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 PROPRIETA' TEMPORANEA, MULTIPROPRIETA'.
MATERIALI PER UNO STUDIO DEI LIMITI TEMPORALI AL DIRITTO DI PROPRIETA'
(*)

 

 

Guido Alpa, Mario Bessone, Andrea Fusaro

 

 

Per tradizione, il diritto di proprietà è considerato imprescrittibile (salvo l'operare dell'usucapione) e non assoggettabile a limiti di tempo, cioè perpetuo.

Ma sono ormai numerose sono le figure di proprietà temporanea che si registrano nella prassi, consolidate da tempo e comunque da prima delle fattispecie di proprietà turnaria. Avvertiva Ugo Natoli nelle sue dispense di un corso sulla proprietà che se genericamente si risolve la qualificazione in una indicazione di "provvisorietà" o comunque di "transitorietà", si può essere tentati a procedere a un eccessivo allargamento del fenomeno, al quale si va accennando che, certamente, non contribuirebbe a renderne più chiara la sostanza. È, in effetti, quanto accade quando si comincia col considerare come tipiche manifestazioni del fenomeno stesso le ipotesi, nelle quali la posizione del dominus appare ex lege accompagnata da una condizione risolutiva (sia o pur no prefissato il tempo massimo entro il quale questa dovrebbe verificarsi), sicché sussiste incertezza circa l'eventuale permanenza o la futura caduta della situazione.

Tali, per es., sono le situazioni create da una donazione con patto di reversibilità (artt. 791, 792), o da una vendita con patto di riscatto (artt. 1500 ss.), nelle quali tutt'ora si continuano a vedere tipiche fattispecie di proprietà temporanea (cfr. per es. per entrambe Barassi, Branca; per la prima soltanto invece, per es., Barbero, Pescatore).

In realtà, la qualifica di "temporaneità" alla situazione del donatario o del compratore, nelle due ipotesi citate, potrebbe essere data soltanto a posteriori, cioè se e 301 quando si sia veramente realizzato l'evento condizionante della prevista risoluzione.

Non certo a priori, poiché non è possibile dire a priori se il donatario, ed eventualmente anche i suoi discendenti premorranno al donante, sicché i beni ritornino "liberi da ogni peso" a questo; né se il venditore eserciterà nel termine massimo previsto (art. 1501) il riscatto, comunicando al compratore la relativa dichiarazione e procedendo ai necessari rimborsi (art. 1503), in modo da ottenere la restituzione della res e la reintegrazione dello status quo ante. Dall'altra parte, anche quando la condizione risolutiva si sia verificata, la qualifica di temporaneità non potrà che avere valore meramente descrittivo di una situazione di fatto ormai eliminata, in virtù della c.d. retroattività reale della condizione (cfr. artt. 792, 1504, 1501 e vd. in gen. artt. 1357, 1360), senza lasciare tracce apprezzabili, salve quelle marginali (e certamente non tipicamente e necessariamente rapportabili alla esistenza, anche temporanea, di un diritto dominicale) esaurentisi sul piano della semplice amministrazione (cfr. art. 1361 e vd. art. 1505 ultima parte).

Nei casi specifici che si sono ricordati, così come, del resto, in qualsiasi altro caso di trasferimento della proprietà sotto condizione risolutiva (tale, per es., potrebbe essere considerata anche la fattispecie, che fa capo al contratto estimatorio, art. 1556 ss.) la situazione dell'acquirente, sinché dura la pendenza della condizione, è certamente caratterizzata da una sorta di provvisorietà, che non può essere confusa, però, con la temporaneità, esaurendosi, piuttosto, nel senso di una attuale instabilità, che può essere superata col definitivo consolidamento della situazione se la condizione non si verifichi, ovvero con la eliminazione ex tunc della situazione stessa (che, quindi, è come se non fosse mai esistita) se, al contrario, si abbia l'avveramento della condizione.

Una diversa conclusione potrebbe venire in considerazione, a ogni modo,se fosse modificato (per volontà delle parti in quanto la modificazione fosse in concreto ammessa) il meccanismo della retroattività della condizione secondo la previsione dell'art. 1360, co. 1° ultima parte. Se, cioè, fosse esclusa la retroattività in tutto (escludendosi, quindi, anche una vera e propria funzione risolutiva della condizione e assegnandosi, piuttosto, a questa una funzione in tutto analoga a quella del termine finale) ovvero in parte (con la fissazione di un momento diverso e successivo a quello al quale normalmente la condizione retroagirebbe, cioè a quello della conclusione dell'atto di alienazione, art. 1360, co. 1° cit.). In tali casi, infatti (tuttavia, sempre a posteriori, quando la condizione si fosse verificata, perché soltanto allora la determinazione temporale esplicherebbe la sua rilevanza), dovrebbe, retrospettivamente, prendersi atto della esistenza di uno spatium temporis, più o meno lungo, a seconda dei casi, rispetto al quale la situazione di proprietà (ora cessata) si dovrebbe considerare come validamente esistita a tutti gli effetti, non essendo possibile la sua eliminazione nel senso che si è già sommariamente accennato. Il che, in definitiva, porterebbe a riconoscere, sia pure soltanto a posteriori, quel meccanismo che è tipico, come si dirà fra poco, della fattispecie che dà vita alla proprietà temporanea.

Per evitare possibili equivoci, è opportuno precisare ancora che non ricorre tale fattispecie in tutta una serie di casi, nei quali la attribuzione del diritto a un determinato soggetto avviene in vista di un fine particolare (stabilito dalla legge ovvero in via meramente convenzionale). La situazione così creata ha, quindi, in certo senso carattere eminentemente strumentale ed è destinata a venir meno in conseguenza del raggiungimento del fine, o, più precisamente, dell'atto (di disposizione) che di volta in volta a tale raggiungimento è coordinato.

In questo senso, si può anche dire con una certa approssimazione che si tratta di una situazione essenzialmente transitoria, che, tuttavia, si colora variamente nei singoli casi a seconda della rilevanza che, in concreto, assume il fine, che ne ha determinato il sorgere e ne giustifica l'esistenza. Sino a quando, peraltro, non sia prefissato il momento nel quale, raggiunto o meno il fine la situazione debba automaticamente estinguersi, non è, a rigor di termine, possibile parlare di una sua vera e propria temporaneità.

I casi che, dal punto di vista ora accennato, possono venire in considerazione, sono diversi, e bisogna guardarsi dal procedere a troppo facili e semplicistiche assimilazioni.

Tipico appare un caso, che appartiene piuttosto al campo della proprietà pubblica anziché a quello della proprietà privata, ma che può ricordarsi come esempio particolarmente dimostrativo. Ed è quello della proprietà (fondiaria) degli Enti di riforma agraria [sostanzialmente regolata dalla l. 12.5.1950, n. 230 (c.d. legge Sila) e dalla l. 21.10.1950, n. 841 (c.d. legge Stralcio, con la quale si applicava la prima, con modificazioni, ad altri territori suscettibili di trasformazione agraria e fondiaria) se si prescinde dalla particolare regolamentazione relativa alla Regione Siciliana].

A questi Enti si acquistano (in via di espropriazione o in modo diverso, per il momento non ha importanza) i terreni necessari all'attuazione della riforma agraria, che dovrebbe essere attuata secondo le linee generali e per i fini sociali indicati dall'art. 44 della Costituzione. Già questo fatto sta a dimostrare che quell'acquisto non è fine a se stesso. E tale considerazione assume, agli effetti che qui interessano, un significato ulteriore, se si pensa che la proprietà degli Enti di riforma deve servire a intermediare la "assegnazione" delle terre ai lavoratori agricoli, e, quindi, in ultima analisi l'acquisto della relativa proprietà a favore degli assegnatari.

Ora non vi è dubbio che questa particolare finalità attribuisca alla proprietà degli Enti di Riforma delle caratteristiche tutte speciali (non è, per es., da escludere che si possa veramente parlare in proposito di una proprietà-funzione), ma non sembra che, tra tali caratteristiche, si possa ricondurre anche quella della "temporaneità", se almeno tale qualificazione deve avere un significato preciso. Si può, piuttosto, dire che, poiché si tratta d'una proprietà che, per sua natura, è destinata a esaurirsi se e quando avrà raggiunto lo scopo in vista del quale è sorta, essa è da considerare come "transitoria" o "contingente" (Pugliatti).

Sullo stesso piano deve anche essere posta la c.d. proprietà fiduciaria (alla quale, del resto, quella degli Enti di riforma è stata, in certo senso, assimilata), basata su un trasferimento, che trova la sua ragione nella fiducia riposta dall'alienante nell'acquirente, e che è destinata a servire da strumento per il raggiungimento di uno scopo ulteriore; e, cioè, a garanzia dell'adempimento di un'obbligazione (se la fiducia è cum creditore), ovvero perché (se la fiducia è cum amico) l'acquirente dia ai beni una destinazione (per lo più ritrasferendoli a un terzo), che l'alienante non può o non vuole perseguire direttamente.

Anche qui si può ripetere quanto si è accennato per il caso precedente: la proprietà del fiduciario è meramente contingente e collegata alla destinazione che (questa volta in via negoziale) a essa è stata assegnata. Tale destinazione, tuttavia, esplica la sua rilevanza creando delle particolari obbligazioni a carico del fiduciario (di ritrasferire o di trasferire ulteriormente), ma senza incidere immediatamente sulla struttura del diritto di proprietà in quel senso che è caratteristico della determinazione di temporaneità. Ciò appare ancora più evidente quando la "fiducia" si sia espressa attraverso una disposizione testamentaria (art. 627), giacché allora l'obbligazione del fiduciario (di "trasferire i beni alla persona voluta dal testatore") degrada, tutt'al più, al rango di una semplice obbligazione naturale (art. cit. co. 2°, art. 2034 c.c.).

