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Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale - 
Interpretazione dell'art. 35 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 
4/2008
CARLO RAPICAVOLI*
 
Il Decreto Legislativo n. 4/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, ha 
interamente riformulato la parte seconda "Procedure per la valutazione 
ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e 
per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc)".
Dall'entrata in vigore della nuova disciplina, sono emerse alcune questioni 
interpretative che richiedono un urgente chiarimento da parte delle Regioni per 
evitare incertezze applicative e possibili contenziosi.
Si segnalano le più urgenti:
Verifica di assoggettabilità
Fra le innovazioni più significative, va considerata la "verifica di 
assoggettabilità" alla valutazione di impatto ambientale, prevista dall'art. 20, 
cui vanno sottoposti i progetti di cui all'allegato IV del Decreto Legislativo.
L'art. 20 introduce un nuovo procedimento di verifica della durata massima di 90 
giorni, finalizzato ad una verifica di merito sui possibili impatti 
dell'intervento proposto all'esito della quale l'autorità competente decide se 
sottoporre il progetto alla valutazione di impatto ambientale oppure escluderlo 
dalla valutazione impartendo eventuali prescrizioni.
Si pone il problema dell'immediata applicabilità delle nuove disposizioni, anche 
ai procedimenti di competenza regionale o provinciale.
Si ritiene che la suddetta normativa non sia immediatamente applicabile.
L'art. 35 del testo novellato del D. Lgs. 152/2006 dispone: 
1. Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente 
decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti 
regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le 
disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in 
quanto compatibili. 
Si ritiene, pertanto, che fino all'entrata in vigore della nuova legge 
regionale, da emanare entro il 13 febbraio 2009, continuano ad applicarsi le 
norme regionali vigenti.
Ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
1) Il comma 1 dell'art. 35, dopo aver fissato il termine di un anno per le 
Regioni per adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni, aggiunge 
che "in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le 
norme di cui al presente decreto". Ciò significa che se viceversa sono 
presenti norme vigenti regionali, queste continuano ad applicarsi fino 
all'adeguamento da attuare entro un anno.
2) Il comma 2, ad ulteriore chiarimento, aggiunge che "trascorso il termine 
di cui al comma 1 (un anno), trovano diretta applicazione le disposizioni del 
presente decreto". Ciò significa che, nel periodo transitorio, continuano ad 
applicarsi le norme regionali vigenti;
3) Il comma 1, lettera b), dell'art. 20 che disciplina la verifica di 
assoggettabilità dispone che "Il proponente trasmette all'autorità competente 
il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia 
conforme in formato elettronico su idoneo supporto(…) nel caso di progetti di 
cui all'allegato IV secondo le modalità stabilite dalle Regioni, tenendo conto 
dei commi successivi del presente articolo". E' evidente che lo stesso art. 
20 rinvia alle disposizioni regionali le modalità di presentazione dei progetti 
e, pertanto, di disciplina del procedimento di verifica ad ulteriore conferma 
che la volontà del legislatore è di rimettere alla legge regionale di 
adeguamento di cui all'art. 35 anche la disciplina del procedimento di verifica.
Si segnala, inoltre, la necessità che le Regioni esercitino la competenza 
prevista dall'art. 9, comma 6, secondo cui "Le Regioni possono definire, per 
determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli 
elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta 
per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai 
progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in 
aree naturali protette, le Regioni possono determinare, per specifiche categorie 
progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base 
degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla 
verifica di assoggettabilità".
Rinnovi di autorizzazione all'esercizio
Una problematica particolare riguarda le procedure amministrative di rinnovo 
delle autorizzazioni di cui all'art. 210 e/o al rinnovo dell'iscrizione al 
registro di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 per le attività di smaltimento 
e/o recupero di rifiuti.
Al riguardo si ritiene che nel caso di mero rinnovo dell'autorizzazione e/o 
iscrizione che non comporti alcuna modifica dell'attività in essere non debba 
attivarsi la procedura di valutazione di impatto ambientale.
Ciò in quanto la norma fa sempre riferimento al progetto. Si 
vedano, solo a titolo esemplificativo,:
1) L'art. 5, comma 1, lett. b): "valutazione ambientale dei progetti, nel 
seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito Via: il processo che 
comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del 
presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la 
definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di 
consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle 
consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio";
2) L'art. 6, comma 5, "La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i 
progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio 
culturale". 
3) L'art. 7, comma 5, "Sono sottoposti a Via secondo le disposizioni delle 
leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto".
Inoltre:
1) l'art. 20 "Verifica di assoggettabilità" prevede chiaramente che la medesima 
va svolta sul "progetto preliminare" che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. g), 
va inteso come: "gli elaborati progettuali predisposti in conformità 
all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di 
opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello 
informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
2) Ai sensi dell'art. 23, la valutazione di impatto va svolta fra l'altro sul 
progetto definitivo e sullo studio di impatto ambientale da intendersi, ai sensi 
dell'art. 5, come: "gli elaborati progettuali predisposti in conformità 
all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli 
altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di 
dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale; i) studio di impatto 
ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità 
alle previsioni di cui all'articolo 22".
Del tutto evidente, dunque, che trattasi di progetti di nuovi interventi o di 
modifiche sostanziali.
Nel caso del rinnovo dell'autorizzazione e/o iscrizione non si procede ad alcuna 
presentazione e approvazione di progetti.
Chiarisce molto bene la situazione la disciplina specifica degli impianti di 
gestione rifiuti.
L'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, che disciplina l'autorizzazione per i nuovi 
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti prevede al comma 1: "I soggetti 
che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero 
di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione 
competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto 
e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso 
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di 
salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba 
essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi 
della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del 
progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 
8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità 
ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto".
Viceversa l'art. 210 del D. Lgs. 152/2006 che disciplina il rinnovo 
dell'autorizzazione si limita ad indicare al comma 1 che "Coloro che (…) 
richiedono il rinnovo dell'autorizzazione presentano domanda alla Regione 
competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza".
Precisa il comma 1 che "La procedura di cui al presente comma si applica 
anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti 
in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre 
attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento sia sottoposta a 
valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla 
parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali".
Appare, dunque, chiaro che la procedura di valutazione di impatto ambientale si 
applichi:
a) ai nuovi progetti;
b) alle modifiche sostanziali.
Non si applica ai rinnovi di autorizzazione e/o iscrizione che non comportino 
modifiche sostanziali.
 
 
* Direttore Generale 
e Dirigente del Settore Ambiente e 
Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso
 
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it 
il 02/04/2008