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Il quadro normativo nel settore del gas naturale
Giovanni Faleschini*
La liberalizzazione del mercato del gas, che sta avvenendo in questi anni nel mercato europeo, è un processo lungo e difficile che ha preso avvio dalle decisioni di politica economica dell’Unione Europea. Una delle principali finalità del Trattato europeo, che costituisce le fondamenta istituzionali dell’Unione Europea, è quello di creare un mercato interno libero senza più frontiere tra gli Stati membri.
Per integrare meglio i sistemi economici dei singoli paesi si è pensato che si
potessero aprire alla concorrenza anche i mercati dell’elettricità e del gas,
generalmente chiusi e in mano ad aziende monopolistiche nazionali, così da poter
creare un futuro mercato unico dell’energia. Scopo principale, oltre
l’unificazione continentale dei settori energetici, è quello di avviare in tali
ambiti l’effettiva liberalizzazione dei mercati di riferimento in ottemperanza
al valore attribuito dall’Unione Europea all’affermarsi del mercato e della
concorrenzialità economica come nuovi e più appropriati strumenti di efficienza
e di garanzia per il cittadino utente.
L’applicazione della filosofia del mercato unico europeo al settore energetico
implica che i singoli mercati energetici nazionali, che fino all’inizio delle
riforme comunitarie si sono presentati isolati o semi isolati, si fondano in un
insieme integrato e funzionante che operi con criteri di mercato, attraverso un
allargamento del raggio d’azione delle aziende, permettendo a queste di
competere con quelle di altri paesi in un mercato europeo.
Gli elementi di concorrenzialità economica introdotti negli ultimi anni
all’interno dell’industria del gas naturale, tramite le direttive a livello
comunitario e per legge a livello dei singoli Stati membri, devono fungere da
strumenti di efficienza al fine di apportare vantaggi concreti in termini di
riduzione dei prezzi per l’utenza finale e di miglioramento del servizio.
L’obiettivo che si vuole raggiungere è un mercato energetico europeo integrato e
uniformemente regolato; tale cammino è stato sicuramente intrapreso in sede
comunitaria con la Direttiva europea 96/92/CE recante “Norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica” e la Direttiva 98/30/CE recante “Norme
comuni per il mercato interno del gas naturale”.
L’adozione di tali testi porta ad una vera e propria rivoluzione copernicana nel
modo di concepire la politica energetica. A cavallo tra gli anni ottanta e
novanta si è assistito alla presenza di fattori europei e nazionali che hanno
portato ad una profonda revisione della struttura dei mercati energetici. Sul
piano internazionale europeo all’inizio degli anni novanta il processo di
costruzione di un mercato unico europeo giunge al suo culmine. A livello
nazionale l’esigenza di risanare la finanza pubblica ha reso fortemente
attrattiva la via della privatizzazione di gran parte delle attività economiche
possedute dallo Stato.
Non solo, ma l’Italia ha vissuto un profondo cambiamento negli indirizzi di
politica economica interna determinato da un diverso approccio teorico sul ruolo
dello Stato nell’economia tendente al ridimensionamento della diretta
partecipazione alle attività a favore di un ruolo regolatore, attraverso il
quale sono fissati vincoli e regole che tutti i soggetti economici devono
rispettare. Tale cambiamento ha condotto all’avvio di un processo di
privatizzazione che sta interessando tutte le più importanti imprese gestite
dallo Stato ed in un secondo tempo, grazie anche alle Direttive comunitarie,
all’apertura a fenomeni di concorrenza in quei settori considerati
tradizionalmente monopoli naturali.
In tal modo la sovrapposizione dei processi di liberalizzazione e di
privatizzazione, sia a livello nazionale che europeo, ha reso impraticabile la
conservazione dell’approccio tradizionale alla politica energetica fondato
sull’intervento diretto dello Stato nel garantire il perseguimento degli
obiettivi prioritari del servizio pubblico e della sicurezza
dell’approvvigionamento. Lo Stato cambia così i propri obiettivi di politica
energetica passando dalla posizione di decisore a quella di regolatore
dell’assetto del settore delle utilities.
Con tali obiettivi e con tali presupposti il Parlamento Europeo e il Consiglio
dell’Unione Europea hanno emanato nel corso degli anni novanta varie direttive
per cercare di liberalizzare il settore del gas, la più importante è la
Direttiva 98/30/CE che delinea il quadro normativo generale che tutti i paesi
dell’Unione devono seguire. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 23/05/2000,
n.164, chiamato Decreto Legislativo Letta (dal nome dell’allora ministro
dell’industria). Tale decreto ha rivoluzionato interamente il settore del gas in
Italia: da un mercato verticalmente integrato e completamente concentrato in
mano al monopolio statale dell’Eni, si è passati ad un mercato aperto alla
concorrenza nelle fasi di produzione, di approvvigionamento e di vendita ad un
mercato regolamentato dall’Autorità per il trasporto e la distribuzione del gas
(cioè per le due parti della filiera industriale che godono delle
caratteristiche del monopolio naturale).
Il processo legislativo è poi continuato, a livello comunitario, in quanto nel
primo semestre del 2003 è stata emanata una nuova direttiva europea che riprende
buona parte della direttiva 98/30/CE e prosegue sulla via della liberalizzazione
del mercato del gas.
La nuova Direttiva 03/55/CE, approvata nella seconda metà del 2003, vuole dare
un quadro di riferimento chiaro e completo al mercato del gas europeo, cercando
di colmare i vuoti della precedente direttiva con indicazioni più precise e
dando una chiara accelerazione al processo intrapreso cinque anni prima
stabilendo date improrogabili per l’apertura completa (o anche totale
liberalizzazione) di tutti i mercati energetici degli Stati membri. Viene posta
la data del 1° Luglio 2007 come dead line in cui tutti i mercati interni del gas
(ma vale anche per il settore elettrico), di tutti gli Stati membri dovranno
essere completamente aperti: cioè si giungerà al momento in cui ogni singolo
utente del servizio gas (o elettricità) potrà scegliere liberamente il proprio
fornitore. In tale modo, proprio ponendo una data fissa e valida per tutti gli
Stati membri, si dà la certezza di un termine ultimo al processo di
liberalizzazione che è in atto, garantendo le basi per una reale concorrenza tra
le imprese non solo a livello nazionale, ma europeo.
A livello nazionale è stato approvato il Decreto Marzano che dovrebbe
riorganizzare tutta la materia legislativa riguardante il settore energetico.
Per il settore del gas si attendono alcune novità rilevanti per quanto riguarda
le infrastrutture, per l’indipendenza delle reti di trasporto e per le funzioni
dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas (AEEG). Per tutto il settore del
gas rimane valida la precedente normativa del Decreto Letta, mentre vengono
inserite alcune delle richieste e delle indicazioni presenti nella nuova
direttiva comunitaria 03/55/CE.
Analizziamo le due direttive europee per il mercato del gas, il decreto
legislativo Letta e il decreto Marzano, così da capire come il settore sia stato
modificato e influenzato dal legislatore europeo e da quello italiano nel corso
degli ultimi cinque anni. Quello che dobbiamo tenere bene a mente nell’analisi è
che il fine ultimo di tutte le direttive comunitarie e le leggi nazionali è la
liberalizzazione del mercato interno del gas in tutte le fasi del settore che lo
consentano: tale scopo si può solo verificare con la volontà di creare un
mercato concorrenziale in un settore dove non esisteva concorrenza e dove
dominavano forti monopoli statali (ciò non vale per tutte le nazioni
appartenenti all’Unione Europea, ma certamente vale per l’Italia). Tale processo
è stato intrapreso con la speranza di poter dare all’industria del gas maggiore
efficienza, così da poter garantire all’utente finale i minori costi possibili e
i maggiori benefici di un servizio più competitivo e completo.
1. La Direttiva europea 98/30/CE
La direttiva è stata proposta dalla Commissione europea nel Febbraio 1992,
approvata il 22 Giugno 1998 ed è stata recepita e implementata da tutti gli
stati membri tramite apposite leggi nazionali perché la direttiva imponeva a
tutti gli Stati membri di ridisegnare gli assetti organizzativi delle proprie
industrie del gas entro il 10 Agosto 2000. L’architettura della direttiva si
sviluppa su due livelli: da un lato fissa alcuni principi fondamentali a cui
tutti gli Stati membri devono uniformarsi, dall’altro riconosce ad ogni singolo
Stato membro il pieno diritto di decidere le specifiche modalità attraverso cui
rispettare tali principi consentendo così di mantenere, modificare o scegliere
il regime più rispondente alla propria particolare situazione nazionale.
Come sopra accennato, obiettivo primo della Direttiva è quello di realizzare con
gradualità un mercato interno del gas concorrenziale e vari sono i modi con cui
conseguire tale risultato. Nella direttiva vengono analizzati e spiegati tali
principi fondamentali: eliminazione di ogni monopolio nei campi della
produzione, negli interscambi commerciali, nel trasporto e nella distribuzione;
diritto di accesso alle infrastrutture a rete ed ai sevizi accessori; apertura
omogenea e crescente dei mercati nazionali; trasparenza delle imprese mediante
la separazione contabile delle loro attività sia interne alla filiera gas che
esterne; gradualità nel processo di apertura del mercato. Ogni Stato deve
rispettare questi principi scegliendo il modello organizzativo che ritenga più
funzionale sia con riguardo alle finalità di interesse generale che ogni Stato
intende o meno connettere alla erogazione di metano sia con riguardo alle
specificità interne di ogni singolo mercato.
1.1 Norme generali per l’organizzazione del settore
Si ritiene che l'instaurazione di un mercato del gas naturale concorrenziale sia
un importante elemento nel completamento del mercato interno dell'energia
nell’Unione Europea. Vista la peculiarità del settore, il mercato interno del
gas naturale deve essere instaurato gradualmente, allo scopo di permettere
all'industria di adeguarsi in modo flessibile e ordinato al suo nuovo ambiente e
soprattutto per tener conto delle differenti strutture di mercato degli Stati
membri.
Con la Direttiva 98/30/CE si vogliono dare linee guida che possano essere
seguite da tutti gli Stati membri e per questo tali norme comuni costituiscono
un quadro di principi generali le cui modalità di applicazione vengono lasciate
ai singoli Stati.
L’articolo 1 della Direttiva definisce l’ambito di applicazione della riforma
del settore in Europa stabilendo:
le norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio
di gas naturale;
le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas
naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), l’accesso al mercato, le
modalità di gestione dei sistemi;
i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni
per il trasporto, la distribuzione, la fornitura, e lo stoccaggio di gas
naturale.
Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione settoriale, devono assicurare
che le imprese di gas naturale siano gestite seguendo i principi della direttiva
al fine di realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale e possono
imporre, nel pieno rispetto dell’articolo 90 del trattato, obblighi di servizio
pubblico per quanto riguarda la sicurezza, compresa la sicurezza di
approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture nonché
la protezione dell'ambiente (articolo 3). L’imposizione di obblighi di diritto
pubblico è intesa dalla Direttiva in modo molto ampio per cui sarebbe consentito
dichiarare “servizio pubblico” tutte le attività della filiera del gas naturale,
ma la portata di tale assunto è limitata in quanto deve essere inteso come
possibilità derogatoria al principio generale della libera concorrenza.
In circostanze in cui è richiesta un’autorizzazione per la costruzione o la
gestione di impianti di gas naturale, gli Stati membri o le autorità competenti
da essi designate rilasciano autorizzazioni stabilendo criteri obbiettivi e non
discriminatori a cui l’impresa richiedente deve attenersi (articolo 4).
Viene stabilito che ogni impresa di trasporto, stoccaggio, fornitura,
distribuzione e/o di GNL debba sviluppare tali servizi a condizioni economiche e
debba rispondere a criteri di sicurezza, affidabilità, efficienza e rispetto
dell’ambiente. Inoltre tali imprese non devono operare discriminazioni tra gli
utenti del sistema o le categorie degli utenti del sistema, ma devono fornire
informazioni sufficienti da garantire che i vari servizi possano avvenire in
maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema
interconnesso (articoli 6-11).
In questo punto è inserita l’importantissima distinzione tra attività di
distribuzione, cioè di trasporto locale del gas a bassa pressione, e attività di
fornitura, cioè la vendita di gas agli utenti finali a livello locale: la
separazione tra soggetto titolare della rete ed eventuale soggetto diverso
venditore di gas è implicitamente presupposta, ma deve essere garantito
l’accesso di terzi alle reti in quanto l’impresa di distribuzione non deve
operare discriminazioni.
1.2 Separazione e trasparenza della contabilità
Ogni impresa operante nel gas naturale redige, sottopone a revisione e pubblica
i conti annuali secondo le norma di diritto interno. Le imprese integrate
tengono, nella loro contabilità interna, conti separati per le attività di
trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale e, se del caso, conti
consolidati per le attività che non rientrano nel settore del gas, come
sarebbero tenute a fare se tali attività fossero svolte da imprese separate, al
fine di evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni della
concorrenza. Detta contabilità interna comprende uno stato patrimoniale e un
conto economico distinto per ogni attività (articolo 13).
Viene così sancita la necessità che le imprese operanti nel settore del gas
naturale e che sono verticalmente integrate, abbiano un regime contabile
trasparente e conti separati per ciascuna delle fasi che caratterizzano la
filiera. In tale modo gli Stati membri hanno la possibilità di introdurre l’unbundlig
societario in alcune fasi della filiera.
Vi sono quattro tipi di unbundling societario possibili: contabile, gestionale,
societario e proprietario. Qui la direttiva si limita ad imporre la separazione
contabile che è certamente la separazione più leggera e meno traumatica per
un’azienda. La soluzione adottata è stata definita “minimalista” da molti
analisti perché lo sviluppo del mercato e la promozione della concorrenza può
avvenire solo con l’effettiva separazione dell’attività di trasporto e di
distribuzione dalle altre attività della filiera. Sia il Decreto Letta e sia la
nuova Direttiva comunitaria 03/55/CE andranno oltre, richiedendo una separazione
delle attività molto più marcata.
Questa misura si differenzia dalle disposizioni relative al grado di apertura
del mercato e alla scelta della modalità di accesso al sistema, perché quest’ultime
due si riferiscono ai diritti dei nuovi operatori, mentre l’obbligo di
separazione contabile agisce sul versante opposto cioè sulla limitazione del
vantaggio competitivo di cui godono i vecchi monopolisti. L’unbundling contabile
dovrebbe agire come strumento di controllo per impedire l’innalzamento di
barriere all’entrata nel mercato finale da parte degli operatori che controllano
l’infrastruttura di rete, perché le sovvenzioni incrociate tra fasi diverse
appartenenti alla stessa società potrebbero indebolire nella pratica la
costruzione di un quadro di libera concorrenza.
1.3 Accesso al sistema
Per la delicata questione dell’accesso al sistema di rete, agli Stati membri
viene lasciata la possibilità di scegliere tra accesso negoziato o regolamentato
o per tutte e due le possibilità contemporaneamente. Tali procedure sono
applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori
(articolo14).
In caso di accesso negoziato, gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché le imprese e i clienti idonei possano negoziare l’accesso al sistema al
fine di concludere tra loro contratti di fornitura sulla base di accordi
commerciali volontari. I contratti sono negoziati con le pertinenti imprese di
gas naturale e le parti hanno l’obbligo di negoziare in buona fede l’accesso al
sistema (articolo 15).
In caso di accesso regolamentato gli Stati membri adottano le misure necessarie
per conferire alle imprese di gas naturale, nonché ai clienti idonei, sia
all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un
diritto di accesso al sistema, sulla base di tariffe pubbliche. Il diritto di
accesso per i clienti idonei può essere conferito consentendo loro di stipulare
contratti di fornitura con imprese di gas naturali concorrenti, diverse dal
proprietario e/o gestore del sistema o dall'impresa collegata (articolo 16).
L’accesso regolamentato alla rete implica un diritto generalizzato dei clienti
idonei ad accedere al sistema di proprietà delle imprese che trasportano gas
naturale, cui corrisponde un simmetrico obbligo di concedere l’accesso sulla
base di tariffe regolamentate.
Le due modalità di accesso differiscono pertanto per il principio di
determinazione del prezzo del servizio di veicolamento di gas sulle reti.
Risulta evidente che l’entità dei costi di interconnessione che il cliente
idoneo deve sostenere per accedere al sistema rappresenti una variabile
determinante per il processo di apertura dei mercati nazionali di fornitura del
gas naturale. La scelta sulle modalità di fissazione di tale prezzo diviene una
leva decisionale importante per contemperare gli interessi confliggenti delle
società di trasporto e dei clienti idonei. Se da un lato, infatti,
l’introduzione di un accesso regolamentato dovrebbe consentire una
minimizzazione dei costi di contrattazione, garantendo un accesso agevole ai
clienti idonei, dall’altro l’accesso negoziato sembra essere maggiormente
corrispondente alle richieste di protezione avanzate dalla società di
trasmissione.
La differenza tra i due sistemi di accesso viene fortemente limitata
dall’obbligo, posto in capo agli operatori del trasporto di lunga distanza, di
pubblicare le principali condizioni commerciali per l’utilizzo del sistema
(articolo 15). La pubblicazione di questi dati offre una base uniforme per
l’avvio del processo di negoziazione tra le parti, riducendo in modo sostanziale
le possibili differenze tra gli esiti delle diverse contrattazioni e abbassando,
attraverso una forma di concorrenza comparativa, il rischio di abuso da parte di
singoli possessori della rete.
L’introduzione dell’accesso regolamentato richiede poi l’individuazione
dell’autorità preposta alla definizione della tariffa di accesso; compito questo
demandato agli Stati membri dato il silenzio della direttiva. Il problema non si
limita solo all’identificazione del soggetto legittimato a disporre (le Autorità
autonome, dove presenti, sembrano le migliori candidate a tale ruolo), ma le
autorità politiche nazionali non potranno esimersi dalla definizione dei criteri
in base ai quali stabilire le tariffe.
La Direttiva inoltre attribuisce alle imprese di gas naturale una deroga per cui
possono rifiutare l'accesso al sistema stesso in tre fattispecie:
quando non dispongano della capacità necessaria,
quando l'accesso al sistema ad altre imprese del gas impedisca loro di adempiere
gli obblighi di servizio pubblico,
quando versino in gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione ai
contratti «take-or-pay»; in quest’ultimo caso il rifiuto deve essere debitamente
motivato (articolo 17).
L’adozione di un acceso negoziato potrebbe esporre i clienti a disparità di
trattamento e ad incertezze nelle loro scelte, traducendosi in oneri di
negoziazione dei contratti e di risoluzione delle controversie; l’accesso
regolamentato sembrerebbe ridurre le asimmetrie informative permettendo tariffe
e condizioni certe sulle quali basare il calcolo di convenienza sulla scelta del
fornitore. Per tale motivo per il futuro la Commissione Europea vorrà utilizzare
e imporre l’accesso regolamentato in quanto porterebbe una maggiore equità
nell’accesso ai differenti operatori e una maggiore trasparenza e chiarezza per
le modalità e i tempi di accesso al sistema.
1.4 Clienti idonei
Visto che molti paesi degli Stati membri partivano da una situazione
caratterizzata dalla presenza di monopoli legali o di fatto sia nell’attività di
trasporto che nella vendita di gas naturale, la Direttiva, per creare le
condizioni di competizione nei vari mercati nazionali, ha previsto una soluzione
minima e imprescindibile attraverso un meccanismo fondato sul binomio soglie
minime di apertura del mercato e clienti idonei.
Con “apertura del mercato” si intende la potenziale contendibilità dello stesso,
fondata sul presupposto della libera scelta del proprio fornitore. Con il
secondo meccanismo vengono individuati particolari categorie di utenti definiti
“clienti idonei”1 ai quali si garantisce la possibilità di acquistare il gas dal
migliore offerente.
L’individuazione di tali soggetti dotati di libero accesso al sistema deve ad
ogni modo produrre effetti prefissi in termini di quote di apertura del mercato.
L’obiettivo di tale norma è di creare le condizioni necessarie allo sviluppo di
una “gas to gas competition”, intendendo con questo termine la creazione di una
pluralità di soggetti attivi nelle varie parti della filiera in grado di offrire
gas agli utenti di volta in volta interessati.
La Direttiva demanda in parte agli Stati membri la facoltà di definire i criteri
di elezione dei clienti idonei, cioè dei clienti che hanno titolo a stipulare
contratti per il gas naturale in base al tipo di accesso scelto, gestendo però
in modo accentrato gli effetti del riconoscimento della sussidiarietà mediante
la definizione di un obiettivo comune e vincolante di contendibilità dei mercati
nazionali.
