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DECRETO LEGGE 25 SETTEMBRE 2009 N. 135 – MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI
CARLO RAPICAVOLI*
 
Il Decreto Legge 25 
settembre 2009 n. 135 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi 
comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle 
Comunità Europee”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25.09.2009, ha 
modificato parzialmente la disciplina relativa ai requisiti di ordine generale 
per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture, in particolare per quanto riguarda le situazioni di controllo tra le 
ditte partecipanti.
L’art. 3 del D. L. 135/2009 ha introdotto all’art. 38, comma 1, del Codice dei 
Contratti, la lettera m-quater che così prevede:
“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere 
affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i 
soggetti:
m-quater - che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale”.
Lo stesso art. 3 ha aggiunto al comma 2 dell’art. 38 del Codice la seguente 
previsione:
“Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, 
alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante 
alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale 
situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che 
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, 
inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti 
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale 
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 
economica”.
A norma del comma 5 dell’art. 3 del D. L. 135/2009 “Le disposizioni di cui al 
presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si 
indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore 
del presente decreto (26 settembre 2009), nonché, in caso di contratti senza 
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a 
presentare le offerte”.
E’ obbligatorio, pertanto, che ciascun partecipante alla procedura di 
affidamento di lavori, servizi o forniture alleghi alla documentazione:
- la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima 
procedura
oppure, qualora sussista la situazione di controllo, 
- la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con 
indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione 
deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata 
busta chiusa.
 
* Direttore Generale 
della Provincia di Treviso
 
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it 
il 02/10/2009