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Questioni in tema di valutazione d’impatto ambientale.
(note a margine della sentenza del T.A.R. Sicilia – Sezione di Catania – n. 2241 del 24 Novembre 2008).
VALENTINA CAVANNA
 
1. La vicenda esaminata.
Nella vicenda che costituisce oggetto della sentenza del T.A.R. Sicilia – 
Sezione di Catania – n. 2241 del 24 Novembre 2008
un comune impugna gli atti con cui l'amministrazione regionale ha consentito ad 
una società di effettuare perforazioni a scopo esplorativo, volte alla ricerca 
di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di un altro comune, ma in 
prossimità di una fonte dalla quale il ricorrente trae l'acqua potabile per 
l'approvvigionamento idrico della sua popolazione. Il primo comune lamenta, tra 
l'altro, di non aver potuto partecipare alla procedura di v.i.a., poiché non ha 
ricevuto la comunicazione del relativo progetto. La sentenza accoglie il 
ricorso, sulla base di alcune fondamentali argomentazioni che sono meritevoli di 
approfondimento.
2. La nozione di “Comuni interessati” e la partecipazione al procedimento di 
v.i.a.
a) La prima considerazione del Tribunale concerne la nozione di “comuni 
interessati”: essa deve essere intesa in senso ampio, in linea con la decisione 
del Consiglio di Stato, Sez. V, del 17/05/2005, n. 24601 
(richiamata in motivazione). Secondo il TAR rientrano nella predetta nozione 
tutti i comuni che potrebbero subire un impatto ambientale dalla realizzazione 
di un progetto indipendentemente dalla diretta localizzazione di esso nel loro 
territorio. Questo orientamento è lo stesso che il D. Lgs. 152/2006 segue per i 
soggetti privati, cui viene garantita la partecipazione più ampia, perché si 
esplichi pienamente la finalità della VIA2.
Inoltre, ripetutamente, sia dal punto di vista ambientale, sia in fattispecie 
diverse, i TAR hanno ritenuto di individuare la categoria degli enti locali 
interessati cui deve essere assicurata la partecipazione al procedimento, in 
tutti quelli che possono subire danni dalla costruzione di un determinato 
impianto3.
b) Più in generale, tale modo di individuare gli interessati è utilizzato a 
proposito dei diversi temi dati dalla legittimazione e dall’interesse 
all'impugnazione di atti amministrativi. La giurisprudenza, a tal proposito, ha 
dapprima elaborato la nozione di vicinitas4 
- ossia prossimità della residenza e/o domicilio all'area oggetto del 
provvedimento amministrativo, da intendere in senso ampio5, 
sufficiente anche in assenza della dimostrazione di un concreto pregiudizio6 
- ed in seguito quella di “stabile collegamento”, che significa un più generale 
legame e che viene ad assumere un ruolo elastico e variabile, sia in relazione 
alle specifiche connotazioni dei soggetti ricorrenti, sia in riferimento al tipo 
di intervento che si intende realizzare7. 
Attualmente, dunque, si ritiene che ciò che rileva sia appunto uno “stabile 
collegamento” tra i soggetti e l'area oggetto dell’intervento su cui verte il 
provvedimento amministrativo. La giurisprudenza appare orientata in tal senso in 
relazione all’impugnazione di interventi costruttivi8, 
della localizzazione di discariche e dell’autorizzazione per impianti di 
smaltimento dei rifiuti9, 
nonché, in generale, di varianti di piano regolatore10, 
di concessioni edilizie11, 
di impianti di consistenti dimensioni preposti alla produzione di energia 
elettrica12, etc13.
A titolo esemplificativo, il descritto orientamento si traduce in affermazioni 
quali quelle secondo cui gli enti locali, ad esempio nel caso di localizzazione 
di una discarica di rifiuti, hanno legittimazione processuale attiva ed 
interesse a ricorrere sia in quanto enti esponenziali dei residenti, sia in 
quanto titolari del potere di pianificazione urbanistica, sia in quanto soggetti 
che per legge possono partecipare al procedimento amministrativo14.