La Direttiva indica solamente tre categorie d’utenza che comunque devono
rientrare nella definizione di cliente idoneo:
le centrali elettriche alimentate a gas indipendentemente dal loro volume di
consumo annuale;
i clienti finali il cui consumo sia superiore a 25 milioni di metri cubi di gas
all'anno su una base di consumo per località; tale soglia dovrà essere ridotta a
15 e a 10 milioni di metri cubi all’anno rispettivamente dopo 5 e 10 anni;
le aziende di distribuzione per la quota di consumo dei propri clienti idonei,
qualora non siano già indicate come clienti idonei a norma del punto precedente.
In ogni caso la definizione dei clienti idonei deve portare ad una progressiva
apertura del mercato. La prima soglia deve dare luogo ad un’apertura di mercato
pari ad almeno il 20 % del totale del consumo annuale di gas del mercato
nazionale. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la
percentuale dal 20 % sale al 28 % del totale del consumo annuale di gas del
mercato nazionale ed al 33 % dello stesso, dieci anni dopo l'entrata in vigore
della direttiva. Tali misure sono adottate dagli Stati membri per assicurare che
l’apertura dei rispettivi mercati di gas naturale si ampli nell’arco di dieci
anni (articolo 18).
Tabella 1: Indicazioni sul processo di liberalizzazione del mercato
Soglia minima di consumo per cliente. (valori annui) |
Grado di apertura del mercato(su totale consumo annuo) |
Dead-line |
25 milioni di mc |
20% | 2000(agosto) |
15 milioni di mc | 28% | 2003 |
5 milioni di mc | 33% | 2008 |
Fonte: Medio Credito Centrale, “Growing up in public. Il mercato europeo del gas
naturale: focus sull’Italia”, Roma 2002.
Le soglie sono state ampiamente superate dalle recente direttiva 2003 e ancor
prima dallo stesso Decreto Letta, ma possono servire per capire la gradualità
che era stata impostata al processo di liberalizzazione nella sua prima fase di
avvio.
In tema di apertura del mercato, la Direttiva impone un ultimo paletto (articolo
19). Nel caso di due Stati membri che abbiano aperto il mercato ai clienti
idonei in modo differente, uno nella misura minima prevista dalla Direttiva
l’altro completamente, l’articolo 19 consente a quest’ultimo Stato di vietare
contratti di fornitura di gas conclusi da clienti idonei del suo territorio con
fornitori del primo Stato membro. Il principio di reciprocità così definito ha
la funzione di impedire disparità
di trattamento tra imprese nei diversi Stati membri e la sua applicazione
favorisce, indirettamente, la concorrenza esercitando una pressione sugli Stati
più restii ad aprire i propri mercati.
1.5 Disposizioni generiche
Gli Stati membri devono assicurarsi che le parti negozino in buona fede
l’accesso al sistema e nessuna di esse abusi della sua posizione negoziale per
ostacolare il buon esito delle trattative. Per questo devono designare
un’autorità competente, indipendente dalle parti, per risolvere sollecitamente
le controversie relative alle trattative in questione, in particolare tale
autorità deve risolvere le controversie relative alle trattative ed al rifiuto
di accesso (articolo 21).
Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite
la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando
qualsiasi abuso di posizione dominante (articolo 23). Per evitare sia l’abuso di
posizione a danno dei consumatori sia qualsiasi comportamento predatorio, gli
Stati membri devono instaurare meccanismi appropriati ed efficaci per la
disciplina, il controllo e la trasparenza (articolo 22).A tale scopo gli Stati
membri devono assicurare la costituzione di un’autorità indipendente dalle parti
che abbia accesso a tutte le informazioni pertinenti e che possa consentire una
rapida soluzione alle controversie riguardanti l’accesso a rete di gasdotti
(articolo 23).
Nelle disposizioni finali la Direttiva permette ad uno Stato, che versi in uno
stato di crisi improvvisa sul mercato energetico, di poter temporaneamente
adottare le necessarie misure di salvaguardia, tali misure devono causare il
minor perturbamento possibile al funzionamento del mercato interno e non devono
superare quanto strettamente necessario per ovviare a difficoltà sorte
improvvisamente (articolo 24).
Un altro caso di deroga alla precedente normativa può essere concesso se
un’impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà
economiche e finanziarie in seguito agli impegni take-or-pay assunti in uno o
più contratti di acquisto di gas. La natura di tali contratti fa sì che
l’impresa possa chiedere al proprio Stato una deroga temporanea alla normativa
di accesso negoziato o regolamentato, anche se sarebbe meglio cercare sbocchi
alternativi economicamente validi (articolo 25). Occorre garantire che i nuovi
contratti di importazione con clausole take or pay, negoziati dopo l’entrata in
vigore della Direttiva, non costituiscano un ostacolo all’apertura del mercato.
2. Il Decreto LETTA
Il 23 maggio 2000 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto del
Ministero delle Attività Produttive per recepire ed attuare in Italia la
Direttiva Europea 98/30/CE. Il decreto legislativo n. 164/2000, noto come
Decreto Letta, ha riordinato tutto il settore del gas naturale e ha dato linee
guida rilevanti per la concorrenza, la separazione delle attività, la
definizione dei clienti idonei e le condizioni di reciprocità.
Il decreto è stata l’occasione per disegnare un quadro organico di riforma
dell’intero comparto controllato dal monopolio di fatto del gruppo Eni, andando
oltre il semplice rispetto delle disposizioni comunitarie. L’intervento del
legislatore italiano è guidato dalla convinzione che la liberalizzazione del
settore sia lo strumento migliore per realizzare i tre obiettivi prefissati in
questa nuova fase di regolazione:
integrare il mercato nazionale in quello europeo anche per accrescere la
sicurezza dell’approvvigionamento con azioni coordinate in un contesto di
reciprocità;
conseguire maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi con conseguente
abbattimento dei costi;
rilanciare l’imprenditorialità nel rispetto del diritto degli utenti e della
tutela dell’ambiente.
Il Governo italiano ha deciso di anticipare i tempi individuati dalle
disposizioni comunitarie nell’intento di accelerare il processo di transizione
per realizzare un’industria nazionale del gas composta da una pluralità di
operatori in grado di resistere alle pressioni competitive del mercato integrato
e in grado di cogliere le nuove opportunità del mercato europeo. La scelta verso
una liberalizzazione del settore è chiara e decisa perché tutto il decreto è
incentrato sulla promozione della contendibilità dell’industria del gas, con la
conseguente diminuzione dell’attività e delle quote di mercato del monopolista
Eni.
2.1 Riordino del settore del gas naturale
Nei primi diciotto articoli il Decreto Letta, seguendo la direttiva europea sul
gas, disciplina e riordina l’intero settore, prendendo in considerazione e
analizzando tutte le fasi della filiera, predisponendo un insieme ordinato e
coerente di regole atte ad agevolare la concorrenza e a garantire la sicurezza
del servizio. Il decreto ha infatti ridisegnato interamente la struttura del
settore gas in Italia prevedendo nell’articolo 1 che, nei limiti previsti dal
medesimo decreto, le attività d’importazione, trasporto e dispacciamento,
distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e utilizzo,
siano libere.
2.1.1 Importazione (art.3)
La nuova normativa subordina ad una diversa procedura le importazioni a seconda
della provenienza da paesi comunitari o extra-comunitari. Questa distinzione
discende dalla crescente dipendenza energetica dell’Italia da paesi non
appartenenti all’Unione Europea per cui si è costretti a subire una scarsa
diversificazione delle fonti di approvvigionamento. La situazione di sudditanza
dell’Italia nei confronti dei paesi ricchi di gas, nel nostro caso Algeria e
Russia, richiede un’analisi approfondita dei nuovi contratti di fornitura
internazionale al fine di non rischiare di pregiudicare la sicurezza
dell’approvvigionamento.
La normativa prevede che l’attività di importazione di gas naturale prodotto in
paesi appartenenti all’Unione Europea sia libera e soggetta solo alla
comunicazione, entro 60 giorni, al Ministero delle Attività Produttive e all’AEEG
(Autorità per l’energia elettrica e il gas). L’importazione da paesi extra UE è
soggetta ad autorizzazione del Ministro delle Attività Produttive e viene
rilasciata in base a criteri obiettivi, non discriminatori e subordinata al
possesso dei seguenti requisiti:
capacità tecniche e finanziarie adeguate al progetto di importazione;
idonee informazioni e garanzie circa la provenienza del gas naturale;
affidabilità della rete infrastrutturale;
disponibilità di capacità di stoccaggio strategico nel territorio nazionale
nella misura del 10% delle quantità di gas importato in ciascun anno;
capacità, mediante opportuni piani d’investimento, di contribuire allo sviluppo
e alla sicurezza del sistema nazionale attraverso infrastrutture di
approvvigionamento, trasporto o distribuzione, o attraverso la diversificazione
geografica dei Paesi produttori.
2.1.2 Produzione nazionale (artt.4-7)
Gli articoli 4, 5, 6 e 7 trattano della prospezione, ricerca e coltivazione dei
giacimenti: la normativa rimanda fondamentalmente al Decreto Legislativo
624/1996 e conferma che l'attività di prospezione geofisica condotta da parte
dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di
idrocarburi è libera, pur essendo soggetta ad autorizzazione da parte del
Ministero delle Attività Produttive. La liberalizzazione della ricerca è fatta
per incrementare le riserve nazionali e viene incentivata tramite contributi
statali.
Con le stesse finalità viene incentivata la coltivazione dei giacimenti
marginali, cioè di quei campi che risultano a economicità critica per ragioni
tecnico economiche; inoltre viene stabilito che abbiano accesso alle
infrastrutture minerarie tutti i titolari di concessione di coltivazione, così
da poter razionalizzare il sistema nel suo complesso.
2.1.3 Trasporto e dispacciamento (artt.8-10)
L'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale è dichiarata attività
di interesse pubblico e le imprese che svolgono tali attività sono tenute ad
allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta: viene così
stabilito un obbligo di allacciamento e di accesso alla rete ove il sistema
abbia un’idonea capacità, purché le opere siano tecnicamente ed economicamente
realizzabili.
Viene stabilito un codice di accesso alla rete2 per i terzi (TPA- third party
access) e l’AEEG ha il compito di vigilare affinché l'attività di trasporto e di
dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parità di condizioni di
accesso al sistema.
Le imprese che svolgono tali attività devono fornire informazioni sufficienti
per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente e lo sviluppo dei sistemi
interconnessi e devono garantire l’adempimento di ogni altro obbligo volto a
garantire la sicurezza, l’affidabilità, l’efficienza e il minor costo del
servizio e degli approvvigionamenti.
