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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Privacy & Carta di
identità:
Il limite alla richiesta delle generalità
ERIC FALZONE(*)
Indice
Introduzione
I – FONTI E RIFERIMENTI NORMATIVI
II – CARTA DI IDENTITA’: ORIGINI E FINALITA’
III - CARTA DI IDENTITA’: REQUISITI
IV – IL FUTURO DELLA CARTA DI IDENTITA’
V – CARTA DI IDENTITA’: MODALITA’ DI UTILIZZO
VI – CARTA DI IDENTITA’: CATEGORIE AUTORIZZATE
VII – CONCLUSIONI
INTRODUZIONE
“Ha un documento di
identità…?”
“Mi potrebbe mostrare la sua Carta di Identità…?”
“Mi fornisca le sue generalità…”
Quante volte nella vita di tutti i giorni, regolarmente ci vengono fatte queste
domande; ma quale è limite alla liceità di queste richieste? quale è il reale
confine tra diritto alla riservatezza e l’obbligo alla propria identificazione
personale?
La normativa di riferimento relativa a queste tematiche è ben chiara e
delineata, ma tuttavia sembra ancora da molti non essere conosciuta, né tanto
meno rispettata.
Ripercorrendo la storia, le tappe evolutive e le nuove frontiere informatiche
dell’utilizzo della Carta di Identità, obiettivo è ritrovare e riconquistare il
nostro diritto alla riservatezza ed all’identità personale.
La normativa di
riferimento relativa a queste tematiche è ben chiara e delineata, ma tuttavia
sembra ancora da molti non essere conosciuta, né tanto meno rispettata.
Ripercorrendo la storia, le tappe evolutive e le nuove frontiere informatiche
dell’utilizzo della Carta di Identità, obiettivo è ritrovare e riconquistare il
nostro diritto alla riservatezza ed all’identità personale.
I - FONTI E RIFERIMENTI NORMATIVI
La Carta di Identità è
il principale mezzo per l’identificazione di una persona previsto dalla
Legislazione Italiana.
Le sue modalità di emissione ed utilizzo sono disciplinate dalle seguenti fonti
normative:
Regio Decreto n. 773 del 18.06.1931: Approvazione del T.U. delle leggi di
pubblica sicurezza
Regio Decreto n. 635 del 06/05/1940: Approvazione del regolamento per
l’esecuzione del T.U. n. 773 del 19.06.1931 delle Leggi di pubblica sicurezza
Legge n° 224 del 18/02/1963
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1656 del 30.12.1965: Norme sulla
circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE
Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 06.08.1974: Disciplina
dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al
passaporto ai fini dell’espatrio
Legge n° 191 del 16/06/1998 (Bassanini Ter)
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
II - CARTA DI IDENTITA’: ORIGINI E FINALITA’
Le origini della Carta
di Identità risalgono al lontano 1931 e sono disciplinate dall’art 3 del “Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)” come modificato ed
integrato dalla L. 224/63, dal D.P.R. 1656/65 e dalla L. 191/98 (Bassanini Ter).
La principale funzione alla base dell’introduzione della Carta di Identità nel
nostro Paese, è agevolare le Autorità di Pubblica Sicurezza nell’esercizio dei
compiti loro affidati, dotandoli di un mezzo che permetta l’immediata
identificazione dei cittadini italiani o degli stranieri residenti in Italia.
L’identità di un soggetto può individuarsi con certezza soltanto attraverso il
suo nome, cognome, luogo e data di nascita o attraverso l’identificazione della
sua paternità e maternità.
Per agevolare l’identificazione di un individuo i suoi dati vengono
ufficializzati in un documento amministrativo: la Carta di Identità, che ricopre
valenza giuridica in quanto atto formale di una Pubblica Amministrazione.
Grazie alla Carta di Identità, ogni persona ha la possibilità di svolgere le
proprie funzioni, civili ed amministrative nell’ambito della società e di essere
identificato in caso di necessità.
III - CARTA DI IDENTITA’: REQUISITI
Secondo quanto
previsto dall’Art. 3 del T.U.L.P.S. la Carta di Identità è rilasciata dal
Sindaco “alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la
loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta” secondo il
modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identità ha durata di cinque anni, deve essere munita della
fotografia a mezzo busto, senza cappello della persona a cui si riferisce; deve
contenere il numero progressivo, il timbro a secco, la data di scadenza, la
firma, l’indicazione delle generalità e dei connotati, i contrassegni salienti
del titolare.