Un discorso simile vale anche come riferimento ad alcune ipotesi, che sembrano presentare qualche analogia con le precedenti. Tali, per es., quelle che ricadono nella previsione degli artt. 1706 co. 2° e 1731, rispetto alle quali, appunto, si potrebbe, allo stesso titolo, ravvisare la fisionomia della proprietà temporanea. Anche in queste, in effetti, l'acquisto della proprietà da parte di un determinato soggetto (mandatario ad acquistare o ad alienare; commissionario) ha carattere essenzialmente strumentale e in certo senso episodico; avviene, cioè, in vista del e come mezzo per il raggiungimento di uno scopo (Carraro), cioè per l'adempimento di un'obbligazione, che comporta l'ulteriore trasferimento (a seconda dei casi, al mandante ovvero a terzi) del medesimo diritto. Ma anche questa volta, si può dire che la connessione con lo scopo accennato non tocca la normale struttura del diritto di proprietà, che potrebbe avere sorte autonoma indipendentemente dall'attuazione della obbligazione, alla quale strumentalmente risulta coordinato (contra, per ultimo, Carraro), salve le normali conseguenze dell'inadempimento di questa.

Un'altra ipotesi, nella quale esplicitamente si è parlato di proprietà temporanea è, infine, quella del diritto che il prenditore o il giratario di un titolo di credito (artt. 1992 ss.) ha sul titolo medesimo considerato come documento e, in questo senso, come res (Carraro). Ora, mentre sembra esatto che tale diritto sia da configurare come un vero e proprio diritto di proprietà non è, invece, facile comprendere in che cosa dovrebbe consisterne la temporaneità. Anche qui, in effetti, si fa appello al carattere di strumentalità che, però, questa volta, sarebbe proprio non del diritto, bensì della res che sarebbe un bene non in sé, ma "in quanto serve al titolare del rapporto documentato" (per ottenere la prestazione cui è tenuto il debitore). Sicché, si dice, "si capisce che l'interesse del titolare del diritto a essere proprietario del documento cessi quando il diritto è estinto o la titolarità" è trasferita a un altro soggetto.

In realtà, la "temporaneità" che, in tal modo, si mette in evidenza, sembra non essere dissimile da quella di un diritto che abbia a oggetto una cosa consumabile e che si estingue quando, in conseguenza della normale utilizzazione, questa sia perita o sia divenuta comunque inutile avendo perduto certe sue qualità essenziali.

Come, però, non si può escludere che il dominus possa avere interesse a non consumare la res e a conservarla per una serie di scopi diversi, da quelli che potrebbero essere raggiunti con la sua utilizzazione, per così dire, naturale: così una analoga conclusione può valere anche per il diritto sul documento. E basta questo a far ritenere la considerazione di tale diritto come sottoposto a termine finale.

Senza insistere in una ulteriore rassegna di casi più o meno dubbi, si può già dire, in base a quanto sin qui osservato, che il limite temporale non deve essere confuso con l'eventuale carattere di instabilità impresso alla situazione dell'esistenza di una condizione risolutiva, o con l'apparente transitorietà o contingenza della situazione stessa, in quanto (ab externo) strumentalmente coordinata al soddisfacimento di uno scopo ulteriore. È poi anche possibile aggiungere che del tutto impropria appare la qualifica di temporaneità, a volte ricollegata alla situazione in considerazione della funzione tipicamente strumentale della res, che ne è oggetto.

Ciò conferma, in sostanza, che la qualifica suddetta ha e può avere senso soltanto là dove sussista una precisa determinazione di durata della situazione, apparendo a priori fissato il momento (purché certus an, anche se incertus quando), nel quale essa dovrà cessare di esistere. È, dunque, alla esistenza di un termine finale, che occorre fare riferimento. (U. Natoli, La proprietà. Appunti dalle lezioni, Milano, 1962, pp. 145-154).

Nel contesto di una riflessione dedicata a Il tempo e i confini delle cose (in Giust. civ.,1984, II, pp. 327 ss.) Massimo Confortini raccorda il tema della proprietà temporanea alla fattispecie di multiproprietà.

2. In via preliminare ritengo doveroso procedere a una puntualizzazione, che è anche un rilievo di carattere metodologico. Si è detto che la multiproprietà immobiliare costituisce un ipotesi di diritto reale atipico; o, il che è sostanzialmente equivalente, una forma di comunione caratterizzata dalla irreversibilità e immodificabilità al patto relativo all'uso turniario del bene; che la multiproprietà azionaria si realizza attraverso la creazione di società atipiche.

A me sembra che assegnare al fenomeno della multiproprietà la qualificazione di "atipico", respingerlo, cioè, all'interno di una sconfinata classe definita in ragione dell'elemento negativo della non appartenenza ai tipi noti, non equivalga a celebrare una ennesima vittoria della autonomia contrattuale, ma significhi piuttosto arrendersi di fronte alle caratteristiche di novità e originalità che esso presenta.

Con riguardo alla multiproprietà immobiliare, poi, parlare di un diritto reale atipico significa aver già compiuto una scelta di fondo con riguardo al principio del numero chiuso dei diritti reali.

Non è certo mia intenzione di impegnarmi su un tema tanto arduo e di così vasto respiro qual è quello della tipicità e del numero chiuso dei diritti reali, né intendo polemizzare con gli interventi degli oratori che mi hanno preceduto. Solo avverto il bisogno di segnalare che il punto di partenza della indagine da me svolta precede la scelta fra tipico e atipico, sta prima dell'accettazione o della relazione della regola del numero chiuso dei diritti reali.

Io credo che sia un dovere precipuo dell'interprete, prima di sacrificare all'idolo dell'autonomia contrattuale il principio della tipicità dei diritti reali o delle società, prima di compiere una scelta in ordine alla regola del numero chiuso dei diritti reali, prima di arrendersi, insomma, di sperimentare tutte le risorse tecniche del sistema e di sfruttare fino in fondo l'enorme patrimonio elaborato dalla nostra dottrina.

3. Quali sono i tratti caratteristici del fenomeno della multiproprietà?Dagli slogan pubblicitari inventati dagli operatori del settore per promuovere questa nuova forma di investimento immobiliare e dalle formule coniate dai giuristi, emerge netto e limpido il problema della multiproprietà.

I primi, facendo leva su quell'ésprit de la propriété qui somneil chez touts les italiens, offrono della multiproprietà l'immagine di un diritto reale avente per oggetto il tempo; un diritto che in luogo di svolgersi nel tempo, sembra destinato a esercitarsi sul tempo.

I secondi, nel tentativo di definire, con formula densa ed ellettica, i caratteri salienti della figura, parlano di proprietà spazio-temporale, di diritto intermittente, di proprietà periodica.

Ma da quegli slogans e da quelle formule traspare già con chiarezza il problema di fondo della multiproprietà: esso è il problema delle cose nel tempo e nello spazio. Cose Spazio Tempo. Sono queste le tre parole chiave della multiproprietà.

4. Cose e Spazio. L'abbinamento delle parole Cose e Spazio, quasi istintivamente ci riporta con la memoria al tormentato dibattito che occupò la dottrina italiana ed europea (Proudhon, Laurent; Crome, Gierke; Krainz-Pfaff; Leemann; Heymann) nell'arco del tempo compreso tra il secolo XIX E i primi decenni del secolo XX, intorno alla nozione giuridica di spazio.

Da un lato, le teorie che configuravano lo spazio come una res suscettibile di appropriazione, legate presso di noi agli illustri nomi di Coviello, Bonfante e Arangio-Ruiz, dall'altro, le teorie che negavano la possibilità di assumere lo spazio come una realtà, sia pure solo giuridica, legate sopratutto al nome di Segré.

Frutto maturo di quella disputa dottrinaria l'opera di Carlo Maiorca il quale demolisce il dogma della cosa in sé, scardina il concetto di bene in senso giuridico come res e definitivamente libera la nozione giuridica del bene dal vincolo esclusivo dello spazio.

Appena accennato in "Lo spazio e i limiti della proprietà fondiaria", il tema dei rapporti tra le cose e lo spazio trova nel volume "Cosa in senso giuridico" compiuto e convincente svolgimento.

Una concezione pregiuridica e materialistica della cosa, ammonisce Maiorca, non ci permetterà mai di capire se "il fondo Corneliano sia in sé e per sé oggetto di un solo diritto di proprietà o di tanti quanti sono […] gli ettari, di tanti quanti sono i metri, i centimetri quadrati".

Ecco, io assumerei il nome di Maiorca come simbolo della liberazione della nozione di bene dai paludamenti corporali e dal vincolo esclusivo dello spazio.

5. Cose e Tempo. Quasi contemporanea agli studi di Maiorca sulla cosa è un'opera giovanile di Allara sulla proprietà temporanea. In un saggio del 1930, pubblicato su "Il Circolo giuridico palermitano", si compie lo storico incontro tra la proprietà e il tempo, un incontro vedremo, che è anche un primo e acuto spunto intorno al problema dei rapporti tra cosa e tempo.

La proprietà temporanea di Allara non è soltanto la definitiva vittoria del pensiero giuridico positivo sulle suggestioni e i fremiti giusnaturalistici; non è solo l'ardita soluzione tecnica del problema del termine inerente al diritto.

La proprietà temporanea di Allara è, forse sopra di ogni altra cosa, la prima formulazione teorica di una legge di coesistenza di due proprietà incidenti sulla medesima cosa in senso empirico e materialistico; una cosa, che dal punto di vista giuridico, diviene due beni definiti temporalmente dal termine.

Il termine definisce l'oggetto del diritto del proprietario "presente" e, contestualmente, definisce l'oggetto del diritto del proprietario "futuro".

E non c'è dubbio che Allara intuì che il problema della limitazione temporale al diritto di proprietà fosse, in primo luogo, un problema che riguarda e investe l'oggetto del diritto.