Infine il Ministero delle Attività Produttive stabilisce le regole per il
dispacciamento in condizioni di emergenza e definisce gli obblighi di sicurezza.
2.1.4 Stoccaggio (artt.11-13)
L’attività di stoccaggio del gas naturale è subordinata alla concessione della
licenza di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero delle
Attività Produttive ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica,
economica ed organizzativa.
Il titolare di concessioni di stoccaggio ha due obblighi: il primo è quello di
fornire i servizi di stoccaggio agli utenti che ne facciano richiesta ove il
sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità; il secondo è quello di
gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio
di working gas3 di cui dispone, al fine di garantire l’ottimizzazione delle
capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale. In tale modo viene sancito
l’obbligo per i titolari di licenza di garantire l’accesso a terzi secondo il
codice di rete stabilito dall’AEEG e vengono fissati così i criteri per
garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso, a parità di condizioni, la
massima imparzialità e la neutralità del servizio.
Lo Stato, tramite contributi finanziari, incentiva la conversione a stoccaggi di
gas dei giacimenti in fase di esaurimento, in modo da incrementare le capacità
di deposito per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.
2.1.5 Distribuzione (artt.14-16)
L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico e il
servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a
dodici anni e senza alcun vincolo di territorialità. Gli enti locali che
affidano il servizio, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di
programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione ed i loro rapporti
con il gestore sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un
contratto tipo predisposto dall’AEEG. Tali contratti stabiliscono durata,
modalità, obiettivi, aspetti economici del servizio ed i relativi diritti degli
utenti.
Le gare devono avvenire entro il 1° Gennaio 2003 e devono essere aggiudicate
sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione, del livello di
qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il
potenziamento delle reti e degli impianti.
Le imprese di distribuzione hanno l’obbligo di allacciare i clienti che ne
facciano richiesta, purché esista la capacità del sistema di cui dispongono e le
opere necessarie all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed
economicamente realizzabili. Infine tali imprese devono perseguire il risparmio
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, definiti in coerenza con gli
impegni previsti dal protocollo di Kyoto.
2.1.6 Vendita (artt.17-18)
A decorrere dal 1° Gennaio 2003 le imprese che intendono svolgere l’attività di
vendita di gas naturale devono essere accreditate presso il ministero delle
Attività Produttive. L’autorizzazione è rilasciata in base alla disponibilità di
un servizio di modulazione adeguato, alla necessità delle forniture,
all’affidabilità del trasporto, a capacità tecniche e finanziarie adeguate. In
tale modo si stabilisce che i soggetti che effettuano la vendita di gas naturale
devono disporre di capacità di trasporto, di modulazione e di stoccaggio
adeguate alle forniture ad essi richieste così da garantire un servizio sicuro
al cliente finale.
Anche in quest’ultima fase della filiera è presente l’Autorità che vigila sulla
trasparenza delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, può
determinare un codice di condotta commerciale in cui sono stabilite modalità e
contenuti delle informazioni minime che i soggetti, che svolgono l'attività di
vendita, devono fornire ai clienti stessi.
2.2 Elementi rilevanti per la liberalizzazione del settore
Il Decreto continua dall’articolo diciannove fino al trentanove con disposizioni
e norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza; vediamo i principali
elementi rilevanti.
2.2.1 Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza (art.19)
Visto che il settore del gas deve essere liberalizzato, alle imprese di gas
naturale vengono applicate le norme in materia di intese restrittive della
libertà di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di
concentrazione. Vengono date precise percentuali di quote di mercato che le
imprese devono obbligatoriamente seguire e che non possono assolutamente
superare: il primo limite riguarda la vendita, il secondo l’import del gas
naturale.
Nel primo caso si impone che a decorrere dal 1° Gennaio 2003 e fino al 31
Dicembre 2010, nessuna impresa del gas può vendere, direttamente o a mezzo di
società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai
clienti finali più del 50% dei consumi nazionali4 di gas naturale su base
annua.
Nel secondo caso si impone che a decorrere dal 1° Gennaio 2002 e fino al 31
Dicembre 2010, nessuna impresa del gas può immettere gas importato o prodotto in
Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a
mezzo di società controllate, controllanti o controllate da una medesima
controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas
naturale su base annua5. La suddetta percentuale è ridotta di due punti
percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%
(articolo 19).
I due tetti antitrust, introdotti dal Decreto, non presenti nel testo
comunitario, sono un punto fondamentale nel processo di liberalizzazione perché
per legge il monopolista italiano, cioè l’Eni, è costretto a diminuire le sue
quote di mercato a scapito dei concorrenti che sempre per legge possono
acquisire parte del mercato sia nella vendita che nell’import del gas. Queste
due disposizioni sono le più importanti e danno origine al processo di apertura
del mercato, segnando il passaggio da un monopolio a una nuova struttura
concorrenziale. Tale passaggio poteva avvenire solo tramite l’intervento del
legislatore perché un monopolista, cioè la situazione ideale per una azienda per
avere i massimi profitti, non avrebbe mai aperto un mercato di sua spontanea
volontà.
Tutte le altre norme sono importanti, ma è tale articolo che rappresenta il
nucleo centrale per l’apertura del mercato. Senza questa scelta di ridurre le
quote di mercato, nella vendita e nell’approvvigionamento, in modo coattivo
tramite un decreto legge, nessun processo di liberalizzazione sarebbe mai potuto
iniziare.
2.2.2 La separazione contabile e societaria delle attività (art.21)
A decorrere dal 1° Gennaio 2002 l'attività di trasporto e dispacciamento di gas
naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del
settore del gas, ad eccezione dell’attività di stoccaggio. Quest’ultima è
comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall’attività di
trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre
attività del settore del gas.
Entro lo stesso termine, deve essere oggetto di separazione societaria
l’attività di distribuzione di gas naturale per le imprese che abbiano più di
100.000 clienti; le altre sono temporaneamente esonerate dalla separazione
societaria, ma devono operare quella contabile e gestionale (articolo 21).
Essenziale è la separazione societaria della rete di trasporto perché permette
di creare la concorrenza sia a monte nell’approvvigionamento del gas sia a valle
nella vendita. Ciò è dovuto al fatto che il costo per duplicare la rete per un
concorrente è troppo elevato e richiede investimenti enormi che non avrebbero
mai un ritorno. Da qui la scelta del legislatore di rendere indipendente la rete
di trasporto e di sottoporla al controllo dell’AEEG.
In tale modo il gestore della rete dovrebbe diventare indipendente e non essere
più legato al suo proprietario monopolista in modo da garantire un accesso alle
reti trasparente e non discriminatorio. Così, in parte, sta avvenendo con la
separazione societaria di Snam Rete Gas dall’Eni e il suo successivo
collocamento in Borsa, in tale modo si sta prefigurando una separazione
proprietaria dell’attività di trasporto rispetto alle altre attività. In questo
modo l’Eni sta andando ben oltre le prescrizioni del Decreto Letta e anticipa
parte della nuova Direttiva europea 03/55/CE.
2.2.3 La definizione dei clienti idonei, l’accesso al sistema, le tariffe
e i casi di rifiuto di accesso al sistema (artt.22-27)
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la qualifica di
cliente idoneo6 è attribuita alla seguenti categorie: imprese che acquistano il
gas per la produzione di energia elettrica, imprese che acquistano il gas per la
cogenerazione di energia elettrica e calore, clienti finali il cui consumo sia
superiore a 200.000 Smc all’nno, clienti che utilizzano il gas prodotto nel
territorio nazionale, clienti grossisti e imprese di distribuzione del gas e
consorzi e società consortili il cui consumo sia superiore a 200.000 Smc annui,
purché il consumo annuo di ciascun componente sia superiore a 50.000 Smc.
Il Decreto impone che, a partire dal 1° Gennaio 2003, tutti i clienti sono
idonei. In questo modo in Italia siamo già entrati nell’ultima fase di
liberalizzazione: non solo le imprese sono libere di scegliere il proprio
fornitore, ma anche le singole famiglie o singoli utenti possono scegliere
liberamente da chi comprare il gas.
Il grado di liberalizzazione è massimo, almeno per quanto concerne il piano
legislativo, perché nessun cliente è vincolato e può scegliere liberamente il
proprio fornitore. Sul piano pratico tale liberalizzazione non è ancora avvenuta
e almeno nei primi mesi nessun piccolo utente ha cambiato fornitore perché le
difficoltà riscontrate dalle aziende di distribuzione e vendita ad aprire alla
concorrenza tale segmento finale di clientela sono numerose.
Per quanto attiene invece alla modalità di accesso al sistema, l’Italia ha
optato per un regime di accesso regolamentato che appare più coerente con la
forte attenzione alla garanzia della contendibilità già evidenziata in merito
alla scelta di ampia apertura del mercato.
Le tariffe di accesso al sistema praticate alle aziende di distribuzione
primaria sono oggetto di regolamentazione nazionale. Il compito è delegato all’AEEG
che deve realizzare un’adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese
per assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito.
Le tariffe di trasporto, definite dall’AEEG, tengono conto in primo luogo della
capacità impegnata e della distanza di trasporto, e, in secondo luogo, della
quantità trasportata indipendentemente dalla distanza (articolo 23).
Le imprese di gas naturale hanno l’obbligo di permettere l’accesso al sistema a
coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di
accesso e di interconnessione. Le uniche condizioni nelle quali il legislatore
nazionale ha riconosciuto facoltà alla società di trasporto di rifiutare il
veicolamento di volumi di gas di altri operatori sono tre: o nel caso di
mancanza di capacità disponibile, o nel caso in cui l’accesso al sistema
impedisca di svolgere gli obblighi di servizio pubblico, o nel caso in cui
dall’accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del
gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo «take or pay»
sottoscritti prima dell’entrata in vigore della direttiva 98/30/CE (articolo
24).
In ogni caso è l’AEEG che fissa i criteri per garantire a tutti gli utenti la
libertà di accesso a pari condizioni con la massima imparzialità e neutralità.
L’eventuale rifiuto di accesso al sistema dovrà essere notificato con
dichiarazione motivata e comunicato all’AEEG, all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM) e al Ministero delle Attività Produttive.
Laddove il rifiuto derivi dalla mancanza di capacità o dall’impedimento di
assolvere gli obblighi di servizio pubblico, la legittimità tecnica di tale
deroga verrà valutata dall’AEEG. Nel caso in cui la deroga al principio di
libero accesso alle reti venga invocata sulla base delle difficoltà economiche
dell’operatore del trasporto, il soggetto chiamato a valutare la situazione è il
Ministero delle Attività Produttive che può concedere la sospensione dei diritti
di accesso comunicando la decisione alla Commissione.
