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Legge 30 luglio 2010 n. 122
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3637/C del 10 agosto 2010
 
CARLO RAPICAVOLI*
 
E’ stata pubblicata nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 30 
luglio 2010 la Legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con 
modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. 
L’art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 riformula interamente l’art. 19 
della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con 
la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). 
L'art. 19 della L. 241/1990, infatti, aveva previsto il meccanismo della 
Dichiarazione di inizio attività con la quale, in luogo dell'autorizzazione, 
l'interessato poteva produrre un'autodenuncia di inizio attività, rispetto alla 
quale l'amministrazione doveva effettuare i suoi controlli autoritativi entro un 
termine certo. L'attività oggetto della dichiarazione poteva essere iniziata 
decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione 
competente.
Le nuove regole prevedono che:
a) Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o 
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o 
ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o 
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di 
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a 
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o 
specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti 
stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato (SCIA);
b) la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni 
di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 
del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti 
per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate 
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza 
dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di 
organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive 
eventualmente richieste dalla legge;
c) l'attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione 
della segnalazione all'amministrazione competente;
d) in caso di accertata carenza dei requisiti necessari ed entro il termine di 
60 giorni dal ricevimento della SCIA, l'amministrazione competente adotta 
motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la 
rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali 
provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti 
entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 
giorni. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di 
dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'amministrazione può sempre adottare 
(quindi, si ritiene anche oltre il termine di 30 giorni) i suddetti 
provvedimenti;
e) è fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere 
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21quinquies e 21nonies 
L. 241/1990;
f) al di là di tali casi e decorso il termine dei 60 giorni dalla SCIA, 
all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo 
attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e 
culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa 
nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque 
tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa 
vigente;
g) Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o 
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, 
dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui 
al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;
h) Le espressioni ''segnalazione certificata di inizio di attività'' e ''Scia'' 
sostituiscono, rispettivamente, quelle di ''dichiarazione di inizio di 
attività'' e ''Dia'', ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più 
ampia, e la disciplina della SCIA sostituisce direttamente quella della 
dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e 
regionale.
Sono esclusi dalla disciplina sulla SCIA i casi in cui sussistano vincoli 
ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle 
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, 
all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della 
giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti 
le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli 
imposti dalla normativa comunitaria.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare n. 3637/C del 10 agosto, ha 
fornito le prime indicazioni applicative, indirizzate in particolare alle Camere 
di Commercio.
Di seguito le principali indicazioni.
ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, AUTORIPARAZIONE, PULIZIE E 
FACCHINAGGIO
L’eliminazione della comunicazione di inizio di attività (CIA) prevista nel 
precedente testo dell’articolo 19 consente di superare, in via definitiva, le 
precedenti incertezze circa il momento (DIA, ovvero CIA) in cui doveva essere 
presentata la domanda di iscrizione nel registro delle imprese.
Consente, inoltre, un più agevole coordinamento con la Comunicazione unica di 
cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007.
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) potrà, infatti, essere 
presentata contestualmente alla Comunicazione unica e determinerà l’iscrizione 
dell’impresa nel registro delle imprese entro il termine previsto dall’articolo 
11, c. 8, del D.P.R. n. 581 del 1995.
ATTIVITÀ DI: INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE E DI AFFARI, AGENTE E RAPPRESENTANTE 
DI COMMERCIO, MEDIATORE MARITTIMO, SPEDIZIONIERE.
• Coloro che intendono iniziare ex novo l’esercizio di dette attività dovranno 
presentare la SCIA, in assenza della quale non si procederà ad alcuna iscrizione 
nei relativi ruoli/ elenchi;
• per quanto riguarda le sole persone fisiche, la SCIA andrà presentata alla 
CCIAA della provincia presso la quale si intende iniziare lo svolgimento 