In un quesito dal tono scolastico, ma che oggi si riempie quasi di un sapore profetico, è contenuta una straordinaria intuizione di Allara in ordine al rapporto tra le Cose e il Tempo:

"Per ciò che riguarda l'entità della limitazione di tempo, si domanda se si possa ancora parlare di proprietà quando la durata del diritto sia ridotta a un intervallo di tempo molto ristretto. Può, per es. parlarsi della proprietà di un fondo per un giorno? Così impostata la questione, essa si presenta di impossibile soluzione, poiché non è dato, con riguardo esclusivo al tempo, di stabilire il taglio netto al di là del quale resti pregiudicato il diritto di proprietà. Si deve avere invece riguardo all'oggetto su cui ricade il diritto di proprietà e ritiene che venga meno quest'ultimo allorquando la limitazione di tempo elimina del tutto lo sfruttamento a cui la cosa, per sua natura è destinata".

Si intravede, in questo brano di Allara, la brillante intuizione che il tempo non incide direttamente sul contenuto del diritto, ma riguarda in primo luogo l'oggetto di esso; e inoltre, che la proprietà tollera limitazioni temporali spinte fino al limite estremo oltre il quale la cosa perde ogni utilità. (Questo punto di Allara è, poi, ulteriormente ribadito in uno scritto successivo sulle vicende, nel quale l'autore assimila significativamente l'ipotesi dell'inadempimento tardivo a quella dell'inadempimento parziale.

 Esso trova, inoltre, suggestivi punti di contatto con il pensiero di Osti, che a proposito dei contratti a esecuzione continuata o periodica, veniva parlando del tempo come di un parametro necessario per la determinazione dell'oggetto del diritto).

Così come abbiamo assunto il nome di Maiorca per simboleggiare la definitiva liberazione del concetto di bene dal vincolo esclusivo dello spazio, credo che a ragione si possa assumere il nome di Mario Allara per simboleggiare l'incontro tra la teoria delle cose e il tempo.

6. Ma il passaggio dalla legge di coesistenza di due proprietà incidenti sulla medesima cosa in senso naturalistico, alla multiproprietà, che io ritengo costituisca una ipotesi di coesistenza di una pluralità di proprietà aventi per oggetto bensì la stessa cosa in senso empirico e naturalistico, ma diversi beni in senso giuridico, questo passaggio, dicevo, richiede una pausa di attenta riflessione.

Allara configura il tempo come una retta, come qualcosa che corre in avanti e, perciò, egli non può concepire altra forma di coesistenza di proprietà sulla stessa cosa, che non sia coesistenza di due diritti.

Il tempo, però, dal punto di vista della norma giuridica, non ha un andamento rettilineo, ma (per restare a immagini geometriche) circolare. Esso non è qualcosa che corre in avanti, ma qualcosa che torna su se stesso. Il legislatore non conosce (di regola) l'1.5.1984 o il mese di maggio 1984, o la settimana che va dal 1 al 7 maggio 1984. Il legislatore conosce il primo maggio, il mese di maggio e la settimana che va dal 1 al 7 maggio. Ed allora è bensì vero che vi è un solo 1.5.1984, ma i 1 maggio, i mesi di maggio, le settimane che vanno dal 1 al 7 maggio, fintanto che il tempo continuerà a essere scandito (a norma degli art. 2962 e 2963 c.c. e 153 c.p.c.) secondo le misure convenzionali del calendario Gregoriano ricorreranno ogni anno. Ci saranno sempre.

Ed è proprio la circostanza che gli intervalli cronologici convenzionalmente individuati dalla norma sono ricorrenti, che non solo rende possibile giuridicamente e logicamente la possibilità di scomporre la cosa nel tempo, ma dà pure ragione dell'enigma di un diritto bensì perpetuo (cioè senza predeterminazione di un termine finale) ma temporalmente limitato (limitato, appunto a intervalli cronologici ricorrenti).

Il giorno 1 maggio, o la settimana 1-7 maggio di ogni anno esprimono (in "ogni anno") la ciclicità ricorrente del tempo, il quale, pur fluendo, ripercorre per così dire, la propria strada e perciò identici mesi e giorni e ore.

Quando affermiamo che il multiproprietario è titolare di un diritto di godimento su un bene definito anche temporalmente, intendiamo dire che il diritto, una volta nato, ha per oggetto un bene definito secondo un dato criterio di ciclicità.

7. Il corollario che discende dal discorso fin qui svolto è che la unicità corporale della cosa non coincide con la unicità del bene in senso giuridico.

Come si accennava poc'anzi allo stesso modo in cui la circostanza che un fondo possa essere misurato in metri o in centimetri non ci autorizza a moltiplicare le situazioni di dominio per il numero dei sottomultipli dell'unità di misura presa in considerazione, il fatto che nella ciclicità ricorrente del tempo il bene sia suscettibile di essere misurato in giorni mesi od anni non autorizza a moltiplicare le situazioni di dominio per il numero delle unità di misura adottate.

È forse vero, però, il contrario. E cioè che alla astratta possibilità riconosciuta al proprietario di scomporre la unicità della cosa in una molteplicità di beni (diceva Auricchio: dividere le cose significa moltiplicare la proprietà) operando una individuazione nello spazio (pensiamo al caso della lottizzazione), con ogni probabilità è costruibile una analoga possibilità di dividere le cose facendo impiego delle misure convenzionali del tempo. Operando, cioè, una individuazione nel tempo.

Il metro e il giorno non sono misure dell'interesse giuridico, ma parametri necessari per la individuazione dell'oggetto sul quale si appunta l'interesse.

8. Si apre qui l'ulteriore e grave problema dell'atto di individuazione. Che una teoria dell'atto di individuazione non potesse prescindere da una netta presa di posizione in ordine al concetto di bene in senso giuridico, aveva già con la consueta acutezza intuìto Alberto Auricchio, il quale con suggestiva e rara puntualità veniva parlando del rinnovarsi e moltiplicarsi della proprietà con l'unione e la individuazione dei beni.

9. Concludendo, mi sembra di poter affermare che forse la strada da seguire per offrire al fenomeno della multiproprietà un inquadramento dommatico soddisfacente, non passa né attraverso la negazione del principio della tipicità dei diritti reali e delle società, né attraverso il rifiuto della regola del numero chiuso dei diritti reali.

Neppure ritengo che essa debba muovere verso la oggettivazione del concetto di tempo.

Forse le radici storiche del giovane istituto della multiproprietà vanno ricercate non tanto nella comunione, intesa come contitolarità della proprietà, concorrenza di diritti sulla cosa, quanto nelle elaborazioni tecniche intorno al concetto della proprietà per piani orizzontali e cioè negli studi che si sono misurati con la difficoltà concettuale di una coesistenza di proprietà incidenti sulla stessa cosa in senso empirico (il fondo). Quella stessa res, che per un miracolo della logica già è stata moltiplicata in una pluralità di beni in senso giuridico.



LA MULTIPROPRIETA'

Il fenomeno della multiproprietà in quest'ultimo quindicennio ha trovato una diffusione da tutti constatabile e ha ricevuto crescente attenzione da parte dei giuristi, come illustra Guido Alpa nel saggio La multiproprietà nell'esperienza contemporanea (in La multiproprietà, a cura di G. Alpa e M. Iasiello, Padova, 1993, p. 2355).

1. "Multiproprietà": una formula da decodificare

Per il giurista, specie per il giurista italiano, l'espressione "multicomproprietà" (talvolta commutata in multicomproprietà, casa-vacanza a tempo, e così via) continua a costruire una formula magica, tuttora da decodificare.

Sulla natura giuridica dell'operazione economica non si è consolidato un orientamento unitario della dottrina, né si è riscontrato precedenti di qualche rilievo in giurisprudenza. Ciò è determinato dal fatto che i modelli seguiti acquistano connotati di novità - per quanto riguarda il loro contenuto economico - mentre possono facilmente essere ascritti dalla disciplina tradizionale della proprietà, della comproprietà, del contratto, per quanto riguarda i loro effetti.

Anche se la nomenclatura non è vincolante per il giudice, è certo che si trova in presenza di un nuovo modo di usare la proprietà. Multiproprietà è espressione felice, desunta dall'espressione francese nella quale il fenomeno ha avuto ampia diffusione e notevoli apprezzamenti da parte della dottrina e delle categorie professionali e degli utenti, in cui si esprime in modo sintetico la struttura del diritto, che consiste nella titolarità comune di un diritto di proprietà (e quindi nella titolarità di un diritto di "comproprietà", o di comunione) tra più persone.

Alla stessa stregua di qualsiasi altro diritto da esercitarsi in comunione, i singoli titolari convengono i modi e le forme nelle quali esercitare il loro diritto, autolimitandone i contenuti (e i poteri di autolimitazione sono infiniti, in un regime, come il nostro, che riconosce amplissima libertà ai poteri negoziali dei privati) e i tempi di esercizio.

Nella multiproprietà, infatti, il titolare del diritto può esercitare il suo diritto solo per una frazione di tempo ogni anno, beninteso per un periodo di anni illimitato, essendo perpetuo quel diritto, alla stessa stregua di ogni diritto di proprietà esclusivo e individuale.

Il significato dell'operazione è assai semplice: anzi che procedere all'acquisto di uno o più locali, di un alloggio, di una piccola costruzione indipendente, limitando la circolazione di una cospicua somma di denaro ed eventualmente ricorrendo a onerose condizioni di credito e nello stesso tempo circoscrivendo la fruizione dell'immobile a brevi periodi di villeggiatura, ovvero prendere in locazione (ma senza fruire di servizi accessori) alcuni locali, si rende ora disponibile un'alternativa assai vantaggiosa, si provvede una somma modesta, si "acquista" un periodo di fruizione, alloggiando in locali che, a turno, sono offerti ai diversi partecipanti all'operazione.