2.2.4 Organizzazione del settore e condizioni di reciprocità (artt.28-35)
Sull’intero settore del gas mantengono le funzioni di indirizzo il Governo, l’AEEG
e l’AGCM. In particolare, il Ministero delle Attività Produttive provvede alla
sicurezza, all’economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema
nazionale del gas e persegue tali obiettivi con la finalità di salvaguardare la
continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento del sistema
degli stoccaggi e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas
(articolo 28). Con l’Autorità a lui attribuita il Ministero può influenzare
l’intera industria del gas e spingere il settore in modo più o meno forte verso
la liberalizzazione. L’articolo 29 prescrive un altro compito dello Stato: nel
caso in cui per l’esercizio di una delle attività nel settore del gas sia
prevista un’autorizzazione, una concessione, una licenza o un’approvazione da
parte di qualunque organo dello Stato, centrale o periferico, o da regioni ed
enti locali, essa è rilasciata in base a criteri e procedure obbiettivi e non
discriminatori.
Una disposizione dedicata all’attuazione del principio libero e paritetico di
accesso al sistema del gas è quella che pone fine al trattamento differenziato
in favore di Eni, rispetto agli altri operatori del gas per ciò che attiene
l’iter di dichiarazione di pubblica utilità delle infrastrutture del sistema. Le
opere necessarie per l’importazione, il trasporto, lo stoccaggio di gas
naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di rigassificazione,
sono dichiarate con provvedimento del Ministero delle Attività Produttive di
pubblica utilità (articolo 30).
Negli ultimi articoli del Decreto vengono definite le condizioni di reciprocità
a livello internazionale tra i diversi Stati membri. Tali condizioni
costituiscono un elemento fondamentale per la creazione di un mercato unico a
livello europeo perché l’esistenza di regole sovranazionali, che consentano pari
opportunità di accesso ai diversi mercati nazionali, può garantire un’effettiva
ed efficace liberalizzazione.
Viene così stabilito che le imprese del gas, aventi sede in Italia, possono
concludere contratti di fornitura con clienti stranieri che abbiano le medesime
qualifiche di idoneità stabilite dal legislatore nazionale e le imprese del gas
aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea abbiano diritto a
concludere contratti di vendita con clienti dichiarati idonei ai sensi del
Decreto, solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata
dichiarata idonea nel Paese ove tali imprese hanno sede (articolo 33).
Con tali indicazioni si assicura un accesso a terzi non discriminatorio al
sistema del gas naturale e si creano le basi e le condizioni per una concorrenza
sul mercato europeo.
3. La nuova Direttiva europea 03/55/CE
La Direttiva 98/30/CE prevedeva una revisione entro dieci anni, quindi nel 2008,
ma le forze che spingono per l’integrazione del mercato europeo hanno rimesso in
moto anticipatamente la modifica della Direttiva. Nel 2003, dopo cinque anni
dall’avviata liberalizzazione del settore del gas (1998), il legislatore europeo
decide di intervenire con una Direttiva che completi e definisca in modo più
preciso la riforma in atto in modo da favorire un processo di liberalizzazione
più rapido e sicuro in tutti gli Stati membri.
Tale Direttiva è stata approvata e discussa sia dal Parlamento Europeo che dal
Consiglio Europeo. La proposta della nuova Direttiva è passata con i voti di
un’ampia maggioranza al Europarlamento di Strasburgo il 4 Giugno 2003 e da
Ottobre 2003 possiede i riferimenti normativi completi: Direttiva europea
03/55/CE.
La nuova Direttiva europea entrata in vigore ha abrogato la precedente Direttiva
98/30/CE e costituisce le nuove norme per il mercato interno del gas naturale.
Ciò non vuol dire che viene nuovamente rivoluzionato il settore perché la
Direttiva 03/55/CE continua nella stessa direzione e con le stesse linee guida
di quella del 1998. La nuova normativa riprende per buona parte il vecchio testo
di legge e mantiene la stessa struttura, modificando alcuni punti e specificando
meglio gli articoli che prima si presentavano in forma più generica. Per questo
motivo dopo aver visto i presupposti logici della nuova Direttiva, cercheremo di
analizzare solo gli aspetti che sono stati modificati rispetto alla vecchia
Direttiva 98/30/CE in quanto la base normativa rimane, nei punti fondamentali,
la stessa.
3.1 Presupposti della nuova Direttiva
La direttiva 98/30/CE ha contribuito in modo significativo alla liberalizzazione
del mercato del gas, destrutturando i vecchi monopoli statali e indirizzando
l’intero settore verso la costituzione di un regime concorrenziale o quantomeno
verso l’apertura del mercato ad altri concorrenti. La Commissione europea valuta
in modo positivo la strada intrapresa e all’inizio della nuova Direttiva
03/55/CE analizza i benefici di cui il nuovo settore liberalizzato può godere
identificandoli principalmente in quattro punti:
maggiore efficienza;
riduzione dei prezzi;
livelli più elevati di servizio;
maggiore competitività.
La Commissione pone questi quattro punti come benefici (“vantaggi” nel testo)
già raggiunti da un mercato libero del gas. Un giudizio così fa capire la chiara
e netta posizione del legislatore comunitario che vuole giungere rapidamente
all’apertura di tutto il mercato energetico dell’Unione Europea. Visto che però
tali vantaggi nella maggior parte dei mercati non si sono dimostrati ancora
reali, occorrerebbe assumere un atteggiamento più prudente e neutro sull’esito
delle diverse soluzioni adottate.
Ci si dovrebbe basare di più sull’analisi dei fatti e lasciare più spazio agli
studi empirici e teorici, perché, a causa delle peculiarità industriali che
possiede il settore del gas naturale, il mercato e la concorrenza, imposti dalla
normativa europea, potrebbero non essere superiori a livello di economicità,
d’efficienza e d’efficacia rispetto al modello verticalmente integrato presente
prima della riforma dei mercati energetici europei. Inoltre non si può pensare
che la protezione dei consumatori avvenga solo tramite l’utilizzo della
concorrenza e del libero mercato, perché comunque potrebbe essere ottenuta in
molti altri modi. Con questo punto di vista si può capire che i quattro vantaggi
segnalati dalla Commissione, più che evidenze reali o benefici già presenti sul
mercato, sarebbero in realtà gli obiettivi finali del processo di
liberalizzazione e dovrebbero essere raggiunti tutti contemporaneamente per
poter creare una reale concorrenza nel settore del gas naturale.
I vantaggi derivanti dalla concorrenza e dalla futura creazione del mercato
unico dovrebbero essere posti a disposizione dell’insieme dei settori
industriali e commerciali comunitari, comprese le piccole e medie imprese e di
tutti i cittadini della Comunità, sia direttamente nei servizi offerti e nei
prezzi, sia indirettamente nella creazione di nuovi posti di lavoro. Quanto tali
obiettivi e benefici siano stati realmente raggiunti nei vari paesi rimane da
dimostrare, ma non c’è ombra di dubbio che la maggior parte degli Stati membri
abbiano intrapreso, chi in modo evidente e chi meno, la strada della
liberalizzazione dei mercati nazionali e stiano attuando un reale cambiamento
del settore del gas.
Il Consiglio europeo ha più volte invitato ad intraprendere rapidamente i lavori
per completare la liberalizzazione del mercato sia chiedendo di accelerare tale
processo sia adottando un calendario dettagliato per la realizzazione dei vari
obiettivi così da avere una dead line comune per tutti gli Stati membri: solo in
questo modo la liberalizzazione del mercato del gas potrà avvenire
completamente. Nella nuova Direttiva vengono stabilite date improrogabili e
valide per tutti, con l’eccezione dei soli paesi emergenti, entro cui l’intero
settore del gas dovrà essere completamente liberalizzato7: in tale modo potrà
essere garantito un processo uniforme e comune a tutti gli stati dell’Unione
Europea. La Commissione europea è consapevole del fatto che sono presenti nel
processo intrapreso numerose difficoltà e ostacoli al conseguimento di un
mercato interno pienamente operativo, come la questione dell’accesso alla rete o
di accesso allo stoccaggio, a problemi di tariffazione o a disuguaglianze nei
gradi di apertura del mercato tra i vari Stati membri, ma sono presenti ampi
margini di cambiamento e buone possibilità di migliorare il funzionamento del
mercato.
Le principali novità della Direttiva del Gas 2003 giudicate cruciali per la
nascita della concorrenza in questo settore sono le seguenti:
l’apertura del mercato per i clienti industriali entro il 1° Luglio 2004 e
apertura completa, compresi i clienti civili, entro il 1° Luglio 2007;
l’accesso alla rete con il rafforzamento dell’indipendenza del gestore della
rete e con l’abolizione del regime di accesso negoziato e l’obbligo per tutti
gli Stati membri di adottare l’accesso regolato. Con queste modalità l’accesso
nel sistema del trasporto, nello stoccaggio8, nella filiera del GNL e nella
distribuzione deve essere fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e
sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore;
il rafforzamento del servizio pubblico, reso obbligatorio e disciplinato da
apposite norme per la tutela dei diritti dei clienti piccoli e vulnerabili;
la creazione obbligatoria di un’autorità di regolamentazione indipendente
dall’industria con alcuni compiti prestabiliti.
3.1.1 L’accesso alla rete
Per garantire un accesso alla rete efficiente e non discriminatorio la direttiva
prevede che i sistemi di trasporto e distribuzione siano gestiti tramite entità
giuridicamente separate qualora esistano imprese integrate verticalmente. La
novità rispetto alla Direttiva precedente è che viene stabilito come separazione
minima per le imprese verticalmente integrate l’unbungling societario e non più
solo quello contabile9.
Un’altra novità è che nel nuovo testo viene data una nuova definizione: non sono
più utilizzati i termini “imprese di trasporto o di distribuzione”, ma “gestore
del sistema di trasporto o distribuzione”. Il gestore del sistema di trasporto,
per esempio, è identificato come “qualsiasi persona fisica o giuridica che
svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della
manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed,
eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi; deve inoltre
assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste
ragionevoli di trasporto di gas”. Tale definizione è poi declinabile e
adattabile con gli stessi termini e con le stesse modalità ai gestori degli
altri servizi e cioè al gestore del sistema di distribuzione, al gestore dello
stoccaggio o al gestore del sistema GNL.