Inoltre, si afferma che un comune può agire in giudizio contro altre 
amministrazioni a tutela della propria sfera di attribuzioni o per la 
salvaguardia del proprio territorio e di interessi della collettività legati al 
territorio medesime e, in conclusione, poiché è ente esponenziale della comunità 
locale, a cui spetta il più ampio dovere di tutela degli interessi di essa15.
c) In campo ambientale, questa regola dello stabile collegamento viene 
addirittura superata in certe pronunce, per assicurare una tutela sempre più 
ampia della salute dei cittadini. Infatti, i parametri della vicinitas o 
dello stabile collegamento nella loro accezione più tradizionale non possono 
essere tout court trasposti nel settore della tutela ambientale. 
L’ambiente è un bene costituzionale di rango primario, che sottende altri beni 
(come l’assetto del territorio, le risorse naturali, il paesaggio, la salubrità 
dell’habitat, ecc), rispetto ai quali i predetti parametri, stante 
l’eterogeneità di essi, sono a volte ritenuti inidonei. Sintomatica è la 
giurisprudenza più recente che, ai fini dell’individuazione dell’interesse al 
ricorso all’impugnazione di provvedimenti incisivi dell’ambiente, intende la 
nozione di vicinitas anche solo come il luogo di vita e di lavoro16.
3. Comuni e A.T.O. nella prospettiva della legittimazione e dell’interesse al 
ricorso per la salvaguardia dell’integrità di risorse idriche.
Nella vicenda qui esaminata il procedimento di v.i.a. si pone anche in 
relazione con l’istituzione dell'A.T.O., in quanto i comuni che lo compongono 
(come nel caso di specie) trasferiscono all’autorità d’ambito (A.A.T.O.) 
l’esercizio della titolarità del servizio idrico. Alla luce della sentenza in 
esame, il fatto che sia stato istituito l’A.T.O. non significa che i comuni 
individualmente abbiano perso il loro interesse all’uso e alla tutela delle 
risorse idriche destinate alla propria popolazione. Infatti, ai sensi dell'art. 
3, comma 2 D. Lgs. 267/2000, «Il comune è l'ente locale che rappresenta la 
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo»17. 
Il Comune è dunque ente esponenziale degli interessi della sua popolazione. 
L’obiettivo dell’A.T.O. è la tutela della risorsa idrica secondo criteri di 
economicità, sostenibilità ed efficienza, nonché la tutela del consumatore. Ciò 
si evince dalla legge n. 36/1994 e non è mutato (nonostante le modifiche 
apportate al regime dell’A.A.T.O.) con il D. Lgs. 152/2006, il cui art. 148 così 
recita: «l’Autorità d’ambito è una struttura … costituita in ciascun ambito 
territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti 
locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio 
delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse 
idriche».
La sentenza che qui si commenta afferma che il Comune, pur facendo parte di un 
A.T.O, ha titolo a partecipare in proprio alla procedura di VIA. Infatti, ciò 
che con l’A.T.O. viene disciplinata è appunto l’organizzazione e la gestione del 
servizio idrico integrato, attraverso la ricognizione delle strutture, la 
disposizione del piano d’ambito, l’affidamento al gestore e il controllo sulle 
infrastrutture. Questo solo viene fatto a livello di ATO. Ma il singolo Comune 
può, ed anzi deve, comunque preoccuparsi di tutelare la sua popolazione. Se la 
partecipazione all’ATO comportasse l’impossibilità per il Comune di partecipare 
alla VIA (e se, in mancanza di ATO, il Comune potesse invece partecipare), una 
normativa nata per contenere, tra l’altro, il possibile impatto ambientale 
negativo conseguente alla produzione di servizi idrici (art. 1 legge n. 36/1994 
e art. 144 del Codice dell’Ambiente)18, 
comporterebbe un’attenuazione dei principi in tema di v.i.a., strumento principe 
per eliminare o ridurre l’impatto ambientale e per tutelare i cittadini e, 
verosimilmente, una compressione inaccettabile dell’autonomia e del diritto di 
difesa giurisdizionale costituzionalmente spettante al comune.
Dunque, si può concludere affermando che la sentenza si pone condivisibilmente 
nel solco di quella giurisprudenza che attribuisce al comune un interesse alla 
propria integrità territoriale e alla tutela della sua popolazione, interesse 
che, nel caso di specie, prescinde dalle competenze organizzative e gestionali 
che esso ha trasferito all’A.T.O. 
