
parchi e delle riserve di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 maggio
1981, n. 98, e successive modificazioni.
2. Si individua nella provincia regionale di Enna
l'ente gestore della riserva onde garantire gli interventi mirati e concertati
con gli organismi regionali preposti.
3. Al fine di consentire l'immediato espletamento dei
lavori necessari al mantenimento delle più importanti specie florofaunistiche e
al ripristino e mantenimento del livello storico del regime delle acque, si
autorizza la provincia regionale di Enna, quale ente gestore della riserva
naturale speciale del lago di Pergusa, ad operare anche in deroga all'articolo
17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 16
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. Gli oneri relativi agli interventi
di cui al presente comma sono a carico dell'ente gestore.
Art. 14
Termine per l'emanazione dei provvedimenti
di avvio delle aree protette
1. Per ogni singola riserva il decreto di cui al terzo
comma dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come
sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, deve
essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 15
Modalità di utilizzazione
dei proventi delle sanzioni amministrative
(abrogato dall'art. 23, comma 10, della L.R. 98/81,
nel testo sostituito dall'art. 28, comma 9, della L.R.
10/99)
Art. 16
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 ottobre 1995.
GRAZIANO
NOTE:
(1) Comma soppresso dall'art. 2 della L.R. 50/96.
(2) Vedi Decr. Ass. Territorio 15/06/96:
"Schema di programma di intervento cui gli Enti parco debbono modellare i
propri programmi di intervento".
(3) Vedi Decr. Pres. 24/03/97: "Individuazione
degli impianti e delle attività per i quali il rilascio delle autorizzazioni di
carattere ambientale è delegato alle Province regionali", come modificato
dal D.P. 03/09/97 e dal D.P. 17/11/98.
(4) Vedi Decr. Ass. Territorio 21/12/98:
"Approvazione del programma d'intervento triennale 1997/99 dell'Ente Parco
dell'Etna".