E’ rilasciata unicamente su esemplari forniti ai comuni dall'Istituto
Poligrafico dello Stato; le eventuali modificazioni al modello sono apportate
con decreto del ministro dell'interno. E’ vietato di apporre sulla carta di
identità indicazioni diverse o in aggiunta a quelle previste per legge;
L'apposizione della impronta digitale è facoltativa. Gli esemplari forniti
devono essere conservati con particolare riservatezza sotto la responsabilità
dei proprietari. La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi
accertamenti sull'identità della persona richiedente, da eseguirsi, ove sia
necessario, a mezzo degli organi di polizia. Quando la carta è richiesta da
stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente. (Art. 289 -
Regio Decreto 6 Maggio 1940, N. 635)
La Carta di Identità inoltre, è un titolo valido per l'espatrio, anche per
motivi di lavoro, negli Stati membri dell’Unione Europea ed in quelli coi quali
sono in vigore accordi internazionali.
IV - IL FUTURO DELLA CARTA DI IDENTITA’
Con D.P.R. 445/2000 si
è dato inizio al lungo processo di evoluzione della Carta di Identità. Nell’art.
36 del D.P.R. 445/2000, sono stati infatti, definiti i principi base per il
rilascio della Carta di Identità su supporto magnetico e informatico.
Il D.P.C.M. 437/1999, ha poi fissato i principi e le regole generali per il
rilascio dei nuovi documenti informatici, a cui si aggiungono le specifiche
tecniche fissate con D.M. del 19 Luglio 2000.
Secondo tale normativa, il documento di identità elettronico è rilasciato dal
Comune di residenza o di iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti
all’Estero) e deve contenere:
I dati identificativi della persona
Il Codice Fiscale
I dati di Residenza
La cittadinanza
La fotografia
L’eventuale indicazione di non validità ai fini dell’espatrio
Il codice numerico identificativo del documento; la data ed il codice del Comune
di rilascio; la data di scadenza
La sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potestà per i minori
La carta di identità elettronica potrà inoltre contenere:
gruppo sanguigno
opzioni di carattere sanitario previste dalla legge
dati biometrici con esclusione del DNA
dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i
servizi resi al cittadini
informazioni relative a procedure informatiche quali la chiave biometrica
Il Garante nella “Newsletter del 11 - 17 settembre 2000 - Carta di identità
elettronica e garanzie per i cittadini “ 'ha evidenziato che l’introduzione
nella carta di identità elettronica di altri dati diversi da quelli anagrafici e
non strettamente necessari per la funzione di identificazione personale, deve
avvenire attraverso norme chiare e con precise garanzie per i cittadini;
sottolineando le problematiche ed i rischi che i cittadini potrebbero correre
mediante il possibile utilizzo illegale ed indiscriminato di dati sensibili
contenuti nella Carta di Identità elettronica, da parte di soggetti non
autorizzati.
Pertanto, in vista dei
futuri sviluppi e scenari di utilizzo della Carta di Identità risulta
fondamentale che l’interessato conosca i suoi diritti e le modalità di utilizzo,
esibizione e copia dei documenti di identità.
V - CARTA DI IDENTITA’: MODALITA’ DI UTILIZZO
Le finalità ed i casi
di utilizzo della Carta di Identità sono espressamente e tassativamente previsti
dalle seguenti leggi:
Il “Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza” prevede i seguenti casi di utilizzo della Carta di
Identità:
Art. 109 - I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge
17 maggio 1983, n. 217, (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze
turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici,
esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie,
ostelli per la gioventú) esclusi i rifugi alpini devono richiedere la Carta di
Identità e non possono dare alloggio a persone prive di un documento di
identificazione.
Art. 113 - Le persone che richiedono una concessione della licenza per
distribuire, affiggere o mettere in circolazione, in luogo pubblico, aperto o
esposto al pubblico scritti o disegni devono possedere ed esibire la Carta di
Identità.
Art. 119 - Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni
in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a
dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità.
Art. 120 - Gli esercenti le pubbliche agenzie non possono compiere operazioni o
accettare commissioni da persone non munite della carta di identità.
Art. 127 e 128 - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori, gli esercenti
stranieri, gli agenti, i rappresentanti, i commessi viaggiatori ed i piazzisti
di oggetti preziosi (Art 127) non possono compiere operazioni se non con le
persone provviste della carta di identità (Art. 128). Essi devono tenere un
registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le
generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute. Le persone
che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a
dimostrare la propria identità nei modi prescritti.
Art. 135 - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati autorizzati
con licenza del Prefetto a prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà
mobiliari od immobiliari, ad eseguire investigazioni, ricerche od a raccogliere
informazioni per conto di privati sono obbligati a tenere un registro degli
affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle
persone con cui gli affari sono compiuti. Le persone, che compiono operazioni
con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante
la esibizione della carta di identità. Essi non possono compiere operazioni o
accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità.
Ulteriori disposizioni per l’utilizzo della Carta di Identità sono inoltre
fornite dal “Regio Decreto 6 Maggio 1940, N. 635 - Approvazione del Regolamento
per l'esecuzione del Testo Unico 18 Giugno 1931-ix, n. 773, delle Leggi di
Pubblica Sicurezza” nei seguenti articoli:
Art. 17 – L’obbligo, imposto dalla legge a chi richiede l'acquisto di
determinate merci o la prestazione di determinati servizi, di dimostrare, la
propria identità personale, mediante l'esibizione della carta di identità,
riguarda esclusivamente le operazioni che si svolgono con l'intervento personale
dei committenti.
