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Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.
D. P. R. 9 luglio 2010 n. 139 
 
CARLO RAPICAVOLI*
 
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2010 il Decreto del 
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 139 recante procedimento 
semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, 
a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 
42, e successive modificazioni. 
Il Regolamento, che entrerà in vigore il 10 settembre, contiene le 
semplificazioni procedurali di seguito descritte per gli interventi di lieve 
entità elencati nell’allegato 11.
1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la 
domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato 
dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure 
se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In 
tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è 
soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del 
rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia 
assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del 
procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove 
occorrano, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono 
presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal 
ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione 
della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto 
termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro 30 
giorni, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità 
dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in 
cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica 
rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o 
l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio 
di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità 
dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, 
l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara 
l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone 
immediata comunicazione al richiedente.
3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed 
edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la 
conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel 
piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel 
provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i 
valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.
4. Nel caso in cui la suddetta valutazione sia negativa, l'amministrazione 
competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato 
ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della 
stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione 
sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le 
osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione 
competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda 
entro i successivi 10 giorni.
5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla 
ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con 
istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda 
di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza è 
contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento 
negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie 
deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i 
successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle 
prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità 
paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando 
l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è 
pronunciata in senso negativo.
6. In caso di valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità 
paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio 
dell'autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di 
trenta giorni dal ricevimento della domanda a trasmettere alla soprintendenza, 
unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata 
proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del 
soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole 
entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della 
documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile 
per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio 
dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro 
il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia 
l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, 
comma 9, del Codice.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il 
provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni 
successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al 
richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione 
rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo 
legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. 
L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del 
parere della soprintendenza.
8. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione 
competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro 
venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di 
rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano 
all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i 
motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni 
eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è 
immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. In 
caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del 
comma 10, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente 
al rilascio dell'autorizzazione.
9. Decorsi inutilmente il termine di 60 giorni senza che l'amministrazione 
competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato 
la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli 
articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.
10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area 
interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche 
prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole 
interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del 
vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.
11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è 
valida cinque anni.
12. Nel procedimento semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni 
locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla 
legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la 
conclusione del procedimento di 60 giorni.
 
* Direttore Generale 
e Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia 
di Treviso
 
____________________
1 ALLEGATO 1 (previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R.) 
1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della 
costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non 
si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del 
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli 
immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e 
c), del Codice). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a 
procedura autorizzatoria ordinaria; 
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e 
sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a 
tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni 
(la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi 
dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e 
finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; 
interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o 
rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o 
modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, 
parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante 
installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale 
esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai 
sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 
5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del 
manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche 
indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla 
inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari 
o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o 
comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; 
realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica 
agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), 
b) e c), del Codice); 
6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa 
antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici; 
7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra 
ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, 
compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di 
realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile e' 
sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria; 
8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti 
consimili aperti su piu' lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq; 
9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni 
(volume non superiore a 10 mc); 
10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche 
comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, 
ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure 
semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si 
applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, 
lettere a), b) e c), del Codice); 
11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del 
terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai 
sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice); 
12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di 
altezza; 
13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: 
pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, 
modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica 
agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), 
b) e c), del Codice); 
14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone 
cimiteriali; 
15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui 
all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese 
le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non 
si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, 
lettere a), b) e c) del Codice); 
16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali 
destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi; 
17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: 
adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di 
banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, 
nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che 
assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi; 
18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la 
realizzazione di opere in soprasuolo; 
19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di 
altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30; 
20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle 
medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe; 
21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di 
manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione; 
22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, 
quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, 
caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili 
soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del 
Codice); 
23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni 
centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione 
elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume 
non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a 
tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice);
24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui 
all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino 
la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su 
edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti 
come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati 
di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali 
comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti 
e di metri 4 se posati direttamente a terra; 
25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 
13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate; 
26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione 
produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni 
esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie; 
27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne 
etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere 
di recinzione o sistemazione correlate; 
28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la 
presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui 
all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse 
assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, 
lettere b) e c), del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli 
previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione 
della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia 
e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 
1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2008)"; 
29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, 
preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la 
realizzazione di manufatti in soprasuolo; 
30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed 
esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli 
interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua; 
31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, 
manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di 
difesa esistenti sulla costa; 
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle 
sponde dei corsi d'acqua e dei laghi; 
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle 
isole fluviali; 
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, 
per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle 
amministrazioni competenti; 
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, 
mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non 
superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti;
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui 
all'articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente 
assentito dalle amministrazioni competenti; 
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie 
non superiore a 10 mq; 
38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con 
strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni; 
39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, 
sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili. 
 
Pubblicato su www.AmbienteDiritto.it 
l'1/9/2010