Con l’introduzione di tale figura, garantire un accesso equo e non
discriminatorio alle reti è possibile solo se i gestori dei sistemi di trasporto
e di distribuzione hanno effettivi poteri decisionali per gestire, mantenere e
sviluppare le reti. Tali presupposti sembrano asserire che il gestore debba
essere un’entità differente e distinta da una impresa verticalmente integrata,
ma la direttiva frena su questo punto ammettendo che il gestore del sistema
possa essere la stessa impresa proprietaria dell’infrastruttura e che possa
essere verticalmente integrata, si chiede solo che venga assicurato un processo
decisionale non discriminatorio mediante misure organizzative relative
all’indipendenza dei responsabili dell’adozione di decisioni. In tale modo
rimane obbligatoria la separazione giuridica per le attività di trasporto e
distribuzione (cioè siamo a livello di separazione societaria), ma non si
presuppone un cambio della proprietà dei mezzi (separazione della proprietà). La
Direttiva, pur non essendo coerente fino in fondo, raggiunge almeno un livello
minimo di unbundling societario che deve essere rispettato da tutti gli Stati
membri.
Chiara ed esplicita è la scelta di un accesso regolamentato alle reti, rispetto
all’accesso negoziato, perché la negoziazione bilaterale è stata vista come un
ostacolo all’accesso delle reti in quanto poteva fare aumentare i costi di
transazione. La Direttiva 03/55/CE prevede così che sia consentito il sistema di
accesso regolato, con tariffe fissate o approvate dall’Autorità, sia per le reti
di trasporto che per quelle di distribuzione. Viene privilegiata così la tutela
dei clienti piccoli e medi perché sarebbero stati i più vulnerabili e i più
deboli nella contrattazione con il gestore del sistema della rete
3.1.2 Obblighi di servizio pubblico
Una delle principali novità, volute dalla Commissione Europea nella Direttiva
03/55/CE, riguarda l’introduzione di obblighi di servizio pubblico espliciti per
la tutela dei consumatori (specificati persino in un apposito allegato alla
Direttiva). Tale difesa si basa sugli obblighi di informazione, sulla
possibilità di ottenere compensazioni se la qualità del servizio non è
rispettata e sulla possibilità di disdire il contratto di fornitura se vengono
modificate le condizioni in vigore.
La direttiva è esplicita e chiara perché vuole tutelare da subito i clienti
finali, assicurando in particolare ai “clienti vulnerabili”10 un’adeguata
protezione. Vengono infatti inserite precise misure per la tutela dei
consumatori e vengono garantite reali possibilità di poter scegliere liberamente
il proprio fornitore. I clienti hanno così diritto a un contratto con il loro
fornitore di gas che specifichi: l’identità e l’indirizzo del fornitore, i
servizi forniti e la loro qualità, i servizi di manutenzione offerta, la durata
del contratto, le condizioni di rinnovo, la cessazione del servizio e del
contratto. Inoltre i clienti devono ricevere informazioni trasparenti sui prezzi
e sulle tariffe vigenti e devono ricevere un’adeguata comunicazione per la
modifica delle condizioni contrattuali (tutti questi diritti si trovano
nell’allegato A della Direttiva 03/55/CE). Con queste disposizioni si cerca di
proteggere e tutelare il consumatore finale nel momento in cui si troverà da
solo a dover scegliere il proprio fornitore nel mercato aperto alla concorrenza.
La modifica rispetto alla Direttiva precedente è significativa perché la difesa
del servizio pubblico diventa obbligatoria e disciplinata in modo preciso nelle
sue linee essenziali: viene così data una risposta agli Stati membri
tradizionalmente legati al concetto di servizio pubblico e vengono lasciati ampi
margini di libertà per definire i contenuti concreti della politica di difesa di
obiettivi sociali.
3.1.3 Le Autorità di regolamentazione
La Direttiva continua affidando agli Stati membri il compito di specificare le
funzioni, le competenze e i poteri amministrativi delle Autorità di
regolamentazione. Tali organismi nazionali sono considerati di grande importanza
per due motivi: il primo è perché costituiscono un elemento fondamentale per
garantire un accesso non discriminatorio alla rete, il secondo è perché
dovrebbero avere la competenza di stabilire o approvare le tariffe o almeno le
metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del
sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del
sistema GNL.
Nello svolgere questi compiti, le Autorità nazionali di regolamentazione
dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non
discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a
lungo termine marginali risparmiati grazie alle misure di gestione della
domanda. Queste indicazioni sono molto importanti perché instaurano un regime di
business regolato per il trasporto e la distribuzione perché i prezzi non sono
lasciati alla libera contrattazione delle parti, ma sono decisi o monitorati da
un’autorità indipendente.
La Direttiva 03/55/CE affida anche nuovi compiti alle Autorità nazionali:
definire le regole per la gestione e l’allocazione delle capacità di
interconnessione, fissare o approvare i meccanismi per affrontare le congestioni
di rete e assicurare sempre la protezione dei consumatori del gas.
3.2 Le novità della Direttiva 03/55/CE
Rileggiamo la nuova Direttiva 03/55/CE in ottica incrementale, cioè analizzando
solo le novità che vengono presentate e sottolineando con particolare attenzione
le principali modifiche che vengono apportate rispetto alla Direttiva 98/30/CE.
3.2.1 Norme generali per l’organizzazione del settore (artt.3-5)
Viene ribadito che gli Stati membri devono seguire la Direttiva con il fine di
realizzare un mercato del gas concorrenziale e sostenibile. La novità è che da
subito viene data particolare attenzione al cliente finale, infatti gli Stati
membri devono adottare le misure appropriate per tutelare i clienti finali e
garantire un elevato livello di tutela dei consumatori: assicurando ai clienti
vulnerabili un’adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro
di evitare l’interruzione delle forniture, garantendo trasparenza delle
condizioni generali del contratto e provvedendo affinché i clienti idonei
possano effettivamente cambiare fornitore (art.3, comma 3).
Vengono date norme più stringenti agli Stati membri perché devono attuare misure
idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica sociale, della tutela
ambientale11 e della sicurezza dell’approvvigionamento. In particolare queste
misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati,
facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari
esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di
rete, compresa la capacità di interconnessione (art.3, comma 4).
Viene ribadita ed evidenziata l’importanza degli obblighi di servizio pubblico
che il settore del gas deve mantenere, ma in più gli Stati membri devono
informare ogni due anni la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere
agli obblighi relativi al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori
e dell’ambiente, ed i loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed
internazionale (art.3, comma 6).
Un ulteriore compito degli Stati membri che prima non era specificato riguarda
il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Tale controllo, che può
essere delegabile alle autorità di regolamentazione, concerne l’equilibrio tra
domanda e offerta sul mercato nazionale, il livello della domanda attesa in
futuro e le scorte disponibili, la prevista capacità addizionale in corso di
programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle
reti, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze dei
fornitori (art.5).
3.2.2 Trasporto, stoccaggio, GNL e distribuzione (artt.7-15)
La normativa impone che gli Stati membri designino o impongano alle imprese di
gas naturale che possiedono impianti di trasporto, stoccaggio, GNL o di
distribuzione di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati
membri, uno o più gestori del sistema. Il gestore del sistema di trasporto,
stoccaggio, GNL e distribuzione è tenuto a svolgere quattro compiti che
riprendono in parte la normativa precedente:
gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili,
impianti sicuri, affidabili ed efficienti;
astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del
sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;
fornire al gestore di ogni altro sistema informazioni sufficienti per garantire
che tutti i servizi possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento
sicuro ed efficiente del sistema interconnesso;
fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente
accesso al sistema.
La normativa pone molta enfasi su questi compiti perché sono quelli che
dovrebbero aiutare maggiormente il processo di liberalizzazione, creando così
l’importante figura del gestore indipendente, chiamato anche TSO (Transmission
System Operator). Viene in particolare sottolineata l’importanza della
separazione dei gestori del sistema di trasporto e di distribuzione da tutte le
altre attività della filiera. Viene sancito infatti che il gestore del sistema
di trasporto (o di distribuzione) qualora faccia parte di un’impresa
verticalmente integrata sia indipendente, quantomeno sotto il profilo della
forma giuridica dalle altre attività non connesse al trasporto (o alla
distribuzione).
Questo requisito non implica l’esigenza di separare la proprietà dei mezzi del
sistema di trasporto dall’impresa verticalmente integrata, l’unica cosa
richiesta è che il gestore del sistema disponga di effettivi poteri decisionali,
indipendenti dall’impresa di gas naturale verticalmente integrata. Come si nota
subito, la Direttiva è leggermente ambigua perché prima chiede come priorità
l’indipendenza, poi però concede all’impresa verticalmente integrata la
possibilità di mantenere e non separare la proprietà dei mezzi del sistema di
trasporto lasciando comunque un evidente conflitto di interessi.
Tali norme, non sempre lineari, sono dovute al fatto che il legislatore europeo
deve contemperare gli interessi di Stati membri molto diversi, ognuno dei quali
presenta delle caratteristiche industriali uniche e peculiari. Per questo motivo
nasce la difficoltà nel creare una legislazione equilibrata e indipendente dai
conflitti tra Stati membri e dai conflitti tra le diverse aziende rivali
appartenenti a diversi Stati.
Per garantire l’indipendenza del gestore del sistema di trasporto e del gestore
del sistema di distribuzione si applicano dei criteri minimi in modo che tutti
gli Stati membri possano seguirli12:
le persone responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema non possono
far parte di strutture societarie dell’impresa di gas naturale integrata
responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione ordinaria delle
attività di produzione, distribuzione/trasporto o fornitura di gas naturale;
le persone responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema devono
poter agire in modo indipendente;
il gestore del sistema dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti
dall’impresa di gas naturale integrata, in relazione ai mezzi necessari alla
gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete;
il gestore del sistema predispone un programma contenente le misure adottate per
escludere comportamenti discriminatori.
Come abbiamo visto i principi minimi da seguire per raggiungere una discreta
soglia di indipendenza valgono sia per il trasporto che per la distribuzione,
unica differenza è che la normativa concede agli Stati membri la possibilità di
esentare l’indipendenza del gestore del sistema di distribuzione per le imprese
del gas naturale integrate che riforniscono meno di 100.000 clienti allacciati.