dell’attività e determinerà la loro iscrizione al ruolo/elenco corrispondente;
• per quanto riguarda le imprese, ferma restando comunque l’iscrizione al 
ruolo/elenco di cui al punto precedente, qualora la SCIA sia contestuale a 
Comunica - Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa - , essa andrà 
presentata al Registro delle Imprese e determinerà anche l’iscrizione 
dell’impresa in questo registro e nel Rea;
• la verifica dei requisiti professionali e morali richiesti dalle singole leggi 
degli ausiliari in questione andrà effettuata a seguito della presentazione 
della SCIA, secondo i termini e le modalità indicati dal nuovo art. 19 della 
legge n. 241/1990, ai commi 3 e 4;
• per le persone fisiche rimane invariato l’obbligo di sostenere eventuali esami 
abilitanti (ove richiesti dalla normativa) presso la Camera di commercio 
competente per residenza;
• l’eventuale inibizione definitiva della prosecuzione dell’attività determinerà 
la cancellazione della posizione iscritta nel corrispondente ruolo/elenco degli 
ausiliari.
ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
La riformulazione dell’art. 19 della citata legge n. 241, comporta conseguenze 
anche sulle disposizioni in materia di esercizio delle attività di commercio e 
di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68 e 
69 del d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Nei predetti articoli, infatti, ai fini dell’avvio o della continuazione 
dell’attività, le disposizioni in alcuni casi prevedono la dichiarazione di 
inizio di attività, richiamando espressamente l’art. 19 della legge n. 241 ed il 
periodo del comma 2 dell’articolo che, nella formulazione precedente alla 
modifica, determinava l’efficacia immediata o differita della dichiarazione.
La vigente formulazione dell’art. 19, invece, introduce l’istituto della 
segnalazione certificata di inizio di attività che sostituisce a tutti gli 
effetti la DIA e che pertanto deve considerarsi come l’unica utilizzabile ai 
fini previsti dalle predette disposizioni del d. lgs. n. 59.
Di conseguenza, con riferimento alle attività disciplinate dal citato d. lgs. n. 
59, sono soggetti alla SCIA di cui all’art. 19 della legge n. 241 attualmente 
vigente:
• il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità 
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 64, 
comma 1;
• l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a 
particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del 
comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di cui all’art. 64, 
comma 2;
• l’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate da 
circoli privati, stante l’espresso richiamo, ad opera dell’art. 64, comma 2, 
all’applicazione della disciplina di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (“Regolamento recante semplificazione del 
procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte 
di circoli privati”) e ferma restando, ovviamente, l’applicabilità ai soli casi 
in cui detto regolamento prevedeva la DIA;
• l’avvio dell’attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore 
merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate 
esercizi di vicinato (cfr. art. 4, comma 1, lett. d, del d.lgs. 31 marzo 1998, 
n. 114), di cui all’art. 65, nonché le attività effettuate mediante le forme 
speciali di vendita (Spacci interni – Apparecchi automatici - Vendita per 
corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - Vendita presso il 
domicilio dei consumatori), di cui agli artt.66, 67, 68 e 69.
Dal contenuto dell’art. 19 della Legge 241/1990, nel testo oggi vigente, risulta 
evidente l’inammissibilità dell’istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini 
dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di 
strumenti di programmazione.
Con riferimento alle attività commerciali, detti strumenti di programmazione 
sono previsti dal comma 3 dell’art. 64 del d. lgs. n. 59 per le aperture degli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dal comma 3 dell’art. 70 del 
d. lgs. n. 59, il quale ha modificato il comma 13 dell’art. 28 del d. lgs. n. 
114 per l’avvio delle attività di vendita sulle aree pubbliche, nonché dall’art. 
6 del d. lgs. n. 114, quale programmazione urbanistico-commerciale, per l’avvio 
dell’attività nelle strutture di vendita denominate medie strutture (cfr art. 4, 
comma 1, lett. e del d.lgs. n. 114), grandi strutture (cfr. art. 4, comma 1, 
lett. f del d.lgs. n. 114) e centri commerciali (cfr. art. 4, comma 1, lett. g 
del d.lgs. n. 114).
Di conseguenza, salve ulteriori e più meditate precisazioni da verificare con le 
amministrazioni regionali competenti, resta ferma la necessità 
dell’autorizzazione nei seguenti casi:
• avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, 
comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 
1991, n. 287, nelle zone del territorio comunale che, in attuazione 
dell’articolo 64, comma 3, del d.lgs n. 59/2010, siano state assoggettate o 
siano assoggettabili a programmazione;
• trasferimento di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande da una 
sede collocata in zona non sottoposta a programmazione, ai sensi dell’art. 64, 
comma 3, del d. lgs. n. 59, ad una sede collocata in una zona tutelata 
nell’ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede 
nell’ambito di zone tutelate;
• avvio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in 
concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante, di cui all’art. 28 
del d. lgs. n. 114, come modificato dall’art. 70 del d. lgs. n. 59;
• avvio dell’attività di vendita nelle strutture denominate medie strutture, 
grandi strutture o centri commerciali di cui agli artt. 8 e 9 del d. lgs. n. 
114.
 
* Direttore Generale 
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia 
di Treviso
 
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it 
l'1/9/2010