I vantaggi economici del privato sono evidenti, anche perché la condizione dell'alloggio, per regolamento interno, deve risultare sempre idonea all'uso, i "periodi" si possono costituire a oggetto di scambio tra i partecipanti, di vendita e di successione mortis causa, e così via: circolano, giuridicamente, alla stessa stregua di un bene immobile, e il loro prezzo è commisurato all'ampiezza dell'alloggio, all'ampiezza del periodo, alla ricorrenza del periodo nell'arco dell'anno, alla stagione prescelta, alla località interessata.

Si possono, in verità, individuare nell'operazione così organizzata, anche vantaggi per la collettività: la concentrazione dei periodi e degli alloggi è garanzia di concentrazione delle iniziative edilizie, sì che la fruizione degli immobili avviene evitando la proliferazione delle abitazioni e la degradazione dell'ambiente; il rischio di perdere, per l'anno successivo, la possibilità di fruire dell'alloggio è un efficace fattore psicologico a essere presenti, e quindi comporta un notevole afflusso di avventori nella località prescelta,costituendo per parte sua elemento non trascurabile nell'economia della zona; l'organizzazione dei servizi interni all'insediamento promuove l'occupazione locale; e i vantaggi indotti dall'operazione risultano quindi di qualche rilievo.

2. Le multiproprietà

Così come le operazioni economiche di multiproprietà possono avere vario contenuto (e i regolamenti, acclusi ai depliant illustrativi, mostrano che assai diverse tra loro sono le formule in uso) anche le forme giuridiche della multiproprietà possono variare.

Occorre infatti precisare che la formula di "multiproprietà" è assai ampia, ricomprendendo tipi di gestione alberghiera, o comunioni con servizi alberghieri che variano a seconda dei regolamenti interni. Per quanto sia difficile fare generalizzazione si tratta di una figura ibrida che presenta caratteri tipici del contenuto della proprietà turnaria (oggi impiegata anche per l'acquisto e l'armamento delle navi, e di calcolatori elettronici) e talvolta anche i caratteri tipici del contratto d'albergo.

In uno dei primi studi sul tema si sottolineava infatti che sebbene accreditata dagli stessi operatori del settore al fine (abbastanza scoperto) di superare le inevitabili resistenze psicologiche che, almeno in un primo momento, incontrano presso il pubblico le proposte commerciali che fuoriescono dagli schemi ormai collaudati, la tendenza ad accostare, sul piano pratico-economico, la posizione del "multiproprietario" a quella tradizionale del proprietario immobiliare finisce con il porre in ombra taluni aspetti caratteristici dell'operazione "multiproprietà", che sembrano piuttosto leggittimare un parallelismo con il c.d. "contratto alberghiero". Basta infatti pensare che, siccome un efficiente sistema di uso turnario del bene deve necessariamente evitare nell'utente i fastidi e i tempi morti di norma connessi alla "presa in possesso" di un appartamento, le singole unità vengono cedute non solo completamente ammobiliate e fornite di tutti gli arredi e corredi, ma anche con l'assicurazione che nel complesso immobiliare saranno gestiti servizi di reception, custodia, cambio settimanale della biancheria, pulizia dell'alloggio al termine di ogni turno, manutenzione, ecc.
Per altro verso, i regolamenti che reggono vari insediamenti turistici fanno immancabilmente divieto ai "multiproprietari" di ospitare contemporaneamente in ciascun appartamento persone in numero superiore ai posti-letto disponibili.

La tentazione di assimilare il residence destinato in "multiproprietà" a un grande albergo diviene ancor più motivata se - come accade di regola - in esso funzioni un servizio di bar ristorante (con possibilità di prestazioni anche presso i singoli appartamenti), di discoteca, di pizzeria, di baby sitters, di locazione sci, ecc., cui gli utenti possono accedere versando i relativi importi; ovvero se - come si verifica in pochi casi - la società che cura le "vendite in multiproprietà" garantisca ai clienti, attraverso la propria organizzazione commerciale, la possibilità, salvo eventuale conguaglio, non solo di modificare in ogni momento il periodo di godimento turnario o di trasferire il loro "diritto" su altro alloggio disponibile nello stesso insediamento residenziale ovvero in analogo complesso sito in altra località, ma anche la facoltà di scambiare un proprio "periodo-vacanza" con uno dei "multiproprietari" in un altro dei residence dislocati in varie stazioni turistiche italiane e non, che siano, direttamente o indirettamente, collegati all'organizzazione stessa.

Le formule giuridiche comprendono sia la multiproprietà fondata sulla comunione sia quella sul contratto di società per azioni. Questo secondo modello è però in pratica abbandonato, perché ha dato luogo a diversi inconvenienti, ed è parso poco "commerciabile". Nel primo si distinguono due sottotipi: quello che comprende la comunione dell'intero edificio (con annesse le pertinenze) e quello invece che comprende solo l'appartamento, cioè l'unità abitativa, venendo a comporre un insieme di multiproprietà.

 
Ogni modello, e ogni sottotipo, presenta due aspetti fondamentali: l'aspetto tipicamente proprietario, che attiene all'uso dell'unità immobiliare e quello alberghiero, che riguarda i servizi resi all'unità, i servizi comuni e i "comforts" eventuali offerti agli utenti.

Per apprezzare il congegno tecnico è conveniente esaminare un regolamento condominiale relativo alla proprietà turnaria costituita in un immobile precedentemente destinato a utilizzazione alberghiera:

A. Premesse, finalità e scopi

Regolamento di comunione tra i comproprietari dell'Albergo xy.
1) La S.p.a. è proprietaria dell'Albergo xy.
2) Nel quadro della realizzazione del proprio oggetto sociale, la S.p.a. intende porre in vendita il detto Albergo in quote di comproprietà indivise, immodificabili e non frazionabili, così da costituire una Comunione, e a tal fine ha predisposto la tabella di suddivisione e identificazione delle quote, che è essa pure immodificabile per patto espresso e che si allega al presente Regolamento. (Alleg. A).
3) Fra gli scopi della Comunione vi è principalmente quello di attribuire a ciascuna quota il diritto turnario esclusivo e permanente di godere, per determinati periodi settimanali di ciascun anno, di una specifica unità fra quelle costituenti l'Albergo, a condizioni particolari e preferenziali di prenotazione e di utilizzo.
4) In correlazione a ciò il complesso dei beni oggetto della Comunione dovrà essere concesso in affitto affinché nel complesso medesimo venga gestita ed esercitata l'azienda alberghiera, nel rispetto della destinazione e di patti contrattuali, in forza di contratto decennale da stipularsi e trascriversi, secondo lo schema che pure si allega al presente Regolamento. (Alleg. B)
5) Tale contratto dovrà inoltre e per tanto alla sua scadenza essere rinnovato o, in caso di anticipata risoluzione, sostituito da altro con eguali finalità e contenuti, sempre nel rispetto della destinazione dell'Albergo e nel perseguimento degli scopi della Comunione.
6) Con la vendita della prima quota si costituisce quindi la Comunione, con l'espressa pattuizione che le norme del presente Regolamento sono vincolanti per tutti i comproprietari dell'Albergo, e per i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo.
7) Nell'intento di rendere accessibile al maggiore numero di persone la partecipazione alla Comunione e quindi al godimento turnario, anche nel quadro di un indirizzo di carattere sociale e turistico e di un quanto maggiore possibile avvicendamento nell'utilizzo del servizio alberghiero, si precisa che a ciascun partecipante non potrà essere intestato per atto tra vivi un numero di quote superiore a otto settimane […].

2) Per espressa pattuizione contrattuale la destinazione turistico-alberghiera dell'Albergo xy non potrà, in nessun caso, essere modificata.

Inoltre il complesso alberghiero, bene comune inteso nella sua unitarietà strutturale e funzionale, non è divisibile, in quanto l'eventuale divisione in tutto o in parte dei beni in comunione farebbe cessare, per questi ultimi, la possibilità di servire all'uso e alla finalità cui sono destinati. Detti beni sono pertanto riconosciuti e dichiarati, con vincolo perpetuo nel tempo, assolutamente immodificabili e indivisibili a norma dell'art. 1112 c.c.

3) Come già precisato sub A-4) e A-5), il complesso alberghiero dovrà essere concesso in affitto, in forza di contratto decennale da stipularsi sulla base della bozza allegata (alleg. B): tale contratto, alla sua scadenza convenzionale o anticipata, dovrà essere rinnovato e/o sostituito da altro avente eguale finalità, costituendo esso strumento per l'attuazione dello scopo della Comunione. Prevalente infatti, fra gli obblighi dell'affittuario, è quello di riconoscere alla proprietà per ciascun anno un numero di "buoni" pari al numero delle quote (a tal fine nel contratto di locazione è inserita una tabella eguale a quella di cui sub A-2), che conferiscono a ciascuna quota il diritto di prenotazione e di utilizzo della rispettiva unità dell'Albergo per il rispettivo periodo settimanale a condizioni particolari e preferenziali; tali "buoni" saranno attribuiti ai comproprietari, in funzione delle quote cui si riferiscono, a cura dell'amministrazione.

4) Fanno carico fra l'altro all'affittuario tutte le riparazioni e tutti gli interventi di ordinaria manutenzione per quanto attiene al complesso a lui affittato, nonché l'obbligo di curare il rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni che lo riguardano, e il rispetto delle norme di pubblica sicurezza, di quelle igieniche e sanitarie, e in genere, di quelle amministrative riguardanti l'esercizio dell'Albergo.