3. La comunicazione di atti generali lesivi del singolo.
Un altro aspetto interessante della sentenza è insito nell’affermazione 
secondo cui un atto che sia in sé generale, ma nel contempo anche lesivo in modo 
diretto dell’interesse di un singolo che si trovi in posizione differenziata 
rispetto alla generalità, deve comunque essere comunicato individualmente al 
soggetto in questione. Nel caso di specie, il provvedimento finale di 
autorizzazione alla perforazione a fini esplorativi doveva essere comunicato al 
comune, in quanto provvedimento che incideva sulle sue posizioni giuridiche, e 
dall’obbligo di tale comunicazione discendeva la possibilità per il comune di 
impugnare il provvedimento solo all’esito della comunicazione stessa. Più in 
generale, questa argomentazione si ricollega alle garanzie partecipative che la 
giurisprudenza intende assicurare a tutti i soggetti interessati in ogni 
procedimento amministrativo, in ossequio a quanto stabilito dalla Legge n. 
241/1990: conformi sono anche le sentenze che derogano all’art. 13 della stessa 
legge nel caso di atti che siano generali ma che al contempo siano lesivi degli 
interessi dei singoli, per i quali trova comunque applicazione quanto previsto 
dall'art. 8 Legge n. 241/1990 e dell’art. 21-bis Legge n. 241/199019. 
La partecipazione al procedimento è infatti ritenuta un principio generale, che 
deve essere garantito il più possibile: le deroghe devono essere limitate e 
giustificate da un’adeguata partecipazione, assicurata da forme alternative alla 
comunicazione di avvio del procedimento. In relazione all'art. 8, la 
giurisprudenza afferma che la comunicazione dell’avvio del procedimento consente 
al cittadino destinatario degli effetti del provvedimento o comunque interessato 
allo stesso, di parteciparvi attivamente, apportando le proprie conoscenze, 
facendo sapere le proprie esigenze e valutazioni, al fine di poter influire 
sulla scelta finale della amministrazione, sia in ordine al contenuto dell’atto 
(per ottenere una lesività minore o un effetto favorevole maggiore), sia (con 
riferimento agli atti restrittivi) in ordine alla stessa emanazione dell’atto 
conclusivo20. 
Posto che la partecipazione è un principio generale, chi è direttamente leso 
specificamente in una sua posizione differenziata da un provvedimento 
amministrativo ed è identificabile deve essere avvertito, anche se l’atto è 
generale, poiché tale atto vale come un qualsiasi provvedimento21.
4. Il significato della VIA.
La sentenza, infine, realizza concretamente la ratio della v.i.a. La 
v.i.a. è, notoriamente, una procedura preordinata a verificare, in via 
preventiva, la compatibilità con l’ambiente22 
di progetti relativi a determinate opere rilevanti, pubbliche o private, 
normativamente individuate23. 
Si tratta di una procedura tecnico-amministrativa che svolge la funzione di 
valutare e prevenire gli effetti di un progetto su una pluralità di fattori, 
quali l’uomo, la flora, la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, il clima, il 
paesaggio, i beni materiali e archeologici e l’interazione tra loro, al fine di 
proteggere la salute umana, contribuire alla qualità della vita, provvedere al 
mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione 
dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale della vita. La v.i.a consente di 
scegliere, tra le diverse soluzioni progettuali possibili, quella che presenta 
il minor impatto ambientale (poichè tutte, inevitabilmente, presentano impatto 
ambientale), anche in relazione agli altri interessi pubblici da tutelare, e di 
introdurre eventuali varianti che possano mitigare o compensare gli effetti 
negativi, in ossequio a quanto disposto dall’art. 6 DPR 12 aprile 1996 e 22 del 
D. Lgs. 152/2006. E’ sempre e comunque fondamentale prendere in considerazione e 
sviluppare anche l’alternativa zero, cioè l’ipotesi di non procedere 
all’intervento, in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del D. Lgs. 
152/2006 e dalla circolare del Ministero dell’Ambiente 8 ottobre 1996, n. GAB/96/1532624.
Circa il ruolo della VIA, sono esemplificative quelle pronunce25 
che rendono tale procedura uno strumento per ottimizzare le scelte relative ad 
un’opera (se realizzarla o meno, dove localizzarla, come configurarla), in 
quanto essa è in grado di produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente. Ne 
consegue che la scelta conclusiva deve essere basata su scelte progettuali di 
minore impatto sul territorio e su una valutazione comparativa finale in ordine 
al grado di compromissione del territorio e sui valori ambientali che può 
ritenersi accettabile in relazione all’interesse per la realizzazione 
dell’opera. La complessità di una tale valutazione implica la necessità di un 
procedimento esteso a tutti i soggetti titolari di situazioni giuridiche che 
potrebbero essere pregiudicate dall’opera o dall’intervento, in vista 
dell’effettuazione del bilanciamento degli interessi che si contrappongono26. 