3.2.3 Organizzazione dell’accesso al sistema (artt.18-25).
In questo capitolo riguardante l’accesso al sistema troviamo le novità più
importanti rispetto alla Direttiva del 1998 perché la nuova normativa dà
indicazioni più precise per quanto riguarda l’apertura del mercato e l’accesso
di terzi alla rete.
Nell’articolo 18 viene stabilito che l’accesso di terzi al sistema di trasporto,
di distribuzione e degli impianti GNL è basato su tariffe pubblicate,
praticabili a tutti i clienti idonei ed applicato obbiettivamente e senza
discriminazioni tra tutti gli utenti del sistema. In tale modo non viene più
permesso agli Stati membri di decidere tra accesso regolamentato e negoziato,
come invece si poteva fare nella precedente direttiva, ma tutti gli Stati membri
dovranno utilizzare un accesso regolamentato. Il trasporto, la distribuzione e
le attività concernenti il GNL per legge diventano dei business regolamentati e
controllati dalle singole Autorità nazionali di regolamentazione.
L’articolo 19 regola l’accesso allo stoccaggio, lasciando la possibilità agli
Stati membri di poter scegliere tra accesso negoziato e regolamentato, in
entrambi i casi si devono seguire comunque criteri obiettivi trasparenti e non
discriminatori. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure
necessarie affinché le imprese di gas e i clienti idonei siano in grado di
negoziare l’accesso in modo efficiente, in ogni caso impongono al gestore del
sistema di stoccaggio l’obbligo di pubblicare le principali condizioni
commerciali così da mantenere sempre un controllo sull’equità delle tariffe e
sul libero accesso al servizio. In caso di accesso regolato gli Stati membri
conferiscono alle imprese di gas naturale e ai clienti il diritto di accedere
allo stoccaggio sulla base di tariffe pubblicate garantendo comunque l’utilizzo
del servizio.
Rispetto alla Direttiva del 1998 sono stati inseriti due nuovi articoli: uno
sull’accesso alla rete di gasdotti upstream13 e l’altro sulle nuove
infrastrutture14
. Il primo (articolo 20) afferma che gli Stati membri devono
garantire alle imprese e ai clienti, ovunque siano situati, l’accesso a reti di
gasdotti upstream, deve essere un accesso equo e aperto così da poter aiutare la
realizzazione di un mercato concorrenziale del gas evitando qualsiasi abuso di
posizione dominante e tenendo conto della sicurezza e della regolarità delle
forniture.
Il secondo articolo (numero 22) riguarda le nuove infrastrutture: si vuole
agevolare la costruzione di nuove infrastrutture del sistema del gas, dagli
interconnector15
tra gli Stati membri, agli impianti di GNL agli impianti di
stoccaggio. Per tali nuove strutture viene concessa una deroga per quanto
riguarda tutte le norme di accesso (artt.18, 19, 20), ma si deve dimostrare che
l’investimento rafforza la concorrenza nella fornitura e la sicurezza
dell’approvvigionamento e soprattutto che il livello del rischio connesso deve
essere tale che l’investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di
una deroga.
Si giunge così al cuore della riforma della nuova Direttiva: nell’articolo 23 si
tratta dell’apertura definitiva del mercato. Gli Stati membri provvedono
affinché i clienti idonei siano:
fino al 1° Luglio 2004, i clienti idonei di cui all’articolo 18 della direttiva
98/30/CE. Entro il 31 Gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i
criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;
a partire dal 1° Luglio 2004 tutti i clienti non civili16;
a partire dal 1° Luglio 2007, tutti i clienti.
La Direttiva è chiara e precisa perché in tale modo obbliga un’apertura totale e
una liberalizzazione completa del mercato entro il 1° Luglio 2007; già però tre
anni prima tutte le imprese (i clienti non civili) che rappresentano il 60-70%
del mercato totale potranno scegliere liberamente il fornitore di gas. Tale
norma è importantissima perché pone una tabella di marcia ben definita che tutti
gli Stati membri dovranno seguire. L’accordo su una data è stato difficile da
ottenere perché ancora una volta si è dovuto contemperare le diverse esigenze di
tutti i vari Stati membri, ma è un passo fondamentale e imprescindibile per
l’intero processo di liberalizzazione.
L’articolo 25 affida alle Autorità di regolamentazione nazionali compiti e
doveri molto più dettagliati e precisi. Deve essere garantito il fatto che tali
Autorità siano completamente indipendenti dagli interessi dell’industria del
gas, in quanto hanno il compito di assicurare la non discriminazione,
l’effettiva concorrenza e l’efficace funzionamento del mercato. Inoltre un altro
compito fondamentale è che devono fissare o approvare, prima dell’entrata in
vigore, i termini e le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali,
ivi comprese le tariffe di trasporto e distribuzione, nonché le condizioni e le
tariffe per l’accesso agli impianti di GNL.
Spetta alle singole Autorità nazionali monitorare e stabilire le tariffe
applicabili nei tre business regolati: trasporto, distribuzione e impianti GNL.
Non risulta invece chiaro il rapporto che si deve instaurare tra Stato membro e
Autorità. A tratti la Direttiva sembra preferire una completa indipendenza
dell’Autorità anche dal controllo politico, in altri momenti, invece, sembra che
i singoli Stati, quindi il potere politico, possa intervenire nell’approvazione
o meno delle tariffe. Per tale ambiguità e nel silenzio della Direttiva il
rapporto tra Stato e Autorità può così essere deciso da ogni singolo Stato
membro.
Nel finale (articolo 31) viene imposto il compito alla Commissione UE di
presentare ogni anno una relazione dettagliata al Parlamento europeo e al
Consiglio per controllare ed esaminare l’applicazione della Direttiva. Inoltre
entro il 1° Gennaio 2006 la Commissione dovrà presentare un rapporto di
valutazione completo che servirà ad adottare le eventuali misure correttive che
si rendessero necessarie. In ogni caso la fase successiva di liberalizzazione e
l’apertura del mercato delle utenze domestiche non dipenderà dalle conclusioni
di questo rapporto di Bruxelles. In particolare nella relazione si dovranno
analizzare i seguenti punti: l’esistenza di un accesso alla rete non
discriminatorio, l’esistenza di un’efficace regolamentazione, lo sviluppo delle
infrastrutture di interconnessione, la sicurezza dell’approvvigionamento nella
Comunità Europea, l’evoluzione dei prezzi, l’apertura dei mercati ad un’efficace
concorrenza, il numero dei clienti che stanno effettivamente cambiando fornitore
rinegoziando le tariffe ed i vantaggi del mercato aperto sulle piccole imprese e
sui clienti civili, soprattutto per quanto riguarda il livello di servizio
pubblico.
4. Il Decreto Marzano
Nell’estate del 2004 è stato approvato dal Parlamento italiano il Disegno di
Legge (DdL) Riforma e Riordino del Settore Energetico proposto dal Ministro
delle Attività Produttive Marzano. Il Decreto è così diventato Legge n. 239 del
23 agosto 2004 denominata “Riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”. La
legge tratta di tutti i settori legati all’energia: gas, elettricità, nucleare,
carbone e fonti rinnovabili perché vorrebbe presentarsi come un disegno di legge
di riordino dell’intero settore. Tralasciando la vastità di argomenti che tale
legge tratta, analizziamo solo le parti legate al settore del gas e gli
argomenti ad esso inerenti. La legge è formata da un solo articolo, ma presenta
ben 121 commi.
4.1 Provvedimenti generali
Il decreto nel primo comma afferma che i principi posti dalla presente legge
sono fondamentali in materia energetica. Tali disposizioni contribuiscono a
garantire la tutela della concorrenza, dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, dell’incolumità e della sicurezza
pubblica, dell’ambiente e dell’ecosistema al fine di assicurare l’unità
giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e
locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria
Nel secondo comma sono trattati i regimi delle attività del settore energetico
dividendo tali attività in tre categorie:
Le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in
sotterraneo, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei sono libere su
tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico
derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente.
Le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la
gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle
attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete sono di interesse
pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla
normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con
le autorità competenti.
Le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di
esplorazione, coltivazione e stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di
trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in
concessione secondo le disposizioni di legge.
Nel terzo comma sono individuati gli obiettivi generali di politica energetica
del Paese, che sono:
garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di
energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti
energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di
trasporto;
promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell’energia, la non
discriminazione nell’accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di
fruizione e il riequilibrio territoriale;
assicurare l’economicità dell’energia offerta ai clienti finali e le condizioni
di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine
di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto
europeo e internazionale;
assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei
servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;
perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell’energia, anche
in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e
di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in
termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell’uso delle
fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di
esse;
promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza
nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;
valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e
l’utilizzo con modalità compatibili con l’ambiente;
accrescere l’efficienza negli usi finali dell’energia;
tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che
versano in condizioni economiche disagiate;
favorire e incentivare la ricerca e l’innovazione tecnologica in campo
energetico, anche al fine di promuovere l’utilizzazione pulita di combustibili
fossili;
salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e
alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo
dell'energia;
favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore
energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con
le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.
Il Decreto prevede, al comma 4, che lo Stato e le Regioni - al fine d’assicurare
sull’intero territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti l'energia nelle sue varie forme ed in condizioni di omogeneità, sia
con riguardo alle modalità di fruizione, sia con riguardo ai criteri di
formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi -
garantiscano l'assenza oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici
diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle
autorità che li prevedono.
Nel comma 7 risulta significativo come venga ridato un maggior potere allo stato
centrale in quanto gli sono affidati numerosi compiti, i più significativi sono
le determinazioni inerenti l’importazione e l’esportazione di energia e la
definizione del quadro di programmazione del settore energetico. Nel comma 8
vengono individuate i compiti e le funzioni che lo Stato ha con particolare
riguardo al settore del gas naturale, le più significative sono: l’adozione di
indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla
rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini
dell’utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la
stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il
dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;
l’individuazione della rete nazionale di gasdotti; le determinazioni inerenti lo
stoccaggio di gas naturale in giacimento; l’autorizzazione allo svolgimento
delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata
sulla base di criteri generali stabiliti; l’adozione di indirizzi per la
salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il
funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della
vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale.
Le novità più importanti e innovative per il settore del gas riguardano
l’allocazione delle capacità ai punti di ingresso della rete del gas nazionale
nelle nuove infrastrutture e i rapporti tra Stato e Autorità (AEEG).
4.2 L’indipendenza della rete
Per quanto riguarda l’indipendenza delle reti, inizialmente prevista nel D.d.L.