5) Nel quadro del regime di comproprietà indivisa dalla Comunione disciplinato dal presente Regolamento, nonché nel rispetto della destinazione Alberghiera espressamente si conviene:

a) che nella formazione della tabella di suddivisione e identificazione delle quote di cui sub A-2) si è tenuto conto ai fini del godimento del solo periodo intercorrente fra il 2/12 di ogni anno e il 5/11 dell'anno successivo;

b) che solo durante detto periodo a ciascuna quota di comproprietà spetta, infatti e pertanto, il diritto di prenotazione e di utilizzo di cui sub A-3, perpetuo, turnario ed esclusivo di una predeterminata unità immobiliare dell'Albergo per un predeterminato periodo settimanale di ciascun anno;

c) che, infine e pertanto, nel residuo periodo dal 6/11 al 1/12 di ogni anno, è escluso qualsiasi godimento da parte dei comproprietari essendo prestabilita, ed espressamente pattuita nel contratto di affitto, la chiusura dell'Albergo al fine di procedere alle necessarie opere di revisione, pulizia generale, rinnovo, avvicendamento e controllo.

D. Natura del regime di comproprietà e godimento turnario dell'Albergo xy

1) I comproprietari hanno diritto al godimento dell'unità immobiliare di loro spettanza per il periodo di competenza, alle condizioni di prenotazione e di utilizzo di cui sub A-3) e in forza del "buono" di cui sub C-3), nel rispetto della destinazione alberghiera delle unità medesime e del complesso, nonché della vigente legislazione italiana e delle correlative disposizioni che saranno emanate dalla Direzione dell'Albergo e portate a conoscenza dei clienti a mezzo di avvisi esposti nelle camere e nei luoghi comuni.

2) Il "buono" di cui all'art. C-3) potrà essere utilizzato dai comproprietari direttamente, ovvero essere ceduto a terzi a titolo oneroso o gratuito. La cessione dovrà essere comunicata alla Direzione dell'Albergo. 

3) Ciascun "buono" attribuirà al portatore il diritto di godere dei servizi pertinenziali ed essenziali dell'Albergo (ossia di quelli inerenti l'alloggiamento, la custodia, le operazioni di immissione, la consegna e il rilascio delle unità immobiliari, la pulizia delle stesse e dei relativi servizi igienici, il cambio della biancheria, il servizio telefonico interno, l'uso degli impianti di televisione, condizionamento filo diffusione, nonché di ogni altro impianto di cui le unità immobiliari sono dotate, la pulizia generale delle parti comuni e in genere dell'intero Albergo) con uno sconto del 70% sulla tariffa.

4) I "buoni" saranno utilizzabili solo per il periodo di ciascun anno sugli stessi indicato.

5) Il comproprietario che non potesse o non intendesse utilizzare il "buono" nei modi e nei termini di cui al presente Regolamento, dovrà farne pervenire comunicazione scritta alla Direzione dell'Albergo almeno 45 giorni prima dell'inizio del relativo periodo di prenotazione. La comunicazione avrà effetto solo per il periodo dell'anno cui il "buono" si riferisce.

In conseguenza della comunicazione la Direzione dell'Albergo sarà libera di utilizzare l'unità immobiliare cui il "buono" si riferisce, attribuendo a terzi il godimento al prezzo corrente della tariffa in vigore.

Il 40% di quanto così venisse incassato dalla Direzione dell'Albergo dovrà, a titolo di corrispettivo, da questa essere versato all'amministratore della Comunione, il quale provvederà ad accreditarlo al titolo del "buono".

6) La validità di ciascun "buono" decadrà dalle ore 18 del giorno successivo a quello iniziale del periodo di prenotazione e, qualora entro il predetto termine il possessore del buono stesso non si sia presentato, la Direzione dell'Albergo sarà libera di utilizzare l'unità immobiliare relativa attribuendone a terzi il godimento al prezzo corrente della tariffa in vigore. Anche in questo caso il 40% di quanto venisse così incassato dalla Direzione dell'Albergo dovrà, sempre a titolo di corrispettivo essere da questa versato all'amministratore della Comunione, il quale provvederà ad accreditarlo al titolare del "buono".

7) In deroga a quanto previsto ai numeri 5) e 6) di questo articolo, ciascun possessore di un "buono" potrà, eccezionalmente e ove ne sussista una giusta causa, utilizzare l'unità immobiliare oggetto della prenotazione con ritardo sul termine di inizio e/o per un periodo inferiore a quello della prenotazione stessa, ben inteso dandone tempestiva comunicazione alla Direzione dell'Albergo e in ogni caso corrispondendo a questa l'importo dovuto per i servizi pertinenziali essenziali, di cui al n. 3) del presente articolo, per l'intero periodo in questione.

8) Ciascun possessore di un "buono" potrà utilizzare l'unità immobiliare cui il buono stesso si riferisce dalle ore 16 del giorno di inizio del periodo di prenotazione e fino alle ore 10 del giorno successivo a quello finale del periodo indicato sulla tabella. L'unità immobiliare dovrà quindi essere lasciata libera da persone, cose e oggetti personali al massimo entro le ore 10 del menzionato giorno successivo a quello finale nel rispetto della destinazione dell'Albergo e dei diritti di tutti gli altri comproprietari. L'utilizzazione dovrà avvenire secondo il normale uso di una camera di albergo, rispettando quindi tutte le normative stabilite dagli organi amministrativi competenti, nonché le particolari disposizioni che, anche subordinatamente a tali normative, saranno emanate dalla Direzione dell'Albergo e portate a conoscenza dei clienti a mezzo di avvisi esposti nelle camere e nei luoghi comuni. Nel periodo dell'utilizzo dell'unità si dovranno avere cura e il rispetto massimi per i beni affidati, mantenendo e conservando i beni stessi in perfetto stato di efficienza, di ordine e di decoro, e informando immediatamente la Direzione dell'Albergo di ogni guasto, rottura e/o riparazione che si rendessero necessari. All'atto di ciascun rilascio la Direzione dell'Albergo dovrà accertare lo stato dei beni restituiti, e provvederà ad addebitare il costo di eventuali riparazioni e/o sostituzioni causate dal comproprietario o dal cessionario del "buono".

9) Nelle singole unità immobiliari non potranno essere alloggiate contemporaneamente persone in numero maggiore di quello dei posti letto di cui l'unità stessa è dotata.

10) Tutte le norme del presente Regolamento sono vincolanti, per i familiari dei comproprietari e/o per i cessionari dei "buoni", dai quali ciascun comproprietario si impegna, sotto la sua personale responsabilità, a farle rispettare.

11) Il versamento dei corrispettivi dovuti in caso di mancato utilizzo dei "buoni ", e di cessione quindi a terzi del godimento delle relative unità immobiliari, dovrà essere effettuato ogni trimestre dalla Direzione dell'Albergo all'Amministratore della Comunione, specificando all'atto di ogni versamento le unità immobiliari, i relativi buoni e i rispettivi periodi di prenotazione cui i corrispettivi stessi si riferiscono.

È datata 26 ottobre 1994 la direttiva 94/47/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "Concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti Relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale dei beni Immobili ":

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'art. 100 A, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando in conformità alla procedura di cui all'art. 189 B del trattato, 

1) considerando che le disparità tra legislazioni nazionali in materia di contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili sono tali da comportare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, distorsioni di concorrenza e barriere fra mercati nazionali;

2) considerando che la presente direttiva è volta a creare una base minima di norme comuni in materia che consentano di garantire il buon funzionamento del mercato interno e, in tal modo, la tutela degli acquirenti; che è sufficiente che tali norme riguardino le transazioni contrattuali soltanto negli aspetti relativi all'informazione sugli elementi costitutivi del contratto, le modalità della trasmissione di tale informazione, le procedure e modalità di risoluzione e di recesso; che lo strumento adeguato per raggiungere il suddetto obbiettivo è costituito da una direttiva; che pertanto la presente direttiva rispetta il principio di sussidiarietà;

3) considerando che la natura giuridica dei diritti che formano oggetto dei contratti contemplati dalla presente direttiva differisce notevolmente da uno Stato membro all'altro; che è quindi opportuno riferirsi in modo sintetico a queste diverse legislazioni fornendo una definizione sufficientemente ampia di tali contratti, senza che ciò implichi un'armonizzazione a livello comunitario della natura giuridica dei diritti in questione;

4) considerando che la presente direttiva non mira a regolamentare le modalità di conclusione, negli Stati membri, di contratti di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili né le base giuridiche di detti contratti;

5)considerando che, nella prassi, i contratti concernenti l'acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili differiscono dai contratti di locazione; che tale differenza si manifesta, tra l'altro nelle modalità di pagamento;

6) considerando che si osserva sul mercato che taluni alberghi, residenze alberghiere o altre strutture turistiche residenziali analoghe sono interessati da transazioni contrattuali simili a quelle che hanno reso necessaria la presente direttiva;

7) considerando che è opportuno evitare indicazioni incomplete, ovvero che possano indurre in errore, nelle informazioni riguardanti in maniera specifica la vendita di diritti di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili; che tali informazioni devono essere integrate da un documento complementare che deve essere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta; che le informazioni contenute in tale documento devono far parte del contratto di acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili;

8) considerando che, allo scopo di garantire all'acquirente un elevato livello di tutela e date le caratteristiche particolari dei sistemi di utilizzazione a tempo parziale dei beni immobili, il contratto di acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili deve contenere alcuni elementi minimi;

9) considerando che per stabilire una protezione efficace degli acquirenti in tale settore è opportuno precisare gli obblighi minimi a carico dei venditori nei confronti degli acquirenti;

10) considerando il contratto di acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili deve essere redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro o in una delle lingue dello Stato membro di cui egli è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità; che occorre prevedere una traduzione conforme al contratto ai fini dell'espletamento delle necessarie formalità nello Stato membro in cui è situato il bene;