La necessità del contraddittorio nella formazione degli atti amministrativi e il 
contemperamento di tutti gli interessi pubblici e privati che vengono in rilievo 
discende anche dall’applicazione dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
in conformità con un’attività amministrativa basata sulla collaborazione e sul 
consenso (principio oggi consacrato nell’art. 97 della Costituzione che 
configura il c.d. “giusto procedimento”), che impone di mettere i soggetti 
interessati in condizione di esporre le ragioni a tutela dei propri interessi e 
di prendere in considerazione tali ragioni.
 
_______________
1 In 
www.giustizia-amministrativa.it.
2 A tal proposito si vedano gli articoli 3-sexies, 5, 9 e 24 
dello stesso Codice dell’Ambiente.
3 Cfr. TAR Veneto, III, 31 gennaio 2001, n. 248 in Riv. Giur. 
Amb., 2001, 830, con nota di M. Ceruti. Cfr. altresì TAR Veneto, III, 10 maggio 
2000, n. 1537 in www.giustizia-amministrativa.it. 
4 In merito cfr. Cons. St., IV, 31 agosto 2004, n. 5715, in 
www.giustizia-ammministrativa.it; Cons. St., IV, 21 novembre 2005, n. 6467, in 
Foro Amm. C. d. S., 2005, 3270; TAR Veneto, 7 ottobre 2004, n. 3607 in 
www.giustizia-amministrativa.it e TAR Liguria, I, 4 aprile 2002, n. 397, in Foro 
Amm. TAR, 2002, 1556.
5 Cfr. TAR Emilia-Romagna, Parma, 12 gennaio 2006, n. 1, in www. 
giustizia-amministrativa.it.
6 Cfr. Cons. St., VI, 24 settembre 2004, n. 6255; Cons. Giust. 
Amm. Reg. Sic., 12 agosto 2005, n. 541; TAR Lazio, Roma, II-bis, 5 luglio 2005, 
n. 5481, tutte in www. giustizia-amministrativa.it.
7 Cfr. Cons. St., V, 7 aprile 2004, n. 1968 e 7 luglio 2005, n. 
3757, in www.giustizia-amministrativa.it.
8 Così, ad esempio, TAR Liguria, 7 aprile 2006, n. 355 e TAR 
Liguria, 13 maggio 2003, n. 626, entrambe in www. giustizia-amministrativa.it. 
Nella seconda delle decisioni richiamate si legge che: «sussiste l'interesse a 
contestare la realizzazione di un opera pubblica da parte del privato 
proprietario di un immobile ubicato a poca distanza dal luogo dove l'opera deve 
sorgere, quando questa per le sue dimensioni e per il contesto in cui è 
inserita, verrebbe ad alterare in modo significativo lo stato dei luoghi, 
riducendo in misura apprezzabile la vivibilità della zona e, per conseguenza, il 
pregio ed il valore di mercato del bene di proprietà del privato». A corredo di 
tale principio viene richiamato Cons. St., IV, 21 dicembre 2001, n. 6343. Nello 
stesso senso si veda anche TAR Liguria, 16 febbraio 2005, n. 221, in www. 
giustizia-amministrativa.it.
9 Cfr. Cons. Stato Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4780, secondo cui 
«Devono essere interpretati gli artt. 27, comma 2, D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, 
e 5, comma 1, L.R. Abruzzo 10 marzo 1998 n. 15, in tema di discariche, nel senso 
che per enti locali interessati alla realizzazione della discarica devono 
intendersi i comuni il cui territorio sia limitrofo all'area prescelta, ossia 
con la stessa confinante e non anche soltanto prossimo al sito in cui deve 
trovare ubicazione la discarica» e T.A.R. Lombardia Brescia, 19 settembre 2000, 
n. 696: «Gli "enti locali interessati" di cui all'art. 3 bis d.l. 31 agosto 1987 
n. 361, conv. in l. 29 ottobre 1987 n. 441 (ora abrogato dal d.lg. n. 22 del 
1997, e sostituito con l'art. 27 d.lg. cit.) sono quelli i cui interessi vengono 
coinvolti dalla decisione della regione e, quindi, non solo quelli nel cui 
territorio viene ubicato l'impianto, ma anche quelli la cui popolazione potrebbe 
subire danni dall'attuazione delle scelte delle aree interessate». Per quanto 
concerne la legittimazione dei privati si veda TAR Liguria, 7 aprile 2006, n. 