Art. 193 - La disposizione dell'art. 109 del T.U. circa l'obbligo
dell'esibizione della carta d'identità non si applica alle Case od Istituti di
Cura (istituti sanitari nei quali vengono ricoverate le persone, affette da
malattie in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico chirurgiche). I
titolari di dette case sono però obbligati alla tenuta di uno speciale registro
ed alla notifica all'autorità di P.S. delle persone ricoverate.
Art. 288 - La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di
polizia. Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità
personale.
Art. 294 - La carta
d'identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta
degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
VI - CARTA DI IDENTITA’: CATEGORIE AUTORIZZATE
Da quanto si evince dall’ analisi delle fonti normative di riferimento, la
richiesta di esibizione, copia ed utilizzo della Carta di Identità quale mezzo
di identificazione personale è attività riservata alle seguenti categorie di
soggetti:
Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo
della Guardia di Finanza…)
Pubblica Amministrazione
Gestori ed Esercenti di Pubblici Servizi
Altri Soggetti previsti da Legge e/o Regolamento
Non è quindi previsto dall’ordinamento che altri soggetti, al di fuori di quelli
appartenenti alle suddette categorie, possano richiedere l’esibizione della
Carta di Identità quale mezzo di identificazione personale.
Relativamente poi alla possibilità di ottenere una copia della Carta di
Identità, la legge in materia è ancora più restrittiva.
Come precisato dal Garante nella Prescrizione: “Quando identificare e
fotocopiare i documenti di riconoscimento dei clienti - 27 ottobre 2005”, le
disposizioni dell'ordinamento che prevedono, la necessità di esibire e
conservare la copia della Carta di Identità sono tassativamente le seguenti:
Art. 45 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto alle modalità per identificare
i cittadini da parte di organi della pubblica amministrazione e di gestori di
pubblici servizi;
Art. 6, comma 1, d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv. in l. 31 luglio 2005, n.
155, in materia di contrasto del terrorismo internazionale e in riferimento
all'identificazione di schede elettroniche s.i.m.
Il Garante poi ribadisce che la conservazione di tali riproduzioni deve altresì
svolgersi nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza conformi a quelle
prescritte dal Codice nei singoli casi (art. 31 ss. e allegato B del Codice).
VII - CONCLUSIONI
La Carta di Identità è
un documento di identificazione il cui utilizzo, richiesta di esibizione e copia
sono tassativamente riservati alle categorie specificatamente previste dalla
legge.
Inoltre come ha precisato il Garante nella “Newsletter n° 267 del 25
novembre 2005 “ le richieste di esibizione ed utilizzo della Carta di Identità
quale mezzo di identificazione dell’interessato devono rispettare il principio
di pertinenza e proporzionalità.
I Titolari pertanto, devono evitare richieste eccessive di dati e per
identificare l’interessato devono basarsi primariamente su altre modalità ed
elementi di valutazione quali:
la conoscenza personale
atti o documenti
acquisiti in precedenza
L'esibizione, la produzione (anche in via telematica) la conservazione, di una
copia del documento di riconoscimento o l'eventuale annotazione dei suoi
estremi, devono considerarsi modalità residuali per l’identificazione
dell’interessato, che devono essere valutate caso per caso ed esercitate
esclusivamente dai soggetti autorizzati dalla legge.
Per tutte le categorie di titolari non autorizzate per legge alla richiesta di
esibizione o copia della Carta di Identità, rimangono le seguenti modalità
alternative, previste dal Codice Civile, per la sicura identificazione
dell’interessato in caso di obbligazioni contrattuali:
Art. 2699 - Atto pubblico: l’atto pubblico è un documento redatto, con le
richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad
attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.
Art. 2702 - Efficacia della scrittura privata: La scrittura privata fa piena
prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi
l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce
la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta (Cod.
Proc. Civ. 214 - Disconoscimento della scrittura privata)
Art. 2703 - Sottoscrizione autenticata: Si ha per riconosciuta la sottoscrizione
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che
la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve
previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.
In vista dei futuri scenari tecnologici, risulta perciò importante che ognuno di
noi presti maggiore attenzione all’utilizzo, comunicazione ed eventuale
diffusione dei propri dati di identificazione personale.
Un uso indiscriminato o non regolamentato dei propri dati personali, infatti può
generare gravi rischi di perdita del controllo delle proprie informazioni
personali, che possono causare ingenti danni patrimoniali (quali ad es: furti
bancari…) o problemi di illeciti penali dovuti alla simulazione informatizzata
dell’identità personale di un individuo (quali ad es: acquisto materiale
pedofilo on-line…).
__________________
(*) eric.falzone@aucs.it
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it il 05/2/2006