11)considerando che, per offrire all'acquirente la possibilità di valutare meglio gli obblighi derivanti dai contratti conclusi e i diritti relativi, è opportuno concedergli un termine entro il quale egli possa recedere dal contratto senza indicarne le ragioni, tenendo conto del fatto che il bene immobile è spesso situato in uno Stato e sottoposto a una legislazione diversi da quelli dell'acquirente;

12) considerando che la richiesta, da parte del venditore, di anticipi di pagamento prima della scadenza del termine entro il quale l'acquirente può recedere dal contratto, può ridurre la tutela dell'acquirente; che è quindi opportuno vietare gli anticipi prima della scadenza del predetto termine;

13) considerando che, in caso di risoluzione o di recesso da un contratto di acquisizione di un diritto di utilizzazione a tempo parziale di uno o più beni immobili il prezzo sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso all'acquirente, dal venditore o da terzi sulla base di un accordo concluso tra questi e il venditore, occorre prevedere che il contratto di credito sia risolto senza applicazione di penali;

14) considerando che esiste in alcuni casi il rischio di privare il consumatore dalla tutela concessa dalla presente direttiva, designando il diritto di un paese terzo come diritto applicabile al contratto; che conseguentemente è opportuno prevedere disposizioni miranti a prevenire tale rischio;

15) considerando che spetta agli stati membri emanare provvedimenti volti ad assicurare l'adempimento degli obblighi del venditore, hanno adottato la presente direttiva:

Art. 1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrativi degli Stati membri relativi alla tutela degli acquirenti per alcuni aspetti dei contratti direttamente o indirettamente riguardanti l'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili.

La presente direttiva verte unicamente sulle disposizioni concernenti gli aspetti delle transazioni contrattuali connessi con:

- l'informazione sugli elementi costitutivi del contratto e le modalità di trasmissione di tale informazione;
- le procedure e le modalità di risoluzione e di recesso.

Nel rispetto delle norme generali del trattato gli Stati membri mantengono le loro competenze riguardo agli altri aspetti, tra l'altro per la determinazione della norma giuridica dei diritti che formano oggetto dei contratti contemplati dalla presente direttiva.

Art. 2. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
- "contratto direttamente o indirettamente riguardante l'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili" (in proseguo: contratto), un contratto o un insieme di contratti concluso per almeno un periodo di tre anni con il quale direttamente o indirettamente, dietro corrispettivo di una certa somma globale, un diritto reale ovvero un altro diritto vertente sul godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore a una settimana, è costituito o forma oggetto di un trasferimento o di un impegno di trasferimento; - "bene immobile", un immobile o parte di esso, per uso di abitazione, su cui verte il diritto oggetto del contratto;
- "venditore", la persona fisica o giuridica che, nelle transazioni contemplate dalla presente direttiva e nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o s'impegna a trasferire il diritto oggetto del contratto;
- "acquirente", la persona fisica a cui, nelle transazioni contemplate dalla presente direttiva, per scopi che si possono considerare estranei alla sua attività professionale, viene trasferito il diritto oggetto del contratto, o a favore della quale è costituito il diritto oggetto del contratto.

Art. 3. 1) Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione disposizioni adeguate affinché il venditore sia tenuto a consegnare a ogni persona che richieda informazioni sul bene immobile o sui beni immobili un documento a tal fine. Oltre a una descrizione generale del bene o dei beni, il documento contiene almeno informazioni succinte e precise sugli elementi indicati nell'allegato, lettere da a) a g), i) e l)e indica come si possono ottenere ulteriori informazioni.

2) Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 che devono figurare nel documento ivi citato facciano parte integrante del contratto.

Salvo esplicito accordo delle parti, eventuali modifiche alle informazioni contenute nel documento di cui al par. 1 possono essere determinate solo da circostanze indipendenti dalla volontà del venditore.

Le modifiche apportate alle informazioni devono essere comunicate all'acquirente prima della conclusione del contratto. Il contratto deve indicare esplicitamente tali modifiche.

3) La pubblicità relativa al bene immobile in questione fa riferimento alla possibilità di cui al par. 1 e indica il luogo dove esso può essere richiesto.

Art. 4. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione:

- che il contratto deve essere obbligatoriamente stipulato per iscritto, e contenga almeno gli elementi citati nell'allegato,
- che il contratto e il documento di cui all'art. 3, par. 1 debbano essere redatti nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui egli è cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità.

Tuttavia, lo Stato membro in cui risiede l'acquirente può imporre che in ogni caso il contratto sia redatto almeno nella sua lingua o nelle sue lingue, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della sua Comunità e - che il venditore debba fornire all'acquirente una traduzione conforme dal contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali della Comunità.

Art. 5. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione i seguenti elementi:
1) oltre alle possibilità offerte all'acquirente dalle legislazioni nazionali in materia di inefficacia dei contratti, l'acquirente:
- ha il diritto di recedere dal contratto stesso, senza indicarne le ragioni, entro dieci giorni civili dalla firma del contratto da ambo le parti oppure dalla firma da ambo le parti di un contratto preliminare vincolante. Se il decimo giorno è festivo, il termine è prorogato fino al giorno feriale successivo;
- se il contratto non contiene le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d1), d2), h), i), l) e m) dell'allegato al momento della firma del contratto da ambo le parti di un contratto preliminare vincolante, ha il diritto di recedere dal contratto stesso entro i successivi tre mesi. Se entro detto termine in tre mesi sono fornite le suddette informazioni, da tale momento l'acquirente disporrà del primo termine indicato nel primo trattino;
- se, allo scadere del termine di tre mesi di cui al secondo trattino, non si è avvalso del diritto di recesso e se il contratto non contiene le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d1), d2), h), i), k), l), e m) dell'allegato, ha il diritto di disporre, a decorrere del giorno successivo a tale scadenza, del termine previsto al primo trattino.

2) Se l'acquirente intende esercitare i diritti di cui al punto 1 esso invia, prima dello scadere del termine, alla persona il cui nome e indirizzo figurano a tal fine nel contratto una comunicazione che costituisca un mezzo di prova conformemente alle legislazioni nazionali, secondo le modalità nello stesso previste ai sensi della lettera l) dell'allegato. Il termine si considera rispettato ogni qualvolta la comunicazione di cui sopra, sempreché avvenuta per iscritto, venga inviata entro e non oltre la scadenza del termine stesso.

3) Se esercita il diritto di cui al punto 1, primo trattino, l'acquirente è tenuto a rimborsare se del caso solo le spese che, conformemente alle legislazioni nazionali, vengono sostenute per la stipulazione del contratto e il recesso e che corrispondono ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di cui al punto 1, primo trattino. Le suddette spese devono essere espressamente menzionate nel contratto.

4) Se esercita il diritto previsto nel punto 1, secondo trattino, l'acquirente non è tenuto ad alcun rimborso.

Art. 6. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione misure intese a vietare il versamento di acconti da parte dell'acquirente prima della fine del periodo di esercizio del diritto di recesso.

Art. 7. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che:

- se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito, concesso dal venditore, o - se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso all'acquirente da terzi in base a un accordo tra questi e il venditore, il contratto di credito sia risolto di diritto, senza alcuna penale, qualora l'acquirente eserciti il diritto di risoluzione o di recesso di cui all'art. 5.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di risoluzione del contratto di credito.

Art. 8. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che un eventuale clausola secondo cui l'acquirente rinuncia ai benefici dei diritti previsti dalla presente direttiva o secondo cui il venditore è esentato dalle responsabilità derivanti dalla presente direttiva, non vincoli l'acquirente, alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale.

Art. 9. Gli Stati membri prevedono le misure necessarie affinché, indipendentemente dalla legislazione applicabile, l'acquirente non sia privato dalla tutela accordata dalla presente direttiva, se il bene immobile è situato nel territorio di uno stato membro.

Art. 10. Gli Stati membri definiscono nella loro legislazione i mezzi da attuare in caso di inosservanza della disposizioni della presente direttiva.

Art. 11. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni più favorevoli in materia di tutela dell'acquirente nel settore da essa disciplinato, nel rispetto degli obblighi derivanti dal trattato.

Art. 12. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trenta mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 13. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Allegato. Elementi minimi che deve contenere il contratto di cui all'art. 4

a) L'identità e il domicilio delle parti, con indicazione esatta della qualità giuridica del venditore, al momento della conclusione del contratto, nonché dell'identità e del domicilio del proprietario;

b) la natura del diritto oggetto del contratto e una clausola che precisi quali sono le condizioni di esercizio di tale diritto nel territorio dello Stato membro in cui sono situati il bene o i beni e se tali condizioni siano state soddisfatte o, in caso contrario, quali condizioni occorra ancora soddisfare;

c) quando il bene è determinato, una descrizione di tale bene e della sua ubicazione;

d) qualora il bene immobile sia in costruzione:

1) lo stato di avanzamento dei lavori di costruzione;

2) una stima ragionevole del termine per il completamento del bene immobile;

3) se si tratta di un bene immobile determinato, il numero della licenza edilizia e il nome e indirizzo completi della o delle autorità competenti in materia;

4) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi comuni che consentono l'agilità del bene immobile (collegamento alla rete di distribuzione di gas, elettricità, acqua e telefono);