Marzano, essa è ora confluita nella legge n. 290 del 27 ottobre 2003,
all’articolo 1 - ter, comma 4, afferma che ciascuna società operante nel settore
della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, ivi
comprese le società controllate o controllanti e comunque ciascuna società a
controllo pubblico non possono detenere, direttamente o indirettamente, , a
decorrere dal 1° luglio 2007,quote superiori al 20 per cento del capitale delle
società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di
gas naturale17.
La norma è più stringente di quanto inizialmente previsto, ma tale percentuale
che nella prima stesura del Decreto era stata posta solo al dieci per cento, poi
è stata elevata al quindici per giungere in ultima sede al venti: una
percentuale così alta dimostra però un interesse ancora attivo dello Stato nelle
imprese semi-privatizzate (Eni, ed in particolare Snam Rete Gas). La separazione
rimane ancora solo sul piano giuridico, ma la strada intrapresa è certamente
quella verso l’ultimo livello di unbundling (unbundling proprietario), quello in
cui vi sarà una separazione della proprietà tra il gestore/proprietario della
rete e tutte le altre aziende del settore. Solo quando si giungerà alla completa
separazione proprietaria della rete si potrà essere “abbastanza” sicuri che il
gestore/proprietario della rete sarà indipendente e potrà garantire un accesso
equo, trasparente e non discriminatorio a tutti gli utenti del sistema.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Attività
Produttive, dovrà definire con proprio Decreto, criteri e modalità di attuazione
della disposizione sopra citata.
Anologa sorte è toccata al dettato in materia di regolamentazione della fase di
trasporto, inizialmente previsto nel D.d.L. Marzano, anch’esso trasfuso nella
legge n. 290 del 27 ottobre 2003, il cui articolo 1 - sexies, comma 1,
testualmente recita: "L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali
di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti
mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della
domanda".
4.3 L’allocazione delle capacità ai punti di ingresso della rete del gas
nazionale dalle nuove infrastrutture
Per l’allocazione della capacità ai punti di ingresso della rete del gas
nazionale, il comma 1718 prevede che i soggetti che investono, direttamente o
indirettamente, nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione
tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell’Unione europea
e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in
sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacità
delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo
della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale,
possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un’esenzione dalla
disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L’esenzione è accordata,
caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota di almeno
l’80% della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo
parere dell’AEEG. In caso di realizzazione di nuove infrastrutture di
interconnessione, l’esenzione è accordata previa consultazione delle autorità
competenti dello Stato membro interessato.
Il comma successivo, 18, prevede la stessa regola e lo stesso trattamento anche
per i soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture
internazionali di interconnessione con stati non appartenenti all’Unione Europea
ai fini comunque dell’importazione del gas naturale in Italia.
Tale questione è un punto molto delicato in quanto la regolazione delle modalità
di accesso a nuove fonti di importazione è nel caso del gas naturale l’unico
modo a disposizione dei nuovi operatori per entrare nel mercato. Con tali
clausole il Decreto vuole garantire una condizione di massima certezza alle
imprese che desiderano investire nelle infrastrutture di trasmissione connesse
con l’estero, assicurando loro una buona parte della nuova capacità resa
disponibile dai loro investimenti in regime di accesso negoziato per un congruo
numero di anni.
Il vero problema è che la Direttiva 03/55/CE non prevede più l’accesso
negoziato, ma solo quello regolato. Si presenta così un punto cruciale per
l’industria del gas e ostico anche per il regolatore, cioè il coordinamento
efficiente tra i progetti di importazione proposti dai singoli operatori ed i
piani di sviluppo della rete nazionale, decisi da un soggetto terzo in posizione
indipendente ed autonoma rispetto agli operatori del settore. Saltare il legame
tra nuovi progetti di importazione e sviluppo efficiente e razionale della rete
nazionale del gas naturale potrebbe esporre a gravi rischi l’intero sistema e
non solo un singolo progetto.
Anche l’AEEG nel rapporto del 2003 ha evidenziato particolarmente questo
problema. Il raggiungimento di effettive condizioni di neutralità delle
infrastrutture è uno dei requisiti che consente di garantire l’accesso non
discriminatorio di tutte le imprese alle infrastrutture stesse. A cinque anni
dal Decreto di liberalizzazione il mercato italiano del gas è completamente
aperto dal lato della domanda, ma la concorrenza effettiva tra operatori dal
lato dell’offerta stenta a decollare dati i vincoli e le strozzature
infrastrutturali sul versante dell’approvvigionamento estero.
Nel disciplinare l’accesso l’AEEG nota un forte trade off fra l’incentivazione
degli investimenti strutturali mediante la concessione di diritti esclusivi di
lungo termine alle imprese che incrementano la capacità disponibile, e la
necessità di ridurre l’entità della capacità soggetta a tali diritti, per
favorire l’accesso alle infrastrutture anche ad altre imprese. Da un lato
l’incremento di capacità è benefico anche dal punto di vista collettivo, dato
che la scarsità di offerta di capacità rispetto ai fabbisogni costituisce un
ostacolo alla concorrenza; dall’altro lato i benefici collettivi si riducono
nella misura in cui si restringe il libero accesso mediante conferimento di
diritti esclusivi di lungo termine.
La situazione non viene chiarita, i dubbi ed i trade off rimangono, ma il
Decreto sceglie la via di assicurare un ritorno certo alle imprese che
desiderano investire nelle infrastrutture di trasmissione con l’estero.
4.4 Rapporti Stato/AEEG
Per quanto riguarda il settore del gas rimane da segnalare i commi che vanno
dall’11 al 14. In questi commi sono trattati i rapporti tra Stato e AEEG:
vengono confermate tutte le funzioni dell’Autorità, ma, in caso di non puntuale
adempienza, il Governo potrà intervenire direttamente. Così afferma il comma 11:
“il Governo indica all’AEEG, nel documento di programmazione
economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica
utilità del settore dell’energia elettrica e del gas che corrispondono agli
interessi generali del Paese”. Poi continua: “il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero delle Attività Produttive, può definire, sentite le
commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore
per l’esercizio delle funzioni attribuite all’AEEG” e infine stabilisce che nel
caso in cui l’AEEG non adotti atti o provvedimenti di sua competenza, il Governo
può esercitare il potere sostitutivo (comma 14).
La Legge di Riordino proprio nel riconoscere al Governo tale “potere
sostitutivo” nei confronti dell’Autorità, riporta di fatto in ambito
ministeriale gran parte delle funzioni che erano state assegnate all’Autorità.
Tale diminuzione del grado di indipendenza dell’Autorità è in contrasto con gli
orientamenti espressi dalla Commissione Europea, ma è resa possibile dal fatto
che la nuova Direttiva 03/55/CE non chiarisce bene il rapporto che si deve
instaurare tra potere politico e Autorità nazionale19. Il Decreto Marzano
riporta all’interno del Ministero non già i poteri di indirizzo politico, che la
legge già gli riconosceva, quanto funzioni di natura prettamente tecnica
(rivalutazione dei cespiti, determinazione del tasso di rendimento, criteri di
applicazione del price-cap…) che dovrebbero essere in una regolazione moderna
estranei e sui quali il Ministero non dovrebbe disporre di alcuna capacità
professionale.
Avere un’Autorità indipendente dotata di obiettivi chiari e relativamente
stabili è vantaggio dell’intero settore, che non vuole certo che i prezzi siano
determinati in modo arbitrario da un poter politico troppo sensibile agli umori
dell’elettorato. Il problema della delega ad un’Autorità indipendente non è un
problema di scarsa legittimazione del potere politico, ma di maggiore
competenza, nello stabilire delle eque tariffe che remunerino correttamente il
capitale investito, e di maggiori capacità dell’Autorità a resistere a pressioni
politiche, che spingerebbero il sistema tariffario verso una minore efficienza.
*Borsista IEFE-Bocconi.
_____________________________________
1. “Clienti idonei” sono i clienti che all’interno del loro territorio hanno titolo a stipulare contratti per il gas naturale o di acquistarlo a norma degli articoli 15 e 16 della Direttiva 98/30/CE.
2. E’ il così detto “codice di rete” ossia il codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento della rete.
3. “Working gas”: è il quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che può essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio e che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari.
4. La percentuale sarà calcolata sottraendo sia dalle quantità vendute, sia dai consumi nazionali al netto delle perdite, le quantità di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di società controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante.
5. La percentuale sarà calcolata sottraendo sia dalle quantità importate e prodotte, sia dai consumi nazionali, le quantità di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di società controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante.
6. “Cliente idoneo” è la persona fisica o giuridica che ha le capacità, per effetto del Decreto Letta di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all’estero, ed ha il diritto di accesso al sistema.
7. Viene indicata nella nuova Direttiva la data del 1° Luglio 2007, come data di apertura dell’intero mercato del gas per i clienti di qualsiasi dimensione.
8. Per lo stoccaggio si può in realtà ancora scegliere tra accesso regolato e negoziato, vedi paragrafo 3.2.3.
9. In Italia la separazione societaria delle imprese di trasporto e distribuzione è stata già accolta nel Decreto Letta nel 2000.
10. L’introduzione della categoria “clienti vulnerabili”, vale a dire dei clienti che devono essere protetti costituisce un importante tributo pagato ad un’imposizione sociale della fornitura del servizio, ma può servire a non considerare tutti i consumatori domestici meritevoli di protezione.
11. Rispetto al documento precedente viene richiesta particolare attenzione all’efficienza energetica e alla protezione del clima, comprendendo eventualmente misure per combattere il cambiamento climatico.
12. Nell’elenco consideriamo per gestore del sistema sia il gestore del sistema di trasporto sia il gestore del sistema di distribuzione.
13. “Rete di gasdotti upstream” è considerato ogni gasdotto gestito e/o costruito quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzato per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un terminale di trattamento o un terminale costiero di approdo.
14. “Nuova infrastruttura” è un’infrastruttura non completata al momento dell’entrata in vigore della direttiva 03/55/CE.
15. “Interconnector” è una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l'unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri.
16. I “clienti non civili” sono i clienti che acquistano gas naturale non destinato al proprio uso domestico.
17. Lo stesso provvedimento, inoltre, al comma 5, dello stesso articolo recita: “Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonche' le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali e' consentita l'allocazione di una quota della loro capacità secondo le modalità di cui all'art.1-quinquies, comma 6”.
18. La disposizione richiama l’articolo 22 della Direttiva 03/55/CE.
19. Vedi poco sopra il paragrafo 3.2.3 “Organizzazione dell’accesso al sistema”.