353, in www. giustizia-amministrativa.it, che così motiva: «l’approvazione di un 
impianto di grande rilievo ed impatto come quello in esame coinvolge gli 
interessi di carattere sia ambientale (anche indipendenti dai profili 
paesaggistici) che urbanistico, sulla cui autonomia e considerazione è 
sufficiente anche qui richiamare i distinti ambiti in cui sono presi in 
considerazione dal legislatore costituzionale (art. 117 comma 2 lett. s, per la 
tutela dell’ambiente, art. 117 comma 3 per il governo del territorio), in ordine 
ai quali l’ordinamento riconosce tutela giurisdizionale in capo ai cittadini 
residenti o proprietari di immobili in zona quali portatori di specifiche 
situazioni giuridiche soggettive, ben individuabili». Conformi a tale 
orientamento sono Cons. St., IV, 31 agosto 2004, n. 5715 e TAR Liguria, I, 25 
maggio 2004, n. 813, entrambe in www. giustizia-amministrativa.it.; TAR 
Lombardia, Brescia, 19 settembre 2000, n. 696, con nota di S. Beltrame, in Riv. 
Giur. Amb., 2001, 639. Sul punto, si veda anche la nota di C. L. Coppini a Cons. 
di St., V, 2 ottobre 2006, n. 5713, in Riv. Giur. Amb., 2007, 359.
10 Cfr. Cons. St., IV, 6 luglio 2004, n. 5516, in www. 
giustizia-amministrativa.it, che assume come criterio quello della rilevanza che 
le previsioni urbanistiche abbiano sul godimento e sul valore di mercato di aree 
diverse da quelle direttamente incise, nonchè sugli interessi del loro 
proprietario.
11 Cfr. TAR Lazio, Roma, II-bis, 4 Ottobre 2005, n. 7749 in 
Foro Amm. TAR, 2005, 3181, secondo cui: «la tutela giurisdizionale in materia di 
concessioni edilizie rilasciate a terzi non può essere limitata ai soli 
proprietari frontisti o confinanti, ma deve essere estesa anche ai non 
proprietari e a tutti coloro i cui interessi di vita (familiari, economici, 
ecc.) siano, però, comunque correlati all’interesse urbanistico della 
particolare disciplina di ciascuna zona - intesa quest’ultima quale entità 
territoriale con peculiari caratteristiche, cui dà rilevanza la normativa 
urbanistica – tanto da doversi riconoscere a detti interessi la natura di 
“interessi di zona” (cfr. Cass. Civ., SS.UU. 25.10.1982, n. 5530)(...) Va, 
pertanto, condiviso l’orientamento giurisprudenziale che riconosce la 
legittimazione all’impugnazione di una concessione edilizia soltanto a coloro 
che si trovino in una situazione di stabile collegamento con l’area oggetto 
dell’intervento assentito e che facciano valere un interesse giuridicamente 
protetto di natura urbanistica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25/1/2003, n. 339; id. 
18/9/1998 n.1289; id. 1/4/1998, n.401; id. 13/5/1997 n.483; id. 30/10/1995 
n.1495; id. 20/3/1995, n.184), anche se correlato ad altro di natura 
economico-commerciale, come nella fattispecie in esame, dove all’interesse 
urbanistico al rispetto della disciplina sul condono edilizio si aggiunge quello 
economico alla tutela dell’attività commerciale esercitata nella medesima area 
interessata dalle impugnate concessioni edilizie». In senso conforme, TAR Lazio, 
Roma, II-bis, 2 novembre 2005, n. 10255, in Foro Amm. TAR, 2005, 3585. Cfr. 
altresì TAR Liguria, 4 aprile 2002, n. 397, 3 settembre 2002, n. 904, 17 maggio 
2005, n. 670, e 22 luglio 2005, n. 1080, in www.giustiziamministrativa.it; TAR 
Liguria, I, 28 maggio 2002, n. 588, in Foro Amm.- TAR, 2002, 2400; Cons. St., 14 
dicembre 2004, n. 8072, in www.giustiziamministrativa.it. 