5) le garanzie relative sull'effettiva realizzazione del bene immobile e, in caso di mancato completamento dello stesso, quelle relative al rimborso di pagamenti effettuati ed eventualmente le modalità d'applicazione di queste garanzie;

e) i servizi comuni (luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui l'acquirente ha o avrà accesso e le relative condizioni;

f) le strutture comuni quali piscina, sauna, ecc., cui l'acquirente ha o avrà eventualmente accesso e, se del caso, le relative condizioni;

g) i principi applicabili in materia di manutenzione e riparazione del bene immobile, nonché amministrazione e gestione dello stesso;

h) l'indicazione precisa del periodo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato; la data a partire dalla quale l'acquirente potrà esercitare il diritto oggetto del contratto;

i) il prezzo che l'acquirente dovrà pagare per l'esercizio del diritto oggetto del contratto; la stima dell'importo che l'acquirente dovrà versare per l'utilizzazione degli impianti e servizi comuni, la base di calcolo dell'importo degli oneri connessi all'occupazione del bene immobile da parte dell'acquirente, degli oneri legali obbligatori (tasse, imposte e diritti) nonché delle spese amministrative accessorie (gestione, manutenzione e riparazione);

j) una clausola che menzioni che l'acquisto non comporterà alcuna spesa, onere o obbligo diversi da quelli stabiliti nel contratto;

k) la possibilità o meno di partecipare a un sistema di scambio e/o vendita del diritto oggetto del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio e/o di vendita sia organizzato dal venditore, o da un terzo da questi designato nel contratto;

l) informazioni sul diritto di risoluzione del contratto e di recesso del medesimo e l'indicazione della persona alla quale devono essere comunicati un'eventuale risoluzione o un eventuale recesso, con precisazione altresì della o delle modalità cui è necessario attenersi per detta comunicazione; l'indicazione precisa della natura e dell'importo delle spese che l'acquirente che eserciti il diritto di recesso è tenuto a rimborsare, conformemente all'art. 5, punto 3 della presente direttiva; eventualmente, informazioni sulle modalità per risolvere il contratto di credito connesso al contratto in caso di risoluzione o di recesso;

m) la data e il luogo in cui il contratto viene firmato da ciascuna delle parti.

In tempi successici la direttiva comunitaria è stata variamente recepita, nel modo che illustra Giorgio De Nova:

La Direttiva è stata attuata in Germania con la Teilzeit-Wohnrechtsgesetz del 20.12.1996; nel Regno Unito con le Time Share Act 1992; in Olanda con la l. 24.3.1997, che introduce nel c.c. gli artt. 48a e 48g; in Austria con la l. 27.3.1997, n. 32; in Danimarca con la l. 2.4.1997; in Irlanda con le Regulation del 13.5.1997; in Finlandia con la l. 11.12.1997; in Francia con la l. 98-566 dell'8.7.1998, che novella il code de la consommation; in Spagna con la l. 42/1998 del 15.12.1998, che detta una organica disciplina, sia civile sia fiscale; quanto all'Italia, l'art. 41 della l. 24.4.1998, n. 128 (la l. comunitaria 1995-1997), ha dettato i seguenti criteri di delega: "1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi: 

a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare a ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'art. 3 della direttiva, redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza dell'acquirente, ovvero, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui egli è cittadino, purché si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea, nonché una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea; 

b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente, oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso cittadino, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;

c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni e nei casi stabiliti dall'art. 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità;

d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base a un accordo tra questi e il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c);

e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilità nello stesso previste;

f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo e un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale;

g) prevedere l'obbligatorietà per il venditore di fornire garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative, a favore degli acquirenti.

1. Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato".

La recezione è intervenuta con il d.lgs. 9.11.1998, n. 472, che qui si commenta.

Dato il ritardo nella recezione, si pone il problema dell'applicazione diretta della Direttiva nel periodo che va dal 29.4.1997 al 12.2.1998, data di entrata in vigore del d.lgs. 472/1998.

A mio parere la Direttiva può essere considerata di immediata applicazione, con la conseguenza che, in relazione ai contratti stipulati tra il 29.4.1997 e il 12.2.1998 l'acquirente può chiedere la condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno che gli sia derivato dalla difformità del contratto che ha stipulato rispetto ai requisiti previsti dalla Direttiva.

Il d.lgs. 472/1998 non prevede norme transitorie (a differenza della legge di attuazione tedesca, che dispone la non applicazione ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore).

Si pone dunque il problema se esso si applichi anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore. Se il contratto di godimento a tempo parziale ha effetti reali, il decreto non si applica, perché gli effetti del contratto precedentemente concluso si sono esauriti al momento della conclusione. Se il contratto ha a oggetto un diritto di credito, ritengo sia applicabile il principio secondo cui lo ius superveniens si applica ai contratti a tempo indeterminato, e non invece ai contratti a tempo determinato.

Il legislatore comunitario si è trovato di fronte a notevoli differenze tra gli ordinamenti dei paesi membri in materia di contratti di godimento a tempo parziale di immobili: durante i lavori preparatori della Direttiva si è sottolineato che il titolare di un siffatto diritto è considerato come socio di una società civile in Francia, come proprietario in Portogallo, come conduttore a vita in Grecia, come membro di un club nel Regno Unito. Di qui la scelta di disciplinare soltanto alcuni profili (informazione e scioglimento) e di lasciare la disciplina dei profili ulteriori agli Stati membri: in particolare quello della natura giuridica del diritto oggetto del contratto. La disciplina della Direttiva è dunque destinata a "creare una base minima di norme comuni" (considerando n. 2) per una pluralità di tipi contrattuali, tra loro diversi quanto a struttura ed effetti, ma tutti volti al raggiungimento di una medesima finalità economica. Ritroviamo qui la soluzione dell'intervento normativo a livello di gruppo di contratti, di cui abbiamo altra volta parlato in via generale.

Di fronte a una soluzione siffatta da parte del legislatore comunitario, il legislatore di ciascun stato membro si trova di fronte a una alternativa: o recepire la Direttiva come disciplina dell'informazione e dello scioglimento del particolare tipo di contratto che nel proprio ordinamento è lo strumento per attribuire un diritto di godimento a tempo parziale, o recepire la Direttiva come disciplina dell'informazione e dello scioglimento di un pluralità di tipi contrattuali.

La prima soluzione è adottata dal Regno Unito. Il Regno Unito aveva promulgato nel 1992 il Timeshare Act per disciplinare i "rights to cancel certain agreements about timeshare accomodations" e cioè contratti che attribuiscono il diritto, esercitabile per un meno di tre anni, di utilizzare una "living accomodation" per "intermittent periods of short duration". Per attuare la Direttiva sceglie la via della novella al Timeshare Act, introducendo le statuizioni della Direttiva in tema di informazione e di scioglimento e lasciando per il resto ferma la disciplina del timesharing. La seconda soluzione è stata adottata dalla Francia e dalla Germania. La Francia aveva promulgato nel 1986 la legge relativa alle "sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance a temp partagé", e recepisce la Direttiva come disciplina dell'informazione e dello scioglimento per ogni contratto che attribuisca un diritto di godimento a tempo parziale, e dispone che tale disciplina si applica anche al contratto di sottoscrizione o di cessione della partecipazione nelle suddette società. La Germania, che non aveva una disciplina legislativa sul tema, ha adottato la Direttiva come disciplina dell'informazione e dello scioglimento per ogni contratto che attribuisca il diritto di godimento a tempo parziale.

L'Italia si trova a non avere alcuna legge in materia, e a conoscere, come si è detto una prassi molto differenziata. Era dunque giocoforza che l'Italia adottasse la seconda soluzione, e così è stato fatto.

Ciò non significa, tuttavia, che le previsioni della Direttiva e le disposizioni del decreto legislativo di attuazione portino davvero senso, vuoi che il diritto oggetto del contratto sia un diritto di credito, vuoi che il diritto oggetto del contratto sia un diritto reale. L'intenzione della Comunità di disciplinare soltanto alcuni profili, e di lasciare agli Stati membri la disciplina degli altri aspetti - in primo luogo quello della natura del diritto oggetto del contratto - è di per sé chiara. Altro è, purtroppo, che sia attuabile. Se qualcuno ci dicesse che intende disciplinare alcuni profili di un contratto, indipendentemente dal fatto che tale contratto sia una vendita o invece una locazione, non gli daremmo molto credito. Dovremmo dunque, nel commentare il decreto, articolo per articolo chiederci se la norma rilevi per il caso che oggetto del contratto sia un diritto personale di godimento o invece per il caso che oggetto del contratto sia un diritto reale ovvero per entrambi i casi. Qui possiamo anticipare che la previsione di un contratto di credito a favore dell'acquirente appare in concreto plausibile se il contratto ha a oggetto un diritto reale, e che lo stesso può dirsi per il rilascio di una fideiussione per l'utilizzazione della costruzione dell'immobile.

Nel commento dei singoli articoli del decreto si avrà cura di sottolineare coincidenze e difformità rispetto alla Direttiva. Qui si può anticipare che il decreto innova rispetto alla Direttiva all'art. 4, in cui prevede l'obbligo del venditore di utilizzare il termine "multiproprietà" soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale; che l'art. 6 vieta al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente somme sino alla scadenza dei vari termini concessi per il recesso (e non solo sino alla scadenza del primo termine di 10 giorni, come prevedeva - esplicitamente - l'art. 6 della Direttiva); che l'art. 9 tutela l'acquirente dalle conseguenze della scelta della legge applicabile soltanto quando l'imponibile si trova in Italia, mentre la Direttiva estendeva tale tutela a tutti i casi in cui l'immobile si trovi in uno Stato membro.

3. Il rapporto con le altre discipline di tutela del consumatore

 Il "considerando" n. 14 della Direttiva fa riferimento all'acquirente chiamandolo "consumatore", e l'art. 2 della Direttiva, cui corrisponde l'art. 1, co. 1° del decreto, definisce l'acquirente con espressioni che richiamano definizioni già note di consumatore.

La disciplina in commento si pone dunque come disciplina di tutela di quel particolare consumatore che è l'acquirente di un diritto di godimento di immobili a tempo parziale. In base ai principi che regolano il rapporto tra lex generalis e lex posterior specialis all'acquirente di multiproprietà si applicherà, la dove la disciplina speciale nulla prevede, sia la disciplina sulle clausole vessatorie di cui agli artt. 1469 bis ss. c.c., sia la disciplina prevista dalla l. 30.7.1998, n. 281.

Se il contratto di godimento a tempo parziale di immobili è negoziato fuori dei locali commerciali si applica il d.lgs. 15.1.1992, n. 50, e se si tratta di contratto a distanza si applica la Direttiva 20.5.1997, n. 97/7 CE. Il rilievo è importante sopratutto per identificare le condizioni e gli effetti del recesso. Al riguardo si deve tener conto di quanto dispone l'art. 13 della Direttiva n. 97/7:

"1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura in cui non esistano, nell'ambito della normativa comunitaria, disposizioni particolari che disciplinano globalmente taluni contratti a distanza. - 2. Quando una normativa comunitaria specifica contiene disposizioni che disciplinano solo determinati aspetti della fornitura di beni o della presentazione di servizi, tali disposizioni, e non le disposizioni della presente direttiva, sono applicabili per detti aspetti specifici del contratto negoziato a distanza".

4. Il rapporto con la disciplina delle locazioni 

Come si è accennato, meglio si dirà infra, al par. 5, accanto al diritto reale di godimento a tempo parziale dell'immobile si colloca il diritto personale di godimento.

E poiché il tipo contrattuale che si caratterizza per avere a oggetto la concessione di un diritto personale di godimento è la locazione, si pone il problema del rapporto tra disciplina del contratto di godimento (personale) a tempo parziale di immobile e disciplina della locazione.

Ciò, in particolare, con riferimento alla l. 9.12.1998, n. 431, che riforma la disciplina della locazioni non abitative. L'art. 1, co. 2° di tale legge dispone che "le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 7, 8 e 13 […] non si applicano […] b) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche". Risultano così inapplicabili alle locazioni turistiche le norme degli artt. 2, 3, 4, e 8, che individuano e regolano i nuovi contratti di locazione anche sul piano fiscale l'art. 7, che attiene all'esecuzione di provvedimenti di rilascio, l'art. 13, che disciplina la nullità.

Rimane da chiedersi se le altre norme in tema di locazione si applichino al contratto che ha a oggetto un diritto personale di godimento a tempo parziale. Credo di no, e non tanto perché il corrispettivo è globale (sottolinea la modalità Direttiva), quanto perché all'acquirente vengono forniti anche servizi che vanno oltre il mero godimento dell'immobile.

(G. De Nova, Introduzione, in G. De Nova e P.F. Giuggioli e C. Leo, La multiproprietà, IPSOA, Milano, 1999)

All'indicato ordine di problemi poi naturalmente occorre adesso guardare nella prospettiva delineata dai successivi svolgimenti della normativa,della riflessione scientifica e del diritto giurisprudenziale(continua ).


(**)

INDICE DEL PRIMO VOLUME 

Nozione e rilevanza costituzionale
PREMESSA 7

CAPITOLO PRIMO

Per una definizione della proprietà 9
1.1 La proprietà nel vocabolario giuridico 9
1.2 La prospettiva costituzionale 20
1.3 Nel quadro dei diritti dell'uomo 22
1.4 Le new properties 29

CAPITOLO SECONDO

La proprietà nei modelli stranieri e attraverso la comparazione 45
2.1 La proprietà nei modelli stranieri notevoli 45
2.1.A) Property 45
2.1.B) Proprieté 66
2.1.C) Eigentum 74
2.2 Lo ius aedificandi 79
2.3 L'espropriazione 92
2.4 Le immissioni 100
2.5 Diritti e rimedi in prospettiva comparatistica 107
2.6 Il trust 119
2.7 Trasferimento della proprietà e sistemi di pubblicità 125
2.8 Il numero chiuso dei diritti reali 140
471

CAPITOLO TERZO

La prospettiva dell'analisi economica 149
3.1 Un metodo di studio della proprietà. L'analisi economica del diritto 149
3.1.A) Introduzione 149
3.1.B) Le premesse dell'analisi economica del diritto:
il teorema di Coase 151
3.1.C) Diritto di proprietà e teoria economica 161
3.1.D) Costi transattivi e disciplina della proprietà:
la tesi di Posner 165
3.1.E) Costi transattivi e disciplina della proprietà:
la tesi di Calabresi e Melamed 170
3.1.F) La letteratura successiva 178
3.1.G) Alcuni ripensamenti 180
3.2 I property rights nell'analisi economica 207
3.2.A) La prospettiva rimediale 207
3.2.B) Il matrimonio tra comparazione e analisi economica 210
3.2.C) In tema di property rights 228
3.3 Il numero chiuso dei diritti reali tra teoria economica e property law 235
3.4 Le new properties nell'analisi economica 252

CAPITOLO QUARTO

La funzione sociale della proprietà 257
4.1 La proprietà nella Costituzione repubblicana del 1948.
I lavori dell'Assemblea Costituente 257
4.2 Le diverse letture dell'art. 42 Cost. 262
4.3 Le garanzie costituzionali della proprietà privata 279
4.4 La funzione sociale della proprietà. Profili storici e ideologici 291
4.5 Proprietà privata ed espropriazione 297
4.6 L'occupazione acquisitiva 304
4.7 La funzione sociale e la "socialità" nella Costituzione 318
4.8 La funzione sociale e la Costituzione materiale 320
4.9 Gli statuti della proprietà e la disciplina dei beni 331
4.10 La funzione sociale alla vigilia del nuovo millennio 340

CAPITOLO QUINTO

La proprietà e le proprietà 357
5.1 La proprietà tra diritto soggettivo e interesse legittimo 357
5.2 La proprietà e le proprietà 365
5.3 La proprietà conformata e la proprietà vincolata 369
5.4 Titolarità individuale e fruizione collettiva (beni culturali
e ambientali) 381
5.5 La proprietà edilizia 386
5.5.A) Le peculiarità della proprietà edilizia 386
5.5.B) Il bene "casa" e il diritto all'abitazione 389
5.5.C) La disciplina urbanistica ed edilizia 400
5.5.D) La proprietà dei suoli urbani 409
5.6 La proprietà agraria 412
5.6.A) La proprietà agraria e la disciplina del Codice civile 412
5.6.B) La proprietà agraria nella Costituzione 415
5.6.C) La legislazione speciale del primo dopoguerra:
la riforma agraria 423
5.6.D) L'accesso alla proprietà contadina e il diritto di prelazione
a favore dei coltivatori diretti 426
5.6.E) La tipizzazione dei contratti agrari 432
5.7 La proprietà dei gruppi 437
5.8 La proprietà fiduciaria 456
5.9 La proprietà-garanzia 465
Tavola delle abbreviazioni dei periodici italiani citati 470




INDICE DEL SECONDO VOLUME

POTERI DEI PRIVATI E STATUTO DELLA PROPRIETA'
IL CODICE CIVILE E LE LEGGI SPECIALI

CAPITOLO PRIMO

Dal Codice napoleonico al modello contemporaneo 7
1.1 I poteri del proprietario nella definizione di "proprietà"
del codice napoleonico 7
1.2 Le definizioni di "proprietà" nei codici italiani preunitari 21
1.3 La proprietà nello statuto albertino 25
1.4 La disciplina della proprietà nel Codice civile italiano del 1865 29
1.5 Proprietà e impresa. La vicenda del conflitto tra proprietari
terrieri e imprenditori di trasporti ferroviari 45
1.6 Proprietà e intervento dello Stato. Le opere pubbliche
e i lavori pubblici 55
1.7 Le trasformazioni del diritto di proprietà: (a) La proprietà
come potere relativo, limitato dal diritto pubblico 60
1.8 (b) L'idea di "funzione sociale" della proprietà nelle elaborazioni
del socialismo giuridico 73
1.9 (c) La legislazione di guerra 83
1.10 (d) La funzione sociale nei testi costituzionali. La Costituzione
di Weimar 87
1.11 Verso una nuova definizione di proprietà. L'interventismo
corporativo e la codificazione del 1942 95
1.12 La legislazione speciale. Proprietà agraria e proprietà edilizia 115
1.13 L'evoluzione successiva 128

CAPITOLO SECONDO

Una vicenda da concettuale: il numero chiuso dei diritti reali 149
2.1 Introduzione 149
2.2 La definizione di un dogma: la tesi di Venezian 152
2.3 Il diritto di cacciare sul fondo altrui. Uso e servitù irregolari 156
2.4 La trascrizione degli obblighi personali 171
2.5 Il principio del numero chiuso dei diritti reali sullo sfondo
della crisi del modello tradizionale di proprietà 183
2.6 Convenzioni di lottizzazione, asservimenti, cessioni di cubatura 207
2.7 La vicenda dei diritti reali nella dottrina recente 239

CAPITOLO TERZO

L'oggetto del diritto di proprietà 251
3.1 La nozione di oggetto del diritto di proprietà 251
3.2 I limiti all'appropriazione 263
3.2.A) Res nullius, caccia e pesca, le energie 263
3.2.B) Lo statuto del corpo umano 268
3.2.C) L'informazione, i programmi per elaboratori 271
3.2.D) Suolo e sottosuolo 277
3.3 L'ambiente come bene 290

CAPITOLO QUARTO

I limiti temporali al diritto di proprietà 301
4.1 La proprietà temporanea 301
4.2 La multiproprietà 308

CAPITOLO QUINTO

Il contenuto dei poteri del proprietario 323
5.1 Le limitazioni nell'interesse pubblico 323
5.2 La disciplina urbanistica ed edilizia 357
5.2.A) Nozione e ambito dell'urbanistica 357
5.2.B) La facoltà edificatoria 384
5.2.C) Autonomia privata e disciplina urbanistica 394
5.3 Il potere dei privati di vincolare la destinazione d'uso dei beni 414
5.4 La legislazione vincolistica 423
5.5 Immissioni e tutela della salute 430

Tavola delle abbreviazioni dei periodici italiani citati 446
448