12 Cfr Cons. St., VI, 20 maggio 2004, n. 3263 in 
www.giustizia-amministrativa.it; TAR Lombardia, I, 25 giugno 2003, n. 3511, con 
nota di G. Landi, in Riv. Giur. Amb., 2004, 104.
13 Per una ulteriore esemplificazione si veda P. Brambilla, 
L'impugnativa dei provvedimenti ambientali di localizzazione: i nuovi vincoli 
giurisprudenziali della legittimazione e dell'interesse ad agire dalla nozione 
di “vicinitas” a quella di “collegamento stabile”, in Riv. Giur. Amb., 2002, 81; 
M. Ceruti, Le mobili frontiere della legittimazione al ricorso in materia 
ambientale: posizione differenziata ed attualità del pregiudizio nella 
localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nota a sent. TAR 
Piemonte, II, 23 giugno 1997, n. 355, in Riv. Giur. Amb., 1998, 765. Cfr. anche 
Cons. St., VI, 26 luglio 2001, n. 4123, con nota di A. Maestroni, in Riv. Giur. 
Amb., 2002, 751; TAR Liguria, I, 21 febbraio 2003, n. 225, in Riv. Giur. Amb., 
2003, 593.
14 Cfr. Cons. St., IV, 6 ottobre 2001, n. 5296; Cons. St., VI, 
5 dicembre 2002, n. 6657; TAR Liguria, I, 11 maggio 2004, n. 745, tutte in 
www.giustizia-amministrativa.it.
15 Cons. St., VI, 29 gennaio 2002, n. 492; TAR Lazio, Roma, 
II-bis, 5 luglio 2005, n. 5481, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.
16 Cfr. Cons. St., VI, 27 marzo 2003 n. 1600; TAR Liguria, 25 
Ottobre 2004, n. 1480, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.
17 In generale sulle funzioni del comune si vedano, per tutti, 
G. De Marzo e R. Tomei (a cura di), Commentario al nuovo T.U. degli enti locali, 
Padova, 2002; F. Caringella, A. Giuncato, F. Romano, L’ordinamento degli enti 
locali nel testo unico, 2001; voce “Comune”, E. De Marco, in Enc. dir., IV 
aggiornamento, Milano, 2000, 256 ss.
18 L’art. 1, c. 2 della legge n. 36/1994 disponeva che 
«Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i 
diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale». 
L’art. 1, c. 3 della stessa legge disponeva che: «Gli usi delle acque sono 
indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il 
patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la 
flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici». 
Queste disposizioni sono state riprese dall’art. 144 del Codice dell’Ambiente.
19 Cfr. Cons. St., Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 36, in 
www.giustizia-amministrativa.it. Ai sensi dell’art. 21-bis, il provvedimento 
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti 
del suo destinatario con la comunicazione a lui indirizzata: in questo senso, 
TAR Piemonte, Torino, sez. I, 4 aprile 2007, n. 1559 in 
www.giustizia-amministrativa.it.
20 Cfr, ex multis, TAR Sardegna, 21 maggio 2003, n. 632, in 
www.giustizia-amministrativa.it.
21 Tale principio risulta bene espresso da TAR Liguria, I, 28 
giugno 2005, n. 985, secondo cui «I provvedimenti di classificazione acustica 
della zona di residenza del ricorrente, sebbene astrattamente riconducibili al 
novero degli atti generali sottratti dalla comunicazione dell’avvio del 
procedimento, lo vedevano come soggetto determinato ex ante interessato alla 
destinazione acustica della zona e quindi destinatario della comunicazione 
dell’avvio del procedimento. Sul piano sistematico, è appena il caso di rilevare 
che l’art. 21 bis delle norme generali sul procedimento amministrativo, nel 
testo novellato dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, disciplina il rapporto fra 
comunicazione ed efficacia del procedimento (...) La norma ... assume ... una 
portata operativa trasversale cioè in grado di sussumere la più varia congerie 
di atti: tutti accumunati dal denominatore comune di limitare la sfera giuridica 
dei privati, purchè ovviamente, con riferimento agli atti generali, costoro 
siano specificamente determinati in forza di situazioni (di fatto o giuridiche) 
preesistenti conosciute dall’amministrazione»; TAR Lombardia, Brescia, 3 giugno 
2003, n. 826: «D’altra parte il principio di partecipazione, cui la 
comunicazione di avvio del procedimento è strumentale, ha una portata generale 
e, se l’art. 13 della L. 7.8.1990, n. 241 ne esclude l’applicazione per gli atti 
di pianificazione, quale è il P.R.G., deve tenersi conto che in casi come quello 
di specie tale atto si atteggia nei confronti dei soggetti proprietari dell’area 
su cui ha inciso in maniera diretta alla stessa stregua di un qualunque atto 
provvedimentale. Ne deriva che l’Amministrazione comunale, dopo aver accolto 
l’osservazione presentata dal Sig. …, avrebbe dovuto procedere alla 
ripubblicazione del P.R.G. nella parte risultata modificata o, quanto meno, 
avrebbe dovuto dare comunicazione diretta ai Signori … dell’intervenuto stralcio 
della loro area dal comparto edificatorio». Cfr anche, tra le tante, Cons. St., 
VI, 20 giugno 2003, n. 3684; Cons. St., IV, 28 gennaio 2002, n. 452 
(dichiarazione di pubblica utilità); Cons. St., 10 agosto 2004, n. 5498 
(strumento urbanistico in generale); T.A.R. Lazio, II, 8 ottobre 2001, n. 8271; 
TAR Campania, Napoli, V, 12 luglio 2006, n. 7442 (caso di variante di PRG); TAR 
Puglia, Lecce, I, 21 giugno 2008, n. 1847 (caso di modificazione di P.U.G.); TAR 
Abruzzo, L’Aquila, I, 3 aprile 2006, n. 205; TAR Lazio, Roma, II, 8 ottobre 
2001, n. 8271 (atto di pianificazione in generale), tutte in 
www.giustizia-amministrativa.it.
22 Sulla nozione di ambiente v. P. Mantini, Per una nozione 
costituzionalmente rilevante di ambiente, in Riv. Giur. Amb., 2006, 207 e cfr. 
tra gli altri, M. S. Giannini, “Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti 
giuridici, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., XXIII, 1973, n.1. Autori come S. Patti e 
F. Giampietro superano la concezione pluralista, considerando unitariamente 
l’oggetto e le misure giuridiche della tutela ambientale: cfr. S. Patti, Diritto 
all’ambiente e tutela della persona, in Giur. It., 1980, I e F. Giampietro, 
Diritto alla salubrità dell’ambiente, Milano, 1980; Nespor, De Cesaris, Codice 
dell’ambiente, Milano, 2002; F. Fonderico, Ambiente e amministrazione in Italia, 
in Riv. Giur. Amb., 5/1997; G. Cordini, Bibliografia giuridica dell’ambiente. 
Rassegna ragionata dei volumi e articoli pubblicati in Italia dal 1975 al 1990 - 
Il diritto dell’ambiente, in www.ittig.cnr.it; V Dini, Il diritto soggettivo 
all’ambiente, in www. giuristiambientali.it.
23 Sulla v.i.a. cfr., ex multis, R. Ferrara (a cura di), La 
valutazione di impatto ambientale, Padova, 2000; G. Francescon, La valutazione 
di impatto ambientale, Verona, 1996; A. Martelli, Valutazione di impatto 
ambientale, Napoli, 2003.
24 Cfr. Urb. e app., 5/1997, 505, con nota di L. Ghedini Ferri. 
L’analisi delle alternative è prevista anche nell’allegato IV punto 2 della 
direttiva 85/337/CEE tra le informazioni che devono essere inviate all’autorità 
competente alla VIA ai sensi dell’art. 5. Per quanto concerne gli strumenti 
adatti per la considerazione delle alternative, cfr. G. Moriani, M. Ostoich, E. 
Del Sole, Metodologie di valutazione ambientale, Milano, 2006.
25 Cfr. TAR Puglia, Bari, 10 aprile 2008, n. 894 e TAR Lazio, 
Roma, II-bis, 2 luglio 2002, n. 6076, entrambe in 
www.giustizia-amministrativa.it.
26 A tal proposito, la disciplina comunitaria (art. 6 della 
Direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE) stabilisce che «al pubblico interessato 
vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle 
procedure decisionali in materia ambientale …».
 
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it 
il 06/07/2009